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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2207

28.10.2025

DECISIONE (PESC) 2025/2207 DEL CONSIGLIO

del 27 ottobre 2025

che modifica la decisione (PESC) 2016/1693 concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693 (1).

(2)

Le misure restrittive di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e all’articolo 3, paragrafi 3 e 4, della decisione (PESC) 2016/1693 devono applicarsi fino al 31 ottobre 2025.

(3)

La decisione (PESC) 2016/1693 contiene l’obbligo di riesaminare periodicamente e almeno ogni dodici mesi le misure restrittive ivi previste. In esito a un riesame di tale decisione risulta opportuno prorogare tali misure restrittive fino al 31 ottobre 2026.

(4)

È opportuno, pertanto, modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2016/1693,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 6, paragrafo 6, della decisione (PESC) 2016/1693, la data «31 ottobre 2025» è sostituita dalla data «31 ottobre 2026».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

J. JENSEN


(1)  Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell’ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2207/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)