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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2475

9.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2475 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2025

che modifica le norme tecniche di attuazione stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza in materia di rischio operativo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 430, paragrafo 7, quinto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 575/2013 è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) per attuare la serie più recente di norme internazionali del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basilea III). Tali norme hanno portato all’adozione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione (3), che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza.

(2)

Le modifiche apportate al quadro prudenziale dei requisiti di fondi propri per il rischio operativo hanno reso necessaria l’introduzione di ulteriori modelli per assicurare che le segnalazioni degli enti fossero conformi al nuovo quadro in vigore. Sebbene alcune di queste modifiche siano già state introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117, l’aggiornamento di diversi altri modelli per le segnalazioni è stato possibile solo a seguito di ulteriori sviluppi tecnici dei requisiti per il rischio operativo, in particolare a proposito della specificazione delle componenti dell’indicatore di attività, degli elementi da escludere da tale indicatore e della loro assegnazione alle celle corrispondenti del modello per le segnalazioni.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione (4) ha rinviato al 1o gennaio 2027 la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato. Di conseguenza è necessario mantenere, senza apportarvi modifiche, gli obblighi di segnalazione vigenti in materia di requisiti per il rischio di mercato che si applicano fino al 31 dicembre 2026. È pertanto opportuno prorogare le disposizioni transitorie di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 e rinviare di un ulteriore anno l’abrogazione delle pertinenti disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (5).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117.

(5)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(6)

L’ABE ha effettuato consultazioni pubbliche sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 è così modificato:

1)

all’articolo 5, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Per il calcolo dei requisiti di fondi propri di cui all’articolo 92, paragrafo 4, lettera b), punto i), e lettera c), e paragrafo 5, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013, fino al 31 dicembre 2026 gli enti presentano le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato conformemente all’articolo 5, paragrafo 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451.»

;

2)

all’articolo 7 è aggiunta la seguente lettera c):

«c)

gli enti imprese madri nell’UE segnalano su base trimestrale le informazioni richieste nell’allegato I, modello C 16.04, relativo alle informazioni sulle filiazioni soggette alla deroga di cui all’articolo 314, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.»;

3)

all’articolo 25, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 cessa di applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2025, ad eccezione dell’articolo 5, paragrafo 12, dell’allegato I, modelli da 18 a 24, e dell’allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7. L’articolo 15 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2026 solo ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4, del presente regolamento.

2.   Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 è abrogato a decorrere dal 31 dicembre 2026.»

;

4)

nell’allegato I, la sezione 1 «Segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri» è così modificata:

a)

il modello «C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)» è sostituito dal modello «C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)» di cui all’allegato del presente regolamento;

b)

al modello «C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)» sono aggiunti il modello «C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell’indicatore di attività (OPR BIC)», il modello «C 16.03 — RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) — Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo» e il modello «C 16.04 — RISCHIO OPERATIVO — Informazioni sulle filiazioni soggette all’articolo 314, paragrafo 3, del CRR» di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117 della Commissione, del 29 novembre 2024, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione (GU L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

(6)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ALLEGATO

C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — REQUISITI DI FONDI PROPRI (OPR OF):

«C 16.01 — RISCHIO OPERATIVO — Requisiti di fondi propri (OPR OF)

 

 

Valore

 

Requisiti di fondi propri

Importo dell’esposizione al rischio

di cui: rettifiche dovute alla fusione/acquisizione di entità o attività

(rettifiche dovute alla cessione di entità o attività)

0010

0020

0030

0040

0050

0010

Componente dell’indicatore di attività e ASA

 

 

 

 

 

0020

Indicatore di attività

 

 

 

 

 

0030

Componente interessi, contratti di leasing e dividendi

 

 

 

 

 

0040

ILDC relativa al singolo ente/gruppo consolidato (escluse le entità considerate dall’articolo 314, paragrafo 3)

 

 

 

 

 

0050

ILDC per le entità considerate dall’articolo 314, paragrafo 3

 

 

 

 

 

0060

Componente servizi

 

 

 

 

 

0070

Componente finanziaria

 

 

 

 

 

0080

ASA a norma dell’articolo 314, paragrafo 4 (servizi bancari al dettaglio)

 

 

 

 

 

0090

ASA a norma dell’articolo 314, paragrafo 4 (servizi bancari a carattere commerciale)

 

 

 

 

 

0100

Voce per memoria: ILDC relativa al singolo ente/gruppo consolidato, incluse le entità considerate dall’articolo 314, paragrafo 3

 

 

 

 

 

Altre informazioni

0110

Metodo utilizzato per il calcolo dell’FC

 

 

 

 

»;

C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell’indicatore di attività (OPR BIC):

«C 16.02 — RISCHIO OPERATIVO — Componente dell’indicatore di attività (OPR BIC)

 

 

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

 

Valore contabile

Valore – Metodo del limite prudenziale

Valore contabile

Valore – Metodo del limite prudenziale

Valore contabile

Valore – Metodo del limite prudenziale

Valore medio

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0010 - 0210

1.

Componente interessi, contratti di leasing e dividendi (ILDC)

 

0010

Componente interessi

 

 

 

 

 

 

 

0020

Proventi netti

 

 

 

 

 

 

 

0030

Interessi attivi [compresi quelli da attività in leasing (finanziario e operativo)]

 

 

 

 

 

 

 

0040

Interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

0050

Proventi da attività in leasing (finanziario e operativo) diversi dagli interessi attivi

 

 

 

 

 

 

 

0060

Profitti da attività in leasing (finanziario e operativo)

 

 

 

 

 

 

 

0070

[Interessi passivi, compresi quelli da attività in leasing (finanziario e operativo)]

 

 

 

 

 

 

 

0080

(Interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

0090

(Spese per attività in leasing operativo diverse dagli interessi passivi)

 

 

 

 

 

 

 

0100

(Perdite da attività in leasing operativo)

 

 

 

 

 

 

 

0110

Componente attività

 

 

 

 

 

 

 

0120

Attività totali

 

 

 

 

 

 

 

0130

Disponibilità presso banche centrali e altri depositi a vista

 

 

 

 

 

 

 

0140

Titoli di debito

 

 

 

 

 

 

 

0150

Prestiti e anticipazioni

 

 

 

 

 

 

 

0160

Derivati

 

 

 

 

 

 

 

0170

Negoziazione e coperture economiche

 

 

 

 

 

 

 

0180

Contabilizzazione delle operazioni di copertura

 

 

 

 

 

 

 

0190

Attività soggette a leasing

 

 

 

 

 

 

 

0200

Componente dividendi

 

 

 

 

 

 

 

0210

Ricavi da dividendi

 

 

 

 

 

 

 

0220 - 0360

2.

Componente servizi (SC)

0220

Altri ricavi operativi

 

 

 

 

 

 

 

0230

Altri ricavi operativi ricevuti da membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

0240

Utili da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate

 

 

 

 

 

 

 

0250

Altro

 

 

 

 

 

 

 

0260

(Altri costi operativi)

 

 

 

 

 

 

 

0270

(Altri costi operativi a favore di membri appartenenti allo stesso sistema di tutela istituzionale)

 

 

 

 

 

 

 

0280

(Totale delle perdite, delle spese, degli accantonamenti e di altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo)

 

 

 

 

 

 

 

0290

(Perdite da attività non correnti e gruppi in dismissione classificati come posseduti per la vendita e non assimilabili ad attività operative cessate)

 

 

 

 

 

 

 

0300

(Altro)

 

 

 

 

 

 

 

0310

Componente ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

0320

Ricavi da commissioni e compensi

 

 

 

 

 

 

 

0330

di cui: ricevuti da membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale

 

 

 

 

 

 

 

0340

(Componente spese per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

0350

(Spese per commissioni e compensi)

 

 

 

 

 

 

 

0360

(di cui: a favore di membri di uno stesso sistema di tutela istituzionale)

 

 

 

 

 

 

 

0370 - 0480

3.

Componente finanziaria (FC)

0370

Componente portafoglio di negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

0380

Profitto netto o (–) perdita netta applicabile al portafoglio di negoziazione

 

 

 

 

 

 

 

0390

Utili o (–) perdite da negoziazione o da attività e passività finanziarie possedute per negoziazione, al netto

 

 

 

 

 

 

 

0400

Portafoglio di negoziazione – Utili o (–) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

0410

Portafoglio di negoziazione – Differenze di cambio [utile o (–) perdita], al netto

 

 

 

 

 

 

 

0420

Componente portafoglio bancario

 

 

 

 

 

 

 

0430

Profitto netto o (–) perdita netta applicabile al portafoglio bancario

 

 

 

 

 

 

 

0440

Utili o (–) perdite da eliminazione contabile di attività e di passività finanziarie non valutate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

0450

Utili o (–) perdite da attività finanziarie non per negoziazione obbligatoriamente al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

0460

Utili o (–) perdite da attività e passività finanziarie designate al fair value (valore equo) rilevato nell’utile (perdita) d’esercizio, al netto

 

 

 

 

 

 

 

0470

Portafoglio bancario – Utili o (–) perdite derivanti dalla contabilizzazione delle operazioni di copertura, al netto

 

 

 

 

 

 

 

0480

Portafoglio bancario – Differenze di cambio [utile o (–) perdita], al netto

 

 

 

 

 

 

»;

C 16.03 — RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) — Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo:

«C 16.03 — RIPARTIZIONE DEL RISCHIO OPERATIVO (OPR BD) — Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari derivanti da eventi di rischio operativo

 

Valore contabile

ANNO-3

ANNO-2

ULTIMO ANNO

0010

0020

0030

0010 - 0080

Perdite, spese, accantonamenti e altri impatti finanziari dovuti a eventi di rischio operativo, come segue:

 

 

 

0010

(Interessi passivi)

 

 

 

0020

(Altri costi operativi)

 

 

 

0030

(Spese amministrative)

 

 

 

0040

(Ammortamenti dovuti a eventi di rischio operativo)

 

 

 

0050

[Accantonamenti o (–) storno di accantonamenti]

 

 

 

0060

[Riduzioni di valore o (–) storno di riduzioni di valore]

 

 

 

0070

(Altro)

 

 

 

0080

(Totale)

 

 

»;

C 16.04 — RISCHIO OPERATIVO — Informazioni sulle filiazioni soggette all’articolo 314, paragrafo 3, del CRR:

«C 16.04 — RISCHIO OPERATIVO — Informazioni sulle filiazioni soggette all’articolo 314, paragrafo 3, del CRR

 

 

Nome del soggetto giuridico

Codice LEI

ILDC

IC

AC

DC

Riga

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2475/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)