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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/2014 |
22.12.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 16 dicembre 2025
che modifica il regolamento (UE) 2024/823 relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), che si applica fino al 31 dicembre 2025, istituisce un sistema di misure commerciali autonome tra l’Unione e i paesi e territori dei Balcani occidentali esentando dai dazi doganali e dagli oneri di effetto equivalente determinati prodotti agricoli originari dei Balcani occidentali e accordando ad alcuni prodotti vitivinicoli originari dei Balcani occidentali l’accesso a un contingente tariffario globale. |
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(2) |
Le attuali misure commerciali autonome per i Balcani occidentali riguardano due benefici residui: in primo luogo, la sospensione dei dazi specifici per tutti i prodotti ortofrutticoli soggetti al regime del prezzo di entrata e, in secondo luogo, l’accesso a un contingente tariffario globale per i vini, disponibile secondo il principio «primo arrivato, primo servito», una volta che i paesi dei Balcani occidentali abbiano esaurito il contingente nazionale previsto dal rispettivo accordo di stabilizzazione e di associazione («ASA»). Le attuali misure commerciali autonome, nonostante l’ambito di applicazione limitato, rimangono importanti. |
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(3) |
Il sistema di misure commerciali autonome costituisce un valido sostegno per le economie dei partner dei Balcani occidentali, senza ripercussioni negative per l’Unione. |
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(4) |
L’Unione dovrebbe pertanto continuare a sostenere le economie vulnerabili della regione dei Balcani occidentali prorogando il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 di altri cinque anni. Tale proroga testimonia il forte impegno dell’Unione a favore dell’integrazione commerciale dei Balcani occidentali. |
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(5) |
È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2024/823 fino al 31 dicembre 2030. |
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(6) |
La proroga del periodo di applicazione delle misure commerciali autonome è coerente con il regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha istituito uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali. |
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(7) |
A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo (*1) (4), l’ultimo degli ASA a essere entrato in vigore, i riferimenti alle concessioni commerciali nel settore della pesca di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/823 dovrebbero essere soppressi, in quanto tali contingenti sono stati trasferiti, per tutte le parti beneficiarie, nei rispettivi ASA bilaterali. |
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(8) |
L’articolo 2, paragrafo 3, e l’articolo 10 del regolamento (UE) 2024/823 prevedono meccanismi contrastanti per la sospensione dei benefici e dovrebbero pertanto essere modificati, al fine di garantire la certezza del diritto, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) 2024/823 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 è così modificato:
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2) |
all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Fatte salve altre disposizioni del presente regolamento, in particolare l’articolo 10, considerato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, se le importazioni di prodotti agricoli causano gravi perturbazioni nei mercati dell’Unione e nei relativi meccanismi regolatori, la Commissione può adottare le misure opportune mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 8, paragrafo 3.» |
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3) |
l’articolo 10 è così modificato:
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4) |
all’articolo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Esso si applica fino al 31 dicembre 2030.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 16 dicembre 2025
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(1) Posizione del Parlamento europeo del 13 novembre 2025 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2025.
(2) Regolamento (UE) 2024/823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2024, relativo a misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione (GU L, 2024/823, 6.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/823/oj).
(3) Regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sull’istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali (GU L, 2024/1449, 24.5.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1449/oj).
(*1) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell’UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.
(4) Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo*, dall’altro (GU L 71 del 16.3.2016, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2016/342/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/2014/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)