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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2329 |
28.11.2025 |
DECISIONE n. 3/2025 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA ISTITUITO DALL’ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L’UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL’ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL’ALTRA
del 30 ottobre 2025
in merito all’importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada [2025/2329]
IL COMITATO SPECIALIZZATO PER IL TRASPORTO SU STRADA,
visto l’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l’articolo 468, paragrafo 5, lettera c), e l’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 7, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’allegato 31 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede diversi casi in cui il comitato specializzato per il trasporto su strada è chiamato a decidere in merito alle modalità di scambio di informazioni tra le autorità competenti di ciascuna parte in relazione al trasporto di merci su strada nell’ambito dell’accordo stesso. |
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(2) |
L’allegato 31, parte A, sezione 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede un sistema di scambio di informazioni relative al distacco dei conducenti nel settore dei trasporti su strada attraverso il sistema di informazione del mercato interno (IMI) dell’Unione. Tale sistema è gestito dalla Commissione europea e le modalità tecniche dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada (2). Il contributo del Regno Unito ai costi di sviluppo del modulo per la dichiarazione di distacco per il trasporto su strada dell’IMI è stato versato nel 2022, conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada. |
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(3) |
L’allegato 31, parte A, sezione 1, articolo 14, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che le parti si scambino informazioni, tra l’altro, in merito alle infrazioni gravi commesse dagli operatori nell’altra parte. Le modalità dello scambio di informazioni sono stabilite nella decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada (3). A tal fine sono utilizzati i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU), gestiti dalla Commissione europea. Il Regno Unito ha contribuito ai costi di sviluppo del sistema ERRU in quanto Stato membro dell’Unione. |
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(4) |
L’articolo 714 dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce che anche la partecipazione del Regno Unito a programmi e attività dell’Unione, o a parti di essi, sia subordinata a un contributo finanziario annuale. |
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(5) |
Sebbene le modalità tecniche di scambio delle informazioni siano specifiche per ciascun sistema informativo e siano pertanto stabilite in decisioni distinte del comitato specializzato per il trasporto su strada, tenuto conto dei limitati importi in questione e delle procedure amministrative necessarie per l’elaborazione dei pagamenti, è opportuno stabilire un unico contributo finanziario annuale del Regno Unito per la sua partecipazione ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dalla Commissione europea nel quadro dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. |
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(6) |
La decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada prevede il contributo specifico del Regno Unito all’IMI ed è pertanto necessario modificarla. |
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(7) |
Per garantire il corretto funzionamento della rubrica terza, titolo I, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per il trasporto su strada dovrebbe pertanto stabilire il contributo annuale che il Regno Unito deve versare ai sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Obiettivo
La presente decisione stabilisce l’importo e le modalità del contributo finanziario del Regno Unito ai sistemi informativi gestiti dall’Unione nel settore dei trasporti su strada.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il contributo di cui all’articolo 3 rappresenta il contributo finanziario annuale del Regno Unito per:
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il modulo per la dichiarazione di distacco nel settore dei trasporti su strada del sistema di informazione del mercato interno (IMI); nonché |
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i registri europei delle imprese di trasporto su strada (ERRU). |
Articolo 3
Importo e modalità del contributo finanziario del Regno Unito
1. Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi dei sistemi informativi di cui all’articolo 2. Il contributo annuale si applica a decorrere dal 1o gennaio 2026. Esso comprende:
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un contributo operativo e di manutenzione; e |
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una quota di partecipazione per l’accesso al sistema ERRU. La quota di partecipazione è pari al 4 % del contributo operativo annuale e non è soggetta ad adattamenti retroattivi. |
2. Il contributo annuale per il primo anno è effettuato entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Per gli anni successivi, esso è versato entro il 30 giugno dell’anno di contributo. L’importo del contributo per il primo anno è fissato a 114 305,10 EUR ed è riveduto ogni anno successivo al primo in funzione dell’evoluzione dell’indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE). La Commissione europea comunica per iscritto al Regno Unito l’importo riveduto.
3. Ai fini del calcolo del contributo finanziario per gli anni successivi, il contributo operativo e di manutenzione iniziale è costituito da un contributo operativo e di manutenzione pari a 91 541,58 EUR per l’IMI e da un contributo operativo e di manutenzione di 21 888 EUR per il sistema ERRU.
4. Il contributo di cui al paragrafo 2 è versato in euro sul conto bancario denominato in euro- della Commissione indicato nella nota di addebito.
Articolo 4
Modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada
L’articolo 5 della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada è sostituito dal seguente:
«Il Regno Unito contribuisce annualmente ai costi operativi e di manutenzione dell’IMI nel quadro stabilito dalla decisione n. 3/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada (*1).
(*1) Decisione n. 3/2025 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 30 ottobre 2025, in merito all’importo e alle modalità del contributo finanziario del Regno Unito a taluni sistemi informativi per il trasporto su strada gestiti dall’Unione e alla modifica della decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada (GU L, 2025/2329, 28.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2329/oj).»."
Articolo 5
Modifiche sostanziali dei costi operativi e di manutenzione
In caso di variazione sostanziale dei costi complessivi di uno dei sistemi informativi di cui all’articolo 2, causata da adeguamenti tecnologici o altri motivi, il comitato specializzato per il trasporto su strada adotta una nuova decisione sul contributo finanziario del Regno Unito, su richiesta di uno dei copresidenti del comitato.
Articolo 6
Entrata in vigore e applicazione
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2025
Per il comitato specializzato
per il trasporto su strada
I copresidenti
Hannah TOOZE
Jean-Louis COLSON
(1) GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/689(1)/oj.
(2) Decisione n. 1/2022 del comitato specializzato per il trasporto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 21 novembre 2022, concernente le specifiche tecniche e procedurali relative all’utilizzo del sistema di informazione del mercato interno (IMI) da parte del Regno Unito, la partecipazione del Regno Unito alla cooperazione amministrativa di cui all’allegato 31, parte A, sezione 2, articolo 6, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, nonché l’importo e le modalità del contributo finanziario che il Regno Unito dovrà versare al bilancio generale dell’Unione a concorrenza dei costi generati dal suo utilizzo dell’IMI (GU L 75 del 14.3.2023, pag. 26, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/578/oj).
(3) Decisione n. 2/2025 del comitato specializzato per il trasposto su strada istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, del 30 ottobre 2025, relativa ai registri elettronici nazionali delle imprese di trasporto su strada e alle modalità di scambio delle informazioni contenute in tali registri (GU L, 2025/2331, 28.11.2025, ELI: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2025/2331/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2329/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)