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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2037

23.10.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2037 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 269/2014 (2) del Consiglio attua le misure restrittive di cui alla decisione 2014/145/PESC.

(2)

Il 23 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2036 (3) che modifica la decisione 2014/145/PESC.

(3)

La decisione (PESC) 2025/2036 introduce un criterio aggiuntivo per inserire in elenco persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione forzata, compreso l’indottinamento, o all'istruzione militarizzata di minori ucraini, o che sostengono o attuano tali azioni o politiche.

(4)

La decisione (PESC) 2025/2036 estende inoltre a due società assicurative inserite in elenco la deroga esistente relativa ai pagamenti che costituiscono un indennizzo o una prestazione riconosciuti a seguito dell'avverarsi di un rischio.

(5)

Poiché tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(6)

È opportuno armonizzare la terminologia in tutti gli atti giuridici dell'Unione e garantire in tal modo l'applicazione coerente del regolamento (UE) n. 269/2014 e il suo allineamento ad altri quadri in materia di misure restrittive dell'Unione. Tale coerenza è essenziale per evitare ambiguità, rafforzare la certezza del diritto e garantire l'efficacia delle misure restrittive dell'Unione nei vari regimi di sanzioni. È pertanto opportuno includere nel regolamento (UE) n. 269/2014 le definizioni di «proprietà» e «controllo» di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo, per essere in linea con le definizioni del regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (4).

(7)

È inoltre opportuno precisare la disposizione relativa al congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone inserite in elenco e il divieto di mettere a disposizione a tali persone fondi e risorse economiche.

(8)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 269/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 269/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 1 sono inseriti i punti seguenti:

«i)

“proprietà” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: possedere almeno il 50 % dei diritti di proprietà di una persona giuridica, di un'entità o di un organismo o detenere una partecipazione maggioritaria;

j)

“controllo” di una persona giuridica, un'entità o un organismo: a titolo non esaustivo, le situazioni seguenti:

i)

avere il diritto o esercitare il potere di nominare o destituire la maggioranza dei membri dell'organo di amministrazione, di gestione o di controllo di tale persona giuridica, entità o organismo;

ii)

aver nominato, solo esercitando i propri diritti di voto, la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, di gestione o di controllo di una persona giuridica, entità o organismo rimasti in carica durante l'esercizio finanziario in corso e quello precedente;

iii)

avere il controllo totale, previo accordo con gli altri azionisti o soci di una persona giuridica, entità o organismo, della maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o dei soci in seno a detta persona giuridica, entità o organismo;

iv)

avere il diritto di esercitare un'influenza dominante su una persona giuridica, entità o organismo, sulla base di un accordo concluso con detta persona giuridica, entità o organismo o in virtù di una disposizione in tal senso inserita nel suo atto costitutivo o statuto, qualora la legge che disciplina detta persona giuridica, entità o organismo consenta di assoggettarla a un accordo o a una disposizione di tal genere;

v)

potersi avvalere, de facto, del diritto di esercitare un'influenza dominante ai sensi del punto iv), pur non essendo titolari di detto diritto;

vi)

avere il diritto di utilizzare, integralmente o in parte, le attività di una persona giuridica, entità o organismo;

vii)

gestire una persona giuridica, entità o organismo su base unificata, pubblicando conti consolidati; o

viii)

condividere, in modo congiunto e solidale, o garantire le passività finanziarie di una persona giuridica, entità o organismo.»

;

2)

l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo elencati nell'allegato I.

2.   È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.»

;

3)

all'articolo 3, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«n)

le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi responsabili di azioni o politiche che contribuiscono alla deportazione, al trasferimento forzato, all'assimilazione forzata, compreso l'indottrinamento, o all'istruzione militarizzata di minori ucraini, o che sostengono o attuano tali azioni o politiche,»

;

4)

all'articolo 6 ter, paragrafo 5 sexies è così modificato:

a)

nella frase introduttiva, le parole «all'entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 270» sono sostituite dalle parole «alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579»;

b)

alla lettera a), le parole «all'entità di cui alla rubrica “Entità”, voce 270» sono sostituite dalle parole «alle entità di cui alla rubrica “Entità”, voci 56, 270 e 579».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L 78, del 17.3.2014, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (OJ L 78, 17.3.2014, p. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj).

(3)  Decisione (PESC) 2025/2036 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L, 2025/2036, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2036/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2037/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)