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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2446 |
1.12.2025 |
DECISIONE (UE) 2025/2446 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2025
che autorizza l'avvio di negoziati sulla revisione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (1) («TCT») è stato firmato a nome dell'Unione in conformità della decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio (2). Il 4 marzo 2019 è stato approvato a nome dell'Unione mediante la decisione (UE) 2019/392 del Consiglio (3). È entrato in vigore il 1o maggio 2019. |
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(2) |
Il TCT promuove lo sviluppo della rete di trasporti tra l'Unione, da un lato, e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo (*1), il Montenegro e la Repubblica di Serbia («parti dell'Europa sudorientale»), dall'altro, nel settore del trasporto stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo. La Comunità dei trasporti istituita dal TCT si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell'Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell'Unione sulla base delle pertinenti disposizioni dell'acquis dell'Unione. |
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(3) |
L'articolo 42 TCT prevede che il TCT sia riesaminato su richiesta di una parte contraente e in ogni caso cinque anni dopo la sua entrata in vigore. |
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(4) |
Nel gennaio 2024 è stato istituito un gruppo di lavoro incaricato di condurre colloqui esplorativi sul riesame del TCT. Il gruppo di lavoro era composto da rappresentanti della Commissione, degli Stati membri, delle parti dell'Europa sudorientale e degli attuali partecipanti osservatori. Il gruppo di lavoro ha concluso le discussioni sul riesame e ha identificato la necessità di aggiornare il TCT. |
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(5) |
Sono stati compiuti notevoli progressi per quanto riguarda la più stretta cooperazione tra la Comunità dei trasporti e due dei partecipanti osservatori ossia l'Ucraina e la Repubblica di Moldova. |
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(6) |
È opportuno che l'Unione partecipi ai negoziati relativi alla modifica del TCT, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione è autorizzata a condurre negoziati, a nome dell'Unione, su un accordo internazionale relativo alla revisione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti.
Articolo 2
I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell'addendum della presente decisione.
Articolo 3
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Trasporti intermodali e reti» designato quale comitato speciale previsto dall'articolo 218, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU L 278, 27.10.2017, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2017/1937/oj.
(2) Decisione (UE) 2017/1937 del Consiglio, dell'11 luglio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 278 del 27.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1937/oj).
(3) Decisione (UE) 2019/392 del Consiglio, del 4 marzo 2019, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (GU L 71 del 13.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/392/oj).
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
DIRETTIVE DI NEGOZIATO PER UN ACCORDO INTERNAZIONALE
RELATIVO ALLA REVISIONE DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ DEI TRASPORTI
AMBITO DELL'ACCORDO PREVISTO
Il trattato che istituisce la Comunità dei trasporti (TCT) promuove lo sviluppo della rete di trasporti tra l'UE e la Repubblica di Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Repubblica di Macedonia del Nord, il Kosovo (*1), il Montenegro e la Repubblica di Serbia (di seguito «parti dell'Europa sudorientale») nel settore del trasporto stradale, ferroviario, per via navigabile interna e marittimo, e si fonda sull'integrazione progressiva dei mercati dei trasporti delle parti dell'Europa sudorientale nel mercato dei trasporti dell'UE sulla base delle pertinenti disposizioni dell'acquis dell'UE. L'obiettivo generale delle modifiche previste è sostenere e rafforzare l'allineamento legislativo delle parti dell'Europa sudorientale, ma anche migliorare e chiarire taluni aspetti operativi individuati nell'ambito della sua applicazione.
Le modifiche dovrebbero peraltro consentire l'adesione a pieno titolo dell'Ucraina e della Repubblica di Moldova al TCT. Per garantirne la piena integrazione nel TCT, la Commissione dovrebbe inoltre negoziare allegati sulle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 40 TCT, applicabili a entrambi i paesi al momento della loro adesione.
1. OBIETTIVI NEGOZIALI
Nel corso dei negoziati la Commissione dovrebbe cercare di conseguire gli obiettivi esposti dettagliatamente qui di seguito.
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1) |
L'obiettivo generale delle modifiche dovrebbe essere di sostenere e rafforzare l'allineamento legislativo di tutte le parti contraenti al pertinente acquis dell'UE, alla luce delle rispettive prospettive europee, nonché promuovere l'integrazione progressiva dei loro mercati dei trasporti nel mercato dei trasporti dell'UE. |
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2) |
Le modifiche dovrebbero peraltro consentire l'adesione a pieno titolo dei partecipanti osservatori provenienti dall'Ucraina e dalla Repubblica di Moldova al trattato che istituisce la Comunità dei trasporti. Per garantirne la piena integrazione nel TCT, la Commissione dovrebbe inoltre negoziare allegati sulle disposizioni transitorie, di cui all'articolo 40 TCT, applicabili a entrambi i paesi al momento della loro adesione. La Commissione dovrebbe essere altresì in grado di rispondere alle potenziali richieste riguardanti la sostanza del TCT da parte dell'Ucraina e della Repubblica di Moldova. |
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3) |
A tale riguardo, le modifiche potrebbero anche comprendere un riesame delle disposizioni che fanno specifico riferimento ai Balcani occidentali, affinché tali disposizioni si riferiscano anche, se del caso, ai paesi summenzionati, nonché un riesame della formula di ripartizione degli oneri di bilancio di cui all'allegato V del trattato per tenere conto dell'aumento del numero di parti contraenti e garantire una distribuzione continua ed equa dei contributi. |
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4) |
Le modifiche volte a promuovere l'allineamento legislativo dovrebbero comprendere gli aspetti aggiuntivi seguenti:
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5) |
Le modifiche dovrebbero garantire l'aggiornamento dell'allegato I del TCT, segnatamente per aggiungere l'acquis dell'UE antecedente alla firma del TCT e per tenere conto dei pertinenti sviluppi politici. Se del caso, ciò potrebbe comportare l'inclusione di nuove normative nel settore dei trasporti o nei settori ad esso associati menzionati in tale allegato. |
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6) |
Le modifiche dovrebbero aggiornare, se necessario, le disposizioni degli articoli 8 e 9 relative allo sviluppo dell'estensione indicativa della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) alle parti dell'Europa sudorientale e il corrispondente piano di lavoro quinquennale, per tenere conto degli sviluppi politici nel quadro legislativo TEN-T. |
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7) |
Le modifiche dovrebbero garantire una modalità meno onerosa di consultazione degli esperti delle parti dell'Europa sudorientale per quanto riguarda gli obblighi attualmente stabiliti all'allegato II, punto 4, TCT. |
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8) |
Le modifiche dovrebbero rispecchiare gli accordi già raggiunti in merito alla denominazione ufficiale della Repubblica di Macedonia del Nord. |
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9) |
La Commissione dovrebbe inoltre valutare la necessità di adeguare, se del caso, i protocolli bilaterali attualmente in vigore, ad esempio per quanto riguarda la situazione specifica delle parti senza sbocco sul mare e le attuali disposizioni in materia di trasporto marittimo. |
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10) |
Le modifiche dovrebbero comportare una revisione delle norme sull'applicazione della giurisprudenza della Corte di giustizia, segnatamente al fine di includere anche la giurisprudenza pronunciata dopo la data della firma del TCT. |
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11) |
Le modifiche potrebbero anche comprendere questioni tecniche minori non incluse in alcuna delle precedenti direttive di negoziato (ad esempio i refusi esistenti, alcuni riferimenti errati o obsoleti). |
2. CONDUZIONE DEI NEGOZIATI
La Commissione condurrà i negoziati conformemente alle presenti direttive e garantirà un adeguato coordinamento con i negoziati in corso e futuri in altri settori pertinenti.
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2446/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)