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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2326

20.11.2025

PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA SULLO SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI FINANZIARIE PER MIGLIORARE L'ADEMPIMENTO FISCALE INTERNAZIONALE

L'UNIONE EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata «Svizzera»,

in appresso denominate, individualmente, «parte contraente» e, congiuntamente, «parti contraenti»,

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'applicazione di misure equivalenti a quelle previste dalla direttiva 2003/48/CE del Consiglio (1) e successivamente si è sviluppata nell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (2) («accordo»), quale modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (3), basato sullo scambio automatico reciproco di informazioni mediante l'attuazione dello standard per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) («standard globale»);

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, modifiche dello standard globale sono state approvate dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE nell'agosto 2022 e sono state adottate dal Consiglio dell'OCSE l'8 giugno 2023 mediante la raccomandazione riveduta sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale («aggiornamento dello standard globale»);

CONSIDERANDO che la revisione completa dell'OCSE ha rilevato la crescente complessità degli strumenti finanziari nonché l'emergere e l'utilizzo di nuovi tipi di attività digitali e ha riconosciuto la necessità di adeguare lo standard globale per garantire un adempimento fiscale completo ed effettivo;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale ha ampliato l'ambito di applicazione della comunicazione per includervi nuovi prodotti finanziari digitali, quali i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale, che offrono alternative credibili ai Conti Finanziari tradizionali, già soggetti a comunicazione ai sensi dello standard globale;

CONSIDERANDO che il nuovo Quadro dell'OCSE per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività (Crypto-Asset Reporting Framework – «CARF»), introdotto parallelamente all'aggiornamento dello standard globale, funge da meccanismo complementare a livello globale ed è specificamente concepito per far fronte al rapido sviluppo e alla crescita del mercato delle Cripto-attività;

CONSIDERANDO che si è ritenuto indispensabile garantire un'interazione efficiente tra questi due quadri, in particolare con l’obiettivo di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni: i) escludendo i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica e le Valute Digitali della Banca Centrale dall'ambito di applicazione del CARF, in quanto essi sono già coperti nell'ambito dello standard globale aggiornato; ii) considerando le cripto-attività nell'ambito di applicazione dello standard globale aggiornato come Attività finanziarie ai fini della comunicazione di Conti di Custodia, Strumenti di Capitale o Partecipazioni a interessi di debito in Entità di Investimento (tranne nei casi di prestazione di servizi consistenti in operazioni di cambio per o per conto di clienti, che sono coperte dal CARF), investimenti indiretti in cripto-attività attraverso altri prodotti finanziari tradizionali o prodotti finanziari tradizionali emessi in forma di cripto-attività; e iii) prevedendo una disposizione facoltativa che esenti le Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione dalla comunicazione dei proventi lordi per le attività classificate come Cripto-attività in conformità di entrambi i quadri, quando tali informazioni sono comunicate nell'ambito del CARF, continuando nel contempo a comunicare tutte le altre informazioni, come il saldo del conto, nell'ambito dello standard globale;

CONSIDERANDO che il CARF è stato attuato nell'Unione europea mediante la direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio (4), che ha modificato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (5), con applicazione delle relative disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2026, e che la Svizzera si è impegnata ad attuare il CARF nella propria legislazione interna e ad applicare dette disposizioni a decorrere dalla stessa data;

CONSIDERANDO che, al fine di limitare i casi di duplicazione delle comunicazioni, le parti contraenti dovrebbero applicare la delimitazione tra l'accordo, il CARF e la direttiva (UE) 2023/2226 in modo coerente con la delimitazione tra lo standard globale aggiornato e il CARF;

CONSIDERANDO che, al fine di migliorare l'affidabilità e l'uso delle informazioni scambiate, l'aggiornamento dello standard globale introduce obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;

CONSIDERANDO che l'aggiornamento dello standard globale aggiunge una nuova categoria di «Conto Escluso» per i Conti dei Contributi in Conto Capitale e una soglia de minimis per la comunicazione dei Conti di Deposito che detengono Prodotti Specificati di Moneta Elettronica;

CONSIDERANDO che i commenti all'aggiornamento dello standard globale includono una nuova categoria facoltativa di «Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione» per le Entità Senza Scopo di Lucro autentiche che operano a fini di pubblica utilità («Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro») e impongono che, al fine di tener conto delle preoccupazioni relative alla potenziale elusione della comunicazione, l'applicazione di tale opzione dovrebbe essere soggetta ad adeguate procedure di verifica per ciascuna Entità da parte di un'autorità della giurisdizione in cui tale Entità è altrimenti soggetta a comunicazione;

CONSIDERANDO che la Svizzera vorrebbe avvalersi della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e si accinge ad istituire i meccanismi giuridici e amministrativi per garantire che qualsiasi Entità che rivendichi lo status di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» soddisfi le relative condizioni prima che sia trattata come Istituzione Finanziaria Non Tenuta alla Comunicazione in Svizzera;

CONSIDERANDO che gli Stati membri, in linea con la direttiva (UE) 2023/2226, non si avvarranno della facoltà di includere la nuova categoria di «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» e che lo status di un'Entità come «Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro» in Svizzera non inciderà sullo status di tali Entità negli Stati membri, se tali Entità sono ivi considerate Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera intendono garantire la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e il recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera, la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (6) e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022  (7) e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) — al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione (9) ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10), si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (11) conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

L'accordo è così modificato:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti per migliorare l'adempimento fiscale internazionale»

;

2)

la frase introduttiva tra il titolo e la formulazione «HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:» è sostituita dalla seguente:

«L'UNIONE EUROPEA

e

LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, di seguito denominata “Svizzera”,

entrambe denominate di seguito, individualmente, “parte contraente” e, congiuntamente, “parti contraenti” »

;

3)

il seguente preambolo è inserito prima della formulazione «HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL SEGUENTE ACCORDO:»:


«NELL'INTENTO DI applicare lo standard globale dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni finanziarie a fini fiscali (“standard globale”) nell'ambito di una cooperazione che tenga conto dei legittimi interessi di entrambe le parti contraenti;

CONSIDERANDO che le parti contraenti intrattengono da lunga data strette relazioni per quanto riguarda l'assistenza reciproca in materia fiscale, che consisteva inizialmente nell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*1), concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004 (“accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio”);

CONSIDERANDO che le parti contraenti hanno ulteriormente sviluppato tali relazioni concludendo il protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (*2), fatto a Bruxelles il 27 maggio 2015 (“protocollo di modifica del 27 maggio 2015 ”), che ha istituito l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale (“accordo sullo standard globale”) in base allo scambio automatico reciproco di informazioni, ferme restando una certa riservatezza e altre tutele, comprese disposizioni che limitino l'uso delle informazioni scambiate;

CONSIDERANDO che il protocollo di modifica del 27 maggio 2015 ha sostituito le disposizioni dell'accordo sulla tassazione dei redditi da risparmio pur mantenendo le disposizioni dell'articolo 15 dello stesso sui pagamenti di dividendi, interessi e canoni tra società, rinumerandolo come articolo 9 dell'accordo sullo standard globale;

CONSIDERANDO che, a seguito della prima revisione completa dello standard globale da parte dell'OCSE, quest'ultimo è stato aggiornato dalla raccomandazione riveduta del Consiglio dell'OCSE sulle norme internazionali per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale dell'8 giugno 2023 (“aggiornamento dello standard globale”), tra l'altro integrando taluni prodotti di moneta elettronica e valute digitali delle banche centrali nell'ambito di applicazione della comunicazione ai sensi dello standard globale, considerando le cripto-attività come attività finanziarie, evitando nel contempo la duplicazione delle comunicazioni con il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività, e introducendo obblighi di comunicazione più dettagliati e procedure rafforzate di adeguata verifica in materia fiscale;

CONSIDERANDO che, a seguito dell'aggiornamento dello standard globale, l'accordo sullo standard globale è stato modificato dal protocollo di modifica dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per migliorare l'adempimento fiscale internazionale, fatto a Bruxelles il 20 ottobre 2025 (“protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 ”), alcune disposizioni del quale si applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2026 e che ha modificato il titolo dell'accordo sullo standard globale in “Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sullo scambio automatico di informazioni finanziarie e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti al fine di migliorare l'adempimento fiscale internazionale” (“accordo”);

CONSIDERANDO che l'Unione europea e la Svizzera, con il protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, hanno inteso rafforzare la loro collaborazione nel settore della riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del recupero dei crediti IVA al fine di evitare la non imposizione e combattere le frodi in materia di IVA;

CONSIDERANDO che le parti contraenti applicheranno le proprie normative e prassi sulla protezione dei dati — in particolare, per la Svizzera, la legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati (*3) e la relativa ordinanza del 31 agosto 2022  (*4) e, per l'Unione europea, il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5) — al trattamento dei dati personali scambiati conformemente all'accordo e si impegneranno a informarsi reciprocamente, senza indebiti ritardi, di qualsiasi modifica sostanziale di tali normative e prassi;

CONSIDERANDO che la decisione 2000/518/CE della Commissione (*6) ha stabilito che, per tutte le attività che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7), si ritiene che la Svizzera garantisca un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 15 gennaio 2024 sul primo riesame del funzionamento delle decisioni di adeguatezza adottate a norma dell'articolo 25, paragrafo 6, della direttiva 95/46/CE (*8) conferma che la Svizzera continua a garantire un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti dall'Unione europea;

CONSIDERANDO che gli Stati membri e la Svizzera dispongono: i) di salvaguardie adeguate per garantire che le informazioni ricevute conformemente all'accordo rimangano riservate e siano utilizzate esclusivamente ai fini e dalle persone o autorità incaricate dell'accertamento, della riscossione o del recupero delle imposte, delle procedure o azioni concernenti le imposte, delle decisioni sui ricorsi presentati per le imposte o dei relativi controlli nonché per altri scopi autorizzati; e ii) delle infrastrutture per uno scambio efficace (tra cui procedure consolidate per garantire scambi di informazioni tempestivi, accurati, sicuri e riservati, comunicazioni efficaci e affidabili e la capacità di risolvere rapidamente questioni e problemi relativi a scambi o richieste di scambi e di applicare le disposizioni dell'articolo 4 dell'accordo);

CONSIDERANDO che le categorie di Istituzioni Finanziarie Tenute alla Comunicazione e di Conti Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo sono intese a limitare le opportunità per i contribuenti di evitare di essere oggetto di comunicazione trasferendo le attività a Istituzioni Finanziarie o investendo in prodotti finanziari che esulano dall'ambito di applicazione dell'accordo;

CONSIDERANDO che talune Istituzioni Finanziarie e taluni conti che presentano un rischio ridotto di essere utilizzati a fini di evasione fiscale dovrebbero essere esclusi dall'ambito delle categorie di Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e Conto Oggetto di Comunicazione contemplate dall'accordo;

CONSIDERANDO che le informazioni finanziarie che devono essere comunicate e scambiate dovrebbero riguardare non soltanto tutti i pertinenti redditi (interessi, dividendi e tipologie analoghe di redditi), ma anche i saldi di conto e i proventi delle vendite di Attività Finanziarie, al fine di far fronte a situazioni in cui un contribuente cerca di occultare capitale costituito esso stesso da redditi o attività oggetto di evasione fiscale;

CONSIDERANDO che il trattamento delle informazioni ai sensi dell'accordo è pertanto necessario e commisurato allo scopo di consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri e della Svizzera di individuare correttamente e inequivocabilmente i contribuenti interessati, di applicare e far osservare la propria normativa fiscale in situazioni transfrontaliere, di valutare la probabilità che siano perpetrate evasioni fiscali e di evitare ulteriori inutili indagini;

(*1)   GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj."

(*2)   GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2400/oj."

(*3)  RS 235.1."

(*4)  RS 235.11."

(*5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj)."

(*6)  Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj)."

(*7)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj)."

(*8)  COM(2024) 7 final.»;"

4)

all'articolo 1, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

«m)

“Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività”: il quadro internazionale per lo scambio automatico di informazioni in materia di cripto-attività (comprensivo dei commenti) elaborato dall'OCSE con i paesi del G20 e approvato dall'OCSE il 26 agosto 2022;

n)

“IVA”: per l'Unione europea, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (*9) o, per la Svizzera, l'imposta sul valore aggiunto ai sensi della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l’imposta sul valore aggiunto (*10);

o)

“Stato”: uno Stato membro o la Svizzera;

p)

“Stati”: gli Stati membri e la Svizzera;

q)

“Ufficio centrale di collegamento”: l'ufficio designato a norma dell'articolo 4c, paragrafo 1, responsabile dei contatti per l'applicazione del titolo 2;

r)

“Autorità richiedente”: l'ufficio centrale di collegamento di uno Stato che presenta una domanda ai sensi del titolo 2;

s)

“Autorità interpellata”: l'ufficio centrale di collegamento che riceve una domanda ai sensi del titolo 2;

t)

“Persona”: ai fini dell'applicazione del titolo 2:

i)

una persona fisica;

ii)

una persona giuridica;

iii)

ove la normativa vigente lo preveda, un'associazione di persone alla quale è riconosciuta la capacità di compiere atti giuridici, ma che è priva di personalità giuridica; o

iv)

qualsiasi altro istituto giuridico di qualunque natura e forma, dotato o meno di personalità giuridica, soggetto all'IVA o tenuto al pagamento dei crediti di cui all'articolo 4b;

u)

“Comitato congiunto”: il comitato responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del titolo 2 a norma dell'articolo 4p;

v)

“Per via elettronica”: mediante attrezzature elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di dati e utilizzando fili, radio, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.

(*9)  Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU UE L 347 dell'11.12.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/112/oj)."

(*10)  RS 641.20.»;"

5)

dopo l'articolo 1 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO 1

SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI»

;

6)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è così modificato:

i)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

le seguenti:

i)

il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

ii)

nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente agli allegati I e II, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e

iii)

se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

b)

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;»

;

ii)

il termine «e» alla fine della lettera f) è soppresso;

iii)

dopo la lettera f) è aggiunta la lettera seguente:

«fa)

nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e»

;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   Nonostante il paragrafo 2, lettera e), punto ii), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente ai sensi dell'allegato I, sezione I, parte F, in relazione a qualsiasi gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere scambiati nella misura in cui siano scambiati dall'Autorità Competente della Svizzera con l'Autorità Competente di uno Stato membro o dall'Autorità Competente di uno Stato membro con l'Autorità Competente della Svizzera secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.»

;

7)

l'articolo 3 è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3a.   Nonostante il paragrafo 3, per i conti considerati come Conto Oggetto di Comunicazione esclusivamente in virtù delle modifiche al presente accordo apportate dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, e, in relazione a tutti i Conti Oggetto di Comunicazione, per le informazioni aggiuntive da scambiare a norma delle modifiche apportate all'articolo 2, paragrafo 2, del suddetto protocollo di modifica, le informazioni devono essere scambiate con riguardo al primo anno a decorrere dalla data di applicazione provvisoria di tale protocollo di modifica e a tutti gli anni successivi.

3b.   Nonostante i paragrafi 3 e 3a, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto da un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre precedente la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 e per i periodi di riferimento che terminano entro il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di Quote nel Capitale di Rischio devono essere scambiate laddove comunicate dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione in conformità dell'allegato I, sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6a.»

;

b)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Le Autorità Competenti scambieranno automaticamente le informazioni di cui all'articolo 2 secondo uno standard comune di comunicazione in linguaggio di marcatura estensibile (Extensible Markup Language) utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.»

;

c)

il paragrafo 5 è soppresso;

8)

il titolo seguente è inserito dopo l'articolo 4:

«TITOLO 2

ASSISTENZA IN MATERIA DI RECUPERO

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 4a

Obiettivo

Obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri e la Svizzera onde consentire alle autorità incaricate dell'applicazione della legislazione sull'IVA di prestarsi reciproca assistenza per garantire il rispetto di tale legislazione e tutelare il gettito IVA.

ARTICOLO 4b

Ambito di applicazione

1.   Il presente titolo stabilisce le norme e le procedure di cooperazione per il recupero dei seguenti crediti:

a)

crediti relativi all'IVA;

b)

penali di natura amministrativa, comprese ammende, sanzioni, tasse e soprattasse, relative ai crediti di cui alla lettera a) irrogate dalle autorità amministrative competenti per la riscossione dell'IVA o lo svolgimento di indagini amministrative al riguardo, o confermate da organi amministrativi o giudiziari su richiesta di tali autorità amministrative; e

c)

interessi e spese relativi ai crediti di cui alle lettere a) e b).

2.   Il presente titolo non pregiudica l'applicazione delle norme sull'assistenza per il recupero dei crediti in materia di IVA in vigore tra gli Stati membri.

ARTICOLO 4c

Organizzazione

1.   Ciascuno Stato designa un ufficio centrale di collegamento responsabile dell'applicazione del presente titolo dell'accordo. Fino a nuovo avviso, gli uffici centrali di collegamento per gli Stati membri sono gli uffici centrali di collegamento designati per l'assistenza in materia di recupero tra gli Stati membri. La Svizzera comunica il proprio ufficio centrale di collegamento al Comitato congiunto.

2.   Ciascuno Stato informa il Comitato congiunto di qualsiasi modifica pertinente riguardante l'ufficio centrale di collegamento designato. Il Comitato congiunto comunica le informazioni ricevute agli Stati membri e alla Svizzera.

CAPO 2

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

ARTICOLO 4d

Richiesta di informazioni

1.   Ai fini del presente titolo si applica, mutatis mutandis, l'articolo 5, paragrafi 1, 2, 3 e 4.

2.   Una richiesta di informazioni è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.

CAPO 3

NOTIFICA DI DOCUMENTI

ARTICOLO 4e

Modalità di notifica

Un'autorità competente stabilita in uno Stato può notificare qualsiasi documento relativo a un credito di cui all'articolo 4b o al suo recupero direttamente, per posta, posta raccomandata o mezzi elettronici, a una Persona stabilita in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo.

CAPO 4

MISURE DI RECUPERO O MISURE CAUTELARI

ARTICOLO 4f

Domanda di recupero

1.   Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata procede al recupero dei crediti di cui all'articolo 4b oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente. La domanda di recupero è effettuata utilizzando il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE o qualsiasi altro sistema appropriato per la trasmissione dei dati che possa essere concordato in futuro.

2.   L'Autorità richiedente invia all'Autorità interpellata, non appena ne sia a conoscenza, ogni informazione utile relativa al caso che ha motivato la domanda di recupero.

ARTICOLO 4g

Condizioni che disciplinano le domande di recupero

1.   L'Autorità richiedente non può presentare una domanda di recupero se e finché il credito o il titolo che ne consente l'esecuzione è contestato nel proprio Stato, tranne nei casi in cui si applica l'articolo 4j, paragrafo 4, terzo comma.

2.   Prima che l'Autorità richiedente presenti una domanda di recupero:

a)

si applicano le opportune procedure di recupero disponibili nello Stato dell'Autorità richiedente, a meno che non sia ovvio che non vi sono beni utili al recupero in tale Stato o che tali procedure non porteranno al pagamento integrale del credito e l'Autorità richiedente è in possesso di informazioni indicanti che l'interessato dispone di beni nello Stato dell'Autorità interpellata; e

b)

assistenza adeguata in materia di recupero disponibile nello Stato dell'Autorità richiedente è richiesta alle giurisdizioni che sono tenute a fornire un'assistenza in materia di recupero analoga a quella di cui al presente titolo, se esiste una chiara indicazione dei beni disponibili in tale giurisdizione e l'assistenza in materia di recupero comporterà probabilmente il pagamento integrale del credito.

Il ricorso a tali procedure di recupero e l'assistenza disponibile nello Stato dell'Autorità richiedente non sono necessari nella misura in cui ciò comporterebbe difficoltà sproporzionate.

ARTICOLO 4h

Titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata e altri documenti di accompagnamento

1.   Le domande di recupero sono accompagnate da un titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. Esso costituisce l'unico fondamento per le misure di recupero nello Stato dell'Autorità interpellata e in tale Stato non è richiesto alcun atto di riconoscimento, integrazione o sostituzione.

Il Comitato congiunto stabilisce le informazioni da fornire nel titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata.

2.   La domanda di recupero di un credito è accompagnata da una scansione o da una copia del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato richiedente. Essa può essere accompagnata da altri documenti.

ARTICOLO 4i

Esecuzione della domanda di recupero

1.   Ai fini del recupero nello Stato dell'Autorità interpellata, ogni credito per cui è stata presentata una domanda di recupero è trattato come un credito di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo. L'Autorità interpellata si avvale dei poteri e delle procedure previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di tale Stato, salvo diversa disposizione del presente titolo.

2.   Lo Stato dell'Autorità interpellata non è tenuto a concedere ai crediti dei quali si chiede il recupero le preferenze accordate per crediti analoghi sorti nello Stato dell'Autorità interpellata, salvo diverso accordo o diversa disposizione nella legislazione di tale Stato. Lo Stato che, nell'eseguire il presente titolo, conceda preferenze ai crediti sorti in un altro Stato non può, alle stesse condizioni, rifiutare di accordare le stesse preferenze ai medesimi crediti o a crediti analoghi di altri Stati membri.

3.   Lo Stato dell'Autorità interpellata recupera il credito nella propria valuta.

ARTICOLO 4j

Controversie

1.   Le controversie concernenti il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata nonché le controversie riguardanti la validità di una notifica effettuata da un'Autorità richiedente rientrano nella competenza degli organismi competenti dello Stato dell'Autorità richiedente. Se nel corso della procedura di recupero un soggetto interessato contesta il credito, il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o il titolo uniforme che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata, quest'ultima informa tale soggetto che l'azione deve essere da esso promossa dinanzi all'organo competente dello Stato dell'Autorità richiedente in conformità delle norme di legge in esso vigenti.

2.   Le controversie relative alle misure di esecuzione adottate nello Stato dell'Autorità interpellata, compreso il rispetto delle condizioni per l'invio di una domanda di recupero ai sensi del presente accordo, sono promosse dinanzi all'organo competente di tale Stato in conformità delle sue disposizioni legislative e regolamentari.

3.   Ove sia promossa un'azione di cui al paragrafo 1, l'Autorità richiedente ne informa l'Autorità interpellata e indica gli elementi del credito che non sono oggetto di contestazione.

4.   Non appena riceve le informazioni di cui al paragrafo 3 dall'Autorità richiedente o dal soggetto interessato, l'Autorità interpellata sospende la procedura di esecuzione per quanto riguarda la parte contestata del credito in attesa della decisione dell'organo competente in materia, salvo domanda contraria formulata dall'Autorità richiedente ai sensi del terzo comma del presente paragrafo.

Su domanda dell'Autorità richiedente, o se lo ritiene altrimenti necessario, e fatto salvo l'articolo 4l, l'Autorità interpellata può adottare misure cautelari per garantire il recupero, se le disposizioni legislative o regolamentari applicabili lo consentono.

L'Autorità richiedente può chiedere all'Autorità interpellata, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e delle prassi amministrative vigenti nel proprio Stato, di recuperare un credito contestato o la parte contestata di un credito se le disposizioni legislative e regolamentari e le prassi amministrative vigenti nello Stato dell'Autorità interpellata lo consentono. Le domande di questo tipo devono essere motivate. Se l'esito della contestazione risulta favorevole al debitore, l'Autorità richiedente è tenuta alla restituzione di ogni importo recuperato unitamente a ogni compensazione dovuta, secondo la legislazione in vigore nello Stato dell'Autorità interpellata.

Se lo Stato dell'Autorità richiedente e lo Stato dell'Autorità interpellata hanno avviato una procedura amichevole, e l'esito della procedura può incidere sul credito per il quale è stata richiesta l'assistenza, le misure di recupero sono sospese o interrotte fino alla conclusione della procedura, a meno che si tratti di un caso di estrema urgenza per frode o insolvenza. Se le misure di recupero sono sospese o interrotte, si applica il secondo comma.

ARTICOLO 4k

Modifica o ritiro della domanda di assistenza al recupero

1.   L'Autorità richiedente informa immediatamente l'Autorità interpellata di qualsiasi modifica apportata alla propria domanda di recupero o del ritiro della stessa, precisando i motivi della modifica o del ritiro.

2.   Se la modifica della domanda è dovuta a una decisione dell'organo competente di cui all'articolo 4j, paragrafo 1, l'Autorità richiedente trasmette tale decisione corredata di un titolo uniforme modificato che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata. L'Autorità interpellata prosegue quindi la procedura di recupero sulla base del titolo uniforme modificato.

Le misure di recupero o le misure cautelari già adottate sulla base del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata possono continuare sulla base del titolo uniforme modificato, a meno che la modifica della domanda sia dovuta all'invalidità del titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente o del titolo uniforme originale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità interpellata.

Gli articoli 4h e 4j si applicano in relazione allo strumento uniforme modificato.

ARTICOLO 4l

Domanda di misure cautelari

Su domanda dell'Autorità richiedente, l'Autorità interpellata procede all'adozione di misure cautelari, se consentito dalla legislazione nazionale e conformemente alle proprie prassi amministrative, per garantire il recupero qualora un credito o il titolo iniziale che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente sia contestato al momento della presentazione della domanda o qualora il credito non sia ancora oggetto di un titolo che consente l'esecuzione nello Stato dell'Autorità richiedente, purché l'adozione di misure cautelari sia possibile, in una situazione analoga, in base alla legislazione e alle prassi amministrative dello Stato dell'Autorità richiedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 4f, paragrafo 2, e gli articoli 4i, 4j e 4k.

ARTICOLO 4m

Limitazioni agli obblighi dell'Autorità interpellata

1.   L'Autorità interpellata non è tenuta a concedere l'assistenza di cui agli articoli da 4f a 4l se la domanda iniziale di assistenza a norma degli articoli 4d, 4f o 4l è presentata per crediti risalenti a più di cinque anni prima, a decorrere dalla data in cui il credito in questione non può più essere contestato nello Stato dell'Autorità richiedente. Per i crediti contestati tale periodo è calcolato a decorrere dalla data in cui la controversia è decisa con la decisione finale.

Inoltre, nei casi in cui una dilazione di pagamento o un piano di pagamento rateale è stato concesso dallo Stato dell'Autorità richiedente, si considera che il periodo di cinque anni non decorre prima della data di scadenza dell'intero termine di pagamento. Tuttavia, in tali casi l'Autorità interpellata non è tenuta a concedere assistenza per i crediti che risalgono a più di dieci anni prima, a decorrere dalla data di cui al primo comma del presente paragrafo.

2.   Uno Stato non è tenuto a concedere assistenza se l'importo totale dei crediti di cui al presente titolo, per i quali è richiesta assistenza in materia di recupero, è inferiore a un importo determinato in EUR dal Comitato congiunto.

3.   A condizione che il Comitato congiunto non abbia adottato o modificato tale soglia, l'importo di cui al paragrafo 2 è fissato a:

a)

10 000 EUR a decorrere dalla data di applicazione del presente titolo;

b)

5 000 EUR, a condizione che, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno solare, nessuno Stato abbia ricevuto più di 200 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4f, paragrafo 1; negli altri casi la soglia rimane a 10 000 EUR.

La soglia di 5 000 EUR sarà riportata a 10 000 EUR se, su una media annuale di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno solare, uno Stato ha ricevuto più di 250 domande di recupero ai sensi dell'articolo 4f, paragrafo 1. La lettera b) del presente paragrafo può essere nuovamente applicata in seguito.

Il Comitato congiunto informa gli Stati membri e la Svizzera di qualsiasi modifica della soglia annuale applicabile.

4.   L'Autorità interpellata informa l'Autorità richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda di assistenza.

ARTICOLO 4n

Problemi concernenti la prescrizione

1.   I problemi concernenti i termini di prescrizione sono disciplinati esclusivamente dalle norme di legge in vigore nello Stato richiedente.

2.   Qualsiasi domanda di recupero o di adozione di misure cautelari a norma del presente titolo sospende il termine di prescrizione per i crediti in questione fino a quando l'Autorità interpellata non abbia dato esecuzione alla domanda.

La sospensione di cui al primo comma non supera i cinque anni dalla data di invio della domanda di recupero o di adozione di misure cautelari.

3.   Il paragrafo 2 non pregiudica il diritto dello Stato dell'Autorità richiedente di prendere provvedimenti che hanno l'effetto di sospendere, interrompere o prorogare i termini di prescrizione secondo le norme di legge vigenti in tale Stato.

ARTICOLO 4o

Spese

1.   L'Autorità interpellata tenta di recuperare dalla Persona interessata e trattiene le spese da essa sostenute in connessione con il recupero conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del suo Stato.

Inoltre l'Autorità interpellata può trattenere il 5 % dell'importo recuperato, ma non meno di 500 EUR e non più di 5 000 EUR.

2.   Gli Stati rinunciano tra loro a qualsiasi ulteriore rimborso delle spese derivanti dall'assistenza reciproca che si prestino in applicazione del presente titolo.

Tuttavia, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare, riguardi spese molto elevate o si ricolleghi alla lotta contro le organizzazioni criminali, l'Autorità richiedente e l'Autorità interpellata possono convenire modalità specifiche di rimborso caso per caso.

3.   Nonostante i paragrafi 1 e 2, lo Stato dell'Autorità richiedente resta responsabile, nei confronti dello Stato dell'Autorità interpellata, delle spese e delle perdite conseguenti ad azioni riconosciute infondate quanto all'esistenza del credito o alla validità del titolo che consente l'esecuzione e/o l'adozione di misure cautelari emesso dall'Autorità richiedente.

CAPO 5

ATTUAZIONE E APPLICAZIONE

ARTICOLO 4p

Comitato congiunto

1.   Le parti contraenti istituiscono un Comitato congiunto composto da rappresentanti delle parti contraenti. Il Comitato congiunto assicura il corretto funzionamento e la corretta attuazione del presente titolo.

2.   Il Comitato congiunto formula raccomandazioni per promuovere gli obiettivi del presente titolo e adotta decisioni:

a)

relative all'adozione di moduli standard per la comunicazione relativa alle domande a norma del presente titolo e per gli strumenti uniformi di cui all'articolo 4h, paragrafo 1, e all'articolo 4k, paragrafo 2;

b)

sull'uso delle lingue nelle domande, negli strumenti uniformi e in altri moduli standard utilizzati per l'assistenza a norma del presente titolo e in altri documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4h e all'articolo 4k, paragrafo 2;

c)

che istituiscono i mezzi di trasmissione delle domande e delle comunicazioni, qualora il Comitato congiunto ritenga che il sistema comune di trasmissione approvato dall'OCSE non debba più essere utilizzato per la comunicazione relativa alle domande di cui al presente titolo;

d)

che adottano le norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all'organizzazione dei contatti di cui all'articolo 4c;

e)

che adottano le norme relative alla conversione delle somme da recuperare e al trasferimento delle somme recuperate;

f)

che modificano i riferimenti agli atti giuridici dell'Unione europea e della Svizzera contenuti nel presente titolo;

g)

che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative all'importo per il quale uno Stato non è tenuto a concedere l'assistenza di cui all'articolo 4m, paragrafo 2;

h)

che stabiliscono e adottano norme sui dati statistici che gli Stati devono raccogliere per quanto riguarda l'applicazione del presente titolo e sulla data entro la quale le parti contraenti devono comunicare Per via elettronica al Comitato congiunto un elenco di tali dati statistici;

i)

che stabiliscono e adottano norme di attuazione in merito alle modalità pratiche e alle procedure amministrative relative all'esecuzione della domanda di recupero, comprese disposizioni sugli interessi di mora e sulle modalità di rateizzazione per i debitori;

j)

che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le controversie di cui all'articolo 4j;

k)

che stabiliscono e adottano norme di attuazione relative alle modalità pratiche e alle procedure amministrative per le modifiche o i ritiri delle domande di assistenza in materia di recupero;

l)

che stabiliscono una procedura per la conclusione di un accordo sul livello dei servizi, garantendo la qualità tecnica e la quantità dei servizi per il funzionamento dei sistemi di comunicazione e di scambio di informazioni, e concludono, se necessario, un accordo sul livello dei servizi.

3.   Il Comitato congiunto delibera all'unanimità delle parti contraenti. Le decisioni del Comitato congiunto sono vincolanti per le parti contraenti. Il Comitato congiunto adotta il proprio regolamento interno.

Le parti contraenti si impegnano a far adottare le decisioni di cui al paragrafo 2 dal Comitato congiunto entro un periodo di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente titolo.

Qualora le parti contraenti non riescano a raggiungere un accordo per adottare le decisioni di cui al paragrafo 2, ciascuna parte nomina un rappresentante e avvia discussioni bilaterali per risolvere in via amichevole le questioni in sospeso entro 12 mesi.

4.   Il Comitato congiunto si riunisce almeno una volta all'anno e riesamina il funzionamento e l'efficacia del presente titolo ogni cinque anni. Ciascuna parte contraente può chiedere la convocazione di una riunione. Le mansioni di presidente vengono espletate a turno da ciascuna delle parti contraenti. La data, il luogo e l'ordine del giorno delle riunioni sono stabiliti di comune intesa tra le parti contraenti.

5.   Se una parte contraente desidera che il presente titolo sia riveduto, ne informa il Comitato congiunto. Le modifiche del presente titolo entrano in vigore dopo l'espletamento delle rispettive procedure interne.

ARTICOLO 4q

Utilizzo dei moduli standard per l'assistenza in materia di recupero nell'ambito di altri accordi

I moduli standard per le domande di cui al presente titolo e per i documenti di accompagnamento di cui all'articolo 4h e all'articolo 4k, paragrafo 2, adottati dal Comitato congiunto, possono essere utilizzati anche per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera in relazione ad altri crediti per i quali l'assistenza in materia di recupero è possibile ai sensi dell'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari (*11), concluso a Lussemburgo il 26 ottobre 2004, e per l'assistenza in materia di recupero tra uno Stato membro e la Svizzera per quanto riguarda i crediti diversi da quelli di cui all'articolo 4b, se tale assistenza è possibile nell'ambito di altri strumenti giuridicamente vincolanti in materia di assistenza al recupero. L'uso e l'accettazione di tali moduli standard per l'assistenza in materia di recupero relativa ad altri crediti, come specificato nel presente paragrafo, non dipendono dalla conferma di tale possibilità negli altri accordi interessati.

ARTICOLO 4r

Scambio di informazioni senza preventiva richiesta

Qualora un rimborso di dazi o imposte riguardi una Persona stabilita o residente in un altro Stato nel cui territorio si applica il presente titolo, lo Stato cui spetta effettuare il rimborso può informare lo Stato di stabilimento o di residenza del rimborso pendente.

ARTICOLO 4s

Cooperazione su altre questioni

Le parti contraenti valutano l'assistenza reciproca per il recupero di altri crediti fiscali entro un periodo di quattro anni a decorrere dal primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica del 20 ottobre 2025.

(*11)   GU UE L 46 del 17.2.2009, pag. 8, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2009/127/oj.»;"

9)

prima dell'articolo 5 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO 3

DISPOSIZIONI APPLICABILI AL TITOLO 1 E AL TITOLO 2»

;

10)

dopo l'articolo 6 è inserito il titolo seguente:

«TITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI»

;

11)

l'allegato I è così modificato:

a)

la sezione I, parte A, è così modificata:

i)

la frase introduttiva e i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Fatte salve le parti da C a F, ciascuna Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve trasmettere all'Autorità Competente della propria giurisdizione (uno Stato membro o la Svizzera) relativamente a ogni Conto Oggetto di Comunicazione ivi registrato:

1.

le informazioni seguenti:

a)

il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e, nel caso di persone fisiche, la data e il luogo di nascita per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione che è Titolare di Conto e se il Titolare di Conto ha presentato un'autocertificazione valida;

b)

nel caso di un'Entità che è Titolare di Conto e che, dopo l'applicazione delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale conformemente alle sezioni V, VI e VII, è identificata come avente una o più Persone che Esercitano il Controllo che sono Persone Oggetto di Comunicazione, il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro, la Svizzera o un'altra giurisdizione) e il NIF o i NIF dell'Entità e il nome, l'indirizzo, la giurisdizione o le giurisdizioni di residenza (uno Stato membro o la Svizzera), il NIF o i NIF e la data e il luogo di nascita di ogni Persona Oggetto di Comunicazione, nonché il ruolo o i ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che esercita il Controllo dell'Entità e se per ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è stata presentata un'autocertificazione valida; e

c)

se il conto è un conto congiunto, incluso il numero dei Titolari del conto congiunto;

2.

il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il tipo di conto e se si tratta di un Conto Preesistente o di un Nuovo Conto;»

;

ii)

il termine «e» alla fine del punto 6 è soppresso;

iii)

dopo il punto 6 è aggiunto il punto seguente:

«6a.

nel caso di Quote nel Capitale di Rischio detenute in un'Entità di Investimento che è un dispositivo giuridico, il ruolo o i ruoli in virtù dei quali la Persona Oggetto di Comunicazione è un detentore di Quote nel Capitale di Rischio; e»

;

b)

il testo della sezione I, parte C, è sostituito dal testo seguente:

«C.

Nonostante la parte A, punto 1, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione che corrisponda a un Conto Preesistente non sussiste l'obbligo di comunicare il NIF o i NIF o la data di nascita se l'uno o l'altro di tali dati non compaiono negli archivi dell'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione e né il diritto nazionale né gli strumenti giuridici dell'Unione europea (se applicabili) ne impongono la raccolta da parte della suddetta Istituzione. Tuttavia un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione è tenuta a impegnarsi in misura ragionevole per ottenere il NIF o i NIF e la data di nascita in relazione a Conti Preesistenti entro la fine del secondo anno solare che segue l'anno in cui i Conti Preesistenti sono stati individuati come Conti Oggetto di Comunicazione e ogniqualvolta è tenuta ad aggiornare le informazioni relative al Conto Preesistente in conformità delle Procedure antiriciclaggio (AML/KYC) nazionali.»

;

c)

nella sezione I è aggiunta la parte seguente:

«F.

Nonostante la parte A, punto 5, lettera b), e se l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non decide diversamente per un gruppo di conti chiaramente identificato, gli introiti lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto di un'Attività Finanziaria non devono essere comunicati nella misura in cui sono comunicati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione secondo il Quadro per la comunicazione di informazioni in materia di cripto-attività.»

;

d)

nella sezione VI, parte A, punto 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Determinare le Persone che Esercitano il Controllo sul Titolare del Conto. Al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo su un Titolare del Conto, un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione può considerare come attendibili le informazioni raccolte e conservate secondo le Procedure AML/KYC, a condizione che tali procedure siano conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012. Se non è giuridicamente tenuta ad applicare Procedure AML/KYC conformi alle raccomandazioni del GAFI del 2012, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare procedure sostanzialmente analoghe al fine di determinare le Persone che Esercitano il Controllo.»

;

e)

nella sezione VII, dopo la parte A è inserita la parte seguente:

«Aa.

Mancanza temporanea di autocertificazione. Nel caso eccezionale in cui un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non possa ottenere in tempo utile un'autocertificazione per un Nuovo Conto al fine di ottemperare agli obblighi di adeguata verifica in materia fiscale e di comunicazione in relazione al periodo di rendicontazione nel quale è stato aperto il conto, l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione deve applicare le procedure di adeguata verifica in materia fiscale per i Conti Preesistenti fino a quando tale autocertificazione non sia stata ottenuta e convalidata.»

;

f)

nella sezione VIII, parte A, i punti da 5 a 7 sono sostituiti dai seguenti:

«5.

Per “Istituzione di Deposito” si intende ogni Entità che:

a)

accetta depositi nell'ambito della propria ordinaria attività bancaria o similare; o

b)

detiene Prodotti Specificati di Moneta Elettronica o Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio dei clienti.

6.

Per “Entità di Investimento” si intende ogni Entità:

a)

che svolge quale attività economica principale una o più delle seguenti attività o operazioni per un cliente o per conto di un cliente:

i)

negoziazione di strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, strumenti derivati ecc.), valuta estera, strumenti su cambi, su tassi d'interesse e su indici, valori mobiliari o negoziazione di future su merci quotate;

ii)

gestione individuale e collettiva di portafoglio; o

iii)

altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi; o

b)

il cui reddito lordo è principalmente attribuibile a investimenti, reinvestimenti o negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti, se l'Entità è gestita da un'altra Entità che è un'Istituzione di Deposito, un'Istituzione di Custodia, un'Impresa di Assicurazioni Specificata o un'Entità di investimento di cui alla parte A, punto 6, lettera a).

Un'Entità è considerata come impegnata principalmente in una o più attività economiche di cui alla parte A, punto 6, lettera a), o il reddito lordo di un'Entità è attribuibile principalmente all'investimento, al reinvestimento o alla negoziazione di Attività Finanziarie o di Cripto-attività Pertinenti ai fini della parte A, punto 6, lettera b), se il reddito lordo dell'Entità attribuibile alle attività pertinenti è pari o superiore al 50 % del reddito lordo dell'Entità nel corso del minore tra: i) il periodo di tre anni che termina il 31 dicembre precedente all'anno in cui viene effettuata la determinazione; o ii) il periodo nel corso del quale l'Entità è esistita. Ai fini della parte A, punto 6), lettera a), punto iii), il termine “altre forme di investimento, amministrazione o gestione di Attività Finanziarie, denaro o Cripto-attività Pertinenti per conto di terzi” non comprende la prestazione di servizi consistenti in Operazioni di Cambio per i clienti o per conto di clienti. Il termine “Entità di Investimento” non include un'Entità che è un'Entità non Finanziaria Attiva perché tale Entità soddisfa uno dei criteri di cui alla parte D, punto 9, lettere da d) a g).

Il presente paragrafo va interpretato in conformità della definizione di “istituzione finanziaria” di cui alle raccomandazioni del gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

7.

Il termine “Attività Finanziaria” include valori mobiliari (ad esempio azioni o titoli di una società di capitali, partecipazioni o quote in qualità di beneficiario effettivo in società di persone o trust diffusi o quotati in borsa, pagherò, obbligazioni o altri titoli di credito), quote in società di persone, merci quotate, swap (ad esempio swap su tassi di interesse, swap di valute, swap di basi, cap di tasso di interesse, floor di tasso di interesse, swap su merci quotate, swap su titoli azionari, swap su indici azionari e accordi analoghi), Contratti Assicurativi o Contratti di Rendita, o qualsiasi quota di partecipazione (inclusi contratti su future o forward od opzioni) in valori mobiliari, in Cripto-attività Pertinenti, in società di persone, in merci quotate, in swap, in Contratti di Assicurazione o Contratti di Rendita. Il termine “Attività Finanziaria” non include un interesse diretto e non debitorio in un bene immobiliare.»

;

g)

nella sezione VIII, parte A, i punti seguenti sono aggiunti dopo il punto 8:

«9.

Per “Prodotto Specificato di Moneta Elettronica” si intende qualsiasi prodotto che sia:

a)

una rappresentazione digitale di un'unica Moneta Fiduciaria;

b)

emesso al ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;

c)

rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente denominato nella medesima Moneta Fiduciaria;

d)

accettato in pagamento da una persona fisica o giuridica diversa dall'emittente; e

e)

in virtù degli obblighi normativi cui l'emittente è soggetto, rimborsabile in qualsiasi momento e al valore nominale nella medesima Moneta Fiduciaria su richiesta del detentore del prodotto.

Il termine “Prodotto Specificato di Moneta Elettronica” non comprende un prodotto creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi da un cliente a un'altra persona su istruzioni del cliente. Un prodotto non è creato al solo scopo di facilitare il trasferimento di fondi se, nel corso della normale attività economica dell'Entità trasferente, i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il ricevimento delle istruzioni per facilitare il trasferimento o, in mancanza di istruzioni, se i fondi connessi a tale prodotto sono detenuti più di 60 giorni dopo il loro ricevimento.

10.

Per “Valuta Digitale della Banca Centrale” si intende qualsiasi Moneta Fiduciaria digitale emessa da una Banca Centrale o da un'altra autorità monetaria.

11.

Per “Moneta Fiduciaria” si intende la moneta ufficiale di una giurisdizione, emessa da una giurisdizione o dalla Banca Centrale o dall'autorità monetaria designata da una giurisdizione, rappresentata da banconote o monete fisiche o da moneta in diverse forme digitali, comprese le riserve bancarie e le Valute Digitali della Banca Centrale. Il termine comprende anche la moneta di banca commerciale e i prodotti di moneta elettronica (compresi i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica).

12.

Per “Cripto-attività” si intende una rappresentazione digitale del valore che si basa su una tecnologia di registro distribuito crittograficamente protetta o su una tecnologia analoga per convalidare e proteggere le operazioni.

13.

Per “Cripto-attività Pertinenti” si intende qualsiasi Cripto-attività che non sia una Valuta Digitale della Banca Centrale, un Prodotto Specificato di Moneta Elettronica o qualsiasi Cripto-attività per la quale il Prestatore di Servizi per le Cripto-attività tenuto alla comunicazione ha adeguatamente stabilito che non possa essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento.

14.

Per “Operazione di Cambio” si intende:

a)

qualsiasi scambio tra Cripto-attività Pertinenti e Monete Fiduciarie; e

b)

qualsiasi scambio tra una o più forme di Cripto-attività Pertinenti.»

;

h)

nella sezione VIII, parte B, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un'Entità Statale, un'Organizzazione Internazionale o una Banca Centrale, tranne per quanto riguarda:

i)

un pagamento derivante da un obbligo detenuto in connessione con un tipo di attività finanziaria commerciale svolta da un'Impresa di Assicurazioni Specificata, un'Istituzione di Custodia o un'Istituzione di Deposito; o

ii)

un'attività di detenzione di Valute Digitali della Banca Centrale per Titolari di Conti che non sono Istituzioni Finanziarie, Entità Statali, Organizzazioni Internazionali o Banche Centrali.»

;

i)

nella sezione VIII, parte B, punto 1, il termine «o» alla fine della lettera d) è soppresso;

j)

nella sezione VIII, parte B, punto 1, il punto fermo alla fine della lettera e) è sostituito da un punto e virgola e successivamente è aggiunto il termine «o»;

k)

nella sezione VIII, parte B, punto 1, la seguente lettera è aggiunta dopo la lettera e):

«f)

un'Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro Svizzera.»

;

l)

nella sezione VIII, parte B, il seguente punto è aggiunto dopo il punto 9:

«10.

Per “Entità Qualificata Senza Scopo di Lucro Svizzera” si intende un'Entità residente in Svizzera che ha ottenuto conferma da un'autorità competente svizzera che tale Entità soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a)

è costituita e gestita in Svizzera esclusivamente per scopi religiosi, caritatevoli, scientifici, artistici, culturali, atletici o educativi; o è costituita e gestita in Svizzera ed è un'organizzazione professionale, un'unione di operatori economici, una camera di commercio, un'organizzazione del lavoro, un'organizzazione agricola o orticola, un'associazione civica o un'organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell'assistenza sociale;

b)

è esente dall'imposta sul reddito in Svizzera;

c)

non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;

d)

le leggi applicabili della Svizzera o gli atti costitutivi dell'Entità non consentono che il reddito o patrimonio dell'Entità siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un'Entità non caritatevole, se non nell'ambito degli scopi di natura caritatevole dell'Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, oppure a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall'Entità; e

e)

le leggi applicabili della Svizzera o gli atti costitutivi dell'Entità prevedono che, all'atto della liquidazione o dello scioglimento dell'Entità, tutto il suo patrimonio sia distribuito a un'Entità Statale o altra Entità che soddisfi le condizioni di cui alle lettere da a) a e), o sia devoluto al governo della Svizzera o a una sua suddivisione politica.»

;

m)

nella sezione VIII, parte C, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

L'espressione “Conto di Deposito” comprende qualsiasi conto commerciale, conto corrente, libretto di risparmio, conto a termine o conto di deposito a risparmio oppure un conto che è comprovato da un certificato di deposito, certificato di risparmio, certificato di investimento, certificato di debito, o altro strumento analogo gestito da un'Istituzione di Deposito. Un Conto di Deposito include anche:

a)

un importo detenuto da un'impresa di assicurazioni sulla base di un contratto di investimento garantito o analogo accordo di pagamento o accredito dei relativi interessi;

b)

un conto o un conto nozionale che rappresenta tutti i Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente; e

c)

un conto sul quale sono detenute una o più Valute Digitali della Banca Centrale a beneficio di un cliente.»

;

n)

nella sezione VIII, parte C, punto 9, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede l'entrata in vigore del protocollo di modifica del 27 maggio 2015 o, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, al 31 dicembre che precede la data di applicazione provvisoria del suddetto protocollo di modifica.»

;

o)

nella sezione VIII, parte C, il punto 10 è sostituito dal seguente:

«10.

Per “Nuovo Conto” si intende un Conto Finanziario detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione, aperto all’entrata in vigore del protocollo di modifica del 27 maggio 2015 o successivamente, oppure, se il conto è considerato un Conto Finanziario esclusivamente in virtù delle modifiche apportate al presente accordo dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, alla data di applicazione provvisoria del suddetto protocollo di modifica o successivamente, a meno che esso non sia considerato un Conto Preesistente ai sensi della definizione ampliata di Conto Preesistente di cui alla parte C, punto 9.»

;

p)

nella sezione VIII, parte C, punto 17, lettera e), il punto seguente è aggiunto dopo il punto iv):

«v)

la costituzione o l'aumento di capitale di una società, a condizione che il conto soddisfi i requisiti seguenti:

il conto è utilizzato esclusivamente per depositare capitali destinati alla costituzione o all'aumento di capitale di una società come previsto dalla legge;

tutti gli importi detenuti sul conto sono bloccati fino a quando l'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione non ottiene una conferma indipendente in merito alla costituzione o all'aumento di capitale;

dopo la costituzione o l'aumento di capitale il conto è chiuso o trasformato in un conto intestato alla società;

eventuali rimborsi derivanti dalla mancata costituzione o dal mancato aumento di capitale, al netto delle commissioni per il prestatore di servizi e di commissioni analoghe, sono versati esclusivamente alle persone che hanno contribuito gli importi; e

il conto non è stato costituito più di 12 mesi prima.»

;

q)

nella sezione VIII, parte C, punto 17, la lettera seguente è aggiunta dopo la lettera e):

«ea)

un Conto di Deposito che rappresenta tutti Prodotti Specificati di Moneta Elettronica detenuti a beneficio di un cliente, se la media mobile del saldo o del valore aggregato di fine giornata del conto a 90 giorni durante un qualsiasi periodo di 90 giorni consecutivi non ha superato i 10 000 USD o un importo equivalente denominato nella valuta nazionale di ciascuno Stato membro o della Svizzera in nessun giorno dell'anno solare o di altro adeguato periodo di rendicontazione;»

;

r)

nella sezione VIII, parte D, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Per “Persona Oggetto di Comunicazione” si intende una Persona residente in una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione diversa da: i) un'Entità i cui titoli sono regolarmente scambiati su uno o più mercati dei valori mobiliari regolamentati; ii) un'Entità che è un'Entità Collegata di un'Entità di cui al punto i); iii) un'Entità Statale; iv) un'Organizzazione Internazionale; v) una Banca Centrale; o vi) un'Istituzione Finanziaria.»

;

s)

nella sezione VIII, parte D, punto 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

qualsiasi altra giurisdizione: i) con cui lo Stato membro in questione o la Svizzera, a seconda dei casi, ha concluso un accordo in base al quale l'altra giurisdizione fornirà le informazioni di cui alla sezione I; e ii) che figura in un elenco pubblicato da tale Stato membro o dalla Svizzera.»

;

t)

nella sezione VIII, parte E, il punto seguente è aggiunto dopo il punto 6:

«7.

Per “Servizio di Verifica Statale” si intende un processo elettronico messo a disposizione di un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione da una Giurisdizione Oggetto di Comunicazione al fine di accertare l'identità e la residenza fiscale del Titolare di Conto o di una Persona che Esercita il Controllo.»

;

u)

dopo la sezione IX è aggiunta la sezione seguente:

«SEZIONE X

MISURE TRANSITORIE

Nonostante la sezione I, parte A, punto 1, lettera b), e parte A, punto 6a, in relazione a ciascun Conto Oggetto di Comunicazione detenuto presso un'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione al 31 dicembre che precede la data di applicazione provvisoria del protocollo di modifica del 20 ottobre 2025 e per i periodi di rendicontazione che terminano il secondo anno solare successivo a tale data, le informazioni relative al ruolo o ai ruoli in virtù dei quali ciascuna Persona Oggetto di Comunicazione è una Persona che Esercita il Controllo o un detentore di una Quota nel Capitale di Rischio dell'Entità devono essere comunicate solo se tali informazioni sono disponibili nei dati consultabili elettronicamente conservati dall'Istituzione Finanziaria Tenuta alla Comunicazione.»

;

12)

nell'allegato III, la lettera ac) è soppressa;

13)

la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'accordo e ai suoi allegati è sostituita dalla seguente:

«DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ACCORDO E AGLI ALLEGATI

Le parti contraenti convengono, per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo e degli allegati quali modificati dal protocollo di modifica del 20 ottobre 2025, che i commenti sul modello di accordo tra autorità competenti e sullo standard comune di comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE, nonché i commenti all'addendum del 2023 al modello di accordo tra autorità competenti elaborato dall'OCSE e all'aggiornamento del 2023 dello standard comune di comunicazione di informazioni, dovrebbero essere una fonte illustrativa o interpretativa allo scopo di assicurare un'applicazione coerente dell'accordo e degli allegati.»

;

14)

la dichiarazione congiunta delle parti contraenti relativa all'articolo 5 dell'accordo è sostituita dalla seguente:

«DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLE PARTI CONTRAENTI RELATIVA ALL'ARTICOLO 5 DELL'ACCORDO

Le parti contraenti convengono che l'articolo 5 dell'accordo è allineato al più recente standard dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni in materia fiscale sancito all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE. Le parti contraenti convengono pertanto che il commento all'articolo 26 del modello di convenzione fiscale dell'OCSE sui redditi e sul patrimonio dovrebbe essere una fonte di interpretazione per l'applicazione dell'articolo 5.».

ARTICOLO 2

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente protocollo di modifica entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla notifica, ad opera delle parti contraenti, dell'espletamento delle rispettive procedure interne.

2.   Nonostante il paragrafo 1, le parti contraenti applicano in via provvisoria a decorrere dal 1o gennaio 2026, subordinatamente alla notifica da parte di ciascuna delle parti contraenti all'altra entro il 31 dicembre 2025 dell'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per tale applicazione provvisoria, le modifiche di cui all'articolo 1 del presente protocollo di modifica riguardanti i seguenti articoli dell'accordo, gli allegati dell'accordo e le dichiarazioni, in attesa dell'entrata in vigore del presente protocollo di modifica:

articolo 1, paragrafo 1, lettere m) e u);

articolo 2;

articolo 3;

articolo 4p;

allegato I;

allegato III;

le dichiarazioni congiunte delle parti contraenti.

3.   Nonostante il paragrafo 1, il titolo 2, ad eccezione dell'articolo 4p, dell'accordo quale modificato dal presente protocollo di modifica si applica a decorrere dal primo giorno di gennaio del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente protocollo di modifica per quanto riguarda i crediti fiscali sorti dopo il primo giorno di gennaio successivo alla firma del presente protocollo di modifica.

ARTICOLO 3

Lingue

Il presente protocollo di modifica è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo di modifica.

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(1)  Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (GU UE L 157 del 26.6.2003, pag. 38, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/48/oj).

(2)   GU UE L 385 del 29.12.2004, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2004/911/oj.

(3)   GU UE L 333 del 19.12.2015, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2015/2400/oj.

(4)  Direttiva (UE) 2023/2226 del Consiglio, del 17 ottobre 2023, che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GU UE L, 2023/2226, 24.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2226/oj).

(5)  Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU UE L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj).

(6)  RS 235.1.

(7)  RS 235.11.

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(9)  Decisione 2000/518/CE della Commissione, del 26 luglio 2000, a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'adeguatezza della protezione dei dati personali in Svizzera (GU CE L 215 del 25.8.2000, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/518/oj).

(10)  Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU CE L 281 del 23.11.1995, pag. 31, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1995/46/oj).

(11)  COM(2024) 7 final.


ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_prot/2025/2326/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)