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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2530

17.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2530 DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 2025

recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che prestano servizi fiduciari qualificati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (1), in particolare l’articolo 24, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

I prestatori di servizi fiduciari qualificati svolgono un ruolo cruciale nel garantire interazioni digitali sicure e affidabili erogando servizi fiduciari qualificati in conformità al regolamento (UE) n. 910/2014.

(2)

La presunzione di conformità di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 dovrebbe applicarsi solo se i servizi fiduciari qualificati sono conformi ai requisiti, alle norme di riferimento e alle specifiche stabiliti nel presente regolamento. I suddetti requisiti, norme di riferimento e specifiche dovrebbero rispecchiare le prassi consolidate ed essere ampiamente riconosciuti nei settori pertinenti. Le norme di riferimento dovrebbero essere adattate per includere controlli supplementari che garantiscano la sicurezza e l’affidabilità del servizio fiduciario qualificato e dei prestatori di servizi fiduciari qualificati che lo erogano.

(3)

Se un prestatore di servizi fiduciari rispetta i requisiti, le norme di riferimento e le specifiche di cui al presente regolamento, gli organismi di vigilanza dovrebbero presumere la conformità ai pertinenti requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e tenere debitamente conto di tale presunzione per la concessione o la conferma della qualifica del servizio fiduciario. Un prestatore di servizi fiduciari qualificato può comunque fare affidamento su altre pratiche per dimostrare la conformità ai requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014.

(4)

La Commissione valuta periodicamente le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche. Conformemente al considerando 75 del regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), la Commissione dovrebbe riesaminare e, se necessario, aggiornare il presente regolamento di esecuzione per mantenerlo in linea con gli sviluppi globali e le nuove tecnologie, pratiche, norme o specifiche tecniche e per seguire le migliori pratiche nel mercato interno.

(5)

I prestatori di servizi fiduciari qualificati devono notificare agli organismi di vigilanza, prima di apportarle, eventuali modifiche della prestazione dei loro servizi fiduciari qualificati. Le notifiche in questione dovrebbero consentire agli organismi di vigilanza di imporre ai prestatori di servizi fiduciari qualificati l’adozione di misure adeguate per attenuare le potenziali ripercussioni negative delle modifiche notificate per quanto riguarda il rispetto dei requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014 e la concessione della qualifica. Al fine di offrire chiarezza e orientamenti ai prestatori di servizi fiduciari qualificati in merito alle modifiche che devono essere notificate agli organismi di vigilanza, è opportuno che il presente regolamento includa un elenco non esaustivo di tali modifiche.

(6)

Fatto salvo l’articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 prevede requisiti supplementari per quanto riguarda le procedure per la gestione dei rischi giuridici, commerciali, operativi e di altro tipo, sia diretti sia indiretti, per la prestazione del servizio fiduciario qualificato, che non sono contemplati dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 della Commissione (4). Al fine di garantire che i prestatori di servizi fiduciari qualificati valutino e documentino in modo strutturale e sistematico tali rischi per l’affidabilità dei loro servizi fiduciari qualificati, è opportuno che detti prestatori attuino un quadro di gestione dei rischi specifico per i servizi fiduciari qualificati da essi prestati. Per garantire la coerenza delle politiche di gestione dei rischi attuate dai prestatori di servizi fiduciari non qualificati e dai prestatori di servizi fiduciari qualificati, è opportuno che tale quadro soddisfi i requisiti di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 della Commissione (5).

(7)

La continuità dei servizi fiduciari qualificati, o l’opportuna cessazione dei servizi fiduciari qualificati laddove non sia possibile garantirne la continuità, è un elemento fondamentale per sostenere l’affidabilità dei servizi fiduciari qualificati. Dei piani di cessazione sufficientemente dettagliati sono uno strumento importante per far sì che gli abbonati e le parti facenti affidamento sulla certificazione possano fare affidamento sui risultati dei servizi fiduciari qualificati in caso di cessazione dei servizi fiduciari qualificati. I piani di cessazione dovrebbero contemplare sia la cessazione prevista di un servizio fiduciario qualificato, ad esempio in caso di vendita di un servizio fiduciario qualificato a un altro prestatore di servizi fiduciari qualificato, sia la cessazione imprevista, ad esempio in caso di fallimento o in altri casi di insolvenza. È opportuno che i piani di cessazione prevedano disposizioni idonee a garantire che gli effetti della cessazione possano essere gestiti senza alcuna ripercussione negativa sulla validità o sul valore dei risultati generati dal servizio fiduciario qualificato prima della sua cessazione. I piani di cessazione dovrebbero inoltre garantire che non si possano ottenere nuovi risultati da un servizio fiduciario qualificato cessato che non soddisfa più i pertinenti requisiti per i servizi fiduciari qualificati o i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui al regolamento (UE) n. 910/2014. È opportuno che i prestatori di servizi fiduciari qualificati tengano aggiornati i piani di cessazione e analizzino l’impatto su detti piani di eventuali modifiche del prestatore di servizi fiduciari qualificato o dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati, quali cambiamenti di nome, fusioni, acquisizioni, fallimenti, procedure concorsuali, amministrazione forzata, o modifiche tecniche, prima di attuare tali modifiche.

(8)

La Commissione ha adottato regolamenti di esecuzione contenenti riferimenti a norme e specifiche tecniche applicabili ai servizi fiduciari qualificati. Detti regolamenti di esecuzione, cui è fatto riferimento nell’allegato del presente regolamento, specificano in che modo devono essere applicati e interpretati i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, tenendo conto degli aspetti specifici di tali servizi fiduciari qualificati. Affinché la presunzione di conformità di cui all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 si applichi al prestatore del servizio qualificato, è opportuno che tutti i requisiti di cui all’allegato siano attuati secondo la loro applicabilità allo specifico servizio fiduciario qualificato.

(9)

Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) e, se del caso, la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) si applicano a tutte le attività di trattamento di dati personali a norma del presente regolamento.

(10)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 ottobre 2025 (9).

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 48 del regolamento (UE) n. 910/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Notifiche all’organismo di vigilanza

1.   Nelle notifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 910/2014, i prestatori di servizi fiduciari qualificati contemplano almeno le modifiche significative di tutti gli elementi seguenti:

a)

le descrizioni del servizio, le politiche, le dichiarazioni sulle pratiche o i termini e le condizioni associati;

b)

l’architettura tecnica dei servizi fiduciari qualificati o qualsiasi sistema affidabile o prodotto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettere e) e f), del regolamento (UE) n. 910/2014;

c)

l’hosting di tutti i componenti tecnici necessari per la prestazione dei servizi fiduciari qualificati o i servizi tecnici relativi a tali componenti tecnici;

d)

l’uso di tecniche crittografiche o di materiali crittografici nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati;

e)

le procedure di registrazione e di identificazione;

f)

la struttura organizzativa o la governance del prestatore di servizi fiduciari;

g)

il piano di cessazione;

h)

le risorse finanziarie e l’assicurazione di responsabilità civile di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014;

i)

gli elementi che incidono sul contenuto dell’elenco nazionale di fiducia corrispondente;

j)

i terzi coinvolti nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati, compresi subcontraenti o prestatori di servizi, o le clausole contrattuali con tali terzi.

2.   Le notifiche di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

la descrizione della modifica;

b)

la data e l’ora previste della modifica;

c)

le ragioni della modifica e, ove applicabile, le prove a sostegno di tali ragioni;

d)

ove applicabile, i documenti aggiornati.

Articolo 2

Quadro di gestione dei rischi

I requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 si applicano mutatis mutandis ai prestatori di servizi fiduciari qualificati per quanto riguarda l’obbligo di disporre di un quadro di gestione dei rischi di cui all’articolo 24, paragrafo 2, lettera f bis), del regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 3

Piano di cessazione

1.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati predispongono un piano di cessazione per ciascun servizio fiduciario qualificato da essi prestato, nel quale sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione efficace e corretta della cessazione del servizio o di parti di esso, al fine di garantire la continuità del servizio e di produrre prove nell’ambito di procedimenti giudiziari, indicando anche le modalità tramite cui le informazioni sono mantenute accessibili in conformità all’articolo 24, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) n. 910/2014.

2.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati predispongono controlli e procedure per garantire la disponibilità per uso interno di politiche, prassi, procedure e accordi con terzi documentati, come pure di qualsiasi altro documento necessario per garantire l’efficacia del piano di cessazione.

3.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati predispongono controlli e procedure per provvedere affinché il loro piano di cessazione e gli eventuali documenti a esso associati siano aggiornati.

4.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati sottopongo a riesame il piano di cessazione e gli eventuali documenti a esso associati almeno ogni due anni e nell’ambito dell’attuazione di eventuali modifiche del prestatore di servizi fiduciari qualificato o dei servizi fiduciari qualificati da esso prestati, e aggiornano di conseguenza il piano di cessazione.

5.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati gestiscono i rischi specifici connessi alla cessazione della prestazione dei loro servizi fiduciari qualificati nell’ambito del quadro di gestione dei rischi di cui all’articolo 2.

6.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati provvedono affinché siano mantenute risorse finanziarie sufficienti o si procurano un’assicurazione adeguata a copertura dei costi necessari all’esecuzione efficace del piano di cessazione, anche in caso di cessazione imprevista.

7.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati provvedono affinché nel piano di cessazione siano specificate procedure e modalità idonee almeno per:

a)

la cessazione dei servizi fiduciari qualificati, ove pertinente anche in relazione alla disattivazione di componenti o servizi tecnici utilizzati per prestare il servizio fiduciario qualificato in questione;

b)

un aggiornamento tempestivo delle informazioni relative al servizio nell’elenco nazionale di fiducia corrispondente;

c)

la revoca di eventuali certificati qualificati esistenti e non revocati, da essi rilasciati prima di completare la cessazione del servizio fiduciario qualificato per il rilascio di certificati qualificati, a meno che tutti i pertinenti obblighi dei servizi fiduciari qualificati cessati siano trasferiti a un altro prestatore di servizi fiduciari qualificato in modo tale da garantire che i certificati qualificati e tutti i servizi connessi continuino a soddisfare senza soluzione di continuità i requisiti del regolamento (UE) n. 910/2014;

d)

la garanzia che, una volta cessata la prestazione di servizi fiduciari qualificati, non sia possibile creare o rendere utilizzabili ulteriori risultati del servizio fiduciario qualificato mediante l’uso dei dati per la creazione di una firma o di un sigillo del prestatore di servizi fiduciari qualificato;

e)

la garanzia dell’accessibilità e dell’utilizzabilità di tutte le registrazioni pertinenti detenute dal prestatore di servizi fiduciari qualificato;

f)

la presa in esame degli scenari di cessazione prevista, imprevista, parziale e totale;

g)

la garanzia della salvaguardia, dopo la cessazione, degli interessi degli abbonati ai servizi fiduciari qualificati cessati, compresa la custodia costante delle informazioni necessarie per gli abbonati al fine di verificare la validità giuridica dei risultati dei servizi fiduciari qualificati;

h)

ove applicabile, l’indicazione di eventuali disposizioni adottate per consentire la prestazione di servizi fiduciari qualificati alternativi da parte di altri prestatori di servizi fiduciari qualificati al fine di ridurre al minimo le perturbazioni per gli abbonati;

i)

la trasmissione di avvisi alle parti note al prestatore di servizi fiduciari qualificato che saranno direttamente o indirettamente interessate dalla cessazione.

8.   Le procedure e le disposizioni di cui al paragrafo 7, lettera e), garantiscono l’accessibilità e l’utilizzabilità dei registri necessari per i seguenti fini:

a)

la produzione di prove in relazione alla conformità dei servizi fiduciari qualificati al regolamento (UE) n. 910/2014 e al regolamento (UE) 2016/679;

b)

la garanzia della continuità dei servizi fiduciari qualificati per quanto riguarda i dati di convalida della firma o del sigillo del prestatore di servizi fiduciari qualificato e per quanto riguarda l’abilitazione della custodia costante delle informazioni necessarie per verificare la correttezza dei risultati dei servizi fiduciari creati in precedenza.

9.   I prestatori di servizi fiduciari qualificati provvedono affinché il piano di cessazione e le registrazioni a esso associate comprendano almeno la documentazione seguente:

a)

le procedure per la cessazione dei servizi fiduciari qualificati;

b)

le procedure per il riesame periodico del piano di cessazione di cui al paragrafo 4 e le relative registrazioni;

c)

le relazioni di verifica relative al piano di cessazione;

d)

gli accordi di cessazione con terzi coinvolti nella prestazione dei servizi fiduciari qualificati di cui è prevista la cessazione;

e)

i termini e le condizioni, come pure i documenti sulle prassi e le politiche relative ai servizi fiduciari qualificati.

Articolo 4

Norme di riferimento e specifiche per i servizi fiduciari qualificati

1.   Oltre ai requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3, le norme di riferimento e le specifiche di cui all’articolo 24, paragrafo 5,del regolamento (UE) n. 910/2014 figurano nell’allegato del presente regolamento.

2.   In caso di discrepanze tra le norme di riferimento e le specifiche stabilite dai regolamenti di esecuzione e nell’allegato del presente regolamento e i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento, prevalgono i requisiti di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/910/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (GU L, 2024/1183, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1183/oj).

(3)  Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2690 della Commissione, del 17 ottobre 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2022/2555 per quanto riguarda i requisiti tecnici e metodologici delle misure di gestione dei rischi di cibersicurezza e l’ulteriore specificazione dei casi in cui un incidente è considerato significativo per quanto riguarda i fornitori di servizi DNS, i registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, i fornitori di mercati online, di motori di ricerca online e di piattaforme di servizi di social network e i prestatori di servizi fiduciari (GU L, 2024/2690, 18.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2690/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 della Commissione, del 27 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, le specifiche e le procedure di riferimento per la gestione dei rischi connessi alla prestazione di servizi fiduciari non qualificati (GU L, 2025/2160, 28.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2160/oj).

(6)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(7)  Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj).

(8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(9)   EDPS Formal comments on the draft Implementing Regulation laying down rules for the application of Regulation (EU) No 910/2014 as regards requirements for qualified trust service providers providing qualified trust services.


ALLEGATO

Elenco delle norme di riferimento e delle specifiche di cui all’articolo 4

1)

Per i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di certificati qualificati di firme elettroniche: punti 5.2, 6.1, 6.4, 6.5, 6.8 e 6.9 della norma di cui all’allegato I, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 della Commissione, come ivi adeguata (1).

2)

Per i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di certificati qualificati di sigilli elettronici: punti 5.2, 6.1, 6.4, 6.5, 6.8 e 6.9 della norma di cui all’allegato II, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943, come ivi adeguata.

3)

Per i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di certificati qualificati di autenticazione di siti web: punti 5.2, 6.1, 6.4, 6.5, 6.8 e 6.9 della norma di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943, come ivi adeguata.

4)

Per i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate: punti 5, 6 e 7 della norma di cui all’allegato, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1942 della Commissione, come ivi adeguata (2).

5)

Per i servizi di convalida qualificati dei sigilli elettronici qualificati: punti 5, 6 e 7 della norma di cui all’allegato, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1942, come ivi adeguata.

6)

Per i servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate: punti 5, 6 e 7 della norma di cui all’allegato, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1946 della Commissione, come ivi adeguata (3).

7)

Per i servizi di conservazione qualificati dei sigilli elettronici qualificati: punti 5, 6 e 7 della norma di cui all’allegato, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1946, come ivi adeguata.

8)

Per i servizi fiduciari qualificati per la creazione di validazioni temporali elettroniche qualificate; punti 5, 6 e 7 della norma di cui all’allegato, punto 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1929 della Commissione, come ivi adeguata (4).

9)

Per i servizi elettronici di recapito certificato qualificati: punti 4, 6 e 7 della norma di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, come ivi adeguata (5).

10)

Per i servizi qualificati per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza: punti 5, 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8 della norma di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1567 della Commissione (6), come ivi adeguata.

11)

Per i servizi qualificati per la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza: punti 5, 6.1, 6.4, 6.5, 6.7 e 6.8 della norma di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1567, come ivi adeguata.

12)

Per i servizi di archiviazione elettronica qualificati: punti 6 e 7 della norma di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2532 della Commissione (7), come ivi adeguata.

13)

Per i servizi fiduciari qualificati per il rilascio di attestati elettronici qualificati di attributi: la norma di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 della Commissione (8).

14)

Per i servizi fiduciari qualificati per la registrazione di dati elettronici in un registro elettronico qualificato: la norma di cui all’allegato, punto 3, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531 della Commissione (9), come ivi adeguata.


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1943 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai certificati qualificati di firme elettroniche e ai certificati qualificati di sigilli elettronici (GU L, 2025/1943, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1943/oj).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1942 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di convalida qualificati delle firme elettroniche qualificate e i servizi di convalida qualificati dei sigilli elettronici qualificati (GU L, 2025/1942, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1942/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1946 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i servizi di conservazione qualificati delle firme elettroniche qualificate e dei sigilli elettronici qualificati (GU L, 2025/1946, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1946/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1929 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il collegamento della data e dell’ora ai dati e la determinazione dell’accuratezza delle fonti di misurazione del tempo per la validazione temporale elettronica qualificata (GU L, 2025/1929, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1929/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1944 della Commissione, del 29 settembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento applicabili ai processi di invio e ricezione dei dati nei servizi elettronici di recapito certificato qualificati e l’interoperabilità di tali servizi (GU L, 2025/1944, 30.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1944/oj).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1567 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione di dispositivi qualificati per la creazione di una firma elettronica a distanza e dispositivi qualificati per la creazione di un sigillo elettronico a distanza come servizi fiduciari qualificati (GU L, 2025/1567, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1567/oj).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2532 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai servizi di archiviazione elettronica qualificati (GU L, 2025/2532, 17.12.2025, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2532/oj).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli attestati elettronici qualificati di attributi e gli attestati elettronici di attributi forniti da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica o per suo conto (GU L, 2025/1569, 30.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1569/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2531 della Commissione, del 16 dicembre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche applicabili ai registri elettronici qualificati (GU L, 2025/2531, 17.12.2025, http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2531/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2530/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)