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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/90860 |
31.10.2025 |
Rettifica del regolamento (UE) 2024/3011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sul trasferimento dei procedimenti penali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L, 2024/3011, 18 dicembre 2024 )
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1. |
Pagina 22, articolo 16, paragrafo 1, primo comma |
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anziché: |
«1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo la vittima, in una lingua a lei comprensibile riguardo:
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leggasi: |
«1. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato una decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento di accettare il trasferimento del procedimento penale, e la vittima sia una persona fisica che risiede nello Stato richiedente e riceva le informazioni sul procedimento penale a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2012/29/UE, quale attuata nel diritto nazionale, o, nel caso di una persona giuridica, sia stabilita nello Stato richiedente e riceva le informazioni in conformità del diritto nazionale, l'autorità richiesta, senza indebito ritardo, in una lingua comprensibile alla vittima:
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2. |
Pagina 29, articolo 33, paragrafo 2 |
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anziché: |
«2. In aggiunta al presente regolamento, dopo il 7 gennaio 2025 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.» |
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leggasi: |
«2. In aggiunta al presente regolamento, a partire dal 1o febbraio 2027 gli Stati membri possono concludere o continuare ad applicare accordi o intese bilaterali o multilaterali con altri Stati membri solo laddove tali accordi o intese consentano di rafforzare ulteriormente gli obiettivi del presente regolamento e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di trasferimento dei procedimenti penali e a condizione che sia rispettato il livello delle misure di salvaguardia di cui al presente regolamento.». |
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3. |
Pagina 46, allegato III, parte B |
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anziché: |
«Descrizione della condotta e dei fatti alla base del reato o dei reati per i quali si intende emettere la richiesta di trasferimento del procedimento penale e relativa qualificazione giuridica:», |
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leggasi: |
«Descrizione della condotta e dei fatti alla base del reato o dei reati per cui è stata emessa la richiesta di trasferimento del procedimento penale e relativa qualificazione giuridica:». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3011/corrigendum/2025-10-31/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)