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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2326 |
20.11.2025 |
PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE
L'UNIONE EUROPEA
e
LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera»,
in appresso denominate, individualmente, «parte contraente» e, congiuntamente, «parti contraenti»,
CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) e successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (2) («accordo»), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (3), basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) («standard globale»);
CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale («aggiornamento dello standard globale»);
CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;
CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Crypto-Asset Reporting Framework – «CARF»), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;
CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare con l’obiettivo di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;
CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio (4), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (5), con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026, e che la Svizzera si è impegnata ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;
CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;
CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;
CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria di «Conto Escluso» per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;
CONSIDERANDO che i commenti all'aggiornamento dello standard globale includono una nuova categoria facoltativa di «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» per le Entità Senza Scopo di Lucro autentiche che operano a fini di pubblica utilità («Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro») e impongono che, al fine di tener conto delle preoccupazioni relative alla potenziale elusione della comunicazione, l'applicazione di tale opzione dovrebbe essere soggetta ad adeguate procedure di verifica per ciascuna Entità da parte di un'autorità della giurisdizione in cui tale Entità è altrimenti soggetta a comunicazione;
CONSIDERANDO che la Svizzera vorrebbe avvalersi della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e si accinge ad istituire i meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» soddisfi le relative condizioni prima che sia trattata come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione in Svizzera;
CONSIDERANDO che gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226, non si avvarranno della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e che lo status di un'Entità come «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» in Svizzera non inciderà sullo status di tali Entità negli Stati membri, se tali Entità sono ivi considerate Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera intendono garantire la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;
CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera, la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (6) e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022 (7) e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) — al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;
CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione (9) ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (11) conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;
CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);
CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1
L'accordo è così modificato:
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1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti per migliorare l'adempimento fiscale internazionale» ; |
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2) |
la frase introduttiva tra il titolo e la formulazione «HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:» è sostituita dalla seguente: «L'UNIONE EUROPEA e LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata “Svizzera”, entrambe denominate di seguito, individualmente, “parte contraente” e, congiuntamente, “parti contraenti” » ; |
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3) |
il seguente preambolo è inserito prima della formulazione «HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:»:
«NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (“standard globale”) nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti; CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*1), concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (“accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio”); CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno ulteriormente sviluppato tali relazioni concludendo il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*2), fatto a Bruxelles il 27 maggio 2015 (“protocollo di modifica del 27 maggio 2015 ”), che ha istituito l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (“accordo sullo standard globale”) in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate; CONSIDERANDO che il protocollo di modifica del 27 maggio 2015 ha sostituito le disposizioni dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio pur mantenendo le disposizioni dell'articolo 15 dello stesso sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società, rinumerandolo come articolo 9 dell'accordo sullo standard globale; CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, quest'ultimo è stato aggiornato dalla raccomandazione riveduta del Consiglio dell'OCSE sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale dell'8 giugno 2023 (“aggiornamento dello standard globale”), tra l'altro integrando taluni prodotti di moneta elettronica e valute digitali delle banche centrali nell'ambito di applicazione della comunicazione ai sensi dello standard globale, considerando le cripto-attività come attività finanziarie, evitando nel contempo la duplicazione delle comunicazioni con il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e introducendo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale; CONSIDERANDO che, a seguito dell'aggiornamento dello standard globale, l'accordo sullo standard globale è stato modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, fatto a Bruxelles il 20 ottobre 2025 (“protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 ”), alcune disposizioni del quale si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2026 e che ha modificato il titolo dell'accordo sullo standard globale in “Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti al fine di migliorare l'adempimento fiscale internazionale” (“accordo”); CONSIDERANDO che l'Unione europea e la Svizzera, con il protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, hanno inteso rafforzare la loro collaborazione nel settore della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA; CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera, la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (*3) e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022 (*4) e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) — al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi; CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione (*6) ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea; CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (*8) conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea; CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo); CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo; CONSIDERANDO che talune Istituzioni Finanziarie e taluni conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito delle categorie di Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e Conto Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo; CONSIDERANDO che le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale; CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è pertanto necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini; (*1) GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj." (*2) GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2400/oj." (*3) RS 235.1." (*4) RS 235.11." (*5) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)." (*6) Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj)." (*7) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj)." (*8) COM(2024) 7 final.»;" |
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4) |
all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
(*9) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj)." (*10) RS 641.20.»;" |
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5) |
dopo l'articolo 1 è inserito il titolo seguente: «TITOLO 1 SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI» |
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6) |
l'articolo 2 è così modificato:
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7) |
l'articolo 3 è così modificato:
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8) |
il titolo seguente è inserito dopo l'articolo 4: «TITOLO 2 ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO CAPO 1 DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 4a Obiettivo Obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri e la Svizzera onde consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA. ARTICOLO 4b Ambito di applicazione 1. Il presente titolo stabilisce le norme e le procedure di cooperazione per il recupero dei seguenti crediti:
2. Il presente titolo non pregiudica l'applicazione delle norme sull'assistenza per il recupero dei crediti in materia di IVA in vigore tra gli Stati membri. ARTICOLO 4c Organizzazione 1. Ciascuno Stato designa un ufficio centrale di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo dell'accordo. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento per gli Stati membri sono gli uffici centrali di collegamento designati per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. La Svizzera comunica il proprio ufficio centrale di collegamento al Comitato congiunto. 2. Ciascuno Stato informa il Comitato congiunto di qualsiasi modifica pertinente riguardante l'ufficio centrale di collegamento designato. Il Comitato congiunto comunica le informazioni ricevute agli Stati membri e alla Svizzera. CAPO 2 SCAMBIO DI INFORMAZIONI ARTICOLO 4d Richiesta di informazioni 1. Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4. 2. Una richiesta di informazioni è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro. CAPO 3 NOTIFICA DI DOCUMENTI ARTICOLO 4e Modalità di notifica Un'autorità competente stabilita in uno Stato può notificare qualsiasi documento relativo a un credito di cui all'articolo 4b o al suo recupero direttamente, per posta, posta raccomandata o mezzi elettronici, a una Persona stabilita in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo. CAPO 4 MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI ARTICOLO 4f Domanda di recupero 1. Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata procede al recupero dei crediti di cui all'articolo 4b oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente. La domanda di recupero è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro. 2. L'Autorità richiedente invia all'Autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero. ARTICOLO 4g Condizioni che disciplinano le domande di recupero 1. L'Autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione è contestato nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 4j, paragrafo 4, terzo comma. 2. Prima che l'Autorità richiedente presenti una domanda di recupero:
Il ricorso a tali procedure di recupero e l'assistenza disponibile nello Stato dell'Autorità richiedente non sono necessari nella misura in cui ciò comporterebbe difficoltà sproporzionate. ARTICOLO 4h Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento 1. Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. Esso costituisce l'unico fondamento per le misure di recupero nello Stato dell'Autorità interpellata e in tale Stato non è richiesto alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione. Il Comitato congiunto stabilisce le informazioni da fornire nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. 2. La domanda di recupero di un credito è accompagnata da una scansione o da una copia del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. Essa può essere accompagnata da altri documenti. ARTICOLO 4i Esecuzione della domanda di recupero 1. Ai fini del recupero nello Stato dell'Autorità interpellata, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo. L'Autorità interpellata si avvale dei poteri e delle procedure previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo. 2. Lo Stato dell'Autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'Autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente titolo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri. 3. Lo Stato dell'Autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta. ARTICOLO 4j Controversie 1. Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'Autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'Autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'Autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti. 2. Le controversie relative alle misure di esecuzione adottate nello Stato dell'Autorità interpellata, compreso il rispetto delle condizioni per l'invio di una domanda di recupero ai sensi del presente accordo, sono promosse dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari. 3. Ove sia promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'Autorità richiedente ne informa l'Autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione. 4. Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'Autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'Autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'Autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo. Su domanda dell'Autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 4l, l'Autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono. L'Autorità richiedente può chiedere all'Autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'Autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'Autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell'Autorità interpellata. Se lo Stato dell'Autorità richiedente e lo Stato dell'Autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può incidere sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma. ARTICOLO 4k Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero 1. L'Autorità richiedente informa immediatamente l'Autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro. 2. Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 4j, paragrafo 1, l'Autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. L'Autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo uniforme modificato. Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata possono continuare sulla base del titolo uniforme modificato, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. Gli articoli 4h e 4j si applicano in relazione allo strumento uniforme modificato. ARTICOLO 4l Domanda di misure cautelari Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'Autorità richiedente. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4f, paragrafo 2, e gli articoli 4i, 4j e 4k. ARTICOLO 4m Limitazioni agli obblighi dell'Autorità interpellata 1. L'Autorità interpellata non è tenuta a concedere l'assistenza di cui agli articoli da 4f a 4l se la domanda iniziale di assistenza a norma degli articoli 4d, 4f o 4l è presentata per crediti risalenti a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito in questione non può più essere contestato nello Stato dell'Autorità richiedente. Per i crediti contestati tale periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la controversia è decisa con la decisione finale. Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è stato concesso dallo Stato dell'Autorità richiedente, si considera che il periodo di cinque anni non decorre prima della data di scadenza dell'intero termine di pagamento. Tuttavia, in tali casi l'Autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente paragrafo. 2. Uno Stato non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti di cui al presente titolo, per i quali è richiesta assistenza in materia di recupero, è inferiore a un importo determinato in EUR dal Comitato congiunto. 3. A condizione che il Comitato congiunto non abbia adottato o modificato tale soglia, l'importo di cui al paragrafo 2 è fissato a:
La soglia di 5 000 EUR sarà riportata a 10 000 EUR se, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno solare, uno Stato ha ricevuto più di 250 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4f, paragrafo 1. La lettera b) del presente paragrafo può essere nuovamente applicata in seguito. Il Comitato congiunto informa gli Stati membri e la Svizzera di qualsiasi modifica della soglia annuale applicabile. 4. L'Autorità interpellata informa l'Autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza. ARTICOLO 4n Problemi concernenti la prescrizione 1. I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato richiedente. 2. Qualsiasi domanda di recupero o di adozione di misure cautelari a norma del presente titolo sospende il termine di prescrizione per i crediti in questione fino a quando l'Autorità interpellata non abbia dato esecuzione alla domanda. La sospensione di cui al primo comma non supera i cinque anni dalla data di invio della domanda di recupero o di adozione di misure cautelari. 3. Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato dell'Autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato. ARTICOLO 4o Spese 1. L'Autorità interpellata tenta di recuperare dalla Persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del suo Stato. Inoltre l'Autorità interpellata può trattenere il 5 % dell'importo recuperato, ma non meno di 500 EUR e non più di 5 000 EUR. 2. Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi ulteriore rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente titolo. Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'Autorità richiedente e l'Autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso. 3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, lo Stato dell'Autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'Autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'Autorità richiedente. CAPO 5 ATTUAZIONE E APPLICAZIONE ARTICOLO 4p Comitato congiunto 1. Le parti contraenti istituiscono un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti contraenti. Il Comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente titolo. 2. Il Comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente titolo e adotta decisioni:
3. Il Comitato congiunto delibera all'unanimità delle parti contraenti. Le decisioni del Comitato congiunto sono vincolanti per le parti contraenti. Il Comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno. Le parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni di cui al paragrafo 2 dal Comitato congiunto entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente titolo. Qualora le parti contraenti non riescano a raggiungere un accordo per adottare le decisioni di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un rappresentante e avvia discussioni bilaterali per risolvere in via amichevole le questioni in sospeso entro 12 mesi. 4. Il Comitato congiunto si riunisce almeno una volta all'anno e riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente titolo ogni cinque anni. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Le mansioni di presidente vengono espletate a turno da ciascuna delle parti contraenti. La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti contraenti. 5. Se una parte contraente desidera che il presente titolo sia riveduto, ne informa il Comitato congiunto. Le modifiche del presente titolo entrano in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne. ARTICOLO 4q Utilizzo dei moduli standard per l'assistenza in materia di recupero nell'ambito di altri accordi I moduli standard per le domande di cui al presente titolo e per i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4h e all'articolo 4k, paragrafo 2, adottati dal Comitato congiunto, possono essere utilizzati anche per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera in relazione ad altri crediti per i quali l'assistenza in materia di recupero è possibile ai sensi dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (*11), concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera per quanto riguarda i crediti diversi da quelli di cui all'articolo 4b, se tale assistenza è possibile nell'ambito di altri strumenti giuridicamente vincolanti in materia di assistenza al recupero. L'uso e l'accettazione di tali moduli standard per l'assistenza in materia di recupero relativa ad altri crediti, come specificato nel presente paragrafo, non dipendono dalla conferma di tale possibilità negli altri accordi interessati. ARTICOLO 4r Scambio di informazioni senza preventiva richiesta Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una Persona stabilita o residente in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente. ARTICOLO 4s Cooperazione su altre questioni Le parti contraenti valutano l'assistenza reciproca per il recupero di altri crediti fiscali entro un periodo di quattro anni a decorrere dal primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica del 20 ottobre 2025. (*11) GU UE L 46 del 17.2.2009, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/127/oj.»;" |
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9) |
prima dell'articolo 5 è inserito il titolo seguente: «TITOLO 3 DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TITOLO 1 E AL TITOLO 2» |
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10) |
dopo l'articolo 6 è inserito il titolo seguente: «TITOLO 4 ALTRE DISPOSIZIONI» |
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11) |
l'allegato I è così modificato:
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12) |
nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa; |
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13) |
la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e ai suoi allegati è sostituita dalla seguente: «DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati quali modificati dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.» ; |
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14) |
la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo è sostituita dalla seguente: «DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5.». |
ARTICOLO 2
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne.
2. Nonostante il paragrafo 1, le parti contraenti applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2026, subordinatamente alla notifica da parte di ciascuna delle parti contraenti all'altra entro il 31 dicembre 2025 dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per tale applicazione provvisoria, le modifiche di cui all'articolo 1 del presente protocollo di modifica riguardanti i seguenti articoli dell'accordo, gli allegati dell'accordo e le dichiarazioni, in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica:
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articolo 1, paragrafo 1, lettere m) e u); |
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articolo 2; |
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articolo 3; |
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articolo 4p; |
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allegato I; |
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allegato III; |
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le dichiarazioni congiunte delle parti contraenti. |
3. Nonostante il paragrafo 1, il titolo 2, ad eccezione dell'articolo 4p, dell'accordo quale modificato dal presente protocollo di modifica si applica a decorrere dal primo giorno di gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente protocollo di modifica per quanto riguarda i crediti fiscali sorti dopo il primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica.
ARTICOLO 3
Lingue
Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo di modifica.
(1) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).
(2) GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj.
(3) GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2400/oj.
(4) Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU UE L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).
(5) Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).
(6) RS 235.1.
(7) RS 235.11.
(8) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(9) Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj).
(10) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj).
(11) COM(2024) 7 final.
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2025/2326/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)