European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/2033

23.10.2025

REGOLAMENTO (UE) 2025/2033 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2025

che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/2032 del Consiglio, del 23 ottobre 2025, che modifica la decisione 2014/512/PESC, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 833/2014 (2).

(2)

Il regolamento (UE) n. 833/2014 attua alcune misure previste dalla decisione 2014/512/PESC del Consiglio (3).

(3)

Il 23 ottobre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2032, che modifica la decisione 2014/512/PESC.

(4)

La decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge 45 entità all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi che figura nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono il complesso militare e industriale della Russia nella guerra di aggressione contro l’Ucraina, ai quali sono imposte restrizioni più severe all’esportazione di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie che possano contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. Tra le entità che la decisione (PESC) 2025/2032 comprende in tale elenco ci sono determinate entità in paesi terzi diversi dalla Russia che contribuiscono indirettamente al rafforzamento militare e tecnologico della Russia, consentendo così l’elusione delle restrizioni all’esportazione, anche per quanto riguarda le macchine utensili a controllo numerico computerizzato, la microelettronica, i velivoli senza equipaggio (UAV) e altri prodotti a duplice uso e di tecnologia avanzata.

(5)

La decisione (PESC) 2025/2032 amplia l’elenco dei prodotti che potrebbero contribuire al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza, includendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, tra cui componenti elettronici, telemetri, ulteriori sostanze chimiche utilizzate per la preparazione di propellenti, nonché ulteriori metalli, ossidi e leghe utilizzati nella fabbricazione di sistemi militari.

(6)

La decisione (PESC) 2025/2032 introduce una nuova deroga mirata al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell’acqua potabile. La decisione (PESC) 2025/2032 modifica inoltre la deroga al divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia e che sono necessari per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest.

(7)

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi russi, la decisione (PESC) 2025/2032 estende a tutti gli idrocarburi aciclici il divieto di acquistare, importare o trasferire determinati prodotti che generano introiti significativi per la Russia.

(8)

La decisione (PESC) 2025/2032 impone ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe, quali sali e minerali, articoli di tubi di gomma, pneumatici, mole e materiali da costruzione.

(9)

La decisione (PESC) 2025/2032 estende l’elenco dei paesi partner per l’importazione di prodotti petroliferi.

(10)

Al fine di ridurre ulteriormente i proventi della Russia derivanti dall’esportazione di combustibili fossili, aumentare i costi delle azioni illegali russe in Ucraina ed esercitare sulla Russia la massima pressione affinché cessi la guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, nell’Unione di gas naturale liquefatto originario della Russia o esportato dalla Russia, e la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria. Per garantire il massimo grado di certezza del diritto agli operatori dell’Unione, in particolare per quanto riguarda gli importatori di gas dell’Unione, e offrire inoltre chiarezza in merito alle disposizioni giuridiche applicabili ai sensi del diritto dell’Unione, è opportuno sottolineare che tale divieto, che, come qualsiasi altra misura di cui al regolamento (UE) n. 833/2014, produce effetti giuridici diretti e non prevede alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri o gli operatori dell’Unione, dovrebbe essere rispettato e applicarsi indipendentemente dalle eventuali misure previste da altre basi giuridiche in materia di importazione, acquisto o trasferimento di GNL originario della Russia o esportato dalla Russia. Fino all’abrogazione del regolamento (UE) n. 833/2014, l’ambito di applicazione di tale misura dovrebbe essere mantenuto indipendentemente da altri atti giuridici fondati su basi giuridiche diverse.

(11)

La decisione (PESC) 2025/2032 introduce ulteriori designazioni di navi, modifica uno dei criteri di designazione e modifica le relative disposizioni sui servizi vietati per le navi designate. Per quanto riguarda il divieto per gli operatori dell’Unione di fornire assicurazioni e riassicurazioni alle navi designate, la designazione di una nave non pregiudica il versamento, da parte del pertinente assicuratore della nave, di indennizzi a persone ed entità che hanno subito danni causati dalla nave in relazione ad azioni proposte a seguito di eventi precedenti la designazione della nave.

(12)

La decisione (PESC) 2025/2032 rimuove talune esenzioni relative all’energia dal divieto di effettuare operazioni per due specifiche imprese di proprietà dello Stato.

(13)

La decisione (PESC) 2025/2032 estende il divieto di effettuare operazioni applicabile a persone giuridiche, entità o organismi che si collegano al sistema di messaggistica finanziaria (SPFS) della Banca centrale della Federazione russa («Banca centrale di Russia») o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia e ad altri servizi di pagamento, quali il sistema nazionale russo delle carte di pagamento (in russo, «Mir») o il sistema di pagamento rapido («SBP»), istituiti dalla Banca centrale di Russia o da altre entità russe. Aggiunge inoltre esenzioni per le operazioni necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri nei paesi terzi e per le operazioni effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in un paese terzo, per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti, nonché per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia.

(14)

La decisione (PESC) 2025/2032 estende il divieto di effettuare operazioni in capo agli enti creditizi e finanziari e ai prestatori di servizi per le cripto-attività di paesi terzi per includervi anche le entità che forniscono servizi di pagamento, in particolare le entità che prestano servizi per le cripto-attività e servizi di pagamento alle entità inserite in elenco. Al fine di contrastare la proliferazione di nuove entità che subentrano a quelle elencate, la decisione estende il divieto anche alle entità equivalenti se sono soddisfatti determinati criteri. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge 8 nuove entità all’elenco di cui all’allegato XIX di tale decisione. Tale aggiunta dovrebbe riflettersi anche nell’aggiunta di tali entità all’elenco di cui all’allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014. Infine, aggiunge anche esenzioni per le operazioni necessarie per i contratti esistenti e per la ricezione dei pagamenti..

(15)

La decisione (PESC) 2025/2032 estende ulteriormente il divieto di effettuare operazioni a qualsiasi porto o chiusa in paesi terzi diversi dalla Russia che sia utilizzato per il trasferimento di veicoli aerei senza equipaggio (UAV) o missili, o della relativa tecnologia o dei relativi componenti, alla Russia, ovvero per l’elusione del tetto sui prezzi del petrolio da parte di navi che adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio o per l’elusione di altre misure restrittive.

(16)

Le zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione sono un elemento centrale della strategia di sviluppo economico della Federazione russa. Sono concepite per attrarre investimenti diretti e promuovere la capacità industriale, tecnologica e innovativa offrendo regimi fiscali, doganali e normativi preferenziali per quanto riguarda i parchi industriali, i cluster tecnologici, i poli logistici e le aree portuali in tutta la Federazione russa.

(17)

Tali zone comprendono le zone economiche speciali (SEZ), i regimi per l’innovazione e i regimi preferenziali dell’Estremo Oriente e dell’Artico, come definiti nelle leggi russe quali la legge federale n. 116-FZ del 22 luglio 2005, la legge federale n. 244-FZ del 28 settembre 2010, la legge federale n. 212-FZ del 13 luglio 2015 e la legge federale n. 193-FZ del 13 luglio 2020. Alcune SEZ e alcuni regimi per l’innovazione sono al centro della capacità industriale e tecnologica della Russia e ospitano imprese attive nella produzione o nello sviluppo di beni a duplice uso, elettronica avanzata, robotica, software, veicoli, componenti aeronautici, sistemi aeromobili senza equipaggio e altri beni e tecnologie che contribuiscono allo sforzo bellico russo. I regimi preferenziali nel distretto federale dell’Estremo Oriente e nella regione artica sostengono la logistica marittima, la cantieristica navale, i settori minerario e petrolchimico e le rotte di esportazione dell’energia, fondamentali per il riorientamento economico della Russia verso l’Asia, nonché per l’elusione delle misure restrittive.

(18)

Al fine di privare ulteriormente la Russia dei mezzi per sostenere la sua aggressione nei confronti dell’Ucraina, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta qualsiasi nuova partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione, la fornitura di finanziamenti e la conclusione di nuovi contratti con le medesime imprese. Inoltre, a decisione (PESC) 2025/2032 vieta il mantenimento di qualsiasi partecipazione nelle imprese stabilite in tali zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione o che operano attraverso talune di queste zone, nonché la costituzione di imprese in partecipazione e la conclusione di contratti con le medesime imprese. Infine, sono previste esenzioni e deroghe idonee per evitare effetti indesiderati di tali divieti.

(19)

La decisione (PESC) 2025/2032 impone restrizioni alla prestazione di servizi per le cripto-attività e alla prestazione di servizi di pagamento di cui ai punti 5 e 7 dell’allegato I della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e all’emissione di moneta elettronica a favore di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia e di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, in considerazione dell’importanza di tali servizi per lo sviluppo dei settori della tecnologia finanziaria e del commercio elettronico della Russia e del potenziale utilizzo dei servizi per le cripto-attività per eludere le misure restrittive. Tali restrizioni non si estendono all’esecuzione di operazioni di pagamento di cui all’allegato I, punti 3 e 4, della direttiva (UE) 2015/2366. Le restrizioni alla prestazione di servizi di pagamento non dovrebbero essere intese come obblighi gravanti sui prestatori di servizi di disposizione di ordine di pagamento di determinare la cittadinanza, la residenza o il luogo di stabilimento degli utenti di servizi di pagamento per ogni singola operazione, né come obblighi gravanti sugli acquirenti di operazioni di pagamento di procedere a screening per le sanzioni in relazione a singole operazioni di pagamento basate su carta. La responsabilità primaria del rispetto delle sanzioni in relazione all’esecuzione di operazioni di pagamento spetta al prestatore di servizi di pagamento di radicamento del conto. Le restrizioni alla prestazione di servizi relativi alle cripto-attività sono vincolanti anche per i fornitori di servizi relativi alle cripto-attività che operano nell’ambito del regime transitorio di cui all’articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(20)

L’uso di determinate cripto-attività può comportare un rischio significativo di elusione dei divieti di cui al regolamento (UE) n. 833/2014 e al regolamento (UE) n. 296/2014 del 17 marzo 2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (6), in particolare per quanto riguarda i divieti di effettuare operazioni e il congelamento dei beni. Se il divieto di effettuare operazioni che coinvolgono tali cripto-attività è una misura necessaria per prevenire tale esito, è però opportuno concedere un periodo di tempo limitato per consentire la risoluzione ordinata dei contratti esistenti..

(21)

La decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge cinque enti creditizi o finanziari all’elenco delle persone giuridiche, delle entità o degli organismi soggetti al divieto di effettuare operazioni. Il divieto di effettuare operazioni si applica a taluni enti creditizi o finanziari russi o ad altre entità russe che sottoscrivono servizi di messaggistica finanziaria ovvero a controllate russe di enti creditizi o finanziari di paesi terzi che sono rilevanti per il sistema finanziario e bancario russo e che sono banche regionali importanti o di grandi dimensioni, che di conseguenza agevolano le finanze e le imprese regionali e federali, o banche che facilitano pagamenti transfrontalieri di importi ingenti, rafforzando in tal modo l’economia della Russia e l’industria russa, banche che compromettono l’integrità territoriale dell’Ucraina operando nei territori ucraini occupati, o banche che sono già soggette a misure restrittive imposte dall’Unione o da paesi partner. Parallelamente, la decisione (PESC) 2025/2032 aggiunge esenzioni necessarie per scopi umanitari, per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, per garantire l’accesso a procedimenti giudiziari, amministrativi o arbitrali in uno Stato membro, nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, per il ricevimento dei pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi controllati dal governo russo in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022 e per l’attuazione di talune autorizzazioni rilasciate a norma del regolamento (UE) n. 269/2014 e per le minoranze etniche degli Stati membri in Russia. Tali esenzioni e deroghe non pregiudicano il divieto per gli operatori nell’Unione di fornire servizi di messaggistica finanziaria alle entità elencate nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014.

(22)

La decisione (PESC) 2025/2032 impone ulteriori restrizioni alla prestazione, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia, di servizi che contribuiscono a rafforzare le capacità tecnologiche della Russia, tra cui la prestazione di determinati servizi spaziali commerciali, determinati servizi di intelligenza artificiale e servizi di calcolo ad alte prestazioni e di calcolo quantistico. Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 amplia l’ambito di applicazione delle attuali restrizioni includendovi non solo le prove e analisi tecniche che rientrano nella classe 8676 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991, ma anche servizi tecnici che costituiscono il gruppo 867 della classificazione centrale dei prodotti. Tali servizi comprendono segnatamente i seguenti servizi di consulenza scientifica e tecnica connessi all’ingegneria, che rientrano nella classe 8675: servizi di prospezione geologica, geofisica ed altri servizi di prospezione scientifica, servizi di prospezione sotterranea, di prospezione in superficie e di cartografia.

(23)

Inoltre, la decisione (PESC) 2025/2032 limita la prestazione di servizi direttamente connessi alle attività turistiche in Russia, in particolare quelli che rientrano nelle classi 7471 e 7472 della classificazione centrale dei prodotti quale definita dall’Ufficio statistico delle Nazioni Unite in «Statistical Papers», Serie M, n. 77, CPC prov., 1991. Ciò si deve al fine di ridurre i proventi russi derivanti da tali servizi e di scoraggiare la promozione di attività ricreative e viaggi non essenziali verso la Russia, in particolare in un contesto in cui i cittadini dell’Unione sono esposti a un rischio maggiore di arresto e detenzione arbitrari e in cui la tutela consolare per le persone che hannola doppia cittadinanza è limitata.

(24)

Dato il protrarsi della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, qualsiasi ulteriore prestazione di servizi al governo russo dovrebbe essere valutata ex ante dall’autorità competente, al fine di attenuare il rischio che un servizio contribuisca alla capacità militare, tecnologica o industriale della Russia. La decisione (PESC) 2025/2032 introduce pertanto l’obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’autorità competente per tutti i servizi forniti al governo russo che non sono già soggetti alle misure restrittive di cui al regolamento (UE) n. 833/2014.

(25)

Al fine di limitare la capacità dello Stato russo di ottenere introiti da aeromobili e navi vecchi e sottoposti a scarsa manutenzione, la decisione (PESC) 2025/2032 vieta di fornire riassicurazioni per aeromobili o navi russi usati nei cinque anni successivi alla vendita o contratto di locazione di tali navi o aeromobili dopo l’entrata in vigore della presente regolamento.

(26)

All’interno dell’area Schengen e quando si viaggia in uno Stato membro diverso da quello di accreditamento, la decisione (PESC) 2025/2032 istituisce une meccanismo di notificazione preventiva per i diplomatici e gli agenti consolari russi, come pure i membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, e i loro familiari. Tale meccanismo di di notifica preventiva mira a garantire la consapevolezza degli Stati membri sui relativi movimenti, in un contesto di crescenti attività di intelligence ostili a sostegno dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina. La decisione (PESC) 2025/2032 prevede inoltre che gli Stati membri che lo desiderano possano imporre un’autorizzazione per il viaggio nel loro territorio di tali individui, sulla base di visti o permessi di soggiorno rilasciati da un altro Stato.

(27)

Infine, la decisione (PESC) 2025/2032 apporta alcune modifiche tecniche al regolamento (UE) n. 833/2014, destinate fra l’altro a prorogare i termini applicabili ad alcune deroghe necessarie per disinvestire dalla Russia. Gli operatori dovrebbero essere consapevoli del fatto che la Russia è un paese in cui lo Stato di diritto non è più applicato e che la Federazione russa ha adottato diversi atti legislativi che prendono di mira le attività delle imprese di cosiddetti «paesi ostili», fra cui Stati membri. Tale situazione potrebbe portare al blocco di attività dell’Unione in Russia senza la possibilità di un ritiro ordinato. In tale contesto, poiché si consiglia fortemente alle imprese dell’Unione di adottare tutte le misure possibili per liquidare le attività commerciali in Russia e non avviarne di nuove, è opportuno prorogare le deroghe ai disinvestimenti per consentire alle imprese dell’Unione di uscire il più rapidamente possibile dal mercato russo. La proroga delle deroghe è concessa caso per caso dagli Stati membri e mira in primo luogo a consentire un processo di disinvestimento ordinato, che non sarebbe possibile senza la proroga di tali termini.

(28)

Poiché tali misure rientrano nell’ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, è necessario un intervento normativo a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(29)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 833/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

all’articolo 1 sono inserite le lettere seguenti:

«z nonies)

“cripto-attività”: una cripto-attività quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114 (*1);

z decies)

“servizi di pagamento”: servizi quali definiti all’articolo 4, punto 3), della direttiva (UE) 2015/2366 (*2);

z undecies)

“servizi direttamente connessi ad attività turistiche”: i servizi seguenti:

i)

servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici, compresi i servizi prestati per il viaggio dei passeggeri dalle agenzie di viaggio e dagli operatori turistici e servizi analoghi; servizi di informazione, consulenza e pianificazione in materia di viaggi; servizi connessi all’organizzazione di gite, all’alloggio e al trasporto di passeggeri e bagagli; servizi di emissione di biglietti;

ii)

servizi di guida turistica;

iii)

servizi pubblicitari connessi ai servizi di cui ai punti i) e ii).

(*1)  Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj)."

(*2)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337, del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).»;"

2)

l’articolo 3 decies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 sexies è sostituito dal seguente:

«3 sexies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui ai codici NC 7007, 7019, 8424 10 00, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 8516 29 50, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 e 8603 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione delle vetture della linea 3 della metropolitana di Budapest consegnate nel 2018, in esecuzione della garanzia di durata di vita fornita da Metrowagonmash prima del 24 giugno 2023.»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 ter ter.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 ter quater.   A decorrere dal 26 gennaio 2026 e fino al 25 luglio 2026 i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’acquisto o all’importazione in Ungheria di beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che tali beni siano destinati all’uso esclusivo in Ungheria.

3 ter quinquies.   I beni che rientrano nel codice NC 2901 10 00 importati in Ungheria nell’ambito dell’esenzione di cui al paragrafo 3 ter quater non sono venduti ad acquirenti localizzati in un altro Stato membro o in un paese terzo.»

;

«3 octies.   In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni di cui al codice NC 8539 49 elencati nell’allegato XXI, o la prestazione della relativa assistenza tecnica o finanziaria, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’esercizio, la manutenzione o la riparazione di lampade a luce ultravioletta (UV) utilizzate per la disinfezione dell’acqua potabile in assenza di un fornitore di lampade UV equivalenti e prodotti connessi al di fuori della Russia.»

;

c)

il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 bis ter, 3 quater, 3 sexies o 3 octies, entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»

;

3)

l’articolo 3 duodecies è così modificato:

a)

il paragrafo 3 bis octies è soppresso;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«3 bis undecies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC elencati nell’allegato XXIII octies, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 bis duodecies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 6902 e 6909 19, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione fino al 25 aprile 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.»

;

c)

al paragrafo 5 bis, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e)

beni che rientrano nel codice NC 7615 10, codice NC 841460, codice NC 8422 30 e codice NC 8423 10;»

;

4)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 novodecies bis

1.   A decorrere dal 25 aprile 2026 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00 originario della Russia o esportato dalla Russia.

2.   Il paragrafo 1 si applica a partire dal 1o gennaio 2027 qualora l’acquisto, l’importazione o il trasferimento sia effettuato nell’ambito di un contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale liquefatto, la durata del quale contratto sia superiore a un anno e il quale contratto sia stato concluso prima del 17 giugno 2025 e qualora tale contratto non sia stato modificato successivamente, a meno che la modifica non si limiti a:

a)

ridurre i quantitativi contrattuali;

b)

ridurre i prezzi e le commissioni;

c)

modificare le clausole di riservatezza;

d)

modificare le procedure operative quali le procedure di comunicazione;

e)

modificare gli indirizzi delle parti contraenti;

f)

trasferire obblighi contrattuali tra imprese collegate;

g)

introdurre cambiamenti richiesti da procedure giudiziali o arbitrali, o

h)

per i paesi senza sbocco sul mare, introdurre cambiamenti tra punti nazionali di consegna.

3.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria ovvero altri servizi relativi al divieto di cui al paragrafo 1.

4.   Conformemente agli articoli 13 e 14, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 3 sono rispettati indipendentemente da qualsiasi disposizione prevista da altre normative dell’Unione aventi un ambito di applicazione coincidente.»

;

5)

l’articolo 3 vicies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

fornire finanziamenti e assistenza finanziaria, comprese le assicurazioni e le riassicurazioni, e servizi di intermediazione, compreso il brokeraggio navale;»

;

b)

al paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

trasportano petrolio greggio o prodotti petroliferi quali elencati nell’allegato XXV o minerali originari della Russia o esportati dalla Russia e adottano pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale;»

;

6)

l’articolo 5 bis bis è così modificato:

a)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2026, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;»

;

b)

al paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente:

«i)

fatto salvo il divieto di cui all’articolo 3 quaterdecies, le operazioni con le entità di cui all’allegato XIX, parte A, voci 4 e 6, che sono necessarie per il commercio, l’intermediazione, il trasporto verso paesi terzi, anche tramite trasbordo da nave a nave, e l’assistenza tecnica, i servizi di intermediazione, i finanziamenti o l’assistenza finanziaria connessi, di petrolio greggio di cui al codice NC 270900 e prodotti petroliferi di cui al codice NC 2710, originari della Russia o esportati dalla Russia, a condizione che il prezzo di acquisto al barile di tali prodotti non superi il prezzo fissato nell’allegato XXVIII del presente regolamento, conformemente all’articolo 3 quindecies, paragrafo 6, lettera a), del presente regolamento.»

;

c)

al paragrafo 3, dopo la lettera i) sono aggiunti i commi seguenti:

«Le esenzioni di cui alle lettere a) e a bis) del presente paragrafo non si applicano all’entità di cui all’allegato XIX, parte A, voce 4, fatta eccezione per il transito di petrolio o di prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio originari di un paese terzo che sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

Le esenzioni di cui alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo non si applicano all’entità di cui all’allegato XIX, parte A, voce 6.»

;

d)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis)

In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2026 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione.»

;

7)

l’articolo 5 bis quater è così modificato:

a)

i paragrafi da 1 o 4 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione e che operano al di fuori della Russia è vietato collegarsi a decorrere dal 25 giugno 2024, al sistema di trasmissione dei messaggi finanziari (SPFS) della Banca centrale di Russia o a equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria e di pagamento istituiti dalla Banca centrale di Russia e, a decorrere dal 25 gennaio 2026, collegarsi a qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia, o ai sistemi forniti da qualsiasi persona giuridica, entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto della Russia, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir.

2.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori della Russia, elencati nell’allegato XLIV.

Nell’allegato XLIV figurano le persone giuridiche, le entità o gli organismi stabiliti al di fuori della Russia che utilizzano l’SPFS della Banca centrale di Russia o equivalenti servizi specializzati di messaggistica finanziaria istituiti dalla Banca centrale di Russia o dallo Stato russo, o qualsiasi sistema della Banca centrale di Russia e qualsiasi sistema fornito da qualsiasi altra entità russa, che comprenda una funzionalità di messaggistica finanziaria, compresi il sistema di pagamento rapido (SBP) e il Mir.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica fino al 25 aprile 2026 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche elencate nell’allegato XLIV del regolamneto del Consiglio (UE) 2025/2033 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica al ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato XLIV entro il 24 ottobre 2025, in virtù di contratti eseguiti fino al 25 aprile 2026.»

;

b)

al paragrafo 5 sono aggiunte le lettere seguenti:

«g)

necessarie al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri in paesi terzi, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, od organizzazioni internazionali in paesi terzi che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

h)

effettuate da cittadini di uno Stato membro che sono residenti in paesi terzi;

i)

necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia»

;

8)

l’articolo 5 bis quinquies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti al di fuori dell’Unione che:

a)

siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che forniscono tali servizi a persone giuridiche, entità e organismi elencati nel presente regolamento o nel regolamento (UE) n. 269/2014 o che in altro modo pregiudicano significativamente l’obiettivo dei divieti di cui a tali regolamenti, quali figurano nell’allegato XLV, parte A, del presente regolamento;

b)

siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento, che sostengono la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, anche trattando operazioni o fornendo finanziamenti all’esportazione per operazioni commerciali che pregiudicano gli obiettivi del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte B, del presente regolamento;

c)

non siano enti creditizi o finanziari o entità che prestano servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento e pregiudichino significativamente l’obiettivo dei divieti di cui agli articoli 3 quaterdecies, 3 quindecies e 3 vicies del presente regolamento, quali figurano nell’allegato XLV, parte C, del presente regolamento.»

;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a:

a)

una persona giuridica, un’entità o un organismo che agiscono per conto o sotto la direzione di un’entità di cui alla lettera a), b), o c) del paragrafo 1;

b)

un’entità che presta servizi per le cripto-attività o servizi di pagamento che opera come entità speculare o subentrante di un’entità di cui al paragrafo 1, lettera a), b) o c).»

;

c)

è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Ai fini del paragrafo 2, lettera b), per entità speculare o subentrante di un’entità che figura nell’elenco si intende un’entità che soddisfa almeno due dei criteri seguenti:

a)

contenuti, feed o flussi di operazioni sostanzialmente identici;

b)

continuità di marchio, progettazione o interfaccia utente;

c)

assetto proprietario, controllo o gestione coincidente;

d)

reindirizzamento o migrazione di utenti da un’entità che figura nell’elenco;

e)

continuità dell’infrastruttura tecnica, compreso l’uso della stessa base di codici, degli stessi domini o della stessa applicazione.»

;

d)

al paragrafo 3 sono aggiunte le lettere seguenti:

«d)

necessarie per l’esecuzione, fino al 25 aprile 2026 all’esecuzione di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 con le persone giuridiche, le entità o gli organismi elencati nell’allegato XLV, parte A, del regolamento (UE) 2025/2033 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti;

e)

necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi elencati nell’allegato XLV, parte A, del regolamento (UE) 2025/2033 in virtù di contratti eseguiti prima del 24 ottobre 2025.»

;

9)

all’articolo 5 bis sexies, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni con i porti e le chiuse elencati nell’allegato XLVII, parti A e C. La parte A dell’allegato XLVII elenca i porti e le chiuse in Russia e la parte C dell’allegato XLVII elenca i porti e le chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia utilizzati:»

;

10)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 bis nonies

1.   È vietato:

a)

acquisire o aumentare la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell’allegato LII, parte A o B, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all’interno di tali zone;

b)

creare nuove imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A o B, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

stipulare nuovi contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A o B, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.   A decorrere dal 25 gennaio 2026 è vietato:

a)

mantenere la partecipazione nella proprietà o nel controllo di qualsiasi persona giuridica, entità o organismo formalmente registrati come residenti nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione della Federazione russa che figurano nell’allegato LII, parte A, o la cui sede legale, sede principale di attività o stabile organizzazione sono ubicate all’interno di tali zone;

b)

mantenere imprese in partecipazione, succursali o uffici di rappresentanza nelle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a);

c)

mantenere contratti o accordi per la fornitura di beni o servizi, o dei relativi diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, alle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII, parte A, da tali zone o per un uso in tali zone, o con una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

3.   È vietato:

a)

concedere o partecipare ad accordi destinati a concedere prestiti o crediti o fornire in altro modo finanziamenti, incluso capitale netto, a una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2, o per lo scopo documentato di finanziare tale persona giuridica, entità o organismo;

b)

prestare servizi d’investimento direttamente connessi alle attività di cui alla lettera a) o al paragrafo 1 o 2.

4.   I divieti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo al di fuori delle zone economiche speciali, preferenziali o di innovazione che figurano nell’allegato LII che sia posseduto o controllato da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1 o 2.

5.   I paragrafi da 1 a 4 non si applicano:

a)

alle attività necessarie per emergenze di sanità pubblica, prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o risposta a catastrofi naturali;

b)

alle attività strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro dalla Russia, o attraverso la Russia, nell’Unione, in un paese membro dello Spazio economico europeo, in Svizzera o nei Balcani occidentali;

c)

salvo se vietate a norma dell’articolo 3 quaterdecies o 3 quindecies, alle attività strettamente necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasporto, diretti o indiretti, di petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, dalla Russia o attraverso la Russia;

d)

alle attività necessarie per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di petrolio greggio trasportato per via marittima e di prodotti petroliferi che figurano nell’allegato XXV se tali beni sono originari di un paese terzo e sono solo caricati in Russia, in partenza dalla Russia o in transito attraverso la Russia, a condizione che tanto l’origine quanto il proprietario di tali beni non siano russi.

6.   I paragrafi 1 e 3 e, se altrimenti applicabile, il paragrafo 4 non si applicano all’esecuzione, fino al 25 gennaio 2026, di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, attività strettamente necessarie per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

la ricerca, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti farmaceutici, medici, agricoli o alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti dei quali l’importazione, l’acquisto e il trasporto sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

c)

garantire l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, se tali operazioni sono coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;

d)

il disinvestimento e il ritiro dalla Russia o la liquidazione di attività commerciali in Russia;

e)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione.»

;

11)

l’articolo 5 ter è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi a cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia, o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

a)

servizi di cripto-attività, quali definiti nel regolamento (UE) 2023/1114;

b)

emissione di strumenti di pagamento, convenzionamento di operazioni di pagamento o servizi di disposizione di ordine di pagamento, quali definiti nella direttiva (UE) 2015/2366;

c)

emissione di moneta elettronica, quale definita nella direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267, del 10.10.2009, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/110/oj).»;"

b)

il paragrafo 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis.   A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di portafoglio, conto o custodia di cripto-attività.»

;

12)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 ter bis

È vietato effettuare, direttamente o indirettamente, qualsiasi operazione riguardante le cripto-attività elencate nell’allegato LIII.»

;

13)

l’articolo 5 quater è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga all’articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»

;

b)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

«1 bis.   Il divieto di cui all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), non si applica alla fornitura delle credenziali di sicurezza personalizzate necessarie per accedere a un conto presso un ente creditizio o un istituto di moneta elettronica stabilito in uno Stato membro o in un paese partner di cui all’allegato VIII.

1 ter.   In deroga all’articolo 5 ter, paragrafo 2, lettere b) e c), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII.»

;

c)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f) o g), o a norma del paragrafo 1 ter, entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.»

;

14)

all’articolo 5 quinquies, la frase introduttiva del paragrafo 1 è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga all’articolo 5 ter, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’accettazione di siffatti depositi o la fornitura di siffatti servizi alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che l’accettazione del deposito o la fornitura del servizio è:»

;

15)

all’articolo 5 nonies, paragrafo 1 bis, sono aggiunte le lettere seguenti:

«c)

necessarie per l’esportazione, la vendita, la fornitura, il trasferimento o il trasporto di prodotti farmaceutici, medici o agricoli e alimentari, compresi il frumento e i fertilizzanti, la cui esportazione, la cui vendita, la cui fornitura, il cui trasferimento o il cui trasporto verso la Russia sono consentiti ai sensi del presente regolamento;

d)

strettamente necessarie per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro ovvero per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, purché tali operazioni siano coerenti con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014;

e)

necessarie per scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

f)

necessarie per il ricevimento di pagamenti dovuti dalle persone giuridiche, dalle entità o dagli organismi di cui all’allegato XIX, parte A, in virtù di contratti eseguiti prima del 15 maggio 2022;

g)

necessarie per l’attuazione delle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti di uno Stato membro a norma dell’articolo 6 ter, paragrafo 5 undecies, del regolamento (UE) n. 269/2014.

h)

necessarie per i programmi di responsabilità storica degli Stati membri o per il sostegno delle minoranze etniche degli Stati membri in Russia»

;

16)

all’articolo 5 duodecies, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50 % da una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a); oppure»

;

17)

l’articolo 5 quindecies è sostituito dal seguente:

«Articolo 5 quindecies

1.   È vietato fornire, direttamente o indirettamente, i seguenti servizi al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia:

a)

servizi di consulenza legale;

b)

servizi contabili, di auditing, compresa la revisione legale dei conti, di tenuta dei libri contabili, di consulenza in materia fiscale e di consulenza amministrativo-gestionale ovvero servizi di pubbliche relazioni;

c)

servizi di costruzione, architettura e ingegneria, di ingegneria integrata, servizi urbanistici, servizi di consulenza tecnica e scientifica connessi all’ingegneria o i servizi tecnici di prova e analisi;

d)

servizi di pubblicità, ricerca di mercato o sondaggi di opinione;

e)

servizi di consulenza informatica;

f)

servizi spaziali commerciali consistenti nell’osservazione della Terra o nella navigazione satellitare;

g)

servizi di intelligenza artificiale consistenti nell’accesso a modelli o piattaforme per l’addestramento, la messa a punto e l’inferenza degli stessi;

h)

servizi di calcolo ad alte prestazioni, compreso l’accesso a servizi di calcolo accelerato con unità di elaborazione grafica, o servizi di calcolo quantistico.

2.   È vietato prestare servizi direttamente connessi ad attività turistiche in Russia.

3.   È vietato vendere, fornire, trasferire, esportare o rendere accessibili, direttamente o indirettamente, software gestionali per le imprese, software di progettazione e fabbricazione industriali e software con determinati usi nel settore bancario e finanziario elencati nell’allegato XXXIX al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia.

3 bis.   È vietato:

a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3 destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai servizi e ai software di cui ai paragrafi 1 e 3, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

c)

vendere, dare in licenza o altrimenti trasferire, direttamente o indirettamente, diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali così come riconoscere, direttamente o indirettamente, diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali in relazione ai software di cui al paragrafo 3 e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali software, al governo russo o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia.

4.   Per la prestazione diretta o indiretta di servizi non contemplati dai paragrafi 1 o 2 al governo russo è necessaria un’autorizzazione preventiva. Le autorità competenti possono autorizzare, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, la prestazione di tali servizi, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che essa è coerente con gli obiettivi del presente regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.

5.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’esercizio del diritto di difesa in un procedimento giudiziario e del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo.

6.   Il paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica alla prestazione dei servizi strettamente necessari per l’accesso a un procedimento giudiziario o amministrativo o a un arbitrato in uno Stato membro nonché per il riconoscimento o l’esecuzione di una sentenza o di un lodo arbitrale resi in uno Stato membro, a condizione che tale prestazione di servizi sia coerente con gli obiettivi del presente regolamento e quelli del regolamento (UE) n. 269/2014.

8.   Il paragrafo 1, lettere c) ed f), e il paragrafo 3 non si applicano alla vendita, alla fornitura, al trasferimento, all’esportazione o alla messa a disposizione di servizi o software necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali.

8 bis.   Il paragrafo 1 non si applica alla prestazione di servizi, da parte di cittadini di uno Stato membro che siano residenti in Russia e che lo siano stati prima del 24 febbraio 2022, alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 10, lettera h), che sono loro datori di lavoro, purché detti servizi siano destinati all’uso esclusivo di tali persone giuridiche, entità o organismi.

8 ter.   Il paragrafo 1, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 25 novembre 2025.

8 quater.   I paragrafi 2 e 4 non si applicano all’esecuzione fino al 1o gennaio 2026 di contratti conclusi prima del 24 ottobre 2025, o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tale contratto.

9 bis.   In deroga al paragrafo 1, lettere a) e b), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per l’istituzione, la certificazione o la valutazione di una barriera che:

a)

elimini il controllo, da parte di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, sulle attività di persone giuridiche, entità o organismi non inseriti in elenco che siano registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro e posseduti o controllati da tale persona fisica o giuridica, entità o organismo; e

b)

garantisca che nessun ulteriore fondo o nessuna ulteriore risorsa economica vada a beneficio della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo inseriti in elenco.

9 ter.   In deroga al paragrafo 1, lettere g) e h), e al paragrafo 3, le autorità competenti possono autorizzare la fornitura dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi o software sono strettamente necessari per il contributo di cittadini russi a progetti open source internazionali.

9 quater.   In deroga al paragrafo 1, lettere a), c) ed e), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono strettamente necessari per il funzionamento di una rappresentanza diplomatica o consolare della Federazione russa situata in uno Stato membro.

9 quinquies.   In deroga al paragrafo 1, lettera f), le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per la cooperazione intergovernativa in programmi spaziali.

10.   In deroga ai paragrafi 1, 3 e 3 bis, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento, l’esportazione o la messa a disposizione dei servizi e software ivi richiamati alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che sono necessari per:

a)

scopi umanitari, quali la prestazione o l’agevolazione della prestazione di assistenza, tra cui forniture mediche e generi alimentari, o per il trasferimento di operatori umanitari e la relativa assistenza, o per evacuazioni;

b)

attività della società civile che promuovono direttamente la democrazia, i diritti umani o lo Stato di diritto in Russia;

c)

il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari dell’Unione e degli Stati membri o dei paesi partner in Russia, comprese le delegazioni, le ambasciate e le missioni, o delle organizzazioni internazionali in Russia che godono di immunità in virtù del diritto internazionale;

d)

l’approvvigionamento energetico critico all’interno dell’Unione e l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di titanio, alluminio, rame, nichel, palladio o minerali di ferro;

e)

il funzionamento continuo di infrastrutture, hardware o software critici per la salute e la sicurezza delle persone o per la sicurezza dell’ambiente;

f)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e sviluppo;

g)

la prestazione di servizi di comunicazione elettronica da parte di operatori di telecomunicazioni dell’Unione necessari per il funzionamento, la manutenzione e la sicurezza, compresa la cibersicurezza, dei servizi di comunicazione elettronica, in Russia, in Ucraina, nell’Unione, tra la Russia e l’Unione e tra l’Ucraina e l’Unione, e per i servizi dei centri di dati nell’Unione;

h)

l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VIII.

10 bis.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica alla fornitura di software con determinati usi nel settore bancario e finanziario di cui all’allegato XXXIX necessario per l’esecuzione, fino al 30 settembre 2025, di contratti conclusi prima del 20 luglio 2025 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4, 9 bis, 9 ter, 9 quater, 9 quinquies o 10 entro due settimane dal rilascio.»

;

18)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 5 duovicies

Nei cinque anni successivi alla vendita o a qualsiasi forma di contratto di locazione di navi o aeromobili che sono stati operati, direttamente o indirettamente, dal governo russo o da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia, è vietato vendere, fornire, sottoscrivere o concludere in altro modo qualsiasi contratto o accordo che comporti il trasferimento di rischi derivanti dalla copertura assicurativa di tali navi o aeromobili o la cessione dell’esposizione a rischi associati a tale copertura.»

;

19)

sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 5 tervicies

1.   I cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero i loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, che intendono recarsi o transitare nel territorio di uno Stato membro, avvalendosi di tale permesso di soggiorno o visto, ne informano lo Stato membro o gli Stati membri interessati almeno 24 ore prima della data prevista per l’ingresso nel loro territorio.

2.   Il paragrafo 1 non si applica ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell’ufficio consolare.

3.   Il paragrafo 1 non si applica ai viaggi o al transito nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o il visto.

4.   La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:

a)

il mezzo di trasporto; per i veicoli privati, compresi quelli di proprietà di una missione diplomatica o di un ufficio consolare o di un dipendente di tale missione o ufficio, la marca, il tipo e il numero di targa; per i trasporti pubblici, il nome del vettore e il codice dell’itinerario o un codice equivalente;

b)

il punto di ingresso nel territorio;

c)

la data di ingresso nel territorio;

d)

il punto di uscita dal territorio;

e)

la data di uscita dal territorio.

5.   Gli Stati membri informano il Consiglio dei casi di violazione dell’obbligo di cui al paragrafo 1.

6.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.

Articolo 5 quatervicies

1.   Uno Stato membro può vietare o imporre un obbligo di autorizzazione per il viaggio o il transito nel proprio territorio ai cittadini russi che sono membri del personale diplomatico o consolare della Russia, o membri del personale amministrativo e tecnico o del personale di servizio delle missioni diplomatiche o degli uffici consolari della Russia, ovvero ai loro familiari, titolari di un permesso di soggiorno valido, comprese le carte d’identità diplomatiche, o di un visto valido rilasciato da un altro Stato, sulla base di tale permesso di soggiorno o visto.

2.   Le misure adottate dagli Stati membri sulla base del paragrafo 1:

a)

devono rispettare gli obblighi di diritto internazionale di uno Stato membro nei confronti dei propri cittadini

b)

non si applicano ai minori o ai familiari che non fanno parte del nucleo familiare dei membri della missione diplomatica o dell’ufficio consolare;

c)

non pregiudicano i diritti sanciti dal diritto internazionale di una persona fisica che si appresta a raggiungere la propria sede o a rientrarvi o che ritorna nel proprio paese;

d)

lasciano impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

i)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

ii)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

iii)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

iv)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia;

v)

in quanto paese che ospita l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE); e

e)

non si applicano ai viaggi da e verso i territori degli Stati membri, o attraverso tali territori, di persone fisiche che sono membri del corpo diplomatico russo finalizzati alla partecipazione a una conferenza internazionale convocata dall’Unione europea, dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie specializzate, dal Consiglio d’Europa, dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici o dall’Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, o organizzata sotto i loro auspici.

3.   Uno Stato membro che decide di adottare misure nazionali a norma del paragrafo 1 ne informa il Consiglio almeno 5 giorni prima dell’entrata in vigore di tali misure.

4.   Il presente articolo si applica a decorrere dal 25 gennaio 2026.»

;

20)

l’articolo 11 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti, sulla base di una valutazione specifica e caso per caso, possono autorizzare, fino al 31 dicembre 2026, la soddisfazione di un credito presentato da una delle persone, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1, lettera b), alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate e dopo aver stabilito che la soddisfazione del credito è strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia.»

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

«5.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 4 entro due settimane dal rilascio.»

;

21)

l’articolo 12 ter è così modificato:

a)

all’articolo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3, 3 ter, 3 quater, 3 septies, 3 nonies e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del presente regolamento e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 31 dicembre 2026, qualora la vendita, la fornitura, il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»

;

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis.   In deroga agli articoli 2, 2 bis, 3 e 3 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII e XXIII fino al 31 dicembre 2026, qualora tale vendita, fornitura o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi, o la fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a tali beni e tecnologie strettamente necessari per l’esercizio, la manutenzione essenziale, la riparazione o la sostituzione di componenti di tali gasdotti e delle relative infrastrutture fondamentali per il disinvestimento di cui sopra.»

;

c)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2.   In deroga agli articoli 3 octies e 3 decies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI fino al 31 dicembre 2026 qualora l’importazione o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»

;

d)

al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2 bis.   In deroga all’articolo 5 quindecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 dicembre 2026 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:»

;

e)

il paragrafo 2 ter è soppresso;

22)

l’allegato IV è modificato conformemente all’allegato I del presente regolamento;

23)

l’allegato VII è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

24)

l’allegato VIII è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

25)

l’allegato XIV è modificato conformemente all’allegato IV del presente regolamento;

26)

l’allegato XVIII è modificato conformemente all’allegato V del presente regolamento;

27)

l’allegato XIX è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento;

28)

l’allegato XXI è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento;

29)

l’allegato XXIII è modificato conformemente all’allegato VIII del presente regolamento;

30)

è inserito l’allegato XIII octies conformemente all’allegato IX del presente regolamento;

31)

l’allegato …+IX è modificato conformemente all’allegato X del presente regolamento;

32)

l’allegato XL è modificato conformemente all’allegato XI del presente regolamento;

33)

l’allegato XLII è modificato conformemente all’allegato XII del presente regolamento;

34)

l’allegato XLIV è modificato conformemente all’allegato XIII del presente regolamento;

35)

l’allegato XLV è modificato conformemente all’allegato XIV del presente regolamento;

36)

l’allegato XLVII è modificato conformemente all’allegato XV del presente regolamento;

37)

l’allegato LI è modificato conformemente all’allegato XVI del presente regolamento;

38)

è inserito l’allegato LII conformemente all’allegato XVII del presente regolamento;

39)

è inserito l’allegato LIII conformemente all’allegato XVIII del presente regolamento;

40)

l’allegato XXIIID è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L, 2025/2032, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2032/oj.

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj).

(3)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/512/oj).

(4)  Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/2366/oj).

(5)  Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150, del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj).

(6)   GU L 78, del 17.3.2014, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/oj.


ALLEGATO I

Nell’allegato IV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Numero

Nomi

Informazioni identificative

Data di inserimento nell’elenco

«817.

Splendent Technologies

Alias: Spoden Technology Co., Ltd

Denominazione locale: 斯博登科技有限公司

Indirizzo/i: Workshop 60, 3/F, Block A, East Sun Industrial Centre, No. 16 Shing Yip Street, Kowloon, Hong Kong; Sun Ho House, 279 Saiyeung Choi St., North Sham Shui Po Kl, Hong Kong

Telefono: +852 9713 6364

Sito web: www.splendentpte.com

Email: sale@splendentpte.com

Numero di registrazione: 1773641 (TRN); 60093029 (BRN)

24.10.2025

818.

LLC Microdrive

Alias: MikroDraiv

Denominazione locale: ООО Микродрайв

Indirizzo/i: office 26, 35 Lenin Avenue, 617001, Nytva, Nytvenski district, Perm Region, Russian Federation

Telefono: +7 342 2111506

Sito web: www.micro-drive.ru

Email: to@microdrive.planfix.ru

Numero di registrazione: 5916024827

24.10.2025

819.

Bridgetech LLC

Denominazione locale: Бриджтех

Indirizzo/i: room 535, building 3, 32 Nizhegorodskaya St., 109029, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 245 5514

Sito web: https://bridge-tech.ru/

Email: info@bridge-tech.ru

Numero di registrazione: 9709102680

24.10.2025

820.

Jove HK Limited

Indirizzo/i: Room 606, 6/F, Hollywood Centre, 77-91 Queens Road West, Sheung Wan, Hong Kong; 3/F Won Chung Ming Commercial House, 14-16 Wyndham Street, Central, Hong Kong; 68-70 Wellington Street, 3/F, Hong Kong

Numero di registrazione: 58538021 (BRN); 1618862 (CRN)

24.10.2025

821.

China Purchasing Group (Chbay) Lingtong International Supply Chain Management Company Limited

Alias: Qibei Lingtong (Wuhu) Supply Chain Management Co., Ltd

Denominazione locale: 企贝领通(芜湖)供应链管理有限公司

Indirizzo/i: 178 Hongqi Street, Nangang District, Harbin City, Heilongjang, People’s Republic of China

Telefono: 0451-82292577

Sito web: https://www.chbay.net/

Email: guanxin@chbay.net

Numero di registrazione: 91340200MA8QP9X225

24.10.2025

822.

LiderTrans Global Forwarding

Alias: LT Global Forwarding; Lt-GF

Denominazione locale: ООО ЛТ ГЛОБАЛ ФОРВАРДИНГ

Indirizzo/i: 1059, 50 Chulman, Naberezhnye Chelny, 423831, city of Naberezhnye Chelny, Tatarstan Republic, Russian Federation; office 108, Naberezhnye Chelny city, 50 Hasana Tufana St., Republic of Tatarstan, Russian Federation

Telefono: +7 987 4064667; +7 800 7074733

Sito web: http://www.lt-gf.com/

Email: sales@lt-gf.com

Numero di registrazione: 7729703685

24.10.2025

823.

Heilongjiang Karubis Trade Development Co., Ltd

Alias: Heilongjiang Kalubus Trade Development Co., Ltd; Heilongjiang Province Kalubusi Trade Development Co., Ltd

Denominazione locale: 黑龙江省卡鲁布斯贸易发展有限公司

Indirizzo/i: Room 509, Building 19, 178 Hongqi Street, Nangang Concentration Zone, Harbin High-tech Industrial Development Zone, People’s Republic of China

Numero di registrazione: 91230109MAC3Q2RY9T

24.10.2025

824.

Yiwu Vortex Import and Export Co., Ltd

Alias: Yiwu Wotai Si Import and Export Co., Ltd

Denominazione locale: 義烏市沃態偲進出口有限公司

Indirizzo/i: Unit 1503, Office 62, Level 15, Admiralty Centre Tower 1, 18 Harcourt Road, Admiralty, Hong Kong

Sito web: https://yiwu-vortex.com/

Email: info@yiwu-vortex.com

Numero di registrazione: 70939081 (BRN)

24.10.2025

825.

KR Prom LLC

Denominazione locale: ООО КР ПРОМ

Indirizzo/i: building 5, Entuziastov Highway, 111024, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 7812208

Sito web: https://krprom.ru/

Email: info@krprom.ru; msk@krprom.ru

Numero di registrazione: 7722216040

24.10.2025

826.

OKBM LLC

Alias: LLC Experimental Design Bureau of Engine Building; LLC EDB; LLC Experimental Motor Design Bureau

Denominazione locale: ООО ОКБМ

Indirizzo/i: Aidarovskoye rural settlement, Promyshlennaya Street, Zone 2, plot No. 4, Voronezh region, Russian Federation; 22 Voroshilova St., 394055, Voronezh, Russian Federation

Telefono: +7 473 2638603

Sito web: www.okbm.ru

Email: okbm@okbm.ru

Numero di registrazione: 3664204783

24.10.2025

827.

Zhejiang Zhenhuan CNC Machine Tool Co., Ltd

Alias: Z-Mat

Denominazione locale: 浙江震环数控机床股份有限公司; 震环机床集团

Indirizzo/i: Mechanical and Electrical Zone, Yuhuan, Taizhou Zhejiang 317699, People’s Republic of China

Telefono: +8657687211555; +86 576 87226292

Sito web: cn.zmat.com

Email: info@zmat.com

Numero di registrazione: 91331000725858856D

24.10.2025

828.

LLC Bitvan

Denominazione locale: ООО Битван

Indirizzo/i: 9/4, Troitskiy Trakt, 454053, Chelyabinsk Mekhanicheskaya St., 115V, Russian Federation

Telefono: +7 351 7785260

Sito web: https://www.bitvan.ru/

Email: info@bitvan.ru

Numero di registrazione: 7451298738

24.10.2025

829.

Conti-Far Logistics Co Ltd

Alias: Kangze Yuan International Logistics (Hong Kong) Co., Ltd

Denominazione locale: 康澤遠國際物流(香港)有限公司

Indirizzo/i: room S032, 2/F, The Capital 61-65 Chatham Road South, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong; room 2102, Block D, Sui Bao Yipin, No. 1058 Shangbu North Road, Futian District, Shenzen, People’s Republic of China

Telefono: +86-755-89379122; +86-755-89379056

Sito web: http://www.contifar.com/

Email: info@contifar.com

Numero di registrazione: 64528844

24.10.2025

830.

LLC Mikrosan

Denominazione locale: ООО Микросан

Indirizzo/i: room 433, 54 Krasnyi Avenue, Novosibirsk, 630091, Russian Federation

Telefono: +7 800 6002250; +7 383 2170531

Sito web: https://microsun.ru

Email: sibmail@microsun.ru; marketing@microsun.ru

Numero di registrazione: 5407216683

24.10.2025

831.

LLC TR-Link

Alias: TP-Link LCC

Denominazione locale: ООО ТР-Линк

Indirizzo/i: office 501, 27 Street Elektrozavodska, 7, 107023, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 2285566

Sito web: www.tp-linkru.com

Numero di registrazione: 7718782082

24.10.2025

832.

Radiofid Systems LLC

Denominazione locale: ООО Радиофид Системы

Indirizzo/i: Room 66-N, Building 1 A, 17 shosse Vyborgskoe, St. Petersburg 194355, Russian Federation

Telefono: +7 812 3181819

Sito web: www.radiofid.ru

Email: sales@radiofid.ru

Numero di registrazione: 7802491148

24.10.2025

833.

Alice Components Co. Ltd

Alias: Alice Parts Co., Ltd

Denominazione locale: 愛麗絲零部件有限公司

Indirizzo/i: Room A516, 5th Floor, Yee Fat Industrial Building, No. 35 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong; Flat/Room A, 20/F Kui Fu Commercial Building, 300 Lockhart Road, Hong Kong; Office 517, 90 Central Tangxia ave., Dongguan, Guangdong, China

Telefono: +86 (769) 8987 0508

Sito web: https://2303.com.cn/

Email: sales@2303.com.cn

Numero di registrazione: 65627867 (BRN), 2323950 (CRN)

24.10.2025

834.

MicroEM AO

Alias: AO Mikroem, JSC Microem

Denominazione locale: АО “МИКРОЭМ”

Indirizzo/i: 124482, Moscow, Zelenograd, Savelkinsky avenue, 4, Russian Federation; 191040 St. Petersburg, Ligovskii Prospekt 50, building 11, office 39, Russian Federation; 124489, Moscow, Zelenograd, Sosnovaya Alleya 6A, Russian Federation; 630047, Novosibirsk, Novaya 28, office 305, Russian Federation; 620034, Yekaterinburg, Opalikhinskaya street 27A, office 405, Russian Federation; 344045, Rostov-on-Don, Lelyushenko street 13, office 1, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 739 65 39

Sito web: https://microem.ru/

Email: microem@microem.ru

Numero di registrazione: 7735082700

24.10.2025

835.

TsNIRTI

Alias: Central Research Radio Engineering Institute Named After Academician A I Berg; Central Scientific Research Radio Engineering Institute Berg; CNIRTI

Denominazione locale: Организация АО “ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА” (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА”)

Indirizzo/i: bldg. 9, 20 Novaya Basmannaya St., 107078, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 (499) 267-43-93, +7 (499) 263-94-01

Sito web: http://cnirti.ru

Email: post@cnirti.ru

Numero di registrazione: 9701039940

24.10.2025

836.

Setuntel LLC

Alias: Foxcomm Networks, Setun Telekom

Denominazione locale: OOO СЕТУНТЕЛ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “СЕТУНЬ ТЕЛЕКОМ”)

Indirizzo/i: 121069, Moscow, Bagrationovsky avenue 7, room 20, office 747, Russian Federation

Telefono: +7(499) 677-22-95

Sito web: http://www.setuntel.ru

Email: info@setuntel.ru

Numero di registrazione: 7730246560

24.10.2025

837.

TD Simmetron Elektronnye Komponenty

Alias: TD Simmetron EK, Trading House Symmetron Electronic Components

Denominazione locale: ООО ТД СИММЕТРОН ЭК; ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ “СИММЕТРОН ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ”

Indirizzo/i: 125445, Moscow, Leningradskoye shosse, 69, build. 1, River City Business Park, Russian Federation, 630073, Novosibirsk, Bluchera ul., 71b, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 961-2020

Sito web: https://symmetrongroup.com/; https://www.symmetron.ru

Email: moscow@symmetron.ru

Numero di registrazione: 7743581260

24.10.2025

838.

Vector Group LLC

Alias: VEKTOR GRUPP

Denominazione locale: ООО Вектор Групп

Indirizzo/i: 123100, Moscow, Presnensky Municipal District, 3 Studenetsky Per. 1/7A, Russian Federation

Numero di registrazione: 7703438390

24.10.2025

839.

PRIN JSC

Denominazione locale: АО ПРИН

Indirizzo/i: 123592, Moscow, ext. Ter. Strogino Municipal District, Kulakova street, 20, building 1, Room 8/1, Russian Federation; 125080, Moscow, Volokolamskoye Highway, 4, Building 26, Russian Federation

Telefono: +7 495-120-13-59

Sito web: https://www.prin.ru/; https://prinmarket.ru/

Email: info@prin.ru

Numero di registrazione: 7712032661

24.10.2025

840.

GNSS Plus LLC

Alias: NPK GNSS Plus LTD

Denominazione locale: ГНСС ПЛЮС

Indirizzo/i: 121354, Moscow, Dorogobuzhskaya street 14, building 6, Russian Federation; 123298, Moscow, Shchukino municipal district, Narodnogo Opolcheniya Street, 38, building 1, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 109-75-45

Sito web: www.gnssplus.ru

Email: info@gnssplus.ru

Numero di registrazione: 7734571794

24.10.2025

841.

KMT LLC

Denominazione locale: ООО КМТ (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “КМТ”)

Indirizzo: 107023, Moscow, Sokolinaya Gora municipal district, Bolshaya Semyonovskaya Street. 40, building 13, room 203, Russian Federation

Telefono: +7 (495) 137-55-56

Sito web: https://kmt-stanki.ru/

Email: info@kmt-stanki.ru

Numero di registrazione: 9719010156

24.10.2025

842.

LLC Mashimport

Denominazione locale: ООО МАШИМПОРТ

Indirizzo: room 403, Building. 13, 40 Bolshaya Semnovskaya street, 107023, Moscow, Russian Federation

Telefono: +74956633393

Sito web: https://mash-import.com/

Email: info@mash-import.com

Numero di registrazione: 7719717008

24.10.2025

843.

Aerotrust Aviation Private Limited

Indirizzo/i: Shop No 104, Ground Floor, Amberhai Village, Sector - 19, Dwarka, New Delhi, 110075 Delhi, India; Unit No. 301, Third Floor, Plot No.8, Krishna Tower, Section 12, N.S.I.T. Dwarka, South West Delhi, 110078 Delhi, India

Telefono: +91 8076026602

Sito web: https://www.aerotrustaviation.com/

Email: sales@aerotrustaviation.com

Numero di registrazione: U74999DL2021PTC388965 (CIN)

24.10.2025

844.

Ascend Aviation India Private Limited

Indirizzo/i: No. 334, Ground Floor, near Gurudwara, Village Shahbad Mohdpur, 11061 Delhi, India; Khasra No.606, Dalal Complex, Rangpuri, Mahipalpur, New Delhi, 110037, India

Telefono: + 91-011-64706564; + 91- 9212336803

Sito web: www.ascendaviationindia.com

Email: sales@ascendaviationindia.com

Numero di registrazione: U74999DL2017PTC315173 (CIN)

24.10.2025

845.

Shree Enterprises

Indirizzo/i: House NO 6B, Kh. No. 334, 4th Floor, Shahabad Mohammadpur Village New Delhi, South West Delhi, Delhi, 110061, India

Telefono: +91-7011993953

Sito web: https://www.shreeenterprises.io/index.php

Email: sales@shreeenterprises.io

Numero di registrazione: EACPA3965E (IEC); EACPA3965E (PAN)

24.10.2025

846.

EuroIndustry LLC

Alias: Euroindustria LLC

Denominazione locale: ООО “ЕвроИндустрия”

Indirizzo/i: Office 16P, Lit. B, House 25 N, Mokhovaya Street 31, 191028, St. Petersburg, Russian Federation

Telefono: +7 8122707515

Email: info@ei.spb.ru

Sito web: https://ei.spb.ru

Numero di registrazione: 7839133117 (INN)

24.10.2025

847.

Hong Kong Park On Electronics Technology

Denominazione locale: 香港德容电子科技有限公司

Indirizzo/i: Workshop 57, 3rd Floor, Block A, East Sun Industrial Centre, No.16 Shing Yi Street, Kowloon, Hong Kong

Numero di registrazione: 53594054 (BRN); 1550569 (CRN)

24.10.2025

848.

TECGR CO. ltd

Denominazione locale: บริษัท ทีอีซีจีอาร์ จำกัด

Indirizzo/i: 305 Rama2, Soi 38 Bangmod, Jomthong, 10150, Bangkok, Thailand

Sito web: www.tecgr.net

Email: tecgrcoltd@gmail.com

Numero di registrazione: 0105565079224

24.10.2025

849.

JSC Krasnoarmeysk Scientific Research Institute of Mechanization

Alias: JSC KNIIM

Denominazione locale: АО КНИИМ

Indirizzo/i: 8 Ispytateley Avenue, Krasnoarmeysk, 141292, Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 (496) 523-57-66; +7 (496) 523-53-71

Email: info@kniim.ru

Sito web: www.kniim.ru

Numero di registrazione: 5038087144

24.10.2025

850.

Transit LLC

Denominazione locale: ООО Транзит

Indirizzo: 36 Nekrasovskaya, Lit. B, 690014, Vladivostok, Russian Federation; 40 Krygina Str., Primorsky Krai, 690065, Vladivostok, Russian Federation

Telefono: +7 423 279 5739

Email: info@transitllc.ru

Sito web: www.transitllc.ru

Numero di registrazione: 2540132492 (INN)

24.10.2025

851.

Soguzo Co. Ltd

Denominazione locale: บริษัท โซกุโซ่ จำกัด

Indirizzo/i: No 305 Ramą 2 Alley, 38 Alley, Bang Mot Sub-district, Chom Thong District, 10150 Bangkok, Thailand

Sito web: soguzo.com

Email: info@soguzo.com

Numero di registrazione: 0105565109824

24.10.2025

852.

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd

Alias: Suzhou Yikeda Intelligent Technology Co., Ltd; Suzhou Yida Intelligent Technology

Denominazione locale: 苏州亿可达智能科技有限公司

Indirizzo/i: Room 455, Building 2, No. 199-1, East Huayuan Road, Mudu Town, Wuzhong District, Suzhou, Jiangsu, People’s Republic of China; Room 8219, Building 3, No. 151 Huashan Road, High-tech Zone, Suzhou, Jiangsu, People’s Republic of China

Telefono: +86 13776010404

Sito web: https://www.ecod-cncmachining.com/; http://ecod-cncmachining.com/

Email: dolphin@ecodcn.com

Numero di registrazione: 91320506MA27AR11XL

24.10.2025

853.

LLC Morgan

Denominazione locale: ООО Морган

Indirizzo/i: Room 42, ter. Oez Alabuga, 4A Str. Sh-2, m. district Yelabuzhsky, Yelabuga, 423601, Republic of Tatarstan, Russian Federation

Numero di registrazione: 1674009033

24.10.2025

854.

Shandong Xinyilu International Trade Co

Alias: Shandong Xinyi Road International Trade Co., Ltd

Denominazione locale: 山东新壹路国际贸易有限责任公司

Indirizzo/i: Room 506, Building 6, Xinyuanxin Center, No. 3 Huaxin Road, 250100, Jinan, People’s Republic of China

Numero di registrazione: 91370112MA3RNKQ371

24.10.2025

855.

Sollers Alabuga LLC

Denominazione locale: ООО Соллерс Алабуга

Indirizzo/i: Office 319, Building 1/6, Sh-2 Street (Alabuga Special Economic Zone territory), Yelabuga City, Yelabuga Municipal District, Republic of Tatarstan, 423601, Russian Federation

Telefono: +7 855 5776800; +7 843 2051720

Sito web: www.sollers-auto.com

Numero di registrazione: 1674002165

24.10.2025

856.

Sollers Cargo LLC

Denominazione locale: ООО Соллерс Карго

Indirizzo/i: Room 15, Building 9e, Moskovskoye Highway, Ulyanovsk, Ulyanovsk Region, 432045, Russian Federation

Telefono: +8 800 600 83 22

Sito web: https://sollers-cargo.ru/

Numero di registrazione: 7300012779

24.10.2025

857.

PJSC Sollers

Alias: Publichnoe Aktsionernoe Obschestvo Sollers

Denominazione locale: ПАО Соллерс

Indirizzo/i: 10 Testovskaya Street, Northern Tower, Moscow International Business Centre, 123317 Moscow, Russian Federation

Telefono: +7 495 787 31 75; +7 495 228 3045

Sito web: www.sollers-auto.com

Email: info@sollers-auto.com

Numero di registrazione: 3528079131

24.10.2025

858.

LLC Trading House Vector

Denominazione locale: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ “ВЕКТОР”

Indirizzo/i: apt. 10, 2A Rossiyskaya street, 664025, Irkutsk, Russian Federation

Numero di registrazione: 3808184570

24.10.2025

859.

Sequoia JSC

Denominazione locale: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “СЕКВОЙЯ”

Indirizzo/i: Room 1101, floor 3, workplace 5, Building 1, 42 Boulevard Bolshoy, Municipal District Mozhaisky, 121205, Moscow, Russian Federation

Numero di registrazione: 9703014733

24.10.2025

860.

Yiwu City Duniang Trading Co.

Alias: Yiwu Du Niang Trading Company

Denominazione locale: 义乌市渡娘贸易商行

Indirizzo/i: Office 401, Building 76, Zone One Zongtang, Dongzheng Street, Yiwu Town, Zhejiang Province, People’s Republic of China; Room 301, Unit 1, Building 38, Jiang Dong Xin Cun, Yiwu, People’s Republic of China

Telefono: +86 579 85365092

Sito web: www.yiwu-international.com

Email: 1449696080@qq.com

Numero di registrazione: 92330782MA2MLCCF7E

24.10.2025

861.

Unikom LLC

Denominazione locale: ООО Уником

Indirizzo/i: Office 516, Room 21N, Lett. A, 9 Lipovaya Alley, 197183, St. Petersburg, Russian Federation

Numero di registrazione: 7814813801

24.10.2025»


ALLEGATO II

L’allegato VII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

a)

nella parte A, categoria I, sezione X.A.I.001, è aggiunta la voce seguente:

«q.

induttori SMD (surface mounted device).»;

b)

nella parte A, categoria VIII, la sezione X.A.VIII.023 è sostituita dalla seguente:

«X.A.VIII.023.

Reti, padiglioni per esterno/tettoie, tende, coperte e abbigliamento (compresi abbigliamento, calzature, giubbotti, sistemi di trasporto per uso tattico e accessori connessi), appositamente progettati o adatti all’uso nel combattimento militare, nelle operazioni sul campo, o ai fini della mimetizzazione.»;

c)

nella parte A, categoria VIII, la sezione X.C.VIII.005 è sostituita dalla seguente:

«X.C.VIII.005

Precursori e costituenti chimici per propellenti, e relativi coadiuvanti, come segue:

a.

toluene diisocianato, in qualsiasi forma isomerica (CAS 584-84-9, 91-08-7, 26471-62-5, 9002-68-2, 26628-22-8);

b.

diisocianato di metilendifenile (CAS 101-68-8);

c.

diisocianato di isoforone (CAS 4098-71-9);

d.

xilidina, in qualsiasi forma isomerica (CAS 87-59-2, 95-68-1, 95-78-3, 87-62-7, 95-63-6 o 108-69-0);

e.

polietere con gruppi terminali ossidrilici (HTPE);

f.

etere caprolattone con gruppi terminali ossidrilici (HTCE);

g.

metiltriclorosilano (CAS 75-79-6);

h.

coadiuvanti, come segue:

1.

acido etilendiamminotetraacetico (EDTA) (CAS 60-00-4);

2.

sale disodico di EDTA (CAS 139-33-3 e CAS 6381-92-6); o

3.

sale tetrasodico di EDTA (CAS 64-02-8).

Nota tecnica: Il prodotto comprende la sostanza pura e qualsiasi miscela contenente almeno il 50 % di una delle sostanze chimiche sopra citate.»;

d)

nella parte A, categoria IX, è inserita la sezione seguente:

«X.C.IX.016

Molibdeno e sue leghe, non sottoposti ad autorizzazione in 1C117 (1), contenenti in peso più del 90 % di molibdeno.

Nota: Ai fini dell’autorizzazione di cui a X.C.IX.016 sono esclusi gli strumenti medici o chirurgici.»;

e)

nella parte B, la tabella 3, «Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici», è sostituita dalla seguente:

«3.   Apparecchi fotografici, sensori e componenti ottici

Codice NC

Designazione delle merci

8525 89

Altre telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8529 90

Altre parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8524 a 8528

9006 30

Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l’endoscopia, per i laboratori di medicina legale o di identità giudiziaria

9006 91

Parti ed accessori di apparecchi fotografici

9013 10

Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti di questo capitolo o della sezione XVI

9013 80

Altri dispositivi, apparecchi e strumenti di ottica

9015 10 00

Telemetri

9025 19

Altri termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti

9032 10

Termostati

»;

f)

nella parte B, la tabella 6, «Materiali energetici e precursori», è sostituita dalla seguente:

«6.   Materiali energetici e precursori

Codice NC

Designazione delle merci

2804 50 10

Boro

2829 11 00

Clorati di sodio

2829 19 00

Altri clorati

2829 90

Perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

3912 11 00

Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie

3912 12 00

Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie

3912 39

Eteri di cellulosa, in forme primarie (escl. carbossimetilcellulosa e suoi sali)

4706 10

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche: paste di linters di cotone

7603 10 00

Polveri a struttura non lamellare

7603 20 00

Polveri a struttura lamellare; pagliette

8104 30 00

Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri

»;

g)

nella parte B, la tabella 8, «Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati», è sostituita dalla seguente:

«8.   Prodotti chimici, metalli, leghe, composti e altri materiali avanzati

Codice NC

Designazione delle merci

2610 00

Minerali di cromo e loro concentrati

2819 10

Triossido di cromo

2819 90

Altri ossidi e idrossidi di cromo

2825 80 00

Ossidi di antimonio

8103 20 00

Tantalio greggio, comprese le barre e le aste ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri

8103 30 00

Cascami e avanzi di tantalio

8103 91 00

Crogiuoli di tantalio

8103 99

Lavori di tantalio

8112 21

Cromo: greggio polveri

8112 22

Cromo: cascami e avanzi

8112 29

Cromo: altri

8112 41

Renio greggio e cascami, avanzi e polveri di renio

8112 49

Renio, diverso da quello greggio e da cascami, avanzi e polveri

8112 92

Niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio greggi; polveri e cascami e avanzi di tali metalli

8112 99

Lavori di niobio (colombio), gallio, indio, vanadio e germanio

».


(1)  Rif. allegato I del regolamento (UE) 2021/821.


ALLEGATO III

Nell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VIII

Elenco dei paesi partner di cui all’articolo 2, paragrafo 4, all’articolo 2 bis, paragrafo 4, all’articolo 2 quinquies, paragrafo 4, all’articolo 3 nonies, paragrafo 3, all’articolo 3 duodecies, paragrafo 4, all’articolo 5 quater, paragrafo 1 bis, all’articolo 5 quater, paragrafo 1 ter, all’articolo 5 decies, paragrafo 2, all’articolo 5 quindecies, paragrafo 10, all’articolo 5 octodecies, paragrafo 1, all’articolo 6, paragrafo 2 bis, all’articolo 12 octies, paragrafo 1 e all’articolo 12octies ter».


ALLEGATO IV

Nell’allegato XIV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Data di applicazione

«NPO “Istina” (JSC)

12 novembre 2025

LLC “Zemsky Bank”

12 novembre 2025

Commercial Bank Absolut Bank (PAO)

12 novembre 2025

PJSC “MTS Bank”

12 novembre 2025

JSC “ALFA-BANK”

12 novembre 2025»


ALLEGATO V

L’allegato XVIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

a)

le tabelle 15), 16) e 17) sono sostituite dalle seguenti:

«15)   Dispositivi elettronici per uso domestico di valore superiore a 750 EUR

ex

8414 51

Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da soffitto, da tetto o da finestra, con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 125 W

ex

8414 59 00

Altri ventilatori

ex

8414 60 00

Cappe, aventi il lato orizzontale maggiore inferiore o uguale a 120 cm

ex

8415 10 00

Del tipo per pareti o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo “split system” (sistemi ad elementi separati)

ex

8418 10 00

Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati

ex

8418 21 00

A compressione

ex

8418 29 00

Altri frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria della voce 8415

ex

8418 30 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità inferiore o uguale a 800 l

ex

8418 40 00

Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità inferiore o uguale a 900 l

ex

8419 81 00

Per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti

ex

8422 11 00

Di tipo familiare

ex

8423 10 00

Pesapersone, compresi i pesabambini; bilance per uso casalingo

ex

8443 12 00

Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio di cui un lato non supera 22 cm e l’altro non supera 36 cm, non piegato

ex

8443 31 00

Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

ex

8443 32 00

Altre stampanti, collegabili ad una macchina automatica per l’elaborazione dell’informazione o ad una rete

ex

8443 39 00

Altre

ex

8450 11 00

Macchine completamente automatiche

ex

8450 12 00

Altre macchine, con idroestrattore centrifugo incorporato

ex

8450 19 00

Altre

ex

8451 21 00

Di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, inferiore o uguale a 10 kg

ex

8452 10 00

Macchine per cucire di tipo domestico

ex

8508 11 00

Aspirapolveri con motore elettrico incorporato di potenza inferiore o uguale a 1 500  W e in cui il volume del serbatoio sia inferiore o uguale a 20 l

ex

8508 19 00

Altri

ex

8508 60 00

Altri aspirapolvere

ex

8509 80 00

Altri apparecchi

ex

8516 31 00

Asciugacapelli

ex

8516 50 00

Forni a microonde

ex

8516 60 10

Cucine

ex

8516 71 00

Apparecchi per la preparazione del caffè o del tè

ex

8516 72 00

Tostapane

ex

8516 79 00

Altri

ex

8529 10 65

Antenne per interni, di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate

ex

8529 10 69

Altre antenne

ex

9504 50 00

Console e apparecchi per videogiochi, diversi da quelli della sottovoce 9504 30

ex

9504 90 80

Altri


16)   Apparecchi elettrici/elettronici od ottici per la registrazione e la riproduzione di suoni e immagini di valore superiore a 1 000  EUR

ex

9006 00 00

Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, escluse le lampade e i tubi a scarica della voce 8539


17)   Veicoli per il trasporto terrestre, aereo o marittimo di persone, di valore unitario superiore a 50 000  EUR, teleferiche, seggiovie, sciovie, meccanismi di trazione per funicolari, motociclette e biciclette, di valore unitario superiore a 5 000  EUR, loro accessori e pezzi di ricambio

ex

4011 10 00

Dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (compresi gli autoveicoli di tipo “station wagon” e auto da corsa)

ex

4011 40 00

Dei tipi utilizzati per motocicli

ex

4011 90 00

Altri

ex

7009 10 00

Specchi retrovisivi per veicoli

ex

8603 00 00

Automotrici ed elettromotrici, diverse da quelle della voce 8604

ex

8605 00 00

Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali ed altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escluse le vetture della voce 8604)

ex

8702 00 00

Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente

ex

8706 00 00

Telai degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, con motore

ex

8707 00 00

Carrozzerie degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705, comprese le cabine

ex

8708 00 00

Parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705

ex

8711 00 00

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“sidecar”)

ex

8712 00 00

Biciclette ed altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore

ex

8714 00 00

Parti ed accessori dei veicoli delle voci da 8711 a 8713

ex

8901 10 00

Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone; navi traghetto

ex

8901 90 00

Altre navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci

»;

b)

la tabella 20) è sostituita dalla seguente:

«20)   Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

ex

97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

»;

c)

la tabella 23) è sostituita dalla seguente:

«23)   Articoli e attrezzature ottici di qualsiasi valore

ex

9004 90 90

Apparecchiature di visione notturna o apparecchiature di visione termica

».


ALLEGATO VI

L’allegato XIX del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XIX

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 5 bis bis

Parte A

1.

OPK OBORONPROM

2.

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

3.

URALVAGONZAVOD

4.

ROSNEFT

5.

TRANSNEFT

6.

GAZPROM NEFT

7.

ALMAZ-ANTEY

8.

KAMAZ

9.

ROSTEC (RUSSIAN TECHNOLOGIES STATE CORPORATION)

10.

JSC PO SEVMASH

11.

SOVCOMFLOT

12.

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

Parte B

1.

RUSSIAN MARITIME REGISTER of SHIPPING (RMRS)

Parte C

2.

RUSSIAN REGIONAL DEVELOPMENT BANK».

ALLEGATO VII

L’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

La voce seguente:

«ex 2901

Idrocarburi aciclici eccetto per il codice NC 29011000»

è sostituita dalla seguente:

«2901

Idrocarburi aciclici».


ALLEGATO VIII

L’allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XXIII

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 duodecies

Codice NC

Designazione delle merci

0601

Bulbi, cormi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

0602 30

Rododendri e azalee, anche innestati

0602 40

Rose, anche innestate

0602 90

Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) – altri

0604 20

Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati – Freschi

25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi

26

Minerali, scorie e ceneri

2701

Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

2702

Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

2703

Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata

2704

Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

2707

Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici

2708

Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

2710

Oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. greggi); preparazioni n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi

2712

Vaselina, paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

2715

Mastici bituminosi, “cut-backs” e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale – altri

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

2803

Carbonio (neri di carbonio ed altre forme di carbonio non nominate né comprese altrove)

2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici

2806

Cloruro di idrogeno “acido cloridrico”; acido clorosolforico

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

2817

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 30

Idrossido di alluminio

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823

Ossidi di titanio

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; basi inorganiche, ossidi, idrossidi e perossidi di metalli, n.n.a.

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2832 20

Solfiti (escl. sodio)

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2834

Nitriti; nitrati

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840

Borati, perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell’ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2901

Idrocarburi aciclici

2902

Idrocarburi ciclici

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921

Composti a funzione ammina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell’acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2929

Composti ad altre funzioni azotate

2930

Tiocomposti organici

2933 29

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato (esclusi l’idantoina e i suoi derivati, e i prodotti della sottovoce 3002 10)

2933 54

Altri derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti sali di tali prodotti

2933 71

6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)

2933 79

Lattami (esclusi 6-esanolattame “epsilon-caprolattame”, clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e i composti inorganici od organici del mercurio)

2933 99

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl.: - Composti la cui struttura contiene un anello pirazolico (idrogenato o non) non condensato, un anello imidazolico (idrogenato o non) non condensato, un anello piridinico (idrogenato o non) non condensato, un ciclo chinolinico o isochinolinico (idrogenato o non) senza altre condensazioni, un ciclo pirimidinico (idrogenato o non) o piperazinico o un anello triazinico (idrogenato o non), non condensati – Lattami – Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazépam (DCI), etile loflazepato (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pyrovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti – Azinfos-metile (ISO)

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2940

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio ed il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937, 2938 e 2939

3201

Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

3202

Prodotti per concia organici sintetici; prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia

3203

Sostanze coloranti di origine vegetale o animale, compresi gli estratti per tinta (escl. i neri di origine animale), anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale o animale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215) – altre

3204

Sostanze coloranti organiche sintetiche, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti organiche sintetiche previste nella nota 3 di questo capitolo; prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come “agenti fluorescenti di avvivaggio” o come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3205

Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)

3206

Altre sostanze coloranti; preparazioni previste nella nota 3 di questo capitolo, diverse da quelle delle voci 3203, 3204 o 3205; prodotti inorganici dei tipi utilizzati come “sostanze luminescenti”, anche di costituzione chimica definita

3207

Pigmenti, opacizzanti e colori preparati, preparazioni vetrificabili, ingobbi, lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria e la vetreria; fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli, di lamelle o di fiocchi

3208

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili contenenti > 50 % di solvente in peso (escl. collodi)

3209

Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso

3210

Altre pitture e vernici; pigmenti all’acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio

3211

Siccativi preparati

3212 90

Pigmenti (compresi le polveri e i fiocchi metallici) dispersi in mezzi non acquosi, sotto forma di liquido o di pasta, dei tipi utilizzati per le preparazioni di pitture; fogli per l’impressione a caldo (carta pastello); tinture ed altre sostanze coloranti presentate in forme o imballaggi per la vendita al minuto – altri

3214

Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura

3215

Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide

3302 90

Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, comprese le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l’industria (escl. dei tipi utilizzati nelle industrie alimentari o delle bevande)

3402

Agenti organici di superficie (diversi dai saponi); preparazioni tensioattive, preparazioni per liscivie (comprese le preparazioni ausiliarie per lavare) e preparazioni per pulire, anche contenenti sapone, diverse da quelle della voce 3401

3403

Preparazioni lubrificanti, compresi gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti; preparazioni dei tipi utilizzati per l’ensimaggio delle materie tessili, per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altre materie (escl. quelle contenenti come costituenti di base ≥ 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi)

3404

Cere artificiali e cere preparate

3405

Lucidi e creme per calzature, encaustici, lucidi per carrozzerie, per vetro o metalli, paste e polveri per pulire e lucidare e preparazioni simili (anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni), escluse le cere della voce 3404

3505 10

Destrina ed altri amidi e fecole modificati

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

3507 90

Enzimi ed enzimi preparati non nominati né compresi altrove (escl. presame e suoi concentrati)

3604

Articoli per fuochi d’artificio, razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici

3605

Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici della voce 3604

3606

Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma; prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili citati nella nota 2 del capitolo 36

3701

Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori

3702

Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

3703

Carte, cartoni e tessili, fotografici, sensibilizzati, non impressionati

3705

Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche e le lastre da stampa pronte all’uso)

3706

Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono oppure portanti soltanto la registrazione del suono

3707

Preparazioni chimiche per usi fotografici, diverse da vernici, colle, adesivi e preparazioni simili; prodotti non miscelati, presentati in dosi per usi fotografici, oppure condizionati per la vendita al minuto per gli stessi usi e pronti per l’impiego

3801

Grafite artificiale; grafite colloidale o semicolloidale; preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti

3802

Carboni attivati; sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti

3806

Colofonie ed acidi resinici, e loro derivati; essenza di colofonia e oli di colofonia; gomme fuse

3807

Catrami di legno; oli di catrame di legno; creosoto di legno; alcole metilico greggio; peci vegetali; pece da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali (escl. pece di Borgogna “pece dei Vosgi”, pece gialla, pece di stearina “catrame di stearina”, pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)

3808 94

Disinfettanti, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti

3809

Agenti d’apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni, p. es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a.

3810

Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

3811

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali, compresa la benzina, o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali

3812

Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti e altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

3813

Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)

3814

Solventi e diluenti organici composti, n.n.a.; preparazioni per togliere pitture o vernici (escl. solventi per smalti)

3815

Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche n.n.a. (escl. “acceleranti di vulcanizzazione”)

3816

Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, compresa la pigiata di dolomite, diversi dai prodotti della voce 3801

3817

Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)

3819

Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3820

Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali)

3823

Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali

3824

Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove

3825 90

Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. rifiuti)

3826

Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

3827 90

Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell’etano o del propano, non nominati in altre sottovoci della voce 3827

3901

Polimeri di etilene, in forme primarie

3902

Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie

3903

Polimeri di stirene, in forme primarie

3904

Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie

3905

Polimeri di acetato di vinile o di altri esteri di vinile, in forme primarie; altri polimeri di vinile, in forme primarie

3906

Polimeri acrilici, in forme primarie

3907

Poliacetali, altri polieteri e resine epossidiche, in forme primarie; policarbonati, resine alchidiche, poliesteri allilici ed altri poliesteri, in forme primarie

3908

Poliammidi, in forme primarie

3909

Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie

3910

Siliconi, in forme primarie

3911

Resine di petrolio, resine cumaronindeniche, politerpeni, polisolfuri, polisolfoni ed altri prodotti citati nella nota 3 del capitolo 39, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3912

Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3913

Polimeri naturali (per esempio: acido alginico) e polimeri naturali modificati (per esempio: proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale) non nominati né compresi altrove, in forme primarie

3914

Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie

3915

Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche

3916

Monofilamenti, la cui dimensione massima della sezione trasversale è superiore a 1 mm (monofili), verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati, di materie plastiche

3917

Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche

3920

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle di materie plastiche non alveolari, non rinforzati, né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie

3921

Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche

3922 90

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

3925

Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove

3926 90

Lavori di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 [escl. oggetti per l’ufficio e per la scuola; indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole); guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili; statuette ed altri oggetti da ornamento]

4002

Gomma sintetica e fatturato (factis) in forme primarie o in lastre, fogli o nastri; mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato “factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4005

Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

4006 10

Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di coperture

4008

Lastre, fogli, nastri, bacchette e profilati, di gomma vulcanizzata non indurita

4009

Tubi di gomma vulcanizzata non indurita, anche muniti dei loro accessori (per esempio giunti, gomiti, raccordi)

4010

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione, di gomma vulcanizzata

Ex 4011

Pneumatici nuovi, di gomma, escluso il codice NC 4011 30 00

4012

Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma

4013

Camere d’aria, di gomma

4016 93

Guarnizioni, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e gomma alveolare)

4407

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm

4408 10

Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati di conifere o per legno simile stratificato di conifere e altro legno di conifere segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblati in parallelo o di testa, di spessore ≤ 6 mm

4411 13

Pannelli di fibre di legno a media densità (detti “MDF”), di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm

4411 94

Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, con massa volumica ≤ 0,5  g/cm3 (escl. pannelli di fibre di legno a media densità “MDF”; pannelli di particelle, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari i cui strati esterni sono costituiti da pannelli di fibre; cartone; parti di mobili riconoscibili)

4412

Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato

4416

Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio

4418 40

Casseforme di legno per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)

4418 60

Pali e travi, di legno

4418 79

Pannelli assemblati per pavimenti, di legno diverso dal bambù (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)

4503

Lavori di sughero naturale

4504

Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato

4701

Paste meccaniche di legno, non trattate chimicamente

4703

Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato (escl. quelle per dissoluzione)

4704

Paste chimiche di legno, al bisolfito (escl. quelle per dissoluzione)

4705

Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico

4706

Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti) o da altre materie fibrose cellulosiche

4707

Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)

4802 20

Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all’elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato

4802 40

Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata

4802 58

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m2, n.n.a.

4802 61

Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli, di qualunque formato, in cui > 10 % in peso della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.

4804

Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4802 o 4803)

4805

Altra carta ed altro cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato, che non hanno subito operazioni diverse da quelle previste nella nota 3 di questo capitolo, n.n.a.

4806

Carta e cartone all’acido solforico, carta impermeabile ai grassi, carta da lucido e carta detta “cristallo”, e altre carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4807

Carta e cartone (riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati), anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4808

Carta e cartone ondulati (anche con copertura incollata), increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. prodotti della voce 4803)

4809

Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (compresa la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset), anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l’altro misura > 15 cm a foglio spiegato

4810

Carta e cartone patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, con o senza leganti, esclusa qualsiasi altra patinatura o spalmatura, anche colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. qualsiasi altra carta o altro cartone patinati o spalmati)

4811

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809 o 4810

4814 90

Carte da parati e rivestimenti murali simili e vetrofanie (escl. rivestimenti murali costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata)

4819 20

Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato

4822

Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili, di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti

4823

Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli, di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.

4906

Piani e disegni di architetti, d’ingegneri ed altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra

5105

Lana, peli fini o grossolani, cardati o pettinati (compresa la “lana pettinata alla rinfusa”)

5106

Filati di lana cardata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5107

Filati di lana pettinata (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5112

Tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati (escl. i tessuti per usi tecnici della voce 5911)

5205

Filati di cotone, diversi dai filati per cucire, contenenti almeno 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)

5206 42

Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici non inferiore a 232,56 decitex ma inferiore a 714,29 decitex (superiore a 14 Nm, ma non superiore a 43 Nm) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)

5209 11

Tessuti di cotone contenenti, in peso, almeno 85 % di cotone, di peso superiore a 200 g/m2, ad armatura a tela, greggi

5211

Tessuti prevalentemente di cotone, ma contenenti meno di 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso superiore a 200 g/m2

5308

Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

5402 63

Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti di meno di 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)

5403

Filati di filamenti artificiali, compresi i monofilamenti artificiali di meno di 67 decitex (escl. filati per cucire e filati condizionati per la vendita al minuto)

5404

Monofilamenti sintetici di 67 decitex o più, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm; lamelle e forme simili, per esempio paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente non superiore a 5 mm

5407 30

Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di 67 decitex o più e di cui la più grande dimensione della sezione trasversale non è superiore a 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura

5501

Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5502

Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55

5503

Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura

5504 90

Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)

5506

Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5507

Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura

5512 21

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti

5512 99

Tessuti di fibre sintetiche in fiocco, contenenti almeno 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori o stampati (escl. di fibre acriliche o modacriliche o di poliesteri)

5516

Tessuti di fibre artificiali in fiocco

5601 29

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti ecc.)

5601 30

Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. imitazioni di catgut, fili e corde forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)

5607 41

Spago per legare, di polietilene o di polipropilene

5801 27

Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili “tufted” nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)

5803

Tessuti a punto di garza (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)

5806 40

Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati “bolducs”, di larghezza non superiore a 30 cm

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti ricoperti di materia plastica)

5905

Rivestimenti murali di materie tessili

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili, nonché lucignoli di fibre di vetro)

5910

Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)

5911 10

Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto, impregnati di gomma, per il ricoprimento dei subbi

5911 31

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m2

5911 32

Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, per es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m2

5911 40

Tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli fatti di capelli

6001 99

Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre tessili artificiali e stoffe dette a peli lunghi)

6003

Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 36

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6005 44

Stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6006 10

Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, (incl. quelle ottenute su telai per galloni), stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di fili di elastomeri o fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)

6309

Indumenti e accessori di abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi calzature e copricapo, usati, che presentano tracce apprezzabili di uso e sono presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo nonché arazzi)

6802 92

Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802,10; minuterie di fantasia; orologi; lampade e apparecchi per l’illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)

6804

Mole ed oggetti simili, senza basamento, per macinare, sfibrare, sminuzzare, affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, e loro parti, di pietre naturali, di abrasivi naturali o artificiali agglomerati o di ceramica, anche con parti di altre materie

6806

Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili; vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; miscele e lavori di materie minerali per l’isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento, esclusi quelli delle voci 6811, 6812 e del capitolo 69

6807

Lavori di asfalto o di prodotti simili, p.es. pece di petrolio, di carbone fossile

6809 19

Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico o fonoassorbimento)

6810

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6811

Lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili

6813

Materiali di attrito e loro lavori (p. es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine), non montati, per freni, per frizioni o simili, a base di amianto (asbesto), di altre sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. materiali di attrito montati)

6814

Mica lavorata e lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6901

Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili

6902

Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6904 10

Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)

6905

Tegole, elementi di camini, condotte di fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l’edilizia

6906 00

Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotte di fumo, tubi specificamente realizzati per laboratori, tubi e pezzi isolanti e altri tubi per usi elettrotecnici)

6907 22

Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento di ceramica con coefficiente di assorbimento d’acqua, in peso, > 0,5  % ma ≤ 10 % (escl. cubi e tessere per mosaici, ceramica di finitura)

6907 40

Ceramica di finitura

6909

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici; trogoli, tinozze e recipienti simili per l’economia rurale, di ceramica; giare e recipienti simili per il trasporto o l’imballaggio, di ceramica

7002

Vetro in biglie (diverse dalle microsfere della voce 7018), barre, bacchette o tubi, non lavorato

7003

Vetro detto “colato”, in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7004

Vetro tirato o soffiato, in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7005

Vetro flottato e levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato

7007

Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

7011 10

Involucri di vetro, incl. bulbi e tubi, aperti, e loro parti, in vetro, senza accessori, per l’illuminazione elettrica

72

Ghisa, ferro e acciaio

7301

Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti; profilati ottenuti per saldatura, di ferro o di acciaio

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche “ganasce”, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

7303

Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa

7304

Tubi, condotti e profilati cavi, senza saldatura, di ferro (diverso dalla ghisa) o di acciaio

7305

Tubi e condotti, n.n.a. (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4  mm, di ferro o di acciaio

7306

Tubi, condotti e profilati cavi, n.n.a. (per esempio: saldati, ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio

7307

Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate), di ghisa, ferro o acciaio; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni (escl. costruzioni prefabbricate della voce 9406)

7309

Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo

7310

Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ghisa, ferro o acciaio, per qualsiasi materia (escl. gas compressi o liquefatti), di capacità ≤ 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo, n.n.a.

7311

Recipienti di ghisa, ferro o acciaio, per gas compressi o liquefatti (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)

7312

Trefoli, cavi, trecce, brache ed articoli simili di ferro o di acciaio, non isolati per l’elettricità

7313

Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti

7314

Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio

7315

Catene, catenelle e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7318 24

Copiglie, pernotti e chiavette, di ferro o di acciaio

7320

Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio

7322 90

Generatori e distributori di aria calda, compresi i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio

7324 29

Vasche da bagno di lamiera di acciaio

7326

Altri lavori di ferro o di acciaio

Ex 74

Rame e lavori di rame, ad eccezione del codice NC 7401 00 00

7505

Barre, aste, profilati e fili, di nichel

7506

Lamiere, nastri e fogli, di nichel

7507

Tubi, condotti ed accessori per tubi o condotti (p. es. raccordi, gomiti, manicotti), di nichel

7508

Altri lavori di nichel

76

Alluminio e lavori di alluminio

7804

Lamiere, fogli e nastri, di piombo; polveri e pagliette di piombo

7905

Lamiere, fogli e nastri, di zinco

8001

Stagno greggio

8003

Barre, profilati e fili, di stagno

8007

Lavori di stagno

8101

Tungsteno (wolframio) e lavori di tungsteno, compresi i cascami e gli avanzi

8102

Molibdeno e lavori di molibdeno, compresi i cascami e gli avanzi

8105

Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto e lavori di cobalto, compresi i cascami e gli avanzi

8109

Zirconio e lavori di zirconio, compresi i cascami e gli avanzi

8111

Manganese e lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi

8202

Seghe a mano; lame di seghe di ogni specie (comprese le frese-seghe e le lame non dentate per segare)

8203

Lime, raspe, pinze (anche taglienti), tenaglie, pinzette, cesoie per metalli, tagliatubi, tagliabulloni, foratoi ed utensili simili, a mano

8204

Chiavi per dadi a mano (comprese le chiavi dinamometriche ma esclusi i giramaschi); bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico

8207

Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

8208 10

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione dei metalli

8208 20

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per la lavorazione del legno

8208 30

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – per l’industria alimentare

8208 90

Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici – altri

8301 20

Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni

8301 70

Chiavi presentate isolatamente

8302

Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili di metalli comuni per mobili, porte, scale, finestre, persiane, carrozzerie, oggetti di selleria, bauli, cofani, cofanetti o altri lavori simili; attaccapanni, cappellinai, sostegni ed oggetti simili, di metalli comuni; rotelle con montatura di metalli comuni; congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni

8307

Tubi flessibili di metalli comuni, anche con i loro accessori

8309

Tappi (compresi i tappi a corona, i tappi a passo di vite e i tappi versatori), coperchi, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli e altri accessori per imballaggio, di metalli comuni

8402

Caldaie a vapore (generatori di vapore) (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione); caldaie dette “ad acqua surriscaldata”; loro parti

8404

Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403, p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas; condensatori per macchine a vapore; loro parti

8405

Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori; loro parti (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene)

8406

Turbine a vapore; loro parti

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

8409

Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone delle voci 8407 o 8408

8410

Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori (escl. motori e macchine motrici idraulici della voce 8412)

8411

Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

8412

Motori e macchine motrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turboreattori, turbopropulsori e turbine a gas); loro parti

8413

Pompe per liquidi, anche aventi un dispositivo misuratore; elevatori per liquidi; loro parti

8414

Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti; cabine di sicurezza biologica a tenuta stagna, anche filtranti – parti

8415 83

Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell’aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l’umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente – senza attrezzatura frigorifera

8416

Bruciatori per l’alimentazione di focolari, a combustibili liquidi, a combustibili solidi polverizzati o a gas; focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l’eliminazione delle ceneri e dispositivi simili; loro parti

8417

Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritoi, non elettrici

8418 99

Parti di macchine ed apparecchi per la produzione del freddo e pompe di calore (escl. mobili costruiti per ricevere un’attrezzatura per la produzione del freddo)

8419 19

Scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. scaldacqua a riscaldamento immediato a gas e caldaie per il riscaldamento centrale)

8419 39

Essiccatori (escl. apparecchi per la liofilizzazione, unità di crioessiccamento ed essiccatori a spruzzo; essiccatori per prodotti agricoli; essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni)

8419 40

Apparecchi di distillazione o di rettificazione

8419 50

Scambiatori di calore (escl. quelli utilizzati con caldaie)

8419 60

Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell’aria o di altri gas

8419 89

Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, come il riscaldamento, la cottura, la torrefazione, la sterilizzazione, la pastorizzazione, la stufatura, l’evaporazione, la vaporizzazione, la condensazione o il raffreddamento, n.n.a. (escl. apparecchi domestici nonché forni e altri apparecchi della voce 8514)

8419 90

Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura e di scaldacqua (non elettrici) a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a.

8420

Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

Ex 8421

Centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi (escl. quelle per la separazione isotopica); apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas (escl. quelli per filtrare o depurare l’acqua e le bevande diverse dall’acqua, e reni artificiali); loro parti

8422 20

Macchine ed apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti

8422 30

Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; macchine ed apparecchi per gassare le bevande

8423

Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

8424 20

Pistole a spruzzo ed apparecchi simili

8424 30

Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto

8424 89

Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

8424 90

Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.

8425

Paranchi; verricelli ed argani; binde e martinetti

8426

Bighe, gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru

8427

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento (escl. carrelli-elevatori detti “cavaliers” e carrelli-gru)

8428

Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

8429

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

8430

Macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali, n.n.a.; spazzaneve

8431

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine o apparecchi delle voci da 8425 a 8430

8439 10

Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8439 30

Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone

8439 91

Parti di macchine o apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche

8440 90

Macchine ed apparecchi per legare o rilegare, comprese le macchine per cucire i fogli – parti

8441 30

Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili, diverse dalle macchine per foggiare a stampo

8442 40

Parti di macchine, apparecchi e materiale

8443 13

altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset

8443 15

Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobine (esclusi macchine ed apparecchi flessografici)

8443 16

Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici

8443 17

Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici

8443 19

Macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. duplicatori ettografici o a matrice “stencil”, macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472, macchine per la stampa a getto d’inchiostro e macchine per la stampa in offset, flessografiche, tipografiche ed eliografiche)

8443 91

Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442

8444

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

8448

Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (p. es. ratiere, meccanismi Jacquard, rompicatena e rompitrama, meccanismi per il cambio delle navette); parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine di questa voce o delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (p. es. fusi, alette, guarniture per carde, pettini, barrette, filiere, navette licci e quadri di licci, aghi, platine, uncinetti)

8451 10

Macchine per pulire a secco

8451 29

Macchine per asciugare – altre

8451 30

Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio

8451 90

Macchine ed apparecchi (diversi dalle macchine della voce 8450) per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare (comprese le presse per fissaggio), imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili e macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti utilizzati per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum; macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti – parti

8453

Macchine ed apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle (escl. macchine per asciugare, pistole a spruzzo, macchine per la depilazione dei suini, macchine per cucire e presse di uso generale); loro parti

8454

Convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare (gettare) per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie; loro parti

8455

Laminatoi per metalli e loro cilindri

8456

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma; tagliatrici a idrogetto

8457

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

8458

Torni (compresi i centri di tornitura) che operano con asportazione di metallo

8459

Macchine (comprese le unità di lavorazione con guida di scorrimento) foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. torni e centri di tornitura della voce 8458, macchine per tagliare gli ingranaggi della voce 8461 e macchine a mano)

8460

Macchine per sbavare, affilare, molare, rettificare, smerigliare, levigare o altre macchine che operano per mezzo di mole, abrasivi o prodotti per lucidare, per la rifinitura dei metalli o dei cermet (escl. le macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi della voce 8461 e le macchine manovrabili a mano)

8461

Macchine per piallare, limare, sbozzare, brocciare, macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, macchine per segare, troncare ed altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo o di cermet, non nominate né comprese altrove

8462

Macchine (comprese le presse) per fucinare o forgiare a stampo (esclusi i laminatoi), magli per la lavorazione dei metalli; macchine (comprese le presse, le linee di taglio e le linee di taglio su misura), rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici, sgretolatrici e roditrici per metalli (escluse trafilatrici); presse per la lavorazione dei metalli o dei carburi metallici, diverse da quelle sopra citate

8463

Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet, che operano senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse e macchine manovrabili a mano)

8464

Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell’amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)

8465

Macchine utensili (comprese le macchine per inchiodare, aggraffare, incollare o riunire in altro modo) per la lavorazione del legno, del sughero, dell’osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili

8466

Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci da 8456 a 8465, incl. i portapezzi ed i portautensili, le filiere a scatto automatico, i dispositivi divisori ed altri dispositivi speciali da applicare su macchine, n.n.a.; portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie

8467

Utensili pneumatici, idraulici o a motore (elettrico o non elettrico) incorporato, per l’impiego a mano; loro parti

8468

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura anche in grado di tagliare (diversi da quelli della voce 8515); macchine ed apparecchi a gas per la tempera superficiale; loro parti

8470

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo; registratori di cassa

Ex 8471

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici ed ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni, non nominate né comprese altrove, escluse le altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell’informazione del codice NC 8471 80 e le unità di memoria per le macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione non nominate altrove corrispondenti al codice NC 8471 70 98

8472

Altre macchine ed apparecchi per ufficio [per esempio: duplicatori ettografici o a matrice (stencil), macchine per stampare gli indirizzi, distributori automatici di biglietti di banca, macchine per selezionare, contare o incartocciare le monete, apparecchi per temperare le matite, apparecchi per forare o per aggraffare]

8473

Parti ed accessori (diversi dai cofanetti, dagli involucri e simili) riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente alle macchine ed apparecchi delle voci da 8470 a 8472

8474

Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare, lavare, frantumare, macinare, mescolare o impastare le terre, le pietre, i minerali o altre materie minerali solide (comprese le polveri e le paste); macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, le paste ceramiche, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia; loro parti

8475

Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro; macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. i forni e gli apparecchi di riscaldamento per la fabbricazione di vetro temperato); loro parti

8477

Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; loro parti

8478

Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8479

Macchine ed apparecchi con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 84

8480

Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingottiere), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

8481

Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, comprese le valvole di riduzione della pressione e le valvole termostatiche

8482

Cuscinetti a rotolamento, a sfere, a cilindri, a rulli o ad aghi (a rullini) (escl. le sfere di acciaio della voce 7326); loro parti

8483

Alberi di trasmissione, compresi gli alberi a camme e gli alberi a gomito, e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento per macchine; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia; volani e pulegge, comprese le carrucole a staffa; innesti ed organi di accoppiamento, compresi i giunti di articolazione; loro parti

8484

Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

8485

Macchine per la fabbricazione additiva

8486

Macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto; macchine e apparecchi di cui alla nota 11 C) del capitolo 84; parti ed accessori

8487

Parti di macchine o di apparecchi non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche, non nominate né comprese altrove nel capitolo 84

8501

Motori e generatori elettrici, esclusi i gruppi elettrogeni

8502

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

8503

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente alle macchine delle voci 8501 o 8502

8504

Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione

8505

Elettromagneti (escl. magneti per uso medico); calamite permanenti ed oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione; accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici; teste di sollevamento elettromagnetiche; loro parti

8506

Pile e batterie di pile elettriche; loro parti

8507

Accumulatori elettrici, compresi i loro separatori, anche di forma quadrata o rettangolare; loro parti

8511

Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento per motori con accensione a scintilla o per compressione, p. es. magneti, dinamo-magneti, bobine di accensione, candele di accensione o di riscaldamento, avviatori; generatori, p. es. dinamo, alternatori, e congiuntori-disgiuntori per detti motori; loro parti

8512

Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione (esclusi gli oggetti della voce 8539), tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli

8513

Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia (per esempio: a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche), diverse dagli apparecchi di illuminazione della voce 8512

Ex 8514

Forni elettrici industriali o di laboratorio (compresi quelli funzionanti ad induzione o per perdite dielettriche), esclusi i forni per i prodotti di panetteria o di biscotteria della voce 8514 19 10; altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche

8515

Macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura (anche in grado di tagliare), elettrici (compresi quelli a gas riscaldati elettricamente) od operanti con laser o con altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, con fasci di elettroni, per impulsi magnetici o a getto di plasma; macchine ed apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o cermet; loro parti

8516 80

Resistenze scaldanti, elettriche (escl. quelle di carbone o grafite agglomerati)

8517

Apparecchi telefonici per abbonati, compresi gli smartphone e altri telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo; altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa), diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528

8518

Microfoni e loro supporti; altoparlanti, anche montati nelle loro casse acustiche; cuffie e auricolari, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; amplificatori elettrici a bassa frequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

8519

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

8521

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

8522

Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci 8519 o 8521

8523

Dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, “schede intelligenti” ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, anche registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37

8524

Moduli di visualizzazione a schermo piatto, anche dotati di schermi tattili

8525

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere, fotocamere digitali e videocamere digitali

8526

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

8527

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

8528

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

8530

Apparecchi elettrici di segnalazione (diversi da quelli per la trasmissione di messaggi) di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, strade, vie fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi (escl. gli apparecchi meccanici o elettromeccanici della voce 8608); loro parti

8531

Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (per esempio: suonerie, sirene, quadri indicatori, apparecchi di avvertimento per la protezione contro il furto e l’incendio), diversi da quelli delle voci 8512 o 8530

8532

Condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili

8533

Resistenze elettriche non scaldanti (compresi i reostati e i potenziometri)

8534

Circuiti stampati

8535

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, p.es. interruttori, commutatori, interruttori di sicurezza, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente, prese di corrente e altri connettori, cassette di giunzione, per una tensione > 1 000  V (escl. banchi, armadi, pannelli ecc. della voce 8537)

8536

Apparecchi per l’interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici (per esempio: interruttori, commutatori, relè, interruttori di sicurezza, limitatori di sovracorrente, spine e prese di corrente, portalampade e altri connettori, cassette di giunzione) per una tensione inferiore o uguale a 1 000  V; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche

8537

Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

8538

Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537

8539

Lampade e tubi elettrici ad incandescenza o a scarica, compresi gli oggetti detti “fari e proiettori sigillati” e le lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi; lampade ad arco; sorgenti luminose a diodi emettitori di luce (LED)

8540

Lampade, tubi e valvole elettroniche a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, p. es. lampade, tubi e valvole a vuoto, a vapore o a gas, tubi raddrizzatori a vapori di mercurio, tubi catodici, tubi e valvole per telecamere; loro parti

8541

Dispositivi a semiconduttore (ad esempio, diodi, transistor e trasduttori a semiconduttore); dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche anche montate in moduli o costituite in pannelli; diodi emettitori di luce (LED), anche assemblati con altri diodi emettitori di luce (LED); cristalli piezoelettrici montati

8543

Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85

8544

Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l’elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

8545

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

8546

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

8547

Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione, p. es. boccole a vite, annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici (diversi dagli isolatori della voce 8546); tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

8549

Cascami e avanzi elettrici ed elettronici

8602

Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna o ad accumulatori); tender

8604

Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi (per esempio: carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l’allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine)

8606

Carri per il trasporto di merci su rotaie (esclusi semoventi, bagagliai e carri postali)

8607

Parti di veicoli per strade ferrate o simili

8608

Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

8701 21

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel)

8701 22

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) e da motore elettrico come i motori per la propulsione

8701 23

Trattori stradali per semirimorchi – azionati da motore a pistone con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione

8701 24

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8701 29

Trattori stradali per semirimorchi – azionati unicamente da motore a pistone con accensione a scintilla come motori per la propulsione

8701 30

Trattori a cingoli (esclusi motocoltivatori)

8703 10

Veicoli per il trasporto di < 10 persone sulla neve, sui campi da golf e veicoli simili

Ex 8703 23

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 3 000  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex 8703 24

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla di cilindrata > 3 000  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex 8703 32

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 1 900  cm3 e ≤ 2 500  cm3 (escluse le ambulanze)

Ex 8703 33

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore diesel di cilindrata > 2 500  cm3 (escluse le ambulanze)

8703 40

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 50

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione (escl. quelli ibridi ricaricabili)

8703 60

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 70

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati da motore diesel e da motore elettrico come motori per la propulsione, caricabili mediante il collegamento a una fonte di energia elettrica esterna

8703 80

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, azionati unicamente da motore elettrico per la propulsione

8703 90

Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di < 10 persone, compresi gli autoveicoli del tipo “station wagon” e le auto da corsa, con motori diversi dal motore a pistone o dal motore elettrico

Ex 8704

Autoveicoli per il trasporto di merci, compresi telai con motore e cabina, esclusi i veicoli dei codici NC 8704 21 91 e 8704 21 99 con motori di cilindrata uguale o inferiore a 1 900  cm3

8705

Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci, p. es. carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche

8708 99

Altre parti ed accessori degli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (escluse le sottovoci da 8708 10 a 8708 95)

8709

Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

8716

Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti

8903

Panfili e altre navi ed imbarcazioni da diporto o da sport; imbarcazioni a remi e canoe

8904

Rimorchiatori e spintori

8905

Navi-faro, navi-pompa, draghe, pontoni-gru ed altri natanti la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale; bacini galleggianti; piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili

9001 10

Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544)

9002 11

Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione

9002 19

Obiettivi (escl. per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)

9005

Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni; altri strumenti di astronomia e loro sostegni (escl. apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)

9007

Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchiature video)

9010

Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, non nominati né compresi altrove nel capitolo 90; negatoscopi; schermi per proiezioni

9013

Laser, diversi dai diodi laser; altri apparecchi e strumenti di ottica non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9014

Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. apparecchi di radionavigazione); loro parti

9015

Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica (escl. le bussole); telemetri

9016

Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

9017

Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze per l’impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove nel capitolo 90

9024

Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche); loro parti

9025

Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro

9026

Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

9027

Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (p. es. polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili; o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

9028

Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

9029

Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso “contachilometri”, pedometri e contatori simili (escl. contatori di gas, di liquidi o di elettricità); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

9030

Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche (esclusi i contatori della voce 9028); strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

9031

Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati altrove nel capitolo 90; proiettori di profili

9032

Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici

9033

Parti ed accessori non nominati né compresi altrove nel capitolo 90, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

9401 10

Sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei

9401 20

Sedili dei tipi utilizzati per autoveicoli

9403 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici

9406

Costruzioni prefabbricate

9503 00 75

Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore, n.n.a. alla voce 9503

9503 00 79

Giocattoli e modelli, a motore, n.n.a. alla voce 9503

9606

Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni (escl. gemelli)

9608 91

Pennini da scrivere e punte per pennini

9612

Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

Ex 98

Impianti industriali, esclusi quelli per la produzione di prodotti alimentari e bevande, farmaci, medicinali e dispositivi medici

».


ALLEGATO IX

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO XXIII octies

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui all’articolo 3 duodecies, paragrafo 3 bis undecies

Codice NC

Designazione delle merci

2501 00

Sale (compreso il sale preparato da tavola ed il sale denaturato) e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità; acqua di mare

2502 00 00

Piriti di ferro non arrostite

2503 00

Zolfi di ogni specie, esclusi lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale

2504

Grafite naturale

2505

Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate, escluse le sabbie metallifere del capitolo 26

2506

Quarzi (diversi dalle sabbie naturali); quarziti, anche sgrossate o semplicemente segate o altrimenti tagliate, in blocchi o lastre, di forma quadrata o rettangolare

2507 00

Caolino ed altre argille caoliniche, anche calcinati

2510

Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche

2511

Solfato di bario naturale (baritina); carbonato di bario naturale (witherite), anche calcinato, escluso l’ossido di bario della voce 2816

2513

Pietra pomice; smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente

2514 00 00

Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2516

Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare

2517

Sassi, ghiaia, pietre frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche contenente materie che rientrano nella prima parte del testo di questa voce, tarmacadam, granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 2515 o 2516, anche trattati termicamente

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti “clinkers”), anche colorati

2524

Amianto (asbesto)

2528 00 00

Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati), esclusi i borati estratti dalle soluzioni naturali; acido borico naturale con un contenuto massimo di 85 % di H3BO3 sul prodotto secco

2529

Feldspato; leucite; nefelina e sienite-nefelinica; spatofluore

2601

Minerali di ferro e loro concentrati, comprese le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)

2603 00 00

Minerali di rame e loro concentrati

2604 00 00

Minerali di nichel e loro concentrati

2605 00 00

Minerali di cobalto e loro concentrati

2606 00 00

Minerali di alluminio e loro concentrati

2607 00 00

Minerali di piombo e loro concentrati

2608 00 00

Minerali di zinco e loro concentrati

2609 00 00

Minerali di stagno e loro concentrati

2611 00 00

Minerali di tungsteno e loro concentrati

2612 00 00

Minerali di uranio o di torio e loro concentrati

2614 00 00

Minerali di titanio e loro concentrati

2616

Minerali di metalli preziosi e loro concentrati

2617

Altri minerali e loro concentrati

2618

Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio

2619

Scorie, loppe (diverse dalle loppe granulate), scaglie ed altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio

2620

Scorie, ceneri e residui (diversi da quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell’acciaio), contenenti metalli, arsenico o loro composti

2621

Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech; ceneri e residui provenienti dall’incenerimento di rifiuti urbani

4008 11 00

Lastre, fogli e nastri di gomma alveolare

4008 19 00

Bacchette e profilati, di gomma alveolare

4008 29 00

Bacchette e profilati, di gomma non alveolare

4009 11 00

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati con altre materie, né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori

4009 21 00

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, senza accessori

4009 22 00

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con metallo, o altrimenti associati solamente a metallo, con accessori

4009 31 00

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, senza accessori

4009 32 00

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati solamente con materie tessili o altrimenti associate solamente a materie tessili, con accessori

4009 42 00

Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati con materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, con accessori

4011 10 00

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, compresi gli autoveicoli di tipo “station wagon” e auto da corsa

4011 40 00

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli

4011 50 00

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette

4011 70 00

Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali

4011 90 00

Pneumatici nuovi, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli, forestali e per veicoli e congegni impiegati nel genio civile, nelle attività minerarie e per la manutenzione industriale, per autoveicoli da turismo, “station wagon”, auto da corsa, autobus, autocarri, veicoli aerei, motocicli e biciclette)

4013

Camere d’aria, di gomma

6804 10 00

Mole, senza basamento, per macinare o per sfibrare

6804 21 00

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di diamante naturale o sintetico, agglomerato (escl. le pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano e le mole, ecc. speciali per trapani per denti)

6804 22

Mole e oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di altri abrasivi agglomerati o di ceramica (escl. di diamante naturale o sintetico, agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o per levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc. speciali per trapani per denti)

6804 30 00

Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano

6810 11

Blocchi e mattoni da costruzione di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati

6810 19 00

Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale (escl. blocchi e mattoni da costruzione)

6810 99 00

Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati (escl. elementi prefabbricati per l’edilizia o per il genio civile, tegole, piastrelle, mattoni e simili)

6815

Lavori di pietre o di altre materie minerali (comprese le fibre di carbonio, i lavori di queste materie o di torba), non nominati né compresi altrove

6903

Altri prodotti ceramici refrattari (per esempio: storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette e scaricatori a cassetto), diversi da quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili

6909 11

Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana (escl. prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)

6909 12

Oggetti aventi una durezza uguale o superiore a 9 su scala Mohs, per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica (escl. di porcellana, prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)

».


ALLEGATO X

Nell’allegato XXXIX del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo è sostituito dal seguente:

«Allegato XXXIX

Elenco dei software di cui all’articolo 5 quindecies, paragrafo 3».


ALLEGATO XI

Nell’allegato XL del regolamento (UE) n. 833/2014 il titolo è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XL

Elenco dei beni e delle tecnologie di cui agli articoli 2, 2 bis, 12 octies e 12 octies ter».


ALLEGATO XII

L’allegato XLII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

1)

le voci 14, 15, 260 e 329 sono soppresse;

2)

sono aggiunte le voci seguenti:

 

Nome della nave

Numero IMO

Motivi dell’inserimento in elenco

Data di applicazione

«448.

MILLEROVO

9035541

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b):

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

449.

GELOR (ex ARTARA)

9185528

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

450.

CAROLINE BEZENGI

9224439

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

451.

FIRN

9224441

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

452.

PRIMORYE

9236743

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

453.

LONGEVITY 7

9240885

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

454.

ADONIA

9242223

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

455.

NEVSKIY PROSPECT

9256054

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

456.

LITEYNY PROSPECT

9256078

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

457.

ARMADA LEADER

9260483

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

458.

C VIKING

9261657

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

459.

SEA MAVERICK

9265885

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

460.

BELA

9270749

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

461.

SHANGRI LA

9274434

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

462.

ASTRAL

9274800

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

463.

SOFOS

9278064

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

464.

ATLANTICOS

9282986

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

465.

PACIFICOS

9288930

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

466.

CHONGCHON

9294123

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

467.

LEONA

9299721

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

468.

BREEZE

9305568

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

469.

ARYABHATA

9319882

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

470.

RIMMA

9337901

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

471.

LADOGA

9339313

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

472.

LEVEL

9339325

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

473.

ELODIE I

9346873

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

474.

INDUS 1

9360415

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

475.

BAI LU

9388780

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

476.

JUPITER

9397535

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

477.

ANTARKTIKA

9413559

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

478.

BOBCAT (ex BLOSSOM)

9422457

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

479.

IVAN KRAMSKOY

9640499

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

480.

ALEKSEY SAVRASOV

9645061

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

481.

YAZ

9735323

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

482.

ALARA

9741724

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

483.

NIKOLAY ANISHCHENKOV

9942392

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

484.

APUS

9280885

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

485.

AQUILLA II

9281152

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

486.

CHENG HE

9304629

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

487.

FURIA

9257802

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

488.

MANASLU

9388027

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

489.

MIRES

9299771

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

490.

MYRA

9336490

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

491.

APATE

9433016

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

492.

AZURE

9387255

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

493.

BAVLY

9621560

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

494.

KYLO

9189146

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

495.

PEGASUS

9276028

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

496.

SABINA

9524451

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

497.

TEMPEST DREAM

9308132

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

498.

TORX

9311610

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

499.

BOLU

9439539

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

500.

AURA 1

9472634

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

501.

GENERAL SKOBELEV

9503304

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

502.

GAZPROMNEFT ZUID EAST

9537109

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

503.

CENTURION I

9436020

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

504.

PROMETEI

9296597

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

505.

TASSOS

9408695

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

506.

ADITYA

9323314

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

507.

BELOMOR

9384435

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

508.

COATLICUE

9235000

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

509.

DENVER

9382712

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

510.

ETHERA

9387279

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

511.

GARUDA

9272931

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

512.

GUANYIN

9299707

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

513.

IRON WAVE

9248796

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

514.

KATY

9323326

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

515.

KAYSERI

9292199

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

516.

KHANKENDI

9867621

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

517.

KONYA

9290373

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

518.

MARQUISE

9315745

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

519.

ONEGA

9384459

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

520.

OSCAR I

9314820

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

521.

RAGNAR

9384095

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

522.

RHEIN

9306562

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

523.

SEAL

9252400

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

524.

SINO STAR

9263693

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

525.

SOFIA

9211999

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

526.

SOUTH STAR

9263186

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

527.

STANISLAV GOVORUKHIN

9621596

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

528.

TRANQUIL SEA

9323340

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

529.

URIEL

9336517

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

530.

VARG

9335094

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

531.

XING CHEN

9550682

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

532.

ZAGATALA

9498171

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

533.

ANABAR

9194012

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

534.

BIRTHE THERESI

9083184

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

535.

BRIONT

9252955

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

536.

BRONCO

8808525

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

537.

FLANDRIA

8414477

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

538.

MARINSTRAUM

9390317

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

539.

MAVERICK

9321562

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

540.

NAVIK

8920579

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

541.

NEMRUT

9439541

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

542.

NILANGA

9412452

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

543.

NORDSTRAUM

9036284

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

544.

NOYABRSK

8915550

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

545.

OMNI

9400980

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

546.

OPHELIA

8010427

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

547.

REVANCHE

9297149

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

548.

RN SAKHALIN

9650016

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

549.

SAMOS

9408190

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

550.

SPIRIT 2

9409259

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

551.

TAGOR

9282481

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

552.

TANGO 2

9389071

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

553.

AURA 1

9472634

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

554.

BERGEN T

8918540

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

555.

EVERDINE

9382073

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

556.

NOVA CREST (ex HASAN EAST)

9292046

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

557.

MEGION

9590137

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

558.

MELITO CARRIER

8920581

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

559.

RYAZAN

8915548

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

560.

SEA OWL I

9321172

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

561.

THOTH

9164718

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

562.

VANINO

8724779

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

563.

VASILY LANOVOY

9621601

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025

564.

ZALE

9321718

Articolo 3 vicies, paragrafo 2, lettera b)

Trasporta petrolio greggio o prodotti petroliferi, elencati nell’allegato XXV, originari della Russia o esportati dalla Russia, adottando pratiche di trasporto marittimo irregolari e ad alto rischio specificate nella risoluzione A.1192(33) dell’Assemblea generale dell’Organizzazione marittima internazionale

24.10.2025».


ALLEGATO XIII

L’allegato XLIV del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO XLIV

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 5 bis quater

 

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Entrata in vigore

1.

Bank BelVEB

25 febbraio 2025

2.

Belgazprombank

25 febbraio 2025

3.

VTB Bank (PJSC) Shangai Branch

25 febbraio 2025

4.

CJSC Alfa-Bank (Bielorussia)

2 dicembre 2025

5.

OJSC Sber Bank (Bielorussia)

2 dicembre 2025

6.

VTB Bank (Bielorussia)

2 dicembre 2025

7.

VTB Bank (Kazakhstan)

2 dicembre 2025

».


ALLEGATO XIV

Nella parte A dell’allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Entrata in vigore

«Payeer

25 novembre 2025

CJSB JSCB Tolubay

12 novembre 2025

OJSC Eurasian Savings Bank

12 novembre 2025

CJSC Dushanbe City Bank

12 novembre 2025

CJSC Spitamen Bank (Tagikistan)

12 novembre 2025

OJSC Commerzbank of Tajikistan

12 novembre 2025»

Nella parte C dell’allegato XLV del regolamento (UE) n. 833/2014 sono aggiunte le voci seguenti:

Nome della persona giuridica, dell’entità o dell’organismo

Entrata in vigore

«Blackford Corporation Limited

12 novembre 2025

Fuel and Oil Dynamics FZE

12 novembre 2025».


ALLEGATO XV

L’allegato XLVII del regolamento (UE) n. 833/2014 è così modificato:

a.

il titolo della parte A - Elenco dei porti e delle chiuse è sostituito dal seguente: «Parte A – Elenco dei porti e delle chiuse in Russia»;

b.

è aggiunta la parte seguente:

«Parte C - Elenco dei porti e delle chiuse situati in paesi terzi diversi dalla Russia

 

Nome

Motivi dell’inserimento in elenco

Data di applicazione

 

 

 

 

»


ALLEGATO XVI

L’allegato LI del regolamento (UE) n. 833/2014 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO LI

Elenco dei paesi partner per l’importazione di prodotti petroliferi di cui all’articolo 3 quaterdecies bis, paragrafo 1

CANADA

NORVEGIA

REGNO UNITO

STATI UNITI D’AMERICA

SVIZZERA

AUSTRALIA

GIAPPONE

NUOVA ZELANDA».


ALLEGATO XVII

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO LII

Elenco delle zone economiche speciali, preferenziali e di innovazione di cui all’articolo 5 bis octies bis

Parte A

Numero

Nome

Ubicazione

1.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Alabuga”

Republic of Tatarstan

2.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “Technopolis Moscow”

Moscow City

Parte B

Numero

Nome

Ubicazione

1.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Lipetsk”

Lipetsk Oblast

2.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Togliatti”

Samara Oblast

3.

Special Economic Zone of Industrial-Production Type “Lyudinovo”

Kaluga Oblast

4.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “St. Petersburg”

Saint Petersburg

5.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “Dubna”

Moscow Oblast

6.

Special Economic Zone of Technological-Innovative Type “Innopolis”

Republic of Tatarstan

7.

Special Economic Zone of Port Type “Ulyanovsk”

Ulyanovsk Oblast

8.

Skolkovo Innovation Center

Moscow Oblast

9.

Free Port of Vladivostok

Primorsky Krai, Kamchatka Krai, Chukotka Autonomous District, Khabarovsk Krai, Sakhalin Oblast

».


ALLEGATO XVIII

Al regolamento (UE) n. 833/2014 è aggiunto l’allegato seguente:

«ALLEGATO LIII

Elenco delle cripto-attività di cui all’articolo 5 ter bis

Cripto-attività

Entrata in vigore

A7A5

25 novembre 2025

».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2033/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)