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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2064 |
15.10.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2064 DELLA COMMISSIONE
del 14 ottobre 2025
recante modifica del regolamento (UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema « materiale rotabile - carri merci » del sistema ferroviario nell’Unione europea ( « STI WAG »)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 11,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione (2) stabilisce le specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea («STI WAG»). |
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(2) |
La decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione (3) stabilisce obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità. |
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(3) |
A norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della decisione delegata (UE) 2017/1474 le STI WAG devono garantire la coerenza e l’assenza di sovrapposizioni con il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia (4) («RID») per quanto riguarda i requisiti tecnici applicabili ai veicoli. |
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(4) |
Per conseguire tale obiettivo, l’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie (ERA) ha individuato i requisiti tecnici che devono essere trasferiti dal RID alla STI WAG e ha avviato un’analisi dei rischi per individuare nuovi requisiti da esaminare. |
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(5) |
Per armonizzare le responsabilità e le competenze per l’autorizzazione dei veicoli, rafforzare la trasparenza, migliorare la qualità della valutazione e razionalizzare le procedure amministrative, è auspicabile che i requisiti del RID relativi ai veicoli siano trasferiti dal RID alla STI WAG. È opportuno che le valutazioni del veicolo prima dell’autorizzazione siano effettuate da un organismo notificato. |
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(6) |
A seguito di diversi incidenti dovuti al fissaggio inadeguato dei semirimorchi sui carri tasca che li trasportavano, sono state avviate diverse azioni volte a sviluppare soluzioni che garantiscano la sicurezza nelle fasi di carico e di trasporto e nell’esercizio complessivo dei semirimorchi trasportati su carri tasca. È opportuno che i requisiti tecnici elaborati di recente, quali un nuovo componente di interoperabilità «dispositivo di fissaggio dei semirimorchi su carri tasca», i valori e le procedure di valutazione della forza di bloccaggio, gli indicatori che mostrano lo stato di bloccaggio, nonché la rispettiva marcatura sul carro, siano inclusi nella STI WAG. |
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(7) |
Per garantire l’esercizio sicuro in condizioni di forti venti trasversali, è inoltre necessario verificare il requisito, elaborato di recente, relativo alla forza di bloccaggio verticale verso l’alto per i carri esistenti e già autorizzati. Tale misura è stata individuata nella valutazione d’impatto dell’ERA come la meno incisiva in quanto, in caso di mancata verifica della forza di bloccaggio per i carri esistenti, si avrebbe come conseguenza la necessità di sostituire il dispositivo di fissaggio dei semirimorchi e, qualora ciò non fosse possibile, di utilizzare un altro veicolo, diverso da un semirimorchio, per il trasporto merci. La conformità dovrebbe essere marcata sul veicolo in modo facilmente visibile per le rispettive parti che eseguono il monitoraggio o il controllo dell’applicazione retroattiva. |
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(8) |
Poiché le tecnologie sviluppate specificamente per il materiale rotabile per il trasporto merci, come l’accoppiamento automatico digitale, forniscono caratteristiche meccaniche e funzioni digitali diverse, relative al monitoraggio del trasporto merci, ma anche alla protezione e al controllo dei treni, è essenziale che siano rispettati tutti i requisiti relativi alla compatibilità con le apparecchiature di rilevamento dei treni di terra. È pertanto opportuno stabilire le modalità per integrare eventuali requisiti futuri, come l’introduzione dell’accoppiamento automatico digitale, per il trasporto sia di merci pericolose sia di merci non pericolose con un livello di sicurezza equivalente o superiore. |
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(9) |
È stato inoltre ridotto l’ambito di applicazione del caso specifico Svezia relativo ai rilevatori di boccole calde, rafforzando i requisiti comuni a livello di UE e favorendo pertanto la procedura di autorizzazione dei veicoli. |
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(10) |
A norma della decisione delegata (UE) 2017/1474 le STI dovrebbero indicare se gli organismi di valutazione della conformità che erano stati notificati sulla base di una precedente versione della STI devono essere nuovamente notificati e se è possibile applicare un processo di notifica semplificato. Le modifiche introdotte dal presente regolamento non richiedono nuove competenze specifiche per la valutazione della conformità e pertanto non è necessaria una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità ai fini del regolamento (UE) n. 321/2013. |
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(11) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Le modifiche della STI introdotte dal presente regolamento non richiedono una nuova notifica degli organismi di valutazione della conformità notificati sulla base di questa STI.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 321/2013 della Commissione, del 13 marzo 2013, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile - carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga la decisione 2006/861/CE della Commissione (GU L 104 del 12.4.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/321/oj).
(3) Decisione delegata (UE) 2017/1474 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obiettivi specifici per l’elaborazione, l’adozione e la revisione delle specifiche tecniche di interoperabilità (GU L 210 del 15.8.2017, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_del/2017/1474/oj).
(4) Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia del 9 maggio 1980, modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, appendice C.
ALLEGATO
L’allegato del regolamento (UE) n. 321/2013 è così modificato:
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1) |
al punto 2.2 è aggiunta la lettera d) seguente:
(*1) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj).»;" |
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2) |
al punto 3, la tabella 1 «Parametri di base e loro corrispondenza con i requisiti essenziali» è così modificata:
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3) |
è inserito il punto 4.2.2.4 seguente:
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4) |
al punto 4.2.3.5.3.4, quinto paragrafo, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «Se ciò non fosse materialmente fattibile, la funzione DDAF deve indicare il suo stato da almeno un lato, mentre l’altro lato del carro deve essere marcato conformemente al punto 7.1.2, lettera g).»; |
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5) |
il punto 4.2.6.1.2.1 è sostituito dal seguente:
Per limitare gli effetti di un incendio, si devono applicare le prescrizioni seguenti:
Le barriere tagliafuoco e i parascintille devono avere un’integrità di almeno 15 minuti. La dimostrazione di conformità per le barriere e i parascintille è illustrata al punto 6.2.2.8.1.
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6) |
è inserito il punto 4.2.7 seguente:
I carri che rientrano nell’ambito di applicazione del capitolo 7.1 del RID devono soddisfare i requisiti di cui all’appendice I.»; |
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7) |
al punto 4.8, primo paragrafo, sono aggiunti i trattini seguenti:
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8) |
è inserito il punto 5.3.6 seguente:
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9) |
al punto 6.1.2, nella tabella 9 «Moduli da applicare per i componenti di interoperabilità», è inserita la riga seguente:
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10) |
è inserito il punto 6.1.2.7 seguente:
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11) |
il punto 6.2.2.8.1 è sostituito dal seguente:
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12) |
il punto 6.2.2.8.2 è sostituito dal seguente:
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13) |
al punto 7.1.2, lettera d1), la seconda frase è sostituita dalla seguente: «La conformità dell’unità deve essere dimostrata sulla base del documento tecnico di cui all’articolo 13 della STI CCS ed è controllata dall’organismo notificato nell’ambito della verifica CE.»; |
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14) |
al punto 7.1.2, lettera g), sono aggiunti i paragrafi seguenti: «La conformità dell’unità ai requisiti relativi alle attrezzature per carri (WE) di cui all’appendice I deve essere marcata su entrambi i lati dell’unità come illustrato nella figura 3, anche se l’unità non è destinata al trasporto di merci pericolose: Figura 3 Marcatura dell’unità con le attrezzature per carri
In questo esempio il carro è dotato delle attrezzature 1, 3, 2, 4 e 6. Le lettere devono essere dello stesso carattere utilizzato per la marcatura GE. I caratteri sono di altezza pari ad almeno 100 mm. Le dimensioni esterne del riquadro devono essere di almeno 275 mm di larghezza e 140 mm di altezza; il riquadro deve avere uno spessore di 7 mm. La marcatura deve essere apposta sul lato destro dello spazio contenente il numero europeo del veicolo e la marcatura TEN.»; |
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15) |
al punto 7.1.2, la lettera h) è così modificata:
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16) |
è inserito il punto 7.2.2.5 seguente:
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17) |
al punto 7.3.2.2, relativo al caso specifico Svezia, la tabella 12 è sostituita dalla seguente: «Tabella 12 Zone obiettivo e proibite per le unità destinate a operare in Svezia
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18) |
l’appendice A è sostituita dalla seguente: «Appendice A Modifiche dei requisiti e dei regimi transitori Conformemente al punto 7.2.3.1.2, la tabella A.1 e la tabella A.2 fanno riferimento alle modifiche, rispetto alla STI modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/387, che richiedono una valutazione. Modifiche con un regime transitorio generico di 7 anni Le modifiche con un regime transitorio generico incidono sui progetti in fase di progettazione. Tali modifiche sono rilevanti per determinare l’applicabilità dei requisiti del quadro di certificazione di un progetto sulla base del suo quadro di valutazione iniziale. I progetti in fase di produzione e le unità in esercizio non sono interessati da tali modifiche. Tabella A.1 Regime transitorio di 7 anni
Modifiche con un regime transitorio specifico: le modifiche con un regime transitorio specifico incidono sui progetti in fase di progettazione, sui progetti in fase di produzione e sulle unità in esercizio. Tali modifiche sono rilevanti per determinare l’applicabilità dei requisiti del quadro di certificazione di un progetto sulla base del suo quadro di valutazione iniziale. Esse sono inoltre rilevanti per determinare la necessità di un adeguamento a posteriori. Tabella A.2 Regime transitorio specifico
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19) |
nell’appendice D, punto D.1, la tabella è così modificata:
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20) |
nell’appendice D, al punto D.2, nella tabella sono aggiunte le righe seguenti:
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21) |
l’appendice F, tabella F.1 «Valutazione assegnata alle fasi di produzione», è così modificata:
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22) |
è aggiunta l’Appendice I seguente: «Appendice I Requisiti specifici per carri destinati al trasporto di merci pericolose La presente appendice si applica alle unità che rientrano nell’ambito di applicazione del capitolo 7.1 del RID e deve essere letta in combinato disposto con il RID. Le merci pericolose sono definite al punto 1.2.1 del RID. Nel contesto della presente appendice il termine “carro” deve essere inteso come “carro” quale definito al punto 1.2.1 del RID, che è l’equivalente di “unità” nella presente STI. Cisterna, carro cisterna e carro batteria sono carri specifici definiti al punto 1.2.1 del RID. I requisiti D, E ed F comprendono i requisiti aggiuntivi per conformarsi alle attrezzature per carri (WE) di cui al punto 7.1.2.2 del RID. Requisiti per soddisfare le pertinenti disposizioni del RID A) Requisiti per soddisfare il punto 7.1.2.1.1 del RID Oltre ai requisiti di cui al punto 4.2.2.2 della presente STI, per le condizioni di carico da prendere in considerazione nella valutazione della resistenza della cisterna e del suo fissaggio al carro occorre tenere conto di quanto segue:
B) Requisiti per soddisfare il punto 7.1.2.1.2 del RID Attrezzature per carri Il carro deve essere munito di parascintille quali definiti nel documento tecnico ERA/TD-2024/Spark arresters, versione 1.1. La procedura di valutazione della conformità è illustrata al punto 6.2.2.8.1 della presente STI. Il presente punto riguarda i requisiti per il codice WE 6 conformemente alle disposizioni del RID. C) Requisiti per soddisfare il punto 7.1.2.1.3 del RID Ogni carro destinato a essere utilizzato in atmosfera potenzialmente esplosiva deve soddisfare un livello di protezione adeguato che dipende dalle zone in cui tale carro è destinato a essere utilizzato. Le zone di cui al primo paragrafo del presente punto sono definite nella direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3). Il livello di protezione corrispondente al gruppo e alla categoria di apparecchi selezionati è stabilito nella direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Il livello di protezione per il quale il carro è valutato deve essere indicato nella documentazione tecnica dello stesso. D) Requisiti per soddisfare il punto 7.1.2.1.4 del RID I carri cisterna destinati al trasporto di merci pericolose devono essere costruiti ed attrezzati in modo da resistere all’impatto di collisioni che producono sollecitazioni superiori a quelle che si verificano in condizioni di esercizio normali, come indicato nella specifica di cui all’appendice D, indice [1]. Requisito di costruzione La distanza minima tra il piano della trave di testa e il punto più sporgente all’estremità del serbatoio dei carri cisterna deve essere di almeno 300 mm. Tale requisito non si applica ai carri cisterna dotati di un accoppiatore finale automatico centrale conformemente al punto E.1.2 della presente appendice. Attrezzature per carri Il presente punto riguarda i requisiti per i codici WE 1 (D.1) e WE 2 (D.2) conformemente alle disposizioni del RID. D.1 I carri per i quali è necessario il codice WE 1 devono essere muniti di dispositivi che limitano l’impatto della collisione. Tali dispositivi devono essere in grado di assorbire energia mediante deformazione elastica di componenti definiti del sottotelaio. La deformazione elastica minima per la quale il carro è stato valutato deve essere registrata nella documentazione tecnica. La capacità di energia dinamica e la procedura di valutazione dipendono dal tipo di accoppiatore specificato di seguito: D.1.1 — Carri muniti di sistema di accoppiamento finale manuale UIC (Unione internazionale delle ferrovie) Capacità di energia dinamica minima: 70 kJ per respingente. I requisiti di questa disposizione speciale sono considerati soddisfatti attraverso l’installazione di respingenti di categoria C, come indicato nella specifica di cui all’appendice D, indice [32]. La presente disposizione non si applica ai carri muniti di elementi di assorbimento in conformità del punto D.2.1. D.1.2 — Carri muniti di accoppiatore finale automatico centrale Capacità di energia dinamica minima: 140 kJ per attacco. La presente disposizione non si applica ai carri muniti di elementi di assorbimento in conformità del punto D.2.2. D.2 I carri per i quali è necessario il codice WE 2 devono essere muniti di dispositivi che limitano l’impatto della collisione. Tali dispositivi devono essere in grado di assorbire energia mediante deformazione elastica o plastica di componenti definiti del sottotelaio o mediante una procedura analoga (ad esempio elementi d’urto). Le capacità minime di deformazione elastica e plastica per cui è stato valutato il carro devono essere registrate nella documentazione tecnica. La capacità totale di assorbimento dell’energia e la procedura di valutazione dipendono dal tipo di accoppiatore specificato di seguito: D.2.1 — Carri muniti di sistema di accoppiamento finale manuale UIC Capacità di energia dinamica minima: 30 kJ per respingente. Capacità minima totale di assorbimento di energia (reversibile e irreversibile): 400 kJ per respingente. I requisiti di questa disposizione speciale sono considerati soddisfatti attraverso l’installazione di respingenti di categoria AX, come indicato nella specifica di cui all’appendice D, indice [32]. D.2.2 — Carri muniti di accoppiatore finale automatico centrale Capacità di energia dinamica minima: 75 kJ per attacco. Capacità minima totale di assorbimento di energia (reversibile e irreversibile): 675 kJ per attacco. E) Requisiti per soddisfare il punto 7.1.2.1.5 del RID Attrezzature per carri La conformità alla sezione E.1 o E.2 del presente punto deve riguardare i requisiti per il codice WE 3 in conformità alle disposizioni del RID. E.1 — Prevenzione dell’accavallamento dei carri E.1.1 — Carri muniti di sistema di accoppiamento manuale UIC Il carro deve essere protetto contro l’accavallamento dei respingenti da attrezzature che:
E.1.2 — Carri che utilizzano un accoppiatore finale automatico centrale Deve essere dimostrato che l’accoppiatore finale automatico centrale impedisce l’accavallamento rimanendo in posizione accoppiata e rimanendo fissato ai carri accoppiati quando un lato dell’accoppiatore è soggetto a una forza verticale di 150 kN trasmessa dal carro verso l’alto e verso il basso mentre l’altra parte dell’accoppiatore è mantenuta in posizione fissa. Se tale requisito non può essere soddisfatto, le conseguenze dell’accavallamento devono essere limitate installando uno schermo protettivo a ciascuna estremità del carro in conformità alle specifiche di cui al punto E.2.2. E.2 — Attrezzature per carri che, in caso di accavallamento, limitano l’impatto sulle sostanze trasportate dell’accavallamento di un carro E.2.1 — Carri che utilizzano un sistema di accoppiamento finale manuale UIC Il carro deve essere dotato di uno schermo protettivo a ciascuna estremità del carro per limitare le conseguenze dell’accavallamento dei respingenti. La larghezza dello schermo protettivo deve:
L’altezza dello schermo protettivo, misurata dal bordo superiore della traversa di testa, deve essere pari a uno degli elementi seguenti:
Uno schermo protettivo di acciaio dolce o di acciaio di riferimento con uno spessore minimo di 6 mm costituisce una presunzione di conformità. Per acciaio di riferimento si intende un acciaio avente una resistenza alla trazione di 370 N/mm2 e un allungamento a rottura del 27 %. Per acciaio dolce si intende un acciaio avente una resistenza alla trazione compresa tra 360 N/mm2 e 490 N/mm2 e un allungamento a rottura in % non inferiore a:
Se si utilizzano altri materiali, lo spessore equivalente è calcolato secondo la formula seguente: spessore equivalente = 6 dove Rm1 è la resistenza alla trazione del materiale previsto e A1 è l’allungamento a rottura del materiale previsto. I valori di Rm1 e A1 da utilizzare devono essere i valori minimi specificati nelle norme che definiscono le proprietà dei materiali. Lo schermo protettivo deve essere sagomato e fissato in modo da ridurre al minimo la possibilità che lo stesso schermo protettivo penetri le estremità della cisterna. E.2.2 — Carri che utilizzano un accoppiatore centrale diverso da un accoppiatore finale automatico centrale che non soddisfa i requisiti di cui al punto E.1.2. Il carro deve essere dotato di uno schermo protettivo a ciascuna delle sue estremità. In tal caso lo schermo protettivo deve coprire l’estremità della cisterna a un’altezza di almeno 1 100 mm, misurata dal bordo superiore della traversa di testa, gli accoppiatori devono essere muniti di dispositivi antislittamento per impedire il disaccoppiamento involontario e lo schermo protettivo deve avere una larghezza di almeno 1 200 mm su tutta l’altezza dello schermo. Uno schermo protettivo di acciaio dolce o di acciaio di riferimento, quale definito al punto E.2.1, con uno spessore di 12 mm costituisce una presunzione di conformità. Se si utilizzano altri materiali, lo spessore equivalente è calcolato secondo la formula seguente: spessore equivalente = 12 dove Rm1 è la resistenza alla trazione del materiale previsto e A1 è l’allungamento a rottura del materiale previsto. I valori di Rm1 e A1 da utilizzare devono essere i valori minimi specificati nelle norme che definiscono le proprietà dei materiali. Lo schermo protettivo deve essere sagomato e fissato in modo da ridurre al minimo la possibilità che lo stesso schermo protettivo penetri le estremità della cisterna. F) Requisiti per soddisfare il punto 7.1.2.1.6 del RID Attrezzature per carri La presente sezione riguarda i requisiti per i codici WE 4 e WE 5 conformemente alle disposizioni del RID. F.1 La conformità ai punti 4.2.3.5.3.3 o 4.2.3.5.3.4 della presente STI è considerata sufficiente per soddisfare i requisiti per il codice WE 4. F.2 La conformità al punto 4.2.3.5.3.2 della presente STI è considerata sufficiente per soddisfare i requisiti per il codice WE 5.» |
(*1) Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/68/oj).»;”
(*2) I moduli CA1, CA2 o CH possono essere usati soltanto nel caso di prodotti immessi sul mercato, e quindi fabbricati, prima del 4 novembre 2025, purché il fabbricante dimostri agli organismi notificati che la revisione del progetto e l’esame del tipo sono stati eseguiti per precedenti richieste in condizioni analoghe, e sono conformi ai requisiti della presente STI; tale dimostrazione deve essere documentata ed è considerata alla stregua della prova fornita dal modulo CB o dell’esame del progetto conformemente al modulo CH1.»;
(*3) Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GU L 23 del 28.1.2000, pag. 57, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/92/oj).
(*4) Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GU L 96 del 29.3.2014, pag. 309, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/34/oj).».
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/2064/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)