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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2041

23.10.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2041 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2025

che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/2040 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 maggio 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 765/2006 (2).

(2)

Il regolamento (CE) n. 765/2006 attua le misure previste dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 23 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2040, che modifica la decisione 2012/642/PESC.

(4)

La decisione (PESC) 2025/2040 considera opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.

(5)

La decisione (PESC) 2025/2040 considera opportuno ampliare l’elenco dei beni oggetto di restrizioni all’esportazione, quali sali e minerali, articoli di gomma, tubi, pneumatici, mole e materiali da costruzione, perché in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse.

(6)

La decisione (PESC) 2025/2040 impone ulteriori restrizioni alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario e di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, ossia la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2040 amplia l’ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche altri servizi che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all’ingegneria che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia.

(7)

Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, nella quale è coinvolta la Bielorussia, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie deve essere valutata ex ante da un’autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Bielorussia. La decisione (PESC) 2025/2040 introduce inoltre l’obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente per tutti i servizi – forniti alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie – che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui al regolamento (CE) n. 765/2006.

(8)

La decisione (PESC) 2025/2040 impone restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività, alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’allegato I, punti 5 e 7, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all’emissione di moneta elettronica a cittadini bielorussi, persone fisiche residenti in Bielorussia e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia, in considerazione dell’importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Bielorussia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all’esecuzione di operazioni di pagamento di cui all’allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all’esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(9)

La decisione (PESC) 2025/2040 aggiunge esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, come pure per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell’Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell’allegato XV del regolamento (CE) n. 765/2006.

(10)

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi bielorussi, la decisione (PESC) 2025/2040 considera opportuno estendere a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate.

(11)

È infine opportuno apportare alcune modifiche tecniche all’articolato e agli allegati per migliorare l’esattezza e la chiarezza di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2006.

(12)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(13)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 765/2006 è così modificato:

1)

all’articolo 1 sono inseriti i punti seguenti:

«28)

“cripto-attività”: una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

29)

“servizi di pagamento”: servizi quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2);

(*1)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)."

(*2)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;"

2)

l’articolo 1 ter ter è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 quater.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 2501, 2505, 2507, 2513, 2516, 2517, 2528, 2606, 6804, 6815 e 6903, elencati nell’allegato XVIII, necessari per l’esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 quinquies.   I divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione dei beni che rientrano nei codici NC 6902 e 6909 19, elencati nell’allegato XVIII, necessari per l’esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

b)

il paragrafo 9 è soppresso;

3)

all’articolo 1 octies bis, il paragrafo 5 è soppresso;

4)

l’articolo 1 undecies quater è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e servizi di consulenza amministrativo-gestionale o di pubbliche relazioni ai soggetti seguenti:»

;

b)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di costruzione, architettura, ingegneria, integrati di ingegneria, pianificazione urbanistica, consulenza scientifica e tecnica connessi all’ingegneria, prove e analisi tecniche e i servizi di consulenza giuridica o informatica ai soggetti seguenti:»

;

c)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«3.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione ai soggetti seguenti:»

;

d)

al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«4.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali o software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXVI ai soggetti seguenti:»

;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 bis.   A decorrere dal 25 novembre 2025 è vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi spaziali commerciali consistenti nell’osservazione della Terra o nella navigazione satellitare, servizi di intelligenza artificiale (IA) consistenti nell’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza degli stessi, ovvero servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l’accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico, ai soggetti seguenti:

a)

la Repubblica di Bielorussia, il suo governo e i suoi enti pubblici, imprese o agenzie; o

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione della Repubblica di Bielorussia, del suo governo, dei suoi enti pubblici, imprese o agenzie.»

;

f)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   È vietato:

a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis destinati a essere forniti, direttamente o indirettamente, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi da 1 a 4 bis o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo; oppure

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 4 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per conto o sotto la direzione di tale persona giuridica, entità o organismo.»

;

g)

è inserito il paragrafo seguente:

«5 bis.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dal paragrafo 1, 2, 3 o 4 bis alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie, è necessaria un’autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi del presente regolamento.»

;

h)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   I divieti di cui ai paragrafi 2 e 4 e i divieti che riguardano i servizi spaziali commerciali di cui al paragrafo 4 bis non si applicano alla prestazione dei servizi o alla fornitura dei software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.»

;

i)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«10 bis.   I divieti di cui al paragrafo 4 non si applicano alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario, elencati nell’allegato XXVI, necessari per l’esecuzione fino al 25 gennaio 2025 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2026 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

10 ter.   Il paragrafo 5 bis non si applica all’esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto.»

;

j)

il paragrafo 12 è sostituito dal seguente:

«12.   In deroga ai divieti relativi ai software di cui al paragrafo 4 e ai divieti relativi alla fornitura dei servizi di intelligenza artificiale, di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico di cui al paragrafo 4 bis, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei software e la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali software o servizi sono strettamente necessari per il contributo di cittadini bielorussi a progetti di open source internazionali.»

;

k)

al paragrafo 13, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«13.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi e la fornitura dei software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio o il software è necessario per:»

;

l)

il paragrafo 15 è sostituito dal seguente:

«15.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 5 bis e dei paragrafi da 11 a 14 entro due settimane dal rilascio.»

;

5)

all’articolo 1 novodecies bis sono inseriti i paragrafi seguenti:

«9 ter.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

9 quater.   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.

9 quinquies.   I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 9 quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.»

;

6)

l’articolo 1 vicies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

«4 ter.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato XIV bis, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono necessari per:

a)

usi medici o farmaceutici ovvero per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

l’uso esclusivo, e sotto il pieno controllo, dello Stato membro che rilascia l’autorizzazione in adempimento dei propri obblighi di manutenzione in aree che sono oggetto di un contratto di locazione a lungo termine tra tale Stato membro e la Bielorussia; o

c)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.»

;

7)

l’articolo 1 duovicies è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia:

a)

servizi per le cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114;

b)

emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366;

c)

emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;"

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   A decorrere dal 26 marzo 2025 è vietato permettere che cittadini bielorussi o persone fisiche residenti in Bielorussia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità o organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.»

;

8)

l’articolo 1 tervicies è così modificato:

a)

al paragrafo 1 la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il divieto di cui all’articolo 1 duovicies, paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese compreso nell’elenco di cui all’allegato V ter bis.

1 ter.   In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafo 2, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese compreso nell’elenco di cui all’allegato V ter bis.»

;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettera a), b), d), e) o f), e del paragrafo 1 ter entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»

;

9)

all’articolo 1 quatervicies, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga all’articolo 1 duovicies, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»

;

10)

all’articolo 1 septvicies ter, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

che sono necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Bielorussia sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

d)

che sono strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento; o

e)

che sono necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni.»

;

11)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L, 2025/2040, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2040/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/oj).

(3)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa nei confronti dell’Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).


ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (CE) n. 765/2006 sono così modificati:

1)

nell’allegato V il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ O DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL’ARTICOLO 1 sexies, PARAGRAFO 7, ALL’ARTICOLO 1 septies, PARAGRAFO 7, ALL’ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1, E ALL’ARTICOLO 1 septies bis, PARAGRAFO 1 bis »;

2)

l’allegato V bis è così modificato:

a)

nella parte A, categoria I, sezione X.A.I.001, è aggiunta la voce seguente:

«q.

induttori SMD (surface mounted device).»;

b)

nella parte A, categoria VIII, la sezione X.A.VIII.023 è sostituita dalla seguente:

«X.A.VIII.023.

Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento (compresi abbigliamento, calzature, giubbotti, sistemi di trasporto per uso tattico e accessori connessi), appositamente progettati o adatti all’uso nel combattimento militare, nelle operazioni sul campo, o ai fini della mimetizzazione.»;

c)

nella parte A, categoria VIII, la sezione X.C.VIII.005 è sostituita dalla seguente:

«X.C.VIII.005

Precursori e costituenti chimici per propellenti, e relativi coadiuvanti, come segue:

a.

toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b.

diisocianato di metilendifenile (CAS 101-68-8);

c.

diisocianato di isoforone (CAS 4098-71-9);

d.

xilidina, in qualsiasi forma isomerica (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 o 108-69-0);

e.

polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE);

f.

etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE);

g.

metiltriclorosilano (CAS 75-79-6);

h.

coadiuvanti, come segue:

1.

acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) (CAS 60-00-4);

2.

sale disodico di EDTA (CAS 139-33-3 e CAS 6381-92-6); o

3.

sale tetrasodico di EDTA (CAS 64-02-8).

Nota tecnica: Il prodotto comprende la sostanza pura e qualsiasi miscela contenente almeno il 50 % di una delle sostanze chimiche sopra citate. »;

d)

nella parte A, categoria IX, è inserita la sezione seguente:

«X.C.IX.016

Molibdeno e sue leghe, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 (1), contenenti in peso più del 90 % di molibdeno.

Nota: Ai fini dell’autorizzazione di cui a X.C.IX.016 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici. »;

e)

nella parte B, la tabella «3. Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici», è sostituita dalla seguente:

«3.   Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici

Codice NC

Designazione delle merci

8525 89

Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8529 90

Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528

9006 30

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l’endoscopia, per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

9006 91

Parti ed accessori di apparecchi fotografici

9013 10

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

9013 80

Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica

9015 10 00

Telemetri

9025 19

Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

9032 10

Termostati»

f)

nella parte B, la tabella «6. Materiali energetici e precursori», è sostituita dalla seguente:

«6.   Materiali energetici e precursori

Codice NC

Designazione delle merci

2804 50 10

Boro

2829 11 00

Clorati di sodio

2829 19 00

Altri clorati

2829 90

Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

3912 11 00

Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie

3912 12 00

Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie

3912 39

Eteri di cellulosa, in forme primarie (escl. carbossimetilcellulosa e suoi sali)

4706 10

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone

7603 10 00

Polveri a struttura non lamellare

7603 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

8104 30 00

Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri»

g)

nella parte B, la tabella «8 Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati», è sostituita dalla seguente:

«8.   Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati

Codice NC

Designazione delle merci

2610 00

Minerali di cromo e loro concentrati

2819 10

Triossido di cromo

2819 90

Altri ossidi e idrossidi di cromo

2825 80 00

Ossidi di antimonio

8103 20 00

Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

8103 30 00

Cascami e avanzi di tantalio

8103 91 00

Crogiuoli di tantalio

8103 99

Lavori di tantalio

8112 21

Cromo: greggio polveri

8112 22

Cromo: cascami e avanzi

8112 29

Cromo: altri

8112 41

Renio greggio e cascami, avanzi e polveri di renio

8112 49

Renio, diverso da quello greggio e da cascami, avanzi e polveri

8112 92

Niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio greggi; polveri e cascami e avanzi di tali metalli

8112 99

Lavori di niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio»

3)

l’allegato V ter è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

ter Elenco dei paesi partner di cui all’articolo 1 ter ter, paragrafo 7, all’articolo 1 sexies, paragrafo 4, all’articolo 1 septies, paragrafo 4, all’articolo 1 septies quater, paragrafo 4, all’articolo 1 octies bis, paragrafo 4, all’articolo 1 undecies quater, paragrafo 13, all’articolo 1 vicies, paragrafo 4, e all’articolo 1 septvicies ter, paragrafo 1 bis

[…]»;

4)

all’allegato V ter bis il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V ter bis

Elenco dei paesi di cui all’articolo 1 tervicies, paragrafo 1 bis, all’articolo 1 tervicies, paragrafo 1 ter, all’articolo 1 septvicies bis, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 2 bis, all’articolo 8 octies, paragrafo 1, e all’articolo 8 octies bis, paragrafo 2»;

5)

l’allegato XVIII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XVIII

Elenco dei beni e delle tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse di cui all’articolo 1 ter ter

Codice NC

Designazione delle merci

0601

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati - Freschi

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2712

Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715

Mastici bituminosi, “cut-backs” e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

2806

Cloruro di idrogeno “acido cloridrico”; acido clorosolforico

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio “soda caustica”; idrossido di potassio “potassa caustica”; perossidi di sodio o di potassio

2817

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 30

Idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823

Ossidi di titanio

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833

Solfati; allumi; perossolfati “persolfati”

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2836

Carbonati; perossocarbonati “percarbonati”; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840

Borati, perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921

Composti a funzione ammina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell’acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide, incl. la saccarina e suoi sali, o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2929

Composti ad altre funzioni azotate

2930

Tiocomposti organici

2933 29

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico, idrogenato o non, non condensato (esclusi idantoina e suoi derivati nonché i prodotti della sottovoce 3002 10)

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

2933 79

Lattami (esclusi 6-esanolattame “epsilon-caprolattame”, clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e i composti inorganici od organici del mercurio)

2933 99

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl.: - Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato, un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato, un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato, un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni, un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico o un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati – Lattami – Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti – Azinfos-metile (ISO))

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) – altre

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3205

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3211

Siccativi preparati

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

3302 90

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria (escl. dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande)

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3403

Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)

3404

Cere artificiali e cere preparate

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

3507 90

Enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove (escl. presame e suoi concentrati)

3604

Articoli per fuochi d’artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

3605

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3705

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all’uso)

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna “pece dei Vosgi”, pece gialla, pece di stearina “catrame di stearina”, pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3808 94

Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. “acceleranti di vulcanizzazione”)

3816

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano, non nominati in altre sottovoci della voce 3827

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

3910

Siliconi, in forme primarie

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 del capitolo 39, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3914

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926 90

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 [escl. oggetti per l’ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette ed altri oggetti da ornamento]

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

Ex 4011

Pneumatici nuovi, di gomma, escluso il codice NC 4011 30 00

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma

4013

Camere d’aria, di gomma

4016 93

Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5  g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503

Lavori di sughero naturale

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4701

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803)

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni diverse da quelle previste nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4806

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4807

Carta e cartone, riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803)

4809

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

4906

Piani e disegni di architetti, d’ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la “lana pettinata alla rinfusa”)

5106

Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107

Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911)

5205

Filati di cotone, diversi dai filati per cucire, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a 14 Nm, ma non superiore a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211

Tessuti prevalentemente di cotone, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403

Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 decitex o più e di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5502

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5601 29

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili “tufted” nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)

5803

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati “bolducs”, di larghezza non superiore a 30 cm

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2

5911 40

Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003

Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 36

Stoffe a maglia di catena (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. quelle contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena (incl. quelle ottenute su telai per galloni) di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. quelle contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309

Indumenti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi calzature e copricapo, usati, che presentano tracce apprezzabili di uso e sono presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10; minuterie di fantasia; orologi; lampade e apparecchi per l’illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico o fonoassorbimento)

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6813

Materiali di attrito e loro lavori (p. es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6901

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia

6906 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d’acqua, in peso, > 0,5  % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici; trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto “colato”, in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7011 10

Involucri di vetro, incl. bulbi e tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l’illuminazione elettrica

72

Ghisa, ferro e acciaio

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche “ganasce”, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio

7305

Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

7306

Tubi, condotti e profilati cavi, n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406)

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7326

Altri lavori di ferro o di acciaio

Ex 74

Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401 00 00

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7508

Altri lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7905

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001

Stagno greggio

8003

Barre, profilati e fili, di stagno

8007

Lavori di stagno

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8111

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l’industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti – parti

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8419 39

Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni)

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 60

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514)

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare – altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458, macchine per tagliare gli ingranaggi della voce 8461 e macchine a mano)

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

8463

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8485

Macchine per la fabbricazione additiva

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del capitolo 84; parti ed accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove nel capitolo 84, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

8506

Pile e batterie di pile elettriche; loro parti

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

8524

Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608); loro parti

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

8602

Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

8604

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l’allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

8609

Casse mobili e contenitori (incl. quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 29

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)

8703 10

Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve, sui campi da golf e veicoli simili

Ex 8703 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 3 000  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex 8703 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex 8703 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 2 500  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex 8703 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500  cm3, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escluse le ambulanze)

Ex 8703 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Ex 8703 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm (escl. quelli ibridi ricaricabili)

Ex 8703 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm

Ex 8703 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm

Ex 8703 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione, con una distanza verticale tra la parte inferiore del telaio dell’autoveicolo e la strada (“altezza libera dal suolo”) pari o superiore a 165 mm

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

Ex 8704

Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli con i codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900  cm3

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

8708 99

Altre parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (escluse le sottovoci da 8708 10 a 8708 95)

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544)

9002 11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9002 19

Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni

9013

Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso “contachilometri”, pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406

Costruzioni prefabbricate

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli)

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Ex 98

Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici

»

6)

nell’allegato XXV, le tabelle 8) e 10) sono sostituite dalle seguenti:

«8)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000  EUR

ex

9006 00 00

Apparecchi fotografici (diversi dagli apparecchi cinematografici); apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539

ex

9007 00 00

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono

9)   Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000  EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette e biciclette, di valore unitario superiore a 5 000  EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex

4011 10 00

Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo “station wagon” e auto da corsa)

ex

4011 40 00

Dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altri

ex

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8407 00 00

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

ex

8603 00 00

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

ex

8702 00 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

ex

8706 00 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

ex

8707 00 00

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

ex

8708 00 00

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex

8711 00 00

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

ex

8712 00 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714 00 00

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90 00

Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

10)   Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

ex

9004 90 90

Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica»

7)

l’allegato XXVI è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXVI

Elenco dei software di cui all’articolo 1 undecies quater, paragrafo 4

Software gestionale per le imprese, vale a dire sistemi che rappresentano e dirigono digitalmente tutti i processi che avvengono in un’impresa, tra cui:

pianificazione delle risorse aziendali (ERP),

gestione dei rapporti con la clientela (CRM),

business intelligence (BI),

gestione della catena di approvvigionamento (SCM),

data warehouse aziendale (EDW),

sistema computerizzato della gestione della manutenzione (CMMS),

software per la gestione dei progetti,

gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM),

componenti tipici delle suite di cui sopra, tra cui software per la contabilità, la gestione della flotta, la logistica e le risorse umane.

Software di progettazione e fabbricazione utilizzati nei settori dell’architettura, dell’ingegneria, dell’edilizia, della fabbricazione, dei media, dell’istruzione e dell’intrattenimento, tra cui:

modellizzazione delle informazioni di costruzione (BIM),

progettazione assistita da calcolatore (CAD),

fabbricazione assistita da calcolatore (CAM),

progettazione sulla base dell’ordine (ETO),

componenti tipici delle suite di cui sopra.

Software con uno dei seguenti usi nel settore bancario e finanziario:

servizi bancari online e mobili,

gestione dei prestiti,

sportelli automatici (ATM) e integrazione del punto vendita (POS),

segnalazioni regolamentari,

investment banking.»;

8)

nell’allegato XXVII la voce:

«ex 2901

Idrocarburi aciclici eccetto per il codice NC 2901 10 00»

è sostituita dalla seguente:

«2901

Idrocarburi aciclici».


(1)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2041/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)