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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1934 |
22.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1934 DELLA COMMISSIONE
del 19 settembre 2025
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l'articolo 230, paragrafo 1, e l'articolo 232, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 3, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 dispone che l'ingresso nell'Unione di partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori debba essere consentito solo se i paesi terzi o i territori interessati sono elencati conformemente all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
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(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione. |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. Detti elenchi e alcune norme generali riguardanti i medesimi elenchi figurano negli allegati da I a XXII di tale regolamento di esecuzione. |
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(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione rispettivamente di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
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(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame, nella provincia dell'Alberta, confermati il 9 settembre 2025 e il 10 settembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(6) |
Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI nel pollame, nella contea di Devon, Inghilterra, confermato il 31 agosto 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(7) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di otto focolai di HPAI nel pollame, negli Stati del North Dakota (2) e del South Dakota (6), confermati tra il 28 agosto 2025 e l'11 settembre 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(8) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di HPAI, le autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'HPAI e limitare la diffusione di tale malattia. |
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(9) |
Il Canada, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno presentato alla Commissione informazioni sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e sulle misure adottate per prevenire l'ulteriore diffusione dell'HPAI a seguito della comparsa di tali recenti focolai di HPAI. |
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(10) |
Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada, del Regno Unito e degli Stati Uniti, per proteggere lo stato sanitario degli animali nell'Unione è opportuno sospendere l'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate dai focolai, tenuto conto delle date in cui i focolai sono stati confermati. Le voci relative a tali paesi terzi nelle tabelle di cui all'allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e nella tabella figurante nell'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbero pertanto essere modificate di conseguenza. |
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(11) |
In aggiunta, il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda i precedenti focolai di HPAI - situazione che aveva determinato la sospensione dell'ingresso nell'Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna, come indicato nella tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
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(12) |
L'11 settembre 2025, il 15 settembre 2025 e il 16 settembre 2025 il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a cinque focolai di HPAI nel pollame, confermati tra il 28 luglio 2025 e l'8 agosto 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(13) |
Il 12 settembre 2025 gli Stati Uniti hanno presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione della sanità animale e alle misure adottate in relazione a sei focolai di HPAI nel pollame, negli Stati dell'Arizona (4), del New Mexico (1) e della Pennsylvania (1), confermati tra l'8 aprile 2025 e il 2 luglio 2025 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
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(14) |
Il Regno Unito e gli Stati Uniti hanno informato la Commissione che, a seguito della comparsa di tali precedenti focolai di HPAI, hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno anche portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all'attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti. |
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(15) |
Dopo aver valutato le informazioni presentate dal Regno Unito e dagli Stati Uniti, la Commissione ritiene che detti paesi abbiano fornito garanzie adeguate del fatto che la situazione della sanità animale all'origine della sospensione dell'ingresso nell'Unione delle partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone interessate, come indicato nella tabella figurante nell'allegato V, parte 1, sezione B, e nella tabella di cui all'allegato XIV, parte 1, sezione B, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell'Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite provenienti dalle zone di tali paesi terzi interessate dalla citata sospensione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti in tali tabelle di cui ai summenzionati allegati. |
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(16) |
Tenuto conto dei nuovi focolai di HPAI in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito e gli Stati Uniti, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
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(17) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/692/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/404/oj).
ALLEGATO
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
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1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1934/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)