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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1996 |
30.9.2025 |
REGOLAMENTO (UE) 2025/1996 DEL CONSIGLIO
del 29 settembre 2025
recante modifica del regolamento (UE) 2025/202, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio (1) fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione. È opportuno modificare tali possibilità di pesca, incluse alcune misure ad esse funzionalmente collegate, per tenere conto dei pareri scientifici pubblicati e dell’esito delle riunioni delle organizzazioni regionali di gestione della pesca. |
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(2) |
Il regolamento (UE) 2025/202 fissa provvisoriamente al livello di 7 182 tonnellate il totale ammissibile di cattura (TAC) per l’acciuga (Engraulis encrasicolus) nella parte occidentale della sottozona 9 e nella sottozona 10 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 settembre 2025, in attesa della pubblicazione del parere scientifico del CIEM per l’acciuga nella parte occidentale della divisione CIEM 9a per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026. A seguito della pubblicazione di tale parere il 20 giugno 2025, è opportuno fissare il TAC definitivo per l’acciuga nella parte occidentale della sottozona CIEM 9 e nella sottozona CIEM 10 per il periodo dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026. |
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(3) |
Il 31 ottobre 2024 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico per lo scampo (Nephrops norvegicus) nelle divisioni CIEM 8a e 8b per il 2025. In tale parere, il CIEM aveva raccomandato che le catture di tale stock in quel periodo non dovessero superare le 3 502 tonnellate. Il 6 maggio 2025 il CIEM ha pubblicato un parere scientifico riveduto per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a e 8b per il 2025. In tale parere riveduto, che sostituisce il parere del 31 ottobre 2024, il CIEM ha raccomandato di ridurre a 2 601 tonnellate le catture per tale stock nel periodo in questione. Il regolamento (UE) 2025/202 fissa il TAC per lo scampo nelle divisioni CIEM 8o, 8b, 8d e 8e per 2025, al livello di 3 502 tonnellate sulla base del parere del CIEM del 31 ottobre 2024. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 5, del medesimo, il livello del TAC fissato per lo scampo nelle divisioni CIEM 8a, 8b, 8d e 8e per il 2025 dovrebbe pertanto essere modificato sulla base del parere riveduto del CIEM. |
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(4) |
Il 3 maggio 2025 è entrato in vigore il regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione (3). Il regolamento delegato (UE) 2025/837 ha modificato il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) per quanto riguarda la gestione del tonno rosso (Thunnus thynnus) in parte della zona della convenzione della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT), nell’Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo. In particolare, ha modificato l’allegato I, punti 1 e 2, del regolamento (UE) 2023/2053 e consistono nell’inserimento di deroghe per il Golfo del Leone. Per tenere conto di tali deroghe è quindi opportuno modificare gli elementi seguenti nel regolamento (UE) 2025/202: i) il numero massimo di pescherecci francesi adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo; e ii) il contingente francese di tonno rosso nell’Oceano Atlantico, a est di 45o O, e nel Mediterraneo, assegnato ai suddetti pescherecci. |
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(5) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2025/202. |
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(6) |
Al fine di mantenere i periodi di riferimento dei TAC modificati dal presente regolamento, che si applicano dal 1o gennaio o dal 1o luglio 2025, anche i TAC modificati dovrebbero applicarsi retroattivamente a decorrere da tali date. L’applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto i contingenti previsti da tali TAC non sono stati ancora esauriti o sono aumentati. |
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(7) |
Vista l’urgente necessità di evitare interruzioni delle attività di pesca, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2025/202
L’allegato IA, parte A, e gli allegati ID e VI del regolamento (UE) 2025/202 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BØDSKOV
(1) Regolamento (UE) 2025/202 del Consiglio, del 30 gennaio 2025, che fissa, per il 2025 e il 2026, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione e che modifica il regolamento (UE) 2024/257 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca per il 2025 (GU L, 2025/202, 31.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/202/oj).
(2) Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/472/oj).
(3) Regolamento delegato (UE) 2025/837 della Commissione, del 7 febbraio 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la gestione del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo (GU L, 2025/837, 2.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/837/oj).
(4) Regolamento (UE) 2023/2053 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, che istituisce un piano di gestione pluriennale del tonno rosso nell’Atlantico orientale e nel Mediterraneo, modifica i regolamenti (CE) n. 1936/2001, (UE) 2017/2107 e (UE) 2019/833 e abroga il regolamento (UE) 2016/1627 (GU L 238 del 27.9.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2053/oj).
ALLEGATO
Modifiche degli allegati del regolamento (UE) 2025/202
1)
L’allegato IA è così modificato:|
a) |
nella parte A, la tabella 2(1) è sostituita dalla seguente: «Tabella 2(1)
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b) |
Nella parte A, la tabella 9 è sostituita dalla seguente: «Tabella 9
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2)
Nell’allegato ID, la tabella 12 è sostituita dalla seguente:«Tabella 12
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Specie: |
Tonno rosso |
Zona: |
Oceano Atlantico, a est di 45o O, e Mar Mediterraneo |
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Thunnus thynnus |
(BFT/AE45WM) |
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Cipro |
195,17 |
TAC analitico |
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Grecia |
350,95 |
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Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Spagna |
7 161,64 |
Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96. |
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Francia |
7 132,06 |
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Croazia |
1 127,25 |
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Italia |
5 628,97 |
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Malta |
450,68 |
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Portogallo |
650,83 |
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Altri Stati membri |
80,60 |
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Unione |
22 778,15 |
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TAC |
40 570,00 |
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3)
Nell’allegato VI, il punto 2 è sostituito dal seguente:|
«2. |
Numero massimo di pescherecci dell’Unione adibiti alla pesca costiera artigianale autorizzati a praticare la pesca attiva del tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm nel Mediterraneo
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(1) Parte della sottozona 9 a ovest della linea che collega i punti seguenti:
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Punto |
Latitudine |
Longitudine |
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1 |
36o00’00"N |
11o00’00"W |
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2 |
37o01’20"N |
8o59’47"W |
(2) Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1o luglio 2025 al 30 giugno 2026.»
(3) Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).
(4) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):
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Spagna |
1 088,70 |
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Francia |
505,77 |
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Unione |
1 594,47 |
(5) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):
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Francia |
100,00 |
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Unione |
100,00 |
(6) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):
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Spagna |
143,23 |
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Francia |
285,28 |
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Italia |
112,58 |
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Cipro |
3,90 |
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Malta |
9,01 |
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Unione |
554,00 |
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(*1) Di cui il 50 % può essere pescato soltanto nel Golfo del Leone.
(7) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):
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Italia |
112,58 |
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Unione |
112,58 |
(8) Condizione speciale: nell’ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dai pescherecci di cui all’allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):
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Croazia |
1 014,53 |
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Unione |
1 014,53 |
(9) Dopo il trasferimento di 200 tonnellate dall’Islanda all’Unione.»
(1) Questo numero può essere aumentato nel caso in cui un peschereccio a cianciolo sia sostituito da più pescherecci con palangaro (fino ad un massimo di 10) conformemente al punto 4, della tabella, del presente allegato.
(2) Di cui almeno 9 devono essere pescherecci operanti nel Golfo del Leone.»
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2025/1996/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)