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dell'Unione europea

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Serie L


2025/2022

3.10.2025

DECISIONE (UE) 2025/2022 DEL CONSIGLIO

del 2 ottobre 2025

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all'applicazione provvisoria dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 10 settembre 2025 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con il Marocco per un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra.

(2)

L'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (1) («accordo di associazione») è entrato in vigore il 1o marzo 2000.

(3)

Nella sentenza relativa alla causa C-104/16 P (2) del 21 dicembre 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea («Corte») ha chiarito che l'accordo di associazione riguarda unicamente il territorio del Regno del Marocco e non comprende il Sahara occidentale, un territorio non autonomo che è distinto dal Regno del Marocco.

(4)

Al fine di istituire una base giuridica per la concessione delle preferenze tariffarie previste dall'accordo di associazione ai prodotti originari del Sahara occidentale, l'Unione europea e il Regno del Marocco hanno concluso un accordo in forma di scambio di lettere relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo di associazione (3) («l'accordo in forma di scambio di lettere»), firmato il 25 ottobre 2018. L’accordo in forma di scambio di lettere è stato approvato con decisione (UE) 2019/217 del Consiglio (4).

(5)

A seguito della sentenza della Corte (5) del 4 ottobre 2024 nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P, la decisione (UE) 2019/217 cessano di avere effetto il 4 ottobre 2025.

(6)

È opportuno garantire che i flussi commerciali che si sono sviluppati nel corso degli anni non siano perturbati e che le preferenze tariffarie ai sensi dell'accordo di associazione si applichino ai prodotti originari del Sahara occidentale, rispettando nel contempo pienamente le condizioni stabilite nella sentenza della Corte nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P.

(7)

In successivi documenti di lavoro dei suoi servizi, la Commissione ha ritenuto che l'estensione delle preferenze tariffarie ai prodotti originari del Sahara occidentale abbia un effetto diretto concentrato nel settore di alcuni prodotti agricoli e della pesca nel territorio del Sahara occidentale. L'applicazione dell'accordo in forma di scambio di lettere ha consentito di risparmiare 44,4 milioni di EUR in dazi doganali nel 2022, su 590 milioni di EUR di prodotti esportati.

(8)

Nella sentenza nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P la Corte ha stabilito che qualsiasi accordo con il Regno del Marocco relativo al Sahara occidentale deve avere il consenso del popolo del Sahara occidentale. La Corte ha inoltre stabilito che tale consenso può essere presunto a condizione che l'accordo di cui trattasi non crei alcun obbligo per il popolo del Sahara occidentale e che il popolo del Sahara occidentale riceva un beneficio specifico, concreto, sostanziale e verificabile derivante dallo sfruttamento delle risorse naturali nel territorio del Sahara occidentale e commisurato all'entità di tale sfruttamento. Tale beneficio deve essere accompagnato da garanzie che tale sfruttamento avvenga in condizioni conformi al principio dello sviluppo sostenibile.

(9)

Nella sentenza nella causa C-399/22 (6) del 4 ottobre 2024, la Corte di giustizia ha ulteriormente chiarito che il territorio del Sahara occidentale deve essere considerato un territorio doganale distinto ai sensi dell'articolo 60 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), di conseguenza, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione (9) per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine nell'etichettatura dei prodotti raccolti in tale territorio, che possono indicare solo il Sahara occidentale come origine.

(10)

La Commissione ha negoziato, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Corte nella sentenza nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P, un nuovo accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra («nuovo accordo in forma di scambio di lettere»), che sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere.

(11)

Il nuovo accordo in forma di scambio di lettere estende le preferenze tariffarie bilaterali concesse dall'accordo di associazione ai prodotti originari del territorio del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali del Marocco.

(12)

Nel contesto del nuovo accordo in forma di scambio di lettere, il Consiglio di associazione istituito dall'accordo di associazione sarà chiamato ad adottare una decisione che modifica il protocollo n. 4 dell'accordo di associazione relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa al fine di stabilire le disposizioni necessarie a garantire l'applicabilità di tale protocollo ai prodotti originari del Sahara occidentale e la continuazione degli scambi commerciali, in particolare per il settore ortofrutticolo e il settore della pesca.

(13)

Inoltre al fine di garantire una chiara distinzione in materia di etichettatura tra, da un lato, i prodotti del settore ortofrutticolo originari del Sahara occidentale che sono soggetti al controllo delle autorità doganali del Marocco e, dall'altro, i prodotti dello stesso settore originari del Marocco e per garantire una corretta informazione dei consumatori dell'Unione, il nuovo accordo in forma di scambio di lettere stabilisce che, all'atto dell'importazione nell'Unione, gli ortofrutticoli originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine sono identificati con un riferimento alla regione di origine del prodotto, come indicato nel certificato di origine che accompagna tali prodotti al momento della loro importazione nell'Unione. Il nuovo accordo in forma di scambio di lettere prevede inoltre che, per gli ortofrutticoli freschi originari del Sahara occidentale soggetti al controllo delle autorità doganali marocchine, l'Unione possa autorizzare le competenti autorità del Marocco a rilasciare certificati di conformità alle norme di commercializzazione dell'Unione, conformemente alla normativa dell'Unione.

(14)

Secondo la dichiarazione dell’Unione da presentare al momento della firma del nuovo accordo sotto forma di scambio di lettere, l'Unione fornirà innanzitutto finanziamenti alla regione concentrandosi su settori chiave quali le risorse idriche, compresa l'irrigazione, l'energia, la lotta alla desertificazione e la desalinizzazione dell'acqua, in linea con il principio dello sviluppo sostenibile. Il meccanismo di valutazione congiunta previsto dall’accordo in forma di scambio di lettere sarà attuato dalle parti. Allo stesso tempo l'Unione intensificherà l'assistenza umanitaria ai campi di Tindouf. Tale assistenza sarà erogata attraverso i pertinenti meccanismi dell'Unione e delle Nazioni Unite e sarà disciplinata dalle stesse procedure che si applicano alle azioni umanitarie. La Commissione sosterrà inoltre programmi adeguati in settori quali l'istruzione, la cultura e le competenze.

(15)

Sarà istituito un meccanismo di controllo periodico conformemente al punto 153 della sentenza della Corte nelle cause riunite C-779/21 P e C-799/21 P, comprensivo del meccanismo di valutazione congiunta.

(16)

L'Unione europea sostiene gli sforzi delle Nazioni Unite nel trovare una soluzione politica equa, duratura e reciprocamente accettabile che consenta l'autodeterminazione del popolo del Sahara occidentale, nel rispetto dei principi e dei fini della Carta delle Nazioni Unite.

(17)

È opportuno approvare il nuovo accordo in forma di scambio di lettere, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, e presentare la dichiarazione dell'Unione all'atto della firma dell'accordo.

(18)

In attesa dell'entrata in vigore, il nuovo accordo in forma di scambio di lettere dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale accordo (10).

Articolo 2

La dichiarazione dell'Unione europea relativa all'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco sulla modifica dei protocolli 1 e 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

In attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua entrata in vigore, l'accordo è applicato a titolo provvisorio, nel rispetto del medesimo e fatte salve le notifiche ivi previste.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

M. BJERRE


(1)   GU L 70 del 18.3.2000, pag. 2, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2000/204/oj.

(2)  Sentenza della Corte di giustizia del 21 dicembre 2016, Consiglio v Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Fronte Polisario), C-104/16 P, ECLI:EU:C:2016:973.

(3)  Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 4).

(4)  Decisione (UE) 2019/217 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla modifica dei protocolli n. 1 e n. 4 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (GU L 34 del 6.2.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/217/oj).

(5)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, Commissione europea e Consiglio dell'Unione europea v. Front populaire pour la libération de la saguia-el-hamra et du rio de oro (Fronte Polisario), cause riunite C-779/21 P e C-799/21, ECLI:EU:C:2024:835.

(6)  Sentenza della Corte di giustizia del 4 ottobre 2024, Confédération paysanne v. Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire and Ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, C-399/22, ECLI:EU:C:2024:839.

(7)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269, 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj).

(8)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo o del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347, 20.12.2013, p. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj).

(9)  Regolamento di esecuzione 543/2011/UE della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 157, del 15.6.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/543/oj).

(10)  Il testo dell’accordo è pubblicato su GU L, 2025/2025, 3.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/2025/oj.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2022/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)