|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/2611 |
22.12.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2611 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2016/794 per quanto riguarda il potenziamento del sostegno di Europol e il rafforzamento della cooperazione di polizia per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1)
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
|
(1) |
L’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è stata istituita dal regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
|
(2) |
La missione di Europol è sostenere e potenziare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, quali definite nel regolamento (UE) 2016/794 («autorità competenti degli Stati membri»), e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione, fungere da punto nodale dell’Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità e fornire un supporto operativo agile ponendosi all’avanguardia dell’innovazione e della ricerca nel settore del contrasto e fornendo soluzioni a livello europeo per le attività di polizia. Nello svolgimento dei suoi compiti fondamentali di analisi e scambio delle informazioni e nel prestare supporto operativo e tecnico, Europol fornisce un autentico valore aggiunto per la sicurezza dell’Unione. |
|
(3) |
Il traffico di migranti è un’attività criminale che persegue il profitto a discapito della vita e della dignità umane, violando i diritti fondamentali di chi ne è vittima e compromettendo gli obiettivi dell’Unione in materia di gestione della migrazione. Nelle conclusioni del 9 febbraio 2023, il Consiglio europeo ha affermato l’importanza della lotta contro i trafficanti e la volontà di rafforzare la sua azione tesa a prevenire le partenze irregolari e la perdita di vite umane, intensificando la cooperazione con i paesi di origine e di transito. La tratta di esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell’ambito della criminalità organizzata, costituisce una seria violazione dei diritti fondamentali ed è esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»). La prevenzione della tratta di esseri umani e la lotta contro tale reato, assieme al sostegno alle vittime della tratta, a prescindere dal loro paese di origine, restano una priorità per l’Unione e per gli Stati membri. A tale scopo è importante potenziare la risposta delle autorità di contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani rafforzando le capacità complessive di Europol, in particolare del centro specializzato dell’Unione contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. |
|
(4) |
Per prevenire e accertare le forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera e il terrorismo ed effettuare le relative indagini sono necessari coordinamento e azione concertata. Il ruolo di Europol nel sostenere le attività di scambio di intelligence criminale e le indagini degli Stati membri si è notevolmente evoluto grazie allo sviluppo di concetti innovativi nei confronti di soggetti criminali che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Il sostegno e la cooperazione sono diventati sempre più complessi e richiedono competenze e risorse specifiche su cui sia gli Stati membri che Europol devono investire. In considerazione di ciò, il ricorso a task force operative consente agli Stati membri, con il sostegno di Europol, di condurre attività congiunte, coordinate e prioritarie di scambio di intelligence criminale, che comprendono lo scambio di intelligence criminale, l’individuazione di collegamenti e lo svolgimento di analisi e indagini, in particolare sulle reti e sui gruppi criminali, nonché su singoli soggetti criminali che costituiscono un rischio elevato per la sicurezza. Nel sostenere tale forma di cooperazione flessibile, operativa e temporanea, Europol dovrebbe poter mettere a disposizione degli Stati membri partecipanti il suo supporto analitico, operativo, tecnico, scientifico-forense e finanziario. Le task force operative dovrebbero essere integrate, per quanto possibile, nella piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats — EMPACT). |
|
(5) |
Le attività di scambio di intelligence criminale svolte nel contesto delle task force operative possono essere accompagnate dall’avvio di indagini penali in uno o più Stati membri che, a titolo complementare, possono beneficiare dell’istituzione di una squadra investigativa comune al fine di raccogliere prove. Conformemente al regolamento (UE) 2016/794, Europol può proporre agli Stati membri interessati di istituire tale squadra investigativa comune. |
|
(6) |
Nel 2016 il consiglio di amministrazione di Europol («consiglio di amministrazione») ha creato un Centro europeo sul traffico di migranti, ai sensi del regolamento (UE) 2016/794, in quanto centro specializzato dell’Unione. L’aumento delle attività criminali dei trafficanti di migranti e di esseri umani coinvolti nella facilitazione degli arrivi irregolari nell’Unione e dei movimenti non autorizzati al suo interno, la capacità dei gruppi criminali organizzati di adattarsi rapidamente e l’elaborazione di nuovi modi operandi e metodi sofisticati rendono urgente rafforzare in modo significativo il ruolo di tale centro rendendolo una struttura permanente in seno a Europol denominata «Centro europeo contro il traffico di migranti». |
|
(7) |
Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe fornire agli Stati membri un supporto strategico, operativo e tecnico nella prevenzione e nel contrasto al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani. In tale contesto, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe inoltre sostenere l’identificazione delle vittime della tratta o di altre persone vulnerabili, garantendo la necessaria cooperazione con il coordinatore anti-tratta dell’UE di cui alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
|
(8) |
Al fine di massimizzare l’efficacia del Centro europeo contro il traffico di migranti e garantire un coordinamento e uno scambio di informazioni tempestivi e sistematici per contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani a livello dell’Unione, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe includere rappresentanti dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, conformemente ai rispettivi mandati. Il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe altresì poter invitare la Commissione, i principali attori dell’EMPACT e altri organismi o agenzie competenti dell’Unione, come l’Agenzia dell’Unione europea per l’asilo, a fornire assistenza nelle sue attività, laddove le azioni necessarie rientrino nei rispettivi mandati. Inoltre, il Centro europeo contro il traffico di migranti dovrebbe poter cooperare con i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati in paesi terzi e, ove strettamente necessario e proporzionato, con il servizio europeo per l’azione esterna e con le pertinenti missioni nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune, conformemente ai rispettivi mandati e a quello di Europol. |
|
(9) |
Al fine di garantire il funzionamento efficace ed efficiente del Centro europeo contro il traffico di migranti, il consiglio di amministrazione dovrebbe decidere in merito al funzionamento dello stesso, anche per quanto riguarda i suoi compiti e la sua composizione, conformemente al presente regolamento. |
|
(10) |
La creazione del Centro europeo contro il traffico di migranti non pregiudica il ruolo e le funzioni del consiglio di amministrazione, in particolare al momento di decidere, tenendo conto delle esigenze sia economiche che finanziarie, in merito all’istituzione delle strutture interne di Europol, compresi altri centri specializzati dell’Unione, su proposta del direttore esecutivo. |
|
(11) |
L’EMPACT riunisce un’ampia gamma di autorità competenti in un approccio basato sul partenariato e costituisce sia il quadro per una risposta coordinata contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale sia un catalizzatore per rendere operative le politiche e le strategie dell’Unione in materia di sicurezza. Per rafforzare la risposta dell’Unione volta a prevenire e combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, compresi il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, è opportuno che Europol e tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento intensifichino i loro collegamenti nell’ambito dell’EMPACT e il loro sostegno operativo alle attività sviluppate da tale piattaforma. A tal fine, Europol dovrebbe essere in grado di rafforzare il suo sostegno strategico, operativo e finanziario alle attività operative attuate nell’ambito dell’EMPACT, anche coinvolgendo, ove opportuno, gli attori principali dell’EMPACT. Le autorità competenti degli Stati membri coinvolte nell’attuazione delle attività operative nell’ambito dell’EMPACT dovrebbero fornire a Europol tutte le informazioni pertinenti. |
|
(12) |
Europol dovrebbe fornire alle autorità competenti degli Stati membri dati non personali relativi alle task force operative. Tali dati comprendono, ad esempio, i settori della criminalità pertinenti, i modi operandi dei soggetti criminali coinvolti e le autorità competenti che partecipano alle task force operative. Europol dovrebbe anche agevolare il flusso di comunicazione tra gli Stati membri che dirigono le task force operative e quelli che guidano le azioni operative dell’EMPACT. |
|
(13) |
La raccolta e l’ulteriore trattamento dei dati personali, nel contesto della prevenzione e dell’accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e delle relative indagini, dovrebbero essere condotti da Europol conformemente ai regolamenti (UE) 2016/794 e (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e nel rispetto delle norme applicabili dell’Unione in materia di protezione dei dati, compresi il principio di limitazione delle finalità e i principi di necessità e proporzionalità. |
|
(14) |
In casi debitamente giustificati, in mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie appropriate o opportune in materia di protezione dei dati, Europol può trasferire dati personali a paesi terzi a norma dell’articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/794. |
|
(15) |
Europol dovrebbe costituire la piattaforma centrale dell’Unione per lo scambio di informazioni sulla criminalità e agire come fornitore di servizi, in particolare mettendo a disposizione una rete protetta per lo scambio di dati, come l’applicazione di rete per lo scambio sicuro di informazioni (Secure Information Exchange Network Application - SIENA), con l’obiettivo di facilitare lo scambio d’informazioni tra Stati membri, Europol, altri organismi dell’Unione, paesi terzi e organizzazioni internazionali, in conformità del presente regolamento e della direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio (6). |
|
(16) |
Uno scambio efficace di informazioni a fini di contrasto comprende lo scambio di dati biometrici, ad esempio impronte digitali o immagini facciali, quali definiti nella direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). L’uso efficace dei dati biometrici è fondamentale per colmare le lacune e le zone d’ombra che i terroristi e altri criminali cercano di sfruttare nascondendosi dietro identità false o multiple. Il quadro giuridico di Europol consente già a questa di trattare dati biometrici a fini operativi e per prevenire o combattere forme di criminalità che rientrano nei suoi obiettivi, come stabilito all’articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/794. Tuttavia, come sottolineato nella relazione speciale della Corte dei conti europea del 2021 sul sostegno di Europol nella lotta al traffico di migranti, è necessario consentire a Europol di utilizzare efficacemente i dati biometrici. Europol dovrebbe pertanto essere messa in condizione di trattare i dati biometrici in modo efficace ed efficiente al fine di fornire un miglior sostegno agli Stati membri, anche nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. |
|
(17) |
Il trattamento di dati biometrici dovrebbe essere in linea con le garanzie esistenti di cui ai regolamenti (UE) 2016/794 e (UE) 2018/1725 e dovrebbe essere strettamente necessario e proporzionato all’obiettivo perseguito. È opportuno prestare particolare attenzione alla definizione di norme di qualità adeguate applicabili al trattamento e alla conservazione dei dati biometrici. Tali norme di qualità dovrebbero essere coerenti con le pertinenti norme minime di qualità stabilite dal diritto dell’Unione per quanto riguarda il trattamento comparabile dei dati biometrici per garantire un livello di qualità equivalente, comprese le norme minime di qualità stabilite dalla Commissione a norma del regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
|
(18) |
Il coinvolgimento attivo degli Stati membri e la condivisione di tutte le informazioni pertinenti con Europol sono essenziali per garantire un approccio globale e coordinato dell’Unione alla lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. A tal fine, gli Stati membri sono incoraggiati a istituire servizi centrali specializzati nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, garantendo sinergie con i coordinatori nazionali anti-tratta, o meccanismi equivalenti stabiliti conformemente alla direttiva 2011/36/UE, e a garantire che tali servizi centrali dispongano di risorse sufficienti per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e possano condividere con Europol informazioni sulle indagini penali in modo efficiente utilizzando SIENA. |
|
(19) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che tutte le informazioni pertinenti per prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani, comprese le informazioni trasmesse dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione distaccati in paesi terzi che sono state valutate come rientranti nell’ambito di applicazione del quadro giuridico di Europol, siano condivise con Europol in modo tempestivo ed efficace, utilizzando SIENA. |
|
(20) |
I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati e distaccati nei paesi terzi dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere connessi a SIENA e utilizzarla per condividere con Europol, direttamente o indirettamente tramite le loro autorità nazionali competenti, le informazioni pertinenti sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani. Qualora il collegamento a SIENA non sia possibile per motivi giuridici, organizzativi o tecnici, i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati e distaccati dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero condividere le informazioni pertinenti con Europol attraverso un’autorità nazionale competente, utilizzando altri canali sicuri. I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione designati e distaccati da autorità nazionali diverse dalle autorità competenti degli Stati membri dovrebbero condividere le informazioni pertinenti con un’autorità nazionale competente, al fine di fornire tali informazioni a Europol. |
|
(21) |
Europol e le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero essere incoraggiate a cooperare nelle indagini sul traffico di migranti e sulla tratta di esseri umani, anche quando tali reati sono commessi utilizzando Internet, ad esempio attraverso le piattaforme dei social media. |
|
(22) |
Per prevenire e accertare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani ed effettuare le relative indagini, sono necessari coordinamento e azione concertata. A tal fine gli Stati membri possono costituire una squadra investigativa comune conformemente alla decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 (9), anche con il sostegno di Europol. Qualora Europol abbia motivo di ritenere che la costituzione di una squadra investigativa comune apporti un valore aggiunto a un’indagine relativa al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani, può proporre tale opzione agli Stati membri interessati e adottare le misure per aiutarli a costituire la squadra investigativa comune, conformemente al regolamento (UE) 2016/794. In tali casi, Europol dovrebbe mantenere stretti contatti con Eurojust. |
|
(23) |
Per sostenere e rafforzare le azioni delle autorità competenti degli Stati membri, è opportuno che Europol possa distaccare temporaneamente personale, compresi esperti nazionali distaccati, per fornire sostegno analitico, operativo, tecnico e forense. Tali distacchi dovrebbero avvenire specialmente nel quadro di indagini complesse, su vasta scala e di alto profilo e di attività di scambio di intelligence criminale che richiedono il sostegno di Europol. Tali distacchi dovrebbero anche contribuire a ulteriori controlli di sicurezza nelle banche dati Europol o nazionali al fine di agevolare un rapido scambio di informazioni per rafforzare i controlli alle frontiere esterne dell’Unione (controlli di sicurezza secondari) o alle squadre di sostegno per la gestione della migrazione in conformità del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Europol dovrebbe inoltre avvalersi di tali distacchi per sostenere gli Stati membri in relazione a grandi eventi internazionali. |
|
(24) |
I distacchi di Europol nel territorio di uno Stato membro dovrebbero essere effettuati su richiesta delle autorità competenti dello Stato membro interessato, in collegamento e d’accordo con esse. Ai fini dei distacchi di Europol nel territorio di uno Stato membro, gli Stati membri interessati dovrebbero fornire senza indugio tutte le informazioni pertinenti a Europol in quanto polo dell’Unione per le informazioni sulla criminalità, al fine di sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri |
|
(25) |
Il rafforzamento del quadro giuridico di Europol offre l’opportunità di chiarire che gli obiettivi di Europol dovrebbero riguardare espressamente anche le violazioni delle misure restrittive dell’Unione conformemente alla direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). Le misure restrittive dell’Unione sono uno strumento essenziale per salvaguardare i valori, la sicurezza, l’indipendenza e l’integrità dell’Unione, per consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e i principi del diritto internazionale e per mantenere la pace internazionale, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, in linea con gli obiettivi e i principi della Carta delle Nazioni Unite. Ove una violazione delle misure restrittive dell’Unione costituisca anche un’altra forma di reato elencata nell’allegato I del regolamento (UE) 2016/794, Europol sostiene le indagini degli Stati membri volte a colpire i proventi di reato di proprietà di persone fisiche e giuridiche soggette a sanzioni dell’Unione o a indagini penali connesse all’elusione delle sanzioni commerciali ed economiche imposte dall’Unione. Poiché le violazioni delle misure restrittive dell’Unione costituiscono una forma di criminalità che lede un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione e costituiscono una forma di reato che gli Stati membri si trovano sempre di più ad affrontare, Europol dovrebbe disporre della competenza ad agire al fine di sostenere e rafforzare l’azione degli Stati membri a tale riguardo. Tale competenza sostiene gli Stati membri nella cooperazione reciproca e nella loro cooperazione con Europol, Eurojust e la Procura europea, nell’ambito delle rispettive competenze e conformemente al quadro giuridico applicabile, per garantire l’efficacia delle indagini e del perseguimento delle violazioni delle misure restrittive dell’Unione. |
|
(26) |
A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento. |
|
(27) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
|
(28) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 23 gennaio 2024. |
|
(29) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire rafforzare la prevenzione e l’accertamento del traffico di migranti e della tratta di esseri umani e le relative indagini, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la natura transfrontaliera di tali reati, ma, a motivo degli effetti della cooperazione e della condivisione delle informazioni, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
|
(30) |
Il presente regolamento rispetta pienamente i diritti e le garanzie fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, di cui agli articoli 7 e 8 della Carta e dall’articolo 16 TFUE. |
|
(31) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/794, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2016/794
Il regolamento (UE) 2016/794 è così modificato:
|
1) |
all’articolo 2 sono aggiunte le lettere seguenti:
(*1) Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1240/oj).»;" |
|
2) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
|
3) |
l’articolo 7 è così modificato:
|
|
4) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 9 bis Compiti e composizione del Centro europeo contro il traffico di migranti 1. Il Centro europeo contro il traffico di migranti è istituito in seno a Europol quale centro specializzato dell’Unione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera l). 2. Il Centro europeo contro il traffico di migranti sostiene gli Stati membri nel prevenire e combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. 3. Il Centro europeo contro il traffico di migranti comprende personale Europol e rappresentanti di Eurojust e dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, conformemente ai rispettivi mandati. Europol può invitare altri partecipanti per coinvolgerli nello svolgimento dei compiti del Centro europeo contro il traffico di migranti. 4. Su proposta del direttore esecutivo, il consiglio di amministrazione adotta norme di attuazione sul funzionamento del Centro europeo contro il traffico di migranti, anche per quanto riguarda i suoi compiti e la sua composizione. Gli organismi o le agenzie dell’Unione coinvolti partecipano in conformità dei rispettivi mandati.» |
|
5) |
all’articolo 18, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
; |
|
6) |
l’allegato I è così modificato:
|
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU C, C/2024/6024, 23.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/6024/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 25 novembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2025.
(3) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj).
(4) Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/36/oj).
(5) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).
(6) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (GU L 134 del 22.5.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/977/oj).
(7) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).
(8) Regolamento (UE) 2024/982 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, sulla consultazione e lo scambio automatizzati di dati per la cooperazione di polizia e che modifica le decisioni 2008/615/GAI e 2008/616/GAI del Consiglio e i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento Prüm II) (GU L, 2024/982, 5.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/982/oj).
(9) Decisione quadro del Consiglio del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2002/465/oj).
(10) Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1896/oj).
(11) Direttiva (UE) 2024/1226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell’Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 (GU L, 2024/1226, 29.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1226/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2611/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)