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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2172

30.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2172 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2025

che garantisce la protezione nell’Unione all’indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell’atto di Ginevra

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all’azione dell’Unione a seguito della sua adesione all’atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell’atto di Ginevra (2), le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale che la iscrive nel registro internazionale a norma dell’articolo 6 del medesimo atto di Ginevra. A norma dell’articolo 9 dell’atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.

(2)

A norma dell’articolo 6, paragrafo 4, dell’atto di Ginevra, il 7 marzo 2025 l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale ha notificato alla Commissione che il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan», oggetto della domanda depositata dall’Albania, è stato iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell’atto di Ginevra.

(3)

A norma dell’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1753, la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3) affinché potessero essere presentate eventuali opposizioni.

(4)

A norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/1753, la Commissione ha valutato la registrazione internazionale dell’indicazione geografica «Vaj Ulliri Valmi Elbasan» per verificare il rispetto delle condizioni stabilite in tale articolo e ha concluso che esse sono soddisfatte.

(5)

Poiché alla Commissione non è pervenuta alcuna notifica di opposizione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/1753, è opportuno proteggere nell’Unione, a norma dell’atto di Ginevra, il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan».

(6)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica di qualità per i prodotti agricoli, i vini e le bevande spiritose istituito dal regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Vaj Ulliri Valmi Elbasan», iscritto come indicazione geografica nel registro internazionale, è protetto nell’Unione.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto del tipo «Olio d’oliva».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj.

(2)  Atto di Ginevra dell’accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche (GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj).

(3)   GU C, C/2025/1846, 21.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/1846/oj.

(4)  Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012 (GU L, 2024/1143, 23.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1143/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2172/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)