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dell'Unione europea

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Serie L


2025/2338

21.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2338 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha sostituito la parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013, comportando la sostituzione di tutti i metodi esistenti per stimare i requisiti di fondi propri per il rischio operativo degli enti, compreso il metodo avanzato di misurazione, con un unico metodo non basato su modelli, ossia il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione (3) specifica la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali, compresa quella per il metodo avanzato di misurazione. Alla luce delle modifiche della parte tre, titolo III, del regolamento (UE) n. 575/2013, e in particolare la sostituzione del metodo avanzato di misurazione con il nuovo metodo standardizzato per il rischio operativo, è necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 per tenere conto di tali modifiche.

(3)

Il regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione (4) ha inserito nel regolamento (UE) n. 575/2013 un nuovo articolo 520 bis, ai sensi del quale gli enti sono tenuti a continuare ad applicare, fino al 1o gennaio 2027, la parte tre, titolo IV, e i requisiti per il rischio di mercato di cui agli articoli 430, 430 ter, 445 e 455 del regolamento (UE) n. 575/2013 nella versione in vigore all’8 luglio 2024. Ne consegue che il riferimento all’articolo 363 del regolamento (UE) n. 575/2013 relativo all’autorizzazione a utilizzare modelli interni ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato dovrebbe essere mantenuto nel presente regolamento.

(4)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(5)

L’ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 è così modificato:

(1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica la procedura di adozione della decisione congiunta di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le domande per l’ottenimento di autorizzazioni di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, di detto regolamento, al fine di facilitare l’adozione di decisioni congiunte.»

;

(2)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorità di vigilanza su base consolidata può decidere di coinvolgere autorità di vigilanza di paesi terzi che aderiscono al collegio delle autorità di vigilanza, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione (*1), nella valutazione di domande presentate a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 qualora il richiedente operi nel paese terzo in questione e intenda applicare le metodologie in questione alle esposizioni in detto paese. In questo caso, sia l’autorità di vigilanza su base consolidata sia le autorità di vigilanza dei paesi terzi concordano l’ampiezza del coinvolgimento di queste ultime per i seguenti scopi:

a)

fornire all’autorità di vigilanza su base consolidata il contributo delle autorità di vigilanza dei paesi terzi ai fini della relazione di valutazione elaborata dall’autorità di vigilanza su base consolidata;

b)

aggiungere come allegati i contributi di cui alla lettera a) del presente paragrafo alla relazione di valutazione elaborata dall’autorità di vigilanza su base consolidata.»;

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione, del 23 aprile 2025, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le condizioni generali del funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza, e che abroga il regolamento delegato (UE) 2016/98 della Commissione (GU L, 2025/791, 8.8.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/791/oj)"

(3)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Dopo aver ricevuto una domanda di autorizzazione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di vigilanza su base consolidata trasmette detta domanda alle autorità competenti interessate senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro 10 giorni.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La domanda si considera completa se contiene tutte le informazioni necessarie alle autorità competenti per valutarla conformemente ai requisiti di cui agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013.»

;

(4)

all’articolo 5, paragrafo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

tiene conto, per quanto possibile, delle altre attività intraprese dall’autorità di vigilanza su base consolidata e dalle autorità competenti interessate in base al programma di revisione del collegio delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2025/791 della Commissione.»;

(5)

all’articolo 6, il paragrafo 3 è modificato come segue:

a)

la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un parere sull’opportunità o meno di concedere l’autorizzazione richiesta, alla luce dei requisiti di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, unitamente alla motivazione a sostegno del parere;»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

le valutazioni inerenti alle questioni che le autorità competenti sono chiamate a valutare conformemente ai requisiti stabiliti agli articoli 143, 144, 151, 283 e 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013;»;

(6)

all’articolo 7, paragrafo 3, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i)

eventuali condizioni che il richiedente è tenuto a rispettare, compresa la motivazione corrispondente, prima di utilizzare l’autorizzazione di cui all’articolo 143, paragrafo 1, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda dei casi;»;

(7)

all’articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Qualora una domanda di autorizzazione riguardi estensioni o modifiche sostanziali del modello di cui all’articolo 143, paragrafo 3, all’articolo 151, paragrafo 9, all’articolo 283 e all’articolo 325 terquinquagies, o all’articolo 363 nella versione in vigore all’8 luglio 2024, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti responsabili della vigilanza degli enti interessati da queste estensioni o modifiche sostanziali del modello collaborano, in piena consultazione, per decidere se concedere l’autorizzazione richiesta conformemente all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 575/2013, seguendo la procedura di cui agli articoli da 3 a 9 del presente regolamento.»

.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2024/1623 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto concerne i requisiti per il rischio di credito, il rischio di aggiustamento della valutazione del credito, il rischio operativo, il rischio di mercato e l’output floor (GU L, 2024/1623, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1623/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/100 della Commissione, del 16 ottobre 2015, che stabilisce norme tecniche di attuazione che specificano la procedura di adozione della decisione congiunta per quanto riguarda la domanda per l’ottenimento di determinate autorizzazioni prudenziali conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 21 del 28.1.2016, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/100/oj).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2025/1496 della Commissione, del 12 giugno 2025, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data di applicazione dei requisiti di fondi propri per il rischio di mercato (GU L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2338/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)