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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2454

2.12.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2454 DEL CONSIGLIO

del 1o dicembre 2025

che fissa le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2026 e che modifica il regolamento (UE) 2025/202 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio è tenuto ad adottare le misure relative alla fissazione e ripartizione delle possibilità di pesca comprese talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca (PCP) stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 le possibilità di pesca devono essere assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(2)

A norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1380/2013 i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca, nonché alla luce delle opinioni espresse in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(3)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco (Gadus morhua), aringa (Clupea harengus) e spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, di tale regolamento, il piano mira a contribuire al conseguimento degli obiettivi della PCP. Il piano è inteso anche a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield, MSY). Il piano mira inoltre a contribuire a garantire che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili a lungo termine dal punto di vista ambientale e siano gestite in modo coerente con l'obiettivo di conseguire vantaggi economici, sociali e occupazionali e contribuisce alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Tali obiettivi, ulteriormente specificati all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, comprendono la creazione delle condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi. Mirano inoltre a contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto in particolare della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici.

(4)

Il 28 maggio 2025 il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) ha pubblicato il parere annuale sugli stock del Mar Baltico per il 2026. Per il merluzzo bianco del Baltico orientale il CIEM si è limitato a confermare il parere precedentemente espresso per il 2025. Secondo il CIEM, la maggior parte delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra gli stock. Tale mescolanza riguarda sia gli stock gestiti da un TAC sia quelli non gestiti da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali.

(5)

Per il 2026 il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, di merluzzo bianco del Baltico orientale, di merluzzo bianco del Baltico occidentale e di salmone atlantico (Salmo salar) nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31 («salmone del bacino principale»). Il merluzzo bianco è oggetto di catture accessorie in tutte le attività di pesca, l'aringa del Baltico occidentale è oggetto di catture accessorie nella pesca diretta dello spratto e il salmone del bacino principale è oggetto di catture accessorie in varie attività di pesca. Pertanto, se i TAC relativi a tali stock fossero fissati al livello raccomandato dal CIEM, l'obbligo di sbarcare tutte le catture di tali stock, comprese le loro catture accessorie nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Una specie a contingente limitante è caratterizzata da una mancanza di contingente che può far sì che uno o più pescherecci cessino l’attività di pesca anche se dispongono ancora di contingenti per altre specie. Una situazione di contingente limitante interesserebbe in particolare i pescherecci che pescano pesci piatti e specie pelagiche, in quanto li costringerebbe a cessare le attività di pesca nel 2026 e porterebbe a una chiusura prematura di tali attività di pesca. Sulla base dei dati dell'Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa), spratto e aringa in questione, consentite entro i limiti dei TAC proposti e previste nella rispettiva zona di pesca pertinente, è stimato rispettivamente a 25 300 000 EUR, 55 700 000 EUR e 43 400 000 EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dovrebbero anch'esse cessare le operazioni di pesca nel 2026. Per raggiungere un equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti determinarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock e tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica rispettando l'MSY, è opportuno mantenere i TAC esclusivamente per le catture accessorie inevitabili di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale e salmone del bacino principale.

(6)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, dal 2019 il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock. Poiché lo stock rimane nelle stesse condizioni critiche, il CIEM ha confermato per il 2026 il parere formulato per il 2025, in cui aveva espresso fiducia per l'andamento della biomassa dello stock, e per la biomassa, ben inferiore al valore di riferimento per la conservazione (Blim), al di sotto del quale potrebbe ridursi la capacità riproduttiva. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno sospendere la pesca diretta e adottare altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le implicazioni socioeconomiche che potrebbero derivare dal fissare a zero le possibilità di pesca.

(7)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, dopo aver suggerito per diversi anni di mantenere basso il livello delle catture, il CIEM raccomanda di non effettuarne per il 2026 in quanto si stima che la biomassa dello stock nel 2025 sia inferiore al Blim e che non tornerà al di sopra dello stesso valore nel 2027. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno sospendere la pesca diretta e adottare altre misure correttive funzionalmente collegate. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.

(8)

Per quanto riguarda il salmone del bacino principale, il CIEM ha mantenuto il parere di non effettuare catture, pur considerando per il 2026 la possibilità di estendere la pesca costiera estiva diretta a fini commerciali e ricreativi nella zona a nord della latitudine 59o 30' N (sottodivisioni CIEM da 29 nord a 31). Il CIEM ha ridotto nuovamente il proprio parere in materia di catture rispetto al 2025 a causa di ulteriori incertezze circa l'abbondanza di salmone del bacino principale nel fiume con la popolazione di salmone del bacino principale più importante. A norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1380/2013, è pertanto opportuno fissare il livello delle possibilità di pesca, la zona e il periodo di pesca in linea con il parere del CIEM e mantenere le misure correttive funzionalmente collegate.

(9)

Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera per il salmone nella sottodivisione CIEM 32, è opportuno consentire una flessibilità interzonale limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32.

(10)

Al fine di ridurre il rischio che il salmone sia erroneamente dichiarato come trota di mare nella pesca del salmone, è opportuno vietare la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e limitare le catture accessorie di trota di mare al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone.

(11)

Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone del bacino principale e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose adottate in conformità degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(12)

Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Botnia, secondo le stime del CIEM la biomassa ha continuato a diminuire e si trova ora a metà tra Blim e il valore di riferimento per la conservazione (MSY Btrigger), al di sotto del quale è necessario adottare opportune misure correttive per garantire il rapido ritorno dello stock a livelli superiori a quelli in grado di produrre l'MSY. Il CIEM fa riferimento alle incertezze nella stima dei gruppi di età giovani e del rapporto peso/età. Il CIEM ribadisce inoltre che è improbabile che la proporzione degli esemplari più anziani della popolazione cresca fissando le possibilità di pesca al valore FMSY. Il CIEM rileva anche che lo stock è potenzialmente vulnerabile alla perdita di diversità genetica. A norma del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca e stabilire un periodo di chiusura di tre mesi per la riproduzione quale misura correttiva funzionalmente collegata.

(13)

Per quanto riguarda lo stock di aringa del Baltico occidentale, il CIEM raccomanda di non effettuare catture per tale stock per l'ottavo anno consecutivo. Come per il 2024 il CIEM ha rivisto al ribasso le stime della biomassa per gli anni precedenti e stima che la biomassa si attesti solo al 52 % del Blim nel 2025, sebbene sia aumentata costantemente dal 2021. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del Blim nel 2027. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 5, lettere c) e f), del regolamento (UE) n. 1380/2013, le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso al fine di evitare le conseguenze socioeconomiche che deriverebbero dal fissare a zero le possibilità di pesca.

(14)

Per quanto riguarda l'aringa del Baltico centrale, secondo le stime del CIEM lo stock è stato al di sotto del Blim per la maggior parte degli ultimi 30 anni. Il CIEM stima che, a causa di un rapporto peso/età più ampio e di un maggiore reclutamento nel 2022, lo stock sia aumentato al di sopra del Blim dal 2024 ma sia ancora ben al di sotto dell'MSY Btrigger. Il CIEM stima anche che il reclutamento nel 2024 e nel 2025 potrebbe essere forte, ma sottolinea che tali stime sono incerte. Il reclutamento nel 2023 è inferiore alla media. Il CIEM ricorda inoltre che il persistere di dichiarazioni inesatte della specie accresce l'incertezza del parere. A norma del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca e stabilire un periodo di chiusura di tre mesi per la riproduzione quale misura correttiva funzionalmente collegata.

(15)

Per quanto riguarda l'aringa del Golfo di Riga e la passera di mare, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra dell'MSY Btrigger e la pressione di pesca è al di sotto dell'FMSY. Conformemente al regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca.

(16)

Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM ritiene che, sebbene sia ancora al di sopra dell'MSY Btrigger, la biomassa è diminuita in modo costante anche a causa del reclutamento storicamente basso confermato dal 2021 al 2023. Si stima che nel 2025 la biomassa si attesti al livello più basso dal 1990 e sia prossima all'MSY Btrigger. Il CIEM stima che il reclutamento nel 2024 potrebbe essere stato eccezionalmente elevato, ma sottolinea che la stima è incerta e che la probabilità che la biomassa sia inferiore ai valori di riferimento per la conservazione potrebbe essere sottostimata. Il CIEM ricorda inoltre che il persistere di dichiarazioni inesatte della specie accresce l'incertezza del parere. A norma del regolamento (UE) 2016/1139, è pertanto opportuno fissare di conseguenza le possibilità di pesca e mantenere l'attuale periodo di chiusura di tre mesi per la riproduzione.

(17)

L'utilizzo delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento sarà monitorato e controllato a norma del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare gli articoli 33 e 34 dello stesso, relativi alla registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e alla notifica alla Commissione dei dati relativi all'esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto necessario specificare i codici usati dagli Stati membri nel trasmettere alla Commissione i dati riguardanti gli sbarchi degli stock disciplinati dal presente regolamento.

(18)

Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) prevedono una flessibilità interannuale per i contingenti degli stock soggetti sia a TAC precauzionali sia a TAC analitici. Ai sensi dell'articolo 2 del suddetto regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere a quali stock non si applicheranno gli articoli 3 e 4, in particolare in base al loro stato biologico. L'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede inoltre un'ulteriore flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all'obbligo di sbarco. Per evitare un'eccessiva flessibilità che comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi della PCP, la flessibilità interannuale dei contingenti ai sensi degli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e quella di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non dovrebbero applicarsi cumulativamente. La flessibilità interannuale di cui all'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 dovrebbe essere esclusa, se del caso, a seconda dello stato biologico degli stock.

(19)

La biomassa degli stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim. Per tutti questi stock nel 2026 dovrebbero essere consentite solo le catture accessorie e la pesca a fini scientifici. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell'ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei rispettivi TAC si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2026, in modo che in tale anno le catture non superino i rispettivi TAC. Inoltre, a sud della latitudine 59o 30' N, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone del bacino principale è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e in quella zona sono consentite, nel 2026, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2026.

(20)

Il regolamento (UE) 2025/202 (5) fissa il TAC per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nella divisione CIEM 3a (Skagerrak-Kattegat), nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a (Mare del Nord). Il 20 ottobre 2025, l'Unione e il Regno Unito hanno tenuto consultazioni bilaterali sul TAC per la busbana norvegese in tali zone per il periodo dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026. Tali consultazioni hanno avuto luogo a norma dell'articolo 498, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (6). L'Unione vi ha partecipato sulla base delle specifiche della sua posizione approvata dal Consiglio il 14 ottobre 2025 a norma dell'articolo 2 della decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (7). L'Unione e il Regno Unito hanno concordato un TAC sulla base del parere del CIEM per la busbana norvegese nella sottozona CIEM 4 e nella divisione CIEM 3a per tale periodo, pubblicato il 10 ottobre 2025. L'esito delle consultazioni è stato riportato nel verbale scritto, firmato il 24 ottobre 2025 dai capi delle delegazioni dell'Unione e del Regno Unito. È opportuno fissare il TAC per il periodo dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026 al livello stabilito in tale verbale scritto.

(21)

Il regolamento (UE) 2025/202 fissa il totale ammissibile di catture (TAC) per l'alalunga (Thunnus alalunga) nel Mar Mediterraneo per il 2025. Il 29 settembre 2025 la Turchia ha convenuto di trasferire all'Unione 50 kg del suo contingente per l'alalunga nel Mar Mediterraneo per il 2025, conformemente alle norme applicabili adottate dalla Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico in materia di trasferimenti. Tale trasferimento dovrebbe essere recepito nel diritto dell'Unione.

(22)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202.

(23)

Per evitare l'interruzione delle attività di pesca e garantire il sostentamento dei pescatori, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2026. È opportuno che le disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2025/202 relative alla busbana norvegese nello Skagerrak-Kattegat e nel Mare del Nord si applichino retroattivamente dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026, in quanto tale periodo corrisponde alla campagna di pesca della busbana norvegese. È opportuno che le disposizioni che modificano il regolamento (UE) 2025/202 relative all'alalunga del Mediterraneo si applichino retroattivamente a decorrere dal 1o gennaio 2025, al fine di mantenere il periodo di riferimento per il TAC, che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025. L'applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto i contingenti previsti da tali TAC non sono stati ancora esauriti o sono aumentati. Per motivi di urgenza è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2026.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell'Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa nel Mar Baltico espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell'allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

2)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

a)

nelle attività di pesca oggetto dell'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

b)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

3)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

5)

«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell'evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento dello stock e su approssimazioni, la cui qualità, secondo un esame scientifico, è sufficiente per poter formulare un parere scientifico;

6)

«TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;

7)

«TAC precauzionale»: un TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica bensì una valutazione basata sull'approccio precauzionale oppure per il quale non è disponibile alcuna valutazione.

CAPO II

POSSIBILITÀ DI PESCA

Articolo 4

TAC e loro ripartizione e misure ad esse funzionalmente collegate

I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 e dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi detratti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 e riportati a norma dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell'allegato del presente regolamento.

3.   Salvo se diversamente specificato nell'allegato del presente regolamento, l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all'obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC pertinenti nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure ai fini della protezione del merluzzo bianco in fase riproduttiva

1.   Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

b)

pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c)

lasciando impregiudicati i periodi di chiusura di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 9, paragrafo 1, pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.

3.   È vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo dal 15 gennaio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella sottodivisione 24.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica ai casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b)

pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c)

pescherecci dell'Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;

d)

pescherecci dell'Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.

5.   I comandanti dei pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 2, lettera b) o c), e al paragrafo 4, lettera b), c) o d), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità competenti dello Stato membro pertinente.

Articolo 8

Chiusure ai fini della protezione dell'aringa in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 e 32

1.   È vietata la pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche nelle zone costiere fino a quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base, se la profondità dell'acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dall'autorità nazionale competente nei periodi e riguardo alle sottodivisioni seguenti:

a)

dal 16 marzo al 15 giugno nelle sottodivisioni 25 e 26;

b)

dal 1o aprile al 30 giugno nelle sottodivisioni 27 e 28.2;

c)

dal 1o maggio al 31 luglio nelle sottodivisioni da 29 a 32.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

Articolo 9

Chiusure ai fini della protezione dello spratto in fase riproduttiva nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e 32

1.   Dal 1o maggio al 31 luglio ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca di stock pelagici con attrezzi mobili oltre le 12 miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni 25, 26, 27, 28.2, 29 e a ovest di 24o 00' E nella sottodivisione 32.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest'ultima si svolga nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b)

pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari fissi, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi.

Articolo 10

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 32

1.   La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 32. Qualsiasi esemplare di merluzzo bianco catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.

2.   In deroga al paragrafo 1 possono essere tenute catture accessorie accidentali di merluzzo bianco nell'ambito della pesca ricreativa di altre specie nelle sottodivisioni da 27 a 32.

Articolo 11

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

1.   La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.

2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti:

a)

non può essere catturato né detenuto alcun salmone oltre a un esemplare al giorno di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa;

b)

dopo avere catturato e trattenuto il primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;

c)

tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.

3.   Sempre in deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata a nord della latitudine 59o 30' N dal 1o maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose adottate in conformità degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

1.   Ai pescherecci dell'Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell'ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare tenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2.   Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose adottate in conformità degli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 13

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell'allegato del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Modifica del regolamento (UE) 2025/202

Il regolamento (UE) 2025/202 è così modificato:

1)

nell'allegato IA, parte B, la tabella 122 è sostituita dalla seguente:

«Tabela 122

Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell'Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

Trisopterus esmarkii

(NOP/2A3A4.)

Anno

2025

 

2026

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Danimarca

299,722

 (10)  (11)  (12)

299,722

 (13)  (11)  (12)

Germania

0,057

 (10)  (11)  (12)

0,057

 (13)  (11)  (12)

Paesi Bassi

0,221

 (10)  (11)  (12)

0,221

 (13)  (11)  (12)

Unione

300

 (10)  (11)  (12)

300

 (13)  (11)  (12)

Regno Unito

100

 (10)  (11)

100

 (13)  (11)

TAC

400

 (10)

400

 (13)

;

2)

nell'allegato ID, la tabella 9 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 9

Specie:

Alalunga (tonno bianco del Mediterraneo)

Zona:

Mar Mediterraneo

Thunnus alalunga

(ALB/MED)

Grecia

385,31

 

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Spagna

99,47

 

Francia

14,45

 

Croazia

6,74

 

Italia

1 128,26

 

Cipro

416,07

 

Malta

39,68

 

Unione

2 089,98

 (17)

TAC

2 500,00

 (14)  (15)  (16)

Articolo 15

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2026.

In deroga al secondo comma:

a)

l'articolo 14, punto 1), si applica dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026;

b)

l'articolo 14, punto 2), si applica dal 1o gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o dicembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

K. DYBVAD BEK


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1139/oj).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ( GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/847/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).

(6)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.

(7)  Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1875/oj).

(8)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/218/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(10)  Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2024 al 31 ottobre 2025.

(11)  Esclusivamente per le catture accessorie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta della busbana norvegese.

(12)  Il contingente di catture accessorie può essere pescato soltanto nella zona 3a, nelle acque del Regno Unito e dell'Unione della zona 4; nelle acque del Regno Unito della zona 2a.

(13)  Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2025 al 31 ottobre 2026.»

(14)  Al fine di proteggere i giovanili di pesce spada, ai pescherecci con palangaro dediti alla cattura del tonno bianco del Mediterraneo si applica tra l'altro un periodo di divieto dal 1o ottobre al 30 novembre 2025. Il tonno bianco del Mediterraneo non può inoltre essere catturato, né come specie bersaglio né come cattura accessoria, tenuto a bordo, trasbordato o sbarcato nei periodi seguenti:

Grecia, Croazia, Italia e Cipro: dal 1o ottobre al 30 novembre 2025 e dal 1o al 31 marzo 2025;

Spagna, Francia e Malta: dal 1o gennaio al 31 marzo 2025.

(15)  Ogni Stato membro limita il numero dei propri pescherecci autorizzati a praticare la pesca del tonno bianco del Mediterraneo al numero di pescherecci autorizzati a pescare questa specie nel 2017. A questo limite di capacità gli Stati membri possono applicare una tolleranza del 10 %.

(16)  Condizione speciale: le catture accessorie di tonno bianco del Mediterraneo devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-BC). Le catture di esemplari morti di tonno bianco del Mediterraneo provenienti dalla pesca sportiva e ricreativa devono essere imputate a questo contingente ma sono comunicate separatamente (ALB/MED-SR).

(17)  Dopo il trasferimento di 50 kg dalla Turchia.».


ALLEGATO

TAC, CONTINGENTI E MISURE FUNZIONALMENTE CORRELATE

Nelle tabelle che seguono figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le misure ad essi funzionalmente collegate.

Gli stock ittici figurano secondo l'ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.

Ai fini del presente regolamento si applica la seguente tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto

Tabella 1

Specie:

Aringa

Zona:

sottodivisioni 30-31

Clupea harengus

(HER/30/31.)

Finlandia

32 063

 (1)

TAC analitico

Svezia

7 045

 (1)

Unione

39 108

 (1)

TAC

39 108

 (1)

Tabella 2

Specie:

Aringa

Zona:

sottodivisioni 22-24

Clupea harengus

(HER/3BC+24)

Danimarca

110

 (2)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

435

 (2)

Finlandia

0

 (2)

Polonia

103

 (2)

Svezia

140

 (2)

Unione

788

 (2)

TAC

788

 (2)

Tabella 3

Specie:

Aringa

Zona:

acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

Clupea harengus

(HER/3D-R30)

Danimarca

2 122

 

TAC analitico

Germania

563

 

Estonia

10 837

 

Finlandia

21 154

 

Lettonia

2 674

 

Lituania

2 816

 

Polonia

24 033

 

Svezia

32 264

 

Unione

96 463

 

TAC

Non pertinente

 

Tabella 4

Specie:

Aringa

Zona:

sottodivisione 28.1

Clupea harengus

(HER/03D.RG)

Estonia

15 870

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Lettonia

18 497

 

Unione

34 367

 

TAC

34 367

 

Tabella 5

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

acque dell'Unione delle sottodivisioni 25-32

Gadus morhua

(COD/3DX32.)

Danimarca

99

 (3)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

39

 (3)

Estonia

10

 (3)

Finlandia

8

 (3)

Lettonia

37

 (3)

Lituania

24

 (3)

Polonia

113

 (3)

Svezia

100

 (3)

Unione

430

 (3)

TAC

Non pertinente

 

Tabella 6

Specie:

Merluzzo bianco

Zona:

sottodivisioni 22-24

Gadus morhua

(COD/3BC+24)

Danimarca

116

 (4)

TAC precauzionale

Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

57

 (4)

Estonia

3

 (4)

Finlandia

2

 (4)

Lettonia

10

 (4)

Lituania

6

 (4)

Polonia

31

 (4)

Svezia

41

 (4)

Unione

266

 (4)

TAC

266

 (4)

Tabella 7

Specie:

Passera di mare

Zona:

acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

Pleuronectes platessa

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

7 861

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Germania

873

 

Polonia

1 646

 

Svezia

593

 

Unione

10 973

 

TAC

10 973

 

Tabella 8

Specie:

Salmone atlantico

Zona:

acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-31

Salmo salar

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

5 292

 (5)  (6)

TAC analitico

Non si applica l'articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96

Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96

Germania

589

 (5)  (6)

Estonia

538

 (5)  (6)  (7)

Finlandia

6 599

 (5)  (6)

Lettonia

3 366

 (5)  (6)

Lituania

396

 (5)  (6)

Polonia

1 605

 (5)  (6)

Svezia

7 152

 (5)  (6)

Unione

25 537

 (5)  (6)

TAC

Non pertinente

 

Tabella 9

Specie:

Salmone atlantico

Zona:

acque dell'Unione della sottodivisione 32

Salmo salar

(SAL/3D32.)

Estonia

1 049

 (8)

TAC precauzionale

Finlandia

9 183

 (8)

Unione

10 232

 (8)

TAC

Non pertinente

 

Tabella 10

Specie:

Spratto

Zona:

acque dell'Unione delle sottodivisioni 22-32

Sprattus sprattus

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

19 923

 

TAC analitico

Si applica l'articolo 6 del presente regolamento

Germania

12 622

 

Estonia

23 135

 

Finlandia

10 429

 

Lettonia

27 942

 

Lituania

10 108

 

Polonia

59 300

 

Svezia

38 516

 

Unione

201 975

 

TAC

Non pertinente

 


(1)  Questo contingente può essere pescato solo dal 1o gennaio al 31 ottobre 2026.

(2)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell'aringa, purché la ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità competenti dello Stato membro pertinente.

(3)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché la ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

(4)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché la ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

(5)  Numero di esemplari.

(6)  Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo comma, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del salmone, purché la ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo comma, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell'Unione a nord della latitudine 59o 30′ N in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto.

(7)  Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell'Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).

(8)  Numero di esemplari.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2454/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)