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dell'Unione europea

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Serie L


2026/137

19.3.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/137 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

che integra il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea con norme che specificano i dettagli di determinati procedimenti riguardanti i disegni e modelli registrati e abroga il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, sui disegni e modelli dell’Unione europea (1), in particolare gli articoli 47 ter, 53 bis, 55 bis, 64 bis, 65 bis, 66 bis, 66 quinquies, 66 septies, 66 decies, 67 quater, 78 bis e -106 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 6/2002 ha istituito un sistema specifico dell’Unione per la protezione dei disegni e modelli da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio»).

(2)

Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha modificato il regolamento (CE) n. 6/2002 adeguando i poteri e le competenze conferiti alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Per garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento occorre adottare determinate norme mediante atti delegati e di esecuzione. Tali nuove norme dovrebbero sostituire quelle in vigore stabilite nel regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione (3). È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2245/2002.

(3)

L’Ufficio è responsabile della registrazione sia dei marchi UE sia dei disegni e modelli dell’UE registrati. Ai fini della certezza del diritto, della coerenza e della semplificazione, le norme da adottare mediante il presente regolamento dovrebbero pertanto essere allineate, per quanto possibile, alle norme applicabili ai marchi UE stabilite dal regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione (4).

(4)

L’esame e la registrazione delle domande di disegni e modelli dell’UE dovrebbero essere effettuati in modo efficace, efficiente e rapido, utilizzando procedure trasparenti, rigorose, giuste ed eque. Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto, è necessario specificare chiaramente i dettagli della procedura per la modifica di una domanda di disegno o modello dell’UE in relazione a dettagli irrilevanti, al fine di sanare un’irregolarità o su iniziativa del richiedente. Tale regime dovrebbe seguire le disposizioni che disciplinano la modifica dei marchi UE, ma dovrebbe essere adattato alle specificità delle rappresentazioni dei disegni e modelli per facilitare il processo di deposito degli stessi.

(5)

Le disposizioni procedurali che disciplinano la dichiarazione di nullità dei disegni e modelli dell’UE registrati dovrebbero assicurare che un disegno o modello dell’UE registrato possa essere dichiarato nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, giuste ed eque. Ai fini di una maggiore certezza del diritto, chiarezza e coerenza, è opportuno allineare, per quanto possibile, le disposizioni procedurali a quelle applicabili ai procedimenti di nullità del marchio UE. A tal fine, è opportuno specificare chiaramente sia il contenuto che dovrebbe far parte di qualsiasi domanda di nullità sia i requisiti relativi a contenuti specifici in base alla causa di nullità invocata. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi, le disposizioni del presente regolamento dovrebbero includere anche le prescrizioni relative alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti sia accessibile online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio. È inoltre necessario confermare la prassi attuale dell’Ufficio in relazione alle richieste di prova dell’uso quando la domanda di nullità si basa su un marchio anteriore.

(6)

Come contromisura al limitato esame di merito delle domande di disegni e modelli dell’UE prima della registrazione, e ai fini dell’efficacia della dichiarazione di nullità dei disegni e modelli dell’UE registrati illegittimamente, dovrebbe essere resa disponibile una procedura di nullità accelerata nei casi in cui il titolare del disegno o modello dell’UE registrato non contesti le cause di nullità o i provvedimenti richiesti.

(7)

Al fine di garantire un riesame efficace, efficiente e completo delle decisioni adottate dall’Ufficio in primo grado mediante una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, giusta ed equa, adeguata alla natura specifica del diritto di proprietà intellettuale, è opportuno rafforzare la certezza del diritto, la prevedibilità e la coerenza del quadro giuridico applicando le disposizioni procedurali vigenti per i marchi UE di cui al regolamento delegato (UE) 2018/625. Le pertinenti disposizioni del regolamento delegato (UE) 2018/625 dovrebbero trovare applicazione anche quando si tratta di garantire un’organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso nel settore dei disegni e modelli dell’UE.

(8)

Per motivi di coerenza e di certezza del diritto, e al fine di garantire un funzionamento agevole, efficace ed efficiente del sistema dei disegni e modelli dell’UE, è inoltre opportuno applicare le disposizioni procedurali vigenti per i marchi UE di cui al regolamento delegato (UE) 2018/625 per quanto riguarda i requisiti relativi ai dettagli per la procedura orale e alle modalità dettagliate in materia di istruzione, alcune disposizioni relative alle notifiche da parte dell’Ufficio e alle comunicazioni all’Ufficio, le norme che disciplinano il calcolo, la durata e la proroga dei termini, le modalità dettagliate per la prosecuzione dei procedimenti dopo la loro interruzione e i dettagli relativi alla rappresentanza dinanzi all’Ufficio in materia di disegni e modelli.

(9)

Al fine di modernizzare il sistema dei disegni e modelli dell’UE, è inoltre opportuno prevedere che sia le notifiche da parte dell’Ufficio sia le comunicazioni all’Ufficio siano effettuate unicamente per via elettronica. Ai fini dell’efficienza, l’Ufficio dovrebbe poter effettuare la trasmissione di documenti alle parti interessate fornendo l’accesso elettronico a tali documenti. Inoltre, ai fini dell’efficienza, della trasparenza e della facilità d’uso l’Ufficio dovrebbe rendere disponibili online, in tutte le lingue ufficiali dell’Unione, i moduli elettronici per la comunicazione nei procedimenti dinanzi all’Ufficio.

(10)

Le disposizioni di cui al presente regolamento integrano le disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 modificate dal regolamento (UE) 2024/2822 con effetto a decorrere dal 1o luglio 2026. È pertanto necessario che il presente regolamento diventi applicabile a decorrere dalla stessa data.

(11)

Nonostante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 2245/2002, è necessario continuare ad applicare disposizioni specifiche di tale regolamento a determinati procedimenti avviati prima della data sopra indicata, fino alla loro conclusione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica della domanda

1.   La richiesta di modifica della rappresentazione di un disegno o modello dell’UE di cui è stata depositata la domanda in relazione a dettagli irrilevanti a norma dell’articolo 47 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a)

il numero di fascicolo della domanda;

b)

il nome e l’indirizzo del richiedente conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 della Commissione (5);

c)

l’indicazione delle caratteristiche da modificare e della prospettiva o delle prospettive da modificare o ritirare;

d)

una rappresentazione del disegno o modello modificato, conformemente all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138.

2.   Se le condizioni di cui al paragrafo 1 non sono rispettate, l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale («Ufficio») comunica al richiedente l’irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l’irregolarità entro il termine stabilito, l’Ufficio respinge la richiesta di modifica.

3.   Può essere presentata un’unica richiesta di modifica delle stesse caratteristiche di due o più disegni e modelli, a condizione che il richiedente sia lo stesso per tutti i disegni e modelli oggetto della richiesta.

Articolo 2

Domanda di nullità

1.   La domanda di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 contiene:

a)

il numero di registrazione del disegno o modello dell’UE registrato del quale si chiede la nullità e il nome del titolare;

b)

l’indicazione delle cause previste all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 6/2002 sulle quali si basa la domanda di nullità;

c)

una dichiarazione motivata in cui siano esposti i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno delle cause di nullità invocate;

d)

i documenti giustificativi di cui alla lettera c);

e)

l’identificazione del richiedente la nullità conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 e, se del caso, l’identificazione del rappresentante nominato conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138;

f)

un’indicazione relativa all’autorizzazione o al diritto di depositare la domanda di nullità a norma dell’articolo 25, paragrafi da 2 a 6, del regolamento (CE) n. 6/2002 e i relativi documenti giustificativi.

2.   Oltre a possedere i requisiti di cui al paragrafo 1, la domanda di nullità contiene, in particolare, gli elementi elencati di seguito:

a)

qualora sia invocata la causa prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 6/2002, l’indicazione e le prove della divulgazione del disegno o modello anteriore o dei disegni o modelli anteriori a norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 6/2002;

b)

qualora sia invocata la causa prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, una decisione definitiva dell’organo giurisdizionale o dell’autorità competente dello Stato membro interessato riguardante il diritto al disegno o modello dell’UE a norma dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 6/2002;

c)

qualora sia invocata la causa prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 6/2002, la rappresentazione e i particolari che contraddistinguono il disegno o modello anteriore, accompagnati, se non si tratta di un disegno o modello dell’UE registrato, dalla prova del suo deposito o della sua registrazione, consistente in una copia del corrispondente certificato di deposito, di registrazione e, se del caso, di rinnovo o un documento equivalente dell’amministrazione presso cui il disegno o modello è stato depositato o registrato, che ne comprovino l’esistenza e la validità;

d)

qualora sia invocata la causa prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 6/2002:

i)

l’indicazione della specie o natura del segno distintivo anteriore e la relativa rappresentazione;

ii)

un’indicazione che precisi se tale segno distintivo esiste in tutta l’Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l’indicazione di tali Stati membri;

iii)

se il segno distintivo anteriore è un diritto registrabile, i particolari che lo identificano;

iv)

la prova della sua esistenza e validità e della portata della relativa protezione, compreso il diritto di vietare l’uso contestato conferito al suo titolare; tale prova comprende, in particolare:

a)

se il segno distintivo, diverso da un marchio, è invocato in forza del diritto di uno Stato membro, l’indicazione del contenuto del diritto nazionale invocato, mediante la presentazione di pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;

b)

se il segno distintivo è un diritto registrabile diverso da un marchio UE, una copia del corrispondente certificato di deposito, registrazione o rinnovo o un documento equivalente dell’amministrazione presso la quale il segno distintivo è stato depositato o registrato;

e)

qualora sia invocata la causa prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002:

i)

un’indicazione e particolari che identifichino l’opera protetta dal diritto d’autore e la relativa rappresentazione;

ii)

l’indicazione dello Stato membro in cui essa è protetta e del contenuto del diritto nazionale invocato, mediante la presentazione di pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;

iii)

la prova della paternità dell’opera anteriore protetta dal diritto d’autore o dell’acquisizione dei diritti su tale opera, e della portata della relativa protezione ai sensi del diritto nazionale invocato, compreso il diritto, conferito al suo titolare, di vietare l’uso contestato;

f)

qualora sia invocata la causa prevista all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 6/2002, la rappresentazione e le indicazioni dell’elemento in questione di cui a tale articolo.

3.   Se le prove di cui al paragrafo 2 relative al deposito o alla registrazione dei disegni o modelli anteriori o dei diritti invocati o al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall’Ufficio, il richiedente la nullità può fornire tali prove facendo riferimento a detta fonte.

4.   Se la domanda di nullità a norma dell’articolo 52 del regolamento (CE) n. 6/2002 si basa su più di un disegno o modello anteriore o diritto anteriori, i paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano a ciascuno di tali disegni o modelli o diritti.

Articolo 3

Lingue utilizzate nel procedimento di nullità

Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare, della comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento, le parti del procedimento di nullità possono informare l’Ufficio di aver concordato una lingua procedurale diversa a norma dell’articolo 98, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 6/2002. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione in tale lingua. Tale richiesta deve pervenire all’Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare del disegno o modello dell’UE registrato, della comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. L’Ufficio indica il termine entro il quale il richiedente deve depositare tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale rimane immutata.

Articolo 4

Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di nullità

L’Ufficio invia all’altra parte la domanda di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall’Ufficio prima dell’esito dell’esame di ricevibilità.

Articolo 5

Ricevibilità della domanda di nullità

1.   Se la tassa prevista all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 per la domanda di nullità non è stata pagata, l’Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito, l’Ufficio informa il richiedente che la domanda di nullità è considerata non depositata. Se è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, la tassa è rimborsata al richiedente.

2.   Se la domanda di nullità non soddisfa le condizioni di cui all’articolo 2, l’Ufficio ne dà comunicazione al richiedente invitandolo a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro tale termine, l’Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.

3.   Se la domanda di nullità depositata a norma dell’articolo 2 del presente regolamento è stata presentata in una lingua diversa dalla lingua procedurale ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio chiede al richiedente di presentare una traduzione in tale lingua entro un mese. Se la traduzione non è presentata entro tale termine, l’Ufficio respinge la domanda di nullità in quanto irricevibile. Se manca unicamente la traduzione degli elementi di prova previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 2, paragrafi 3 e 4, del presente regolamento e non ricorrono altri motivi di irricevibilità, l’Ufficio non tiene conto di tali prove in quanto irricevibili e procede all’esame della domanda.

4.   L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 si applica a qualsiasi altro documento giustificativo non necessario per la ricevibilità di una domanda di nullità a norma dell’articolo 2 del presente regolamento.

5.   Qualora constati che la domanda di nullità deve essere considerata non depositata a norma del paragrafo 1, l’Ufficio ne informa le parti, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2 o 3. Se una domanda di nullità è respinta in quanto irricevibile prima dell’invio della comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, non è adottata alcuna decisione sulle spese.

Articolo 6

Esame della domanda di nullità

1.   Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell’articolo 5, l’Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell’inizio della fase in contraddittorio del procedimento di nullità e invitando il titolare del disegno o modello dell’UE registrato contestato a presentare osservazioni entro un termine stabilito.

2.   Se, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e tale parte non presenta osservazioni entro detto termine, l’Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione relativa alla nullità sulle prove di cui dispone.

3.   Se il titolare del disegno o modello dell’UE registrato contestato chiede la prova dell’uso effettivo a norma dell’articolo 53, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio invita il richiedente la nullità a fornire la prova dell’uso effettivo del marchio UE o del marchio nazionale invocato come segno distintivo, oppure a addurre motivi legittimi per il mancato uso, entro un termine stabilito. L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applica mutatis mutandis.

4.   Tutte le deduzioni presentate dalle parti a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 sono trasmesse dall’Ufficio all’altra parte interessata.

5.   Il titolare che intenda rinunciare al disegno o modello dell’UE registrato contestato procede attraverso un documento separato e il procedimento è chiuso, a meno che il richiedente non dimostri un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002.

6.   Se dichiara nulli gli effetti di una registrazione internazionale nel territorio dell’Unione, l’Ufficio notifica la propria decisione all’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («Ufficio internazionale») non appena tale decisione è divenuta definitiva.

Articolo 7

Esame del procedimento in via prioritaria dinanzi alla divisione d’annullamento

Se la domanda di nullità si basa sull’articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002, in combinato disposto con gli articoli 5 e 6 di tale regolamento, e il titolare del disegno o modello dell’UE registrato contestato non ha impugnato le cause di nullità o i provvedimenti richiesti, l’Ufficio decide in via prioritaria sulla nullità.

Articolo 8

Pluralità di domande di nullità

1.   Qualora relativamente ad un medesimo disegno o modello dell’UE registrato siano state presentate più domande di dichiarazione di nullità, l’Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L’Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande di nullità separatamente.

2.   Se dall’esame preliminare di una o più domande risulta che il disegno o modello dell’UE registrato può essere nullo, l’Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di nullità. L’Ufficio informa gli altri richiedenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro di tali procedimenti in corso.

3.   Una volta divenuta definitiva la decisione con cui è dichiarata la nullità del disegno o modello, le domande per le quali il procedimento è stato sospeso a norma del paragrafo 2 si considerano estinte e l’Ufficio ne informa i richiedenti di conseguenza. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 6/2002.

4.   L’Ufficio rimborsa il 50 % delle tasse pagate per la domanda di nullità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 da ciascun richiedente la cui domanda sia considerata estinta a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

Articolo 9

Partecipazione del presunto contraffattore

Al presunto contraffattore che chieda di partecipare al procedimento a norma dell’articolo 54 del regolamento (CE) n. 6/2002 si applicano gli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento.

Articolo 10

Ricorsi

Gli articoli da 21 a 48 del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applicano, mutatis mutandis, ai ricorsi trattati dalle commissioni di ricorso a norma dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 6/2002 e alle modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso ai sensi dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 11

Procedura orale e istruzione

Gli articoli da 49 a 55 del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applicano, mutatis mutandis, alla procedura orale e all’istruzione a norma degli articoli 64 e 65 del regolamento (CE) n. 6/2002, comprese le modalità dettagliate per l’uso delle lingue in conformità all’articolo 98 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 12

Disposizioni generali sulle notifiche da parte dell’Ufficio

Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, le notifiche cui esso procede conformemente all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002 consistono nell’invio del documento da notificare alle parti interessate. L’invio può essere effettuato fornendo l’accesso elettronico a tale documento.

Articolo 13

Notifica ai rappresentanti

1.   Se è stato nominato un rappresentante o se il richiedente citato per primo in una domanda comune è considerato il rappresentante comune a norma dell’articolo 26 del presente regolamento in combinato disposto con l’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2018/625, l’Ufficio indirizza le notifiche al rappresentante nominato o al rappresentante comune.

2.   Se una sola parte ha nominato più rappresentanti, l’Ufficio effettua la notifica conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2026/138. Se più parti hanno nominato un rappresentante comune, è sufficiente che la notifica sia indirizzata al rappresentante comune.

3.   La notifica inviata dall’Ufficio al rappresentante debitamente autorizzato produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata alla persona rappresentata.

Articolo 14

Irregolarità della notifica

L’articolo 61 del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applica, mutatis mutandis, alle conseguenze relative alle irregolarità nella notifica dei documenti.

Articolo 15

Notifica di documenti in caso di pluralità delle parti

L’articolo 62 del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applica, mutatis mutandis, ai requisiti riguardanti la notifica di documenti in caso di pluralità delle parti.

Articolo 16

Comunicazione con l’Ufficio internazionale

Le comunicazioni con l’Ufficio internazionale si effettuano secondo modalità e formati concordati tra l’Ufficio internazionale e l’Ufficio, di preferenza per via elettronica.

Articolo 17

Comunicazioni all’Ufficio

1.   Le domande di registrazione di un disegno o modello dell’UE e ogni altra domanda contemplata dal regolamento (CE) n. 6/2002, come pure tutte le altre comunicazioni indirizzate all’Ufficio, devono essere trasmesse per via elettronica. L’indicazione del nome del mittente è considerata equivalente alla firma.

2.   Nei procedimenti dinanzi all’Ufficio, la data in cui la comunicazione è pervenuta o è stata resa disponibile per via elettronica all’Ufficio è considerata la data di deposito o presentazione.

3.   L’Ufficio informa il mittente nei casi in cui la comunicazione sia incompleta o illeggibile per motivi tecnici o vi siano fondati dubbi circa la precisione della trasmissione, invitandolo a ritrasmettere o a fornire accesso al contenuto del documento entro un termine specificato dall’Ufficio. Se tale richiesta è soddisfatta entro il termine stabilito, si considera data di ricevimento la data in cui è pervenuta la comunicazione originale o in cui sono stati messi a disposizione dell’Ufficio i contenuti originali. Se invece l’irregolarità riguarda l’assegnazione della data di deposito di una domanda di registrazione di un disegno o modello, si applicano le disposizioni relative alla data di deposito a norma dell’articolo 38 del regolamento (CE) n. 6/2002. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine stabilito, la comunicazione si considera non ricevuta.

Articolo 18

Moduli

L’Ufficio mette a disposizione del pubblico moduli elettronici a titolo gratuito in tutte le lingue ufficiali dell’Unione.

Articolo 19

Comunicazioni inviate dai rappresentanti

Qualsiasi comunicazione inviata all’Ufficio dal rappresentante debitamente autorizzato di cui agli articoli 77 e 78 del regolamento (CE) n. 6/2002 produce gli stessi effetti che avrebbe avuto se fosse stata inviata dal rappresentato.

Articolo 20

Calcolo e durata dei termini

1.   I termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 decorrono dal giorno successivo a quello in cui si è prodotto l’evento rilevante ai fini della decorrenza; tale evento può essere un atto oppure la scadenza di un altro termine. Salvo disposizioni contrarie, quando l’atto consiste in una notifica l’evento rilevante è il ricevimento del documento notificato.

2.   Se espressi in anni, i termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 scadono, dopo il numero di anni stabilito, il mese e il giorno corrispondenti, rispettivamente per nome e numero, a quelli in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese corrispondente dell’anno di scadenza non esiste giorno corrispondente a quello in cui si è verificato l’evento rilevante, i termini scadono l’ultimo giorno di tale mese.

3.   Se espressi in mesi, i termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 scadono, dopo il numero di mesi stabilito, il giorno che corrisponde per numero a quello in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della decorrenza. Se nel mese di scadenza non esiste giorno corrispondente per numero a quello in cui si è verificato l’evento rilevante, il termine scade l’ultimo giorno di tale mese.

4.   Se espressi in settimane, i termini di cui all’articolo 66 sexies del regolamento (CE) n. 6/2002 scadono, dopo il numero di settimane stabilito, il giorno che corrisponde per nome a quello in cui si è verificato l’evento rilevante ai fini della decorrenza.

Articolo 21

Proroga dei termini

Fatti salvi i termini specifici o massimi di cui al regolamento (CE) n. 6/2002, al regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 o al presente regolamento, l’Ufficio può prorogare un termine su richiesta motivata. Tale richiesta è presentata dalla parte interessata prima della scadenza del termine in questione. Se vi sono due o più parti, l’Ufficio può subordinare la proroga di un termine all’accordo delle altre parti.

Articolo 22

Scadenza dei termini in casi speciali

1.   Se un termine scade in un giorno in cui l’Ufficio non è aperto, il termine è prorogato al primo giorno successivo in cui l’Ufficio è aperto.

2.   Se un termine scade in un giorno in cui si verifica un’interruzione effettiva del collegamento dell’Ufficio con i mezzi elettronici di comunicazione di cui all’articolo 66 sexies, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 6/2002, il termine è prorogato fino al primo giorno successivo in cui è ripristinata la comunicazione elettronica.

Articolo 23

Cancellazione di un’iscrizione nel registro o revoca di una decisione

1.   Se constata, d’ufficio o in base alle informazioni fornite dalle parti del procedimento, che un’iscrizione nel registro deve essere cancellata o una decisione revocata a norma dell’articolo 66 nonies del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio informa la parte interessata della revoca o cancellazione prevista.

2.   La parte interessata presenta osservazioni sulla revoca o cancellazione prevista entro un termine indicato dall’Ufficio.

3.   Se la parte interessata accetta la revoca o la cancellazione prevista o non presenta osservazioni entro il termine indicato, l’Ufficio provvede alla cancellazione dell’iscrizione nel registro o alla revoca della decisione. Se la parte interessata non accetta la revoca o cancellazione prevista, l’Ufficio adotta una decisione in merito.

4.   Se la revoca o cancellazione prevista può interessare più di una parte si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 1, 2 e 3. In tali casi l’Ufficio comunica le osservazioni presentate da una delle parti a norma del paragrafo 3 all’altra parte o alle altre parti, invitandole a presentare osservazioni entro un termine stabilito dall’Ufficio.

5.   Se la cancellazione di un’iscrizione nel registro o la revoca di una decisione riguarda un’iscrizione o una decisione pubblicata, deve essere pubblicata anche la cancellazione o la revoca.

6.   La competenza per la cancellazione o la revoca a norma dei paragrafi da 1 a 4 spetta al servizio o all’unità che ha adottato la decisione.

Articolo 24

Condizioni per la sospensione del procedimento

1.   Per quanto riguarda i procedimenti di nullità e di ricorso, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso può sospendere il procedimento:

a)

d’ufficio, se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso;

b)

su richiesta motivata di una delle parti dei procedimenti in contraddittorio, se una sospensione è opportuna nelle circostanze del caso, tenuto conto degli interessi delle parti e della fase del procedimento.

2.   Su richiesta di entrambe le parti di un procedimento in contraddittorio, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso sospende il procedimento per un periodo non superiore a sei mesi. Tale sospensione può essere prorogata su richiesta di entrambe le parti fino a un periodo complessivo di due anni.

3.   I termini relativi al procedimento in questione, eccettuati i termini di pagamento della tassa applicabile, sono interrotti a partire dalla data di sospensione. Fatto salvo l’articolo 170, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), i termini sono ricalcolati in modo che decorrano per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.

4.   Se le circostanze del caso lo giustificano, la divisione di annullamento o la commissione di ricorso può invitare le parti a presentare le loro osservazioni in merito alla sospensione o alla prosecuzione del procedimento.

Articolo 25

Prosecuzione del procedimento

1.   Se il procedimento dinanzi all’Ufficio è stato interrotto a norma dell’articolo 67 ter del regolamento (CE) n. 6/2002, l’Ufficio è informato dell’identità della persona che ha titolo per proseguire dinanzi ad esso il procedimento a norma dell’articolo 67 ter, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002. L’Ufficio comunica a tale persona e ad eventuali terzi interessati che il procedimento proseguirà a decorrere da una data fissata dall’Ufficio.

2.   Se, entro tre mesi a decorrere dall’inizio dell’interruzione del procedimento a norma dell’articolo 67 ter, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 6/2002, non è stato informato della nomina di un nuovo rappresentante, l’Ufficio comunica al richiedente o al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato che:

a)

nei casi in cui si applica l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, la domanda di registrazione di un disegno o modello dell’UE si considera ritirata se l’informazione non è presentata nei due mesi che seguono la notifica della comunicazione;

b)

nei casi in cui non si applica l’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 6/2002, il procedimento proseguirà con il richiedente o con il titolare di un disegno o modello dell’UE registrato a decorrere dal giorno della notifica della comunicazione.

3.   I termini in vigore in relazione al richiedente o al titolare di un disegno o modello dell’UE registrato alla data di interruzione del procedimento, eccettuato il termine di pagamento delle tasse per il rinnovo, decorrono nuovamente per intero dal giorno della prosecuzione del procedimento.

Articolo 26

Rappresentanza

Gli articoli 73, 74 e 75 del regolamento delegato (UE) 2018/625 si applicano, mutatis mutandis, alla rappresentazione in materia di disegni e modelli a norma dell’articolo 78 del regolamento (CE) n. 6/2002.

Articolo 27

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 2245/2002 è abrogato.

Articolo 28

Disposizioni transitorie

1.   Nonostante l’articolo 27 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai procedimenti in corso nei casi in cui il presente regolamento non si applica a norma dei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo, fino alla conclusione di tali procedimenti.

2.   L’articolo 12, paragrafi 2, 3 e 6, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi alle richieste di correzione della domanda depositate prima del 1o luglio 2026.

3.   L’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi agli elementi a sostegno delle domande di nullità presentate prima del 1o luglio 2026.

4.   L’articolo 46 del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi ai procedimenti orali avviati prima del 1o luglio 2026.

5.   L’articolo 61 del regolamento (CE) n. 2245/2002 quale applicabile al 30 giugno 2026 continua ad applicarsi alle domande di registrazione di disegni o modelli dell’UE e alle domande di trasferimento ricevute prima del 1o luglio 2026.

Articolo 29

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 3 del 5.1.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/6/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (GU L, 2024/2822, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea (GU L 341 del 17.12.2002, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2245/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU L 104 del 24.4.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/625/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2026/138 della Commissione, del 15 gennaio 2026, recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio sui disegni e modelli dell’Unione europea (GU L, 2026/138, 19.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/138/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU L 154 del 16.6.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1001/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/137/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)