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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/90860

31.10.2025

Rettifica del regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/3011, 18 dicembre 2024 )

1.

Pagina 22, articolo 16, paragrafo 1, primo comma

anziché:

«1.   Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile riguardo:

a)

la decisione di accettare il trasferimento da parte dell'autorità richiesta; e

b)

il diritto della vittima a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e i termini per esercitarlo.»

,

leggasi:

«1.   Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta, senza indebito ritardo, in una lingua comprensibile alla vittima:

a)

informa la vittima della decisione di accettare il trasferimento da parte dell'autorità richiesta;

b)

fornisce alla vittima una copia della decisione motivata di accettare il trasferimento del procedimento penale; e

c)

informa la vittima del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e i termini per esercitarlo.».

2.

Pagina 29, articolo 33, paragrafo 2

anziché:

«2.   In aggiunta al presente regolamento, dopo il 7 gennaio 2025 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.»

,

leggasi:

«2.   In aggiunta al presente regolamento, a partire dal 1o febbraio 2027 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.».

3.

Pagina 46, allegato III, parte B

anziché:

«Descrizione della condotta e dei fatti alla base del reato o dei reati per i quali si intende emettere la richiesta di trasferimento del procedimento penale e relativa qualificazione giuridica:»,

leggasi:

«Descrizione della condotta e dei fatti alla base del reato o dei reati per cui è stata emessa la richiesta di trasferimento del procedimento penale e relativa qualificazione giuridica:».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3011/corrigendum/2025-10-31/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)