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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2230 |
4.11.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2230 DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2025
che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 per quanto riguarda i tipi di diritti di proprietà intellettuale inclusi nel formulario per la domanda di intervento delle autorità doganali
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
previa consultazione del comitato del codice doganale,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione (2) stabilisce nell’allegato I il formulario da utilizzare per una domanda di intervento delle autorità doganali per quanto riguarda le merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale («formulario per la domanda») di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) n. 608/2013. |
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(2) |
Nella casella 5 del formulario per la domanda, il richiedente deve indicare il tipo o i tipi di diritti di proprietà intellettuale cui si riferisce la domanda. Poiché alcuni tipi di diritti di proprietà intellettuale sono stati aggiornati mediante gli atti giuridici elencati di seguito, è necessario aggiornare tali tipi di diritti di proprietà intellettuale nel formulario per la domanda. |
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(3) |
Il regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha aggiornato i termini «disegno o modello comunitario registrato» e «disegno o modello comunitario non registrato» rispettivamente ai termini «disegno o modello dell’UE registrato» e «disegno o modello dell’UE non registrato». Occorre pertanto aggiornare di conseguenza la casella 5 del formulario per la domanda. |
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(4) |
A norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il termine «per prodotti agricoli e alimentari» è stato aggiornato a «per prodotti agricoli». È pertanto opportuno aggiornare tale termine nella rubrica «Indicazione geografica/Denominazione di origine» nella casella 5 del formulario per la domanda. |
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(5) |
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), è necessario sopprimere la voce «per bevande aromatizzate a base di prodotti vitivinicoli» dal formulario per la domanda, in quanto tali prodotti rientrano ora nella categoria «per prodotti agricoli». |
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(6) |
Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) ha istituito un nuovo sistema di protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali nell’Unione. Dal momento che tali diritti di proprietà intellettuale rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 608/2013, i richiedenti dovrebbero poter richiedere l’intervento delle autorità doganali nei confronti di merci sospettate di violare tali diritti. Di conseguenza le indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali dovrebbero essere incluse nei tipi di diritti cui si riferisce la domanda nella casella 5 del formulario. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 è così modificato:
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1) |
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; |
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2) |
nell’allegato III, parte I, casella 6, la terza frase è sostituita dalla seguente: «Se è indicata l’Irlanda del Nord (XI), la domanda è una domanda unionale e può essere concessa unicamente per la protezione in rapporto a uno dei seguenti diritti di proprietà intellettuale che sono protetti in Irlanda del Nord in virtù del Quadro di Windsor (*1):
(*1) Il Quadro di Windsor è la nuova denominazione del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in conformità della dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023 (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87)." (*2) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj)." (*3) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).»." |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 181 del 29.6.2013, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/608/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 della Commissione, del 4 dicembre 2013, che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali (GU L 341 del 18.12.2013, pag. 10, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1352/oj).
(3) Regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione (GU L, 2024/2822, 18.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2822/oj).
(4) Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).
(5) Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).
(6) Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj).
ALLEGATO
«ALLEGATO I
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2230/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)