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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2524 |
11.12.2025 |
AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA DECISIONE DELEGATA n. 184/25/COL
del 24 ottobre 2025
che modifica l’allegato della decisione n. 150/25/COL relativa all’adozione di misure di emergenza in Norvegia in seguito alla comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità a norma dell’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 e degli articoli 21, 39 e 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 [2025/2524]
L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA,
visto l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, in particolare l’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), l’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 3 del protocollo 1,
visto l’atto di cui all’allegato I, capo I, parte 1.1, punto 13, dell’accordo SEE:
Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), modificato e quale adattato all’accordo SEE tramite gli adattamenti specifici e settoriali di cui all’allegato I dello stesso accordo, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),
quale adattato all’accordo SEE dal protocollo 1, punto 4, lettera d), dello stesso accordo,
considerando quanto segue:
L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili che può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dello Spazio economico europeo (SEE) e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce un quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI è indicata all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) 2016/429 come malattia elencata soggetta alle norme di prevenzione e controllo delle malattie ivi stabilite. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 elenca l’HPAI come malattia di categoria A, D ed E quale definita all’articolo 1 dello stesso regolamento.
Ai sensi dell’articolo 259, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, l’Autorità di vigilanza EFTA («Autorità») è tenuta a riesaminare le misure di emergenza prese dalle competenti autorità norvegesi a norma dell’articolo 257, paragrafo 1, dello stesso regolamento in caso di focolaio di una delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera a) («misure norvegesi»), compresa l’HPAI. Ai sensi dell’articolo 259, paragrafo 1, lettera c), l’Autorità è tenuta, qualora lo ritenga necessario al fine di evitare ingiustificate perturbazioni dei movimenti di animali e prodotti, ad adottare le misure di emergenza di cui all’articolo 257, paragrafo 1, approvando le misure norvegesi.
Gli articoli 60, 64, 65 e 68 del regolamento (UE) 2016/429 ha stabilito che è opportuno stabilire zone soggette a restrizioni attorno allo stabilimento interessato nei casi di focolaio confermato di una delle malattie elencate e definire le misure da applicarsi in dette zone nonché le condizioni che devono essere soddisfatte prima di revocare dette misure. Il regolamento delegato (UE) 2020/687 integra le norme per il controllo delle malattie di categoria A, B e C stabilite dal regolamento (UE) 2016/429, comprese le misure di controllo dell’HPAI. L’articolo 21 di detto regolamento prevede l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza in caso di focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’HPAI, come pure, se necessario, di ulteriori zone soggette a restrizioni. Questa regionalizzazione è applicata in particolare per tutelare lo stato sanitario dei volatili sul resto del territorio della Norvegia prevenendo l’introduzione dell’agente patogeno e garantendo l’individuazione precoce della malattia.
L’autorità competente continua ad applicare le misure di controllo della malattia nelle zone soggette a restrizioni finché sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/429 e agli articoli 39 e 55 nonché agli allegati X-XI del regolamento delegato (UE) 2020/687. Queste includono la conferma che sono state completate la pulizia e la disinfezione finali a norma di quanto stabilito nell’allegato IV, parte C, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Il 5 settembre 2025 la Norvegia ha notificato un focolaio confermato di HPAI in uno stabilimento commerciale di pollame che conta 7 500 unità, sito nel comune di Hadsel, contea di Nordland (2). L’Autorità ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Norvegia e ha adottato la decisione n. 150/25/COL dell’11 settembre 2025 che approva dette misure. Detta decisione stabilisce, a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687 che zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Norvegia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato di tale decisione e che le misure da applicare in tali zone devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato.
Il 15 settembre 2025 la Norvegia ha notificato un ritardo nel completamento della pulizia e della disinfezione preliminari e che il termine delle zone di protezione e di sorveglianza stabilite è stato prorogato di conseguenza (3). Il 23 settembre 2025 l’Autorità ha adottato la decisione n. 155/25/COL che modifica l’allegato della decisione n. 150/25/COL al fine di prorogare il termine delle misure da applicarsi nelle zone soggette a restrizione.
Il 17 ottobre 2025 la Norvegia ha informato di aver prorogato il termine delle misure di controllo della malattia da applicare nelle zone di sorveglianza finché non sono soddisfatte le misure di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 (4). Le misure resteranno in vigore fino alla conferma che sono state completate la pulizia e la disinfezione finali.
La decisione n. 150/25/COL dovrebbe pertanto essere modificato al fine di rispecchiare la durata estesa delle misure da applicarsi nelle zone di sorveglianza.
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nel SEE per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che la presente decisione abbia effetto il prima possibile.
Il 22 ottobre 2025 l’Autorità, con decisione delegata n. 183/25/COL (documento n. 1569061), ha debitamente presentato al comitato veterinario e fitosanitario EFTA il progetto di decisione a norma dell’articolo 259, paragrafo 1, e dell’articolo 266, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Il 24 ottobre 2025 il comitato veterinario e fitosanitario EFTA ha espresso parere positivo sul progetto di decisione. Il progetto di decisione è quindi conforme al parere del comitato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione n. 150/25/COL è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
La versione consolidata della decisione n. 150/25/COL è pubblicata sul sito web dell’Autorità.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Articolo 3
La Norvegia è destinataria della presente decisione.
Articolo 4
Fa fede il testo della decisione in lingua inglese.
Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2025
Per l’Autorità di vigilanza EFTA, che agisce a norma della decisione di delega n. 130/20/COL:
Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio responsabile
Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi
(1) Integrato nell’accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell’11 dicembre 2020.
(2) Documento n. 1558598.
(3) Documenti nn. 1560390 e 1560392.
(4) Documento n. 1569222.
ALLEGATO
Parte A
Zone di protezione in Norvegia di cui agli articoli 1 e 2
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Delimitazione della zona |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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NO-HPAI(P)-2025-001 |
Le parti del comune di Hadsel, contea di Nordland, ricomprese in un raggio di 3 km dal punto corrispondente alle seguenti coordinate GPS: latitudine 68.51307; longitudine 14.72709. |
4.10.2025 |
Parte B
Zone di sorveglianza in Norvegia di cui agli articoli 1 e 3
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Numero di riferimento ADIS del focolaio |
Delimitazione della zona |
Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 68 del regolamento (UE) 2016/429 e dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 |
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NO-HPAI(P)-2025-001 |
Le parti del comune di Hadsel, contea di Nordland, ricomprese in un raggio di 10 km dal punto corrispondente alle seguenti coordinate GPS: latitudine 68.51307; longitudine 14.72709. |
31.1.2026 |
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2524/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)