|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2025/2100 |
6.11.2025 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 165/2025
dell'11 luglio 2025
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2025/2100]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/313 della Commissione, del 17 febbraio 2025, relativo all'autorizzazione del carbonato di lantanio ottaidrato come additivo per mangimi destinati ai cani (titolare dell'autorizzazione: Porus GmbH) (1). |
|
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/316 della Commissione, del 17 febbraio 2025, che modifica i regolamenti di esecuzione (UE) 2021/982 e (UE) 2023/1332 per quanto riguarda il nome del titolare dell'autorizzazione degli additivi per mangimi (2). |
|
(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica pertanto al Liechtenstein. |
|
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
|
1. |
al punto 417 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/982 della Commissione) e al punto 517 (Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1332 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
|
|
2. |
Dopo il punto 647 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/284 della Commissione) è inserito il punto seguente:
|
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/313 e (UE) 2025/316 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 12 luglio 2025 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2025.
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Kristján Andri STEFÁNSSON
(1) GU L, 2025/313, 18.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/313/oj.
(2) GU L, 2025/316, 18.2.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/316/oj.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2100/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)