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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2018

6.10.2025

DECISIONE (UE) 2025/2018 DEL CONSIGLIO

del 18 settembre 2025

relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l’articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (UE) 2024/3202 del Consiglio (2) il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030) (3) («protocollo») è stato firmato il 12 dicembre 2024, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(2)

Scopo del protocollo è permettere alle navi dell’Unione di esercitare le loro attività di pesca nella zona di pesca della Groenlandia e consentire all’Unione e alla Groenlandia di collaborare strettamente per continuare a favorire lo sviluppo di una politica della pesca sostenibile e lo sfruttamento responsabile delle risorse alieutiche nella zona di pesca della Groenlandia. Tale cooperazione contribuirà anche alla creazione di condizioni di lavoro dignitose nel settore della pesca.

(3)

È opportuno approvare il protocollo.

(4)

A norma dei trattati la Commissione dovrebbe procedere alle notifiche a norma dell’articolo 14 del protocollo.

(5)

L’articolo 12 dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (4) («accordo») istituisce una commissione mista incaricata di controllare l’applicazione dell’accordo e del protocollo. Tale commissione ha il potere di approvare determinate modifiche del protocollo. Al fine di agevolare l’approvazione di tali modifiche, è opportuno conferire alla Commissione, a determinate condizioni sostanziali e procedurali, il potere di approvarle a nome dell’Unione con una procedura semplificata.

(6)

La posizione dell’Unione sulle modifiche proposte del protocollo dovrebbe essere stabilita dal Consiglio. È opportuno che le modifiche proposte siano approvate, a meno che una minoranza di blocco degli Stati membri, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, non vi si opponga.

(7)

Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha espresso il proprio parere in data 11 dicembre 2024,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030), («protocollo») è approvato a nome dell’Unione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell’Unione, alle notifiche previste dall’articolo 14 del protocollo, al fine di esprimere il consenso dell’Unione ad essere vincolata dal protocollo (6).

Articolo 3

Conformemente alle procedure e alle condizioni riportate nell’allegato della presente decisione la Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell’Unione, le modifiche del protocollo adottate dalla commissione mista istituita a norma dell’articolo 12 dell’accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

L. AAGAARD


(1)  Approvazione dell’8 luglio 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Decisione 2024/3202 del Consiglio, del 5 dicembre 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo di attuazione dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra (2025-2030) (GU L, 2024/3202, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/3202/oj).

(3)   GU L, 2024/3203, 30.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/3203/oj).

(4)   GU L 175, del 18.5.2021, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/793/oj.

(5)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

(6)  La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblica dal segretariato generale del Consiglio nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.


ALLEGATO

PROCEDURA E CONDIZIONI PER L’APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DEL PROTOCOLLO CHE DEVONO ESSERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE MISTA

1.   

Nei casi in cui la commissione mista sia invitata ad adottare modifiche del protocollo conformemente all’articolo 12 dell’accordo di partenariato e agli articoli 4 e 7 del protocollo, la Commissione è autorizzata a negoziare con il governo della Groenlandia e con il governo della Danimarca e, se del caso e fatto salvo il rispetto del punto 3 del presente allegato, ad approvare modifiche proposte del protocollo a nome dell’Unione riguardo alle questioni seguenti:

a)

la revisione delle possibilità di pesca e, di conseguenza, della contropartita finanziaria di cui all’articolo 3 del protocollo;

b)

le modalità di sostegno settoriale conformemente all’articolo 4 del protocollo;

c)

le condizioni tecniche e le modalità in base alle quali le navi dell’Unione svolgono le loro attività di pesca.

2.   

Nell’ambito della commissione mista, l’Unione:

a)

agisce conformemente agli obiettivi perseguiti nell’ambito della politica comune della pesca;

b)

promuove posizioni che siano compatibili con le norme pertinenti adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tengano conto della gestione congiunta da parte degli Stati costieri.

3.   

Quando in una riunione della commissione mista è prevista l’adozione di una decisione che modifica il protocollo come previsto al punto 1, si prendono le disposizioni necessarie affinché la posizione che sarà espressa a nome dell’Unione tenga conto dei più recenti dati statistici e biologici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione.

4.   

A tal fine e sulla base di tali informazioni la Commissione trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con sufficiente anticipo prima della riunione pertinente della commissione mista, un documento contenente i dettagli della posizione proposta da esprimere a nome dell’Unione, affinché sia esaminato e approvato.

5.   

Con riguardo agli aspetti di cui al punto 1), lettera a), la posizione da esprimere proposta a nome dell’Unione è approvata dal Consiglio a maggioranza qualificata in sede di Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea (TUE). Negli altri casi la posizione dell’Unione proposta nel documento preparatorio si considera approvata, a meno che un numero di Stati membri equivalente alla minoranza di blocco in sede di Consiglio, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, TUE, non vi si opponga durante una riunione dell’organo preparatorio del Consiglio o entro 20 giorni dal ricevimento del documento preparatorio, se quest’ultima data è anteriore. In caso di opposizione, la questione è sottoposta al Consiglio.

6.   

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni della commissione mista, comprese riunioni sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell’Unione tenga conto dei nuovi elementi.

7.   

La Commissione è invitata ad adottare in tempo utile le disposizioni necessarie a garantire che sia dato seguito alla decisione della commissione mista, comprese, se del caso, la pubblicazione della decisione in questione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e la presentazione di eventuali proposte necessarie per l’attuazione di tale decisione.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2018/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)