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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1984

6.10.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1984 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 2025

che dispone la registrazione delle importazioni di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) ("regolamento di base"), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

informati gli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 29 luglio 2025 la Commissione europea ("Commissione") ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2), l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell'Unione di filati di poliammide originari della Repubblica popolare cinese.

(2)

Tale apertura ha fatto seguito a una denuncia presentata il 16 giugno 2025 dalla coalizione ad hoc dei produttori europei di filati di poliammide per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di filati di poliammide.

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(3)

Il prodotto soggetto a registrazione ("prodotto in esame") è costituito da filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex. Il prodotto soggetto a registrazione comprende tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (o loro varianti), torti o non torti, attualmente classificati con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese.

(4)

Sono esclusi i filati ad alta tenacità di poliammide di cui al codice NC 5402 19 00 .

2.   REGISTRAZIONE

(5)

A norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, è possibile sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi antidumping, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate, purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili.

(6)

La Commissione ha deciso di disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame di propria iniziativa, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base. Le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi saranno valutate nel regolamento che istituisce dazi definitivi, se del caso.

(7)

Gli eventuali futuri dazi da pagare dipenderanno dalle risultanze dell'inchiesta antidumping.

(8)

Secondo i calcoli forniti nella denuncia con cui è stata chiesta l'apertura di un'inchiesta antidumping, i margini di dumping sono stimati tra il 49 % e il 131 % e il livello di eliminazione del pregiudizio sarebbe compreso tra il 92 % e il 98 % per il prodotto in esame per l'anno 2024. L'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe di norma fissato al livello inferiore tra i due, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

(9)

Qualora, nel corso dell'inchiesta, la Commissione riscontri elementi di prova dell'esistenza di distorsioni relative alle materie prime a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'importo di eventuali futuri dazi da pagare sarebbe fissato al livello del margine di dumping di cui all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del regolamento di base, se si concludesse che un dazio inferiore al margine di dumping non sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(10)

In questa fase la Commissione non è tuttavia in grado di stimare l'importo di eventuali futuri dazi da pagare. Gli importi menzionati nella denuncia sono quindi unicamente di carattere informativo e non possono creare aspettative quanto all'effettivo livello di dazi da pagare che sarà stabilito a seguito dell'inchiesta.

3.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(11)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Alle autorità doganali è data istruzione, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, di adottare le opportune misure per registrare le importazioni nell'Unione di filati di filamenti sintetici continui di poliammidi alifatiche, non condizionati per la vendita al minuto, compresi i monofilamenti sintetici di meno di 67 decitex, comprese tutte le varianti di filati di nylon o di altre poliammidi alifatiche, testurizzati con titolo di filati semplici inferiore o uguale a 50 tex per singolo filato o non testurizzati, semplici, doppi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (o loro varianti), torti o non torti, attualmente classificati con i codici NC 5402 31 00 , 5402 45 00 , 5402 51 00 e 5402 61 00 e originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi dalla presente inchiesta i filati ad alta tenacità di poliammide di cui al codice NC 5402 19 00 .

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 2025

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.

(2)   GU C, C/2025/4120, 29.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/4120/oj.

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1984/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)