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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/132 |
27.3.2026 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/132 DELLA COMMISSIONE
del 20 gennaio 2026
che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/2035 per quanto riguarda le norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5, secondo comma, e l'articolo 118, paragrafi 1 e 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, comprese tra l'altro norme relative alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti nell'Unione. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione (2) stabilisce norme integrative per quanto riguarda la tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti. La parte III, titolo V, capo 1, di tale regolamento delegato stabilisce norme relative alla tracciabilità di cani, gatti e furetti detenuti, compresi obblighi per gli operatori per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali e il tipo di documento di identificazione che deve accompagnarli quando sono spostati in un altro Stato membro. |
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(3) |
L'articolo 70 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce che gli operatori che detengono cani, gatti e furetti devono provvedere affinché tali animali siano identificati individualmente mediante un transponder iniettabile approvato dalle autorità competenti degli Stati membri. L'esperienza pratica acquisita nell'applicazione di tali norme ha evidenziato alcuni limiti quanto alla possibilità di garantire la corretta identificazione e un livello sufficiente di tracciabilità di tali animali quando sono spostati da uno Stato membro all'altro. È pertanto necessario rafforzare il sistema attuale per consentire la corretta identificazione e un livello adeguato di tracciabilità di tali animali precisando l'obbligo di impianto dei transponder iniettabili negli animali identificati, le persone autorizzate a effettuare tali impianti, le prescrizioni dettagliate per i transponder iniettabili e gli obblighi degli Stati membri a tale riguardo. |
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(4) |
L'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 stabilisce che, ai fini dello spostamento di cani, gatti e furetti in un altro Stato membro, tali animali devono essere accompagnati dallo stesso documento di identificazione necessario per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia previsto all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(5) |
Il regolamento (UE) n. 576/2013, che stabiliva le norme applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, è stato abrogato dall'articolo 270, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429 a decorrere dal 21 aprile 2021. L'articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 stabilisce tuttavia che, in deroga a tale abrogazione, il regolamento (UE) n. 576/2013 continua ad applicarsi, in luogo della parte VI del regolamento (UE) 2016/429, fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. |
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(6) |
Le norme relative al documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di cui all'articolo 6, lettera d), del regolamento (UE) n. 576/2013 si sono dimostrate efficaci nel garantire la tracciabilità di cani, gatti e furetti. È pertanto opportuno mantenere le disposizioni principali di tali norme nel regolamento delegato (UE) 2019/2035, quale modificato dal presente regolamento, aggiornandole tuttavia per tenere conto dell'esperienza pratica acquisita dagli Stati membri nell'applicazione di tali norme. Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 dovrebbe pertanto essere modificato in modo da prevedere disposizioni specifiche per i documenti di identificazione che devono accompagnare i cani, i gatti e i furetti quando sono spostati in un altro Stato membro, anche per quanto riguarda le informazioni da includere in tali documenti di identificazione, il rilascio e la compilazione di tali documenti e la distribuzione di documenti di identificazione in bianco da parte dell'autorità competente. |
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(7) |
Al fine di evitare inutili perturbazioni dei movimenti di cani, gatti e furetti tra Stati membri, è necessario far sì che il presente regolamento contenga disposizioni atte a consentire una facile transizione dalle prescrizioni stabilite nel regolamento (UE) n. 576/2013. |
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(8) |
Tali disposizioni dovrebbero essere elaborate per rispondere alle legittime aspettative degli operatori che detengono cani, gatti o furetti, dei fabbricanti di transponder, dei veterinari e delle autorità competenti degli Stati membri e per concedere loro il tempo necessario per adeguarsi alle nuove prescrizioni. Dette disposizioni dovrebbero essere concepite per evitare che i cani, i gatti e i furetti detenuti debitamente identificati siano sottoposti a un nuovo processo di identificazione e che i passaporti debitamente rilasciati siano annullati e debbano essere nuovamente rilasciati. Esse non ostano a che gli operatori che detengono cani, gatti e furetti, i fabbricanti di transponder, i veterinari e le autorità competenti degli Stati membri applichino le nuove norme prima della fine del periodo transitorio. |
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(9) |
Poiché il periodo transitorio relativo all'abrogazione del regolamento (UE) n. 576/2013 cesserà di applicarsi il 21 aprile 2026, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi a decorrere dal 22 aprile 2026, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2019/2035
Il regolamento delegato (UE) 2019/2035 è così modificato:
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1) |
l'articolo 70 è sostituito dal seguente: «Articolo 70 Obblighi per gli operatori che detengono cani, gatti e furetti per quanto riguarda i mezzi e i metodi di identificazione di tali animali nonché la loro applicazione e il loro uso Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono, quando tali animali sono spostati in un altro Stato membro, affinché:
(*1) Regolamento delegato (UE) 2026/131 della Commissione, del 20 gennaio 2026, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/131, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/131/oj).»;" |
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2) |
è aggiunto il seguente articolo 70 bis: «Articolo 70 bis Mezzi di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti I transponder iniettabili utilizzati per l'identificazione di cani, gatti e furetti detenuti, di cui all'articolo 70, lettera a), devono:
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3) |
l'articolo 71 è sostituito dal seguente: «Articolo 71 Documento di identificazione di cani, gatti e furetti detenuti 1. Gli operatori che detengono cani, gatti e furetti provvedono affinché ciascun animale destinato a essere spostato in un altro Stato membro sia accompagnato dal documento di identificazione sotto forma di passaporto di cui all'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 (*2) della Commissione, debitamente compilato e rilasciato conformemente all'articolo 71 bis. 2. Il passaporto di cui al paragrafo 1 contiene le voci necessarie all'inserimento delle informazioni indicate nell'allegato V. 3. Il passaporto di cui al paragrafo 1 reca un numero composto dal codice ISO dello Stato membro di rilascio conformemente alla norma ISO 3166, seguito da un codice alfanumerico unico. 4. Si ritiene che l'operatore dell'animale interessato rispetti il presente articolo se un passaporto non conforme a tali requisiti è stato:
(*2) Regolamento di esecuzione (UE) 2026/705 della Commissione, del 20 marzo 2026, che stabilisce modelli di documenti di identificazione e modelli di dichiarazioni per i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia (GU L, 2026/705, 27.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/705/oj)." (*3) Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti (GU L 312 del 27.11.2003, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/803/oj)." (*4) Regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all'aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 109, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/577/oj).»;" |
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4) |
è aggiunto il seguente articolo 71 bis: «Articolo 71 bis Rilascio e compilazione del passaporto 1. Solo i veterinari ufficiali o i veterinari autorizzati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131, secondo quanto deciso dall'autorità competente, rilasciano il passaporto di cui all'articolo 71, paragrafo 1. 2. I veterinari di cui al paragrafo 1 rilasciano un passaporto solo:
La voce relativa alle informazioni di cui all'allegato V, lettera l), può anche essere compilata e certificata da un veterinario diverso da quelli indicati al paragrafo 1 del presente articolo. 3. Al momento del rilascio del passaporto di cui all'articolo 71, paragrafo 1, i veterinari indicati al paragrafo 1 conservano la documentazione recante le informazioni di cui all'articolo 71, paragrafo 3, e all'allegato V, lettere da a) a f), per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, ma non inferiore a tre anni. (*5) (****) Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/688/oj).»;" |
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5) |
è aggiunto il seguente articolo 71 ter: «Articolo 71 ter Passaporti in bianco 1. L'autorità competente mette a disposizione passaporti in bianco in formato cartaceo solo per i veterinari ufficiali o i veterinari autorizzati quali definiti all'articolo 2, punto 1), del regolamento delegato (UE) 2026/131. 2. I veterinari autorizzati a disposizione dei quali sono stati messi i passaporti in bianco di cui al paragrafo 1 non distribuiscono ulteriormente tali passaporti. 3. I veterinari autorizzati restituiscono all'autorità competente tutti i passaporti in bianco a loro disposizione quando:
Quando un modello di passaporto di cui alla lettera b) non può più essere utilizzato, tali passaporti in bianco devono essere distrutti dall'autorità competente o sotto la sua supervisione. 4. L'autorità competente conserva la documentazione recante i nomi e i dati di contatto dei veterinari autorizzati a disposizione dei quali ha messo i passaporti in bianco, facendo riferimento al numero di cui all'articolo 71, paragrafo 3, nonché i nomi e i dati di contatto di coloro che hanno restituito i passaporti in bianco in conformità del paragrafo 3 del presente articolo. 5. La documentazione specificata al paragrafo 4 è conservata per un periodo minimo stabilito dall'autorità competente, ma non inferiore a tre anni.» |
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6. |
sono aggiunti i nuovi allegati IV e V conformemente all'allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 22 aprile 2026.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 115, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2019/2035/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj).
ALLEGATO
I seguenti allegati IV e V sono aggiunti al regolamento delegato (UE) 2019/2035:
«ALLEGATO IV
REQUISITI TECNICI RELATIVI AI TRANSPONDER UTILIZZATI PER L'IDENTIFICAZIONE DI CANI, GATTI E FURETTI
I transponder utilizzati per l'identificazione individuale di cani, gatti e furetti:
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a) |
sono conformi alla struttura dei codici e alle specifiche tecniche per l'identificazione a radiofrequenza quali definite nelle norme ISO 11784 e 11785; |
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b) |
sono valutati conformemente alla norma ISO 24631-1 per garantire la conformità alle norme ISO 11784 e 11785. |
ALLEGATO V
INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEL PASSAPORTO PER CANI, GATTI E FURETTI
I passaporti per cani, gatti e furetti contengono le seguenti informazioni:
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a) |
ubicazione del transponder o, se del caso, del tatuaggio; |
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b) |
data di applicazione o, se del caso, data di lettura del transponder o del tatuaggio; |
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c) |
codice di identificazione individuale indicato sul transponder o, se del caso, sul tatuaggio; |
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d) |
nome e data di nascita dichiarati dall'operatore o, se del caso, dal proprietario dell'animale da compagnia; |
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e) |
specie, razza, sesso, colore e qualsiasi tratto o caratteristica visibile o distintiva dell'animale da compagnia; |
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f) |
nome e dati di contatto dell'operatore o, se del caso, del proprietario dell'animale da compagnia; |
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g) |
nome, dati di contatto e firma del veterinario che rilascia o compila il passaporto; |
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h) |
firma dell'operatore o, se del caso, del proprietario dell'animale da compagnia; |
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i) |
data di rilascio del passaporto; |
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j) |
dettagli della vaccinazione antirabbica; |
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k) |
data di prelievo del campione di sangue per la prova di titolazione degli anticorpi per la rabbia; |
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l) |
dettagli del trattamento contro l'infestazione da Echinococcus multilocularis; |
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m) |
conformità alle misure di riduzione dei rischi per malattie diverse dall'infezione da virus della rabbia e dall'infestazione da Echinococcus multilocularis; |
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n) |
qualsiasi altra informazione pertinente relativa allo stato sanitario dell'animale da compagnia.. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/132/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)