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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/85

15.1.2026

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2026/85 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2026

relativo all’autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

(2)

In conformità all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci di acqua dolce. La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

La domanda riguarda l’autorizzazione della tartrazina come additivo per mangimi da utilizzare in esche per pesci di acqua dolce, con la richiesta che tale additivo sia classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti: i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi». L’additivo è da incorporare in esche da pesca per conferire loro colore e attirare pesci di acqua dolce e non è destinato all’acquacoltura.

(4)

Nel parere del 17 settembre 2024 (2) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha concluso che, alle condizioni d’uso proposte, l’utilizzo della tartrazina nella preparazione di esche per pesci di acqua dolce non desta preoccupazione per gli animali bersaglio ed è considerato sicuro per i consumatori e per l’ambiente. Ha inoltre concluso che l’additivo dovrebbe essere considerato un sensibilizzante della pelle e delle vie respiratorie. L’inalazione e l’esposizione cutanea sono considerate rischiose. Non è stato possibile trarre conclusioni sul suo potenziale di irritazione. Nel parere del 6 maggio 2025 (3) l’Autorità ha concluso che la tartrazina può essere efficace nella colorazione di esche da pesca alle condizioni d’uso proposte.

(5)

Il laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003 ha ritenuto valide e applicabili all’attuale domanda le conclusioni e le raccomandazioni formulate nella valutazione precedente in merito ai metodi utilizzati per il controllo della tartrazina nei mangimi per animali. In conformità all’articolo 5, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CE) n. 378/2005 (4) della Commissione, non è pertanto richiesta una relazione di valutazione del laboratorio di riferimento.

(6)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che la tartrazina soddisfi le condizioni stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. È pertanto opportuno autorizzare tale sostanza con particolare riferimento al suo utilizzo in esche da pesca che rientrano nella definizione di mangime di cui all’articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), se sono progettate per essere sparse per attirare pesci in una data area. La Commissione ritiene inoltre che debbano essere adottate misure di protezione adeguate al fine di evitare effetti nocivi sulla salute degli utilizzatori dell’additivo.

(7)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Autorizzazione

La sostanza specificata nell’allegato, appartenente alla categoria «additivi organolettici» e al gruppo funzionale «coloranti: i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi», è autorizzata come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni indicate in tale allegato.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2026

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1831/oj.

(2)   EFSA Journal, 22(10), e9021. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9021.

(3)   EFSA Journal, 23(6), e9461. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9461.

(4)  Regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione, del 4 marzo 2005, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i compiti e le mansioni del laboratorio comunitario di riferimento concernenti le domande di autorizzazione di additivi per mangimi (GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/378/oj).

(5)  Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj).


ALLEGATO

Numero di identificazione dell’additivo per mangimi

Nome dell’additivo

Composizione, formula chimica, descrizione, metodo di analisi

Specie o categoria di animali

Età massima

Tenore minimo

Tenore massimo

Altre disposizioni

Fine del periodo di autorizzazione

mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %

Categoria: additivi organolettici. gruppo funzionale: coloranti: i) sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi

2a102

Tartrazina

Composizione dell’additivo:

Tartrazina

Forma solida

------------------------------------------------

Caratterizzazione della sostanza attiva come sale sodico

La tartrazina, descritta come sale sodico, è composta essenzialmente da trisodio 5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)-4-(4-solfonatofenilazo)-H-pirazol-3-carbossilato e da sostanze coloranti accessorie associate a cloruro di sodio e/o solfato di sodio quali principali componenti incolori.

Sono ammessi anche sali di calcio e di potassio con la stessa caratterizzazione del sale sodico.

Formula chimica: C16H9N4Na3O9S2

Numero CAS: 1934-21-0

Prodotta mediante sintesi chimica

Criteri di purezza:

Sostanza colorante calcolata come sale sodico: ≥ 85 % (saggio)

Sostanza colorante accessoria: ≤ 1 %

Composti organici diversi dalle sostanze coloranti ≤ 0,5 %:

acido 4-idrazin-benzensolfonico;

acido 4-amminobenzen-1-solfonico;

acido 5-osso-1-(4-solfofenil)-2-pirazolin-3-carbossilico;

acido 4,4′-diazoamminodi-(benzensolfonico);

acido tetraidrossisuccinico.

Ammine primarie aromatiche non solfonate: ≤ 0,01 %

Sostanze estraibili in etere ≤ 0,2 % in condizioni di neutralità.

------------------------------------------------

Metodo di analisi  (1)

Per la quantificazione del tenore totale di sostanze coloranti della tartrazina nell’additivo per mangimi:

spettrofotometria a 426 nm [Monografie FAO JECFA, n. 1, vol. 4, e regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione (2)].

Per la quantificazione della tartrazina nei mangimi composti:

cromatografia liquida ad alta prestazione accoppiata a spettrometria di massa tandem (LC-MS/MS).

Pesci pinnati di acqua dolce destinati alla produzione alimentare

30

1.

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela indicare le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

2.

L’additivo deve essere utilizzato soltanto in esche da pesca. L’additivo non deve essere utilizzato in mangimi per l’acquacoltura.

3.

Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative al fine di evitare i rischi cui possono essere esposti gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se questi rischi non possono essere eliminati mediante tali procedure e misure, l’additivo e le premiscele devono essere utilizzati indossando dispositivi di protezione individuale della pelle, degli occhi e delle vie respiratorie.

4 febbraio 2036


(1)  Informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: https://joint-research-centre.ec.europa.eu/eurl-fa-eurl-feed-additives/eurl-fa-authorisation/eurl-fa-evaluation-reports_en?prefLang=it&etrans=it.

(2)  Regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione, del 9 marzo 2012, che stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 83 del 22.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2026/85/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)