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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1937 |
23.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1937 DEL CONSIGLIO
del 22 settembre 2025
che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(2) |
A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-437/23 (2) risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. |
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(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025
Per il Consiglio
Il presidente
J. JENSEN
(1) GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj.
(2) Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025, Hala Almaghout v Consiglio dell’Unione europea, T-437/23, ECLI:EU:T:2025:701.
ALLEGATO
La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:
318.
Hala Tarif ALMAGHOUT.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1937/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)