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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/2002

12.12.2025

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/2002 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2025

che modifica il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il numero di dispositivi di concentrazione del pesce autorizzati nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2107 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che stabilisce le misure di gestione, di conservazione e di controllo applicabili nella zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) e che modifica i regolamenti del Consiglio (CE) n. 1936/2001, (CE) n. 1984/2003 e (CE) n. 520/2007 (1) in particolare l’articolo 73, paragrafo 1, lettera i),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione è parte contraente della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), avendo approvato l’adesione alla convenzione ICCAT con decisione 86/238/CEE del Consiglio (2).

(2)

L’ICCAT adotta misure volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche nella zona della convenzione ICCAT e a salvaguardare gli ecosistemi marini che le ospitano. Tali misure sono vincolanti per l’Unione.

(3)

Dall’adozione del regolamento (UE) 2017/2107 l’ICCAT ha adottato, nella sua riunione annuale del 2024, la raccomandazione 24-01 (3) relativa a un programma pluriennale di conservazione e di gestione dei tonnidi tropicali. La raccomandazione ICCAT 24-01 contiene una disposizione che riduce il numero di dispositivi di concentrazione del pesce (FAD) per peschereccio da 300 a 288 a partire dal 1o gennaio 2026.

(4)

È opportuno recepire tale misura nel diritto dell’Unione. Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2107 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(5)

Poiché le disposizioni di cui al presente regolamento hanno ripercussioni dirette sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2017/2107

L’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2107 è sostituito dal seguente:

«4.   Dal 1o gennaio 2026 gli Stati membri garantiscono che non siano attivi contemporaneamente più di 288 FAD per peschereccio con boe operative.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 315 del 30.11.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2107/oj.

(2)  Decisione 86/238/CEE del Consiglio, del 9 giugno 1986, relativa all’adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico, emendata dal protocollo allegato all’atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmato a Parigi il 10 luglio 1984 (GU L 162 del 18.6.1986, pag. 33, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/238/oj).

(3)  Raccomandazione ICCAT 24-01 (https://www.iccat.int/Documents/Recs/compendiopdf-e/2024-01-e.pdf).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2002/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)