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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2617

18.12.2025

DECISIONE (PESC) 2025/2617 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2025

che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

(3)

Nelle conclusioni del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha ribadito la sua ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riconfermato il risoluto impegno dell’Unione a continuare a fornire all’Ucraina e alla sua popolazione un sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico.

(4)

È opportuno mantenere in vigore tutte le misure imposte dall’Unione e, se necessario, adottare misure supplementari fintantoché gli atti illegali della Federazione russa continueranno a violare norme fondamentali di diritto internazionale, compreso, in particolare, il divieto dell’uso della forza sancito dall’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, o di diritto internazionale umanitario.

(5)

Al fine di limitare ulteriormente l’attività delle navi che fanno parte della «flotta ombra» di petroliere o che contribuiscono agli introiti della Russia provenienti dall’energia, è opportuno aggiungere 41 navi all’elenco delle navi che figura all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC, alle quali sono vietati l’accesso ai porti e alle chiuse degli Stati membri e l’ottenimento di una vasta gamma di servizi di trasporto marittimo.

(6)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare talune misure.

(7)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC è modificato come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).


ALLEGATO

Le voci seguenti sono aggiunte all’allegato XVI della decisione 2014/512/PESC:

 

Nome della nave

Numero IMO

Motivi dell’inserimento in elenco

Data di applicazione

«565.

MATROS KOSHKA

9550137

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d):

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.

19.12.2025

566.

MIKHAIL NENASHEV

9515539

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d):

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.

19.12.2025

567.

ZAID

9715270

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d):

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.

19.12.2025

568.

MATROS POZYNICH

9573816

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d):

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.

19.12.2025

569.

ZAFAR

9720263

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera d):

È esercitata in modo da contribuire o sostenere azioni o politiche che compromettono o minacciano la sussistenza economica o la sicurezza alimentare dell’Ucraina, come il trasporto di cereali ucraini sottratti illegalmente, o la salvaguardia del patrimonio culturale dell’Ucraina, come il trasporto di beni culturali ucraini sottratti illegalmente.

19.12.2025

570.

KAPITAN GOTSKY

9372559

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

571.

GT HONOR

9258478

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera f):

È esercitata in modo da favorire o commettere la violazione o l’elusione o altrimenti da vanificare in modo significativo le disposizioni della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC, 2014/386/PESC o (PESC) 2022/266 o del regolamento (UE) n. 833/2014, (UE) n. 269/2014, (UE) n. 692/2014 o (UE) 2022/263.

19.12.2025

572.

TIMOFEY GUZHENKO

9372561

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

573.

HITIT

9311751

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

574.

KHALASI

9293997

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

575.

FENGHUANG

9236248

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

576.

QUARTZ

9261401

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale..

19.12.2025

577.

SINAR G

9323364

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

19.12.2025

578.

SHTURMAN MALYGIN

9752096

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

579.

SHTURMAN OVTSYN

9752101

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

580.

SHTURMAN SHCHERBININ

9759927

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

581.

SANAR-14

9313589

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

582.

VASILY DINKOV

9372547

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

583.

INNOVATOR

9306809

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

584.

AURA MARIS

9347308

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

585.

KIRILL LAVROV

9333682

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

586.

MIKHAIL ULYANOV

9333670

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

587.

SANAR-9

9300350

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

588.

LADY LEILA

9683740

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

589.

GAZPROMNEFT NORDEAST

9422653

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

590.

JIN HUI

9430272

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

591.

LADY SEVDA

9683738

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

592.

SHTURMAN KOSHELEV

9759939

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

593.

JEWEL

9419450

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

594.

TYCHE 1

9308077

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

595.

OMSK

9418509

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

596.

OLANGA

9286463

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

597.

AS CALCUTTA

9037123

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

598.

MURMANSK

9167930

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

19.12.2025

599.

ZAL PARS 3

9211896

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

600.

HANSON

9237412

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

601.

NP DIKSON

9255270

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

602.

STAR MM

9186625

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

603.

LADY RANIA

9784893

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

604.

SANAR-15

9777670

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025

605.

BREEZ

9247778

Articolo 4 quinvicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII o prodotti minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adotta pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale.

19.12.2025»


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ISSN 1977-0707 (electronic edition)