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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2083 |
17.10.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2083 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’8 ottobre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
previa consultazione del parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
Dall’inizio del periodo transitorio il 1o ottobre 2023, stabilito dal regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), la Commissione ha raccolto dati e informazioni sull’attuazione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere («CBAM»), come ivi previsto, anche attraverso l’analisi delle relazioni trimestrali presentate dai dichiaranti. Le informazioni raccolte e gli scambi con i portatori di interessi, compresi scambi nel gruppo di esperti sul CBAM, hanno indicato aree in cui semplificare e migliorare il CBAM in linea con l’impegno dell’Unione di garantire un’agevole attuazione del CBAM una volta terminato il periodo transitorio, il 1o gennaio 2026. |
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(2) |
Sulla base dell’esperienza acquisita e dei dati raccolti durante il periodo transitorio in merito alla distribuzione degli importatori di merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 nell’Unione, la stragrande maggioranza delle emissioni incorporate nelle merci importate è dovuta solamente a una piccola percentuale di tali importatori. La deroga applicata all’importazione di merci di valore trascurabile, vale a dire quelle che non eccedono complessivamente 150 EUR per spedizione, di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (4), non sembra sufficiente a garantire che il CBAM si applichi agli importatori in proporzione all’ impatto di tali importatori sulle emissioni disciplinate dal regolamento (UE) 2023/956. Il rispetto degli obblighi finanziari e di comunicazione stabiliti dal regolamento (UE) 2023/956 potrebbe essere indebitamente oneroso per gli importatori di piccole quantità di merci. È pertanto opportuno introdurre una nuova deroga per esentare dagli obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2023/956 gli importatori di piccole quantità in termini di massa di merci elencate nell’allegato I di tale regolamento, preservando nel contempo l’obiettivo ambientale del CBAM e la sua capacità di conseguire l’obiettivo climatico previsto. |
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(3) |
Una nuova soglia basata sulla massa netta cumulativa delle merci importate in un determinato anno civile per importatore («soglia unica basata sulla massa») dovrebbe essere introdotta nel regolamento (UE) 2023/956 e fissata inizialmente a un livello di 50 tonnellate. Una soglia unica basata sulla massa dovrebbe applicarsi cumulativamente a tutte le merci nei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento. Se la massa netta di tutte le merci importate da un importatore in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa, tale importatore, compreso ogni importatore avente la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, dovrebbe essere esentato in un determinato anno civile dagli obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2023/956 («esenzione de minimis»). Se, nell’anno civile pertinente, un importatore supera la soglia unica basata sulla massa, tale importatore dovrebbe essere soggetto agli obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate durante tale anno civile pertinente, compresi in particolare l’obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, l’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente nonché l’obbligo di acquistare e restituire i certificati CBAM per quanto riguarda tutte le suddette emissioni. |
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(4) |
Nei settori dell’energia elettrica e dell’idrogeno, caratteristiche fondamentali quali i quantitativi delle importazioni, i modelli commerciali, le informazioni doganali e le intensità di emissione differiscono notevolmente da quelle dei settori del ferro e dell’acciaio, dell’alluminio, dei fertilizzanti e del cemento. Tali differenze implicano che rendere le importazioni di energia elettrica e idrogeno soggette a una soglia unica basata sulla massa richiederebbe l’introduzione di adeguamenti complessi che non consentirebbero di ridurre in modo sostanziale i costi amministrativi per gli importatori in tali settori. Le importazioni di energia elettrica o di idrogeno non dovrebbero pertanto essere incluse nell’esenzione de minimis. |
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(5) |
La fissazione di una soglia unica basata sulla massa che prenda in considerazione l’intensità media delle emissioni dei quantitativi delle merci importate persegue l’obiettivo di garantire che almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate resti nell’ambito di applicazione del CBAM e che pertanto l’esenzione de minimis riguardi non più dell’1 % delle emissioni incorporate nelle merci importate. Tale esenzione de minimis consisterebbe in un approccio solido e mirato in quanto rispecchia accuratamente la natura ambientale e l’obiettivo climatico del CBAM, riducendo nel contempo in modo sostanziale gli oneri amministrativi connessi al CBAM per gli importatori, poiché la stragrande maggioranza degli importatori sarà esentata dagli obblighi ai sensi del regolamento (UE) 2023/956. Allo stesso tempo, il CBAM continuerà ad applicarsi ad almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate. Tale soglia unica basata sulla massa elimina inoltre il rischio di elusione attraverso un frazionamento artificioso delle spedizioni da parte di un unico importatore. |
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(6) |
Ogni anno la Commissione dovrebbe valutare, sulla base di dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se vi sia una modifica sostanziale delle intensità medie di emissione delle merci o della configurazione degli scambi di merci, comprese le pratiche di elusione. Al fine di garantire che almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate resti nell’ambito di applicazione del CBAM, la Commissione dovrebbe adottare atti delegati al fine di modificare la soglia unica basata sulla massa utilizzando la metodologia di cui al punto 2 dell’allegato VII del regolamento (UE) 2023/956. Per garantire efficacia e certezza, la Commissione dovrebbe adottare tali atti solo se il valore della soglia risultante si discosta di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile. Qualora la soglia unica basata sulla massa sia modificata, la modifica dovrebbe applicarsi a partire dall’inizio dell’anno civile successivo. |
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(7) |
Per garantire che la deroga sia sufficientemente mirata, la soglia unica basata sulla massa dovrebbe applicarsi a ciascun importatore, compresi quelli che hanno ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. A tal fine, le importazioni di un importatore dovrebbero essere prese in considerazione indipendentemente dal fatto che siano state dichiarate dall’importatore stesso o dal rappresentante doganale indiretto. Il rappresentante doganale indiretto, in considerazione della natura della sua attività e dei relativi obblighi a norma del regolamento (UE) 2023/956, dovrebbe sempre essere tenuto a ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima di agire per conto di un importatore per quanto riguarda le merci elencate nell’allegato I del regolamento (UE) 2023/956. Qualora un importatore, rappresentato da uno o più rappresentanti doganali indiretti, abbia superato la soglia unica basata sulla massa, ciascun rappresentante doganale indiretto che agisce in qualità di dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda le merci importate nel territorio doganale dell’Unione da tale rappresentante doganale indiretto, comprese le merci al di sotto della soglia unica basata sulla massa, per gli importatori rappresentati che hanno superato la soglia unica basata sulla massa, e dovrebbe restituire il numero di certificati CBAM corrispondenti alle emissioni incorporate in tali merci. |
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(8) |
Ai fini della certezza del diritto, è opportuno prevedere espressamente che, qualora un rappresentante doganale indiretto agisca in qualità di dichiarante CBAM autorizzato per conto di un importatore, il rappresentante doganale indiretto dovrebbe essere soggetto agli obblighi applicabili a tale importatore a norma del regolamento (UE) 2023/956, in particolare all’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM per quanto riguarda le merci importate da tale rappresentante doganale indiretto per conto di tale importatore, e restituire i certificati CBAM per quanto riguarda le emissioni incorporate in tali merci. Di conseguenza, in caso di non conformità, dovrebbe essere il rappresentante doganale indiretto a essere soggetto a sanzioni ai sensi del regolamento (UE) 2023/956. Tuttavia, il rappresentante doganale indiretto non dovrebbe essere soggetto a sanzioni qualora un rappresentante doganale indiretto che agisce per conto di un importatore stabilito in uno Stato membro non abbia accettato di agire in qualità di dichiarante CBAM autorizzato. |
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(9) |
Sulla base delle informazioni doganali la Commissione dovrebbe monitorare le quantità di merci importate per valutare il rispetto della soglia unica basata sulla massa. Anche le autorità competenti dovrebbero essere in grado di effettuare tale monitoraggio. Per consentire alle autorità competenti di prendere una decisione informata, è necessario stabilire misure adeguate affinché le informazioni e i dati necessari siano a disposizione delle autorità competenti. Ciascuna autorità competente dovrebbe poter chiedere alle autorità doganali le informazioni e le prove necessarie, compresi il nome, l’indirizzo e il recapito, degli importatori, qualora tali informazioni non siano altrimenti disponibili all’autorità competente. Se vengono a conoscenza del fatto che un importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa, anche mediante informazioni provenienti dall’autorità competente, le autorità doganali non dovrebbero consentire l’ulteriore importazione di merci da tale importatore fino alla fine dell’anno civile pertinente o fino a quando l’importatore non abbia ottenuto la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato. |
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(10) |
Un importatore che preveda di superare la soglia unica basata sulla massa annuale dovrebbe presentare la domanda di autorizzazione. Tale importatore dovrebbe ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima del superamento della soglia unica basata sulla massa. Gli importatori che non hanno ottenuto l’autorizzazione prima del superamento della soglia unica basata sulla massa dovrebbero essere soggetti a sanzioni. |
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(11) |
L’obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato prima del superamento della soglia unica basata sulla massa potrebbe comportare la presentazione di un numero elevato di domande all’inizio del 2026. Al fine di agevolare l’attuazione del regolamento (UE) 2023/956 successivamente al termine del periodo transitorio ed evitare potenziali perturbazioni delle importazioni, è opportuno consentire agli importatori e ai rappresentanti doganali indiretti che hanno debitamente presentato una domanda di autorizzazione entro il 31 marzo 2026 di continuare a importare le merci nel 2026, anche dopo aver superato la soglia unica basata sulla massa, in attesa della decisione in merito alla concessione dell’autorizzazione. Al fine di evitare l’elusione del regolamento (UE) 2023/956, qualora la concessione dell’autorizzazione sia respinta, gli importatori e i rappresentanti doganali indiretti dovrebbero essere soggetti a sanzioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 2 bis di tale regolamento. |
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(12) |
Per garantire che la definizione di importatore comprenda tutte le procedure doganali pertinenti, è necessario modificarla per includere la procedura doganale semplificata, che prevede solo la presentazione di un conto di appuramento a norma dell’articolo 175, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (5). |
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(13) |
Per raggiungere un equilibrio tra l’efficacia della procedura di autorizzazione e il profilo di rischio dei richiedenti, la procedura di consultazione dovrebbe essere facoltativa per l’autorità competente. Se ritenuto necessario sulla base delle informazioni presentate dal richiedente e delle informazioni doganali messe a disposizione nel registro CBAM, la procedura di consultazione dovrebbe consentire all’autorità competente di consultare altre autorità competenti e la Commissione. |
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(14) |
Per garantire ulteriore flessibilità, il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe poter delegare la presentazione della dichiarazione CBAM a terzi. Il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe rimanere responsabile della presentazione della dichiarazione CBAM. Per consentire al dichiarante CBAM autorizzato di fornire a terzi la delega e l’accesso richiesti, tale terza parte dovrebbe adempiere a determinati requisiti tecnici, tra cui il possesso di un numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI) ed essere stabilita in uno Stato membro. |
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(15) |
I dichiaranti CBAM autorizzati dovrebbero presentare la dichiarazione CBAM annuale e a restituire il numero corrispondente di certificati entro il 30 settembre dell’anno successivo all’anno di importazione delle merci. Una data di presentazione successiva offrirebbe la flessibilità necessaria per adempiere agli obblighi dando ai dichiaranti CBAM autorizzati più tempo per raccogliere le informazioni necessarie, garantire che le emissioni incorporate siano verificate da un verificatore accreditato e acquistare il numero corrispondente di certificati CBAM. La data di cancellazione dei certificati CBAM dovrebbe essere adeguata di conseguenza. |
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(16) |
Le emissioni incorporate di alcune merci realizzate con alluminio e acciaio attualmente incluse nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956 sono determinate principalmente dalle emissioni incorporate dei materiali in entrata (precursori), mentre le emissioni generate durante le fasi di produzione di tali merci sono in genere relativamente basse. Tali fasi di produzione consistono in processi di finitura effettuati da impianti separati non coperti dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE («EU ETS») di cui alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), tranne nel caso degli impianti integrati. Al fine di garantire la coerenza con le norme dell’EU ETS e semplificare l’applicazione delle norme CBAM per i gestori dei paesi terzi, le emissioni incorporate di tali processi di produzione dovrebbero essere escluse dai limiti del sistema per il calcolo delle emissioni, allineando i limiti di sistema dei processi di produzione a quelli contemplati dall’EU ETS. |
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(17) |
L’energia elettrica prodotta sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva di uno Stato membro o di un paese terzo è considerata originaria, rispettivamente, di tale Stato membro o di tale paese terzo. L’idrogeno prodotto sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva è considerato originario, rispettivamente, di tale Stato membro o di tale paese terzo. |
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(18) |
Se i materiali in entrata (precursori) sono già soggetti all’EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all’EU ETS, le emissioni incorporate di tali precursori non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo delle emissioni incorporate di merci complesse. |
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(19) |
I dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti a presentare una dichiarazione CBAM annuale contenente il calcolo delle emissioni incorporate sulla base dei valori predefiniti o dei valori effettivi verificati da verificatori accreditati. I valori predefiniti dovrebbero essere calcolati e messi a disposizione dalla Commissione. La verifica delle emissioni incorporate dovrebbe pertanto applicarsi solo ai valori effettivi. |
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(20) |
Le informazioni raccolte durante il periodo transitorio mostrano che i dichiaranti hanno difficoltà nell’ottenere le informazioni richieste sul prezzo del carbonio effettivamente pagato in un paese terzo. Per agevolare la detrazione del prezzo del carbonio, la Commissione dovrebbe, ove possibile, stabilire un prezzo medio annuo del carbonio espresso in EUR/tonnellate di CO2e del prezzo del carbonio effettivo pagato, anche su base prudenziale, sulla base dei migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da paesi terzi alla Commissione. |
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(21) |
Le prove richieste per la detrazione di un prezzo del carbonio effettivamente pagato si basano su informazioni pertinenti per la determinazione e la verifica delle emissioni incorporate effettive. Se le emissioni incorporate sono dichiarate sulla base di valori predefiniti, dovrebbe essere possibile chiedere la detrazione del prezzo del carbonio solo sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio, se disponibili. Inoltre, poiché le emissioni incorporate dei precursori non dovrebbero essere prese in considerazione nel calcolo se sono già soggette all’EU ETS o a un sistema di fissazione del prezzo del carbonio pienamente collegato all’EU ETS, il prezzo del carbonio associato a tali emissioni incorporate non è pertinente ai fini della detrazione. |
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(22) |
I dichiaranti CBAM autorizzati possono chiedere una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire corrispondente al prezzo del carbonio effettivamente pagato nel paese di origine per le emissioni incorporate dichiarate. Poiché il prezzo del carbonio può essere pagato in un paese terzo diverso dal paese di origine delle merci importate, anche tale prezzo del carbonio dovrebbe poter beneficiare della detrazione. |
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(23) |
Per migliorare l’affidabilità dei dati sulle emissioni incorporate contenuti nel registro CBAM e facilitarne la presentazione, i verificatori accreditati dovrebbero accedere, su richiesta di un gestore di paesi terzi, al registro CBAM per verificare le emissioni incorporate. Inoltre le società madri o le entità controllanti di tali gestori dovrebbero essere autorizzate ad accedere al registro CBAM ai fini della registrazione e della condivisione dei dati pertinenti per conto del gestore controllato. I gestori dovrebbero essere tenuti a fornire un numero di iscrizione o di attività nel registro delle imprese per garantirne l’identificazione. |
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(24) |
Per garantire la coerenza con il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) e con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (8), il verificatore dovrebbe essere una persona giuridica accreditata ai fini del regolamento (UE) 2023/956 mediante la decisione di un organismo nazionale di accreditamento. Nel prendere tale decisione, l’organismo nazionale di accreditamento dovrebbe tenere conto dei pertinenti gruppi di attività a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per la valutazione delle qualifiche della persona giuridica. |
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(25) |
Per promuovere l’attuazione del regolamento (UE) 2023/956 a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di tutti i poteri necessari per svolgere i propri compiti e funzioni. |
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(26) |
I costi sostenuti in relazione all’istituzione, al funzionamento e alla gestione della piattaforma centrale comune dovrebbero essere finanziati mediante diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati. Per la durata del primo contratto di appalto pubblico per l’istituzione, il funzionamento e la gestione della piattaforma centrale comune, tali costi dovrebbero essere inizialmente a carico del bilancio generale dell’Unione e, a tal fine, le entrate generate dai suddetti diritti dovrebbero essere assegnate al bilancio dell’Unione per coprire i costi pertinenti. Data la natura delle entrate, è opportuno trattarle come entrate con destinazione specifica interne. Le entrate residue dopo la copertura di tali costi dovrebbero essere assegnate al bilancio dell’Unione. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per determinare la struttura e il livello dei diritti in modo che l’organizzazione e l’utilizzo della piattaforma centrale comune siano efficienti sotto il profilo dei costi, che i diritti siano fissati in modo da coprire esclusivamente i costi pertinenti e che siano evitati costi amministrativi indebiti. La Commissione dovrebbe inoltre adottare atti delegati per definire per tutta la durata dei successivi contratti di appalto pubblico congiunti che i diritti dovrebbero finanziare direttamente i costi di funzionamento e gestione della piattaforma. |
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(27) |
Al fine di concedere ai dichiaranti CBAM autorizzati tempo sufficiente per prepararsi al fine di conformarsi agli obblighi modificati nell’ambito del regolamento (UE) 2023/956, gli Stati membri dovrebbero iniziare a vendere i certificati CBAM nel 2027 per le emissioni incorporate nelle merci importate nel corso del 2026. Il prezzo dei certificati CBAM acquistati nel 2027 e corrispondenti alle emissioni incorporate nelle merci importate nell’Unione nel 2026 dovrebbe rispecchiare i prezzi delle quote di emissione EU ETS nel 2026. |
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(28) |
L’obbligo per i dichiaranti CBAM autorizzati di garantire che il numero di certificati CBAM sul loro conto nel registro CBAM alla fine di ciascun trimestre corrisponda ad almeno l’80 % delle emissioni incorporate nelle merci che hanno importato dall’inizio dell’anno non è sufficientemente adattato all’adeguamento finanziario previsto. È pertanto necessario ridurre la percentuale dall’80 % al 50 % e integrare l’assegnazione gratuita delle quote EU ETS. Inoltre il dichiarante CBAM autorizzato dovrebbe poter usare le informazioni presentate nella dichiarazione CBAM nell’anno precedente, per le stesse merci e gli stessi paesi terzi. |
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(29) |
Allo stesso modo, il limite di riacquisto dovrebbe allinearsi più accuratamente al numero di certificati CBAM che i dichiaranti CBAM autorizzati sono tenuti ad acquistare durante l’anno di importazione. |
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(30) |
Dal momento che i certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni, non è necessario uno scambio di informazioni dalla piattaforma centrale comune al registro CBAM al termine del giorno lavorativo. |
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(31) |
Se un dichiarante CBAM autorizzato non restituisce il numero corretto di certificati CBAM a causa di informazioni inesatte fornite da un terzo, vale a dire un gestore, un verificatore o una persona indipendente che certifica la documentazione relativa al prezzo del carbonio, le autorità competenti, nell’applicare le sanzioni, dovrebbero poter tenere conto delle circostanze specifiche interessate, quali la durata, la gravità, la portata, la natura dolosa o colposa o la reiterazione dell’inadempienza o il livello di cooperazione del dichiarante CBAM autorizzato. Ciò consentirebbe di ridurre l’importo della sanzione in caso di errori minori o non intenzionali. |
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(32) |
Gli importatori diversi dai dichiaranti CBAM autorizzati che hanno superato la soglia unica basata sulla massa dovrebbero essere soggetti alla sanzione di cui all’articolo 26, paragrafo 2 bis. A tal fine, si dovrebbero considerare tutte le emissioni incorporate nelle merci importate da tale importatore senza autorizzazione nell’anno civile pertinente. È opportuno stabilire che il pagamento della sanzione dispensi l’importatore dall’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire i certificati CBAM in relazione a tali importazioni. Al fine di tenere conto della natura minore o non intenzionale di una violazione, le autorità competenti dovrebbero poter imporre una sanzione inferiore se la soglia unica basata sulla massa è stata superata di non oltre il 10 % della soglia stessa o se l’importatore ha temporaneamente continuato a importare merci e la sua domanda per ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato è stata respinta. |
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(33) |
Il regolamento (UE) 2023/956 si applica a determinate merci ad alta intensità di carbonio importate nell’Unione. Le merci di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2023/956 include «altre argille caoliniche» nell’elenco dei cementi. Mentre le argille caoliniche calcinate sono prodotti ad alta intensità di carbonio, ciò non vale per le argille caoliniche non calcinate. Le argille caoliniche non calcinate dovrebbero pertanto essere escluse dall’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956. |
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(34) |
L’allegato II del regolamento (UE) 2023/956 elenca le merci per le quali nel calcolo delle emissioni incorporate dovrebbero essere prese in considerazione solo le emissioni dirette. Per le merci non elencate in tale allegato dovrebbero essere prese in considerazione sia le emissioni dirette, sia quelle indirette. Poiché le emissioni indirette non sono pertinenti nel caso della produzione di energia elettrica, l’energia elettrica dovrebbe essere aggiunta all’elenco delle merci in tale allegato. |
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(35) |
È necessario semplificare il sistema per determinare i valori predefiniti quando non sarebbero disponibili dati affidabili per il paese esportatore per un determinato tipo di merci. In tali casi, per evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il valore predefinito dovrebbe essere fissato al livello dell’intensità media delle emissioni dei 10 paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili, ossia una media adeguata a garantire l’obiettivo ambientale del CBAM. Ciò non pregiudica la possibilità di adeguare tali valori predefiniti sulla base di caratteristiche specifiche regionali a norma dell’allegato IV, punto 7, del regolamento (UE) 2023/956. |
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(36) |
Al fine di integrare e modificare determinati elementi non essenziali del regolamento (UE) 2023/956, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la modifica della soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII di tale regolamento, ove necessario, come stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 3 bis, di tale regolamento, e per quanto riguarda l’integrazione di tale regolamento al fine di stabilire che i diritti a carico dei dichiaranti CBAM autorizzati finanzino direttamente i costi di funzionamento e gestione della piattaforma centrale. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (9). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(37) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire semplificare determinati obblighi e rafforzare il meccanismo adottato dall’Unione per prevenire il rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio e ridurre così le emissioni di carbonio globali, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(38) |
Al fine di consentire la tempestiva adozione degli atti delegati e di esecuzione ai sensi del regolamento (UE) 2023/956, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(39) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/956, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2023/956
Il regolamento (UE) 2023/956 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 2 bis Esenzione de minimis 1. Gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, sono esentati dagli obblighi derivanti dal presente regolamento se la massa netta delle merci importate in un determinato anno civile non supera cumulativamente la soglia unica basata sulla massa di cui all’allegato VII, punto 1 (“soglia unica basata sulla massa”). Tale soglia si applica alla massa netta totale delle merci di tutti i codici NC aggregata per importatore e per anno civile. In tali casi, gli importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, dichiarano tale esenzione nella pertinente dichiarazione doganale. 2. Se superano la soglia unica basata sulla massa entro l’anno civile pertinente, tali importatori, compresi quelli aventi la qualifica di dichiaranti CBAM autorizzati, o tali dichiaranti CBAM autorizzati sono soggetti a tutti gli obblighi derivanti dal presente regolamento per quanto riguarda tutte le emissioni incorporate in tutte le merci importate in tale anno civile pertinente. 3. Entro il 30 aprile di ogni anno civile la Commissione valuta, sulla base dei dati relativi alle importazioni dei 12 mesi civili precedenti, se la soglia unica basata sulla massa garantisce che il paragrafo 1 del presente articolo si applichi a non oltre l’1 % delle emissioni incorporate nelle merci e nei prodotti trasformati importati. Qualora il valore della soglia risultante si discosti di oltre 15 tonnellate dalla soglia applicabile, la Commissione adotta atti delegati ai sensi dell’articolo 28 per modificare la soglia unica basata sulla massa, utilizzando la metodologia di cui al punto 2 dell’allegato VII. La soglia unica basata sulla massa modificata si applica dal 1o gennaio dell’anno civile successivo. 4. Il presente articolo non si applica alle importazioni di energia elettrica o idrogeno.» |
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3) |
l’articolo 3 è così modificato:
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4) |
l’articolo 5 è così modificato:
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5) |
l’articolo 6 è così modificato:
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6) |
l’articolo 7 è così modificato:
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7) |
all’articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, il dichiarante CBAM autorizzato garantisce che le emissioni incorporate totali riportate nella dichiarazione CBAM presentata a norma dell’articolo 6 siano verificate da un verificatore accreditato a norma dell’articolo 18, sulla base dei principi di verifica di cui all’allegato VI.» |
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8) |
l’articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Prezzo del carbonio pagato in un paese terzo 1. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base delle emissioni effettive, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere nella sua dichiarazione CBAM una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo per le emissioni incorporate dichiarate. La riduzione può essere chiesta solo se il prezzo del carbonio è stato effettivamente pagato in un paese terzo. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione di tale prezzo del carbonio. 2. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione necessaria a dimostrare che le emissioni incorporate dichiarate sono state soggette a un prezzo del carbonio in un paese terzo che è stato effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1. In particolare, il dichiarante CBAM autorizzato conserva le prove relative a qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile, in particolare i riferimenti alla legislazione pertinente del paese in questione. Le informazioni contenute in tale documentazione sono certificate da una persona indipendente dal dichiarante CBAM autorizzato e dalle autorità del paese terzo. Il nome e i recapiti di tale persona indipendente figurano sulla documentazione. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva inoltre la prova dell’effettivo pagamento del prezzo del carbonio. 3. Il dichiarante CBAM autorizzato conserva la documentazione di cui al paragrafo 2 fino alla fine del quarto anno successivo all’anno in cui la dichiarazione CBAM è stata o avrebbe dovuto essere presentata. 4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, un dichiarante CBAM autorizzato può chiedere, nella dichiarazione CBAM, una riduzione del numero di certificati CBAM da restituire per tenere conto del prezzo del carbonio pagato per le emissioni incorporate dichiarate, sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. In tal caso, si tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile in tale paese che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. La riduzione può essere richiesta solo se il prezzo del carbonio è stato fissato in base alle norme applicabili nel paese terzo ed è possibile determinare un prezzo predefinito annuo del carbonio, anche su base prudenziale, per tale paese terzo. Se le emissioni incorporate sono determinate sulla base di valori predefiniti, può essere richiesta una riduzione solo sulla base dei prezzi predefiniti annuali del carbonio. A decorrere dal 2027 e per i paesi terzi in cui sono in vigore norme relative alla fissazione del prezzo del carbonio, la Commissione può determinare e mettere a disposizione, nel registro CBAM di cui all’articolo 14, i prezzi predefiniti del carbonio per tali paesi terzi e pubblicare la metodologia per il calcolo di tali prezzi. La Commissione agisce basandosi sui migliori dati disponibili provenienti da informazioni affidabili e pubblicamente disponibili e da informazioni fornite da tali paesi terzi. La Commissione tiene conto di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione disponibile nel paese terzo pertinente che avrebbe comportato una riduzione del prezzo predefinito del carbonio. 5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la conversione del prezzo medio annuo del carbonio effettivamente pagato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e dei prezzi predefiniti annuali del carbonio determinati conformemente al paragrafo 4 del presente articolo nella corrispondente riduzione del numero di certificati CBAM da restituire. Tali atti dovrebbero disciplinare anche la conversione in euro del prezzo del carbonio espresso in valuta estera al tasso di cambio medio annuo, la prova richiesta dell’effettivo pagamento del prezzo del carbonio, esempi di qualsiasi riduzione o altra forma di compensazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le qualifiche della persona indipendente di cui al paragrafo 2 del presente articolo e le condizioni per accertare l’indipendenza di tale persona. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 29, paragrafo 2.» |
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9) |
l’articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Registrazione dei gestori e degli impianti nei paesi terzi 1. Su richiesta del gestore di un impianto ubicato in un paese terzo, la Commissione registra le informazioni relative a tale gestore e al suo impianto nel registro CBAM di cui all’articolo 14. 2. La domanda di registrazione di cui al paragrafo 1 contiene le seguenti informazioni, da inserire nel registro CBAM al momento della registrazione:
3. La Commissione notifica al gestore la registrazione nel registro CBAM. La registrazione è valida per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data della notifica al gestore dell’impianto. 4. Il gestore informa senza indugio la Commissione di qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intervenuta dopo la registrazione, e la Commissione aggiorna le informazioni pertinenti nel registro CBAM. 5. Il gestore:
6. Le registrazioni di cui al paragrafo 5, lettera c), del presente articolo sono sufficientemente dettagliate da consentire la verifica delle emissioni incorporate a norma dell’articolo 8 e dell’allegato VI, e da consentire il riesame, a norma dell’articolo 19, della dichiarazione CBAM resa da un dichiarante CBAM autorizzato cui sono state divulgate le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 7 del presente articolo. 7. Un gestore può comunicare a un dichiarante CBAM autorizzato le informazioni sulla verifica delle emissioni incorporate e del prezzo del carbonio pagato in un paese terzo di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Il dichiarante CBAM autorizzato ha il diritto di avvalersi di tali informazioni per adempiere all’obbligo di cui all’articolo 8. 8. Il gestore può chiedere in qualsiasi momento di essere cancellato dal registro CBAM. In seguito a una tale richiesta e dopo averne informato le autorità competenti, la Commissione cancella il gestore ed elimina le informazioni su tale gestore e sul suo impianto dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate. Dopo aver fornito al gestore interessato la possibilità di essere sentito ed essersi consultata con le autorità competenti, la Commissione può anche cancellare le informazioni dal registro se ritiene che le informazioni su tale gestore non siano più accurate. La Commissione informa le autorità competenti di tali cancellazioni.» |
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10) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 10 bis Registrazione dei verificatori accreditati 1. Quando l’accreditamento è concesso a norma dell’articolo 18, il verificatore presenta una richiesta di registrazione nel registro CBAM all’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito l’organismo nazionale di accreditamento. Il verificatore presenta la richiesta di registrazione entro due mesi dalla data in cui la concessione dell’accreditamento è concessa, ma non prima del 1o settembre 2026. L’autorità competente registra le informazioni sul verificatore accreditato nel registro CBAM. 2. La domanda di registrazione nel registro CBAM di cui al paragrafo 1 contiene almeno le informazioni seguenti:
Le informazioni di cui al primo comma sono incluse nel registro CBAM al momento della registrazione del verificatore. 3. L’autorità competente notifica al verificatore la registrazione nel registro CBAM. L’autorità competente notifica inoltre la registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti attraverso il registro CBAM. 4. Il verificatore notifica all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni di cui al paragrafo 2 intercorsa dopo la registrazione nel registro CBAM. L’autorità competente garantisce che il registro CBAM sia debitamente aggiornato. 5. Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 5, lettera b), il verificatore utilizza il registro CBAM per la verifica delle emissioni incorporate. 6. L’autorità competente cancella un verificatore dal registro CBAM se quest’ultimo non è più accreditato a norma dell’articolo 18 o se il verificatore non ha rispettato l’obbligo di cui al paragrafo 4 del presente articolo. L’autorità competente notifica la cancellazione della registrazione alla Commissione e alle altre autorità competenti. L’autorità competente cancella le informazioni su tale verificatore accreditato dal registro CBAM, purché tali informazioni non siano necessarie ai fini del riesame delle dichiarazioni CBAM presentate.» |
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11) |
l’articolo 11 è così modificato:
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12) |
l’articolo 14 è così modificato:
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13) |
l’articolo 17 è così modificato:
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14) |
l’articolo 18 è così modificato:
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15) |
all’articolo 19, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal seguente: «La Commissione agevola inoltre lo scambio di informazioni con le autorità competenti sulle attività fraudolente, le conclusioni a norma dell’articolo 25 bis e le sanzioni imposte conformemente all’articolo 26.» ; |
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16) |
l’articolo 20 è così modificato:
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17) |
l’articolo 21 è così modificato:
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18) |
l’articolo 22 è così modificato:
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19) |
l’articolo 23 è così modificato:
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20) |
l’articolo 24 è sostituito dal seguente: «Articolo 24 Cancellazione dei certificati CBAM 1. Il 1o novembre di ogni anno la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati nel corso dell’anno anteriore all’anno civile precedente che sono rimasti sul conto di un dichiarante CBAM autorizzato nel registro CBAM. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni. 2. In deroga al paragrafo 1, il 1o novembre 2027 la Commissione cancella i certificati CBAM acquistati per quanto riguarda le emissioni incorporate per l’anno 2026. Tali certificati CBAM sono cancellati senza compensazioni. 3. Se il numero di certificati CBAM da restituire è contestato in una controversia pendente in uno Stato membro, la Commissione sospende la cancellazione dei certificati CBAM nella misura corrispondente all’importo contestato. L’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il dichiarante CBAM autorizzato comunica senza indugio alla Commissione tutte le informazioni pertinenti.» |
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21) |
all’articolo 25, i paragrafi da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti: «1. Fatto salvo l’articolo 2 bis, le autorità doganali autorizzano l’importazione delle merci unicamente da parte di una persona che sia un dichiarante CBAM autorizzato. 2. Le autorità doganali comunicano alla Commissione, periodicamente e automaticamente, in particolare mediante il meccanismo di sorveglianza istituito a norma dell’articolo 56, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 952/2013, informazioni specifiche sulle merci dichiarate per l’importazione. Tali informazioni comprendono il numero EORI o la forma di identificazione, dichiarata a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dell’importatore o del dichiarante CBAM autorizzato, nonché il numero di conto CBAM del dichiarante CBAM autorizzato, il codice NC a otto cifre delle merci, la quantità, il paese di origine, la data della dichiarazione doganale e il regime doganale. Qualora l’importatore non disponga del numero EORI, le autorità doganali comunicano inoltre alla Commissione il nome, l’indirizzo e, se disponibile, il recapito dell’importatore. 3. La Commissione comunica periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato o l’importatore sono stabiliti e, per ciascun dichiarante CBAM, effettua un controllo incrociato di tali informazioni con i dati contenuti nel registro CBAM a norma dell’articolo 14. 4. Le autorità doganali possono comunicare, conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013, le informazioni riservate, ottenute durante lo svolgimento dei loro compiti o fornite loro in via riservata, alla Commissione e all’autorità competente dello Stato membro che ha concesso la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato o all’autorità competente dello Stato membro in cui il dichiarante CBAM autorizzato o l’importatore è stabilito.» |
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22) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 25 bis Monitoraggio e applicazione della soglia unica basata sulla massa 1. La Commissione monitora le importazioni di merci ai fini di monitorare la conformità alla soglia unica basata sulla massa. Le autorità competenti dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito possono altresì monitorare la conformità alla soglia unica basata sulla massa. La Commissione scambia periodicamente e automaticamente con le autorità competenti le informazioni necessarie per il monitoraggio degli importatori attraverso il registro CBAM. Tali informazioni comprendono un elenco degli importatori che superano il 90 % della soglia unica basata sulla massa. 2. Quando, sulla base di una valutazione preliminare e delle informazioni che le sono state comunicate dalle autorità doganali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, ritiene che un importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa, la Commissione comunica tali informazioni nonché le basi della sua valutazione preliminare all’autorità competente dello Stato membro in cui l’importatore è stabilito. L’autorità competente può chiedere all’importatore o alla Commissione di fornire le prove documentali necessarie per valutare se l’importatore abbia superato la soglia unica basata sulla massa. Se le prove documentali sono insufficienti per stabilire che l’importatore ha superato tale soglia, le autorità competenti possono chiedere ulteriori prove documentali, se disponibili, alle autorità doganali. 3. Se l’autorità competente conclude che un importatore che non è un dichiarante CBAM autorizzato ha superato la soglia unica basata sulla massa, adotta senza indebito ritardo una decisione in tal senso. La decisione espone i motivi su cui si basa e comprende le informazioni sul diritto di presentare ricorso. L’autorità competente informa l’importatore degli obblighi applicabili a norma del presente regolamento, compreso, se del caso, l’obbligo di ottenere la qualifica di dichiarante CBAM autorizzato conformemente all’articolo 5 prima dell’importazione di altra merce. Inoltre l’autorità competente notifica tale decisione alle autorità doganali e alla Commissione tramite il registro CBAM. Se un importatore è rappresentato da uno o più rappresentanti doganali indiretti e supera la soglia unica basata sulla massa, l’autorità competente ne informa i rappresentanti doganali indiretti nominati conformemente all’articolo 5, paragrafo 1 bis o 2. La presentazione di un ricorso contro una decisione che stabilisce che l’importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa non ha effetti sospensivi. 4. Ai fini di stabilire se un importatore ha superato la soglia unica basata sulla massa, l’autorità competente non tiene conto di una pratica, di un accordo o di una serie di pratiche o di accordi il cui scopo principale o uno degli scopi principali consiste nello scendere al di sotto della soglia unica basata sulla massa e che non sono genuini. Una pratica, un accordo o una serie di pratiche o di accordi sono considerati non genuini quando, tenuto conto di tutti i fatti e delle circostanze pertinenti, non possono essere considerati posti in essere per valide ragioni commerciali connesse all’attività economica dell’importatore. Ai fini dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), e dell’articolo 26, paragrafo 2 bis, se l’autorità competente conclude che l’importatore ha attuato una pratica, un accordo o una serie di pratiche o accordi considerati non genuini, si ritiene che l’importatore sia stato implicato in una grave violazione del presente regolamento. 5. Ai fini del monitoraggio a norma del presente articolo, la Commissione individua periodicamente, almeno una volta per anno civile o in caso sia necessario, specifici fattori di rischio e punti di attenzione, sulla base di un’analisi dei rischi connessi alla soglia unica basata sulla massa, tenendo conto delle informazioni contenute nel registro CBAM, dei dati comunicati dalle autorità doganali a norma dell’articolo 25 e di altre fonti pertinenti di informazione, comprese le irregolarità individuate in seguito ai controlli eseguiti ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1. Tali fattori di rischio e punti di attenzione sono comunicati alle autorità competenti e, se del caso, alle autorità doganali.» |
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23) |
l’articolo 26 è così modificato:
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24) |
all’articolo 27, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
; |
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25) |
l’articolo 28 è così modificato:
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26) |
All’articolo 30, paragrafo 6, secondo comma, la lettera b) è modificata come segue:
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27) |
l’articolo 36, paragrafo 2, è così modificato:
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28) |
nell’allegato I, il codice NC «2507 00 80 — Altre argille caoliniche» è sostituito da «ex 2507 00 80 — Altre argille caoliniche escluse le argille caoliniche non calcinate»; |
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29) |
nell’allegato II è aggiunta la tabella seguente: «Energia elettrica
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30) |
l’allegato IV è modificato in conformità dell’allegato I del presente regolamento.; |
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31) |
nell’allegato V, punto 2, è aggiunto il punto seguente:
; |
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32) |
nell’allegato VI, punto 2, lettera k), il punto iii) è sostituito dal seguente:
; |
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33) |
è aggiunto un nuovo allegato VII come stabilito dall’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, l’8 ottobre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU C, C/2025/3201, 2.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/3201/oj.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 10 settembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 settembre 2025.
(3) Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1186/oj).
(5) Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2446/oj).
(6) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj).
(7) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/765/oj).
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l’accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/2067/oj).
(9) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj.
ALLEGATO I
L’allegato IV è così modificato:
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1) |
il punto 3 è sostituito dal testo seguente: «3. DETERMINAZIONE DELLE EMISSIONI INCORPORATE EFFETTIVE PER LE MERCI COMPLESSE Per determinare le emissioni incorporate effettive specifiche delle merci complesse prodotte in un determinato impianto, si applica la seguente equazione:
dove:
dove:
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2) |
il punto 4 è sostituito dal seguente: «4. DETERMINAZIONE DEI VALORI PREDEFINITI DI CUI ALL’ARTICOLO 7, PARAGRAFI 2 E 3 Ai fini della determinazione dei valori predefiniti solo i valori effettivi sono utilizzati per determinare le emissioni incorporate. In assenza di dati effettivi si possono utilizzare i valori indicati nella letteratura. I valori predefiniti sono determinati sulla base dei migliori dati disponibili. I migliori dati disponibili si basano su informazioni affidabili e accessibili al pubblico. I valori predefiniti sono riveduti periodicamente mediante atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni fornite da un paese terzo o da un gruppo di paesi terzi.» |
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3) |
il punto 4.1 è sostituito dal seguente: «4.1. Valori predefiniti di cui all’articolo 7, paragrafo 2 I valori predefiniti sono fissati all’intensità media delle emissioni di ciascun paese esportatore e per ciascuna delle merci elencate nell’allegato I diverse dall’energia elettrica, cui va aggiunta una maggiorazione stabilita in modo proporzionale. Tale maggiorazione è determinata negli atti di esecuzione adottati a norma dell’articolo 7, paragrafo 7, ed è fissata a un livello adeguato per garantire l’integrità ambientale del CBAM, sulla base delle informazioni più aggiornate e affidabili, anche sulla base delle informazioni raccolte durante il periodo transitorio. Quando a un tipo di merci non possono essere applicati dati affidabili per il paese esportatore, i valori predefiniti si basano sull’intensità media delle emissioni dei 10 paesi esportatori con le intensità di emissione più elevate per cui sono disponibili dati affidabili per quel tipo di merci.»; |
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4) |
al punto 7, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Se i dichiaranti di merci prodotte in un paese terzo, un gruppo di paesi terzi o una regione all’interno di un paese terzo possono dimostrare, sulla base di dati affidabili, che gli adattamenti dei valori predefiniti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione comportano valori inferiori a quelli predefiniti determinati dalla Commissione, tali adattamenti definiti in funzione delle caratteristiche specifiche di una regione possono essere utilizzati.» |
ALLEGATO II
È aggiunto il seguente allegato VII:
«ALLEGATO VII
Soglia unica basata sulla massa
1.
La soglia unica basata sulla massa di cui all’articolo 2 bis è fissata a 50 tonnellate di massa netta.
2.
Ai fini dell’articolo 2 bis, paragrafo 3, si applica la seguente metodologia:|
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tale che
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dove:
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99 % |
è la quota di riferimento delle emissioni |
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è la soglia basata sulla massa in tonnellate che consente di catturare una determinata quota di riferimento delle emissioni; |
Emissioni annue per importatore;
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qi,j |
è il quantitativo delle importazioni in tonnellate importato dall’importatore i del codice NC j; |
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Ji |
è il numero di codici NC importati dall’importatore i tra i quattro settori considerati (alluminio, cemento, fertilizzanti, ferro e acciaio); |
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EIj |
è l’intensità delle emissioni per il codice NC j (1); |
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Emissioni totali: |
le emissioni totali di CO2 dei quattro settori CBAM considerati, ossia la somma delle emissioni corrispondenti per tutti gli importatori:
dove N è il numero di importatori; |
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|
il quantitativo totale in tonnellate di merci elencate nell’allegato I importate dall’importatore i; |
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è una funzione indicatore uguale a 1 quando |
Per tenere conto dell’incertezza dovuta a cambiamenti dei modelli commerciali mantenendo nel contempo l’obiettivo ambientale del presente regolamento, alla suddetta quota di riferimento delle emissioni è aggiunto un margine di 0,25 punti percentuali.
La soglia unica basata sulla massa è arrotondata alla decina più vicina.».
(1) L’intensità delle emissioni Ej si basa su valori predefiniti (senza maggiorazione) per le emissioni resi disponibili per il periodo transitorio. Per il cemento e i fertilizzanti sono prese in considerazione le emissioni dirette e indirette; per l’alluminio e per i prodotti siderurgici sono prese in considerazione solo le emissioni dirette. Nell’ambito di futuri aggiornamenti della soglia unica basata sulla massa i valori predefiniti vengono stabiliti secondo i metodi di cui all’allegato IV senza la maggiorazione di cui al punto 4.1 dello stesso.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2083/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)