European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2025/1937

23.9.2025

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1937 DEL CONSIGLIO

del 22 settembre 2025

che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011 (1), in particolare l’articolo 32,

considerando quanto segue:

(1)

Il 18 gennaio 2012 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 36/2012.

(2)

A seguito della sentenza del Tribunale nella causa T-437/23 (2) risulta opportuno sopprimere una voce dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

(3)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 36/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2025

Per il Consiglio

Il presidente

J. JENSEN


(1)   GU L 16 del 19.1.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/oj.

(2)  Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 9 luglio 2025, Hala Almaghout v Consiglio dell’Unione europea, T-437/23, ECLI:EU:T:2025:701.


ALLEGATO

La voce seguente è soppressa dall’elenco riportato nella sezione A («Persone») dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012:

318.   

Hala Tarif ALMAGHOUT.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1937/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)