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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/86

13.1.2026

DECISIONE (UE) 2026/86 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 19 dicembre 2025

che modifica la decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) per quanto riguarda le indagini in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione e che modifica la decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54) per quanto riguarda il monitoraggio delle presunte violazioni di doveri professionali laddove una persona interessata sia un’alta carica della BCE (BCE/2025/45)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 12.3,

considerando quanto segue:

(1)

È opportuno che la decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (1) sia modificata per garantire che tutte le persone che partecipano all’assolvimento delle funzioni della Banca centrale europea (BCE) e che pertanto rientrano nel potere di auto-organizzazione della BCE siano comprese in tale decisione.

(2)

Il quadro per le indagini interne della BCE è stato modificato, in particolare al fine di assicurare che le presunte violazioni dei doveri e degli obblighi professionali siano segnalate e monitorate da un’unità unica responsabile delle indagini interne. È opportuno, inoltre, che tale unità unica sia incaricata di agire sulla base di sospetti circa l’esistenza di possibili casi di frode, corruzione o eventuali altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione che coinvolgano una persona soggetta al quadro per le indagini interne della BCE. Il riesame del quadro per le indagini interne della BCE ha portato all’abrogazione della circolare amministrativa 01/2006 sulle indagini amministrative interne (2) e all’inclusione di disposizioni relative al quadro per le indagini interne della BCE nelle condizioni di impiego del personale della Banca centrale europea (di seguito, le «condizioni di impiego»).

(3)

È opportuno che la decisione (UE) 2020/1575 della Banca centrale europea (BCE/2020/54) (3) sia modificata per assicurare che le pertinenti disposizioni modificate del quadro per le indagini interne della BCE si applichino anche nei casi in cui la persona interessata sia un’alta carica della BCE.

(4)

A fini di certezza del diritto e di coerenza, è opportuno che le modifiche a entrambe le decisioni si applichino a decorrere dalla stessa data delle modifiche delle condizioni di impiego e delle norme sul personale della Banca centrale europea relative al quadro per le indagini interne della BCE.

(5)

Pertanto, è opportuno modificare la decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) e la decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche alla decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3)

La decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3) è modificata come segue:

1.

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente decisione si applica:

ai membri degli organi decisionali della BCE o di qualsiasi altro organo istituito dal regolamento (UE) n. 1024/2013 o dalla BCE, in materie collegate alle proprie funzioni di membri di tali organi decisionali della BCE o di altri organi,

ai membri degli organi direttivi o a qualunque membro del personale delle banche centrali nazionali o delle autorità nazionali competenti che partecipano agli organi decisionali della BCE o agli altri organi in qualità di supplenti e/o accompagnatori, in materie collegate a tale funzione

(di seguito, congiuntamente, i “partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi”), e

ai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, soggetti alle condizioni di impiego della BCE, e

ai soggetti che partecipano all’esercizio delle funzioni della BCE, diversi dai partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi o dai membri permanenti o temporanei del personale della BCE, su materie collegate alla loro partecipazione all’esercizio delle funzioni della BCE

(di seguito, congiuntamente, i “soggetti rilevanti”).»

;

2.

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Obbligo di riferire su attività illecite

1.   I soggetti rilevanti che vengono a conoscenza di informazioni che fanno sospettare l’esistenza di eventuali casi di frode, di corruzione o di ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, ne informano senza indugio a) il direttore della Revisione interna, o b) l’alto dirigente del loro settore operativo, o c) il membro del Comitato esecutivo a cui risponde il loro settore operativo. Qualora le informazioni siano fornite alle persone di cui alle lettere b) o c), esse le trasmettono senza indugio al direttore della Revisione interna. I soggetti rilevanti non devono in alcun modo subire trattamenti ingiusti o discriminatori per aver comunicato le informazioni di cui al presente articolo.

2.   Quando riceve le informazioni di cui al paragrafo 1, il direttore della Revisione interna vi dà seguito come segue:

a)

se le informazioni si riferiscono a qualsiasi partecipante al processo decisionale e ad altri organi come persona a cui si attribuisce una violazione o a cui tale persona è associata, il direttore della Revisione interna trasmette senza indugio le informazioni al Direttore generale del segretariato.

b)

In tutti gli altri casi, il direttore della Revisione interna, fatto salvo l’articolo 4 e a seguito dell’esito di una valutazione preliminare in conformità con il quadro per le indagini interne della BCE, trasmette senza indugio le informazioni ricevute all’Ufficio e ne informa, se del caso, il presidente.

3.   Qualora il Direttore generale del segretariato riceva informazioni conformemente al paragrafo 2, fatto salvo l’articolo 4, le trasmette senza indugio all’Ufficio e ne informa il direttore della Revisione interna e, se del caso, il presidente.

4.   I partecipanti agli organi decisionali e ad altri organi che vengano a conoscenza delle informazioni di cui al paragrafo 1, ne informano senza indugio il Direttore generale del segretariato o il presidente. Se riceve le informazioni, il presidente le trasmette senza indugio al Direttore generale del segretariato.

Il Direttore generale del segretariato avvia le azioni per darvi il seguito adeguato secondo i criteri e nel rispetto delle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3, assicurando in tal modo anche che, in tutti i casi che non riguardano alcun partecipante al processo decisionale e ad altri organi in quanto persona a cui si attribuisce una violazione o a cui tale persona è associata, le informazioni ricevute siano trasmesse senza indugio al direttore della Revisione interna.

5.   Qualora un partecipante agli organi decisionali o ad altri organi ovvero un soggetto rilevante sia in possesso di informazioni concrete che confermino la possibile esistenza di un caso di frode, corruzione o un’altra attività illecita secondo il paragrafo 1 e, allo stesso tempo, abbia motivi sufficienti per ritenere che la procedura prevista nei paragrafi che precedono non consenta, nel caso di specie, una segnalazione efficace all’Ufficio di tali informazioni, esso può riferire direttamente all’Ufficio, venendo meno la necessità di conformarsi al dettato dell’articolo 4.»

.

Articolo 2

Modifiche alla decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54)

L’articolo 3 della decisione (UE) 2020/1575 (BCE/2020/54) è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Procedura per la valutazione e il monitoraggio

1.   Alle segnalazioni di informazioni sulle violazioni ricevute tramite qualsiasi canale di cui all’articolo 0.4 bis.2.1 delle norme sul personale della Banca centrale europea (di seguito, le “norme sul personale”) che fanno riferimento a un’alta carica della BCE come persona a cui si attribuisce la violazione o a cui tale persona è associata deve essere dato seguito in conformità alla decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea (BCE/2016/3) (*1) qualora ricadano nell’ambito di applicazione di tale decisione.

2.   Qualora le segnalazioni di informazioni sulle violazioni di cui al paragrafo 1 non ricadano nell’ambito di applicazione della decisione (UE) 2016/456 (BCE/2016/3), a queste deve essere dato seguito ai sensi dell’allegato XI alle norme sul personale.

3.   Fatto salvo il paragrafo 2, l’autorità competente designata ai sensi dell’articolo 2 può:

a)

inoltrare le informazioni ricevute al Comitato etico della BCE per un suo parere in merito prima di stabilire se giustifichino o meno un’indagine amministrativa;

b)

qualora ritenga che le informazioni ricevute giustifichino un’indagine amministrativa, decidere di avviarne una e di adottare le decisioni pertinenti dell’autorità che ha il potere di nomina in conformità all’allegato XI alle norme sul personale, nonché, in via eccezionale, decidere di svolgere i compiti del direttore della Revisione interna in conformità all’allegato XI alle norme sul personale, designando in tal caso investigatori di livello adeguatamente elevato per la conduzione dell’indagine.

(*1)  Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (BCE/2016/3) (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).»;"

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il 1o febbraio 2026.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 19 dicembre 2025

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)  Decisione (UE) 2016/456 della Banca centrale europea, del 4 marzo 2016, riguardante le condizioni e le modalità delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode in seno alla Banca centrale europea in materia di lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione (BCE/2016/3) (GU L 79 del 30.3.2016, pag. 34, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/456/oj).

(2)  La circolare amministrativa 01/2006 è stata adottata il 21 marzo 2006 ed è disponibile sul sito Internet della BCE.

(3)  Decisione (UE) 2020/1575 della Banca centrale europea del 27 ottobre 2020 in merito alla valutazione e al monitoraggio delle informazioni sulle violazioni segnalate tramite lo strumento per la segnalazione whistleblowing laddove una persona interessata sia un’alta carica della BCE (BCE/2020/54) (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 14, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1575/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/86/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)