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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2617 |
18.12.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/2617 DEL CONSIGLIO
del 18 dicembre 2025
che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1). |
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(2) |
L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina. |
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(3) |
Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell’Unione a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico. |
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(4) |
È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario. |
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(5) |
Al fine di limitare ulteriormente l’attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall’energia, è opportuno aggiungere 41 navi all’elenco delle navi che figura all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC, alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo. |
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(6) |
È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure. |
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(7) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).
ALLEGATO
Le voci seguenti sono aggiunte all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC:
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Nome della nave |
Numero IMO |
Motivi dell’inserimento in elenco |
Data di applicazione |
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«565. |
MATROS KOSHKA |
9550137 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente. |
19.12.2025 |
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566. |
MIKHAIL NENASHEV |
9515539 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente. |
19.12.2025 |
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567. |
ZAID |
9715270 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente. |
19.12.2025 |
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568. |
MATROS POZYNICH |
9573816 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente. |
19.12.2025 |
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569. |
ZAFAR |
9720263 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d): È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente. |
19.12.2025 |
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570. |
KAPITAN GOTSKY |
9372559 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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571. |
GT HONOR |
9258478 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera f): È esercitata in modo da favorire o commettere la violazione o l’elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o del regolamento (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263. |
19.12.2025 |
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572. |
TIMOFEY GUZHENKO |
9372561 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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573. |
HITIT |
9311751 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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574. |
KHALASI |
9293997 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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575. |
FENGHUANG |
9236248 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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576. |
QUARTZ |
9261401 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.. |
19.12.2025 |
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577. |
SINAR G |
9323364 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale |
19.12.2025 |
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578. |
SHTURMAN MALYGIN |
9752096 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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579. |
SHTURMAN OVTSYN |
9752101 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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580. |
SHTURMAN SHCHERBININ |
9759927 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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581. |
SANAR-14 |
9313589 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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582. |
VASILY DINKOV |
9372547 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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583. |
INNOVATOR |
9306809 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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584. |
AURA MARIS |
9347308 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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585. |
KIRILL LAVROV |
9333682 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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586. |
MIKHAIL ULYANOV |
9333670 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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587. |
SANAR-9 |
9300350 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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588. |
LADY LEILA |
9683740 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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589. |
GAZPROMNEFT NORDEAST |
9422653 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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590. |
JIN HUI |
9430272 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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591. |
LADY SEVDA |
9683738 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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592. |
SHTURMAN KOSHELEV |
9759939 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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593. |
JEWEL |
9419450 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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594. |
TYCHE 1 |
9308077 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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595. |
OMSK |
9418509 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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596. |
OLANGA |
9286463 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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597. |
AS CALCUTTA |
9037123 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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598. |
MURMANSK |
9167930 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale |
19.12.2025 |
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599. |
ZAL PARS 3 |
9211896 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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600. |
HANSON |
9237412 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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601. |
NP DIKSON |
9255270 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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602. |
STAR MM |
9186625 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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603. |
LADY RANIA |
9784893 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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604. |
SANAR-15 |
9777670 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025 |
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605. |
BREEZ |
9247778 |
Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b): Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale. |
19.12.2025» |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2617/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)