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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2148

24.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2148 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2025

recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione (2), («regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia.

(2)

Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping definitivi si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori in conformità all’articolo 17 del regolamento di base.

(3)

Nel luglio 2025 il gruppo Bien & Qua, un gruppo di produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione i cui prodotti sono stati assoggettati al dazio antidumping individuale del 4,8 %, ha portato all’attenzione della Commissione il fatto che i nomi dei produttori esportatori appartenenti al gruppo che figuravano nel regolamento iniziale erano errati. A seguito di una nuova analisi dei documenti già presentati dal gruppo durante l’inchiesta iniziale, vale a dire il suo statuto, è stato confermato che i nomi delle parti sono stati scritti in modo errato nel regolamento iniziale.

(4)

In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario modificare retroattivamente il regolamento iniziale a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore al fine di rispecchiare i nomi corretti dei produttori esportatori interessati, ossia «Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.» e «Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.».

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato:

«Turchia

Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.;

Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.

4,8 %

C901»

è sostituito da

«Turchia

Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

4,8 %

C901».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2148/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)