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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2303

10.12.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2303 DELLA COMMISSIONE

del 14 novembre 2025

che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (2) precisa la procedura e introduce una serie minima di modelli per la presentazione alle autorità di risoluzione, a opera degli enti creditizi o delle imprese di investimento, di informazioni finalizzate alla preparazione e all'attuazione dei piani di risoluzione per gli enti. Dall'adozione di tale regolamento, le autorità di risoluzione hanno maturato esperienza nel campo della pianificazione della risoluzione e la direttiva 2014/59/UE è stata modificata. Alla luce di tale esperienza e per tenere conto delle nuove disposizioni di detta direttiva, risulta necessario aggiornare la serie minima di modelli per la raccolta di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione.

(2)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 stabilisce una procedura e una serie minima di modelli per la presentazione, ad opera degli enti, delle informazioni alle autorità di risoluzione in modo tale da consentire a queste ultime di raccogliere tali informazioni in maniera coerente in tutta l'Unione e da agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità pertinenti. Tuttavia l'esperienza ha dimostrato che l'approccio armonizzato alla raccolta delle predette informazioni è stato raggiunto solo in parte. È quindi necessario riesaminare tale regolamento di esecuzione per promuovere l'armonizzazione degli obblighi di segnalazione in tutta l'Unione sulla base di una serie riveduta di modelli che rispecchino meglio e in modo coerente le esigenze delle autorità di risoluzione. Ciò non dovrebbe ostare a che le autorità di risoluzione raccolgano le informazioni supplementari che ritengano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione o per stabilire, conformemente all'articolo 4 della direttiva 2014/59/UE, obblighi informativi semplificati.

(3)

Per far sì che i piani di risoluzione di gruppo riguardino effettivamente il gruppo interessato, gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese madri nell'Unione non dovrebbero limitarsi alle sole entità soggette a risoluzione, ma dovrebbero interessare anche altre entità giuridiche pertinenti. Tale pertinenza dovrebbe tuttavia essere correttamente delineata al fine di esonerare dagli obblighi di segnalazione le entità che non sono pertinenti per il gruppo o che non hanno rilevanza sistemica. A tal fine è opportuno fissare soglie per identificare le entità giuridiche del gruppo alle quali dovrebbero essere imposti obblighi di segnalazione in materia di risoluzione. Inoltre la direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2014/59/UE introducendo, tra l'altro, una definizione di «entità soggetta a liquidazione». Per tenere conto di questa nuova definizione occorre distinguere tra gli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione che si applicano alle entità soggette a liquidazione, alle entità soggette a risoluzione e alle entità appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione. È necessario in particolare specificare gli obblighi di segnalazione valutando se le entità interessate siano entità autonome o appartengano a gruppi e se tali entità o gruppi siano stati identificati come entità soggette a liquidazione o includano entità che siano state identificate come tali. Detti obblighi di segnalazione dovrebbero essere stabiliti a livello individuale, subconsolidato o consolidato in modo da garantire la proporzionalità, da non compromettere un'efficace pianificazione della risoluzione, da dispensare le entità da raccolte parallele di dati emananti da autorità diverse e da eliminare i punti di dati che si sovrappongono a quelli dei quadri di segnalazione a fini di vigilanza. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito mediante l'attuazione di un metodo che moduli il numero di modelli in funzione del tipo di entità segnalante interessata. È inoltre opportuno prestare particolare attenzione ai gruppi soggetti a risoluzione costituiti da enti creditizi affiliati permanentemente a un organismo centrale e allo stesso organismo centrale per garantire che la segnalazione in materia di risoluzione riguardi effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale del gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, a livello individuale, subconsolidato e consolidato.

(4)

Per assicurare un'efficiente pianificazione della risoluzione preservando nel contempo la proporzionalità, l'ambito di applicazione degli obblighi di segnalazione in materia di risoluzione potrebbe dover differire da quello degli obblighi di segnalazione a fini prudenziali, laddove ciò risulti necessario per garantire che le autorità di risoluzione dispongano di dati adeguati e attendibili per svolgere i loro compiti. In tale contesto occorre provvedere affinché la segnalazione in materia di risoluzione non sia ostacolata da deroghe prudenziali o dal fatto che un gruppo soggetto a risoluzione non sia sottoposto a requisiti di consolidamento prudenziale.

(5)

Per garantire che i piani di risoluzione siano fondati su una serie minima di dati di qualità e precisione costantemente elevate, è opportuno adottare un modello unico di punti di dati, come d'uso nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe configurarsi come rappresentazione strutturale delle voci, individuare tutti i fenomeni aziendali d'interesse per la segnalazione uniforme ai fini della pianificazione della risoluzione e riportare tutte le specifiche necessarie per l'ulteriore sviluppo di soluzioni informatiche uniformi per le segnalazioni.

(6)

A garanzia della qualità, della coerenza e dell'esattezza delle voci segnalate dagli enti, dovrebbero essere previste regole comuni di convalida di tali voci.

(7)

Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare in qualsiasi momento i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. Tuttavia, attualmente l'adozione e la pubblicazione del modello unico di punti di dati dettagliato e delle regole di convalida particolareggiate richiedono tempi tali da rendere impossibile apportare modifiche in modo sufficientemente rapido e tempestivo per assicurare in permanenza la comunicazione di informazioni uniformi in merito ai piani di risoluzione nell'Unione. È quindi opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l'Autorità bancaria europea (ABE) pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web. Quanto precede non esclude che l'ABE possa anche pubblicare sul proprio sito web istruzioni tecniche per la compilazione dei moduli e dei modelli specificati nel presente regolamento.

(8)

A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE, le autorità competenti e le autorità di risoluzione sono tenute a collaborare per ridurre al minimo la duplicazione degli obblighi di informazione. A tal fine il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 ha introdotto una procedura di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di risoluzione, che dovrebbe essere mantenuta affinché le autorità competenti e le autorità di risoluzione verifichino congiuntamente se le informazioni richieste siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente. Ove le informazioni siano disponibili presso l'autorità competente, è opportuno che quest'ultima le trasmetta direttamente all'autorità di risoluzione.

(9)

Data l'entità delle modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624, è opportuno, per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, adottare un nuovo regolamento di esecuzione e, di conseguenza, abrogare e sostituire il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624.

(10)

Il presente regolamento si basa sulle norme tecniche di attuazione che l'ABE ha presentato alla Commissione.

(11)

L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche sulle norme tecniche di attuazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i relativi costi e benefici potenziali e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento, per «entità giuridica pertinente» si intende un'entità del gruppo quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, punto 31), della direttiva 2014/59/UE, diversa da un'entità soggetta a risoluzione, che è stabilita nell'Unione e soddisfa una delle condizioni seguenti:

(a)

fornisce funzioni essenziali;

(b)

l'importo complessivo individuale dell'esposizione al rischio, calcolato conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio dell'impresa madre nell'Unione;

(c)

la misura dell'esposizione complessiva individuale di cui all'articolo 429, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva consolidata dell'impresa madre nell'Unione;

(d)

i ricavi operativi sono pari o superiori al 2 % dei ricavi operativi complessivi consolidati del gruppo, calcolati a livello dell'impresa madre nell'Unione;

(e)

le attività totali individuali superano i 5 miliardi di EUR;

(f)

è importante per la stabilità finanziaria di almeno uno Stato membro.

Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se l'importo complessivo individuale della sua esposizione al rischio è pari o superiore al 2 % dell'importo complessivo dell'esposizione al rischio dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

Ai fini della lettera c) del primo paragrafo, per un gruppo comprendente più di un'entità soggetta a risoluzione, un'entità è considerata un'entità giuridica pertinente se la misura della sua esposizione complessiva individuale è pari o superiore al 2 % della misura dell'esposizione complessiva dell'entità soggetta a risoluzione al livello del gruppo soggetto a risoluzione su base consolidata.

Articolo 2

Segnalazioni in materia di risoluzione ad opera di enti che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE

1.   Le entità soggette a risoluzione che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate in tutti i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento, ad eccezione delle informazioni di cui ai modelli Z 01.01, Z 04.00, Z 07.02, Z 07.03 e Z 11.00.

2.   Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.

3.   Le entità soggette a liquidazione che non sono soggette a obblighi semplificati, che non fanno parte di un gruppo soggetto a vigilanza su base consolidata a norma degli articoli 111 e 112 della direttiva 2013/36/UE e per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE in conformità dell'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, trasmettono all'autorità di risoluzione, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e Z 09.01 di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 3

Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi soggetti a risoluzione

1.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02 e da Z 08.01 a Z 09.04 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo.

2.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni sulle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo, come specificato nel modello Z 04.00 di cui all'allegato I.

3.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nel modello Z 02.00 di cui all'allegato I nel modo seguente:

(a)

su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti;

(b)

su base consolidata o, se del caso, su base subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE su base consolidata o subconsolidata, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni specificate nei modelli Z 03.01 o Z 03.02 di cui all'allegato I nel modo seguente:

(a)

su base individuale per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

(b)

su base consolidata o subconsolidata per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione, e per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti per le quali l'autorità di risoluzione ha determinato un requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, indipendentemente dal fatto che tali entità siano soggette o meno alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

5.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.01.1, Z 07.01.2, Z 07.01.3, Z 07.01.4 e Z 07.01.5 di cui all'allegato I al livello di ciascuno Stato membro in cui opera il gruppo.

6.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo le informazioni contenute nei modelli Z 07.02, Z 07.03 e Z 07.04 di cui all'allegato I relativamente alle funzioni essenziali e alle linee di business principali fornite da ogni entità del gruppo.

7.   Un'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5, Z 07.04 e da Z 11.00 a Z 17.00 di cui all'allegato I per tutte le entità soggette a risoluzione del gruppo, compresa l'impresa madre nell'Unione.

8.   L'impresa madre nell'Unione presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo, su base individuale, le informazioni specificate nei modelli Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I per tutte le entità giuridiche pertinenti che sono enti.

9.   Il paragrafo 2, il paragrafo 3, lettera a), e i paragrafi 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano a prescindere da qualsiasi deroga all'applicazione dei requisiti prudenziali concessa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1 o 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 o all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o da qualsiasi deroga all'applicazione del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili concessa conformemente all'articolo 45 septies della direttiva 2014/59/UE.

Articolo 4

Segnalazione in materia di risoluzione di gruppo – Gruppi comprendenti solo entità soggette a liquidazione

Un'impresa madre nell'Unione di un gruppo comprendente solo entità soggette a liquidazione che non sono non sottoposte a obblighi semplificati presenta all'autorità di risoluzione a livello di gruppo:

(a)

le informazioni specificate nei modelli Z 01.01, Z 01.02, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 09.01 di cui all'allegato I per tutte le entità del gruppo, nel modello Z 02.00 su base consolidata e nel modello Z 04.00 relativamente alle interconnessioni finanziarie tra tutte le entità del gruppo;

(b)

su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione non ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento;

(c)

su base individuale, per se stessa e per ciascuna entità giuridica pertinente per la quale l'autorità di risoluzione ha determinato il requisito di cui all'articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE, conformemente all'articolo 45 quater, paragrafo 2 bis, secondo comma, di tale direttiva, le informazioni specificate nei modelli Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00, da Z 07.01.1 a Z 07.01.5 e Z 07.04 di cui all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 5

Adeguamenti della segnalazione in materia di risoluzione di gruppo

1.   Per un gruppo la cui impresa madre nell'Unione è un'entità soggetta a liquidazione e che comprende entità soggette a risoluzione, l'impresa madre nell'Unione presenta quanto segue:

(a)

per le entità del gruppo appartenenti a gruppi soggetti a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 3;

(b)

per le entità soggette a liquidazione non sottoposte a obblighi semplificati e che non fanno parte di alcun gruppo soggetto a risoluzione, le informazioni di cui all'articolo 4.

2.   Per un gruppo soggetto a risoluzione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 83 ter), lettera b), della direttiva 2014/59/UE, le informazioni di cui all'articolo 3 del presente regolamento sono presentate da almeno una delle entità soggette a risoluzione del gruppo. Tali informazioni riguardano effettivamente tutti gli enti creditizi affiliati permanentemente all'organismo centrale di tale gruppo soggetto a risoluzione, lo stesso organismo centrale e le loro rispettive filiazioni, su base individuale, subconsolidata e consolidata, a seconda dei casi.

Articolo 6

Frequenza, date di riferimento e date d'invio

1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 nel modo seguente:

(a)

per i modelli Z 01.01, Z 01.02, Z 02.00, Z 03.01, Z 03.02, Z 04.00, Z 05.01, Z 05.02, Z 06.00 e da Z 11.00 a Z 17.00, al più tardi entro il 31 marzo di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente;

(b)

per i modelli da Z 07.01.1 a Z 07.04, da Z 08.01 a Z 08.05 e da Z 09.01 a Z 09.04, al più tardi entro il 30 aprile di ogni anno in riferimento all'ultimo giorno dell'anno civile precedente.

Ai fini della lettera a) del primo paragrafo, se il 31 marzo non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

Ai fini della lettera b) del primo paragrafo, se il 30 aprile non cade in un giorno lavorativo le informazioni sono trasmesse il giorno lavorativo successivo.

2.   Le autorità di risoluzione specificano se le informazioni sono presentate direttamente all'autorità di risoluzione o se invece sono presentate all'autorità competente, ove applicabile.

3.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione possono presentare dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile.

4.   Ai fini del paragrafo 3, i dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.

5.   Le rettifiche delle segnalazioni inoltrate sono comunicate senza indebito ritardo.

Articolo 7

Formati per lo scambio di dati e informazioni che accompagnano la comunicazione dei dati

1.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione presentano le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 secondo i modelli di cui all'allegato I, nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalle autorità di risoluzione, e rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati riportato nell'allegato II e le regole di convalida di cui all'allegato III.

2.   Oltre all'obbligo di cui al paragrafo 1, gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione provvedono affinché:

(a)

i valori numerici siano comunicati come segue:

i)

i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono comunicati utilizzando una precisione minima equivalente alle diecimila unità;

ii)

i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;

iii)

i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità;

(b)

gli enti e le imprese di assicurazione sono identificati esclusivamente dall'identificativo dell'entità giuridica (LEI);

(c)

le entità giuridiche e le controparti diverse dagli enti e dalle imprese di assicurazione sono identificate dall'identificativo dell'entità giuridica, se disponibile;

(d)

nei dati trasmessi non sono incluse informazioni non richieste o non applicabili.

3.   Gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione corredano i dati comunicati delle informazioni seguenti:

(a)

data di riferimento,

(b)

valuta utilizzata per le segnalazioni,

(c)

principio contabile,

(d)

identificativo dell'entità giuridica dell'entità segnalante,

(e)

livello di applicazione di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Articolo 8

Comunicazione di informazioni supplementari per piani di risoluzione individuali o di gruppo

1.   L'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo chiede informazioni supplementari o informazioni in un nuovo formato all'ente pertinente o all'impresa madre nell'Unione in uno dei seguenti casi:

(a)

l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che tali informazioni non siano contemplate da alcun modello di cui all'allegato I e che siano necessarie per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione;

(b)

l'autorità di risoluzione o l'autorità di risoluzione a livello di gruppo ritiene che sia necessario per la predisposizione e l'attuazione dei piani di risoluzione ottenere tali informazioni dalle entità soggette a obblighi semplificati;

(c)

il formato in cui le informazioni sono comunicate dall'autorità competente a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, non è idoneo alla predisposizione o all'attuazione dei piani di risoluzione.

2.   Per la richiesta di cui al paragrafo 1, l'autorità di risoluzione:

(a)

individua le informazioni supplementari che devono essere comunicate;

(b)

specifica il periodo appropriato entro il quale l'ente o, nel caso dei gruppi, l'impresa madre nell'Unione comunica le informazioni all'autorità di risoluzione, tenendo conto del volume e della complessità delle informazioni richieste;

(c)

specifica il formato che gli enti o, nel caso dei gruppi, le imprese madri nell'Unione devono utilizzare per trasmettere le informazioni all'autorità di risoluzione;

(d)

specifica se le informazioni debbano essere comunicate su base individuale, subconsolidata o consolidata e se il loro ambito sia locale, esteso all'Unione o mondiale;

(e)

specifica il destinatario esatto, i formati per lo scambio di dati e le informazioni che devono corredare le comunicazioni nel caso in cui debbano essere fornite informazioni supplementari.

Articolo 9

Cooperazione tra l'autorità competente e le autorità di risoluzione

1.   L'autorità competente e le autorità di risoluzione verificano congiuntamente se le informazioni da comunicare all'autorità di risoluzione a norma degli articoli da 2 a 5 e degli articoli 7 e 8 siano già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente.

2.   Se le informazioni sono già disponibili, in tutto o in parte, presso l'autorità competente, questa le trasmette tempestivamente all'autorità di risoluzione.

3.   Ai fini del paragrafo 2, le autorità di risoluzione comunicano agli enti o, nel caso dei gruppi, alle imprese madri nell'Unione quali informazioni è necessario includere nella comunicazione a norma del presente regolamento. Le autorità di risoluzione individuano tali informazioni facendo riferimento ai modelli di cui all'allegato I.

Articolo 10

Abrogazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 è abrogato.

I riferimenti al regolamento di esecuzione abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1624/oj).

(3)  Direttiva (UE) 2024/1174 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica la direttiva 2014/59/UE e il regolamento (UE) n. 806/2014 per quanto riguarda taluni aspetti del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (GU L, 2024/1174, 22.4.2024, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1174/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

(5)  Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

(6)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj).

(7)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj).


ALLEGATO I

Modello

Descrizione del modello

Abbreviazione

Struttura organizzativa

 

Z 01.01

Entità giuridiche

ORG 1

Z 01.02

Assetto proprietario

ORG 2

Dati aggregati sulle passività

 

Z 02.00

Struttura delle passività

LIAB 1

Z 03.01

Requisito di fondi propri — Enti creditizi

LIAB 2

Z 03.02

Requisito di fondi propri — Imprese di investimento

LIAB 3

Z 04.00

Interconnessioni finanziarie infragruppo

LIAB 4

Z 05.01

Controparti principali — Passività

LIAB 5

Z 05.02

Controparti principali — Fuori bilancio

LIAB 6

Z 06.00

Assicurazione dei depositi

LIAB 7

Funzioni essenziali

 

Z 07.01

Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche

FUNC 1

Z 07.02

Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche

FUNC 2

Z 07.03

Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche

FUNC 3

Z 07.04

Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali

FUNC 4

Servizi rilevanti

 

Z 08.01

Servizi rilevanti

SERV 1

Z 08.02

Servizi rilevanti — Associazione alle attività operative

SERV 2

Z 08.03

Servizi rilevanti — Associazione ai ruoli

SERV 3

Z 08.04

Servizi essenziali — Associazione alle funzioni essenziali

SERV 4

Z 08.05

Servizi indispensabili — Associazione alle linee di business principali

SERV 5

Infrastrutture del mercato finanziario (FMI)

 

Z 09.01

Servizi delle FMI - Fornitori e utenti

FMI 1

Z 09.02

Servizi delle FMI — Associazione alle FMI essenziali e indispensabili

FMI 2

Z 09.03

Servizi delle FMI — Metriche principali

FMI 3

Z 09.04

Servizi delle FMI — CCP — Fornitore alternativo

FMI 4

Dati granulari sulle passività

 

Z 11.00

Passività infragruppo, esclusi i derivati

LIAB G 1

Z 12.00

Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo)

LIAB G 2

Z 13.00

Tutti i depositi (esclusi infragruppo)

LIAB G 3

Z 14.00

Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo)

LIAB G 4

Z 15.00

Derivati

LIAB G 5

Z 16.00

Operazioni di finanziamento garantite, escluse infragruppo

LIAB G 6

Z 17.00

Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo)

LIAB G 7

Z 01.01 - Entità giuridiche (ORG 1)

Entità

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

Tipo di entità

Paese

LEI del POE (Point of Entry) del gruppo soggetto a risoluzione

Deroga ai sensi dell'articolo 7 CRR

Deroga ai sensi dell'articolo 8 CRR

Soggette all'articolo 9 CRR

Deroga ai sensi dell'articolo 10 CRR

Totale delle attività

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

Misura dell'esposizione complessiva

Ricavi operativi complessivi

Principio contabile

Contributo all'importo complessivo consolidato dell'esposizione al rischio

Contributo alla misura dell'esposizione complessiva consolidata

Contributo ai ricavi operativi consolidati

Entità giuridica pertinente

0010

0020

0025

0040

0050

0055

0070

0080

0090

0100

0110

0150

0160

0170

0210

0260

0270

0280

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 01.02 - Assetto proprietario (ORG 2)

Investitore

Partecipata

Proprietà

Nome

Codice

Tipo di codice

Nome

Codice

Tipo di codice

Succursale internazionale

Capitale azionario

Diritti di voto nell'entità

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 02.00 - Struttura delle passività (LIAB 1)

 

Controparte

Famiglie

Società non finanziarie (PMI)

Società non finanziarie (non PMI)

Enti creditizi

Altre società finanziarie

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

di cui imprese di assicurazione e fondi pensione

Importo in essere

Valore contabile

Riga

Voce

0010

0011

0020

0021

0030

0031

0040

0041

0050

0051

0055

0056

0100

PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Depositi protetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Passività garantite – parte coperta da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Passività nei confronti di enti < 7 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161

Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Passività verso dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Passività verso SGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Depositi, non protetti ma preferenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Depositi, non protetti e non preferenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Passività in bilancio risultanti da derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Passività garantite non coperte da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Obbligazioni strutturate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Passività di primo rango (senior) non garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Passività di primo rango (senior) non privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Altre passività ammissibili al MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Passività non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDI PROPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

di cui: strumenti di capitale/capitale azionario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Controparte

 

 

Amministrazioni pubbliche e banche centrali

Non identificata, titolo quotato in una sede di negoziazione

Non identificata, titolo non quotato in una sede di negoziazione

TOTALE

di cui: infragruppo

di cui: passività disciplinate dal diritto di un paese terzo, escluse le passività infragruppo

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Importo in essere

Valore contabile

Riga

Voce

0060

0061

0070

0071

0080

0081

0090

0091

0100

0101

0110

0111

0100

PASSIVITÀ ESCLUSE DAL BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Depositi protetti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Passività garantite – parte coperta da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Passività verso clienti, se protetti in caso di insolvenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

Passività fiduciarie, se i beneficiari sono protetti in caso di insolvenza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

Passività nei confronti di enti < 7 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0161

Passività nei confronti di (operatori di) sistemi e CCP < 7 giorni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

Passività verso dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

Passività essenziali per il funzionamento quotidiano delle operazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

Passività verso autorità tributarie e previdenziali, se privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

Passività verso SGD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

Passività nei confronti di altre entità del gruppo soggetto a risoluzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

PASSIVITÀ NON ESCLUSE DAL BAIL-IN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

Depositi, non protetti ma preferenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0311

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0312

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0313

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0314

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0320

Depositi, non protetti e non preferenziali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0321

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0322

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0323

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0324

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

Passività in bilancio risultanti da derivati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0331

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, prima della compensazione delle garanzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0332

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0333

Somma delle passività nette tenendo conto degli insiemi di attività soggette a compensazione contrattuale, dopo le rettifiche al valore di mercato, dopo la compensazione delle garanzie, incorporando gli importi stimati del close-out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0334

Somma delle passività nette tenendo conto delle norme in materia di compensazione prudenziale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

Passività garantite non coperte da garanzia reale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0341

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0342

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0343

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0344

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

Obbligazioni strutturate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0351

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0352

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0353

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0354

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

Passività di primo rango (senior) non garantite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0361

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0362

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0363

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0364

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0365

Passività di primo rango (senior) non privilegiate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0366

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0367

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0368

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0369

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

Passività subordinate (non riconosciute come fondi propri)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0371

di cui: durata residua <= 1 mese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0372

di cui: durata residua > 1 mese < 1 anno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0373

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0374

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

Altre passività ammissibili al MREL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0381

di cui: durata residua >= 1 anno e < 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0382

di cui: durata residua >= 2 anni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0390

Passività non finanziarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0400

Altre passività

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0500

FONDI PROPRI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0510

Capitale primario di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0511

di cui: strumenti di capitale/capitale azionario

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0512

di cui: strumenti di pari rango delle azioni ordinarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0520

Capitale aggiuntivo di classe 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0521

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0530

Capitale di classe 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0531

di cui: (parte delle) passività subordinate riconosciute come fondi propri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0600

TOTALE PASSIVITÀ & FONDI PROPRI, COMPRESE LE PASSIVITÀ RISULTANTI DA DERIVATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0800

TOTALE DEL PATRIMONIO NETTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 03.01 - Requisiti di fondi propri - Enti creditizi (LIAB 2)

 

 

Importo o percentuale

0010

0100

Importo complessivo dell'esposizione al rischio

 

0120

Misura dell'esposizione complessiva

 

0210

Capitale iniziale

 

0220

Requisito del coefficiente di leva finanziaria

 

0300

Coefficiente del requisito patrimoniale SREP totale (TSCR)

 

0400

Requisito combinato di riserva di capitale

 

0410

Riserva di conservazione del capitale

 

0420

Riserva di conservazione dovuta al rischio macroprudenziale o sistemico individuato a livello di uno Stato membro

 

0430

Riserva di capitale anticiclica specifica dell'ente

 

0440

Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

 

0450

Riserva degli enti a rilevanza sistemica a livello globale

 

0460

Riserva di altri enti a rilevanza sistemica

 

0500

Coefficiente del requisito patrimoniale complessivo (OCR)

 

Z 03.02 - Requisiti di fondi propri - Imprese di investimento (LIAB 3)

 

 

Importo

0010

0100

Requisito di fondi propri totali

 

0110

Requisito di fondi propri

 

0120

Requisito di fondi propri aggiuntivi

 

0130

Orientamento sui fondi propri aggiuntivi

 

Z 04.00 - Interconnessioni finanziarie infragruppo (LIAB 4)

Emittente o entità garantita

Creditore, titolare o prestatore di garanzia

 

Interconnessione finanziaria

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

 

 

Importo in essere

Tipo

 

di cui emesso ai sensi del diritto di un paese terzo

di cui ammissibile al MREL

0010

0020

0025

0030

0040

0045

0050

0060

0070

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 05.01 - Controparti principali delle passività (LIAB 5)

Controparte

Tipo

Importo

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

Gruppo o singolo

Paese

Settore

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 05.02 - Controparti principali degli elementi fuori bilancio (LIAB 6)

Controparte

Tipo

Importo

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

Gruppo o singolo

Paese

Settore

0010

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 06.00 - Assicurazione dei depositi (LIAB 7)

Entità giuridica

Adesione all'SGD

Sistema di tutela istituzionale

Tutela aggiuntiva in forza di un sistema istituito per contratto

Nome dell'entità

Codice

SGD

Importo dei depositi protetti

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

 

 

 

Paese

 

Foglio per paese più (sotto)region

 

 

 


 

Funzioni economiche

Dati quantitativi

ID

Funzione economica

Descrizione della funzione economica

Quota di mercato

 

Totale

Numero di clienti

 

Totale

Valore transfrontaliero

Valore sui conti

di cui non assicurati

di cui ricorrenti

Numero di conti

di cui ricorrenti

Riga

 

 

0010

0020

0030

0035

0036

0040

0050

0055

0060

 

1

Depositi

0010

1.1

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.2

Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.3

Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.4

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.5

Altri settori / altre controparti (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.6

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.7

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Funzioni economiche

Analisi di impatto e di sostituibilità

Capacità di acquisizione

Valutazione del carattere essenziale

Osservazioni del gruppo

ID

Funzione economica

Natura e portata

Rilevanza

Struttura di mercato

Calendario

Capacità di sostituzione

Numero di conti

Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)

Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)

Indicatore transfrontaliero

Quota di mercato

Concentrazione del mercato

Tempo previsto per la sostituzione

Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione

Requisiti operativi

Numero di richieste da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero di conti)

Impatto sul mercato

Sostituibilità

Funzione essenziale

Riga

 

 

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0145

150

0160

0170

0180

 

1

Depositi

0010

1.1

Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

1.2

Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1.3

Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

1.4

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

1.5

Altri settori / altre controparti (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

1.6

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

1.7

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

 

 

 

Paese

 

Foglio per paese più (sotto)regione

 

 

 


 

Funzioni economiche

Dati quantitativi

ID

Funzione economica

Descrizione della funzione economica

Quota di mercato

Valore in essere

Numero di clienti

Valore in essere - valore transfrontaliero

Riga

 

 

0010

0020

0030

0040

0060

 

2

Concessione di prestiti

0080

2.1

Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione

 

 

 

 

 

0090

2.2

Famiglie – altri prestiti

 

 

 

 

 

0100

2.3

Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

0110

2.4

Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

0120

2.5

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

0130

2.6

Altri settori / altre controparti (1)

 

 

 

 

 

0140

2.7

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

0150

2.8

Altri settori / altre controparti (3)

 

 

 

 

 


 

Funzioni economiche

Analisi di impatto e di sostituibilità

Valutazione del carattere essenziale

 

ID

Funzione economica

Natura e portata

Rilevanza

Struttura di mercato

Calendario

Capacità di sostituzione

 

Osservazioni del gruppo

Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)

Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)

Indicatore transfrontaliero

Quota di mercato

Concentrazione del mercato

Tempo previsto per la sostituzione

Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione

Requisiti operativi

Impatto sul mercato

Sostituibilità

Funzione essenziale

Riga

 

 

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

2

Concessione di prestiti

 

0080

2.1

Famiglie - prestiti per l'acquisto di un'abitazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

2.2

Famiglie – altri prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

2.3

Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

2.4

Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

2.5

Amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

2.6

Altri settori / altre controparti (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0140

2.7

Altri settori / altre controparti (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0150

2.8

Altri settori / altre controparti (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

 

 

 

Paese

 

Foglio per paese più (sotto)regione

 

 

 


 

Funzioni economiche

Dati quantitativi

ID

Funzione economica

Descrizione della funzione economica

Quota di mercato

Valore delle operazioni

Valore delle operazioni di cui ricorrenti

Valore delle posizioni aperte

Valore delle attività in custodia

Attività transfrontaliera

Numero di operazioni

Numero di clienti

Valore delle operazioni

Valore delle posizioni aperte

Valore delle attività in custodia

Riga

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

3

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

0160

3.1

Servizi di pagamento alle IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

3.2

Servizi di pagamento a non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0172

3.2.1

1) Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0174

3.2.2

2) Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0176

3.2.3

3) Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

3.3

Servizi di cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

3.4

Servizi di regolamento titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

3.5

Servizi di compensazione mediante CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

3.6

Servizi di custodia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

3.7

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

3.8

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

3.9

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Funzioni economiche

Analisi di impatto e di sostituibilità

Capacità di acquisizione

Valutazione del carattere essenziale

 

ID

Funzione economica

Natura e portata

Rilevanza

Struttura di mercato

Calendario

Capacità di sostituzione

Numero di conti

 

Osservazioni del gruppo

Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)

Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)

Indicatore transfrontaliero

Quota di mercato

Concentrazione del mercato

Tempo previsto per la sostituzione

Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione

Requisiti operativi

Numero di domande da nuovi clienti su 1 giorno lavorativo (numero)

Numero di domande da nuovi clienti su 7 giorni lavorativi (numero)

Impatto sul mercato

Sostituibilità

Funzione essenziale

Riga

 

 

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0230

0240

0250

0260

 

3

Servizi di pagamento, cassa, regolamento, compensazione e custodia

 

0160

3.1

Servizi di pagamento alle IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0170

3.2

Servizi di pagamento a non-IFM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0172

3.2.1

1) Famiglie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0174

3.2.2

2) Società non finanziarie - PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0176

3.2.3

3) Società non finanziarie - non PMI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0180

3.3

Servizi di cassa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0190

3.4

Servizi di regolamento titoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0200

3.5

Servizi di compensazione mediante CCP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0210

3.6

Servizi di custodia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0220

3.7

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0230

3.8

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0240

3.9

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

 

 

 

Paese

 

Foglio per paese più (sotto)regione

 

 

 


 

Funzioni economiche

Dati quantitativi

ID

Funzione economica

Descrizione della funzione economica

Quota di mercato

Importo nozionale

Valore contabile

Proventi delle commissioni

Valore transfrontaliero

Numero di controparti

Numero di operazioni

Importo nozionale

Valore contabile

Proventi delle commissioni

Riga

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

 

4

Mercati dei capitali

0250

4.1

Derivati detenuti per negoziazione - OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

4.2

Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

4.3

Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

4.4

Mercati primari / sottoscrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

4.5

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

4.6

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

4.7

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Funzioni economiche

Analisi di impatto e di sostituibilità

Valutazione del carattere essenziale

 

ID

Funzione economica

Natura e portata

Rilevanza

Struttura di mercato

Calendario

Capacità di sostituzione

 

Osservazioni del gruppo

Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)

Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)

Indicatore transfrontaliero

Quota di mercato

Concentrazione del mercato

Tempo previsto per la sostituzione

Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione

Requisiti operativi

Impatto sul mercato

Sostituibilità

Funzione essenziale

Riga

 

 

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

 

4

Mercati dei capitali

0250

4.1

Derivati detenuti per negoziazione - OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0260

4.2

Derivati detenuti per negoziazione - non-OTC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0270

4.3

Mercati secondari / negoziazione (solo detenuti per la negoziazione)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0280

4.4

Mercati primari / sottoscrizione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0290

4.5

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0300

4.6

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0310

4.7

Altri servizi / altre attività / altre funzioni (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.01 - Valutazione del carattere essenziale delle funzioni economiche (FUNC 1)

 

 

 

Paese

 

Foglio per paese più (sotto)regione

 

 

 


 

Funzioni economiche

 

 

Dati quantitativi

ID

Funzione economica

Descrizione della funzione economica

Quota di mercato

Valore contabile lordo

Numero di controparti

Contratti di vendita con patto di riacquisto (passivo)

Valore transfrontaliero

Valore presso gli enti creditizi

Riga

 

 

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

5

Finanziamento (funding) all'ingrosso

0320

5.1

Assunzione di prestiti

 

 

 

 

 

 

 

0330

5.2

Derivati (attività)

 

 

 

 

 

 

 

0340

5.3

Concessione di prestiti

 

 

 

 

 

 

 

0350

5.4

Derivati (passività)

 

 

 

 

 

 

 

0360

5.5

Altri tipi di prodotto (1)

 

 

 

 

 

 

 

0370

5.6

Altri tipi di prodotto (2)

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Altri tipi di prodotto (3)

 

 

 

 

 

 

 


 

Funzioni economiche

Analisi di impatto e di sostituibilità

Valutazione del carattere essenziale

 

ID

Funzione economica

Natura e portata

Rilevanza

Struttura di mercato

Calendario

Capacità di sostituzione

 

Osservazioni del gruppo

Indicatore della dimensione 1 (basato sui valori)

Indicatore della dimensione 2 (basato sui numeri)

Indicatore transfrontaliero

Quota di mercato

Concentrazione del mercato

Tempo previsto per la sostituzione

Ostacoli giuridici all'ingresso nel mercato o all'espansione

Requisiti operativi

Impatto sul mercato

Sostituibilità

Funzione essenziale

Riga

 

 

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

5

Finanziamento (funding) all'ingrosso

 

0320

5.1

Assunzione di prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0330

5.2

Derivati (attività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0340

5.3

Concessione di prestiti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0350

5.4

Derivati (passività)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0360

5.5

Altri tipi di prodotto (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0370

5.6

Altri tipi di prodotto (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0380

5.7

Altri tipi di prodotto (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 07.02 - Associazione delle funzioni economiche alle entità giuridiche (FUNC 2)

Funzione economica

Entità giuridica

Importanza monetaria

Paese

ID

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

Importo monetario

0010

0020

0030

0040

0045

0050

 

 

 

 

 

 

Z 07.03 - Associazione delle linee di business principali alle entità giuridiche (FUNC 3)

Linea di business principale

Entità giuridica

Linea di business principale

ID della linea di business

Descrizione

Nome dell'entità

Codice

Tipo di codice

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

Z 07.04 - Associazione delle funzioni economiche alle linee di business principali (FUNC 4)

Funzioni economiche

Linea di business principale

Paese

ID

Linea di business principale

ID della linea di business

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 

Z 08.01 - Servizi rilevanti (SERV 1)

Identificativo del servizio

Tipo di servizio

Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria

Destinatario del servizio

Fornitore del servizio

Carattere essenziale

ID del contratto

Diritto applicabile

Resilienza alla risoluzione

Fornitore terzo essenziale di servizi TIC ai sensi della normativa DORA

Servizio TIC ai sensi della normativa DORA

Entità

Impresa madre

Erogazione del servizio

Nome

Codice

Nome

Codice

Tipo di codice

Nome

Codice

Tipo di codice

Caratteristiche della resilienza alla risoluzione

Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)

Azioni di attenuazione alternative

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 08.02 - Servizi rilevanti - Associazione alle attività operative (SERV 2)

Identificativo del servizio

Tipo di servizio

Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria

Identificativo dell'attività

Tipo di attività

Nome dell'attività

Carattere essenziale

Tipo giuridico/di contratto

ID del contratto

Diritto applicabile

Caratteristiche resilienti alla risoluzione

Caratteristiche della resilienza alla risoluzione

Piano di riorganizzazione aziendale (BRP)

Azioni di attenuazione alternative

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 08.03 - Servizi rilevanti - Associazione ai ruoli (SERV 3)

Identificativo del servizio

Tipo di servizio

Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria

ID del ruolo

Nome del ruolo

Dipartimento aziendale

Carattere essenziale

0005

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

 

Z 08.04 - Servizi essenziali - Associazione alle funzioni essenziali (SERV 4)

Identificativo del servizio

Tipo di servizio

Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria

Funzione essenziale

Paese

ID

0005

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 

 

Z 08.05 - Servizi indispensabili - Associazione alle linee di business principali (SERV 5)

Identificativo del servizio

Tipo di servizio

Titolo unico del servizio come da tassonomia bancaria

Linea di business principale

Nome

ID

0005

0010

0020

0030

0040

 

 

 

 

 

Z 09.01 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Fornitori e utenti (FMI 1)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario

Utente

Fornitore

Nome dell'entità

Codice dell'entità

FMI

Intermediario

 

Tipo di sistema

Nome dell'FMI (incl. in un elenco predefinito)

Nome dell'FMI (non incl. in un elenco predefinito)

Codice dell'FMI

Operatore dell'FMI

Modo di partecipazione

Nome dell'intermediario

Codice dell'intermediario

ID del contratto

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fornitore

Comunicazione

Contratti e servizi

Punto di contatto presso FMI/intermediario

Diritto applicabile

Contratto resiliente alla risoluzione

Valute pertinenti per l'entità segnalante

Servizi forniti all'FMI/intermediario

Servizi forniti dall'FMI/intermediario

Fornitori di servizi di comunicazione

Altri fornitori di servizi che consentono l'accesso alle FMI

EUR

GBP

USD

CHF

JPY

Altre valute

Proprietari dell'FMI

SWIFT

Altri fornitori di servizi di comunicazione - Nome

Nome dei fornitori di servizi supplementari

Servizi supplementari

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

0220

0230

0240

0250

0260

0270

0280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 09.02 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Associazione alle FMI essenziali e indispensabili (FMI 2)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario

(IDFMI)

 

FMI essenziale

 

FMI indispensabile

 

Paese

ID della funzione essenziale

 

ID della linea di business principale

0010

0020

0030

0040

0050

0060

 

 

 

 

 

 

Z 09.03 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - Metriche principali (FMI 3)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario

(IDFMI)

Segmento (solo per CCP)

(SEG)

Metriche principali

Contributo a fondi di garanzia

Margine iniziale su conto proprietario

Margine iniziale su conti cliente

Valore delle posizioni su conti proprietari

Valore delle posizioni su conti cliente

Numero di clienti con conti omnibus

Numero di clienti con conti separati

Numero di operazioni su conti proprietari

Numero di operazioni su conti cliente

Valore delle operazioni su conti proprietari

Valore delle operazioni su conti cliente

Importo nozionale cumulato

Linea di credito

Picco dei requisiti in materia di liquidità o di garanzie reali

Stima dei requisiti aggiuntivi in materia di liquidità o di garanzie reali in condizioni di stress

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 09.04 - Servizi delle infrastrutture dei mercati finanziari (FMI) - CCP - Fornitore alternativo (FMI 4)

ID che rappresenta la combinazione di utente, FMI, tipo di sistema e intermediario

(solo CCP)

Tipo di prodotto

Sostituibilità (Sì/No)

Fornitore alternativo

ID del fornitore alternativo

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

Z 11.00 — Passività infragruppo, esclusi i derivati (LIAB G 1)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati

Riga

Colonna

Rango in caso di insolvenza

Identificativo del contratto

Nome della controparte

Identificativo della controparte

Tipo di identificativo

Rapporto con la controparte

Tipo di passività

0010

0020

0021

0030

0040

0045

0050

0053

0055

0056

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 11.00 - Passività infragruppo, esclusi i derivati

Diritto applicabile

In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale

Valore nominale in essere

Interessi maturati

Valuta

Data di emissione

Prima data di riscatto

Scadenza legale

Importo di pegni, ipoteche o garanzie

Garante, ove applicabile

Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL

Che si configurano come fondi propri

Importo che si configura come fondi propri

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0150

0160

0175

0180

0190

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

Riga

Colonna

Rango in caso di insolvenza

ISIN

Tipo di strumento

Diritto applicabile

In caso di diritto di paese terzo, riconoscimento contrattuale

Valuta

Valore nominale in essere

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

Interessi maturati

Tipo di cedola

Tasso corrente della cedola (%)

Data di emissione

Prima data di riscatto

Scadenza legale

Collocamento pubblico / privato

Agente pagatore

Identificativo della controparte

Tipo di identificativo

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0210

0215

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 12.00 - Titoli (compresi gli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2; esclusi infragruppo) (LIAB-G 2)

Borse di quotazione dei titoli

Sistemi di regolamento

Autorità di registrazione

Depositario centrale di titoli

Importo di pegni, ipoteche o garanzie

Fideiussore

Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL

Che si configurano come fondi propri

Importo che si configura come fondi propri

0220

0230

0240

0250

0270

0280

0305

0310

0320

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 13.00 - Tutti i depositi (esclusi infragruppo) (LIAB-G 3)

Riga

Colonna

Rango in caso di insolvenza

Identificativo del contratto

Identificativo della controparte

Tipo di identificativo

Diritto applicabile

Valuta

Valore nominale in essere

Interessi maturati

Tasso di interesse corrente

(%)

Importo di pegni, ipoteche o garanzie

Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL

Data di emissione per i depositi a termine

Prima data di riscatto

0010

0020

0025

0030

0035

0040

0045

0050

0060

0070

0080

0090

0110

0115

0120

0130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)

Riga

Colonna

Rango in caso di insolvenza

Identificativo del contratto

Nome della controparte

Identificativo della controparte

Tipo di identificativo

Diritto applicabile

Tipo di passività finanziarie

In caso di paese terzo, riconoscimento contrattuale

0010

0020

0030

0040

0050

0055

0060

0065

0070

0075

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 14.00 - Altre passività finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G 4)

Valore nominale in essere

Interessi maturati

Tasso di interesse corrente

(%)

Valuta

Data di emissione

Prima data di riscatto

Scadenza legale

Importo di pegni, ipoteche o garanzie

Fideiussore

Importo che soddisfa le condizioni per l'ammissibilità al MREL

Che si configurano come fondi propri

Importo che si configura come fondi propri

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0170

0180

0205

0210

0220

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)

Colonna

Rango in caso di insolvenza

ID dell'accordo quadro

Tipo di accordo quadro

Entità che aderisce al protocollo ISDA

Riconoscimento della sospensione in caso di risoluzione

Nome della controparte

Identificativo della controparte

0010

0020

0030

0040

0050

0061

0071

0075

0080

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Z 15.00 - Derivati (LIAB-G 5)

Tipo di identificativo

Paese della controparte

Operazione infragruppo

Diritto applicabile all'accordo quadro/contratto unico

Numero di operazioni coinvolte

Valore di mercato netto

Valore delle garanzie reali nette costituite

Importo stimato del close-out

Importo stimato di estinzione anticipata

0085

0090

0095

0100

0110

0120

0130

0140

0150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 16.00 - Operazioni di finanziamento garantite (escluse infragruppo) (LIAB-G 6)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 16.00 - Finanziamenti garantiti (esclusi infragruppo) (LIAB-G 6)

Colonna

Rango in caso di insolvenza

ID dell'accordo quadro

Tipo di accordo quadro

Nome della controparte

Identificativo della controparte

Tipo di identificativo

Paese della controparte

Diritto applicabile all'accordo quadro / alla singola operazione

Numero di operazioni coinvolte

Importo netto dei finanziamenti ricevuti

Importo netto delle garanzie reali costituite

0010

0020

0030

0040

0050

0055

0060

0065

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7)

N.

Riconciliazione con dati aggregati

Z 17.00 - Altre passività non finanziarie (non incluse in altre schede, escluse infragruppo) (LIAB-G-7)

Riga

Colonna

Rango in caso di insolvenza

Identificativo del contratto

Identificativo della controparte

Tipo di identificativo

Diritto applicabile

Tipo di passività non finanziarie

Importo in essere

Valuta

Data del riconoscimento

Data di scadenza

Che si configurano come fondi propri

Importo che si configura come fondi propri

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0065

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (data item) riportate nell'allegato I devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti:

(a)

fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate nell'allegato I;

(b)

identifica tutti i concetti di business previsti all'allegato I;

(c)

fornisce un dizionario di dati che definisce le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

(d)

presenta metriche che specificano proprietà o importo dei punti di dati;

(e)

prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno finanziario;

(f)

riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettono di ottenere dati uniformi per la pianificazione della risoluzione.


ALLEGATO III

Regole di convalida

Alle voci (data item) riportate nell'allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

(a)

stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;

(b)

prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

(c)

verificano la coerenza dei dati segnalati;

(d)

verificano l'esattezza dei dati segnalati;

(e)

fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione interessata non sia stata segnalata.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2303/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)