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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2037 |
23.10.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2037 DEL CONSIGLIO
del 23 ottobre 2025
che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC. |
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(2) |
Il 23 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2036 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC. |
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(3) |
La decisione (PESC) 2025/2036 introduce un criterio aggiuntivo per inserire in elenco persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione forzata, compreso l’indottinamento, o all'istruzione militarizzata di minori ucraini, o che sostengono o attuano tali azioni o politiche. |
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(4) |
La decisione (PESC) 2025/2036 estende inoltre a due società assicurative inserite in elenco la deroga esistente relativa ai pagamenti che costituiscono un indennizzo o una prestazione riconosciuti a seguito dell'avverarsi di un rischio. |
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(5) |
Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
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(6) |
È opportuno armonizzare la terminologia in tutti gli atti giuridici dell'Unione e garantire in tal modo l'applicazione coerente del regolamento (UE) n. 269/2014 e il suo allineamento ad altri quadri in materia di misure restrittive dell'Unione. Tale coerenza è essenziale per evitare ambiguità, rafforzare la certezza del diritto e garantire l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione nei vari regimi di sanzioni. È pertanto opportuno includere nel regolamento (UE) n. 269/2014 le definizioni di «proprietà» e «controllo» di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo, per essere in linea con le definizioni del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4). |
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(7) |
È inoltre opportuno precisare la disposizione relativa al congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone inserite in elenco e il divieto di mettere a disposizione a tali persone fondi e risorse economiche. |
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(8) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:
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1) |
all'articolo 1 sono inseriti i punti seguenti:
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2) |
l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato I. 2. È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.» |
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3) |
all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:
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4) |
all'articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies è così modificato:
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) GU L 78, del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.
(2) Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (OJ L 78, 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).
(3) Decisione (PESC) 2025/2036 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2025/2036, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2036/oj).
(4) Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2037/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)