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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2335

21.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2335 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2025

che definisce le emissioni di CO2 di riferimento per il periodo di riferimento dell'anno 2019

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO2 dei veicoli pesanti nuovi e modifica i regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 96/53/CE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al fine di rendere le emissioni di CO2 di riferimento di cui all'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione (2) giuridicamente vincolanti per i costruttori che non erano destinatari di tale decisione in quanto sono entrati nel mercato dell'Unione solo dopo il periodo di riferimento dell'anno 2019 immatricolando veicoli che rientrano nei sottogruppi di veicoli di cui all'allegato II di tale decisione, le emissioni di CO2 di riferimento dovrebbero essere riadottate nel presente regolamento.

(2)

Per determinare gli obiettivi specifici per le emissioni di CO2 e le traiettorie di riduzione delle emissioni di CO2, le emissioni di CO2 di riferimento dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base, il periodo di riferimento dell'anno 2019 dovrebbero basarsi sui dati comunicati a norma del regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Emissioni di CO2 di riferimento

Le emissioni di CO2 di riferimento, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242, dei sottogruppi di veicoli ai quali si applica, come periodo di base, il periodo di riferimento dell'anno 2019 figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1242/oj.

(2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/781 della Commissione, del 10 maggio 2021, relativa alla pubblicazione di un elenco indicante determinati valori di emissione di CO2 per costruttore nonché le emissioni specifiche medie di CO2 di tutti i veicoli pesanti nuovi immatricolati nell’Unione e le emissioni di CO2 di riferimento a norma del regolamento (UE) 2019/1242 del Parlamento europeo e del Consiglio per il periodo di riferimento dell’anno 2019 (GU L 167 del 12.5.2021, pag. 47, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/781/oj).

(3)  Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/956/oj).


ALLEGATO

Emissioni di CO2 di riferimento di cui all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/1242 per il periodo di riferimento dell'anno 2019:

Sottogruppo sg

rCO2sg in g/tkm

4-UD

307,23

4-RD

197,16

4-LH

105,96

5-RD

84,00

5-LH

56,60

9-RD

110,98

9-LH

65,16

10-RD

83,26

10-LH

58,26


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2335/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)