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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2595 |
19.12.2025 |
INDIRIZZO (UE) 2025/2595 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 10 dicembre 2025
sull’approccio di vigilanza delle autorità nazionali competenti alla copertura delle esposizioni deteriorate detenute da soggetti vigilati meno significativi (BCE/2025/40)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 5, lettere a) e c),
considerando quanto segue:
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(1) |
La Banca centrale europea (BCE) è responsabile del funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di Vigilanza Unico (MVU). Essa sorveglia il funzionamento del sistema per garantire la coerente applicazione di standard di vigilanza elevati e la coerenza dei risultati della vigilanza negli Stati membri partecipanti. La BCE può emanare indirizzi nei confronti delle autorità nazionali competenti (ANC), in conformità ai quali le ANC sono tenute a esercitare compiti di vigilanza e ad adottare decisioni in materia di vigilanza. |
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(2) |
La BCE garantisce l’applicazione coerente dei requisiti prudenziali per gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti, in conformità al regolamento (UE) n. 1024/2013 e al regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (2). |
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(3) |
Mentre le ANC hanno la responsabilità primaria di riesaminare i dispositivi, i processi, i meccanismi e le strategie attuati dagli enti creditizi classificati come meno significativi per assicurare una sana gestione e copertura dei rischi – comprese le loro politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri – è opportuno che la BCE, nel suo ruolo di sorveglianza nell’ambito dell’MVU, promuova l’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza nell’esecuzione di tali riesami. In tale contesto, un’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza alla revisione prudenziale della gestione e della copertura delle esposizioni deteriorate (non-performing exposures, NPE) per i soggetti vigilati meno significativi in tutto il meccanismo di vigilanza unico contribuisce agli obiettivi più ampi di assicurare che: a) sia attuato un approccio di vigilanza prudenziale coerente ed efficace nei confronti di tutti gli enti creditizi negli Stati membri partecipanti; b) il codice unico per i servizi finanziari sia applicato in modo coerente a tutti gli enti creditizi degli Stati membri partecipanti; e c) tutti gli enti creditizi degli Stati membri partecipanti siano soggetti a una vigilanza della massima qualità. |
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(4) |
Garantire una gestione e una copertura adeguate delle NPE è stata una priorità importante nell’ambito dell’MVU fin dalla sua istituzione. La BCE ha seguito un approccio di vigilanza delle NPE basato sul quadro elaborato dal legislatore dell’Unione e tenendo conto degli orientamenti interpretativi adottati dall’Autorità bancaria europea. Nell’ambito di questo approccio di vigilanza, la BCE ha comunicato le aspettative di copertura prudenziale per le NPE detenute da soggetti vigilati significativi. Tali aspettative si riferiscono alle NPE in cui l’esposizione è stata creata prima del 26 aprile 2019 e che pertanto non sono soggette all’obbligo di deduzione a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Per i soggetti vigilati meno significativi, la copertura di tali NPE non è stata finora soggetta a prassi di vigilanza uniformi in tutto l’MVU. La copertura delle NPE è stata soggetta agli approcci definiti dalle ANC per le rispettive attività di vigilanza. |
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(5) |
Come dimostrato dall’esperienza acquisita dalla BCE nel contesto dell’approccio di vigilanza seguito nei confronti dei soggetti vigilati significativi, una copertura sufficiente e tempestiva delle NPE promuove una gestione proattiva di tali esposizioni, la riduzione delle loro consistenze e livelli di accantonamento commisurati ai rischi associati alla loro anzianità e all’evoluzione degli importi recuperabili. |
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(6) |
Pertanto, l’approccio di vigilanza delle ANC in relazione alla copertura delle NPE detenute da soggetti vigilati meno significativi dovrebbe riguardare la revisione delle politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri di tali soggetti vigilati. |
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(7) |
Tale approccio di vigilanza alla copertura delle NPE è considerato uno strumento efficace per attenuare due rischi principali. Il primo consiste nella persistenza di consistenze rilevanti di NPE con elevata anzianità (denominate anche NPE pregresse) e una copertura limitata mediante accantonamenti, che costituiscono fonti durevoli di potenziali ulteriori perdite e limitano la capacità delle banche di nuovi prestiti. Il secondo consiste nella possibilità di incoerenze nel trattamento prudenziale delle NPE soggette all’obbligo di deduzione a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 e di quelle che non lo sono, qualora tali incoerenze non siano giustificate da circostanze specifiche. |
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(8) |
Questi due rischi principali sono rilevanti. I coefficienti aggregati delle NPE sia per i soggetti vigilati significativi che per quelli meno significativi hanno mostrato in generale una costante tendenza al ribasso dall’istituzione dell’MVU. Tale tendenza è stata più marcata per i soggetti vigilati significativi ed è terminata nel 2024. Alla luce dei coefficienti delle NPE potenzialmente in ripresa, si ritiene che, dati i livelli complessivi soddisfacenti di capitale e l’ampio margine di tempo che i soggetti vigilati meno significativi hanno avuto per compiere progressi nella riduzione e nella copertura delle NPE pregresse di propria iniziativa, un approccio di vigilanza armonizzato delle ANC in relazione alla copertura delle NPE detenute da enti meno significativi sia proporzionato all’obiettivo di vigilanza di affrontare i due principali rischi connessi a tali NPE, al fine di rafforzare la resilienza dei soggetti vigilati meno significativi nei confronti di potenziali sviluppi negativi del contesto macroeconomico e del relativo deterioramento della qualità del credito. |
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(9) |
Al fine di valutare la copertura da parte dei soggetti vigilati meno significativi delle esposizioni deteriorate che rientrano nell’ambito di applicazione del presente indirizzo, è necessario che le ANC ottengano dati dettagliati in relazione alla copertura di tali esposizioni. Tali dati non sono attualmente inclusi nelle informazioni che gli enti sono tenuti a segnalare ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (4), e pertanto è opportuno che le ACN impongano ai soggetti vigilati meno significativi di segnalarli per ogni pertinente data di riferimento per le segnalazioni, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE INDIRIZZO:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente indirizzo specifica l’approccio di vigilanza che le ANC utilizzano per rivedere le politiche di accantonamento e il trattamento delle attività in termini di requisiti di fondi propri dei soggetti vigilati meno significativi stabiliti nello stesso Stato membro dell’ANC pertinente.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente indirizzo si applicano le definizioni contenute nell’articolo 4 del regolamento (UE) n. 575/2013, nell’articolo 2 del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), nell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 1024/2013 e nell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 468/2014 (BCE/2014/17). Si applicano altresì le seguenti definizioni:
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1) |
per «data di riferimento per le segnalazioni» si intende il 31 dicembre di un dato anno civile; |
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2) |
per «esposizione deteriorata che rientra nell’ambito di applicazione del presente indirizzo» si intende un’esposizione che soddisfa le condizioni per la deroga all’articolo 36, paragrafo 1, lettera m), del regolamento (UE) n. 575/2013 come stabilita all’articolo 469 bis di tale regolamento; |
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3) |
per «garanzia tecnica» si intende, in relazione a un’esposizione, una garanzia che garantisce la capacità del debitore di adempiere agli obblighi contrattuali non economici, quali la fornitura di beni o l’esecuzione di lavori nei confronti di terzi e che non ha carattere di sostituto del credito. |
Articolo 3
Enti che rientrano nell’ambito di applicazione
1. Le ANC applicano l’approccio di vigilanza stabilito nel presente indirizzo nei confronti di tutti i soggetti vigilati meno significativi al massimo livello di consolidamento negli Stati membri partecipanti.
2. In deroga al paragrafo 1, un’ANC può decidere di non applicare l’approccio di vigilanza stabilito nel presente indirizzo a un soggetto vigilato meno significativo per una determinata data di riferimento per le segnalazioni se tale soggetto vigilato meno significativo soddisfa almeno una delle seguenti condizioni al massimo livello di consolidamento:
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a) |
il valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni deteriorati del soggetto vigilato meno significativo rappresenta meno del 5 % del valore contabile lordo totale dei prestiti e delle anticipazioni del soggetto vigilato meno significativo. Nel calcolare il solo rapporto che deve essere valutato rispetto alla soglia del 5 %, i prestiti e le anticipazioni classificati come posseduti per la vendita, le disponibilità presso le banche centrali e gli altri depositi a vista sono esclusi sia dal denominatore che dal numeratore; |
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b) |
l’importo totale delle esposizioni deteriorate del soggetto vigilato meno significativo rientranti nell’ambito di applicazione del presente indirizzo, come definite all’articolo 2, paragrafo 1, punto 2), rappresenta una quota insignificante dell’importo totale delle esposizioni deteriorate del soggetto vigilato meno significativo; |
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c) |
il soggetto vigilato meno significativo è soggetto a un processo di liquidazione ordinata in corso; |
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d) |
il soggetto vigilato meno significativo è soggetto a una fusione in corso con un altro soggetto vigilato o è in corso di acquisizione da parte di un altro soggetto vigilato; |
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e) |
il soggetto vigilato meno significativo è un «soggetto specializzato nella ristrutturazione del debito» quale definito all’articolo 36, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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f) |
il soggetto vigilato meno significativo è soggetto a circostanze specifiche e fattuali che, secondo l’ANC pertinente, rendono inadeguata l’applicazione del presente indirizzo, tenendo conto degli obiettivi e dei principi del regolamento (UE) n. 1024/2013 e, in particolare, della necessità di garantire l’applicazione coerente di elevati standard di vigilanza. |
3. A seguito della valutazione del paragrafo 2, lettere da a) a f), le ANC informano di conseguenza i soggetti vigilati meno significativi stabiliti nei rispettivi Stati membri ai quali il quadro stabilito nel presente indirizzo, e i relativi obblighi di segnalazione definiti all’articolo 7, si applicano per una determinata data di riferimento per le segnalazioni.
4. Le ANC informano periodicamente la BCE in merito all’applicazione delle esenzioni applicate ai sensi del paragrafo 2, comprese le valutazioni sottostanti delle ANC interessate.
Articolo 4
Esposizioni rientranti nell’ambito di applicazione
1. Le ANC applicano l’approccio di vigilanza stabilito nel presente indirizzo per quanto riguarda le esposizioni deteriorate che rientrano nell’ambito di applicazione del presente indirizzo.
2. Le esposizioni sottostanti cartolarizzazioni tradizionali o sintetiche restano escluse dall’ambito di applicazione del presente indirizzo se è soddisfatta una delle seguenti condizioni in relazione a tali esposizioni:
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a) |
il soggetto vigilato meno significativo ha conseguito un trasferimento significativo del rischio (significant risk transfer, SRT) conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 245, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; |
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b) |
il soggetto vigilato meno significativo segue il metodo della deduzione integrale conformemente all’articolo 244, paragrafo 1, lettera b), o all’articolo 245, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. |
3. Su richiesta di un soggetto vigilato meno significativo, le ANC possono decidere di non applicare l’articolo 5 a singole esposizioni o portafogli di esposizioni sulla base di circostanze specifiche dimostrate da prove dettagliate e solide presentate dal soggetto vigilato meno significativo. Sulla base di tali elementi di prova, le ANC valutano e decidono in merito alla richiesta del soggetto vigilato meno significativo.
4. Ai fini del paragrafo 3, le circostanze specifiche comprendono una delle seguenti situazioni:
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a) |
i pagamenti regolari in corso di capitale e interessi, basati sui flussi di cassa del debitore ufficiale, comporteranno il rimborso integrale; |
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b) |
la copertura delle NPE, in combinazione con i requisiti patrimoniali di primo pilastro per il rischio di credito, comporterebbe la copertura di oltre il 100 % dell’esposizione; |
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c) |
l’esposizione si riferisce a garanzie tecniche. |
Articolo 5
Valutazione della copertura delle NPE
1. Le ANC valutano la copertura delle esposizioni deteriorate dei soggetti vigilati meno significativi rientranti nell’ambito di applicazione del presente indirizzo sulla base dell’importo determinato conformemente all’articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 47 quater, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. Nel determinare gli importi di copertura dei soggetti vigilati meno significativi che devono essere valutati rispetto all’importo specificato al paragrafo 1, le ANC tengono conto degli elementi elencati all’articolo 47 quater, paragrafo 1, lettera b), punti da i) a vi), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 6
Utilizzo nel processo di vigilanza
1. Le ANC utilizzano i risultati delle loro valutazioni della copertura, da parte dei soggetti vigilati meno significativi, delle esposizioni deteriorate rientranti nell’ambito di applicazione del presente indirizzo come parte del processo di revisione e valutazione prudenziale di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo edel Consiglio (6).
2. Se, dopo aver tenuto in debita considerazione le circostanze specifiche presentate da un soggetto vigilato meno significativo, un’ANC ritiene che la copertura delle esposizioni deteriorate rientranti nell’ambito di applicazione del presente indirizzo sia insufficiente, essa prende in considerazione l’adozione di una misura di vigilanza sulla base della legislazione nazionale che recepisce l’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE o di poteri di vigilanza equivalenti previsti dalla legislazione nazionale.
Articolo 7
Obblighi di segnalazione
1. Ai fini della valutazione di cui all’articolo 5, le ANC impongono ai soggetti vigilati meno significativi di segnalare dati dettagliati sulla copertura delle loro esposizioni deteriorate rientranti nell’ambito di applicazione del presente indirizzo per ciascuna data di riferimento per le segnalazioni.
2. I modelli da utilizzare per la segnalazione di cui al paragrafo 1 sono preparati dalla BCE in cooperazione con le ANC.
3. Le ANC condividono con la BCE le informazioni di cui al paragrafo 1, trasmesse loro dai soggetti vigilati meno significativi, al fine di utilizzarle nell’ambito del suo mandato di sorveglianza.
Articolo 8
Disposizioni transitorie
1. Le ANC valutano la copertura delle NPE conformemente all’articolo 5 del presente indirizzo a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2028.
2. A titolo di deroga, per le prime tre date di riferimento per le segnalazioni successive alla notifica del presente indirizzo alle ANC si applicano le seguenti disposizioni:
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a) |
ai fini della valutazione della copertura delle NPE di cui all’articolo 5, paragrafo 1, per la data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2025
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b) |
ai fini della valutazione della copertura delle NPE di cui all’articolo 5, paragrafo 1, per la data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2026
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c) |
ai fini della valutazione della copertura delle NPE di cui all’articolo 5, paragrafo 1, per la data di riferimento per le segnalazioni del 31 dicembre 2027
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3. In deroga all’articolo 6 del presente indirizzo, per la prima data di riferimento per le segnalazioni successiva alla notifica del presente indirizzo alle ANC, un’ANC può decidere di non utilizzare i risultati della valutazione della copertura delle esposizioni deteriorate da parte dei soggetti vigilati meno significativi nell’ambito del processo di revisione e valutazione prudenziale.
Articolo 9
Efficacia
Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle ANC degli Stati membri partecipanti.
Articolo 10
Destinatari
Le ANC degli Stati membri partecipanti e la BCE sono destinatarie del presente indirizzo.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 10 dicembre 2025
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/468/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).
(5) Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).
(6) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2025/2595/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)