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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2358 |
21.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2358 DELLA COMMISSIONE
del 20 novembre 2025
che stabilisce norme relative ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli a norma del regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/3012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti permanenti di carbonio, la carboniocoltura e lo stoccaggio del carbonio nei prodotti (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, l'articolo 13, paragrafo 4, e l'articolo 14, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Per stabilire se gli assorbimenti di carbonio e le riduzioni delle emissioni dal suolo sono conformi alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3012, è essenziale che i sistemi di certificazione, gli organismi di certificazione e i controlli funzionino correttamente e in modo armonizzato. È pertanto opportuno stabilire norme armonizzate che garantiscano la necessaria certezza del diritto per quanto riguarda le norme applicabili ai sistemi di certificazione, agli organismi di certificazione e ai controlli. |
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(2) |
Al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per i gestori, le norme di attuazione stabilite nel presente regolamento dovrebbero essere proporzionate e limitate a quanto necessario per garantire che la conformità alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3012 sia verificata in modo adeguato e armonizzato e che il rischio di frode sia ridotto al minimo possibile. Le norme di attuazione non dovrebbero pertanto essere considerate esaustive, ma piuttosto requisiti minimi che i sistemi di certificazione possono integrare, se del caso. |
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(3) |
Al fine di promuovere la comparabilità delle informazioni, è opportuno stabilire modelli standardizzati per i principali documenti di certificazione, compresi i piani di attività e di monitoraggio e le relazioni sui controlli di certificazione e di ricertificazione. |
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(4) |
Per garantire un processo di certificazione solido e trasparente, è necessario stabilire elevati standard di integrità per quanto riguarda la governance del sistema di certificazione, la consultazione pubblica obbligatoria dei portatori di interessi pertinenti, il monitoraggio interno, il trattamento dei reclami e la gestione della documentazione, compresi i manuali, le politiche interne o la definizione delle responsabilità. I sistemi di certificazione dovrebbero essere soggetti all'obbligo di disporre della capacità tecnica necessaria per fornire consulenza tecnica ai gestori sull'attuazione delle metodologie di certificazione. |
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(5) |
I sistemi di certificazione dovrebbero istituire un sistema di monitoraggio interno per verificare la conformità dei gestori alle norme e alle procedure del sistema e per garantire la solidità e la credibilità del lavoro di certificazione svolto dagli organismi di certificazione. |
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(6) |
È opportuno distinguere tre categorie di non conformità: critica, grave e minore. Ogni non conformità dovrebbe essere trattata in modo adeguato e comportare conseguenze proporzionate, compresi, se del caso, provvedimenti correttivi e sanzioni. |
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(7) |
I gestori hanno la possibilità di partecipare a un sistema di certificazione diverso in qualsiasi momento. Tuttavia sono necessarie norme per prevenire il rischio che il gestore che non ha superato un controllo nell'ambito di un dato sistema presenti immediatamente domanda di certificazione in un altro sistema. Queste norme dovrebbero valere anche per i casi in cui il gestore abbia mutato personalità giuridica senza cambiare nella sostanza: modifiche minime o puramente formali, ad esempio alla struttura di governance o alla portata delle attività, non devono essere infatti motivo di esonero dal rispetto delle suddette norme in ragione della nuova identità. |
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(8) |
Per garantire la piena trasparenza del processo di certificazione, le informazioni chiave sulla governance e sul funzionamento dei sistemi di certificazione dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico sui siti web di questi ultimi e, una volta istituito, nel registro dell'Unione. |
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(9) |
Per garantire una solida certificazione, è opportuno che gli organismi di certificazione concludano con ragionevole certezza che il piano di attività, il piano di monitoraggio o la relazione di monitoraggio sono esenti da errori rilevanti, omissioni o inesattezze a seguito della verifica dei dati presentati dai gestori o dai gruppi di gestori. Prima che l'attività possa iniziare, le domande di certificazione della conformità dovrebbero essere controllate in modo approfondito sulla base di una ragionevole certezza. Anche i controlli di ricertificazione dovrebbero essere effettuati con un livello di certezza ragionevole. |
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(10) |
La carboniocoltura è generalmente effettuata da piccoli gestori per i quali gli oneri amministrativi e i costi associati agli obblighi di verifica da parte di terzi potrebbero costituire un grave ostacolo alla certificazione. Al fine di semplificare senza compromettere la solidità complessiva della verifica, è opportuno consentire controlli di gruppo per i gestori che praticano la carboniocoltura in conformità a una serie di norme armonizzate basate sul rischio. Dette norme dovrebbero essere concepite in modo da essere accessibili e di facile utilizzo per i piccoli gestori e sfruttare le tecnologie esistenti al fine di semplificare il controllo della conformità. |
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(11) |
Gli organismi di certificazione sono attori chiave del processo di certificazione. È pertanto necessario che i sistemi di certificazione designino (ossia approvino) solo gli organismi di certificazione accreditati da un organismo nazionale di accreditamento ai sensi delle pertinenti norme tecniche dell'Unione o riconosciuti da un'autorità nazionale competente sulla base di requisiti minimi di competenza comuni per garantire che gli esecutori del controllo dell'organismo di certificazione dispongano di tutte le competenze tecniche e dell'esperienza in materia di controllo necessarie per svolgere le relative attività. È inoltre opportuno che gli Stati membri e la Commissione monitorino, se necessario, le attività degli organismi di certificazione e accedano a tutte le informazioni pertinenti in materia di certificazione, compresi i controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio. |
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(12) |
Fino all'istituzione del registro dell'Unione, che avverrà entro il 2028, i sistemi di certificazione dovrebbero garantire che i loro registri soddisfino una serie di requisiti minimi, al fine di evitare doppi conteggi e gestire efficacemente i casi di rilascio scorretto o fraudolento di unità certificate. Per agevolare la transizione verso il registro dell'Unione, la Commissione può emanare orientamenti tecnici sul funzionamento dei registri di certificazione e sul collegamento con il registro dell'Unione. |
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(13) |
È opportuno stabilire la procedura per il riconoscimento, da parte della Commissione, dei sistemi di certificazione, che potranno richiederlo a fronte di una o più metodologie di certificazione. Il processo di riconoscimento dovrebbe basarsi su una valutazione approfondita della conformità del sistema alle norme stabilite nelle pertinenti metodologie di certificazione e nel presente regolamento. |
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(14) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO, DEFINIZIONI E PIANI DI ATTIVITÀ E DI MONITORAGGIO
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme per l'attuazione del regolamento (UE) 2024/3012 per quanto riguarda:
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a) |
la struttura, il formato e le specifiche tecniche del piano di attività e del piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori deve presentare a un organismo di certificazione e delle relazioni sui controlli di certificazione, ricertificazione e monitoraggio che devono essere redatte da un organismo di certificazione, a norma dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/3012; |
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b) |
la struttura, il formato, le specifiche tecniche e la procedura richiesti per il funzionamento dei sistemi di certificazione, la verifica delle informazioni sui controlli indipendenti e la pubblicazione di informazioni sugli organismi di certificazione designati, a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2024/3012; |
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c) |
la struttura, il formato e le specifiche tecniche dei registri di certificazione e della registrazione, della detenzione o dell'uso delle unità certificate, a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (UE) 2024/3012; |
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d) |
la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle procedure di riconoscimento e presentazione dei sistemi di certificazione, a norma dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/3012; |
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e) |
la struttura, il formato e le specifiche tecniche delle relazioni che i sistemi di certificazione sono tenuti a presentare alla Commissione, a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/3012. |
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
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a) |
"controllo di monitoraggio": controllo effettuato da un organismo di certificazione durante il periodo di monitoraggio per verificare il monitoraggio del carbonio stoccato ed eventuali inversioni; |
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b) |
"certificato interrotto": certificato annullato volontariamente mentre è in corso di validità; |
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c) |
"certificato revocato": certificato annullato definitivamente dall'organismo di certificazione o dal sistema di certificazione; |
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d) |
"certificato scaduto": certificato non più valido; |
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e) |
"controllo di gruppo": processo in cui l'approccio alle attività di controllo può essere definito a livello di gruppo; |
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f) |
"non conformità": mancato rispetto, da parte del gestore o dell'organismo di certificazione, delle norme e delle procedure stabilite dal sistema di certificazione a cui aderisce o nel quale opera. |
Articolo 3
Piano di attività, piano di monitoraggio e relazioni sui controlli di certificazione e di ricertificazione
1. Il piano di attività che un gestore o un gruppo di gestori è tenuto a presentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012 deve comprendere gli elementi di cui all'allegato I del presente regolamento.
2. Il piano di monitoraggio che un gestore o un gruppo di gestori è tenuto a presentare a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012 deve comprendere gli elementi di cui all'allegato II del presente regolamento.
3. La relazione sul controllo di certificazione e la relazione sul controllo di ricertificazione che l'organismo di certificazione è tenuto a redigere a norma dell'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2024/3012 comprendono gli elementi di cui all'allegato III del presente regolamento.
CAPO II
FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE, CONTROLLI E ORGANISMI DI CERTIFICAZIONE
SEZIONE 1
Funzionamento dei sistemi di certificazione
Articolo 4
Struttura di governance
1. I sistemi di certificazione istituiscono una struttura di governance solida per assicurare la capacità giuridica e tecnica, l'imparzialità e l'indipendenza necessarie per svolgere i propri compiti. La struttura di governance comprende un comitato composto da membri indipendenti che si assumono la responsabilità fiduciaria dell'organizzazione e operano sulla base di procedure trasparenti. A seconda del loro ambito di certificazione, i sistemi di certificazione istituiscono un comitato tecnico o un sistema equivalente di assistenza tecnica di esperti, che, ove possibile, comprende tutti portatori di interessi, per fornire consulenza alla gestione del sistema su questioni tecniche. I sistemi di certificazione effettuano consultazioni trasparenti dei portatori di interessi per qualsiasi nuova versione o aggiornamento importante delle disposizioni generali, dei processi e degli orientamenti del sistema.
2. I sistemi di certificazione stabiliscono norme e procedure per evitare conflitti di interessi nel processo decisionale. Come minimo applicano un insieme di pesi e contrappesi affinché nessun singolo portatore di interessi possa esercitare un'influenza determinante sull'esito di una decisione in cui abbia un interesse personale. Chiunque abbia un possibile conflitto di interessi è escluso dal processo decisionale nel sistema di certificazione. Per individuare e documentare tali casi il sistema di certificazione predispone procedure adeguate e una pista di controllo, che riesamina periodicamente nell'ambito del sistema di controllo interno.
Articolo 5
Monitoraggio interno, procedura di reclamo e sistema di gestione della documentazione
1. I sistemi di certificazione istituiscono il monitoraggio interno per verificare che i gestori rispettino le norme e le procedure da essi applicate e per garantire la qualità del lavoro svolto dagli esecutori del controllo degli organismi di certificazione. Il monitoraggio interno è effettuato almeno una volta all'anno o almeno con la stessa frequenza dei controlli per tenere conto dell'ambito di certificazione del sistema, nonché del livello di rischio delle attività svolte dai gestori. Nell'ambito del monitoraggio interno, i sistemi di certificazione impongono agli organismi di certificazione di fornire loro tutte le relazioni sui controlli di certificazione, di ricertificazione o di monitoraggio ("controlli"). Per il monitoraggio interno viene selezionato un campione casuale, basato sul rischio, delle relazioni sui controlli di ciascun organismo di certificazione.
2. I sistemi di certificazione stabiliscono procedure per presentare e trattare eventuali reclami nei confronti dei gestori o degli organismi di certificazione. Dette procedure consentono l'invio elettronico dei reclami e assicurano la protezione delle persone fisiche e giuridiche che segnalano violazioni o presentano reclami in buona fede conformemente alla direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
3. I sistemi di certificazione tengono un registro di tutti i reclami. Su richiesta della Commissione o dello Stato membro in cui è stato presentato il reclamo, i sistemi di certificazione forniscono al richiedente tutti i documenti relativi a un reclamo e al suo trattamento.
4. I sistemi di certificazione garantiscono che sia dato un seguito efficace ai risultati del monitoraggio interno e al trattamento dei reclami e, se necessario, applicano i provvedimenti correttivi e le sanzioni pertinenti in caso di non conformità da parte dei gestori ai sensi delle norme e procedure stabilite in forza dell'articolo 6, paragrafo 1. Se necessario i sistemi di certificazione adottano misure correttive relativamente alla loro struttura di governance o al loro processo di monitoraggio interno.
5. I sistemi di certificazione istituiscono un sistema di gestione della documentazione che contempla tutti gli elementi seguenti:
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a) |
documentazione generale del sistema (ad esempio manuali, politiche, definizione delle responsabilità); |
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b) |
sistema di controllo interno dei registri e dei documenti di certificazione; |
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c) |
riesame del sistema di gestione della documentazione; |
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d) |
monitoraggio e controllo interno; |
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e) |
procedure per prevenire, individuare e gestire le non conformità. |
6. La documentazione di cui al paragrafo 5 è conservata per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di monitoraggio.
Articolo 6
Non conformità da parte dei gestori
1. I sistemi di certificazione istituiscono un dispositivo generale per trattare le non conformità dei gestori che partecipano ai sistemi di certificazione stessi. Come minimo il dispositivo prevede una classificazione chiara delle non conformità basata sul grado di gravità conformemente a quanto stabilito nei paragrafi da 2 a 5 del presente articolo. Per ciascun tipo di non conformità i sistemi di certificazione stabiliscono una serie trasparente di norme e procedure per assicurare l'applicazione tempestiva dei provvedimenti correttivi e delle sanzioni elencati all'articolo 7.
2. I sistemi di certificazione classificano le non conformità individuate nel corso di un controllo come critiche, gravi o minori.
3. Una non conformità critica consiste in una violazione delle norme o procedure del sistema di certificazione, ad esempio una frode, una non conformità irreversibile o una violazione che compromette l'integrità del sistema di certificazione.
Le non conformità critiche comprendono come minimo:
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a) |
non conformità ai criteri di qualità di cui agli articoli da 4 a 7 del regolamento (UE) 2024/3012 e alle metodologie di certificazione di cui all'articolo 8 di detto regolamento; |
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b) |
dichiarazioni deliberatamente errate nella descrizione dell'attività; |
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c) |
falsificazione dei dati sui gas a effetto serra. |
4. Una non conformità grave consiste in una violazione delle norme o procedure del sistema di certificazione che è potenzialmente reversibile e ripetuta e che rivela problemi sistematici o aspetti che, da soli o in combinazione con ulteriori non conformità, possono determinare un fallimento sistemico fondamentale.
Le non conformità gravi comprendono come minimo:
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a) |
problemi sistematici con i dati comunicati relativi ai gas a effetto serra, ad esempio in oltre il 10 % delle asserzioni incluse nel campione rappresentativo si riscontra documentazione errata; |
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b) |
omessa dichiarazione da parte di un gestore o di un gruppo di gestori della propria partecipazione ad altri sistemi di certificazione degli assorbimenti di carbonio durante il processo di certificazione; |
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c) |
omessa comunicazione all'organismo di certificazione di informazioni pertinenti, quali informazioni necessarie ai fini di un controllo. |
5. Una non conformità minore consiste in una violazione delle norme o procedure del sistema di certificazione che ha un impatto limitato, costituisce un caso isolato o temporaneo e, se non corretta, non comporta un fallimento sistemico fondamentale.
Articolo 7
Provvedimenti correttivi e sanzioni in caso di non conformità
1. In caso di non conformità, ai gestori o gruppi di gestori si applicano i provvedimenti correttivi e le sanzioni di cui ai paragrafi da 2 a 7.
2. In caso di non conformità critiche, ai gestori che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato.
3. I gestori ai quali non è stato rilasciato un certificato in forza del paragrafo 2 possono presentare una nuova domanda di certificazione dopo un periodo di tempo determinato dal sistema di certificazione in funzione delle caratteristiche dell'attività.
4. Le non conformità critiche individuate durante i controlli di ricertificazione o di monitoraggio o attraverso il monitoraggio interno o la procedura di reclamo del sistema di certificazione comportano la revoca immediata del certificato e impediscono il rilascio di ulteriori unità certificate.
5. In caso di non conformità gravi, ai gestori che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato.
6. Le non conformità gravi individuate durante i controlli di ricertificazione o di monitoraggio o attraverso il monitoraggio interno o la procedura di reclamo del sistema di certificazione comportano la sospensione immediata del certificato. Se i gestori non attuano il provvedimento correttivo entro 90 giorni dalla notifica della sospensione, il certificato è revocato.
7. In caso di non conformità minori, i sistemi di certificazione definiscono il periodo per l'attuazione dei provvedimenti correttivi, che non supera i 12 mesi dalla loro notifica.
Articolo 8
Modifica del sistema di certificazione da parte dei gestori o dei gruppi di gestori
1. I sistemi di certificazione impongono al gestore o al gruppo di gestori di comunicare nella domanda di certificazione le informazioni seguenti:
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a) |
se il gestore o il suo predecessore in diritto partecipa al momento a un altro sistema di certificazione o ha partecipato a un altro sistema di certificazione negli ultimi cinque anni; |
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b) |
le relazioni sui controlli degli ultimi due controlli di ricertificazione in un altro sistema di certificazione, compreso, se del caso, l'elenco dettagliato di quanto constatato dagli organismi di certificazione e l'eventuale decisione di sospendere o revocare i loro certificati nei cinque anni precedenti; |
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c) |
se il gestore o il gruppo di gestori si è ritirato da un precedente sistema di certificazione prima del primo controllo di ricertificazione. |
2. I sistemi di certificazione escludono dal sistema il gestore o il gruppo di gestori nei seguenti casi:
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a) |
se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono state comunicate; |
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b) |
se il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto non ha superato il controllo di certificazione nell'ambito di un altro sistema; |
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c) |
se il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto si è ritirato da un altro sistema prima del primo controllo di ricertificazione. |
3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica se il controllo di certificazione nell'ambito di un altro sistema ha avuto luogo più di tre anni prima della domanda di certificazione o se nel frattempo l'altro sistema ha cessato le sue attività di certificazione e ciò ha impedito al gestore o al gruppo di gestori di ripresentare la propria domanda al sistema. In tal caso, l'ambito del controllo di certificazione è adeguato per coprire tutte le questioni pertinenti e si concentra sulle carenze individuate nel corso del controllo di certificazione che il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto non ha superato nell'altro sistema.
4. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica se il gestore o il gruppo di gestori dimostra di avere avuto un motivo valido che rendeva il ritiro da un altro sistema inevitabile o necessario. Il ritiro non può essere causato da una non conformità critica o grave né da negligenza da parte del gestore nell'attuazione dei requisiti del sistema di certificazione.
5. I sistemi di certificazione si scambiano in modo efficiente e tempestivo le informazioni di cui al paragrafo 1.
Articolo 9
Pubblicazione di informazioni da parte dei sistemi di certificazione e contenuto minimo della relazione annuale sulle attività
1. I sistemi di certificazione rendono pubblicamente e liberamente disponibili sul loro sito web almeno le informazioni elencate nell'allegato IV. La Commissione rende pubbliche tali informazioni sul registro dell'Unione.
2. I sistemi di certificazione elencano nei loro registri i gestori il cui certificato è stato revocato, interrotto o è scaduto, per almeno 36 mesi dopo la data di revoca, interruzione o scadenza del certificato. I sistemi di certificazione rendono pubbliche senza indugio eventuali modifiche dello stato di certificazione dei gestori.
3. La relazione annuale sulle attività di cui all'articolo 14, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/3012 copre l'anno civile precedente e rispetta la struttura e il contenuto stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.
SEZIONE 2
Controllo
Articolo 10
Processo di controllo e livelli di certezza
1. Prima di consentire la partecipazione al sistema, i sistemi di certificazione esigono che i gestori o i gruppi di gestori superino un controllo di certificazione effettuato da un organismo di certificazione tra quelli designati dal sistema di certificazione elencati. Tale controllo è sempre effettuato in loco e fornisce almeno una ragionevole certezza dell'efficacia dei suoi processi interni.
2. I gestori o i gruppi di gestori certificati sono soggetti a controlli di ricertificazione e monitoraggio periodici, con una frequenza stabilita nelle pertinenti metodologie di certificazione adottate a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2024/3012. Su richiesta dei gestori il controllo di certificazione e il primo controllo di ricertificazione possono aver luogo contemporaneamente. Nel caso di controlli di gruppo, i controlli possono riguardare un campione dei membri del gruppo conformemente all'articolo 12 del presente regolamento. La convalida dei risultati dei controlli è compito del revisore tecnico dell'organismo di certificazione.
3. I sistemi di certificazione stabiliscono linee guida dettagliate che definiscono le modalità di pianificazione e svolgimento dei controlli e le modalità di stesura delle relazioni di controllo. I sistemi di certificazione assicurano che gli organismi di certificazione svolgano i controlli in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021-1 congiuntamente alla norma EN ISO/IEC 19011 o a una norma equivalente. I sistemi di certificazione si scambiano, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni utili per il controllo al fine di agevolarne la preparazione e lo svolgimento efficaci.
4. I controlli di certificazione e ricertificazione riguardano almeno i seguenti elementi:
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a) |
identificazione dell'attività svolta dal gestore inerente alle norme del sistema di certificazione; |
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b) |
identificazione dei pertinenti sistemi di controllo del gestore e della sua organizzazione generale rispetto alle norme del sistema e verifiche dell'attuazione effettiva dei pertinenti sistemi di controllo; |
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c) |
analisi dei rischi che potrebbero determinare inesattezze rilevanti, sulla base delle conoscenze professionali dell'esecutore del controllo e delle informazioni presentate dal gestore; |
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d) |
un piano di convalida o verifica che corrisponda all'analisi dei rischi, all'ambito e alla complessità delle attività del gestore e che definisca i metodi di campionamento da usare per le sue attività; |
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e) |
attuazione del piano di convalida o verifica raccogliendo elementi di prova conformemente ai metodi di campionamento definiti, più tutti gli ulteriori elementi di interesse, su cui l'esecutore del controllo baserà la propria conclusione; |
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f) |
richiesta da parte dell'organismo di certificazione al gestore di fornire eventuali elementi mancanti delle piste di controllo, una spiegazione delle variazioni o la revisione delle asserzioni o dei calcoli, prima di giungere alle conclusioni finali del controllo; |
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g) |
verifica dell'accuratezza dei dati registrati dal gestore; |
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h) |
ai fini della lettera c), l'analisi dei rischi tiene conto del profilo di rischio complessivo dell'attività, in funzione del livello di rischio del gestore. L'intensità o la portata del controllo, o entrambe, sono adattate al livello delle voci di rischio complessive. |
5. Gli organismi di certificazione certificano il gestore o gruppo di gestori solo se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
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a) |
dispone di un sistema di gestione della documentazione; |
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b) |
dispone di un sistema verificabile per la custodia e l'esame di tutti gli elementi di prova relativi alle asserzioni fatte o su cui si basa; |
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c) |
conserva tutti gli elementi di prova necessari per conformarsi al presente regolamento e al regolamento (UE) 2024/3012 per almeno cinque anni dopo la fine del periodo di monitoraggio, o più a lungo se così prescrive la legislazione nazionale; |
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d) |
accetta il compito di preparare qualsiasi informazione legata al controllo di tali elementi di prova. |
Articolo 11
Controllo dei calcoli degli assorbimenti di carbonio e delle emissioni dal suolo
1. I sistemi di certificazione impongono ai gestori di fornire agli organismi di certificazione i piani di attività e di monitoraggio prima del controllo di certificazione e le pertinenti relazioni di monitoraggio prima dei controlli di ricertificazione o di monitoraggio.
2. Ai fini dei controlli di ricertificazione, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al calcolo del beneficio netto in termini di assorbimento del carbonio o del beneficio netto in termini di riduzione delle emissioni dal suolo, conformemente alla pertinente metodologia di certificazione, e tutte le informazioni pertinenti sulla conformità dell'attività ai criteri di responsabilità e sostenibilità, come stabilito nella metodologia di certificazione applicabile.
3. Ai fini dei controlli di monitoraggio, la relazione di monitoraggio include le informazioni necessarie relative al monitoraggio del carbonio stoccato e qualsiasi caso di inversione.
4. Su richiesta, i sistemi di certificazione forniscono alla Commissione e alle autorità nazionali responsabili della vigilanza degli organismi di certificazione l'accesso alle rispettive relazioni di controllo e ai certificati di conformità.
Articolo 12
Controllo di gruppo per la carboniocoltura
1. Su richiesta di un gruppo di gestori, i sistemi di certificazione consentono controlli di gruppo per attività di carboniocoltura solo nei seguenti casi:
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a) |
le zone in cui si svolgono le attività da certificare sono geograficamente vicine tra loro e presentano caratteristiche pedoclimatiche simili, quali le condizioni climatiche o del suolo; |
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b) |
ai fini del calcolo degli assorbimenti di carbonio e delle riduzioni delle emissioni dal suolo, le attività hanno processi e procedure simili; |
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c) |
tutti i membri del gruppo applicano la stessa metodologia di certificazione pertinente adottata a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/3012; |
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d) |
il gruppo di gestori ha istituito un sistema di controlli interni comprendente una serie documentata di attività e procedure di controllo basate sul rischio in base alle quali una persona o un organismo identificato (responsabile del gruppo) è responsabile della verifica della conformità di ciascun membro del gruppo alla metodologia di certificazione applicabile. |
2. Un gruppo di gestori che presenta domanda per un controllo di gruppo designa un responsabile che lo rappresenta legalmente e ha il compito di garantire che ciascun gestore rispetti la metodologia di certificazione applicabile.
3. Gli organismi di certificazione che effettuano controlli di gruppo possono verificare tutte le attività interessate sulla base di un campione di membri del gruppo. I sistemi di certificazione definiscono orientamenti sul metodo da adottare nei controlli di gruppo, che riguardino almeno gli elementi seguenti:
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a) |
il ruolo del responsabile del gruppo, anche per quanto riguarda il sistema di gestione interno e le procedure interne e la frequenza delle ispezioni di gruppo; |
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b) |
la dimensione del campione delle attività interessate, determinata conformemente al paragrafo 5. |
4. Un campione costituito da un numero di membri del gruppo pari alla radice quadrata del totale è sottoposto a un controllo individuale con una frequenza stabilita nella metodologia di certificazione applicabile. Il numero aumenta in presenza di un livello di rischio più elevato.
5. Per i controlli di gruppo, se presso un gestore appartenente al campione iniziale di membri è individuata una non conformità critica o grave, sarà sottoposto a controllo anche un altro campione delle stesse dimensioni. La non conformità sistematica di membri del gruppo nell'intero campione comporta, secondo i casi, la sospensione o la revoca della certificazione per l'intero gruppo. I sistemi di certificazione fissano criteri per determinare il livello generale di rischio nelle diverse zone coperte dalle attività del gruppo e le conseguenze che il livello di rischio determinato ha sul metodo di controllo. Il campione è rappresentativo dell'intero gruppo ed è determinato combinando selezione in base al rischio e selezione casuale. La selezione casuale rappresenta almeno il 25 % dei membri del campione e almeno il 25 % della superficie totale coperta dalle attività del campione. I membri selezionati per il controllo di gruppo variano a ciascuna verifica, la cui frequenza è stabilita nella metodologia di certificazione applicabile. Le non conformità critiche o gravi dei singoli membri del gruppo riscontrate durante un controllo sono affrontate in conformità all'articolo 7, paragrafi da 2 a 6, secondo i casi.
6. Il responsabile del gruppo è sempre sottoposto a controlli in loco. I controlli dei membri del gruppo possono essere documentali, a condizione che siano in grado di fornire un livello di certezza comparabile a quello di un controllo in loco. I sistemi di certificazione definiscono gli elementi di prova necessari affinché siano consentiti i controlli documentali. Le autodichiarazioni dei gestori non sono considerate elementi di prova sufficienti.
SEZIONE 3
Organismi di certificazione
Articolo 13
Designazione degli organismi di certificazione
1. I sistemi di certificazione garantiscono che gli organismi di certificazione designati per svolgere attività di controllo, compresi i controlli di certificazione (convalida) e i controlli di ricertificazione e monitoraggio (verifica), rispettino le norme stabilite nel presente articolo, ad eccezione dei paragrafi 2, 3 e 4 nel caso degli organismi di certificazione riconosciuti da un'autorità nazionale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012.
2. Gli organismi di certificazione sono accreditati secondo la norma EN ISO/IEC 17065. Gli organismi di certificazione che svolgono attività di verifica, avvalendosi di risorse interne o di altre risorse sotto il loro controllo diretto, rispettano inoltre i requisiti applicabili delle norme EN ISO/IEC 17029 ed EN ISO 14065. Per i controlli gli organismi di certificazione si avvalgono di altre risorse solo se queste sono in possesso delle conoscenze, dell'esperienza, delle competenze e delle capacità necessarie per svolgere efficacemente tutte le necessarie attività di controllo, comprese la convalida e la verifica.
3. L'accreditamento degli organismi di certificazione è effettuato dagli organismi nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e copre l'ambito specifico di certificazione dei sistemi a norma del regolamento (UE) 2024/3012. Nel valutare le qualifiche di un organismo di certificazione ai fini del paragrafo 2, l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto, per la certificazione della carboniocoltura o degli assorbimenti permanenti di carbonio e dello stoccaggio del carbonio nei prodotti, di eventuali accreditamenti precedentemente ottenuti per il pertinente gruppo di attività a norma, rispettivamente, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 (4) o (UE) 2018/2067 (5) della Commissione.
4. L'organismo di certificazione sceglie e designa il gruppo incaricato del controllo in conformità alla norma EN ISO/IEC 17021-1 congiuntamente alla norma EN ISO/IEC 19011, tenuto conto delle competenze necessarie per conseguire gli obiettivi del controllo. Il gruppo incaricato del controllo possiede le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità necessarie per svolgere efficacemente il controllo. Se vi è un solo esecutore del controllo, questi ha anche le conoscenze, le competenze, l'esperienza, la formazione e le capacità necessarie per svolgere le funzioni di responsabile di un gruppo incaricato del controllo applicabili al controllo in causa.
5. Gli esecutori dei controlli scelti dagli organismi di certificazione soddisfano i seguenti requisiti:
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a) |
sono indipendenti dall'attività oggetto del controllo; |
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b) |
sono esenti da conflitti di interessi, ad esempio non sono stati coinvolti in attività di consulenza presso lo stesso gestore nei tre anni precedenti il controllo; |
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c) |
possiedono le conoscenze, l'esperienza, le competenze e le capacità necessarie per svolgere efficacemente il controllo rispetto alla portata del sistema di certificazione, tra cui:
|
|
d) |
per i controlli di gruppo, esperienza nella conduzione di controlli di gruppo. |
6. Il sistema di governance dell'organismo di certificazione assicura che il giudizio degli esecutori del controllo sia il più possibile indipendente applicando principi di rotazione degli esecutori del controllo o altre buone pratiche vigenti nel settore.
7. Gli organismi di certificazione che non sono più abilitati a svolgere controlli nell'ambito di un sistema di certificazione sono elencati sul sito web del sistema per almeno 24 mesi dopo l'ultimo controllo, con un'indicazione al riguardo.
Articolo 14
Formazione degli organismi di certificazione
1. I sistemi di certificazione prevedono solidi corsi di formazione destinati agli esecutori dei controlli dell'organismo di certificazione designati dai sistemi, che coprono tutti gli aspetti dell'ambito di applicazione del sistema. I corsi comprendono un esame volto a dimostrare la conformità dei partecipanti ai requisiti di formazione nei settori tecnici in cui operano. Gli esecutori dei controlli partecipano ai corsi di formazione prima di operare per conto del sistema di certificazione.
2. I sistemi di certificazione attuano un sistema per monitorare la formazione degli esecutori dei controlli e garantiscono che questi ultimi seguano corsi regolarmente. I sistemi di certificazione forniscono inoltre agli organismi di certificazione gli orientamenti necessari sugli aspetti pertinenti al processo di certificazione, compresi gli aggiornamenti sul quadro normativo o i risultati pertinenti del processo di monitoraggio interno del sistema di certificazione.
Articolo 15
Vigilanza degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e della Commissione
1. I sistemi di certificazione impongono agli organismi di certificazione che effettuano i controlli nel sistema, così come ai gestori aderenti, di collaborare con la Commissione e le autorità nazionali competenti degli Stati membri, anche garantendo l'accesso ai locali dei gestori, se richiesto, e mettendo a disposizione della Commissione e delle autorità nazionali competenti tutte le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012. L'organismo di certificazione:
|
a) |
fornisce le informazioni che occorrono agli Stati membri per vigilare sulle sue attività a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/3012; |
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b) |
fornisce le informazioni richieste dalla Commissione per conformarsi all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/3012; |
|
c) |
verifica l'accuratezza delle informazioni inserite nel pertinente registro di certificazione e nel registro dell'Unione istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/3012. |
2. Gli Stati membri possono delegare la vigilanza degli organismi di certificazione agli organismi nazionali di accreditamento a norma del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Nel contesto della vigilanza di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/3012, gli Stati membri possono stabilire procedure che consentano agli organismi di certificazione riconosciuti da un'autorità nazionale competente di cui all'articolo 10, paragrafo 1, di detto regolamento, indipendentemente dal fatto che la loro sede centrale sia situata nel loro Stato membro, di registrarsi per essere sottoposti a vigilanza e per effettuarla.
4. Gli Stati membri si scambiano informazioni e buone pratiche su come vigilare sul funzionamento degli organismi di certificazione nel contesto di un quadro di cooperazione formale. Se un organismo di certificazione certifica attività connesse ad assorbimenti di carbonio, carboniocoltura e stoccaggio di carbonio nei prodotti in più di uno Stato membro, gli Stati membri interessati istituiscono un quadro comune per la vigilanza su questo organismo di certificazione che prevede, tra l'altro, la designazione di uno Stato membro come supervisore principale del controllo.
5. Il supervisore principale del controllo è responsabile, in collaborazione con gli altri Stati membri interessati, del consolidamento e della condivisione con altri Stati membri delle informazioni sui risultati della vigilanza sugli organismi di certificazione.
6. Uno Stato membro, se nutre ragionevoli dubbi sulla capacità di uno specifico organismo di certificazione di svolgere il proprio lavoro, li comunica agli altri Stati membri, alla Commissione e al sistema di certificazione nell'ambito del quale opera detto organismo. Il sistema di certificazione interessato provvede immediatamente a esaminare il caso. Al termine dell'indagine, informa gli Stati membri e la Commissione del risultato e delle eventuali azioni correttive adottate.
7. I gestori e gli organismi di certificazione che non rispettano o non intendono rispettare gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 5 sono esclusi, rispettivamente, dalla partecipazione ai sistemi di certificazione e dallo svolgimento dei controlli nel quadro degli stessi.
CAPO III
REGISTRI DI CERTIFICAZIONE
Articolo 16
Registri di certificazione
1. I sistemi di certificazione garantiscono che i loro registri di certificazione soddisfino i seguenti requisiti:
|
a) |
registrano e tracciano l'identità dei gestori certificati e i pertinenti certificati di conformità; |
|
b) |
impediscono la registrazione di qualsiasi attività registrata nell'ambito di un altro sistema di certificazione dell'assorbimento del carbonio o della riduzione delle emissioni dal suolo; |
|
c) |
impediscono il rilascio di unità certificate per una determinata attività e per un determinato periodo di certificazione qualora un altro sistema di certificazione abbia rilasciato unità certificate per la stessa attività e lo stesso periodo di certificazione e non le abbia annullate; |
|
d) |
impediscono che le unità certificate siano contabilizzate da o per conto di un beneficiario (ritirate) o cancellate definitivamente da un registro senza essere contabilizzate (cancellate) una volta che sono già state ritirate o cancellate; |
|
e) |
richiedono l'identificazione del beneficiario di cui alla lettera d) e lo scopo per il quale l'unità è stata ritirata o cancellata; |
|
f) |
pongono rimedio al rilascio errato o fraudolento di unità certificate mediante provvedimenti correttivi; |
|
g) |
i provvedimenti correttivi di cui alla lettera f) comprendono almeno la sospensione del conto del gestore e, se del caso, la successiva compensazione per il rilascio in eccesso di unità certificate. La compensazione avviene mediante la cancellazione, da parte dei sistemi di certificazione, del corrispondente numero di unità certificate rilasciate nel conto del gestore o mediante la sostituzione da parte del gestore di un numero equivalente di unità certificate, seguita dalla loro immediata cancellazione. |
2. Il sistema di sicurezza informatica su cui si basano i registri di certificazione soddisfa i seguenti requisiti:
|
a) |
si basa sui principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e responsabilità; |
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b) |
è preso in considerazione durante l'intero processo di sviluppo del ciclo di vita del sistema; |
|
c) |
garantisce livelli adeguati di autenticità, disponibilità, riservatezza, integrità, non disconoscibilità, protezione dei dati personali e segreto professionale; |
|
d) |
si basa su un processo di gestione del rischio; |
|
e) |
definisce chiaramente i ruoli e le responsabilità dei diversi utenti; |
|
f) |
elenca i requisiti di sicurezza e le dipendenze del sistema da qualsiasi altro sistema informatico o servizio informatico; |
|
g) |
è sintetizzato in un piano di sicurezza informatica e in un piano di attuazione della sicurezza informatica; |
|
h) |
dispone di un piano di attuazione della sicurezza informatica che definisce i progetti e i processi necessari per ridurre i rischi a un livello adeguato e a un costo proporzionato ed è conforme a una norma di sicurezza informatica ben riconosciuta. |
CAPO IV
RICONOSCIMENTO DEI SISTEMI DI CERTIFICAZIONE
Articolo 17
Riconoscimento dei sistemi di certificazione
1. Sono ammissibili al riconoscimento da parte della Commissione solo i sistemi di certificazione conformi alle norme di cui al regolamento (UE) 2024/3012, alle pertinenti metodologie di certificazione e alle disposizioni del presente regolamento.
2. Un sistema di certificazione include nella domanda di riconoscimento le seguenti informazioni:
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a) |
nome, indirizzo e informazioni di contatto; |
|
b) |
una panoramica dell'ambito di applicazione e delle attività previsti del sistema di certificazione; |
|
c) |
il riferimento alla o alle metodologie di certificazione per le quali il sistema di certificazione chiede il riconoscimento; |
|
d) |
le norme e procedure che dimostrano la conformità alla metodologia o alle metodologie di certificazione pertinenti per le quali il sistema chiede il riconoscimento; |
|
e) |
le norme e procedure che dimostrano la conformità alle prescrizioni del presente regolamento. |
3. La Commissione valuta solo le domande complete. Se necessario, chiede ulteriori informazioni al sistema di certificazione in questione. I risultati della valutazione sono documentati in una relazione di valutazione tecnica.
4. Nell'ambito della valutazione generale dei sistemi di certificazione, la Commissione valuta inoltre, previa consultazione della Cooperazione europea per l'accreditamento, se le norme e i protocolli dei sistemi di certificazione siano idonei per l'accreditamento degli organismi di certificazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del presente regolamento. La conclusione della valutazione è inclusa nella relazione di valutazione tecnica di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
5. Su richiesta del sistema di certificazione la Commissione può decidere di prorogare la validità della decisione di riconoscimento adottata a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/3012.
6. I sistemi di certificazione notificano senza indugio alla Commissione qualsiasi modifica sostanziale del sistema che possa incidere sull'esito della valutazione alla base della decisione di riconoscimento. Le modifiche sostanziali comprendono, tra l'altro:
|
a) |
modifiche delle pertinenti metodologie di certificazione contemplate dal sistema di certificazione; |
|
b) |
ampliamento dell'ambito di applicazione del sistema di certificazione al di là di quanto descritto nella decisione di riconoscimento; |
|
c) |
modifiche rispetto alle prescrizioni del presente regolamento. |
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L, 2024/3012, 6.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/3012/oj.
(2) Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj).
(3) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/996 della Commissione, del 14 giugno 2022, recante norme per verificare i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e i criteri che definiscono il basso rischio di cambiamento indiretto della destinazione d'uso dei terreni (GU L 168 del 27.6.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/996/oj).
(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj
ALLEGATO I
Modello standard per i piani di attività di cui all'articolo 3
I piani di attività contengono almeno le sezioni illustrate di seguito.
|
1. |
Descrizione dell'attività, compresa la descrizione dei seguenti elementi:
|
|
2. |
Descrizione dell'applicazione delle metodologie di certificazione, comprese sottosezioni distinte riguardanti:
|
|
3. |
Stime degli assorbimenti totali di carbonio, delle emissioni totali dal suolo e delle emissioni totali di gas a effetto serra associate all'attività. |
|
4. |
Stime dei benefici netti in termini di assorbimento del carbonio o benefici netti in termini di riduzione delle emissioni dal suolo generati dall'attività. |
|
5. |
Nel caso di un gruppo di gestori, descrizione delle modalità di fornitura dei servizi di consulenza ai gestori. |
|
6. |
Nel caso di un gruppo di gestori che svolge un'attività di carboniocoltura, descrizione del sistema di controllo interno istituito dal gruppo di gestori conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, lettera d). |
(1) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187-261, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj).
ALLEGATO II
Modello standard per i piani di monitoraggio di cui all'articolo 3
I piani di monitoraggio contengono almeno le sezioni illustrate di seguito.
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1. |
Dati e parametri da monitorare. |
|
2. |
Frequenza del monitoraggio |
|
3. |
Fonti di emissione e pozzi di assorbimento. |
|
4. |
Fonte dei dati. |
|
5. |
Procedure e metodi di misurazione, compresi dettagli su accuratezza e taratura. |
|
6. |
Procedure di valutazione o controllo della qualità. |
|
7. |
Responsabilità per la raccolta e l'archiviazione. |
ALLEGATO III
Contenuto minimo delle relazioni sui controlli di certificazione e di ricertificazione di cui all'articolo 3
1.
Sintesi della relazione sul controllo.
2.
Informazioni sul gestore:|
a) |
informazioni di contatto (nome e indirizzo); per la certificazione di gruppo: informazioni di contatto del responsabile del gruppo (nome e indirizzo) ed elenco delle attività di carboniocoltura che rientrano nell'ambito della certificazione (nome e indirizzo dei gestori dell'attività); |
|
b) |
ubicazione geografica delle attività, comprese le coordinate di longitudine e latitudine; |
|
c) |
portata della certificazione e relativa metodologia di certificazione applicata (compreso il riferimento giuridico); |
|
d) |
numero di riferimento del piano di attività e del piano di monitoraggio. |
3.
Informazioni sull'attività:|
a) |
quantità prevista (per il controllo certificazione) o verificata (per il controllo di ricertificazione) del beneficio netto in termini di assorbimento permanente del carbonio, di assorbimento temporaneo del carbonio o di riduzione delle emissioni dal suolo derivante dall'attività; |
|
b) |
benefici collaterali in termini di sostenibilità associati all'attività. |
4.
Informazioni sull’organismo di certificazione:|
a) |
informazioni di contatto (nome e indirizzo) e logo; |
|
b) |
composizione del gruppo incaricato del controllo; |
|
c) |
organismo nazionale di accreditamento, ambito e data dell'accreditamento, o autorità nazionale di riconoscimento, ambito e data del riconoscimento. |
5.
Informazioni sul processo di controllo:|
a) |
data del controllo; |
|
b) |
itinerario e durata del controllo (distinzione tra tempo trascorso in loco e a distanza, se pertinente); |
|
c) |
norme del sistema controllate/certificate (compreso il numero di versione); |
|
d) |
siti controllati; |
|
e) |
metodo di controllo (valutazione del rischio e base di campionamento, consultazione dei portatori di interessi); |
|
f) |
certificazione di altri sistemi di certificazione o norme; |
|
g) |
tipo di dati sui gas a effetto serra. |
6.
Informazioni sui risultati del controllo:|
a) |
numero o codice (unico) del certificato; |
|
b) |
luogo e data di pubblicazione della relazione sul controllo; |
|
c) |
uno dei seguenti risultati del controllo:
|
|
d) |
timbro e/o firma della parte che rilascia il certificato. |
ALLEGATO IV
Informazioni minime che i sistemi di certificazione devono pubblicare sul loro sito web a norma dell'articolo 9
1.
Informazioni di contatto del sistema, compresi l'indirizzo fisico e di posta elettronica.
2.
Ultima versione delle norme e procedure di governance del sistema, compresi i ruoli di tutti gli organismi pertinenti, i dettagli sull'assetto proprietario, la composizione e l'esperienza del consiglio di amministrazione, del segretariato e del comitato tecnico, o equivalente, l'elenco dei partecipanti al sistema, le procedure di reclamo e di ricorso e le linee guida per i controlli. Le norme e procedure recano la data e il numero della versione e, se del caso, il riepilogo dei cambiamenti rispetto alla versione precedente.
3.
Norme alla base del calcolo delle tariffe per la partecipazione al sistema di certificazione di cui all'articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2024/3012.
4.
Relazione annuale sulle attività.
5.
Link al registro di certificazione.
6.
Link alla pagina web che descrive le procedure di presentazione e valutazione dei reclami, comprese le procedure di ricorso.
7.
Azioni che il sistema di certificazione può intraprendere a seguito di un reclamo.
ALLEGATO V
Informazioni minime da includere nella relazione annuale sulle attività di cui all’articolo 9
1.
Dimostrazione della conformità all'articolo 9, paragrafo 1.
2.
Diffusione del sistema sul mercato, numero e tipo di attività certificate (classificate secondo la metodologia applicabile), quantità, tipo e stato delle unità certificate gestite dal sistema, indicando ad esempio se sono rilasciate, ritirate, scadute, annullate o assegnate a una riserva, l'uso finale delle unità certificate e i tipi di soggetti che le utilizzano.
3.
Panoramica delle attività svolte dal sistema di certificazione in collaborazione con gli organismi di certificazione al fine di migliorare il processo di certificazione complessivo nonché la qualifica e l'indipendenza degli esecutori dei controlli, compreso un elenco di seminari tecnici o altri tipi di attività che facilitano lo scambio di esperienze, conoscenze e buone pratiche per quanto riguarda l'attuazione delle metodologie di certificazione applicabili adottate a norma del regolamento (UE) 2024/3012.
4.
Panoramica del sistema di monitoraggio interno e del suo riesame periodico, anche per quanto riguarda la vigilanza sul lavoro degli organismi di certificazione e dei loro esecutori dei controlli. La panoramica comprende in particolare una descrizione di come il sistema previene con efficacia le attività fraudolente grazie all'individuazione tempestiva, al trattamento e al seguito dato a presunte frodi e altre irregolarità e, laddove opportuno, il numero di casi di frode o irregolarità individuati.
5.
Panoramica delle attività sul coinvolgimento dei portatori di interessi, anche attraverso consultazioni pubbliche.
6.
Panoramica dei reclami ricevuti e, se del caso, delle misure correttive o delle modifiche del sistema di governance necessarie nell'ambito del monitoraggio interno.
7.
Panoramica dei casi individuati di non conformità da parte dei gestori o degli organismi di certificazione, numero e descrizione dei casi in cui è stata individuata una frode, compreso un piano d'azione per risolvere eventuali reclami sollevati o non conformità individuate.
8.
Criteri e procedure per la designazione degli organismi di certificazione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2358/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)