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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2143 |
24.10.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2143 DELLA COMMISSIONE
del 23 ottobre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2015/340 per quanto riguarda l’introduzione dell’addestramento e della valutazione basati sulle competenze e dell’addestramento virtuale dei controllori del traffico aereo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 53, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo. |
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(2) |
La flessibilità e la disponibilità limitate di risorse in termini di controllori del traffico aereo nell’Unione limitano la capacità del sistema europeo di gestione del traffico aereo («ATM»). È pertanto necessario adattare il quadro normativo in materia di licenze e qualifiche dei controllori del traffico aereo. |
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(3) |
Per rispondere meglio alle esigenze dei fornitori di servizi di navigazione aerea in termini di personale qualificato e disponibile, il livello di competenza richiesto di cui al regolamento (UE) 2015/340 dovrebbe essere ulteriormente uniformato per garantire che la metodologia e i programmi di addestramento applicati assicurino risultati formativi comuni e contribuiscano così positivamente alle esigenze operative. |
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(4) |
Per consentire la comparabilità dei risultati formativi, il quadro normativo per l’addestramento dei controllori del traffico aereo nell’Unione dovrebbe essere migliorato stabilendo i necessari standard di prestazione mediante l’applicazione dei principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze (competency-based training and assessment, «CBTA»), che è anche la soluzione preferita dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in relazione al rilascio delle licenze per tutto il personale dell’aviazione. |
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(5) |
Per contribuire in modo più efficace all’applicazione della metodologia CBTA per l’addestramento dei controllori del traffico aereo, è opportuno definire tale metodologia stabilendo gli standard di prestazione che gli istruttori e i valutatori devono rispettare, applicando gli stessi principi CBTA. |
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(6) |
Sulla base dell’esperienza acquisita durante la pandemia di COVID-19, potrebbe essere vantaggioso consentire la virtualizzazione dell’addestramento dei controllori del traffico aereo. Con l’addestramento virtuale, la separazione geografica di studenti, istruttori e valutatori non dovrebbe limitare l’agevolazione dell’addestramento dei controllori del traffico aereo. |
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(7) |
Per consentire ai fornitori di servizi di traffico aereo e alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo di adeguare, rispettivamente, i loro programmi di competenza di unità operativa e i loro piani di addestramento e corsi di addestramento, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento. |
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(8) |
Per evitare discontinuità nel processo di addestramento, i certificati di completamento di taluni corsi iniziati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accettati ai fini del rilascio, del rinnovo o del ripristino delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni, a condizione che l’addestramento e la valutazione siano stati completati entro il 30 giugno 2029. |
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(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/340. |
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(10) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
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1) |
l’articolo 4 è così modificato:
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2) |
all’articolo 6, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «2. Ai fini dell’allegato III e del controllo dei requisiti dell’allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di traffico aereo, l’autorità competente è:»; |
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3) |
l’allegato I (parte ATCO) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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4) |
l’allegato II (parte ATCO.AR) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
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5) |
l’allegato III (parte ATCO.OR) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento. |
Articolo 2
Disposizioni transitorie
I certificati di completamento dell’addestramento di cui all’allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, del regolamento (UE) 2015/340, iniziato prima del 1o gennaio 2029, sono accettati ai fini del rilascio, del rinnovo o del ripristino delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni in conformità al regolamento (UE) 2015/340 quale modificato dal presente regolamento, a condizione che l’addestramento e la valutazione siano stati completati entro il 30 giugno 2029.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2029.
Tuttavia le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 13 maggio 2026:
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a) |
articolo 1, punto 1), lettere d), i) e k); |
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b) |
allegato I, punto 2), lettera e), del presente regolamento, nella misura in cui riguarda l’allegato I (parte ATCO), punto ATCO.B.025, lettera a), punti 1) e 3), del regolamento (UE) 2015/340; |
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c) |
allegato I (parte ATCO), punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340; |
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d) |
allegato III, punto 2. |
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.
(2) Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj).
ALLEGATO I
L’allegato I (parte ATCO) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
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1) |
al capo A, punto ATCO.A.015, le lettere da c) a f), sono sostituite dalle seguenti:
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2) |
il capo B è così modificato:
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3) |
il capo C è così modificato:
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4) |
il capo D è così modificato:
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ALLEGATO II
L’allegato II (parte ATCO.AR) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
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1) |
al capo A, punto ATCO.AR.A.010, è inserita la seguente lettera c bis):
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2) |
al capo D, punto ATCO.AR.D.001, lettera a), è inserito il seguente punto 1 bis):
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3) |
al capo D, punto ATCO.AR.D.005, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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ALLEGATO III
L’allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:
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1) |
al capo B, punto ATCO.OR.B.001, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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2) |
al capo B, punto ATCO.OR.B.015, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
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3) |
al capo C, punto ATCO.OR.C.015, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
al capo D, punto ATCO.OR.D.001, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2143/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)