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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2040 |
23.10.2025 |
DECISIONE (PESC) 2025/2040 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2025
che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 15 ottobre 2012 il Consiglio ha adottato la decisione 2012/642/PESC (1). |
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(2) |
Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno iniziato un attacco contro l'Ucraina, anche dal territorio della Bielorussia. Tale attacco era una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina. |
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(3) |
Nelle conclusioni del 19 febbraio 2024 il Consiglio condannava fermamente il sostegno che il regime bielorusso continua a fornire nella guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e invitava la Bielorussia ad astenersi da tali interventi e a rispettare i suoi obblighi internazionali. |
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(4) |
In considerazione della gravità della situazione, e in risposta al persistente coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, è opportuno introdurre ulteriori misure restrittive. |
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(5) |
In particolare, è opportuno ampliare l'elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Bielorussia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l'Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei sistemi militari della Bielorussia, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari. |
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(6) |
È inoltre opportuno ampliare l'elenco dei beni oggetto di restrizioni all'esportazione, quali sali e minerali, articoli di gomma, tubi, pneumatici, mole e materiali da costruzione, perché in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali bielorusse. |
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(7) |
È altresì opportuno imporre ulteriori restrizioni alla prestazione, alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie o a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per loro conto o sotto la loro direzione, di servizi di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario e di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Bielorussia, ossia la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, è pertinente ampliare l'ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche altri servizi che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all'ingegneria che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia. |
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(8) |
Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, nella quale è coinvolta la Bielorussia, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie dovrebbe essere valutata ex ante da un'autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Bielorussia. È pertanto opportuno introdurre un obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell'autorità competente per tutti i servizi – forniti alla Repubblica di Bielorussia, al suo governo e ai suoi enti pubblici, imprese o agenzie – che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC. |
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(9) |
È inoltre opportuno imporre restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività, alla prestazione dei servizi di pagamento di cui all’allegato I, punti 5 e 7, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e all'emissione di moneta elettronica a cittadini bielorussi, persone fisiche residenti in Bielorussia e persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Bielorussia, in considerazione dell'importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Bielorussia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all'esecuzione di operazioni di pagamento di cui all'allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all'esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell'ambito del regime transitorio di cui all'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(10) |
Oltre a ciò è opportuno aggiungere esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l'esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l'accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, come pure per il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell'Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell'allegato V della decisione 2012/642/PESC. |
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(11) |
Al fine di ridurre ulteriormente i proventi bielorussi, è pertinente estendere a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che permettono alla Bielorussia di diversificare le fonti di entrate. |
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(12) |
È necessaria un'ulteriore azione dell'Unione per attuare talune misure. |
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(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2012/642/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2012/642/PESC è così modificata:
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1) |
l'articolo 1 ter è così modificato:
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2) |
all'articolo 2 sexies bis, il paragrafo 5 è soppresso; |
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3) |
l'articolo 2 nonies quater è così modificato:
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4) |
all'articolo 2 novodecies bis sono inseriti i paragrafi seguenti: «9 ter. Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti. 9 quater. A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all'acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Bielorussia o esportati dalla Bielorussia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria. 9 quinquies. I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 9 quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.» |
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5) |
all'articolo 2 vicies sono inseriti i paragrafi seguenti: «3 bis ter. In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Bielorussia dei beni e delle tecnologie elencati nell'allegato XIV bis del regolamento (CE) n. 765/2006, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono necessari per:
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6) |
l'articolo 2 duovicies è così modificato:
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7) |
all'articolo 2 sexvicies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/642/oj).
(2) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).
(3) Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2040/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)