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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/124

15.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/124 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2026

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1), in particolare l'articolo 7 bis,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (2).

(2)

La decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio (3) ha introdotto nella decisione 2014/512/PESC un'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi di petrolio greggio o prodotti petroliferi originari della Russia o esportati dalla Russia, acquistati a un prezzo pari o inferiore al tetto sui prezzi prestabilito concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Tale esenzione dovrebbe attenuare le conseguenze negative sull'approvvigionamento energetico dei paesi terzi e ridurre i picchi di prezzo determinati da condizioni di mercato straordinarie, limitando nel contempo i proventi generati dal petrolio della Russia.

(3)

La decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio (4) ha introdotto nell'allegato XI della decisione 2014/512/PESC il tetto sui prezzi, ossia il prezzo al barile al quale o al di sotto del quale, in relazione al petrolio greggio proveniente dalla Russia, scatta l'esenzione dal divieto di fornire servizi di trasporto marittimo e dal divieto di fornire assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo verso paesi terzi.

(4)

La decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio (5) ha ulteriormente modificato la decisione 2014/512/PESC, prevedendo una procedura automatica per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo in funzione del prezzo medio di mercato di quest'ultimo. Alla Commissione sono state pertanto conferite competenze di esecuzione per modificare il tetto sui prezzi del petrolio greggio russo di cui all'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 sulla base di tale procedura.

(5)

Il tetto sui prezzi modificato dovrebbe applicarsi a decorrere dal primo giorno del mese successivo al mese di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della Commissione. Ad ogni modifica del tetto sui prezzi, i contratti precedenti conformi all'attuale tetto sui prezzi dovrebbero beneficiare di un periodo di transizione di 90 giorni per il trasporto marittimo e per la fornitura, diretta o indiretta, di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi al trasporto marittimo di petrolio greggio russo verso paesi terzi. Tale periodo di transizione è necessario per garantire un'applicazione coerente del tetto sui prezzi da parte di tutti gli operatori.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: https://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj.

(2)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: https://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

(3)  Decisione (PESC) 2022/1909 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 259 I del 6.10.2022, pag. 122, ELI: https://data.europa.eu/eli/dec/2022/1909/oj).

(4)  Decisione (PESC) 2022/2369 del Consiglio, del 3 dicembre 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 311 I del 3.12.2022, pag. 8, ELI: https://data.europa.eu/eli/dec/2022/2369/oj).

(5)  Decisione (PESC) 2025/1495 del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L, 2025/1495, 19.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1495/oj).


ALLEGATO

Il prezzo del petrolio greggio di cui all'allegato XXVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

« Prezzo del petrolio greggio

Codice NC

Descrizione

Prezzo al barile (USD)

Data di applicazione

Data di scadenza

Periodo di transizione

2709 00

Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

60

5 dicembre 2022

2 settembre 2025

18 ottobre 2025 per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 che erano conformi al prezzo di 60 USD al barile alla data di conclusione del contratto

47,6

3 settembre 2025

31 gennaio 2026

16 aprile 2026 per l'esecuzione dei contratti conclusi prima del 1o febbraio 2026 che erano conformi al prezzo di 47,6 USD al barile alla data di conclusione del contratto».

44,1

1o febbraio 2026

 

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/124/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)