European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2143

24.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2143 DELLA COMMISSIONE

del 23 ottobre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2015/340 per quanto riguarda l’introduzione dell’addestramento e della valutazione basati sulle competenze e dell’addestramento virtuale dei controllori del traffico aereo

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 50, paragrafo 1, lettere b) e c) e l’articolo 53, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2015/340 della Commissione (2) stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo.

(2)

La flessibilità e la disponibilità limitate di risorse in termini di controllori del traffico aereo nell’Unione limitano la capacità del sistema europeo di gestione del traffico aereo («ATM»). È pertanto necessario adattare il quadro normativo in materia di licenze e qualifiche dei controllori del traffico aereo.

(3)

Per rispondere meglio alle esigenze dei fornitori di servizi di navigazione aerea in termini di personale qualificato e disponibile, il livello di competenza richiesto di cui al regolamento (UE) 2015/340 dovrebbe essere ulteriormente uniformato per garantire che la metodologia e i programmi di addestramento applicati assicurino risultati formativi comuni e contribuiscano così positivamente alle esigenze operative.

(4)

Per consentire la comparabilità dei risultati formativi, il quadro normativo per l’addestramento dei controllori del traffico aereo nell’Unione dovrebbe essere migliorato stabilendo i necessari standard di prestazione mediante l’applicazione dei principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze (competency-based training and assessment, «CBTA»), che è anche la soluzione preferita dall’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) in relazione al rilascio delle licenze per tutto il personale dell’aviazione.

(5)

Per contribuire in modo più efficace all’applicazione della metodologia CBTA per l’addestramento dei controllori del traffico aereo, è opportuno definire tale metodologia stabilendo gli standard di prestazione che gli istruttori e i valutatori devono rispettare, applicando gli stessi principi CBTA.

(6)

Sulla base dell’esperienza acquisita durante la pandemia di COVID-19, potrebbe essere vantaggioso consentire la virtualizzazione dell’addestramento dei controllori del traffico aereo. Con l’addestramento virtuale, la separazione geografica di studenti, istruttori e valutatori non dovrebbe limitare l’agevolazione dell’addestramento dei controllori del traffico aereo.

(7)

Per consentire ai fornitori di servizi di traffico aereo e alle organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo di adeguare, rispettivamente, i loro programmi di competenza di unità operativa e i loro piani di addestramento e corsi di addestramento, è opportuno posticipare la data di applicazione del presente regolamento.

(8)

Per evitare discontinuità nel processo di addestramento, i certificati di completamento di taluni corsi iniziati prima della data di applicazione del presente regolamento dovrebbero essere accettati ai fini del rilascio, del rinnovo o del ripristino delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni, a condizione che l’addestramento e la valutazione siano stati completati entro il 30 giugno 2029.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2015/340.

(10)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 127, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:

1)

l’articolo 4 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«Oltre alle definizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1139, si applicano anche le definizioni seguenti:»

b)

è inserito il seguente punto 2 bis):

«2 bis)

“modello di competenze adattato”, un gruppo di competenze con relativa descrizione e criteri di prestazione, adattato da un quadro delle competenze dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO), che un’organizzazione utilizza per elaborare un addestramento e una valutazione basati sulle competenze per un determinato ruolo»;

c)

i punti 6) e 7) sono sostituiti dai seguenti:

«6)

“valutazione”, un processo volto a determinare se una persona soddisfa un livello richiesto di prestazione in determinate condizioni, raccogliendo prove da comportamenti osservabili»;

«7)

“abilitazione di valutatore”, l’autorizzazione riportata nella licenza e che ne costituisce parte integrante, che indica la competenza del titolare a valutare le capacità pratiche ai fini del rilascio della licenza, delle abilitazioni o delle specializzazioni e del loro rinnovo o ripristino»;

d)

il punto 7 ter) è sostituito dal seguente:

« “relazione nazionale di conversione”, una relazione sulla base della quale un precedente addestramento militare di controllore del traffico aereo potrebbe ricevere il credito da parte dell’autorità competente alla quale è stata presentata la richiesta di rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo»;

e)

sono inseriti i seguenti punti da 7 quater) a 7 septies):

«7 quater)

“competenza”, una dimensione delle prestazioni umane utilizzata per prevedere in modo affidabile le prestazioni positive nello svolgimento di un lavoro, che si manifesta ed è osservata attraverso comportamenti che mobilitano le conoscenze, capacità e attitudini pertinenti all’esecuzione di attività o compiti in determinate condizioni;

quinquies)

“addestramento e valutazione basati sulle competenze”, un addestramento e una valutazione caratterizzati da un orientamento alle prestazioni, dall’importanza attribuita agli standard di prestazione e alla loro misurazione e dall’elaborazione di un addestramento e una valutazione conformi agli standard di prestazione specificati;

sexies)

“standard di competenza”, un livello di prestazione definito accettabile per dimostrare il conseguimento di una competenza specifica;

septies)

“condizioni”, qualsiasi elemento, nel contesto dell’addestramento e della valutazione basati sulle competenze (CBTA), che possa qualificare un ambiente specifico in cui saranno dimostrate le prestazioni»;

f)

è inserito il punto 14 ter) seguente:

«14 ter)

“comportamento osservabile”, un singolo comportamento correlato al ruolo che può essere osservato e può essere misurabile o meno»;

g)

il punto 15) è sostituito dal seguente:

«15)

“fase di addestramento in posizione operativa”, la fase dell’addestramento di unità operativa durante la quale le competenze legate al lavoro precedentemente acquisite vengono integrate nella pratica sotto la supervisione di un istruttore qualificato per l’addestramento in posizione operativa in una situazione di traffico reale»;

h)

il punto 18) è sostituito dal seguente:

«18)

“criteri di prestazione”, criteri consistenti in un comportamento osservabile, una o più condizioni e uno standard di competenza, utilizzati per valutare se i livelli di prestazione richiesti sono stati dimostrati per una competenza»;

i)

è inserito il punto 21 bis) seguente:

«21 bis)

“apprendimento a distanza”, situazioni di addestramento in cui istruttori e studenti sono fisicamente separati e interagiscono in modo sincrono o asincrono e in cui le informazioni sono generalmente trasmesse tramite mezzi tecnologici»;

j)

i punti 22) e 23) sono sostituiti dai seguenti:

«22)

“ripristino”, l’atto amministrativo adottato dopo che una specializzazione o un certificato sono scaduti, che ripristina le attribuzioni della specializzazione o del certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti;

23)

“rinnovo”, l’atto amministrativo adottato all’interno del periodo di validità di una specializzazione o di un certificato, che consente al titolare di continuare ad esercitare le attribuzioni di una specializzazione o di un certificato per un ulteriore periodo specifico, fermo restando il rispetto di determinati requisiti»;

k)

è aggiunto il punto 32) seguente:

«32)

“aula virtuale”, un ambiente virtuale adattato al processo di apprendimento a distanza e che non richiede un luogo fisico, in cui si svolge l’apprendimento sincrono»;

2)

all’articolo 6, paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   Ai fini dell’allegato III e del controllo dei requisiti dell’allegato I per quanto riguarda i fornitori di servizi di traffico aereo, l’autorità competente è:»;

3)

l’allegato I (parte ATCO) è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

4)

l’allegato II (parte ATCO.AR) è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

5)

l’allegato III (parte ATCO.OR) è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

I certificati di completamento dell’addestramento di cui all’allegato I (parte ATCO), capo D, titolo 2, del regolamento (UE) 2015/340, iniziato prima del 1o gennaio 2029, sono accettati ai fini del rilascio, del rinnovo o del ripristino delle pertinenti licenze, abilitazioni e specializzazioni in conformità al regolamento (UE) 2015/340 quale modificato dal presente regolamento, a condizione che l’addestramento e la valutazione siano stati completati entro il 30 giugno 2029.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2029.

Tuttavia le disposizioni seguenti si applicano a decorrere dal 13 maggio 2026:

a)

articolo 1, punto 1), lettere d), i) e k);

b)

allegato I, punto 2), lettera e), del presente regolamento, nella misura in cui riguarda l’allegato I (parte ATCO), punto ATCO.B.025, lettera a), punti 1) e 3), del regolamento (UE) 2015/340;

c)

allegato I (parte ATCO), punto ATCO.C.005, del regolamento (UE) 2015/340;

d)

allegato III, punto 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2015/340 della Commissione, del 20 febbraio 2015, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative concernenti licenze e certificati dei controllori del traffico aereo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione e abroga il regolamento (UE) n. 805/2011 della Commissione (GU L 63 del 6.3.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/340/oj).


ALLEGATO I

L’allegato I (parte ATCO) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:

1)

al capo A, punto ATCO.A.015, le lettere da c) a f), sono sostituite dalle seguenti:

«c)

I titolari di una licenza non possono esercitare le attribuzioni della loro licenza quando dubitano di poter esercitare tali attribuzioni in sicurezza e in tali casi devono informare immediatamente il fornitore di servizi di traffico aereo pertinente in merito all’incapacità provvisoria di esercitare le attribuzioni della loro licenza.

d)

I fornitori di servizi di traffico aereo possono dichiarare l’incapacità provvisoria del titolare della licenza se vengono a conoscenza di eventuali dubbi riguardanti la capacità del titolare della licenza di esercitare in sicurezza le attribuzioni della licenza.

e)

I fornitori di servizi di traffico aereo devono sviluppare e attuare procedure obiettive, trasparenti e non discriminatorie per permettere ai titolari di una licenza di cui alla lettera c) di notificare la loro incapacità provvisoria e per informare l’autorità competente.

f)

Le procedure di cui alla lettera e) devono essere incluse nel programma di competenza di unità operativa in conformità al punto ATCO.B.025, lettera a), punto 14.»;

2)

il capo B è così modificato:

a)

al punto ATCO.B.001, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I richiedenti il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:

(1)

avere almeno 18 anni di età;

(2)

aver completato, entro i 12 mesi precedenti la domanda, un addestramento iniziale presso un’organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell’allegato III (parte ATCO.OR) rilevante ai fini dell’abilitazione e, se applicabile, alla specializzazione di abilitazione, aver superato gli opportuni esami e valutazioni e aver dimostrato di possedere le competenze richieste come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 2;

(3)

avere un certifico medico valido;

(4)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.B.030.»;

b)

al punto ATCO.B.005, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

I richiedenti il primo rilascio di una licenza di controllore del traffico aereo devono soddisfare tutti i requisiti seguenti:

(1)

essere titolari di una licenza di studente controllore del traffico aereo;

(2)

aver completato un corso di specializzazione di unità operativa e aver superato gli opportuni esami e valutazioni nonché aver dimostrato di possedere le competenze richieste come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 3;

(3)

avere un certifico medico valido;

(4)

aver dimostrato di possedere un livello adeguato di competenze linguistiche in conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.B.030.»;

c)

al punto ATCO.B.010, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il titolare di una abilitazione che ha interrotto l’esercizio delle attribuzioni a essa associate per un periodo di quattro o più anni consecutivi immediatamente precedenti può iniziare un addestramento in posizione operativa per tale abilitazione solo:

(1)

se un’organizzazione di addestramento che soddisfa i requisiti stabiliti nell’allegato III (parte ATCO.OR) ed è certificata a fornire l’addestramento pertinente ai fini dell’abilitazione ha condotto una valutazione della competenza precedente atta a stabilire se il titolare di un’abilitazione continui a soddisfare i requisiti pertinenti a tale abilitazione;

(2)

dopo aver soddisfatto eventuali requisiti di addestramento derivanti dalla valutazione di cui alla lettera b), punto 1.»;

d)

il punto ATCO.B.020 è così modificato:

i)

la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

I richiedenti una specializzazione di unità operativa devono aver completato un corso di specializzazione di unità operativa, aver superato gli opportuni esami e valutazioni nonché aver dimostrato di possedere le competenze richieste come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 3.»

ii)

alla lettera i), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«i)

Le specializzazioni di unità operativa devono essere rinnovate purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:»;

iii)

la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j)

Se la specializzazione di unità operativa è rinnovata nei tre mesi precedenti la sua data di scadenza, il nuovo periodo di validità è calcolato a partire da tale data di scadenza.»;

e)

il punto ATCO.B.025 è sostituito dal seguente:

« ATCO.B.025 Programma di competenza di unità operativa

a)

I programmi di competenza di unità operativa devono essere stabiliti dal fornitore di servizi di traffico aereo e approvati dall’autorità competente. Un programma di competenza di unità operativa include almeno i seguenti elementi:

(1)

un elenco delle specializzazioni di unità operativa in cui sia indicata la loro validità, in conformità al punto ATCO.B.020, lettera g);

(2)

il periodo massimo continuo durante il quale le attribuzioni di una specializzazione di unità operativa non vengono esercitate durante la sua validità; questo periodo non deve superare 90 giorni di calendario;

(3)

ai fini del mantenimento della competenza, il numero minimo di ore di esercizio delle attribuzioni della specializzazione di unità operativa o, nel caso di SRA e PAR, il numero minimo di fasi di avvicinamento, per un periodo di tempo precedente che non deve superare i 12 mesi; per gli istruttori di addestramento in posizione operativa che esercitano le attribuzioni di specializzazione OJTI, il tempo trascorso deve essere contato al massimo per il 50 % delle ore richieste per il rinnovo della specializzazione di unità operativa;

(4)

le procedure per i casi in cui il titolare della licenza non soddisfa i requisiti indicati alla lettera a), punti 2 e 3;

(5)

i processi di valutazione delle competenze, compresi i criteri di prestazione definiti;

(6)

i processi di esame della conoscenza e comprensione teoriche necessarie per esercitare le attribuzioni di abilitazione e specializzazione;

(7)

i processi di identificazione dei contenuti e dei metodi di addestramento per l’addestramento continuo;

(8)

la durata minima e la frequenza dell’addestramento di aggiornamento;

(9)

i processi di esame della conoscenza teorica o di valutazione delle capacità pratiche riviste, potenziate o migliorate durante l’addestramento di aggiornamento in conformità al punto ATCO.D.080, lettera d);

(10)

i processi di esame della conoscenza teorica e di valutazione delle capacità pratiche acquisite durante l’addestramento di conversione, in conformità al punto ATCO.D.085;

(11)

i processi in caso di non superamento di un esame o di una valutazione, inclusi i processi di ricorso;

(12)

le qualifiche, i ruoli e le responsabilità del personale di addestramento;

(13)

una procedura per garantire che gli istruttori pratici abbiano praticato le competenze didattiche seguendo le procedure nelle quali l’addestramento è impartito in conformità al punto ATCO.C.010, lettera b), punto 3, e al punto ATCO.C.030, lettera d), punto 3;

(14)

le procedure di dichiarazione e gestione dei casi di incapacità provvisoria a esercitare le attribuzioni di una licenza, nonché di informazione dell’autorità competente in conformità al punto ATCO.A.015, lettera e);

(15)

l’identificazione dei documenti da conservare specifici all’addestramento continuo, alle valutazioni e di qualsiasi altra documentazione pertinente ai processi di cui sopra;

(16)

un processo e le motivazioni per la revisione e la modifica del programma di competenza di unità operativa e la sua presentazione all’autorità competente; la revisione del programma di competenza di unità operativa deve essere effettuata almeno una volta ogni tre anni.

b)

Al fine di soddisfare i requisiti indicati alla lettera a), punto 3, i fornitori di servizi di traffico aereo devono registrare le ore durante le quali ciascun titolare di licenza esercita le attribuzioni della propria specializzazione di unità operativa lavorando in settori o in un gruppo di settori comprendente posizioni di lavoro, o in posizioni di lavoro nell’unità ATC e devono fornire tali dati, su richiesta, alle autorità competenti e al titolare della licenza.

c)

Nello stabilire le procedure di cui alla lettera a), punti 4 e 14, i fornitori di servizi di traffico aereo assicurano che siano applicati meccanismi per garantire un trattamento equo dei titolari di licenze nei casi in cui la validità delle loro specializzazioni non può essere prorogata.»;

f)

al punto ATCO.B.030, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

In deroga alla lettera c), il fornitore di servizi di traffico aereo ha la facoltà di richiedere il livello avanzato (livello 5) della classificazione di competenza linguistica di cui all’allegato I, appendice 1, qualora le circostanze operative della particolare abilitazione o specializzazione richiedano un livello superiore per motivi imperativi di sicurezza. Tale requisito deve essere non discriminatorio, proporzionato, trasparente e obiettivamente giustificato dal fornitore di servizi di traffico aereo che desideri applicare un livello superiore di competenze e deve essere approvato dall’autorità competente.»;

g)

al punto ATCO.B.035, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Le specializzazioni di competenza linguistica devono essere rinnovate dopo il completamento con esito positivo del test di competenza linguistica effettuato entro i tre mesi immediatamente precedenti la loro data di scadenza. In tali casi il nuovo periodo di validità deve essere calcolato a partire da tale data di scadenza.»;

h)

il punto ATCO.B.040 è sostituito dal seguente:

« ATCO.B.040 Test di competenza linguistica

a)

La competenza linguistica deve essere dimostrata per mezzo di un metodo di test approvato da un’autorità competente. Il metodo di test deve includere quanto segue:

(1)

il processo con il quale viene effettuato il test;

(2)

la qualifica delle persone responsabili del test di competenza linguistica;

(3)

la procedura di ricorso.

b)

Gli organismi responsabili dei test di competenza linguistica devono soddisfare i requisiti stabiliti dalle autorità competenti in conformità al punto ATCO.AR.A.010.»;

i)

al punto ATCO.B.045, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

I fornitori di servizi di traffico aereo devono mettere a disposizione una formazione linguistica per mantenere il livello richiesto di competenza dei controllori del traffico aereo:»;

3)

il capo C è così modificato:

a)

il punto ATCO.C.001 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.001 Istruttori teorici

a)

L’addestramento teorico deve essere svolto soltanto da istruttori adeguatamente qualificati.

b)

Un istruttore teorico è adeguatamente qualificato se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:

(1)

possiede una qualifica professionale adeguata alla materia insegnata e/o ha dimostrato all’organizzazione di addestramento di avere una conoscenza ed esperienza adeguate;

(2)

ha adeguatamente dimostrato all’organizzazione di addestramento di possedere capacità didattiche.»;

ab)

il punto ATCO.C.005 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.005 Istruttori pratici

a)

Una persona può svolgere l’addestramento pratico soltanto se è titolare di una licenza di controllore del traffico aereo con specializzazione d’istruttore per l’addestramento in posizione operativa (OJTI) o di istruttore su dispositivi di addestramento (STDI).

b)

In deroga alla lettera a), una persona può essere autorizzata a impartire un addestramento su dispositivi di addestramento se sono soddisfatti tutti i requisiti seguenti:

(1)

tale persona è o è stata titolare di una licenza di controllore del traffico aereo militare nazionale rilasciata da uno Stato membro, con un’abilitazione e, ove applicabile, una specializzazione di abilitazione corrispondente a quella per la quale tale persona è autorizzata a impartire un addestramento o effettuare una valutazione;

(2)

tale persona ha dimostrato all’autorità competente di cui all’articolo 6 di aver esercitato le attribuzioni della licenza militare nazionale di cui alla lettera b), punto 1), di aver ricevuto un addestramento e di aver superato con successo le valutazioni, come richiesto al punto ATCO.C.035;

(3)

tale persona ha dimostrato la conformità ai pertinenti requisiti dell’allegato I (parte ATCO) conformemente alla relazione nazionale di conversione redatta dall’autorità competente di cui all’articolo 8 bis.

c)

Le attribuzioni di cui alla lettera b) sono limitate alla fornitura di addestramento e valutazioni sulle questioni di cui al punto ATCO.C.030, lettera a), punto 1), e sono esercitate conformemente al punto ATCO.C.040 per le organizzazioni di addestramento dei controllori del traffico aereo certificate a fornire addestramento iniziale in conformità al presente regolamento.»;

b)

il punto ATCO.C.010 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.010 Attribuzioni dell’istruttore per l’addestramento in posizione operativa (OJTI)

a)

I titolari di una specializzazione OJTI sono autorizzati a fornire addestramento pratico e supervisione su posizioni di lavoro operative per le quali sono in possesso di una valida specializzazione di unità operativa e sui dispositivi di addestramento nelle abilitazioni possedute.

b)

I titolari di una specializzazione OJTI sono inoltre autorizzati a effettuare valutazioni ai fini dell’addestramento di base, pre-OJT, continuo e dell’addestramento di aggiornamento per istruttori pratici.

c)

I titolari di una specializzazione OJTI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(1)

hanno esercitato l’attribuzione di abilitazione nella quale impartiranno addestramento per almeno due anni;

(2)

hanno esercitato, per almeno i sei mesi precedenti, l’attribuzione di una valida specializzazione di unità operativa nella quale impartiranno addestramento;

(3)

hanno praticato le competenze didattiche seguendo le procedure nelle quali si intende impartire l’addestramento, in conformità al punto ATCO.B.025, lettera a), punto 13).

d)

Il periodo di due anni di cui alla lettera c), punto 1), può essere ridotto a non meno di un anno dall’autorità competente su domanda dell’organizzazione di addestramento.»;

c)

il punto ATCO.C.015 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.015 Domanda di specializzazione di istruttore per l’addestramento in posizione operativa

I richiedenti il rilascio di una specializzazione OJTI devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

a)

essere titolari di una licenza di controllore del traffico aereo con una specializzazione di unità operativa valida;

b)

aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per un periodo di almeno due anni precedente la domanda; tale periodo può essere ridotto a non meno di un anno dall’autorità competente su domanda dell’organizzazione di addestramento;

c)

entro i 12 mesi precedenti la domanda, aver completato un corso riguardante competenze didattiche pratiche, aver superato l’opportuna valutazione e aver dimostrato la competenza richiesta, come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 5.»;

d)

il punto ATCO.C.020 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.020 Validità della specializzazione di istruttore per l’addestramento in posizione operativa

a)

La specializzazione OJTI ha una validità di tre anni.

b)

La specializzazione OJTI può essere rinnovata completando, durante la sua validità, un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze didattiche pratiche, comprendente un’opportuna valutazione, sempre che sia soddisfatto il requisito di cui al punto ATCO.C.015, lettera a).

c)

Se è scaduta, la specializzazione OJTI può essere ripristinata completando un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze didattiche pratiche entro i 12 mesi precedenti la domanda di ripristino e superando l’opportuna valutazione, sempre che sia soddisfatto il requisito di cui al punto ATCO.C.015, lettera a).

d)

Nei casi di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione OJTI ha inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento della valutazione.

e)

Se il requisito di cui al punto ATCO.C.015, lettera a), non è soddisfatto, la specializzazione OJTI può essere scambiata con una specializzazione STDI, a condizione che sia assicurato il rispetto dei requisiti di cui al punto ATCO.C.040, lettere b) e c).»;

e)

al punto ATCO.C.025, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

Nel caso in cui la conformità ai requisiti di cui al punto ATCO.C.010, lettera b), punto 2, non fosse possibile, l’autorità competente può concedere un’autorizzazione OJTI temporanea basata su un’analisi della sicurezza presentata dal fornitore di servizi di traffico aereo, in conformità al punto ATCO.B.020, lettera c).»;

f)

il punto ATCO.C.030 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.030 Attribuzioni degli istruttori su dispositivo di addestramento (STDI)

a)

I titolari di una specializzazione STDI sono autorizzati a fornire addestramento pratico su dispositivi di addestramento in tutti i casi seguenti:

(1)

per materie di natura pratica durante l’addestramento iniziale;

(2)

per l’addestramento di unità operativa diverso dall’OJT;

(3)

per l’addestramento continuo.

b)

I titolari di una specializzazione STDI sono inoltre autorizzati a effettuare valutazioni ai fini dell’addestramento di base, pre-OJT, continuo e dell’addestramento di aggiornamento per istruttori pratici.

c)

Nei casi in cui fornisce un addestramento pre-OJT o effettua una valutazione durante il pre-OJT, un istruttore STDI deve possedere o aver posseduto la specializzazione di unità operativa pertinente.

d)

I titolari di una specializzazione STDI possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se soddisfano tutte le condizioni seguenti:

(1)

sono in possesso di almeno due anni di esperienza nell’abilitazione nella quale impartiranno l’addestramento;

(2)

hanno dimostrato una conoscenza delle prassi operative correnti;

(3)

hanno praticato competenze didattiche seguendo le procedure nelle quali è impartito l’addestramento.

e)

In deroga alla lettera d), punto 1), i due anni di esperienza di cui alla lettera d), punto 1, possono essere ridotti a non meno di un anno dall’autorità competente su domanda dell’organizzazione di addestramento:

(1)

ai fini dell’addestramento di base si considera appropriata qualsiasi abilitazione posseduta;

(2)

ai fini dell’addestramento di abilitazione, l’addestramento può essere fornito per compiti specifici e operativi selezionati da un istruttore STDI in possesso di abilitazione rilevante per tale compito specifico e operativo selezionato.»;

g)

il punto ATCO.C.035 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.035 Domanda di specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento

I richiedenti il rilascio di una specializzazione STDI devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

a)

aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo in una qualsiasi abilitazione per almeno due anni; tale periodo può essere ridotto a non meno di un anno dall’autorità competente su domanda dell’organizzazione di addestramento;

b)

entro i 12 mesi precedenti la domanda, aver completato un corso riguardante competenze didattiche pratiche, aver superato l’opportuna valutazione e aver dimostrato la competenza richiesta, come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 5.»;

h)

il punto ATCO.C.040 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.040 Validità di una specializzazione di istruttore su dispositivi di addestramento

a)

La specializzazione STDI ha una validità di tre anni.

b)

La specializzazione STDI può essere rinnovata completando, durante la sua validità, un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze didattiche pratiche comprendente un’opportuna valutazione. Per gli istruttori STDI che non sono in possesso di una specializzazione di unità operativa valida, deve essere garantita la conoscenza delle prassi operative correnti.

c)

La specializzazione STDI scaduta può essere ripristinata se, nei 12 mesi precedenti la domanda di ripristino, il titolare della specializzazione STDI soddisfa entrambi i requisiti seguenti:

(1)

aver completato un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze didattiche pratiche;

(2)

aver superato l’opportuna valutazione.

Ai fini del punto 1, se l’istruttore STDI non è in possesso di una specializzazione di unità operativa valida, deve essere garantita la conoscenza delle prassi operative attuali.

d)

Nei casi di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione STDI ha inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento della valutazione.»;

i)

il punto ATCO.C.045 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.045 Attribuzioni dei valutatori

a)

I titolari di una specializzazione di valutatore sono autorizzati a eseguire valutazioni:

(1)

per il rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo o per il rilascio di una nuova abilitazione e/o specializzazione di abilitazione, se applicabile;

(2)

della competenza precedente ai fini del punto ATCO.B.001, lettera d), del punto ATCO.B.005, lettera e), e del punto ATCO.B.010, lettera b);

(3)

degli studenti controllori del traffico aereo per il rilascio di una specializzazione di unità operativa e di specializzazioni di abilitazione, se applicabile;

(4)

dei controllori del traffico aereo, per il rilascio di una specializzazione di unità operativa e di specializzazioni di abilitazione, se applicabile, nonché per il rinnovo e il ripristino di una specializzazione di unità operativa;

(5)

di istruttori pratici o valutatori candidati se è assicurata la conformità ai requisiti della lettera c), punti 2, 3 e 4.

b)

I titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni di specializzazione soltanto se soddisfano entrambe le condizioni seguenti:

(1)

hanno un’esperienza di almeno due anni nell’abilitazione e nelle specializzazioni di abilitazione che sottoporranno a valutazione;

(2)

hanno dimostrato conoscenza delle prassi operative correnti.

c)

Oltre ai requisiti indicati alla lettera b), i titolari di una specializzazione di valutatore possono esercitare le attribuzioni della specializzazione soltanto:

(1)

per le valutazioni che portano al rilascio, rinnovo o ripristino di una specializzazione di unità operativa, se sono anche titolari della specializzazione di unità operativa associata alla valutazione e hanno esercitato le attribuzioni di tale specializzazione per un periodo precedente di almeno un anno;

(2)

per valutare le competenze di un candidato per il rilascio, rinnovo o ripristino di una specializzazione STDI, se hanno esercitato le attribuzioni di una specializzazione STDI o OJTI per almeno tre anni;

(3)

per valutare le competenze di un candidato per il rilascio, rinnovo o ripristino di una specializzazione OJTI, se hanno esercitato le attribuzioni di una specializzazione OJTI per almeno tre anni;

(4)

per valutare le competenze di un candidato per il rilascio, rinnovo o ripristino di una specializzazione di valutatore, se hanno esercitato le attribuzioni della specializzazione di valutatore per almeno tre anni.

d)

Nelle valutazioni ai fini del rilascio o del ripristino di una specializzazione di unità operativa, e al fine di garantire la supervisione delle posizioni di lavoro operative, il valutatore deve essere anche titolare di una specializzazione OJTI, o deve essere presente un OJTI titolare di una specializzazione di unità operativa valida associata alla valutazione.»;

j)

il punto ATCO.C.055 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.055 Domanda per la specializzazione di valutatore

I richiedenti il rilascio di una specializzazione di valutatore devono soddisfare entrambe le condizioni seguenti:

a)

aver esercitato le attribuzioni di una licenza di controllore del traffico aereo per almeno due anni;

b)

entro i 12 mesi precedenti la domanda, aver completato un corso di addestramento per valutatori, aver superato l’opportuna valutazione e aver dimostrato la competenza richiesta, come indicato nella parte ATCO, capo D, titolo 5.»;

k)

il punto ATCO.C.060 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.060 Validità della specializzazione di valutatore

a)

La specializzazione di valutatore ha una validità di tre anni.

b)

La specializzazione di valutatore può essere rinnovata completando, durante la sua validità, un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze di valutazione comprendente un’opportuna valutazione. Per i valutatori che non sono in possesso di una specializzazione di unità operativa valida, deve essere tuttavia garantita la conoscenza delle prassi operative correnti.

c)

La specializzazione di valutatore scaduta può essere ripristinata entro i 12 mesi precedenti la domanda di ripristino, tramite il soddisfacimento di entrambe le condizioni seguenti:

(1)

completare un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze di valutazione;

(2)

superare l’opportuna valutazione.

Ai fini del punto 1, se il valutatore non è in possesso di una specializzazione di unità operativa valida, deve essere garantita la conoscenza delle prassi operative attuali.

d)

Nei casi di primo rilascio e di ripristino il periodo di validità della specializzazione di valutatore ha inizio non più tardi di 30 giorni dopo la data di completamento della valutazione.»;

l)

il punto ATCO.C.065 è sostituito dal seguente:

« ATCO.C.065 Autorizzazione temporanea di valutatore

a)

Quando l’obbligo di cui al punto ATCO.C.045, lettera d), punto 1), non può essere soddisfatto, l’autorità competente può autorizzare i titolari di una specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055 a svolgere le valutazioni di cui al punto ATCO.C.045, lettera b), punti 3 e 4, per affrontare situazioni eccezionali o per garantire l’indipendenza della valutazione, a condizione che il titolare della specializzazione di valutatore sia stato titolare anche di una specializzazione di unità operativa, con la relativa abilitazione e, ove applicabile, la specializzazione di abilitazione, pertinente alla valutazione per un periodo precedente di almeno un anno.

b)

Per far fronte a situazioni eccezionali, l’autorizzazione temporanea di valutatore è limitata alle valutazioni necessarie per affrontare situazioni eccezionali e la sua validità non deve superare un anno o, se precedente, la scadenza del periodo di validità della specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055.

c)

Al fine di assicurare l’indipendenza della valutazione per ragioni di tipo ricorrente, la validità dell’autorizzazione temporanea di valutatore deve essere determinata dall’autorità competente ma non deve superare il periodo di validità della specializzazione di valutatore rilasciata in conformità al punto ATCO.C.055.

d)

Per i motivi di cui alle lettere b) e c), l’autorità competente può concedere un’autorizzazione temporanea di valutatore sulla base di un’analisi della sicurezza che deve essere presentata dal fornitore di servizi di traffico aereo.»;

4)

il capo D è così modificato:

a)

il punto ATCO.D.001 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.001 Obiettivi dell’addestramento di controllore del traffico aereo

L’addestramento dei controllori del traffico aereo deve comprendere l’insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, tra cui le simulazioni, e l’addestramento in posizione operativa, finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze atte a garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri, ordinati e rapidi.»;

b)

è inserito il seguente punto ATCO.D.003:

« ATCO.D.003 Principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze

a)

Le organizzazioni di addestramento devono seguire i principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze quando elaborano piani e corsi di addestramento per tutti i tipi di addestramento.

b)

Nell’elaborare piani e corsi di addestramento, le organizzazioni di addestramento garantiscono:

(1)

che esista un legame esplicito tra le prestazioni richieste e le competenze oggetto dell’addestramento e della valutazione;

(2)

che esista un processo per assicurare la coerenza tra istruttori e valutatori che valutano le stesse prestazioni utilizzando lo stesso modello di competenze adattato;

(3)

che la valutazione delle competenze si basi su molteplici osservazioni in molteplici contesti e sia confermata dalla relazione di valutazione.

c)

Per essere considerata competente, una persona deve dimostrare l’esercizio integrato di tutte le competenze definite nel pertinente modello di competenze adattato.»;

c)

al punto ATCO.D.005, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:

«1)

addestramento iniziale che porta al rilascio di una licenza di studente controllore del traffico aereo o al rilascio di un’abilitazione aggiuntiva e, se applicabile, una specializzazione di abilitazione, fornendo:

i)

“addestramento di base”: addestramento teorico e pratico diretto a impartire le conoscenze fondamentali e le competenze relative alle procedure operative di base e a preparare lo studente all’addestramento di abilitazione;

ii)

“addestramento di abilitazione”: addestramento teorico e pratico diretto a impartire le conoscenze e le competenze relative a un’abilitazione specifica e, se applicabile, a una specializzazione di abilitazione;»;

d)

il punto ATCO.D.010 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.010 Composizione dell’addestramento iniziale

a)

L’addestramento iniziale, destinato a un richiedente licenza di studente controllore del traffico aereo o al rilascio di un’abilitazione supplementare e/o, se applicabile, una specializzazione di abilitazione, deve comprendere l’addestramento di base e l’addestramento di abilitazione.

(1)

L’addestramento di base comprende tutti i soggetti seguenti:

 

SOGGETTO 1: DIRITTO AERONAUTICO

 

SOGGETTO 2: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

SOGGETTO 3: METEOROLOGIA

 

SOGGETTO 4: NAVIGAZIONE

 

SOGGETTO 5: AEROMOBILI

 

SOGGETTO 6: FATTORI UMANI

 

SOGGETTO 7: ATTREZZATURE E SISTEMI

 

SOGGETTO 8: AMBIENTE PROFESSIONALE

(2)

L’addestramento di abilitazione comprende tutti i soggetti di almeno una delle seguenti abilitazioni:

i)

abilitazione per controllo di aeroporto - ADC

 

SOGGETTO 1: DIRITTO AERONAUTICO

 

SOGGETTO 2: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

SOGGETTO 3: METEOROLOGIA

 

SOGGETTO 4: NAVIGAZIONE

 

SOGGETTO 5: AEROMOBILI

 

SOGGETTO 6: FATTORI UMANI

 

SOGGETTO 7: ATTREZZATURE E SISTEMI

 

SOGGETTO 8: AMBIENTE PROFESSIONALE

 

SOGGETTO 9: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

 

SOGGETTO 10: AEROPORTI

ii)

abilitazione per controllo di avvicinamento procedurale - APP

 

SOGGETTO 1: DIRITTO AERONAUTICO

 

SOGGETTO 2: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

SOGGETTO 3: METEOROLOGIA

 

SOGGETTO 4: NAVIGAZIONE

 

SOGGETTO 5: AEROMOBILI

 

SOGGETTO 6: FATTORI UMANI

 

SOGGETTO 7: ATTREZZATURE E SISTEMI

 

SOGGETTO 8: AMBIENTE PROFESSIONALE

 

SOGGETTO 9: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

 

SOGGETTO 10: AEROPORTI

iii)

abilitazione per controllo di area procedurale - ACP

 

SOGGETTO 1: DIRITTO AERONAUTICO

 

SOGGETTO 2: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

SOGGETTO 3: METEOROLOGIA

 

SOGGETTO 4: NAVIGAZIONE

 

SOGGETTO 5: AEROMOBILI

 

SOGGETTO 6: FATTORI UMANI

 

SOGGETTO 7: ATTREZZATURE E SISTEMI

 

SOGGETTO 8: AMBIENTE PROFESSIONALE

 

SOGGETTO 9: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

iv)

abilitazione per controllo di avvicinamento con sorveglianza - APS

 

SOGGETTO 1: DIRITTO AERONAUTICO

 

SOGGETTO 2: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

SOGGETTO 3: METEOROLOGIA

 

SOGGETTO 4: NAVIGAZIONE

 

SOGGETTO 5: AEROMOBILI

 

SOGGETTO 6: FATTORI UMANI

 

SOGGETTO 7: ATTREZZATURE E SISTEMI

 

SOGGETTO 8: AMBIENTE PROFESSIONALE

 

SOGGETTO 9: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

 

SOGGETTO 10: AEROPORTI

v)

abilitazione per controllo di area con sorveglianza - ACS

 

SOGGETTO 1: DIRITTO AERONAUTICO

 

SOGGETTO 2: GESTIONE DEL TRAFFICO AEREO

 

SOGGETTO 3: METEOROLOGIA

 

SOGGETTO 4: NAVIGAZIONE

 

SOGGETTO 5: AEROMOBILI

 

SOGGETTO 6: FATTORI UMANI

 

SOGGETTO 7: ATTREZZATURE E SISTEMI

 

SOGGETTO 8: AMBIENTE PROFESSIONALE

 

SOGGETTO 9: SITUAZIONI ANOMALE E DI EMERGENZA

b)

L’addestramento finalizzato a un’abilitazione supplementare deve comprendere i soggetti applicabili ad almeno una delle abilitazioni di cui alla lettera a), punto 2.

c)

L’addestramento finalizzato alla riattivazione di un’abilitazione a seguito di una valutazione negativa delle competenze precedenti in conformità al punto ATCO.B.010, lettera b), deve essere adattato in base al risultato di tale valutazione.

d)

L’addestramento finalizzato a una specializzazione di abilitazione deve comprendere i soggetti, temi e argomenti sviluppati dall’organizzazione di addestramento e approvati nell’ambito del corso di addestramento.

e)

L’addestramento di base e di abilitazione può essere integrato da soggetti, temi e argomenti che sono aggiuntivi o specifici del blocco funzionale di spazio aereo (FAB) o del contesto nazionale.»;

e)

al punto ATCO.D.015, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g)

i processi per gli esami e le valutazioni in conformità ai punti ATCO.D.025 e ATCO.D.035;»;

f)

il punto ATCO.D.025 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.025 Esami e valutazione dell’addestramento di base

a)

I corsi di addestramento di base devono includere esami teorici riguardanti i soggetti elencati al punto ATCO.D.010, lettera a), punto 1), e valutazioni.

b)

Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame.

c)

Devono essere valutate almeno le seguenti competenze:

(1)

consapevolezza della situazione: comprendere l’attuale situazione operativa e valutare gli eventi futuri;

(2)

gestione del traffico e della capacità: mantenere flussi di traffico sicuri e ordinati;

(3)

separazione e risoluzione di conflitti: rispondere a potenziali conflitti di traffico e mantenere la separazione;

(4)

comunicazione: eseguire la comunicazione in modo efficace;

(5)

coordinamento: applicare il coordinamento tra il personale nelle posizioni operative e con altri portatori di interessi coinvolti;

(6)

autogestione: dimostrare caratteristiche personali che migliorano le prestazioni;

(7)

lavoro di squadra: collaborare attivamente per raggiungere un obiettivo comune.

d)

Le valutazioni devono essere condotte su una postazione di autoapprendimento o un simulatore.

e)

Le valutazioni si intendono superate con successo se il candidato dimostra costantemente le competenze di cui alla lettera c).»;

g)

il punto ATCO.D.030 è soppresso;

h)

il punto ATCO.D.035 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.035 Esami e valutazione dell’addestramento per le abilitazioni

a)

I corsi di addestramento per le abilitazioni devono includere esami teorici riguardanti i soggetti elencati al punto ATCO.D.010, lettera a), punto 2), e valutazioni.

b)

Un esame teorico si intende superato con successo se il candidato ottiene un punteggio minimo pari al 75 % del punteggio previsto per tale esame.

c)

Devono essere valutate almeno le seguenti competenze:

(1)

consapevolezza della situazione: comprendere l’attuale situazione operativa e anticipare gli eventi futuri;

(2)

gestione del traffico e della capacità: garantire flussi di traffico sicuri, ordinati ed efficienti e fornire informazioni essenziali sull’ambiente e sulle situazioni potenzialmente pericolose;

(3)

separazione e risoluzione di conflitti: gestire potenziali conflitti di traffico e mantenere la separazione;

(4)

comunicazione: comunicare con efficacia in tutte le situazioni operative;

(5)

coordinamento: gestire il coordinamento tra il personale nelle posizioni operative e con altri portatori di interessi coinvolti;

(6)

gestione di situazioni straordinarie: individuare situazioni anomale o di emergenza che incidono sulle operazioni e rispondervi;

(7)

capacità di risolvere problemi e prendere decisioni: trovare e attuare soluzioni per le minacce individuate e le relative situazioni indesiderate;

(8)

autogestione: dimostrare caratteristiche personali che migliorano le prestazioni e mantengono un coinvolgimento attivo nell’autoapprendimento e nello sviluppo personale;

(9)

capacità di gestione del carico di lavoro: utilizzare le risorse disponibili per definire le priorità e svolgere i compiti in modo efficiente e tempestivo;

(10)

lavoro di squadra: collaborare attivamente per raggiungere un obiettivo comune.

d)

Le valutazioni devono essere condotte su un simulatore.

e)

Le valutazioni si intendono superate con successo se il candidato dimostra costantemente le competenze di cui alla lettera c) al livello di competenza e alle condizioni specifiche per l’abilitazione da conseguire.»;

i)

il punto ATCO.D.040 è soppresso;

j)

è inserito il seguente punto ATCO.D.043:

« ATCO.D.043 Principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze per l’addestramento di unità operativa

Nell’elaborare piani e corsi di addestramento per l’addestramento di unità operativa, le organizzazioni di addestramento, oltre ai requisiti di cui al punto ATCO.D.003, devono garantire quanto segue:

a)

una chiara definizione delle competenze pertinenti;

b)

una formulazione delle competenze [tale] da garantire che possano essere oggetto di addestramento, osservazione e valutazione in modo coerente in un’ampia gamma di contesti lavorativi;

c)

per valutare la competenza sono stabiliti chiari criteri di prestazione.»;

k)

al punto ATCO.D.055, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

«(4)

il processo per la condotta di corsi di specializzazione di unità operativa;»;

l)

al punto ATCO.D.060, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

I corsi di specializzazione di unità operativa devono definire il programma in conformità al punto ATCO.D.045, lettera c), i criteri di prestazione richiesti in conformità al punto ATCO.D.043, lettera c), e devono essere condotti secondo il piano di addestramento di unità operativa.»;

m)

il punto ATCO.D.070 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.070 Valutazioni durante i corsi di specializzazione di unità operativa

a)

La valutazione deve essere effettuata nell’ambiente operativo alle normali condizioni operative almeno una volta alla fine dell’addestramento in posizione operativa.

b)

Nel caso in cui il corso di specializzazione di unità operativa contenga una fase di pre-addestramento in posizione operativa, le competenze del candidato devono essere valutate su un dispositivo di addestramento almeno alla fine di questa fase.

c)

In deroga alla lettera a), può essere fatto ricorso a sessioni su dispositivi di addestramento e colloqui per integrare la valutazione al fine di dimostrare l’applicazione di procedure oggetto dell’addestramento non riscontrate nell’ambiente operativo durante la valutazione.»;

n)

il punto ATCO.D.075 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.075 Addestramento continuo

L’addestramento continuo deve consistere in corsi di aggiornamento e, se del caso, corsi di addestramento di conversione e deve essere fornito in conformità ai requisiti previsti nel programma di competenza di unità operativa di cui al punto ATCO.B.025.»;

o)

il punto ATCO.D.080 è così modificato:

a)

le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«b)

L’addestramento di aggiornamento deve essere concepito per rivedere, potenziare o migliorare le attuali conoscenze e competenze dei controllori del traffico aereo al fine di garantire flussi di traffico aereo sicuri, ordinati e spediti e deve prevedere almeno:

(1)

prassi e procedure standard, utilizzando la fraseologia approvata e una comunicazione efficace;

(2)

addestramento per affrontare situazioni anomale e di emergenza, utilizzando la fraseologia approvata e una comunicazione efficace; e

(3)

addestramento ai fattori umani.

c)

Deve essere definito un programma per i corsi di addestramento di aggiornamento e, laddove i corsi aggiornino competenze specifiche dei controllori del traffico aereo, devono essere selezionati gli opportuni comportamenti osservabili dal modello di competenza adattato.»;

b)

è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

L’addestramento di aggiornamento deve comprendere esami o valutazioni effettuati utilizzando i processi descritti nel programma di competenza di unità operativa.»;

p)

il punto ATCO.D.085 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.085 Addestramento di conversione

a)

I corsi di addestramento di conversione devono essere sviluppati e tenuti da organizzazioni di addestramento e approvati dall’autorità competente.

b)

I corsi di addestramento di conversione devono essere concepiti per fornire le conoscenze e le capacità adeguate a una modifica dell’ambiente operativo e devono essere forniti da organizzazioni di addestramento quando la valutazione della sicurezza della modifica individua la necessità di tale addestramento.

c)

I corsi di addestramento di conversione devono comprendere un processo volto a determinare entrambi gli elementi seguenti:

(1)

il metodo di addestramento adeguato e la durata del corso, tenendo conto della natura e dell’entità della modifica;

(2)

i metodi di esame o di valutazione per l’addestramento di conversione.

d)

Quando una modifica del sistema funzionale comporta l’introduzione di una specializzazione di unità operativa, è necessaria una valutazione per consentire il rilascio della nuova specializzazione di unità operativa.

e)

L’addestramento di conversione deve essere fornito prima che i controllori del traffico aereo esercitino le attribuzioni della loro licenza nell’ambiente operativo modificato.»;

q)

è inserito il seguente punto ATCO.D.087:

« ATCO.D.087 Principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze per istruttori pratici e valutatori

a)

L’addestramento per istruttori pratici e valutatori in un ambiente basato sulle competenze deve garantire:

(1)

la loro piena comprensione dei principi di addestramento e valutazione basati sulle competenze;

(2)

la loro conoscenza approfondita del modello di competenza adattato e dei processi di valutazione delle competenze.

b)

In un ambiente basato sulle competenze, un istruttore pratico deve:

(1)

impartire l’addestramento sulla base del piano di addestramento e del relativo materiale didattico;

(2)

comprendere gli aspetti positivi delle prestazioni del tirocinante e fornire un riscontro tempestivo e continuo al riguardo;

(3)

utilizzare il modello di competenza adattato per diagnosticare le cause profonde delle difficoltà di prestazione;

(4)

riconoscere le sfide associate all’impartizione di addestramento e alla diagnosi delle carenze nei processi cognitivi;

(5)

gestire le questioni relative all’atteggiamento facendo in modo di mantenere un atteggiamento positivo e professionale.

c)

In un ambiente basato sulle competenze, un valutatore deve:

(1)

raccogliere prove della competenza nelle prestazioni attraverso osservazioni pratiche (ed eventuali relativi colloqui);

(2)

analizzare tutti gli elementi di prova per stabilire se le prestazioni dei tirocinanti dimostrano che hanno acquisito o mantenuto le competenze specificate nel modello di competenze adattato;

(3)

essere in grado di valutare una prestazione integrata e, al tempo stesso, valutare l’esecuzione di competenze distinte;

(4)

effettuare valutazioni raccogliendo prove della competenza nelle prestazioni;

(5)

informare i tirocinanti in modo da agevolare i loro progressi.»;

r)

il punto ATCO.D.090 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.090 Addestramento di istruttori pratici

a)

L’addestramento degli istruttori pratici deve essere sviluppato e fornito da organizzazioni di addestramento e prevedere:

(1)

un corso di competenze didattiche pratiche per OJTI e STDI;

(2)

un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze didattiche pratiche;

(3)

metodi per valutare le competenze degli istruttori pratici.

b)

I corsi di addestramento e i metodi di valutazione di cui alla lettera a) devono essere approvati dall’autorità competente.»;

s)

il punto ATCO.D.095 è sostituito dal seguente:

« ATCO.D.095 Addestramento di valutatori

a)

L’addestramento dei valutatori deve essere sviluppato e fornito da organizzazioni di addestramento e prevedere:

(1)

un corso di addestramento per valutatori;

(2)

un corso di addestramento di aggiornamento sulle competenze di valutazione;

(3)

metodi per valutare le competenze dei valutatori.

b)

I corsi di addestramento e i metodi di valutazione di cui alla lettera a) devono essere approvati dall’autorità competente.».


ALLEGATO II

L’allegato II (parte ATCO.AR) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:

1)

al capo A, punto ATCO.AR.A.010, è inserita la seguente lettera c bis):

«c bis)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino di autorizzazioni STDI in conformità al punto ATCO.C.005, lettere b) e c);»;

2)

al capo D, punto ATCO.AR.D.001, lettera a), è inserito il seguente punto 1 bis):

«1 bis)

il rilascio, il rinnovo e il ripristino di autorizzazioni STDI in conformità al punto ATCO.C.005, lettere b) e c);»;

3)

al capo D, punto ATCO.AR.D.005, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

Nel caso della sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e specializzazioni, l’autorità competente deve informare il titolare della licenza e il fornitore di servizi di traffico aereo pertinente per iscritto di tale decisione e informare il primo del suo diritto di ricorso secondo le procedure stabilite al punto ATCO.AR.A.010.».


ALLEGATO III

L’allegato III (parte ATCO.OR) del regolamento (UE) 2015/340 è così modificato:

1)

al capo B, punto ATCO.OR.B.001, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

Una domanda di certificato di organizzazione di addestramento deve includere quanto segue:

(1)

nome e indirizzo del richiedente;

(2)

indirizzo(i) del(i) luogo(hi) di attività (incluso, se del caso, l’elenco delle unità ATC) se diverso dall’indirizzo del richiedente di cui al punto 1;

(3)

nomi, compiti e qualifiche:

i)

del dirigente responsabile;

ii)

del capo dell’organizzazione di addestramento, se diverso dalla persona indicata al punto i);

(3 bis)

recapiti della/e persona/e designata/e dall’organizzazione di addestramento come punto/i focale/i per le comunicazioni con l’autorità competente;

(4)

data del previsto inizio delle attività o della modifica;

(5)

elenco dei tipi di addestramento che vengono forniti e almeno un corso per ciascun tipo di addestramento che si intende fornire;

(5 bis)

descrizione delle strutture e dell’equipaggiamento;

(6)

dichiarazione di conformità ai requisiti applicabili, che deve essere firmata dal dirigente responsabile, attestante la conformità costante e senza interruzioni dell’organizzazione di addestramento ai requisiti;

(7)

processi del sistema di gestione; e

(8)

data della domanda.»;

2)

al capo B, punto ATCO.OR.B.015, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

L’implementazione delle modifiche seguenti richiede una previa approvazione, a meno che tali modifiche non siano notificate e gestite secondo una procedura approvata dall’autorità competente conformemente al punto ATCO.AR.E.010, lettera c):»;

3)

al capo C, punto ATCO.OR.C.015, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

L’organizzazione di addestramento deve garantire che i dispositivi di addestramento siano conformi alle specifiche e ai requisiti applicabili adeguati al tipo di addestramento fornito in relazione all’abilitazione e alla specializzazione e che siano approvati dall’autorità competente.»;

4)

al capo D, punto ATCO.OR.D.001, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

metodi di valutazione ed esame.».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2143/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)