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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2148 |
24.10.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2148 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2025
recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9 e l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione (2), («regolamento iniziale»), la Commissione europea («Commissione») ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia. |
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(2) |
Nell’inchiesta che ha condotto all’istituzione dei dazi antidumping definitivi si è fatto ricorso al campionamento per esaminare i produttori esportatori in conformità all’articolo 17 del regolamento di base. |
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(3) |
Nel luglio 2025 il gruppo Bien & Qua, un gruppo di produttori esportatori della Turchia inclusi nel campione i cui prodotti sono stati assoggettati al dazio antidumping individuale del 4,8 %, ha portato all’attenzione della Commissione il fatto che i nomi dei produttori esportatori appartenenti al gruppo che figuravano nel regolamento iniziale erano errati. A seguito di una nuova analisi dei documenti già presentati dal gruppo durante l’inchiesta iniziale, vale a dire il suo statuto, è stato confermato che i nomi delle parti sono stati scritti in modo errato nel regolamento iniziale. |
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(4) |
In considerazione di quanto precede, si ritiene necessario modificare retroattivamente il regolamento iniziale a decorrere dal giorno della sua entrata in vigore al fine di rispecchiare i nomi corretti dei produttori esportatori interessati, ossia «Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.» e «Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.». |
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(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 è così modificato:
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«Turchia |
Qua Granite ve Hayal Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri San. Tic. A.Ş. |
4,8 % |
C901» |
è sostituito da
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«Turchia |
Qua Granite Hayal Yapi ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş.; Bien Yapi Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. |
4,8 % |
C901». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell'India e della Turchia (GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/oj.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2148/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)