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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2026/34 |
15.1.2026 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 190/2025
del 19 settembre 2025
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2026/34]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 della Commissione, del 10 aprile 2025, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati, galline ovaiole, specie avicole minori ovaiole e da ingrasso, suini da ingrasso di tutte le specie di suidi e tacchini da ingrasso, all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49755 e di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta con Trichoderma reesei MUCL 49754 come additivo per mangimi destinati a suinetti lattanti (titolare dell'autorizzazione: AVEVE BV) e che abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011, (UE) n. 989/2012 e (UE) n. 1040/2013 (1). |
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(2) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 1088/2011 (2), (UE) n. 989/2012 (3) e (UE) n. 1040/2013 (4) della Commissione, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi esserne espunti. |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
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1. |
dopo il punto 657 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/756 della Commissione) è inserito il punto seguente:
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2. |
il testo dei punti 2zs (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1088/2011 della Commissione), 2zzi (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1040/2013 della Commissione) e 58 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 989/2012 della Commissione) sono soppressi. |
Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/711 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 20 settembre 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Stefán Haukur JÓHANNESSON
(1) GU L, 2025/711, 11.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/711/oj.
(2) GU L 281 del 28.10.2011, pag. 14.
(3) GU L 297 del 26.10.2012, pag. 11.
(4) GU L 283 del 25.10.2013, pag. 46.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/34/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)