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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2026/83

9.1.2026

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 dicembre 2025

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1675 per aggiungere Bolivia e Isole Vergini britanniche all’elenco dei paesi terzi ad alto rischio che hanno preso per iscritto un impegno politico ad alto livello a rimediare alle carenze individuate e che hanno elaborato con il GAFI un piano d’azione e per depennare Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione deve proteggere con efficacia l’integrità e il corretto funzionamento del suo sistema finanziario e del mercato interno rispetto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. La direttiva (UE) 2015/849 prevede che la Commissione individui le giurisdizioni di paesi terzi i cui regimi nazionali antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) presentano carenze strategiche che pongono minacce significative al sistema finanziario dell’Unione («paesi terzi ad alto rischio»).

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione (2) individua i paesi terzi ad alto rischio.

(3)

Tenuto conto del livello elevato di integrazione del sistema finanziario internazionale, della stretta connessione degli operatori del mercato, del grande volume di operazioni transfrontaliere da e verso l’Unione e del grado di apertura dei mercati, qualsiasi minaccia AML/CFT posta al sistema finanziario internazionale rappresenta anche una minaccia al sistema finanziario dell’Unione.

(4)

In conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849, la Commissione ha tenuto conto delle informazioni recenti disponibili, in particolare delle dichiarazioni pubbliche rese dal gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) in giugno e in ottobre 2025, dell’elenco del GAFI delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato e dei rapporti del gruppo d’esame della cooperazione internazionale del GAFI riguardo ai rischi posti dai singoli paesi e giurisdizioni terzi.

(5)

Il GAFI ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato, aggiungendovi, nelle riunioni plenarie di giugno e ottobre 2025, la Bolivia e le Isole Vergini britanniche e depennando Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania.

(6)

A giugno 2025 la Bolivia ha assunto l’impegno politico ad alto livello di collaborare con il GAFI e con il Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente al dicembre 2023, la Bolivia ha compiuto progressi significativi su talune azioni ivi raccomandate: miglioramento della comprensione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo; potenziamento della produzione e divulgazione di informazioni finanziarie operative e strategiche; rafforzamento del sequestro e della confisca di proventi di reato; aumento della capacità di indagare sui reati di finanziamento del terrorismo; miglioramento del processo di applicazione di sanzioni finanziarie mirate nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento della proliferazione. La Bolivia continuerà a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato, provvedendo a che nelle indagini sul riciclaggio possano essere applicate le opportune tecniche investigative speciali; esercitando una vigilanza basata sul rischio nei confronti di agenti immobiliari, avvocati, contabili e commercianti di pietre e metalli preziosi (DPMS); provvedendo a che le informazioni sulla titolarità effettiva siano esatte e aggiornate e a che le violazioni dei relativi obblighi siano punite; aumentando le indagini e l’esercizio dell’azione penale per i casi di riciclaggio. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dal paese e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione reputa che la Bolivia non abbia ancora colmato tutte le carenze strategiche che ne hanno determinato l’inserimento nell’elenco del GAFI delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato. La Bolivia dovrebbe pertanto essere considerata un paese terzo ad alto rischio.

(7)

A giugno 2025 le Isole Vergini britanniche hanno assunto l’impegno politico ad alto livello di collaborare con il GAFI e la task force «Azione finanziaria» dei Caraibi (CFATF), gruppo regionale costituito sul modello del GAFI, per rafforzare l’efficacia del proprio regime AML/CFT. Nel periodo intercorso dall’adozione del rapporto di valutazione reciproca, risalente a novembre 2023, le Isole Vergini britanniche hanno compiuto progressi significativi per quanto riguarda talune azioni ivi raccomandate: l’aumento delle richieste di cooperazione internazionale; il varo di una strategia di lotta al finanziamento del terrorismo e il potenziamento dei processi analitici per individuare i casi di finanziamento del terrorismo; lo svolgimento di una valutazione del rischio del settore delle organizzazioni senza scopo di lucro e l’individuazione delle specifiche organizzazioni senza scopo di lucro a rischio di abuso a fini di finanziamento del terrorismo; il miglioramento del coordinamento, della sensibilizzazione e della formazione ai fini dell’applicazione di sanzioni finanziarie mirate nei casi di finanziamento del terrorismo e di finanziamento della proliferazione; il rafforzamento della vigilanza e del monitoraggio dell’applicazione di sanzioni finanziarie mirate da parte degli istituti finanziari e delle imprese e professioni non finanziarie designate. Le Isole Vergini britanniche continueranno a collaborare con il GAFI per attuare il piano d’azione con esso concordato rafforzando la vigilanza basata sul rischio nei confronti dei prestatori di servizi relativi a società e trust, delle imprese di investimento e dei fornitori di servizi per le attività virtuali; provvedendo a che le autorità competenti dispongano di informazioni esatte e aggiornate sulla titolarità effettiva e che le violazioni dei relativi obblighi siano punite; migliorando la qualità delle segnalazioni di attività sospette e provvedendo a che le segnalazioni siano allineate al rischio; effettuando sistematicamente indagini ed esercitando l’azione penale nei casi di riciclaggio, in funzione del rischio rappresentato da ciascuno; aumentando i sequestri e le confische di proventi di reato; varando l’operatività del nuovo regime di gestione degli attivi. Pur riconoscendo e apprezzando l’impegno e i progressi compiuti finora dalla giurisdizione e incoraggiando ulteriori sforzi, la Commissione reputa che le Isole Vergini britanniche non abbiano ancora colmato tutte le carenze strategiche che ne hanno determinato l’inserimento nell’elenco del GAFI delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato. Le Isole Vergini britanniche dovrebbero pertanto essere considerate un paese terzo ad alto rischio.

(8)

La Bolivia e le Isole Vergini britanniche dovrebbero quindi essere aggiunte all’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(9)

La Commissione ha esaminato i progressi compiuti da Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania nel colmare le carenze strategiche nel regime AML/CFT. Tali giurisdizioni figurano nell’elenco dei paesi terzi ad alto rischio nel regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(10)

Il GAFI ha accolto con soddisfazione i notevoli progressi compiuti da Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania nel migliorare il regime AML/CFT. Ha rilevato che tali giurisdizioni hanno istituito quadri giuridici e normativi così da assolvere agli impegni assunti nel rispettivo piano d’azione riguardo alle carenze strategiche individuate dal GAFI. A giugno e ottobre 2025 il GAFI ha pertanto depennato Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania dall’elenco delle giurisdizioni sottoposte a monitoraggio rafforzato. Di conseguenza il GAFI non sottopone più Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania a monitoraggio nell’ambito della verifica continua della conformità alle regole AML/CFT sul piano globale; tali paesi continueranno a collaborare con il rispettivo gruppo regionale costituito sul modello del GAFI per migliorare ulteriormente il regime AML/CFT.

(11)

Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania hanno rafforzato l’efficacia del regime AML/CFT e hanno colmato le carenze tecniche così da assolvere gli impegni assunti nei piani d’azione in risposta alle carenze strategiche individuate dal GAFI. La Commissione ritiene pertanto che Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania non presentino più carenze strategiche nel regime AML/CFT. È opportuno quindi depennare Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sud Africa e Tanzania dall’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2016/1675,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2016/1675 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio individuando i paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche (GU L 254 del 20.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1675/oj).


ALLEGATO

Al punto I dell’allegato del regolamento delegato (UE) 2016/1675, la tabella è sostituita dalla tabella riportata qui di seguito.

«N.

Paese terzo ad alto rischio

1

Afghanistan

2

Algeria

3

Angola

4

Bolivia

5

Isole Vergini britanniche

6

Camerun

7

Costa d’Avorio

8

Repubblica democratica del Congo

9

Haiti

10

Kenya

11

Laos

12

Libano

13

Monaco

14

Myanmar

15

Namibia

16

Nepal

17

Sud Sudan

18

Siria

19

Trinidad e Tobago

20

Vanuatu

21

Venezuela

22

Vietnam

23

Yemen».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2026/83/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)