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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2473 |
8.12.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2473 DELLA COMMISSIONE
del 5 dicembre 2025
che modifica l’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di Betabaculovirus phoperculellae, ferro elementare e olio di colza in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per le sostanze attive Betabaculovirus phoperculellae e ferro elementare non sono stati fissati livelli massimi di residui («LMR») specifici. Per tali sostanze attive si applica pertanto il valore di base di 0,01 mg/kg di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. Dato che non sono stati richiesti LMR per la sostanza attiva olio di colza, tale sostanza attiva è stata temporaneamente iscritta nell’allegato IV di detto regolamento. |
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(2) |
La Commissione ha approvato il Betabaculovirus phoperculellae come sostanza attiva a basso rischio (2) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Secondo l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità»), l’esposizione a tale sostanza non comporta rischi per la salute dei consumatori (4). È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(3) |
La Commissione ha approvato il ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio (5) in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009. L’Autorità ha concluso che l’esposizione naturale delle piante al ferro elementare attraverso il suolo è probabilmente superiore all’esposizione connessa al suo uso come prodotto fitosanitario (6). È pertanto opportuno iscrivere tale sostanza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(4) |
L’olio di colza è una sostanza attiva approvata già iscritta temporaneamente nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 (7). Secondo l’Autorità, la sostanza non dovrebbe presentare proprietà pericolose ed è improbabile che l’esposizione dovuta agli usi come prodotto fitosanitario sia superiore all’esposizione attraverso gli alimenti (8). È di conseguenza opportuno mantenere tale sostanza attiva nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 e sopprimere il richiamo alla nota a piè di pagina che ne indica l’iscrizione temporanea nell’allegato IV. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
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(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 5 dicembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/103 della Commissione, del 22 gennaio 2025, che approva la sostanza attiva Betabaculovirus phoperculellae come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2025/103, 23.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/103/oj).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1107/oj).
(4) Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance Phthorimaea operculella granulovirus, EFSA Journal 2024;22(8): e8976, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.8976.
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/845 della Commissione, del 5 maggio 2025, che approva la sostanza attiva ferro elementare come sostanza attiva a basso rischio in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU L, 2025/845, 6.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/845/oj).
(6) Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance elemental iron, EFSA Journal 2024;22(10): e9056, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2024.9056.
(7) Regolamento (CE) n. 839/2008 della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli allegati II, III e IV sui livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (GU L 234 del 30.8.2008, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/839/oj).
(8) Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance rape seed oil, EFSA Journal 2022;20(5): e07305, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7305.
ALLEGATO
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005 è così modificato:
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1) |
il richiamo di nota 1 dopo la voce «Oli vegetali: olio di colza» è soppresso; |
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2) |
sono aggiunte le voci seguenti: « Betabaculovirus phoperculellae; Ferro elementare». |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2473/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)