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dell'Unione europea

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Serie L


2026/93

16.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 gennaio 2026

relativo all’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 come additivo per mangimi da utilizzare nei mangimi e nell’acqua di abbeveraggio per tutte le specie animali e contiene la richiesta di classificarlo nella categoria «additivi nutrizionali» e nel gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi».

(4)

Nel parere del 18 marzo 2025 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 è sicuro per le specie bersaglio se somministrato tramite i mangimi. L’uso della lisina «di per sé» non desterà preoccupazioni di sicurezza per gli animali bersaglio, a condizione che sia usata come integratore dietetico in quantità adeguate. A causa del rischio di squilibri nutrizionali e per motivi igienici l’Autorità nutre preoccupazioni in merito all’uso del solfato di L-lisina nell’acqua di abbeveraggio. Per quanto riguarda l’elevato tenore intrinseco di solfato in tale additivo, l’Autorità ritiene che, quando si utilizza l’additivo, è opportuno tenere debitamente conto del livello massimo tollerabile di zolfo totale nella formulazione del mangime completo. Dovrebbe essere considerato anche il contributo all’assunzione totale di zolfo dato dallo zolfo o solfato presente nell’acqua di abbeveraggio. L’Autorità ha concluso che l’uso del solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 nell’alimentazione animale è considerato sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Essa ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato irritante per la pelle, gli occhi e le vie respiratorie. Qualsiasi esposizione all’additivo costituisce un rischio. L’Autorità ha altresì concluso che la sostanza è considerata una fonte efficace dell’aminoacido essenziale L-lisina per le specie animali non ruminanti e che, affinché la supplementazione di L-lisina sia efficace nei ruminanti come nelle specie non ruminanti, sarebbe necessario proteggere la sostanza dalla degradazione ruminale. L’Autorità non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 soddisfi le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare l’uso di tale sostanza come additivo per mangimi. La Commissione ritiene che l’uso sicuro di tale aminoacido nell’acqua di abbeveraggio, per quanto riguarda i possibili rischi per l’igiene, debba essere considerato nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi. È opportuno avvertire l’utilizzatore della necessità di tenere conto dell’apporto con la dieta di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali, in particolare nel caso di una supplementazione con solfato di L-lisina nell’acqua di abbeveraggio. Se somministrato ai ruminanti, il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982 deve essere protetto dalla degradazione ruminale. La Commissione ritiene inoltre opportuno fissare un livello massimo per il solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982, a causa dei potenziali effetti nocivi derivanti dall’elevato tenore intrinseco di solfato nell’additivo. Dovrebbe essere fissato un livello di 10 000 mg/kg di mangime completo, che è stato considerato sicuro secondo il parere dell’Autorità del 16 giugno 2015 (4) relativo a un altro solfato di L-lisina. La Commissione ritiene altresì che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi nutrizionali» e al gruppo funzionale «aminoacidi, loro sali e analoghi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal 2025, 23(4), e9346. (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9346).

(3)  Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (GU L 35 dell’8.2.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/183/oj).

(4)   EFSA Journal (2015); 13(7):4155, 22 pag. (https://doi.org/10.2903/j.efsa.2015.4155).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di additivo/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi nutrizionali. gruppo funzionale: aminoacidi, loro sali e analoghi.

3c330

Solfato di L-lisina

Composizione dell’additivo

Solfato di L-lisina con un tenore minimo di L-lisina del 55 % e un tenore massimo di solfato del 21 %

Forma solida

Caratterizzazione della sostanza attiva

Solfato di L-lisina prodotto con Corynebacterium glutamicum CGMCC 23982

Formula chimica: C12H28N4O4-O4S

Numero CAS: 60343-69-3

Metodi di analisi  (1)

Per l’identificazione del solfato nell’additivo per mangimi:

Farmacopea europea, monografia 20301.

Per la determinazione della lisina nell’additivo per mangimi:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180.

Per la determinazione della lisina nelle premiscele:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS/FLD), EN ISO 17180 o

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione (2).

Per la determinazione della lisina nei mangimi composti:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS), regolamento (CE) n. 152/2009.

Per la determinazione della lisina nell’acqua di abbeveraggio:

cromatografia a scambio ionico con derivatizzazione post-colonna e rivelazione ottica (IEC-VIS).

Tutte le specie animali

10 000

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele indicare le condizioni di conservazione, la stabilità al trattamento termico e la stabilità nell’acqua di abbeveraggio.

2.

L’additivo può essere somministrato nell’acqua di abbeveraggio.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurarsi che il solfato di L-lisina sia protetto dalla degradazione ruminale se utilizzato nell’alimentazione dei ruminanti.

4.

Il tasso di umidità deve essere indicato sull’etichetta dell’additivo.

5.

L’etichetta dell’additivo e delle premiscele deve recare la seguente indicazione: «In caso di supplementazione con solfato di L-lisina, in particolare nell’acqua di abbeveraggio, si deve tenere conto di tutti gli aminoacidi essenziali e di quelli condizionatamente essenziali al fine di evitare squilibri nutrizionali».

6.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati con dispositivi di protezione individuale, tra cui mezzi di protezione della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

5 febbraio 2036


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_it.

(2)  Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (GU L 54, 26.2.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/152/oj)


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/93/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)