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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2220

4.11.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2220 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2025

che modifica l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la voce relativa alla Macedonia del Nord nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e delle categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale in questione. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione.

(4)

L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabilisce l’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di budelli. La Macedonia del Nord ha chiesto di essere inclusa in tale elenco e nel frattempo ha presentato alla Commissione la risposta a un questionario relativo all’ingresso nell’Unione di partite di budelli provenienti da tale paese terzo in termini di sanità animale e pubblica. La Macedonia del Nord ha inoltre fornito alla Commissione prove e garanzie per essere inclusa in tale elenco. La Commissione ha valutato la legislazione e l’organizzazione del sistema di controllo, comprese le procedure di certificazione, della Macedonia del Nord e ha concluso che sono in linea con le prescrizioni e le condizioni di sanità animale dell’Unione relative ai budelli. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(5)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato XVI del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).


ALLEGATO

Nell’allegato XVI, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, tra la voce relativa al Marocco e la voce relativa alla Mongolia è inserita la voce seguente relativa alla Macedonia del Nord:

«MK

Macedonia del Nord

MK-0

Ungulati e pollame

CAS».

 

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2220/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)