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dell'Unione europea

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Serie L


2025/90184

27.2.2025

Rettifica della decisione (UE) 2024/2581 del Consiglio, del 23 settembre 2024, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato di partenariato istituito dall’accordo di partenariato globale e rafforzato tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, per quanto riguarda l’adozione del meccanismo di mediazione, del regolamento interno e del codice di condotta

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L, 2024/2581, 1o ottobre 2024 )

Alla decisione è aggiunto il seguente progetto di decisione:

PROGETTO

DECISIONE No …/2024 DEL COMITATO DI PARTENARIATO ISTITUITO DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO GLOBALE E RAFFORZATO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA D'ARMENIA, DALL'ALTRA

del …

relativa all'adozione del meccanismo di mediazione, del regolamento interno e del codice di condotta

IL COMITATO DI PARTENARIATO,

visto l'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, in particolare l'articolo 319, paragrafo 3, e l'articolo 335, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato “accordo”), è stato applicato in via provvisoria dal 1o giugno 2018 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2021.

(2)

L'articolo 363 dell'accordo istituisce il comitato di partenariato, che, a norma del paragrafo 7 del medesimo articolo, si riunisce in una formazione specifica per affrontare i temi inerenti agli scambi e alle questioni commerciali di cui al titolo VI dell'accordo.

(3)

Per integrare il meccanismo di composizione delle controversie istituito dal titolo VI, capo 13, dell'accordo, l’articolo 319, paragrafo 3, dello stessodispone che il comitato di partenariato adotti mediante decisione il meccanismo di mediazione.

(4)

Per garantire il funzionamento del meccanismo di composizione delle controversie istituito dal titolo VI, capo 13, dell'accordo, l’articolo 335, paragrafo 2, dello stessodispone che il comitato di partenariato adotti mediante decisione il regolamento interno e il codice di condotta,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli atti giuridici seguenti:

(a)

il meccanismo di mediazione che figura nell'allegato 1 della presente decisione;

(b)

il regolamento interno che figura nell'allegato 2 della presente decisione; e

(c)

il codice di condotta che figura nell'allegato 3 della presente decisione.

Articolo 2

1.   La presente decisione è stata redatta in duplice copia in lingua inglese. Ciascuna parte può tradurre il testo della presente decisione nelle lingue necessarie per le proprie procedure interne o per l'informazione del pubblico.

2.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …,

Per il comitato di partenariato

Il presidente

I segretari

«ALLEGATO 1

MECCANISMO DI MEDIAZIONE

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo del presente meccanismo di mediazione, istituito a norma dell'articolo 319 dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato “accordo”), è agevolare il raggiungimento di una soluzione concordata tra le parti partecipanti mediante una procedura completa e rapida con l'assistenza di un mediatore.

SEZIONE A

PROCEDURA DEL MECCANISMO DI MEDIAZIONE

ARTICOLO 2

Richiesta di informazioni

1.   Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto all'altra parte informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti. La parte destinataria della richiesta si adopera per rispondere per iscritto fornendo le informazioni richieste entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

2.   Qualora ritenga impossibile fornire una risposta entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, la parte chiamata a rispondere ne informa senza indugio la parte richiedente, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

ARTICOLO 3

Avvio della procedura

1.   Una parte può chiedere l'avvio di una procedura di mediazione tra le parti in qualsiasi momento, mediante richiesta scritta all'altra parte. La richiesta deve essere sufficientemente dettagliata da illustrare chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:

(a)

indica la misura specifica contestata;

(b)

descrive i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi o sugli investimenti tra le parti; e

(c)

spiega il nesso di causalità tra la misura e gli effetti negativi sugli scambi e sugli investimenti tra le parti.

2.   La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti. Quando è presentata una richiesta a norma del paragrafo 1, la parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e risponde per iscritto comunicando la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta. La data in cui la parte richiedente riceve la risposta con la quale la parte chiamata a rispondere accoglie la richiesta è considerata come la data di avvio della procedura di mediazione.

ARTICOLO 4

Scelta del mediatore

1.   Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 15 giorni dalla data di avvio della procedura di mediazione.

2.   Qualora le parti non riescano a raggiungere un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere al presidente del comitato di partenariato istituito dall'articolo 363 dell'accordo (1), o al suo delegato, di estrarre a sorte il mediatore dall'elenco di nominativi di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte, di cui all'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

3.   Il presidente del comitato di partenariato, o il suo delegato, sceglie il mediatore entro cinque giorni dalla richiesta effettuata a norma del paragrafo 2.

4.   Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dell'articolo 3, l'elenco di cui all'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, non è stato ancora stilato, il mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti per l'incarico di presidente del collegio arbitrale.

5.   Salvo diverso accordo tra le parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.

6.   Il mediatore assiste le parti, con imparzialità e trasparenza, nel fare chiarezza sulla misura contestata e sui suoi possibili effetti sugli scambi e sugli investimenti tra le parti, così come nella ricerca di una soluzione concordata.

7.   Il codice di condotta di cui all'articolo 335 dell'accordo si applica, mutatis mutandis, ai mediatori, ai loro assistenti e al loro personale.

8.   Al procedimento di mediazione si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 1 a 5 e da 47 a 50 del regolamento interno di cui all'articolo 335 dell'accordo.

ARTICOLO 5

Regole della procedura di mediazione

1.   Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte richiedente presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare per quanto concerne il funzionamento della misura contestata e i suoi effetti sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale descrizione, la parte chiamata a rispondere può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito alla stessa. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.

2.   Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti sugli scambi e sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno richiesto dalle parti. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.

3.   La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con l'accordo. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Queste possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione.

4.   La procedura di mediazione si svolge in presenza nel territorio della parte chiamata a rispondere o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.

5.   Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono valutare eventuali soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.

6.   La soluzione concordata o provvisoria può essere adottata mediante una decisione del comitato di partenariato. Ciascuna parte può subordinare tale soluzione alla conclusione delle procedure interne eventualmente necessarie. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

7.   Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti, che fornisce una sintesi:

(a)

della misura contestata;

(b)

delle procedure applicate; e

(c)

dell'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese eventuali soluzioni provvisorie, se del caso.

Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni comunicate dalle parti entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Né il progetto di relazione né la relazione finale dei fatti contengono interpretazioni dell'accordo.

8.   La procedura si conclude con:

(a)

l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

(b)

l'accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

(c)

una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

(d)

una dichiarazione scritta di una delle parti a seguito della ricerca di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previa valutazione dei pareri del mediatore e delle soluzioni proposte da quest'ultimo, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE B

ATTUAZIONE

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.   Se le parti giungono a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario convenuto.

2.   La parte che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte e il comitato di partenariato di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di composizione delle controversie

1.   Salvo altrimenti convenuto dalle parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, tutte le fasi della procedura, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

2.   La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal titolo VI, capo 13, dell'accordo o da qualsiasi altro accordo.

3.   Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo VI, capo 13, dell'accordo. Tuttavia, prima di avviare la procedura di mediazione, una parte dovrebbe di norma avvalersi delle altre disposizioni dell'accordo pertinenti in materia di cooperazione o di consultazione.

4.   Le parti non adducono né presentano come prove in altre procedure di composizione delle controversie previste dall'accordo o da qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

(a)

le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafo 2;

(b)

la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

(c)

i pareri o le proposte formulati dal mediatore.

5.   Salvo diverso accordo tra le parti, un mediatore non può essere membro di un collegio in procedure di composizione delle controversie a norma dell'accordo o di qualsiasi altro accordo riguardanti la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.

ARTICOLO 8

Termini

I termini di cui al presente atto possono essere modificati previo accordo tra le parti.

ARTICOLO 9

Costi

1.   Ciascuna parte sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.

2.   Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti. Il compenso del mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 10 del regolamento interno di cui all'articolo 335 dell'accordo.

«ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente regolamento interno si applica ai procedimenti di composizione delle controversie a norma del titolo VI, capo 13, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato “accordo”).

I.   Notifiche

1.

Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento (in seguito “notifica”):

(a)

del collegio arbitrale è inviato contemporaneamente a entrambe le parti;

(b)

di una parte, indirizzato al collegio arbitrale, è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e

(c)

di una parte, indirizzato all'altra parte, è inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale.

2.

Le notifiche sono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Le parti e il collegio arbitrale si scambiano gli indirizzi delle caselle di posta elettronica designate per il ricevimento delle notifiche.

3.

Le notifiche sono inviate rispettivamente alla direzione generale del Commercio della Commissione europea e al ministero dell'Economia della Repubblica d'Armenia.

4.

Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in una notifica relativa a un procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

5.

Salvo prova contraria, le notifiche si considerano presentate alla data dell'invio. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o del governo della Repubblica d'Armenia, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo. Tale rinvio si applica anche alla determinazione della data di inizio di un periodo se la data di presentazione coincide con un giorno non lavorativo nel luogo di ricevimento della notifica.

II.   Nomina degli arbitri

6.

Se un arbitro viene selezionato mediante estrazione a sorte a norma dell'articolo 321 dell'accordo, il presidente del comitato di partenariato (2) comunica senza indugio al capodelegazione dell'altra parte la data, l'ora e il luogo dell'estrazione a sorte. La parte convenuta può, se lo desidera, assistere all'estrazione a sorte. L'estrazione è effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

7.

Il presidente del comitato di partenariato notifica per iscritto la nomina a ogni persona selezionata per l'incarico di arbitro. Ciascuna persona conferma la propria disponibilità a entrambe le parti entro cinque giorni dalla data di presentazione della notifica.

8.

Ai fini dell'articolo 321, paragrafo 7, dell'accordo, il presidente del comitato di partenariato estrae a sorte:

(a)

un arbitro tra i nominativi delle persone che una parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco per l'esercizio della funzione di arbitro a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, se del caso, o, in mancanza di tali nominativi, tra quelli delle persone che l'altra parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco;

(b)

un presidente tra i nominativi delle persone formalmente proposte da una o da entrambe le parti per il sottoelenco di presidenti a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo.

9.

Nonostante quanto previsto all'articolo 8, ai fini dell'articolo 321, paragrafo 7, dell'accordo, ove opportuno ciascuna parte può chiedere all'organismo esterno incaricato dal comitato di partenariato (3) di scegliere l'arbitro o il presidente. L'organismo esterno sceglie:

(a)

un arbitro tra i nominativi delle persone che una parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco per l'esercizio della funzione di arbitro a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo, se del caso, o, in mancanza di tali nominativi, tra quelli delle persone che l'altra parte ha formalmente proposto nel proprio sottoelenco;

(b)

un presidente tra i nominativi delle persone formalmente proposte da una o da entrambe le parti per il sottoelenco di presidenti a norma dell'articolo 339, paragrafo 1, dell'accordo.

10.

Gli arbitri accettano la nomina firmando i contratti di nomina. Le parti si adoperano per garantire che, al più tardi al momento in cui tutti gli arbitri scelti hanno confermato la loro disponibilità, siano stati concordati il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri e degli assistenti e siano stati predisposti i contratti di nomina necessari al fine di farli firmare tempestivamente Il compenso e le spese degli arbitri si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso e le spese di un assistente o degli assistenti di un arbitro non superano il 50 % del compenso di tale arbitro.

III.   Riunione organizzativa

11.

Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compreso il calendario della procedura di arbitrato.

Gli arbitri e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.

IV.   Comunicazioni scritte

12.

La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte attrice. La parte attrice può scegliere di presentare una seconda comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di presentazione della comunicazione scritta della parte convenuta. In tal caso, la parte convenuta può presentare la propria risposta entro 15 giorni dalla data di presentazione della seconda comunicazione scritta della parte attrice.

V.   Funzionamento del collegio arbitrale

13.

Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

14.

Salvo altrimenti disposto al titolo VI, capo 13, dell'accordo o nel presente regolamento interno, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.

15.

Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti ad assistere a tali discussioni.

16.

La stesura delle decisioni e delle relazioni è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.

17.

Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del titolo VI, capo 13, dell'accordo o dei relativi allegati, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

18.

Il collegio arbitrale garantisce una rapida composizione della controversia. Qualora ritenga necessario modificare un termine della procedura di arbitrato diverso dai termini stabiliti al titolo VI, capo 13, dell'accordo, o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio arbitrale comunica per iscritto alle parti il termine o l'adeguamento necessario e i motivi della modifica o dell'adeguamento. Il collegio arbitrale può adottare la modifica o l'adeguamento previa consultazione delle parti.

VI.   Sostituzione

19.

Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi alle prescrizioni del codice di condotta e debba pertanto essere sostituito, essa ne dà notifica all'altra parte entro 15 giorni dalla data in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta inosservanza di dette prescrizioni da parte dell'arbitro.

20.

Le parti si consultano entro 15 giorni dalla notifica di cui all'articolo 19. Esse informano l'arbitro della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Possono inoltre, di comune accordo, rimuovere l'arbitro e designarne uno nuovo conformemente all'articolo 321 dell'accordo.

21.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro diverso dal presidente del collegio arbitrale, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se il presidente del collegio arbitrale constata che l'arbitro non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, l'arbitro è rimosso ed è scelto un nuovo arbitro conformemente all'articolo 321 dell'accordo.

22.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a una delle altre persone che figurano nel sottoelenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 339 dell'accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte dal presidente del comitato di partenariato o dal suo delegato. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni del codice di condotta, il presidente è rimosso ed è scelto un nuovo presidente conformemente all'articolo 321 dell'accordo.

VII.   Udienze

23.

Sulla base del calendario stabilito a norma dell'articolo 11, previa consultazione delle parti e degli altri arbitri, il presidente del collegio arbitrale comunica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono rese pubbliche dalla parte nel cui territorio ha luogo l'udienza.

24.

Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica d'Armenia e a Erevan se la parte attrice è l'Unione europea. La parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dell'udienza e ne sostiene le relative spese.

25.

Nonostante quanto previsto all'articolo 24, il collegio arbitrale, su richiesta di una parte, può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza conformemente all'articolo 335, paragrafo 3, dell'accordo.

26.

Il collegio arbitrale può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.

27.

Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata dell'udienza.

28.

Salvo diverso accordo tra le parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere all'udienza:

(a)

rappresentanti e consulenti di una parte; e

(b)

assistenti, interpreti e altre persone la cui presenza è richiesta dal collegio arbitrale.

29.

Al più tardi cinque giorni prima della data dell'udienza, ciascuna parte trasmette al collegio arbitrale e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che interverranno oralmente per conto di tale parte nel corso dell'udienza e degli altri rappresentanti o consulenti che assisteranno all'udienza.

30.

Il collegio arbitrale garantisce che le parti siano trattate su un piano di parità e che sia loro accordato il tempo sufficiente per presentare le loro argomentazioni.

31.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

32.

Il collegio arbitrale predispone la registrazione dell'udienza, da trasmettere quanto prima alle parti dopo l'udienza.

33.

Entro dieci giorni dalla data dell'udienza, ciascuna parte può presentare comunicazioni scritte supplementari su qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

VIII.   Domande scritte

34.

Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento della procedura di arbitrato. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.

35.

Ciascuna parte fornisce all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio arbitrale. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito a tali risposte entro cinque giorni dalla data in cui ne ha ricevuto copia. Su richiesta scritta di una parte, il collegio arbitrale può concedere una proroga del termine.

IX.   Riservatezza

36.

Le parti, gli arbitri, le persone di cui all'articolo 28 e qualsiasi altra persona che assiste al procedimento trattano come riservate tutte le informazioni considerate riservate a norma dell'articolo 37. La parte che trasmette al collegio arbitrale una comunicazione scritta contenente informazioni riservate trasmette anche una comunicazione priva di tali informazioni riservate, che è resa pubblica.

37.

Costituiscono informazioni riservate:

(a)

le informazioni commerciali riservate;

(b)

le informazioni protette dalla pubblicazione a norma dell'accordo;

(c)

le informazioni protette dalla pubblicazione in base alla legislazione della parte attrice, se si tratta di informazioni della parte attrice, e alla legislazione della parte convenuta, se si tratta di informazioni della parte convenuta;

(d)

informazioni la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge; oppure

(e)

qualsiasi altra informazione che, per accordo tra le parti, è da considerare riservata.

38.

In caso di disaccordo tra le parti sul carattere riservato delle informazioni, la decisione spetta al collegio arbitrale, su richiesta di una parte, previa consultazione delle parti.

39.

Il collegio arbitrale si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze che si svolgono a porte chiuse.

X.   Contatti unilaterali

40.

Il collegio arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.

41.

Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto della procedura di arbitrato con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

42.

Le parti non possono avere alcun contatto con gli arbitri. I contatti tra una parte e una persona proposta per la nomina ad arbitro si limitano alle questioni relative alla disponibilità di tale persona e al contratto di nomina.

XI.   Comunicazioni amicus curiae

43.

Salvo diverso accordo tra le parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale, quest'ultimo può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti (in seguito denominate “comunicazioni amicus curiae”), purché tali comunicazioni:

(a)

pervengano al collegio arbitrale entro una data fissata dal collegio stesso, che non può essere successiva alla data fissata per la prima comunicazione scritta della parte convenuta;

(b)

siano concise e in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi eventuali allegati;

(c)

riguardino direttamente una questione di diritto o di fatto esaminata dal collegio arbitrale;

(d)

contengano una descrizione della persona che le presenta, che ne specifichi anche, se del caso, cittadinanza o luogo di stabilimento, natura delle attività, status giuridico, obiettivi generali, fonti di finanziamento ed eventuali entità controllanti;

(e)

precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro della procedura del collegio; e

(f)

siano redatte nella lingua di lavoro scelta conformemente all'articolo 47 o 48 del presente regolamento interno.

44.

Le comunicazioni amicus curiae sono trasmesse alle parti perché possano formulare osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni entro 10 giorni dalla data in cui ricevono le comunicazioni amicus curiae. Su richiesta scritta di una parte, il collegio arbitrale può concedere una proroga del termine.

45.

Il collegio arbitrale elenca nella propria relazione tutte le comunicazioni amicus curiae ricevute a norma dell'articolo 43. Il collegio non è tenuto a esaminare, nella propria relazione, le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Se esamina tali argomentazioni, il collegio deve tenere conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti a norma dell'articolo 44.

XII.   Casi urgenti

46.

Nei casi urgenti di cui all'articolo 323 dell'accordo, il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento interno. Il collegio arbitrale comunica tali adeguamenti alle parti.

XIII.   Lingua di lavoro e traduzioni

47.

Durante le consultazioni di cui all'articolo 318 dell'accordo, ed entro la data della riunione organizzativa di cui all'articolo 11, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per la procedura del collegio.

48.

Se le parti non pervengono a un accordo su una lingua di lavoro comune, la lingua di lavoro della procedura del collegio è l'inglese.

49.

Le relazioni e le decisioni del collegio sono redatte nella lingua di lavoro.

50.

La parte che presenti un documento in una lingua diversa dalla lingua di lavoro ne trasmette contemporaneamente una traduzione a proprie spese.

XIV.   Altre procedure

51.

I termini stabiliti nel presente regolamento interno sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per la presentazione di una relazione o di una decisione da parte del collegio arbitrale a norma degli articoli da 328 a 331 dell'accordo.

«ALLEGATO 3

CODICE DI CONDOTTA

1.   

Il presente codice di condotta per i membri dei collegi arbitrali e i mediatori si applica ai procedimenti di composizione delle controversie a norma del titolo VI, capo 13, dell'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra (in seguito denominato “accordo”).

Definizioni

2.

Ai fini del presente codice di condotta si applicano le definizioni seguenti:

(a)

“arbitro”: un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 321 dell'accordo;

(b)

“candidato”: una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 339 dell'accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 321 dell'accordo;

(c)

“assistente”: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

(d)

“procedimento”: salvo indicazione contraria, un procedimento di un collegio arbitrale a norma del titolo VI, capo 13, dell'accordo;

(e)

“personale”: in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti; e

(f)

“mediatore”: la persona che conduce una procedura di mediazione a norma dell'articolo 319 dell'accordo.

Principi generali

3.

I candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità o parvenza di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano i conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di composizione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi stabiliti agli articoli 16, 17, 18 e 19.

Obblighi di dichiarazione

4.

Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo VI, capo 13, dell'accordo, ciascun candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

5.

Ciascun candidato o arbitro comunica per iscritto al comitato di partenariato (4) le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta, affinché siano esaminate dalle parti.

6.

Dopo essere stato nominato, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui all'articolo 4 e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni o fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni o fatti informando per iscritto le parti del procedimento di composizione delle controversie e il comitato di partenariato.

Doveri degli arbitri

7.

Una volta confermata la nomina, gli arbitri si rendono disponibili a esercitare le loro funzioni e le esercitano interamente e sollecitamente nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

8.

Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per elaborare la relazione del collegio arbitrale e non delegano ad altri tale funzione.

9.

Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 17, 18 e 19 e le rispettino.

10.

Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

11.

Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

12.

Gli arbitri non possono, né direttamente né indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

13.

Gli arbitri non possono usare la loro posizione in seno al collegio arbitrale per interessi personali o privati. Gli arbitri si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che si trovano in una posizione tale da poter essere influenzati.

14.

Gli arbitri non consentono che il loro comportamento o il loro giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

15.

Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

16.

Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio dalla decisione o dalla relazione del collegio arbitrale.

Riservatezza

17.

Gli arbitri o ex arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare o utilizzare informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini dei procedimenti stessi, e in nessun caso divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

18.

Gli arbitri si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una relazione del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al titolo VI, capo 13, dell'accordo.

19.

Gli arbitri o gli ex arbitri si astengono in ogni momento dal divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o il parere di un arbitro.

Spese

20.

Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal suo personale e presenta un resoconto finale al riguardo.

Mediatori

21.

Il presente codice di condotta si applica, mutatis mutandis, ai mediatori, ai loro assistenti e al loro personale.
»

(1)  Ai fini del presente meccanismo di mediazione, per “comitato di partenariato” si intende il comitato di partenariato riunito nella formazione “Commercio”.

(2)  Ai fini del regolamento interno, per “comitato di partenariato” si intende il comitato di partenariato riunito nella formazione “Commercio”.

(3)  Il comitato di partenariato può decidere di incaricare un organismo esterno di gestire le procedure di composizione delle controversie a norma del titolo VI, capo 13, dell'accordo o di fornire assistenza. Tale decisione affronta anche la questione dei costi derivanti dall'incarico.

(4)  Ai fini del codice di condotta, per “comitato di partenariato” si intende il comitato di partenariato riunito nella formazione “Commercio”.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2581/corrigendum/2025-02-27/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)