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dell'Unione europea

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Serie L


2025/2407

27.11.2025

DECISIONE DELL’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA N. 102/25/COL

del 2 luglio 2025

Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all’articolo 32 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5czs dell’allegato XI dell’accordo SEE (Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo [2025/2407]

L’AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (DI SEGUITO «L’AUTORITÀ),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («l’accordo SEE) (1) e l’accordo fra gli Stati EFTA sull’istituzione di un’Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte) (2), in particolare la parte II, articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell’accordo sull’Autorità di vigilanza e sulla Corte;

visto l’atto cui è fatto riferimento all’allegato XI, punto 5czs, dell’accordo SEE, direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche («il codice) (3), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, in particolare l’articolo 34 del codice;

vista la raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 2 dicembre 2009, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell’allegato XI dell’accordo SEE («raccomandazione dell’Autorità del 2009) (4),

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1)

Il 30 marzo 2021, la Commissione europea («la Commissione) ha pubblicato la raccomandazione (UE) 2021/554 del 30 marzo 2021 relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all’articolo 32 del codice («raccomandazione (UE) 2021/554) (5). Conformemente all’articolo 34, del codice, l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche («BEREC) è stato consultato dalla Commissione e ha espresso un parere il 12 febbraio 2021.

(2)

L’accordo sullo Spazio economico europeo (SE)E è inteso a istituire uno Spazio economico europeo dinamico e omogeneo, ispirato a norme comuni e pari condizioni di concorrenza (6). Alla luce di tale obiettivo e delle considerazioni di cui sopra, l’Autorità adotta la presente raccomandazione («la raccomandazione) in linea con la raccomandazione (UE) 2021/554 al fine di garantire un’applicazione uniforme del quadro normativo comune e la certezza del diritto per i portatori di interessi all’interno dei mercati delle comunicazioni elettroniche nel SEE.

(3)

A norma del codice, le autorità nazionali di regolamentazione (ANR) devono contribuire allo sviluppo del mercato interno lavorando insieme, con le ANR di altri Stati SEE, con l’Autorità e con il BEREC, a norma del regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), in modo trasparente al fine di assicurare la piena applicazione del codice in tutti gli Stati SEE.

(4)

Al fine di garantire che le decisioni adottate a livello nazionale non pregiudichino il mercato interno delle comunicazioni elettroniche o gli obiettivi del quadro normativo, le ANR sono tenute a notificare all’Autorità, al BEREC e alle ANR degli altri Stati SEE i progetti di misura di cui all’articolo 32, paragrafo 3, del codice. Tale notifica costituisce pertanto una formalità sostanziale. Di conseguenza, il mancato rispetto di tale formalità, anche nel caso di progetti di decisioni che specificano o modificano obblighi di regolamentazione precedentemente notificati, può comportare l’annullamento della misura conformemente al diritto nazionale (8).

(5)

Gli articoli 32 e 33 del codice stabiliscono determinate procedure e termini vincolanti per l’esame delle notifiche.

(6)

Al fine di assicurare l’efficacia del meccanismo di cooperazione e di consultazione e contribuire alla certezza del diritto, la raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA del 14 luglio 2004 («la raccomandazione dell’Autorità del 2004) (9) ha introdotto raccomandazioni relative ai principali aspetti procedurali delle notifiche effettuate a norma delle pertinenti disposizioni. Per semplificare e migliorare ulteriormente gli orientamenti relativi al procedimento di notifica, la raccomandazione dell’Autorità del 2004 è stata successivamente sostituita dalla raccomandazione dell’Autorità del 2009. Tale raccomandazione aggiorna gli orientamenti applicabili per riflettere la prassi recente e tiene conto delle disposizioni del codice.

(7)

I contatti pre-notifica per discutere questioni formali e sostanziali relative ai progetti di misure prima della notifica formale si sono dimostrati molto utili sia per l’Autorità sia per le ANR, che ne hanno spesso fatto richiesta. Nel corso di tali scambi le ANR hanno l’opportunità di presentare i propri progetti di misure e discutere apertamente con i servizi dell’Autorità le misure nazionali proposte. Le ANR dovrebbero quindi essere incoraggiate a richiedere contatti pre-notifica il prima possibile, anteriormente o/e successivamente alle consultazioni nazionali, specialmente per i progetti di misure relativi alle analisi di mercato.

(8)

I contatti tra i servizi dell’Autorità e le ANR notificanti sono previsti in diverse fasi del procedimento di notifica, anche quando i servizi dell’Autorità richiedono alle ANR informazioni supplementari o immediatamente dopo che l’Autorità ha adottato lettere di osservazioni o con nessuna osservazione, o decisioni che avviano una fase di indagine approfondita.

(9)

Il codice consente alle ANR di ritirare un progetto di misura notificato in qualsiasi momento. Qualora un progetto di misura notificato sia ritirato nel periodo iniziale di un mese, la misura notificata è sempre rimossa dal registro dell’interfaccia elettronica sicura e dal registro pubblico (10). Qualora il progetto di misura notificato sia ritirato solo dopo che l’Autorità ha formulato una decisione che impone all’ANR di ritirare il progetto di misura a norma dell’articolo 32, paragrafo 6, lettera a), del codice, la misura inizialmente notificata rimane nel registro nell’interfaccia elettronica sicura e nel registro pubblico a fini di trasparenza. In entrambi i casi, nel registro pubblico viene pubblicata una notifica del ritiro.

(10)

Al fine di fornire alle ANR ulteriori orientamenti sul contenuto dei progetti di misure, la presente raccomandazione individua alcune informazioni minime relative al contenuto dei progetti di misure che dovrebbero essere fornite al fine di una corretta valutazione degli stessi. Ciò dovrebbe inoltre ridurre la quantità di informazioni successivamente richieste dall’Autorità nel corso della valutazione della notifica.

(11)

Occorre tener conto della necessità, da un lato, di garantire una valutazione efficace e, dall’altro lato, di semplificare per quanto possibile le procedure amministrative. A tale riguardo, il meccanismo di notifica non dovrebbe imporre alle parti interessate inutili oneri amministrativi. Al fine di contribuire alla semplificazione dell’esame, da parte dell’Autorità, del BEREC e delle altre ANR di altri Stati SEE, di un progetto di misura notificato e di velocizzare il processo, le ANR dovrebbero utilizzare una serie di moduli per le notifiche.

(12)

Per aumentare la trasparenza dei progetti di misura notificati e facilitare lo scambio di informazioni relative a tali misure tra le ANR di Stati SEE, il BEREC e l’Autorità, è opportuno che sia il modulo di notifica standard sia quello semplificato che sono resi pubblici contengano una descrizione chiara e sintetica dei principali elementi del progetto di misura oggetto della notifica. Nei modelli di tali moduli è indicato che le informazioni richieste nelle relative sezioni devono essere fornite ove applicabile, il che significa che è possibile che non tutte le informazioni siano rilevanti in ciascun singolo caso.

(13)

Il modulo di notifica semplificato dovrebbe essere utilizzato per determinate categorie di progetti di misure che hanno un carattere ricorrente e/o tecnico al fine di ridurre gli oneri amministrativi per tutte le parti coinvolte. Spesso le ANR modificano certi dettagli tecnici delle misure correttive precedentemente imposte in modo da tenere conto dei cambiamenti verificatisi nei pertinenti indicatori o fattori economici (ad esempio variazioni del costo delle apparecchiature, del costo del lavoro, del tasso di inflazione o dei tassi di affitto degli immobili) o per aggiornare determinate previsioni o ipotesi. Solo le modifiche o gli aggiornamenti di dettagli che non incidono sulla natura o sulle finalità generali delle misure correttive preesistenti dovrebbero essere notificate mediante il modulo di notifica semplificato. È probabile che la valutazione di tali tipi di progetti di misure sia meno complessa e di conseguenza, come già avvenuto in passato, possa essere completata dall’Autorità in meno di un mese. Analogamente, dalla prassi seguita in passato dall’Autorità emerge che spesso, durante la valutazione di tali tipi di progetti di misure, l’Autorità non ha presentato osservazioni all’ANR conformemente all’articolo 32, paragrafo 3, del codice. Nella raccomandazione si chiarisce pertanto in quali situazioni è possibile utilizzare un modulo di notifica semplificato.

(14)

Al contrario, le modifiche sostanziali della natura o delle finalità delle misure correttive che hanno un’incidenza apprezzabile sul mercato, quali le modifiche delle metodologie utilizzate per calcolare costi o prezzi (11), la fissazione dei periodi transitori o le modifiche dei livelli dei prezzi (ad eccezione degli aggiornamenti dei prezzi che si limitano a riflettere i cambiamenti verificatisi nei pertinenti indicatori o fattori economici di cui sopra) dovrebbero essere notificate mediante il modulo di notifica standard.

(15)

I moduli di notifica dovrebbero inoltre includere, ove applicabile, indicazioni sul contenuto delle notifiche relative alle nuove disposizioni introdotte dal codice. Sono comprese in particolare le notifiche che rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 61 e 76 del codice (obblighi di accesso simmetrico e offerte di coinvestimento) e degli articoli da 78 a 81 del codice (separazione volontaria, impegni, imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso e migrazione dalle infrastrutture preesistenti).

(16)

Il meccanismo che consente all’Autorità di imporre alle ANR di ritirare le misure programmate relative alla definizione del mercato e alla designazione delle imprese come detentrici di un significativo potere di mercato, laddove tali misure creassero un ostacolo al mercato interno o fossero incompatibili con il diritto dell’Unione, ha contribuito in modo significativo alla coerenza degli approcci di regolamentazione tra gli Stati SEE. Il meccanismo si è rivelato efficace nel chiarire le circostanze in cui dovrebbe essere applicata una regolamentazione ex ante.

(17)

L’esperienza acquisita con la procedura relativa al mercato interno a norma degli articoli 7 e 7 bis della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12) ha dimostrato che la mancanza di uniformità nell’applicazione delle misure correttive da parte delle ANR in condizioni di mercato analoghe può pregiudicare il mercato interno delle comunicazioni elettroniche.

(18)

Il codice ha conferito all’Autorità nuovi poteri che le consentono, qualora il BEREC condivida le sue preoccupazioni, di imporre a una ANR di ritirare i progetti di misure riguardanti i) l’estensione degli obblighi oltre il primo punto di concentrazione o distribuzione al fine di sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione (articolo 61, paragrafo 3, del codice) o ii) il trattamento normativo di nuove reti ad altissima capacità (articolo 76 del codice).

(19)

Per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 del codice, in particolare la rimozione degli ostacoli residui al mercato interno e la promozione della prevedibilità regolamentare, è essenziale rispettare pienamente il meccanismo di notifica di cui all’articolo 32 del codice.

(20)

Al fine di aumentare la trasparenza e l’efficacia del meccanismo di consultazione di cui all’articolo 32, l’Autorità, le altre ANR di altri Stati SEE e il BEREC dovrebbero poter verificare prontamente se e in che modo l’ANR notificante ha tenuto conto delle osservazioni formulate in merito a un progetto di misura notificato. A tal fine, quando un’ANR comunica la misura adottata all’Autorità, al BEREC o ad ANR di altri Stati SEE dopo aver ricevuto le loro osservazioni, dovrebbe specificare le modalità con cui ha tenuto tali osservazioni nella massima considerazione.

(21)

Le richieste delle ANR di prorogare il termine per la notifica di una nuova analisi di mercato a norma dell’articolo 67, paragrafo 5, del codice devono contenere informazioni sufficienti e motivate che consentano all’Autorità di valutare la possibilità di concedere la proroga richiesta.

(22)

La presente raccomandazione è stata sottoposta a consultazione con le ANR negli Stati EFTA e con la Commissione (13).

RACCOMANDA:

Canali di comunicazione

1.

Le ANR sono invitate ad avvalersi dell’opportunità di discutere in maniera informale con l’Autorità eventuali conclusioni preliminari o questioni relative a futuri progetti di misure, in una riunione pre-notifica (compresa una telefonata o una videoconferenza, se più conveniente). Tali contatti pre-notifica dovrebbero essere incoraggiati, anteriormente e/o successivamente alla consultazione nazionale prevista dall’articolo 23, paragrafo 1, del codice. I contatti pre-notifica sono particolarmente importanti per i progetti di misure consistenti in analisi di mercato, ma sono rilevanti anche per le misure correttive. In tali casi, in particolare se i progetti di misure sono soggetti a modifiche significative a seguito della consultazione pubblica, sono incoraggiati ulteriori contatti pre-notifica prima della notifica formale delle misure a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice.

2.

Le ANR devono trasmettere le notifiche mediante l’interfaccia elettronica sicura individuata dall’Autorità.

3.

Qualora per motivi tecnici o di altro tipo i documenti relativi alla notifica non possano essere caricati sull’interfaccia elettronica sicura, l’ANR può inviarli all’Autorità per posta elettronica. Appena tecnicamente possibile, l’ANR deve caricare sull’interfaccia elettronica sicura tutti i documenti inviati in via eccezionale per posta elettronica.

4.

A seguito del caricamento sull’interfaccia elettronica sicura (registrazione), l’Autorità può inviare all’ANR una richiesta di informazioni o chiarimenti, conformemente all’articolo 20, paragrafo 2, del codice. Si raccomanda alle ANR di fornire le informazioni richieste entro tre giorni lavorativi (14), se sono facilmente disponibili. Qualora incontrassero problemi per rispettare tale termine, le ANR devono informarne i servizi dell’Autorità.

5.

Le eventuali osservazioni formulate dall’ANR di un altro Stato SEE o dal BEREC in merito a una notifica possono essere formulate in una qualsiasi delle lingue ufficiali, il che può facilitarne la consultazione da parte di tutte le ANR degli altri Stati SEE. Le osservazioni devono essere comunicate all’Autorità, al BEREC e alle ANR degli altri Stati SEE per via elettronica.

6.

Le ANR devono individuare e occultare eventuali informazioni riservate e chiedere la correzione di eventuali errori contenuti nella lettera di osservazioni o con nessuna osservazione dell’Autorità entro tre giorni lavorativi, prima che tale lettera sia pubblicata nel registro pubblico.

7.

Un’ANR può decidere di ritirare il progetto di misura notificato in qualsiasi momento. In tal caso l’ANR deve caricare una notifica di ritiro sull’interfaccia elettronica sicura.

8.

Qualora un’ANR adotti un progetto di misura precedentemente notificato a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice dopo aver ricevuto osservazioni da parte dell’Autorità, del BEREC o dell’ANR di un altro Stato SEE, deve comunicare all’Autorità, al BEREC o all’ANR di un altro Stato SEE sia la misura adottata, sia le modalità con cui ha tenuto nella massima considerazione le osservazioni formulate. Al fine di aumentare la trasparenza e facilitare le procedure di comunicazione delle misure adottate, le ANR devono comunicare all’Autorità le misure adottate compilando e trasmettendo il modulo di cui all’allegato IV, unitamente alla misura adottata.

Livello di dettaglio delle notifiche

9.

Le notifiche devono essere comunicate in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA, corredata di una traduzione in inglese. Il modulo di notifica standard (allegati I e II) o il modulo di notifica semplificato (allegato III), congiuntamente denominati «moduli di notifica, e la comunicazione delle misure adottate (allegato IV) possono essere redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati EFTA, corredata di una traduzione in inglese, il che può facilitare gli scambi tra le ANR e il BEREC.

10.

I progetti di misure notificati da un’ANR devono essere debitamente giustificati e corredati di qualsiasi altra documentazione necessaria per la valutazione della misura. Tutte le informazioni trasmesse dalle ANR devono essere complete e sintetizzate nel modulo di notifica.

11.

Allo scopo di migliorare l’efficienza del meccanismo di notifica e accrescere la certezza del diritto nell’interesse delle ANR e degli operatori del mercato, nonché di garantire la tempestiva attuazione delle misure di regolamentazione, è auspicabile che una notifica effettuata da un’ANR avente ad oggetto un’analisi di mercato contenga anche, se possibile, le misure correttive proposte dall’autorità stessa per correggere i fallimenti del mercato individuati. Se il progetto di misura riguarda un mercato dichiarato concorrenziale e per il quale esistono già misure correttive, la notifica deve includere anche la proposta di revoca di tali obblighi.

12.

I moduli di notifica non sono intesi a sostituire il progetto di misura notificato, ma il loro corretto utilizzo dovrebbe consentire all’Autorità, al BEREC e alle ANR di altri Stati SEE di verificare che il progetto di misura notificato contenga effettivamente tutte le informazioni necessarie per svolgere i loro compiti a norma degli articoli 32 e 33 del codice entro i termini ivi stabiliti.

13.

L’ANR deve fornire le informazioni richieste nelle pertinenti sezioni del modulo di notifica, con rimandi alle parti del progetto di misura notificato in cui è possibile reperire tali informazioni.

14.

Le ANR sono invitate a discutere in anticipo con l’Autorità, in particolare durante i contatti informali pre-notifica, se una determinata misura nazionale rientrerebbe o meno nell’ambito di applicazione dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice, o eventuali questioni relative alla forma o al contenuto delle notifiche programmate. Analogamente, le ANR sono invitate a consultare l’Autorità in merito a qualsiasi aspetto o questione relativi ai moduli di notifica e, in particolare, al tipo di informazioni che sono tenute a fornire.

Notifica mediante il modulo di notifica standard

15.

I progetti di misure devono essere messi a disposizione dell’Autorità, del BEREC e delle ANR di altri Stati SEE corredati di un modulo di notifica standard di cui agli allegati I e II debitamente compilato, fatta eccezione per i casi di cui al punto 18 della presente raccomandazione.

16.

I progetti di misure notificati devono includere, se pertinente, ciascuno degli elementi seguenti:

a)    informazioni richieste per tutte le notifiche mediante un modulo di notifica standard

(1)

le date e i risultati della consultazione pubblica preliminare effettuata dall’ANR;

(2)

il parere espresso dall’autorità nazionale garante della concorrenza, se fornito;

b)    informazioni supplementari richieste per le notifiche di progetti di misure relative alle analisi di mercato e all’imposizione di misure correttive (articoli 64, 67 e 68 del codice)

(1)

il mercato rilevante di prodotti o servizi (15) e, in particolare, una descrizione dei prodotti e dei servizi che devono essere inclusi ed esclusi dal mercato rilevante con riferimento alla loro sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell’offerta. Qualora ai fini dell’analisi di mercato un progetto di misura definisca un mercato rilevante diverso da quelli di cui alla raccomandazione dell’Autorità sui mercati rilevanti del 9 aprile 2025 (16), le ANR devono dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del codice;

(2)

il mercato geografico rilevante, compresa un’analisi ragionata delle condizioni di concorrenza con riferimento alla sostituibilità sul lato della domanda e sul lato dell’offerta, nonché le informazioni e i dati utilizzati nell’analisi geografica per quanto riguarda la scelta dell’unità geografica di base e gli indicatori strutturali e comportamentali utilizzati (vale a dire, ove applicabile, il numero di reti concorrenti, le quote di mercato e l’andamento delle quote di mercato, l’analisi della determinazione dei prezzi o i diversi prezzi a livello regionale e i modelli comportamentali) (17);

(3)

le principali imprese attive sul mercato rilevante;

(4)

i risultati dell’analisi del mercato rilevante, in particolare le conclusioni relative alla presenza o all’assenza di concorrenza effettiva sul mercato all’ingrosso rilevante e l’analisi del corrispondente mercato al dettaglio, comprese le ragioni di tale presenza o assenza. Ciò significa che il progetto di misura notificato deve contenere le quote di mercato (preferibilmente in termini di valore e di volume) detenute dalle singole imprese e gli andamenti di tali quote di mercato, e un riferimento ad altri criteri pertinenti, a seconda dei casi, quali: ostacoli all’accesso, economie di scala e di diversificazione, integrazione verticale, controllo di infrastrutture difficili da duplicare, vantaggi o superiorità tecnologici, mancanza o insufficienza di contropotere da parte degli acquirenti, accesso facile o privilegiato ai mercati finanziari/alle risorse finanziarie, dimensioni complessive dell’impresa, diversificazione dei prodotti/servizi, rete di distribuzione e vendita molto sviluppata, mancanza di concorrenza potenziale e ostacoli all’espansione;

(5)

se opportuno, le imprese da designare come detentrici, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato e le motivazioni, gli elementi di prova e qualsiasi altra informazione fattuale pertinente a sostegno di tale designazione;

(6)

in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 68 del codice, gli obblighi di regolamentazione specifici proposti per ovviare all’assenza di una concorrenza effettiva nel mercato rilevante interessato oppure, nel caso in cui sia stato accertato che un mercato rilevante è effettivamente concorrenziale e tali obblighi sono già stati imposti su tale mercato, i progetti di misure proposti per revocarli;

(7)

per i progetti di misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del codice, la notifica deve comprendere in particolare: una descrizione dettagliata dell’impegno offerto dall’operatore detentore di un significativo potere di mercato e del modo in cui tale impegno soddisfa le condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 1, del codice, una descrizione del trattamento normativo dei nuovi elementi di rete delle reti ad altissima capacità subordinati all’impegno, delle entità che partecipano al coinvestimento, del livello del loro coinvestimento e del loro probabile ruolo concorrenziale sul mercato e, se pertinente, una descrizione delle misure correttive imposte sulla base dell’articolo 76, paragrafo 2, terzo comma, del codice e la giustificazione per l’imposizione, il mantenimento o l’adeguamento di tali misure;

(8)

per i progetti di misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 79 del codice, la notifica deve includere la decisione di impegno (se diversa dal progetto di misura), una descrizione dettagliata delle condizioni accettate dall’ANR e la natura e i risultati del test del mercato eseguito;

(9)

per i progetti di misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 80 del codice, la notifica deve includere informazioni pertinenti che dimostrino dettagliatamente il soddisfacimento delle condizioni per eliminare alcuni degli obblighi connessi al significativo potere di mercato a norma dell’articolo 80, paragrafo 1, del codice;

(10)

le notifiche effettuate conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, secondo comma, del codice devono inoltre motivare adeguatamente la richiesta rivolta all’Autorità per quanto riguarda le ragioni per cui agli operatori con un significativo potere di mercato dovrebbero essere imposti obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli elencati agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 del codice;

(11)

le notifiche che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 68, paragrafo 5, del codice devono inoltre illustrare adeguatamente le ragioni per cui i progetti di misure previsti sono necessari per ottemperare a impegni internazionali;

c)    informazioni supplementari richieste per le notifiche di progetti di misure di altro tipo (articolo 61 del codice)

(1)

in caso di notifica di progetti di misure che rientrano nell’articolo 61, paragrafi da 1 a 4, del codice, il progetto di misura deve includere le imprese interessate, la giustificazione del progetto di misura in virtù della base giuridica utilizzata, la descrizione degli obblighi da imporre e un riferimento a eventuali progetti di misure correlati precedentemente notificati, compresi i risultati dell’analisi del mercato rilevante che può essere interessato di cui al punto 4;

(2)

in particolare, i progetti di misure che rientrano nell’articolo 61, paragrafo 3, del codice devono includere una descrizione della modalità con cui l’ANR ha determinato il primo punto di concentrazione o distribuzione e/o il punto, oltre il primo punto di concentrazione o distribuzione, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente a consentire a un’impresa efficiente di superare i significativi ostacoli alla replicabilità individuati, e le informazioni e le motivazioni alla base della conclusione che gli elementi di rete in questione non sono replicabili, e che gli obblighi sono pertanto giustificati. In particolare, per quanto riguarda gli obblighi proposti a norma dell’articolo 61, paragrafo 3, secondo comma, del codice, le ANR devono includere una descrizione degli ostacoli economici o fisici alla replicazione che considerano elevati e non transitori e i problemi di concorrenza e i fallimenti del mercato a livello della vendita al dettaglio che gli obblighi proposti intendono affrontare, nonché le giustificazioni di eventuali deroghe applicabili, quali la determinazione delle installazioni di rete che possano essere considerate nuove e dei progetti che possano essere considerati di piccole dimensioni.

Notifica mediante il modulo di notifica semplificato

17.

I seguenti progetti di misure devono essere messi a disposizione mediante la debita compilazione del modulo di notifica semplificato di cui all’allegato III:

a)

progetti di misure di natura puramente tecnica che aggiornano i dettagli di misure correttive di natura regolamentare precedentemente imposte e non hanno un impatto apprezzabile sul mercato. Tali progetti di misure possono consistere in modifiche delle offerte di riferimento che contengono lievi adeguamenti degli obblighi già definiti e notifiche in seconda istanza (18) che non comportano modifiche o comportano modifiche di natura tecnica;

b)

aggiornamenti delle decisioni relative al test di replicabilità economica (19) che non modificano la metodologia di base (ad esempio test relativi a nuovi prezzi/offerte);

c)

notifiche successive di altri obblighi degli operatori che utilizzano lo stesso approccio/metodo già utilizzato (ad esempio aggiornamento degli obblighi relativi ai mercati della terminazione), se tali modifiche si limitano alle misure correttive e non riguardano la definizione del mercato e la designazione di un significativo potere di mercato;

d)

progetti di misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 76, paragrafo 2, del codice, solo nella misura in cui sono limitati a singoli progetti di decisioni successivi nell’ambito di un regime di coinvestimento precedentemente notificato e valutato, e a condizione che non vi sia stato alcun cambiamento sostanziale delle circostanze dalla valutazione del regime di coinvestimento (20).

18.

Per i progetti di misure elencati al punto 17, per l’ANR dovrebbe essere sufficiente compilare e trasmettere un modulo di notifica semplificato sull’interfaccia elettronica sicura dell’Autorità in modo che sia reso accessibile al pubblico. Qualora durante la valutazione della misura notificata l’Autorità ritenga che sia necessaria una documentazione supplementare, può richiederla in qualsiasi fase della procedura.

19.

Tuttavia, qualora l’Autorità, previa verifica effettuata entro cinque giorni lavorativi, ritenga che le condizioni per la trasmissione di un modulo di notifica semplificato, ossia l’appartenenza alle categorie di cui al punto 17, non siano soddisfatte, l’ANR notificante dovrà trasmettere tempestivamente il progetto di misura mediante il modulo di notifica standard. In tali casi il periodo di esame di un mese non verrebbe interrotto.

20.

Nel pianificare le notifiche effettuate a norma dell’articolo 68, paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma, del codice, le ANR devono prevedere che sia necessario un periodo di almeno cinque mesi per l’adozione della decisione di autorizzazione da parte dell’Autorità

Registrazione delle notifiche

21.

Le notifiche effettuate mediante i moduli di notifica di cui ai punti 16 e 17 sono registrate nell’ordine in cui vengono trasmesse. Si richiama l’attenzione delle ANR sul fatto che il periodo di esame di un mese comincia immediatamente al ricevimento della notifica del progetto di misura.

22.

La conferma di ricezione e l’assegnazione di un numero di notifica devono essere registrate, e tutte le ANR, il BEREC e la Commissione devono ricevere dall’Autorità un avviso per via elettronica. Tale avviso di registrazione deve comprendere:

a)

la data di registrazione della notifica;

b)

l’oggetto della notifica;

c)

il modulo di notifica;

d)

l’eventuale documentazione giustificativa ricevuta.

Trattamento delle informazioni riservate

23.

Qualora l’ANR ritenga che le informazioni relative a una notifica siano riservate conformemente alle norme dell’Unione e nazionali in materia di riservatezza commerciale, l’originatore delle informazioni deve contrassegnarle chiaramente come «riservate prima di caricarle sull’interfaccia elettronica sicura dell’Autorità o, se pertinente, prima di inviarle per via elettronica.

24.

Al fine di garantire la trasparenza delle notifiche, tutte le notifiche trasmesse come «riservate devono essere trasmesse anche in una versione non riservata, contenente omissioni o adeguamenti, che sarà resa pubblica.

25.

Nel compilare i moduli di notifica di cui al punto 9, le ANR non devono includere informazioni riservate.

26.

Gli Stati EFTA sono destinatari della presente raccomandazione.

Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2025

Per l’Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio responsabile

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(2)   GU L 344 del 31.12.1994, pag. 1 e supplemento SEE n. 59 del 31.12.1994, pag. 1.

(3)   GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36.

(4)  Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 2 dicembre 2009, relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5 cl dell’allegato XI dell’accordo SEE (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo (GU C 302 del 13.10.2011, pag. 12 e supplemento SEE n. 56 del 13.10.2011, pag. 10).

(5)  Raccomandazione (UE) 2021/554 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativa alla forma, al contenuto, ai termini e al livello di dettaglio delle notifiche a norma delle procedure di cui all’articolo 32 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 112 del 31.3.2021, pag. 5).

(6)  Considerando 4 del preambolo dell’accordo SEE.

(7)  Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1) (di cui al punto 5czr dell’allegato XI dell’accordo SEE).

(8)  Sentenza della Corte di giustizia del 20 dicembre 2017, Polkomtel sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, causa C-277/16, EU:C:2017:989, punto 45; sentenza della Corte di giustizia del 14 aprile 2016, Polkomtel sp. z o.o. contro Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, causa C-397/14, EU:C:2016:256, punto 56 e risposta della Corte alla seconda questione; sentenza della Corte di giustizia del 17 settembre 2015, KPN BV contro Autoriteit Consument en Markt (ACM), causa C-85/14, EU:C:2015:610, punto 47. Si rimanda inoltre alla sentenza del Consiglio di Stato italiano dell’11 aprile 2019, n. 3722, che ha annullato la delibera n. 259/14/CONS dell’Agcom esclusivamente per un vizio procedurale (senza entrare nel merito della controversia) per mancato rispetto della procedura di consultazione del mercato interno. I tribunali polacchi hanno inoltre annullato le decisioni di regolamentazione nazionali che incidevano sugli scambi tra Stati membri e imponevano obblighi di regolamentazione senza le previe consultazioni obbligatorie a livello dell’UE (VI ACa 1148/11, VI ACa 137/14).

(9)  Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 193/04/COL, del 14 luglio 2004, relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all’articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (GU L 113 del 27.4.2006, pag. 10 e supplemento SEE n. 21 del 27.4.2006, pag. 39).

(10)   https://www.eftasurv.int/competition/ecom-notifications/ecom-documents.

(11)  Ad esempio le informazioni relative al calcolo del costo medio ponderato del capitale (WACC) in linea con la comunicazione della Commissione sul calcolo del costo del capitale per l’infrastruttura esistente (2019/C 375/01), GU C 375 del 6.11.2019, pag. 1.

(12)  Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33), cui è fatto riferimento al punto 5cl dell’allegato XI all’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato all’accordo SEE dal relativo protocollo 1 e indi soppresso dall’articolo 1, paragrafo 3, della decisione del comitato misto SEE n. 275/2021 del 24 settembre 2021 che modifica l’allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell’informazione) dell’accordo SEE [2024/479] (GU L, 2024/479, 22.2.2024 e supplemento SEE n. 17, 22.2.2024, pag. 94).

(13)  La consultazione si è svolta dal 2 maggio 2025 al 23 maggio 2025.

(14)  Il calcolo dei termini è effettuato conformemente al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini (GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1), cui è fatto riferimento al punto 6 dell’allegato XVI dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato all’accordo SEE dal punto 6 dell’allegato XVI e del relativo protocollo 1.

(15)  Cfr. in particolare i punti da 24 a 51 degli orientamenti dell’Autorità di vigilanza EFTA del 16 novembre 2022 per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del quadro normativo dell’UE per le reti e i servizi di comunicazione elettronica di cui all’allegato XI dell’accordo sullo Spazio economico europeo, pubblicati qui.

(16)  Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA del 9 aprile 2025 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5czs dell’allegato XI dell’accordo SEE (Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo, consultabile sul sito web dell’Autorità («raccomandazione dell’Autorità sui mercati rilevanti del 9 aprile 2025).

(17)  Cfr. la raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA del 9 aprile 2025 relativa ai mercati rilevanti e la nota esplicativa (SWD(2020) 337 final) che accompagna la (UE) 2020/2245 della Commissione, del 18 dicembre 2020, relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 439 del 29.12.2020, pag. 23).

(18)  Ciò può verificarsi quando un giudice nazionale annulla la decisione di un’ANR per un vizio procedurale e tale ANR è tenuta a notificare nuovamente all’Autorità la stessa misura.

(19)  Come indicato al punto 46 e all’allegato III raccomandazione (UE) 2024/539 della Commissione, del 6 febbraio 2024, sulla promozione normativa della connettività Gigabit (notificata con il numero C(2024) 523), GU L, 2024/539, 19.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/539/oj.

(20)  Cfr. considerando 201 del codice: Nel caso specifico dei regimi di coinvestimento che rientrano nell’articolo 76 del codice, il considerando 201 indica che: «Nell’interesse dell’efficienza, un’autorità nazionale di regolamentazione dovrebbe essere in grado di trasmettere all’[Autorità] un’unica notifica, che riguardi un regime di coinvestimento che soddisfa le condizioni pertinenti. Laddove l’[Autorità] non eserciti i propri poteri di richiedere il ritiro del progetto di misura, sarebbe sproporzionato che le successive notifiche semplificate dei singoli progetti di decisioni dell’autorità nazionale di regolamentazione sulla base del medesimo sistema, comprendenti inoltre prove dell’effettiva conclusione di un accordo con almeno un coinvestitore, siano sottoposte a una decisione che richiede il ritiro in assenza di un cambiamento delle circostanze.


ALLEGATO I

MODULO DI NOTIFICA STANDARD

Progetto di misura relativo all’analisi di mercato e all’imposizione di misure correttive (articoli 64, 67 e 68 del codice) (di cui alle lettere 16 a) e b))

Sezione 1 – Definizione del mercato

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

1.1.

Mercato rilevante dei prodotti/servizi

 

1.2.

Mercati geografici rilevanti

 

1.3.

Se l’autorità nazionale garante della concorrenza ha formulato un parere, indicare se concorda o meno con il progetto di analisi del mercato rilevante proposto

Concorda

Non concorda

Se l’autorità nazionale garante della concorrenza non concorda, indicare i motivi:

1.4.

Date della consultazione pubblica nazionale

Dal________ al__________

1.5.

Breve panoramica dei risultati della consultazione pubblica sulla definizione del mercato proposta. Indicare se, a seguito della consultazione pubblica, sono state apportate modifiche al progetto di misura e, in caso affermativo, descrivere brevemente le modifiche.

(Ad esempio, quante osservazioni sono state ricevute, quali rispondenti concordavano con la definizione del mercato proposta e quali no, e per quale motivo)

1.6.

Qualora il mercato rilevante sia diverso da quelli elencati nella raccomandazione dell’Autorità sui mercati rilevanti del 9 aprile 2025, sintesi delle principali ragioni che giustificano la definizione del mercato proposta alla luce dei tre criteri di cui all’articolo 67, paragrafo 1, del codice (1).

 

Sezione 2 – Designazione delle imprese detentrici di un significativo potere di mercato

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

2.1.

Nomi delle imprese designate come detentrici, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato. Se pertinente, nomi delle imprese considerate come non più detentrici di un significativo potere di mercato.

 

2.2.

Criteri utilizzati per determinare se un’impresa sia detentrice, individualmente o congiuntamente ad altre, di un significativo potere di mercato

 

2.3.

Nomi delle principali imprese concorrenti attive sul mercato rilevante

 

2.4.

Quote di mercato delle imprese di cui sopra e base per il calcolo di dette quote (ad esempio fatturato, numero di abbonati)

 

2.5.

Se l’autorità nazionale garante della concorrenza ha formulato un parere, indicare se concorda o meno con il progetto di valutazione del significativo potere di mercato proposto.

Concorda

Non concorda

Se l’autorità nazionale garante della concorrenza non concorda, indicare i motivi:

2.6.

Risultati della consultazione pubblica sulle designazioni proposte delle imprese detentrici di un significativo potere di mercato (ad esempio, quante osservazioni sono state ricevute, quante risposte concordavano e quante no). Indicare se, a seguito della consultazione pubblica, sono state apportate modifiche al progetto di misura e, in caso affermativo, descrivere brevemente le modifiche.

 

Sezione 3 – Obblighi di regolamentazione

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

3.1.

Base giuridica per l’imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca degli obblighi (articoli da 69 a 74 e articoli da 76 a 81 del codice)

 

3.2.

Ragioni per le quali l’imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vadano considerati proporzionati e giustificati in base alle disposizioni giuridiche su cui sono fondati. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali è possibile reperire tali informazioni.

 

3.3.

Se le misure correttive proposte sono diverse da quelle stabilite agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 del codice, specificare le «circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 3, del codice che giustificano l’imposizione di tali misure correttive. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali è possibile reperire tali informazioni.

 

Sezione 3a – Progetti di misure a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, del codice

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

3a.1.

Breve descrizione degli impegni offerti dall’operatore detentore di un significativo potere di mercato e del modo in cui essi soddisfano le condizioni di cui all’articolo 76, paragrafo 1

 

3a.2.

Descrizione del trattamento normativo dei nuovi elementi di rete della rete ad altissima capacità subordinati all’impegno a norma dell’articolo 76, paragrafo 2, primo comma

 

3a.3.

Se pertinente, descrizione delle misure correttive imposte sulla base dell’articolo 76, paragrafo 2, terzo comma

 

Sezione 3b – Progetti di misure a norma dell’articolo 79 del codice

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

3b.1.

Breve descrizione della decisione di impegno allegata (o indicazione dei punti, delle sezioni o delle pagine del progetto di misura nei quali è possibile reperire tali informazioni)

 

Sezione 3c – Progetti di misure a norma dell’articolo 80 del codice

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

3c.1.

Breve descrizione della struttura dell’impresa (o indicazione dei punti, delle sezioni o delle pagine del progetto di misura nei quali è possibile reperire tali informazioni)

 

3c.2.

Se pertinente, descrizione delle misure correttive imposte o revocate

 


(1)  Atto cui è fatto riferimento all’allegato XI, punto 5czs, dell’accordo SEE (Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche), adattato dal protocollo 1 dell’accordo SEE e dalle modifiche settoriali all’allegato XI di detto accordo


ALLEGATO II

MODULO DI NOTIFICA STANDARD

Obblighi simmetrici a norma dell’articolo 61 del codice (di cui alle lettere 16 a)-c))

Sezione 1 – Progetti di misure relative all’imposizione di obblighi simmetrici

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

1.1.

Breve sintesi del contenuto del progetto di misura notificato

 

1.2.

Base giuridica per l’imposizione, il mantenimento, la modifica o la revoca degli obblighi (articolo 61, paragrafo 1, 2, 3 o 4)

Articolo 61, paragrafo 1

 

Articolo 61, paragrafo 2

 

lettera a)

lettera b)

lettera c)

lettera d)

Articolo 61, comma 3

 

primo comma

secondo comma

Articolo 61, paragrafo 4

 

1.3.

Se pertinente, riferimento alla notifica a norma dell’articolo 32 di eventuali progetti di misure connessi precedentemente notificati

 

1.4.

Nomi delle imprese interessate

 

1.5.

Obblighi che saranno imposti, mantenuti o revocati

 

1.6.

Ragioni per le quali l’imposizione, il mantenimento o la modifica di obblighi per le imprese vadano considerati proporzionati e giustificati in base alle disposizioni giuridiche su cui sono fondati. In alternativa, indicare punti, sezioni o pagine del progetto di misura nei quali è possibile reperire tali informazioni.

 

1.7.

Parere dell’autorità nazionale garante della concorrenza, se fornito

 

1.8.

Date della consultazione pubblica sugli obblighi proposti e breve panoramica dei risultati di tale consultazione. Indicare se, a seguito della consultazione pubblica, sono state apportate modifiche al progetto di misura e, in caso affermativo, descrivere brevemente le modifiche.

 


ALLEGATO III

MODULO DI NOTIFICA SEMPLIFICATO (di cui al punto 17)

Sezione 1 – Progetti di misure che modificano i dettagli tecnici di misure correttive di natura regolamentare precedentemente imposte  (1) o notifiche successive di altri obblighi degli operatori che utilizzano lo stesso approccio/metodo già utilizzato

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

1.1

Numeri di riferimento delle notifiche dei progetti di misure precedentemente notificati

 

1.2

Breve descrizione dei dettagli tecnici oggetto della modifica (indicare il mercato rilevante interessato) o, nel caso di una notifica successiva di altri obblighi degli operatori che utilizzano lo stesso approccio/metodo già utilizzato, indicazione delle misure correttive da imporre

 

1.3.

Qualora i dettagli tecnici aggiornati siano relativi a una struttura dei prezzi (ad esempio aggiornamenti annuali dei costi e stime dei modelli contabili), indicare se si tratta di un aggiornamento di routine

 

1.4.

L’autorità nazionale garante della concorrenza è stata consultata in merito al progetto di misura proposto? In caso affermativo, qual è stato il suo parere?

 

1.5

Osservazioni:

 

Sezione 2 – Progetti di misure sotto forma di singoli progetti di decisioni successivi nell’ambito di un regime di coinvestimento precedentemente notificato e valutato, a condizione che non vi sia stato alcun cambiamento delle circostanze (Articolo 76 del codice)

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

2.1.

Breve descrizione del contenuto del progetto di misura, contenente prove della conclusione di un accordo con almeno un coinvestitore

 

2.2.

Numeri di riferimento delle notifiche dei progetti di misure precedentemente notificati

 

2.3.

Elenco degli operatori cui è applicabile il progetto di misura

 

2.4.

L’autorità nazionale garante della concorrenza è stata consultata in merito al progetto di misura proposto? In caso affermativo, qual è stato il suo parere?

 

2.5.

Osservazioni

 


(1)  Spesso le ANR modificano certi dettagli tecnici delle misure correttive precedentemente imposte in modo da tenere conto dei cambiamenti verificatisi nei pertinenti indicatori o fattori economici (ad esempio variazioni del costo delle apparecchiature, del costo del lavoro, del tasso di inflazione o dei tassi di affitto degli immobili) o per aggiornare determinate previsioni o ipotesi. Solo le modifiche o gli aggiornamenti di dettagli che non incidono sulla natura o sulle finalità generali delle misure correttive preesistenti dovrebbero essere notificate mediante il modulo di notifica semplificato. Al contrario, le modifiche sostanziali della natura o delle finalità delle misure correttive (quali le modifiche delle metodologie utilizzate per calcolare costi o prezzi, la fissazione dei periodi transitori o le modifiche dei livelli dei prezzi, ad eccezione degli aggiornamenti dei prezzi che si limitano a riflettere i cambiamenti verificatisi nei pertinenti indicatori o fattori economici di cui sopra) dovrebbero essere notificate mediante il modulo di notifica standard.


ALLEGATO IV

COMUNICAZIONE DI MISURE ADOTTATE (di cui al punto 8)

Sezione 1 – Identificazione della misura adottata

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

1.1.

Data di entrata in vigore della misura adottata

 

1.2.

Numero di registrazione e titolo della notifica della misura in fase di progetto precedentemente trasmessa all’Autorità

 

1.3.

L’ANR ha ricevuto osservazioni dall’Autorità, da altre ANR o dal BEREC in risposta alla notifica del progetto di misura a norma dell’articolo 32, paragrafo 3, del codice?

No

Sezione 2 – Dettagli relativi alle modalità con cui le osservazioni formulate sono state tenute nella massima considerazione

Fornire le informazioni seguenti, se pertinenti.

2.1.

Spiegazione delle modalità con cui l’ANR ha tenuto nella massima considerazione le osservazioni formulate. Qualora, per tener conto delle osservazioni formulate, siano state apportate modifiche al testo del progetto di misura, fornire i riferimenti pertinenti agli articoli/alle sezioni/ai numeri di pagina aggiornati.

[Titolo dell’osservazione 1]

Spiegazione delle modalità con cui è stata presa in considerazione e/o riferimento alla sezione della misura adottata in cui è possibile reperire tali informazioni

[Titolo dell’osservazione 2]

Spiegazione delle modalità con cui è stata presa in considerazione e/o riferimento alla sezione della misura adottata in cui è possibile reperire tali informazioni

[Titolo dell’osservazione 3]

Spiegazione delle modalità con cui è stata presa in considerazione e/o riferimento alla sezione della misura adottata in cui è possibile reperire tali informazioni


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2407/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)