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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2025/1919 |
26.9.2025 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/1919 DELLA COMMISSIONE
del 25 settembre 2025
che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam e che chiude l’inchiesta sulle importazioni di tali prodotti originari dell’India
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
1. PROCEDURA
1.1. Apertura
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(1) |
L’8 agosto 2024 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta antidumping relativa alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam («paesi interessati») sulla base dell’articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2) («avviso di apertura»). |
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(2) |
La Commissione ha aperto l’inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 24 giugno 2024 dalla European Steel Association («EUROFER» o «denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell’industria dell’Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell’esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l’apertura dell’inchiesta. |
1.2. Registrazione
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(3) |
Con il regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719 della Commissione, («regolamento di registrazione») (3), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam. |
1.3. Misure provvisorie
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(4) |
In conformità all’articolo 19 bis del regolamento di base, il 14 marzo 2025 la Commissione ha fornito alle parti una sintesi dei dazi proposti e il calcolo dettagliato dei margini di dumping e dei margini sufficienti per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione. Le parti interessate sono state invitate a presentare osservazioni sull’esattezza dei calcoli entro tre giorni lavorativi. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’esattezza dei calcoli. |
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(5) |
Il 7 aprile 2025 la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/670 della Commissione (4) («regolamento provvisorio»). |
1.4. Fase successiva della procedura
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(6) |
In seguito alla divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («divulgazione provvisoria delle informazioni»), i denuncianti, i produttori esportatori Daido Steel Co., Ltd. («Daido»), Formosa Ha Tinh Steel Corporation («FHS»), Al Ezz Dekheila Steel Company S.A.E («Ezz Steel»), Nippon Steel Corporation («Nippon Steel») e JFE Steel Corporation («JFE»), Hoa Phat Group, nonché il governo dell’Egitto («GOE») e il governo del Giappone («GOJ») hanno presentato osservazioni scritte in merito alle risultanze provvisorie entro il termine di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento provvisorio. |
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(7) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con Ezz Steel, il governo del Giappone, Nippon Steel e il governo dell’Egitto. |
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(8) |
La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Per giungere alle risultanze definitive, la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e, ove opportuno, ha riveduto le conclusioni provvisorie. |
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(9) |
La Commissione ha informato tutte le parti interessate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam («divulgazione finale delle informazioni»). Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. |
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(10) |
Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno inoltre avuto la possibilità di essere sentite. Si sono svolte audizioni con il governo dell’Egitto, Ezz Steel (EZDK e EFS), il governo del Giappone e Nippon Steel. |
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(11) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha ricevuto osservazioni da Daido, FHS, Hoa Phat Group, Nippon Steel, JFE, dal governo del Giappone e da EUROFER. |
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(12) |
Determinate osservazioni presentate da Nippon Steel sono state accolte, con la conseguente modifica del margine di pregiudizio per tale produttore esportatore e per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione del Giappone. I nuovi margini sono stato oggetto di una nuova divulgazione delle informazioni il 7 agosto 2025 rivolta a tutte le parti, cui è stata poi data la possibilità di presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni. |
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(13) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha appurato che le vendite non vincolate a parti collegate dell’industria dell’Unione erano state conteggiate due volte nelle cifre indicanti il consumo e le vendite delle tabelle 1, 3 e 4 del documento generale di divulgazione delle informazioni. Sono state quindi rivedute in base a ciò le quote di mercato delle importazioni dai paesi interessati e da altri paesi terzi calcolate nelle tabelle 2 e 6. Tale modifica non influisce sulle tendenze rilevanti e pertanto sulle risultanze presentate nella divulgazione finale delle informazioni. Dato però che alcune cifre erano leggermente diverse da quelle presentate nella divulgazione finale delle informazioni si è proceduto a un’ulteriore divulgazione finale delle informazioni, informando le parti interessate delle revisioni il 18 agosto 2025. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni nei successivi 2 giorni in conformità all’ultima frase dell’articolo 20, paragrafo 5, del regolamento di base, considerato il calendario dell’inchiesta. Non sono pervenute osservazioni. |
1.5. Argomentazioni in merito all’apertura
1.5.1. Argomentazione relativa alla procedura
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(14) |
Formosa Ha Tinh Steel Corporation («FHS») ha sostenuto che la Commissione non aveva risposto adeguatamente alle sue argomentazioni procedurali ritenendole eccessive rispetto al requisito dell’adeguatezza degli elementi di prova di cui all’articolo 5, paragrafi 3 e 7 del regolamento di base e all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell’accordo antidumping dell’OMC. FHS ha tenuto conto di questi tre elementi: i) l’assenza di indicatori economici fondamentali nella denuncia, ii) l’inadeguatezza della versione non riservata e iii) il fatto che la Commissione non avesse esaminato i punti deboli strutturali dell’industria dell’Unione, i costi crescenti di decarbonizzazione e i prezzi eccezionalmente elevati dell’energia elettrica, nella loro interezza. FHS era del parere che una serie di fattori individuati dalla Commissione nel capitolo sul «nesso di causalità» confermavano le sue argomentazioni sul fatto che il denunciante non avesse soddisfatto i criteri per l’apertura della denuncia. FHS ha argomentato che la Commissione aveva violato il suo obbligo di effettuare un esame obiettivo basato su prove positive in quanto essa aveva esaminato le asserzioni procedurali isolatamente ed etichettando le prove presentate dai denuncianti come «insufficienti» senza affrontare adeguatamente le questioni sollevate. Le argomentazioni avanzate all’apertura da questo produttore esportatore in merito alla mancanza di elementi di prova che giustificassero l’apertura del procedimento ai sensi dell’articolo 5, paragrafi 2 e 3, dell’accordo antidumping dell’OMC sono state trattate in dettaglio nei considerando da 12 a 18 del regolamento provvisorio. La Commissione ha osservato che gli aspetti ritenuti da tale produttore esportatore incompleti o presentati in modo da rappresentare in modo errato la situazione reale dell’industria dell’Unione erano stati debitamente documentati nel regolamento provvisorio. Tali fattori e indici riguardavano i seguenti punti dello stato dell’industria dell’Unione:
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(15) |
Come esposto nel considerando 16 del regolamento provvisorio, si è ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse tutti gli elementi di prova e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(16) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni, FHS ha ribadito che gli esempi concreti addotti, quali «l’assenza delle tabelle del numero di codice di prodotto, studi di mercato non utilizzabili perché coperti dal diritto d’autore, fogli di lavoro degli stabilimenti illeggibili» e la mancanza di una spiegazione esplicita del perché tali elementi non dovessero essere divulgati costituivano violazioni dell’articolo 6 dell’accordo antidumping dell’OMC e dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, ma senza presentare argomentazioni aggiuntive. In assenza di nuovi elementi, come indicato nel considerando 15, l’osservazione è stata respinta. |
1.6. Campionamento
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(17) |
In assenza di osservazioni riguardanti il campionamento, sono stati confermati i considerando da 27 a 35 del regolamento provvisorio. |
1.7. Esame individuale
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(18) |
In assenza di osservazioni riguardanti questo punto, è stato confermato il considerando 36 del regolamento provvisorio. |
1.8. Risposte al questionario e visite di verifica
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(19) |
Un’ulteriore visita di verifica è stata effettuata presso la sede di EUROFER a Bruxelles, in Belgio. |
1.9. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
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(20) |
Secondo FHS, una volta riconosciuto nel considerando 45 del regolamento provvisorio che l’anno 2021 ha rappresentato «un punto eccezionalmente basso» per l’utilizzo degli impianti e riconosciuta inoltre l’esistenza di un’impennata dei prezzi post-COVID-19 nello stesso periodo, la Commissione non avrebbe dovuto utilizzare tale «anno anomalo» come parametro di riferimento. Scegliendo il 2021 come anno base di riferimento, la Commissione ha creato una distorsione che incide sulla curva di tendenza. |
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(21) |
La Commissione ha trattato questa argomentazione nel considerando 42 del regolamento provvisorio, in cui ha affermato che il periodo in esame non dovrebbe essere esteso al 2020, in quanto il mercato e i risultati dell’industria dell’Unione risentivano fortemente delle circostanze eccezionali innescate dalla crisi COVID-19. Tale estensione non avrebbe aggiunto valore, in particolare dal momento che nel 2020 l’industria ha registrato perdite significative, dovute principalmente all’impatto della COVID-19. La situazione del mercato ha iniziato a normalizzarsi in termini di offerta e di domanda, il che spiega il miglioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione, ma allo stesso tempo tale industria si è trovata soggetta a nuova pressione dovuta alle importazioni dai paesi interessati, che hanno eroso la quota di mercato e i profitti, con effetto ancora più accentuato nel 2023 e nel PI. Inoltre la durata del periodo in esame era coerente con le prassi standard delle inchieste. |
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(22) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni FHS ha sostenuto che la Commissione ha ignorato la proposta di far partire il periodo dell’inchiesta dal 2019 invece che dal 2021 e così facendo violato l’obbligo di rispettare lo standard di esame obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo antidumping dell’OMC. Altre osservazioni pervenute dai produttori esportatori dopo la divulgazione finale delle informazioni in relazione sia all’inizio del periodo in esame che all’esame del pregiudizio sono trattati nella sezione 4. |
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(23) |
In assenza di altre osservazioni in merito al periodo dell’inchiesta («PI») e al periodo in esame, sono stati confermati i considerando da 40 a 45 del regolamento provvisorio. |
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto
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(24) |
Il produttore esportatore Daido ha chiesto l’esclusione di tutti i suoi tipi di prodotti piatti laminati a caldo di acciaio sulla base del fatto che essi sono noti nell’industria come di acciaio per utensili e acciaio rapido, anche se non corrispondono alla descrizione degli acciai per utensili inclusa nella nomenclatura combinata (NC) dell’UE. |
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(25) |
Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha confermato che i prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido non rientravano nella definizione del prodotto in oggetto. Tuttavia la Commissione ha ritenuto che la richiesta di Daido di escludere tutti i suoi tipi di prodotti piatti laminati a caldo di acciaio non fosse sufficientemente specifica, con il rischio che vi fossero compresi anche molti prodotti comuni piatti laminati a caldo di acciaio destinati a usi diversi dagli utensili. Per questi motivi, la Commissione ha respinto la richiesta di Daido di escludere tutti i suoi prodotti, ma ha confermato l’esclusione dell’acciaio per utensili di cui alla sezione 2.1 del regolamento provvisorio. La Commissione ha inoltre ritenuto che l’uso dei codici NC appropriati fosse di responsabilità degli importatori al momento della dichiarazione delle merci alle autorità doganali. |
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(26) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, Daido ha sostenuto che, sebbene il suo acciaio per utensili si discostasse dalla definizione di acciai per utensili e pertanto non rientrasse nei codici NC specifici degli acciai per utensili (5), l’acciaio per utensili di tale società era comunque in concorrenza con detti tipi di acciaio. La Commissione avrebbe dovuto pertanto riconoscere che gli «acciai per utensili Daido» hanno proprietà fisiche e chimiche diverse da quelle dei «prodotti piatti laminati a caldo di acciaio» oggetto della presente inchiesta ed escluderli dalla definizione del prodotto. |
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(27) |
Daido ha ritenuto di aver stabilito, nelle sue osservazioni, criteri oggettivi e specifici a sostegno della sua richiesta di esclusione. Daido ha espresso inoltre la certezza che tanto l’uso finale degli acciai per utensili quanto le loro caratteristiche fisiche fossero sufficientemente specifici per essere distinti dai prodotti non di acciaio per utensili che non devono essere esclusi dall’ambito dell’inchiesta (ovvero impedire il rischio di elusione). |
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(28) |
La Commissione ha concluso che, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo e in assenza di informazioni che le contraddicano fornite da Daido, i prodotti «acciai per utensili Daido» non sono, in quanto tali, diversi dai prodotti piatti laminati a caldo e potrebbero comprendere molti prodotti comuni piatti laminati a caldo di acciaio per usi diversi dagli utensili. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto giustificato escludere esplicitamente i prodotti «acciai per utensili Daido» dalla definizione del prodotto. |
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(29) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni Daido ha presentato ulteriore documentazione tecnica (certificato di ispezione e scheda di specifica chimica) a sostegno della propria richiesta di esclusione. Daido ha ribadito inoltre che il rigetto della richiesta di esclusione per i prodotti «di acciai per utensili Daido» avrebbe significato che, sebbene i prodotti di acciaio per utensili fossero definiti da norme DIN come «di acciaio per utensili», la Commissione non intendeva trattarli come prodotti di acciai per utensili solo perché non corrispondevano alla definizione stabilita dal sistema di classificazione dell’UE. A parere della società, ciò non era sufficiente per rifiutare la qualifica di prodotti da «acciai per utensili» ai prodotti di Daido. Da ultimo, la società ha osservato che all’atto dell’esportazione dei propri prodotti nell’UE essa presenta alle autorità doganali un certificato di ispezione della qualità nel quale sono chiaramente indicati il nome della società Daido e i tipi di prodotti Daido di acciai per utensili. Tali dati dovrebbero permettere alle autorità doganali di operare le necessarie distinzioni e accertare che gli «acciai per utensili Daido» non sono prodotti piatti laminati a caldo di acciaio. |
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(30) |
Daido ha comunque mancato di comunicare le caratteristiche tecniche obiettive, secondo la definizione degli acciai da utensili dei codici NC pertinenti, che permetterebbero di confermare se tali prodotti rientrano nella definizione stabilita dal sistema di classificazione dell’UE di «acciai per utensili» e quindi permetterebbero alle autorità doganali di distinguere gli «acciai per utensili Daido» da tutti gli altri prodotti di acciaio interessati dalla misura. Una asserita percezione del mercato non è sufficiente a escludere un prodotto. Il riferimento alle norme DIN per la definizione di acciai per utensili è stato respinto in quanto la definizione di acciai per utensili riportata nella Nomenclatura combinata dell’UE (NC) contiene una composizione molto precisa, con i singoli elementi d’obbligo, nella nota complementare del capitolo 72 del regolamento dell’UE che stabilisce la Nomenclatura combinata. Come osservato al considerando 24 e confermato da Daido, gli «acciai per utensili Daido» non corrispondevano agli acciai per utensili ai sensi della nomenclatura combinata dell’UE. La Commissione ha infatti osservato che la nota complementare 1 del Capitolo 72 fornisce una definizione chiara degli acciai per utensili. I prodotti per i quali è richiesta l’esclusione, se non rientrano nell’ambito di applicazione definito per gli acciai per utensili, non dovrebbero essere considerati corrispondenti a tale definizione e rientrerebbero pertanto nell’ambito della presente inchiesta. |
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(31) |
La Commissione ha quindi respinto la richiesta di esclusione degli «acciai per utensili Daido». Per quanto riguarda l’impatto sulla parte richiedente, la Commissione non comprende perché la non esclusione sarebbe «catastrofica», come sostenuto dalla parte, dato che Daido ha la possibilità di dichiarare i propri prodotti con il codice NC corretto alle autorità doganali o di richiedere un codice NC specifico. |
2.2. Conclusioni
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(32) |
In assenza di altre osservazioni relative alla definizione del prodotto, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 52 e 53 del regolamento provvisorio. |
3. DUMPING
3.1. Egitto
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(33) |
Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie in materia di dumping riguardanti l’Egitto dal produttore esportatore egiziano Ezz Steel, dal governo dell’Egitto e da EUROFER. Sono pervenute osservazione anche dopo la divulgazione finale delle informazioni da Ezz Steel e dal governo dell’Egitto. Tali argomentazioni sono esaminate di seguito nelle relative sezioni. |
3.1.1. Valore normale
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(34) |
Il metodo di calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 54 a 65 del regolamento provvisorio. |
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(35) |
In assenza di argomentazioni relative al calcolo del valore normale, si confermano con il presente documento tali considerando. |
3.1.2. Prezzo all’esportazione
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(36) |
Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato illustrato in dettaglio al considerando 66 del regolamento provvisorio. |
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(37) |
Nella fase della divulgazione provvisoria delle informazioni Ezz Steel ha individuato cinque operazioni di vendita all’esportazione che erano state segnalate dalla società nella risposta al questionario, ma che non figuravano nel calcolo del dumping. La Commissione ha rettificato di conseguenza. |
3.1.3. Confronto
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(38) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento provvisorio, Ezz Steel e il governo dell’Egitto hanno affermato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la data della fattura come data del tasso di cambio per la conversione delle vendite all’esportazione nell’Unione in USD nella valuta locale, invece di utilizzare la data del contratto di vendita iniziale. Ezz Steel ha inoltre sostenuto che, se la Commissione dovesse discostarsi dall’utilizzo della data della fattura, non dovrebbe utilizzare la data iniziale del contratto di vendita, bensì la data di emissione della lettera di credito per la corrispondente vendita all’esportazione, quando il contratto diventa definitivo. A tal fine, la società ha proposto un intervallo di tempo medio di 20 giorni tra la data della fattura e la data del contratto di vendita, sulla base delle poche operazioni di esportazione inserite nel campione dalla Commissione durante la verifica; tale procedimento porterebbe effettivamente all’applicazione di un tasso di cambio medio non superiore a 30 giorni dalla data in cui le condizioni legali di vendita diventano definitive. |
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(39) |
Ezz Steel ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la data della fattura di vendita anche per le vendite sul mercato interno, in quanto vi era anche un intervallo di tempo (compreso tra uno e due mesi) tra la data del contratto di vendita e la data della fattura, e i prezzi variavano tra tali date. |
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(40) |
Per quanto riguarda le vendite all’esportazione, le parti non hanno dimostrato, né le operazioni di vendita incluse nel campione hanno confermato la relativa ipotesi, l’esistenza di una differenza strutturale nelle condizioni di vendita concordate (ad esempio in termini di prezzo, volume o qualità) tra la data del contratto di vendita iniziale e la data di emissione delle lettere di credito diversa dall’esistenza di uno sfasamento temporale per il numero limitato di 18 operazioni di esportazione in questione, non rappresentativo della popolazione. Inoltre, la media di 30 giorni di cui al considerando 38 è irrilevante in quanto la deviazione standard del campione è elevata. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(41) |
Per quanto riguarda l’osservazione presentata nella fase della divulgazione provvisoria delle informazioni sull’esistenza di una situazione simile per le condizioni di vendita nelle vendite sul mercato interno e il suggerimento che per le vendite sul mercato interno sarebbe corretto utilizzare la data del contratto di vendita invece della data della fattura di vendita, la Commissione ha concluso che, oltre al fatto che tale argomentazione non era suffragata da alcun elemento di prova, non vi era motivo di discostarsi dalla data della fattura di vendita per le vendite sul mercato interno, poiché tali vendite non erano soggette a problematiche di cambio in quanto tutte effettuate in sterline egiziane. Tale argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(42) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni Ezz Steel e il governo dell’Egitto hanno ulteriormente sviluppato l’osservazione presentata durante la fase provvisoria e sostenuto che la Commissione aveva applicato la data errata per la conversione nelle vendite all’esportazione da USD a sterlina egiziana (EGP), aggiungendo due motivi: la svalutazione e la data in cui sono stabilite le condizioni di vendita importanti. |
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(43) |
Secondo Ezz Steel, la Commissione non ha spiegato nel regolamento provvisorio in qual modo le fluttuazioni del tasso di cambio e la svalutazione complessiva dell’EGP rispetto all’USD abbiano portato a concludere che quale punto di riferimento si doveva assumere la data del contratto di vendita invece della data della fattura. |
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(44) |
I motivi per il ricorso alla data del contratto di vendita, invece della data della fattura, erano però state spiegate chiaramente nel considerando 72 del regolamento provvisorio. Come ivi spiegato, il fatto che la società operasse in condizioni di forte svalutazione dell’EGP rispetto all’USD e all’euro, unitamente al fatto che le condizioni di vendita, tra cui il prezzo di vendita, fossero stabilite al momento del contratto di vendita, ossia quando era noto solo il tasso di cambio del momento, giustificava il ricorso alla data del contratto di vendita come data corretta di riferimento, in sostituzione della data della fattura. |
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(45) |
La società ha inoltre sostenuto che la metodologia «ibrida» utilizzata dalla Commissione con l’applicazione del tasso di cambio alla data del contratto per le vendite all’esportazione e il tasso di cambio alla data della fattura per le vendite sul mercato nazionale non consentiva un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione. Ciò in quanto la svalutazione dell’EGP veniva presa in considerazione solo sul mercato nazionale, mentre per le vendite all’esportazione tale fattore veniva trascurato con l’applicazione della data del contratto di vendita. A sostegno dell’argomentazione la società ha citato un rapporto elaborato da un consulente, ove nel riassunto è dichiarato che tale approccio «[...] implica che i prezzi nazionali rispecchino debitamente l’impatto di 1-2 mesi di inflazione (il tempo tra l’ordinazione e la fattura), mentre invece la corrispondente rivalutazione dell’EGP nei confronti dell’USD durante lo stesso periodo è ignorata» (6). |
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(46) |
La svalutazione dell’EGO nei confronti dell’USD era stata accertata e confermata veritiera e quindi è stata presa in considerazione. La società non ha però fornito prove sostanziali a sostegno di tale affermazione in modo da dimostrare la necessità di un adeguamento costante dei prezzi nazionali nel corso del tempo in parallelo all’andamento dell’inflazione. Era stato inoltre stabilito durante l’inchiesta che per le vendite sul mercato nazionale la società non poteva collegare specifiche vendite a specifici pagamenti. I clienti possono ritirare direttamente il prodotto nei depositi di Ezz Steel appena ricevono l’approvazione dell’ufficio che verifica i conti correnti. Però le procedure interne di Ezz Steel non forniscono informazioni sufficienti e idonee per accertare in quale data esatta sia stata pagata una fattura specifica. Non era pertanto possibile accertare la data di pagamento precisa per ciascuna operazione di vendita sul mercato interno, cosa che avrebbe permesso di valutare l’asserito impatto della svalutazione dell’EGP sui prezzi praticati sul mercato interno. Tale osservazione sull’impatto dell’inflazione sulle vendite sul mercato interno, inoltre, chiama in causa un concetto generico di inflazione senza specificare a quale indice si ricorre. Non è pertanto noto se si intenda l’indice generale dell’inflazione, che comprende molti articoli estranei all’ambito dell’inchiesta e di conseguenza non pertinenti. È importante solo l’evoluzione dei prezzi del prodotto simile sul mercato interno e a tale riguardo nei bilanci sia di EZDK che di EFS i revisori legali non hanno segnalato in sede di audit nessun punto rilevante in relazione all’inflazione. Tale elemento non è menzionato neanche nei bilanci della società redatti secondo il principio contabile IAS 29, Rendicontazione contabile in economie iperinflazionate, La richiesta di un adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base è stata pertanto respinta in quanto non suffragata. |
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(47) |
Ezz Steel ha inoltre ribadito la propria osservazione che le condizioni delle vendite all’esportazione venivano stabilite solo dopo che il contratto tra le parti fosse stato controfirmato dall’acquirente o dopo che fosse stata emessa la lettera di credito. Con l’applicazione di tale approccio, secondo le deduzioni di Ezz Steel, per il campione selezionato di vendite all’esportazione verificate in loco i giorni intercorsi tra la data del contratto di vendita e l’emissione della lettera di credito erano circa 20 in media per il gruppo. Di conseguenza, a parere della società, la Commissione avrebbe dovuto prendere a riferimento la data di emissione della lettera di credito. |
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(48) |
A parte il fatto che la lettera di credito non è rilevante nel presente contesto perché, per definizione, essa deve rispecchiare le condizioni previste nel contratto o accordo di vendita, la Commissione ha respinto tale argomentazione per i motivi di cui al considerando 40. |
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(49) |
Nella fase provvisoria e in quella definitiva Ezz Steel ha sostenuto che il presente caso dovrebbe essere considerato distintamente dai fatti e dalle circostanze di cui ai regolamenti sui piatti a bulbo in acciaio (7) e sulle piastrelle di ceramica (8), che riguardavano esportazioni dalla Turchia e nei quali la Commissione si è avvalsa della data del contratto invece che data della fattura, poiché le circostanze di dette inchieste sono diverse da quelle del presente caso. Dato che la Commissione ha effettuato una valutazione indipendente dei fatti e delle cifre del caso presente, senza effettuare paralleli con i casi citati, tale argomentazione è stata respinta. |
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(50) |
Ezz Steel ha inoltre affermato che la Commissione aveva utilizzato tassi di cambio errati per le transazioni durante il PI relative a contratti di vendita conclusi nei tre mesi precedenti il PI, vale a dire per il periodo da gennaio a marzo 2023. Ezz Steel ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare i tassi di cambio figuranti nella relazione finanziaria sottoposta ad audit della società, fornita alla Commissione durante l’inchiesta. |
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(51) |
La Commissione ha valutato e accettato l’argomentazione della società per quanto riguarda il tasso di cambio di marzo 2023. Per i mesi di gennaio e febbraio 2023, tuttavia, la Commissione ha ritenuto che l’uso del tasso di cambio ufficiale era corretto in quanto la questione della convertibilità della sterlina egiziana (per quanto riguarda il normale accesso all’USD sul mercato valutario) era diventata un problema per la società solo a partire dal marzo 2023, come confermato nei diversi bilanci della società stessa (9). Non vi sono ragioni legate al mercato monetario per non utilizzare il tasso di cambio ufficiale quando tale mercato funziona normalmente, come è avvenuto fino al febbraio 2023 incluso, secondo il bilancio di Ezz per il 2023. Inoltre, il bilancio 2023 non presenta i tassi di cambio specifici di gennaio e febbraio 2023. |
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(52) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni Ezz Steel ha affermato che l’asserzione di cui al considerando 51, relativa all’uso da parte della Commissione del tasso di cambio ufficiale per i mesi di gennaio e febbraio 2023, è erronea, appoggiandosi ai documenti seguenti: rapporto della società Deloitte sulla politica dei prezzi di EZDK da aprile 2023 a marzo 2024, «Egypt Economic Monitor» della Banca mondiale per il dicembre 2022, verbali del quarto trimestre 2023 del comitato di audit e relazione presentata il 20 luglio 2024 da Moore Egypt Public Accountants and Consultants. Quest’ultimo documento però comprende la seguente clausola di esclusione della responsabilità e dichiarazione sui limiti dell’ambito dell’audit: «[...] Le procedure non costituiscono un audit o un esame limitato in conformità dei principi di audit dell’Egitto o dei principi contabili dell’Egitto e pertanto non si esprime nessuna dichiarazione di affidabilità o alcun parere sulle informazioni finanziarie sottostanti. [...] La presente relazione [...] né dovrebbe essere invocata da qualsiasi terza parte tranne il soggetto cui è specificamente rivolta». I verbali del quarto trimestre 2023 del comitato di audit contengono limitazioni della stessa natura in quanto si tratta di un documento ad uso esclusivamente interno. Per quanto riguarda i rapporti di Deloitte e della Banca mondiale, non sono specifici e particolareggiati per quanto riguarda le operazioni di Ezz Steel che hanno risentito dei tassi di cambio nei primi due mesi del 2023. La conclusione provvisoria di cui al considerando 51 è stata pertanto confermata. |
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(53) |
Oltre alle rettifiche descritte sopra, non sono state apportate altre variazioni al metodo di confronto di cui ai considerando da 67 a 72. Esse sono pertanto confermate. |
3.1.4. Margine di dumping
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(54) |
Come descritto ai considerando 36 e 37, in seguito alle argomentazioni presentate dalle parti interessate, la Commissione ha rivisto i margini di dumping. |
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(55) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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3.2. India
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(56) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni e a quella definitiva, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte da parte di EUROFER, che sono trattate nella sezione 3.2.4. |
3.2.1. Valore normale
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(57) |
In assenza di osservazioni sul valore normale, sono stati confermati i considerando da 78 a 90 del regolamento provvisorio. |
3.2.2. Prezzo all’esportazione
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(58) |
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo di esportazione, sono stati confermati i considerando da 91 a 93 del regolamento provvisorio. |
3.2.3. Confronto
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(59) |
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo di esportazione, sono stati confermati i considerando da 94 a 100 del regolamento provvisorio. |
3.2.4. Margine di dumping
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(60) |
EUROFER ha contestato la conclusione della Commissione secondo cui non vi era alcun dumping sulle importazioni indiane di prodotti laminati a caldo di acciaio, sostenendo che la risultanza era errata e dovrebbe essere riesaminata. |
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(61) |
EUROFER ha sostenuto che i volumi e i prezzi delle esportazioni dall’India verso l’Unione nel secondo trimestre 2023 sono stati insolitamente elevati, il che, a suo avviso, avrebbe distorto il calcolo del dumping. Secondo EUROFER, questi volumi elevati sono stati in gran parte il risultato dei riporti di contingenti annuali nell’ambito del meccanismo di salvaguardia per l’acciaio dell’UE, con contingenti per 334 000 tonnellate riportati dal quarto trimestre del 2022 al primo trimestre del 2023 e per 422 000 tonnellate dal primo al secondo trimestre 2023, con un conseguente aumento eccezionale delle esportazioni totali pari a 555 000 tonnellate nel secondo trimestre rispetto ad altri trimestri. Inoltre, i prezzi del secondo trimestre 2023 hanno raggiunto i 740 EUR per tonnellata, un livello insolitamente elevato data la prassi abituale dell’India di vendere l’acciaio in eccesso all’estero a prezzi più bassi dopo aver soddisfatto la domanda interna. EUROFER suggerisce che questa impennata potrebbe essere stata influenzata dall’eliminazione di un dazio all’esportazione del 15 % e da altri schemi di incentivi. EUROFER sostiene che il calcolo del dumping per l’intero periodo nasconde questa distorsione temporanea e richiede invece il ricorso a medie mensili o trimestrali, metodo precedentemente applicato dalla Commissione in altri casi di volatilità del mercato. |
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(62) |
EUROFER ha affermato che fattori stagionali hanno contribuito al livello insolitamente elevato delle esportazioni verso l’Unione: sebbene la domanda dell’Unione e i prezzi siano generalmente più elevati nel secondo trimestre prima del rallentamento estivo, la domanda interna indiana è generalmente inferiore a causa dell’inizio della stagione monsonica, il che incentiva gli esportatori a esportare di più nell’Unione. Poiché il sistema di riporto dei contingenti tariffati è stato interrotto a marzo 2025, EUROFER ha sottolineato che il secondo trimestre 2023 rappresentava un caso di distorsione isolato che non dovrebbe essere calcolato nella media per l’intero periodo dell’inchiesta. |
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(63) |
EUROFER ha sostenuto che la Commissione ha utilizzato erroneamente i costi del minerale di ferro nel calcolo del valore normale, e ha affermato che i produttori indiani vendevano in perdita minerale di ferro proveniente da miniere vincolate per conformarsi alle direttive governative. Tuttavia la Commissione ha trattato tali operazioni come costi di approvvigionamento legittimi anziché adeguarle alle valutazioni basate sul mercato. EUROFER ha insistito sul fatto che gli adeguamenti dei costi dovrebbero riflettere i prezzi che si registrerebbero nel corso di normali operazioni commerciali, compreso un margine di utile ragionevole. L’utilizzo di prezzi distorti dei fattori produttivi, come le vendite di minerale di ferro sottocosto, si traduce in un valore normale sottostimato e, di conseguenza, in un margine di dumping fuorviante. |
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(64) |
EUROFER ha pertanto chiesto che, in primo luogo, il margine di dumping per i prodotti piatti laminati a caldo indiani sia ricalcolato eliminando l’influenza dei dati relativi al secondo trimestre 2023 o calcolando la media dei margini su base mensile o trimestrale. In secondo luogo, il metodo per determinare il valore normale dovrebbe essere rivisto per tenere conto di prezzi equi del minerale di ferro basati sul mercato, compreso un equo margine di profitto, in linea con le norme commerciali internazionali. |
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(65) |
La Commissione ha esaminato attentamente tali argomentazioni. In primo luogo, ha concluso che EUROFER non aveva spiegato adeguatamente perché il terzo trimestre sarebbe stato diverso dagli altri trimestri. La Commissione ha constatato che l’eliminazione dei dazi all’esportazione in India si era verificata già nel novembre 2022 e che tali dazi non sono stati reistituiti. Non è chiaro perché tale elemento avrebbe inciso solo sul terzo trimestre. Infine, la Commissione ha osservato che, a seguito dell’eliminazione di tali dazi, i produttori esportatori indiani hanno avuto la possibilità di applicare prezzi all’esportazione più bassi o di aumentare i prezzi, e hanno deciso di aumentare i prezzi (e i profitti). Pertanto la Commissione non può ritenere che i dati delle vendite del secondo trimestre 2023 non riflettessero le effettive transazioni commerciali avvenute durante il periodo dell’inchiesta. Inoltre, i volumi delle vendite all’esportazione dei due produttori esportatori durante il secondo trimestre 2003 non erano stati eccezionalmente elevati e in tutti i trimestri si sono registrate per entrambi vendite rappresentative. Di conseguenza, tali dati sono rappresentativi e validi ai fini dell’inclusione nel calcolo del margine di dumping. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
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(66) |
La Commissione ha inoltre respinto le argomentazioni di EUROFER riguardanti sia la stagionalità che i prezzi distorti del minerale di ferro quale fattore produttivo. Per quanto riguarda la stagionalità, la Commissione ha sostenuto che, nonostante le affermazioni di EUROFER relative ai volumi e prezzi eccezionali dovuti ai riporti di contingenti tariffari e alle dinamiche di mercato stagionali, i dati relativi al secondo trimestre 2023 hanno rispecchiato le effettive transazioni commerciali effettuate durante il periodo dell’inchiesta. La Commissione non ha pertanto riscontrato alcuna base giuridica ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base tale da giustificare il discostamento dal metodo standard, che considera rappresentativo l’intero periodo dell’inchiesta. |
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(67) |
Per quanto riguarda l’argomentazione di EUROFER sui prezzi del minerale di ferro quale fattore produttivo, la Commissione ha constatato che non esistevano elementi di prova sufficienti per sostituire i costi dichiarati con valori alternativi basati sul mercato. In primo luogo, EUROFER non ha indicato la base giuridica dell’adeguamento richiesto. In secondo luogo, la Commissione osserva che le « vendite » di minerale di ferro cui si riferisce EUROFER sono in realtà cessioni intrasocietarie e non una vendita in perdita tra società collegate. L’affermazione di cui al considerando 84 del regolamento provvisorio si riferisce alle vendite di minerale di ferro ad acquirenti indipendenti sul mercato libero e non alle transazioni intrasocietarie. Per riflettere l’effettivo costo di fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta, la Commissione ha imputato al costo di fabbricazione la perdita realizzata sulle vendite di minerale di ferro, trattandolo come costo di approvvigionamento. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da EUROFER, il calcolo del dumping ha correttamente contabilizzato le perdite sostenute sulle vendite di minerale di ferro. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(68) |
In entrambi i casi, la Commissione ha confermato le risultanze provvisorie e ha concluso che il metodo utilizzato era conforme alle prescrizioni del regolamento di base. |
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(69) |
In assenza di argomentazioni accettate in merito al calcolo del margine di dumping, si conferma il considerando 102 del regolamento provvisorio, cioè che non è stato riscontrato alcun dumping sulle importazioni indiane di prodotti piatti laminati a caldo di acciaio. |
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(70) |
Dopo la divulgazione finale delle informazioni EUROFER ha ripresentato osservazioni che contestavano le risultanze della Commissione, secondo le quali le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari dell’India non erano oggetto di dumping. EUROFER ha sostenuto che il calcolo del margine di dumping era probabilmente inesatto a causa:
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(71) |
Per quanto riguarda la lettera a), EUROFER ha sostenuto che i prezzi e i volumi all’esportazione nel secondo trimestre 2023 erano insolitamente elevati a causa di una convergenza di fattori legati alla politica e al mercato, tra cui riporti di contingenti delle misure di salvaguardia, variazioni stagionali della domanda, l’abolizione dei dazi all’esportazione nel novembre 2022 e l’estensione di regimi di incentivi all’esportazione come RoDTEP. EUROFER ha affermato che tali elementi hanno creato una distorsione temporanea, che avrebbe dovuto essere corretta escludendo il secondo trimestre 2023 dal calcolo del dumping oppure adottando un metodo di confronto trimestrale o mensile, a norma dell’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
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(72) |
La Commissione ha esaminato tali argomentazioni e ha ritenuto che esse non giustificavano una revisione delle risultanze provvisorie. Sebbene il dazio all’esportazione sia stato soppresso nel novembre 2022, tale modifica riguarda l’intero periodo dell’inchiesta e non unicamente il secondo trimestre 2023. Per quanto riguarda il riporto dei contingenti delle misure di salvaguardia e la domanda asseritamente stagionale, i produttori esportatori inclusi nel campione potevano adeguare di conseguenza le loro strategie commerciali. La Commissione non ha riscontrato elementi di prova del fatto che le operazioni nel secondo trimestre 2023 risentissero di considerazioni non autenticamente commerciali. |
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(73) |
Inoltre, per i due produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha confermato che i volumi delle esportazioni nel secondo trimestre del 2023 non erano anormalmente elevati e che sono state registrate vendite all’esportazione rappresentative in tutti i trimestri del periodo dell’inchiesta. La Commissione ha inoltre ricordato che il calcolo del margine di dumping si basa sui dati verificati degli esportatori inclusi nel campione, in linea con la normale prassi dell’Unione, e che le statistiche pubbliche aggregate sulle importazioni citate da EUROFER non possono mettere in discussione le risultanze basate su dati dettagliati delle società incluse nel campione. |
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(74) |
Per quanto riguarda la base giuridica del metodo alternativo, la Commissione ha osservato che secondo l’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, salve le disposizioni relative all’equo confronto, l’esistenza di dumping è «di norma» accertata in base a un confronto delle medie ponderate relative all’intero periodo dell’inchiesta. Ciò non esclude procedure alternative ove giustificate, ma la Commissione non ha riscontrato motivi validi che giustifichino il ricorso a medie trimestrali o mensili nel presente caso. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(75) |
Per quanto riguarda la lettera b), EUROFER ha ribadito la sua opinione secondo cui i costi del minerale di ferro quale fattore produttivo utilizzati per determinare il valore normale non erano valori di mercato, in quanto i produttori indiani acquistavano minerale da miniere vincolate in perdita su indicazione del loro governo. EUROFER ha sostenuto che tali prezzi avrebbero dovuto essere rimpiazzati da valori tali da rispecchiare le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, compreso un margine di profitto ragionevole. |
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(76) |
La Commissione ha valutato tale argomentazione e ha ritenuto che non fosse suffragata da elementi di prova. Non era stato dimostrato che il minerale di ferro (fattore produttivo) in questione fosse influenzato da costrizioni governative in misura tale che fosse giustificato ignorare i costi dichiarati. In assenza di elementi di prova verificabili tali da dimostrare distorsioni o una politica dei prezzi a condizioni non commerciali, la Commissione ha concluso che i costi dichiarati rispecchiavano accuratamente i costi di produzione effettivi dei produttori e non richiedevano adeguamenti. |
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(77) |
Di conseguenza, la Commissione non ha accolto le osservazioni supplementari di EUROFER. Il metodo utilizzato dalla Commissione è conforme alle pertinenti disposizioni del regolamento di base, tra cui l’obbligo di un confronto equo all’articolo 2, paragrafo 11. Sono pertanto confermate le risultanze di cui al considerando 102 del regolamento provvisorio. |
3.3. Giappone
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(78) |
Dopo l’istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte sulle risultanze provvisorie relative al dumping riguardanti il Giappone da parte del governo del Giappone e di un produttore esportatore incluso nel campione (Nippon Steel). Altre osservazioni ricevute da tali parti o da altre società quali Daido e JFE in merito ad altri aspetti dell’inchiesta sono state trattate nelle sezioni pertinenti (ad esempio, nelle sezioni 2.1, 4.3.2 e 4.4). |
3.3.1. Società collegate
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(79) |
Il governo del Giappone e Nippon Steel hanno entrambi sostenuto che alcune delle società che la Commissione ha considerato nella fase provvisoria come società collegate non dovrebbero essere trattate come tali data la scarsa influenza di uno degli azionisti e le dimensioni dell’entità controllata, come spiegato dettagliatamente di seguito. Ciò riguarda le società giapponesi Marubeni-Itochu Steel Inc. («MISI») e Sumitomo Corporation Global Metals Co., Ltd. («SCGM»). Nel regolamento provvisorio entrambe le società sono state considerate collegate a Nippon Steel, in quanto ciascuna deteneva una partecipazione azionaria in una terza entità comune. A tale riguardo, la Commissione ha osservato quanto segue. |
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(80) |
In primo luogo, Nippon Steel stessa aveva segnalato sia MISI che SCGM come entità collegate sin dall’inizio dell’inchiesta. Già il 16 settembre 2024, ossia cinque settimane dopo l’apertura dell’inchiesta e prima del termine per le risposte al questionario, Nippon Steel ha informato la Commissione per posta elettronica della relazione tra le diverse società e ha indicato che tali entità collegate avrebbero fornito risposte al questionario. Successivamente, sono state presentate le risposte al questionario e alle richieste di maggiori informazioni e sono state effettuate visite di verifica, tutte sulla base del presupposto che tali società erano collegate tra loro. |
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(81) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha affermato che il motivo per dichiarare tali società come entità collegate era impedire che la Commissione applicasse l’articolo 18 del regolamento di base (omessa collaborazione). |
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(82) |
Anche se questo fosse l’unico motivo per segnalare tali entità, Nippon Steel ha avuto ampia opportunità nel corso dell’inchiesta di sostenere, e dimostrare, di non essere collegata a tali entità, ad esempio durante le fasi del questionario, della richiesta di maggiori informazioni e durante la visita di verifica. Nippon Steel ha invece trattato le società come società collegate in tutte queste fasi e ha sollevato l’argomentazione solo dopo l’istituzione delle misure provvisorie. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(83) |
In secondo luogo, il regolamento di base all’articolo 2, paragrafo 1, stabilisce che «Per determinare se due parti sono associate, occorre tener conto della definizione di “parti collegate” di cui all’articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione» (10). La lettera g) di tale articolo 127 stabilisce che le persone sono considerate legate se «controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona». |
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(84) |
Per quanto riguarda MISI, Nippon Steel e MISI detenevano insieme quasi il 100 % delle azioni di una terza entità (11), in cui le due società nominavano insieme quasi tutti gli amministratori, compreso il presidente. Per quanto riguarda SCGM, Nippon Steel e SCGM detenevano insieme (quasi) il 100 % di due entità distinte (12), direttamente o tramite Nippon Steel Trading Corporation ( « NST » ), l’entità collegata (elemento non contestato) di Nippon Steel. Nippon Steel e SCGM ne hanno nominato insieme (quasi) tutti i direttori, compreso il presidente. |
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(85) |
Nippon Steel ha sostenuto che in ciascun caso uno dei due azionisti esercitava un’influenza o un controllo minore sulla terza entità rispetto all’altro azionista. Pertanto, secondo la società, la mera proprietà condivisa della terza entità di per sé non basterebbe a concludere l’esistenza di una relazione. Tuttavia la questione se un azionista esercitasse una minore influenza rispetto all’altro sulle attività quotidiane della terza entità non riduce la realtà oggettiva del fatto che Nippon Steel e MISI, oppure SCGM, insieme, controllavano pienamente tale terza entità. |
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(86) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha citato una pronuncia pregiudiziale (13) in cui la Corte di giustizia aveva spiegato che «si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda». Questa formulazione è stata ripresa anche nell’articolo citato al considerando 83 nella redazione «si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado, di diritto o di fatto, di esercitare un orientamento sulla seconda » . Secondo Nippon Steel, le entità terze erano controllate esclusivamente dal MISI o dalla SCGM (e, per quanto riguarda NST Coil Centre, da NST e NSC). |
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(87) |
Il già ricordato articolo 127, lettera g), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione non riguarda però « una persona » che ne controlla un’altra, ma parti collegate (in questo caso due) che controllano assieme una terza persona. Sebbene il livello di controllo o di influenza di una delle controllanti (MISI, SCGM, Nippon Steel o NST) fosse asseritamente modesto rispetto all’altro soggetto o agli altri soggetti, ciò non smentisce la conclusione del considerando precedente secondo cui le parti, insieme, controllavano pienamente tale entità. |
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(88) |
Nippon Steel ha inoltre fornito informazioni contrastanti su quale dei soggetti fosse il principale azionista, se Nippon Steel o MISI, oppure SCGM. Le percentuali di partecipazione indicate nell’email del 16 settembre 2024 erano diverse da quelle indicate nelle osservazioni della società dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni. Inoltre, la terza entità menzionata nel messaggio di posta elettronica del 16 settembre 2024, di proprietà di Nippon Steel e SCGM congiuntamente, non era più menzionata nelle osservazioni di Nippon Steel dopo le misure provvisorie. Stando a informazioni pubbliche, questa terza entità era interamente di proprietà di SCGM e Nippon Steel e/o NST durante il periodo dell’inchiesta (14). |
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(89) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NSC ha fornito maggiori informazioni su questa terza entità (NST Coil Centre, come indicato alla nota 10). NSC ha sostenuto l’assenza di una relazione con tale entità nello stesso spirito dei considerando 84, 85 e 96, con argomentazioni relative alle partecipazioni di minoranza nella terza entità, alla mancanza di controllo o di influenza determinante attraverso i suoi amministratori e alle dimensioni della terza entità in relazione alle attività di NSC. |
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(90) |
Oltre a quanto precede, l’articolo 127, lettera b), di cui al considerando 83 stabilisce anche che le persone sono considerate legate se «hanno la veste giuridica di associati». La proprietà condivisa di entità terze da parte, rispettivamente, di Nippon Steel e MISI o SCGM, di per sé ha determinato l’esistenza di una associazione in affari con implicazioni giuridiche. |
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(91) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha inoltre sostenuto che Nippon Steel non era una associata nella conduzione degli affari con implicazioni giuridiche ai sensi del diritto giapponese, come sarebbe invece avvenuto se, ad esempio, le diverse entità avessero concluso un accordo per la costituzione di un cosiddetto «kumiai» (15). |
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(92) |
La Commissione ha però osservato che Nippon Steel e MISI o SCGM, rispettivamente, detenevano assieme (direttamente o indirettamente) il 100 % delle azioni di una terza entità. Indipendentemente dalla definizione giuridica di società collegate in Giappone ai sensi del diritto giapponese, ai sensi del citato articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che è la disposizione normalmente applicata per accertare una relazione tra parti nelle inchieste di difesa commerciale nell’Unione europea, tali parti sono considerate associate in affari in quanto comproprietarie di un’impresa terza e quindi parti collegate. |
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(93) |
Nippon Steel ha inoltre osservato che in un’altra inchiesta relativa ai veicoli elettrici provenienti dalla Cina (16) la Commissione non aveva considerato collegate alcune entità cinesi nonostante tutte avessero joint venture con una terza entità. |
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(94) |
Qualsiasi esercizio volto ad accertare l’esistenza di una relazione tra parti dovrebbe basarsi sui fatti e sulle circostanze di ciascun caso. La Commissione non è vincolata dalla prassi passata. Il caso relativo ai veicoli elettrici riguardava un’inchiesta antisovvenzioni, con fatti specifici che sono stati presi in considerazione nel contesto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti del detto caso, comprese le entità specifiche menzionate da Nippon Steel e i loro accordi contrattuali. La presente inchiesta, invece, è un’inchiesta antidumping riguardante un paese diverso (il Giappone) e una diversa realtà economica, un prodotto/settore diverso e altri fatti, vale a dire circostanze diverse da quelle del caso dei veicoli elettrici. |
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(95) |
Va osservato che alcuni dei rappresentanti legali di Nippon Steel nel presente caso erano gli stessi che hanno rappresentato il gruppo SAIC nell’inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni di veicoli elettrici dalla Repubblica popolare cinese, menzionata nelle osservazioni di Nippon Steel. Ciò potrebbe spiegare perché nel presente caso sono state fornite informazioni dettagliate sull’assetto proprietario del gruppo SAIC, sebbene tali informazioni non siano reperibili nel regolamento di esecuzione relativo a tale caso, in quanto erano state fornite come informazioni commerciali riservate nel caso relativo ai veicoli elettrici. Ciò potrebbe anche spiegare perché Nippon Steel non abbia tenuto conto del fatto che, nella stessa inchiesta relativa ai veicoli elettrici, la Commissione ha effettivamente considerato collegate alcune entità di un altro gruppo, a causa della loro partecipazione in un’impresa comune (17). Tuttavia, tali fatti non possono essere discussi in dettaglio al di fuori dell’ambito di tale indagine, in quanto si tratta di informazioni riservate e proprietarie alle quali dovrebbero avere accesso solo le parti interessate coinvolte in tale indagine e i loro rappresentanti legali. La Commissione non è stata autorizzata dai pertinenti proprietari dei dati a utilizzare tali informazioni nel contesto della presente inchiesta. In ogni caso, ciò che la Commissione ha fatto o non ha fatto in altri casi non ha alcuna incidenza sulla presente inchiesta. |
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(96) |
In terzo luogo, Nippon Steel ha anche sostenuto che le dimensioni delle entità terze (in termini di fatturato o di numero di dipendenti) erano molto modeste rispetto a Nippon Steel e che ciò sottolineava il coinvolgimento limitato di Nippon Steel in tali entità. Tuttavia le dimensioni non possono essere accettate come argomento determinante a dimostrazione dell’esistenza o assenza di una relazione tra parti. |
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(97) |
In quarto luogo, durante il periodo dell’inchiesta, Nippon Steel aveva una relazione analoga con un’altra entità, Metal One. Le due società detenevano insieme il 100 % di una terza entità, come indicato da Nippon Steel nella sua e-mail del 16 settembre 2024 (18). Sebbene la situazione sembri identica a quella di MISI e SCGM, Nippon Steel non ha sostenuto l’assenza di una relazione con Metal One in nessun momento dell’inchiesta. |
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(98) |
In quinto luogo, sebbene i rappresentanti legali di Nippon Steel abbiano affermato durante la verifica in loco di non concordare sul fatto che MISI debba essere considerata un’entità collegata, tale affermazione era all’epoca una semplice osservazione. Non è stata presentata alcuna obiezione formale in merito a tale questione e non sono state presentate argomentazioni o elementi di prova fino a dopo l’imposizione delle misure provvisorie. È opportuno osservare che non è stata la Commissione, ma la stessa Nippon Steel, a dichiarare MISI e SCGM come entità collegate fin dall’inizio della presente inchiesta e a garantire che tali entità avrebbero fornito le informazioni richieste in quanto entità collegate. Solo dopo aver visto l’esito dei calcoli del dumping e, presumibilmente, l’impatto delle relazioni con tali società su tali calcoli, Nippon Steel ha deciso di presentare un’osservazione in merito all’esistenza di una relazione. |
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(99) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esisteva una relazione tra Nippon Steel, da un lato, e MISI, oppure SCGM, dall’altro, basata sulla comproprietà di una terza entità controllata assieme dalle società e che ha permesso di accertare la loro associazione in affari con implicazioni legali. Di conseguenza, la Commissione ha respinto l’argomentazione secondo cui tali società non dovrebbero essere considerate entità collegate. |
3.3.2. Condizioni di libera concorrenza
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(100) |
Nippon Steel ha argomentato che le sue vendite all’esportazione alle sue società collegate sono state effettuate a condizioni di libera concorrenza. A sostegno di tale argomentazione, Nippon Steel ha sostenuto che le vendite di Nippon Steel a NST, MISI e SCGM avevano accordi quadro simili, che le entità collegate erano libere di acquistare da altri fornitori e che le vendite a tali entità erano effettuate a prezzi simili. Inoltre, le vendite di MISI alla sua società collegata nell’Unione, Marubeni-Itochu Steel Europe GmbH, («MISEA»), sono state effettuate a normali condizioni di mercato poiché le vendite di MISI a MISEA erano a quanto asserito in linea con quelle effettuate ad acquirenti indipendenti nell’UE, mentre MISEA ha anche acquistato il prodotto in esame da entità indipendenti. Inoltre, le vendite di MISEA alla propria entità collegata dell’Unione, società A (19), dovrebbero essere considerate effettuate a normali condizioni di mercato, poiché la società A ha acquistato il prodotto in esame anche da entità indipendenti. A sostegno di tali argomentazioni, Nippon Steel ha fornito elementi di prova del fatto che le società erano libere di acquistare da altre entità, come anche confronti dei prezzi di vendita franco fabbrica sulla base del numero di codice di prodotto. |
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(101) |
In primo luogo, la Commissione ha osservato che l’argomentazione secondo cui le operazioni in questione erano effettuate a normali condizioni di mercato è stata formulata da Nippon Steel dopo l’istituzione delle misure provvisorie. Alcune entità sono state segnalate come società collegate e le operazioni con tali società sono state di conseguenza trattate dalla Commissione come operazioni collegate nella fase provvisoria. |
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(102) |
In secondo luogo, la Commissione non ha contestato il fatto che le diverse entità collegate fossero effettivamente libere di vendere e acquistare da altre società indipendenti. Era altresì vero che gli accordi quadro con entità collegate forniti alla Commissione erano simili in termini di contenuto e condizioni. Tuttavia, gli accordi quadro forniti non specificavano le modalità di fissazione dei prezzi finali, le modalità di pagamento delle eventuali commissioni o altri dettagli pertinenti per determinare se le operazioni erano effettuate a normali condizioni di mercato. |
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(103) |
Inoltre, secondo quanto affermato dalla società stessa nelle osservazioni presentate dopo l’istituzione delle misure provvisorie, le trattative sui prezzi cui partecipavano operatori commerciali collegati nella pratica hanno avuto luogo tramite l’operatore commerciale o direttamente con il cliente, il che significa che l’influenza dell’operatore in tali trattative si è limitata all’agire da intermediario o «facilitatore». Il prezzo finale è stato quindi determinato principalmente dall’interazione tra Nippon Steel e il cliente finale. In considerazione della (eventuale) influenza limitata dell’operatore commerciale collegato sulla determinazione dei prezzi, il prezzo tra entità collegate è stato considerato non attendibile. |
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(104) |
In terzo luogo, Nippon Steel ha sostenuto che i prezzi pagati da Nippon Steel alle proprie entità collegate o tramite le stesse erano in linea con i prezzi pagati ad acquirenti indipendenti. A sostegno di tale affermazione, Nippon Steel ha fornito tabelle indicanti i prezzi «franco fabbrica» praticati a entità collegate e ad entità indipendenti per le vendite della stessa Nippon Steel e delle sue collegate MISI e MISEA. Tuttavia non è chiaro quali prezzi siano stati utilizzati come prezzi «franco fabbrica» da Nippon Steel. Nel confrontare i prezzi di vendita, occorre effettuare un confronto tra i prezzi fatturati, al netto dei costi di trasporto pertinenti (per tenere conto delle differenze nelle condizioni di consegna) e, se del caso, dei dazi di importazione. Tale confronto ha mostrato notevoli differenze di prezzo tra operazioni di vendita collegate e non collegate, in cui nella maggior parte dei casi (20) il prezzo di vendita praticato agli operatori commerciali collegati era inferiore a quello praticato agli operatori commerciali indipendenti (prezzi inferiori fino a oltre il 50 % per tipo di prodotto). Non si può pertanto concludere che i prezzi di trasferimento a entità collegate fossero in linea con i prezzi praticati a entità non collegate. In ogni caso, Nippon Steel non ha fornito alcun argomento o elemento di prova a dimostrazione del fatto che i prezzi praticati tra le entità collegate riflettevano i prezzi di mercato. |
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(105) |
Secondo il governo del Giappone nella sua comunicazione successiva alla divulgazione finale delle informazioni, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’accordo antidumping dell’OMC non era giustificata dai prezzi di vendita più bassi delle transazioni pertinenti, in quanto tale articolo riguarda la difficoltà di calcolare i margini di dumping a causa di prezzi all’esportazione «inattendibili»(irragionevolmente elevati). |
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(106) |
Tuttavia, l’articolo 2, paragrafo 3, non specifica se i prezzi tra entità collegate debbano essere più elevati o inferiori per consentirne l’applicazione; esso ha per condizione semplicemente l’esistenza di un’associazione tale da rendere inattendibile il prezzo all’esportazione. In ogni caso, stavolta esistevano notevoli differenze di prezzo tra le vendite tra Nippon Steel e le sue entità collegate e quelle tra Nippon Steel e le sue entità non collegate e, pertanto, l’osservazione del governo del Giappone è errata anche di fatto. |
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(107) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha respinto l’argomentazione di Nippon Steel e ha concluso che non esistevano elementi di prova del fatto che i prezzi tra entità collegate fossero a condizioni di mercato o rispecchiassero i prezzi di mercato. |
3.3.3. Valore normale
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(108) |
Il metodo di calcolo del valore normale è stato descritto in dettaglio ai considerando da 104 a 116 del regolamento provvisorio. In assenza di argomentazioni specifiche relative al calcolo del valore normale, si confermano tali considerando. |
3.3.4. Prezzo all’esportazione
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(109) |
Il calcolo del prezzo all’esportazione è stato descritto in dettaglio ai considerando da 117 a 119 del regolamento provvisorio. |
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(110) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nippon Steel ha presentato due argomentazioni relative al calcolo del prezzo all’esportazione. Tali argomentazioni riguardavano la deduzione degli utili per le vendite tramite entità collegate e l’esclusione dei dividendi e degli altri redditi dalle spese generali, amministrative e di vendita (SGAV). |
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(111) |
In primo luogo, la società ha sostenuto che l’importo dei profitti delle vendite effettuate tramite entità collegate (importatori nell’Unione o operatori commerciali al di fuori dell’Unione) dovrebbe essere detratto una sola volta, in linea con inchieste precedenti quali Fotocopiatrici a carta comune (21) e Fibre di poliesteri in fiocco (22). Nel caso « Fotocopiatrici a carta comune » , ad esempio, il regolamento definitivo ha indicato al considerando 70 che è stato applicato un unico margine di profitto del 5 %, indipendentemente dal numero di controllate coinvolte nella catena di vendita. |
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(112) |
La Commissione osserva che l’argomentazione di Nippon Steel ha confuso l’adeguamento del prezzo di esportazione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base (quando le vendite sono state effettuate tramite importatori collegati) e gli adeguamenti apportati per un confronto equo a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, per le vendite effettuate tramite operatori commerciali collegati operanti in veste di agenti in Giappone. Tali adeguamenti tuttavia hanno una base fattuale e giuridica diversa, pertanto non possono essere trattati congiuntamente. |
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(113) |
La Commissione osserva che l’approccio adottato (che si riferisce unicamente all’articolo 2, paragrafo 9) rifletteva le circostanze specifiche di tali casi all’epoca, in particolare il tipo di prodotto e i flussi di vendita. Nippon Steel non ha spiegato perché l’approccio nei casi citati sarebbe pertinente per il caso in esame, in particolare quando la sua richiesta riguarda anche un adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i). Le conclusioni relative a tali casi non possono pertanto essere applicate in quanto tali nella presente inchiesta. |
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(114) |
Nel caso di specie, la Commissione ha effettuato un adeguamento del 2 % per i profitti di ciascuna entità collegata dell’Unione coinvolta fino alla prima vendita ad un acquirente indipendente dell’Unione conformemente all’articolo 2, paragrafo 9. Nippon Steel non ha contestato la fondatezza dell’adeguamento ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, ma semplicemente sostenuto che, in combinazione con l’adeguamento di cui all’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), era troppo elevato. |
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(115) |
Per i motivi di cui sopra, la Commissione ha respinto la prima argomentazione di Nippon Steel. |
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(116) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha chiarito di avere contestato il fatto che la Commissione avesse effettuato un doppio adeguamento a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, per le vendite effettuate tramite MISEA e la società A. Secondo la società, si tratterebbe esattamente della stessa situazione menzionata per i due casi di cui al considerando 111. |
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(117) |
La Commissione ha espresso disaccordo. In questi due casi citati la Commissione ha deciso di utilizzare un unico margine di profitto indipendentemente dal numero di entità coinvolte. Nei casi citati è stato utilizzato un margine di profitto del 5 % per riflettere il profitto realizzato dagli importatori collegati nel caso di un flusso complesso che coinvolgeva più entità. |
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(118) |
La situazione nel presente caso riguardava un flusso relativamente semplice tra due importatori collegati, per ciascuno dei quali la Commissione ha deciso di adeguare il prezzo all’esportazione in considerazione del ruolo svolto e delle funzioni assunte dalle due parti collegate. A seconda dell’operazione, sono state entrambe coinvolte nel processo di importazione e nell’ulteriore rivendita sul mercato dell’Unione. Va osservato che questo approccio è andato a vantaggio della società. Se la Commissione avesse scelto di seguire l’esempio dei casi precedenti citati da Nippon Steel e avesse applicato un profitto del 5 % indipendentemente dal numero di controllate, ciò avrebbe ridotto il prezzo all’esportazione e quindi aumentato il margine di dumping. Il fatto che il prodotto sia stato venduto una sola volta all’acquirente indipendente finale, come sostenuto da Nippon Steel, non pregiudica il fatto che, in alcuni casi, le merci sono state vendute due volte: una volta da MISEA alla società A e una volta dalla società A al cliente indipendente. Sia MISEA che la società A potevano ragionevolmente prevedere di realizzare un profitto su tali vendite e tale profitto dovrebbe pertanto essere detratto due volte. Ciò è in linea con l’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, che consente adeguamenti per tener conto «nonché dei profitti». |
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(119) |
In secondo luogo, Nippon Steel ha argomentato che alcuni dividendi relativi al prodotto in esame dovrebbero essere inclusi nelle SGAV. A sostegno di tale argomentazione, Nippon Steel ha spiegato che gli importi pertinenti per MISEA, MISI, NST e NSC riguardavano tutti dividendi provenienti da società collegate attive nel commercio dell’acciaio. Tuttavia la Commissione ha considerato tali importi come la ridistribuzione dei profitti tra entità collegate e, in quanto tale, non facente parte delle SGAV. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha sostenuto che, poiché tali dividendi costituivano un utile sul capitale investito legato alle rivendite del prodotto in esame da parte di parti collegate, avrebbero dovuto essere presi in considerazione come parte delle SGAV. Tuttavia, indipendentemente dal fatto che tali importi riguardassero o meno il prodotto in esame, essi sono stati pagati tra entità collegate a causa di investimenti in tali entità collegate. Tali importi non potevano pertanto essere considerati parte delle SGAV, ma solo una ridistribuzione dei profitti tra tali entità collegate. Inoltre, e in ogni caso, Nippon Steel non ha dimostrato che i dividendi fossero direttamente legati alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione di Nippon Steel. |
3.3.5. Confronto
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(120) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, Nippon Steel ha presentato tre argomentazioni in merito al confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale. |
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(121) |
In primo luogo, come indicato al considerando 111, Nippon Steel ha sostenuto che l’importo del profitto delle vendite effettuate tramite entità collegate (importatori nell’Unione o operatori commerciali al di fuori dell’Unione) dovrebbe essere detratto una sola volta. Tuttavia, come indicato al considerando 112, la società ha confuso adeguamenti effettuati su base fattuale e giuridica diversa, pertanto l’argomentazione è stata respinta, come spiegato ai considerando da 113 a 115. |
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(122) |
Nippon Steel ha affermato che, per le vendite verso l’Unione tramite operatori commerciali indipendenti, la Commissione dovrebbe aggiungere un importo per le SGAV e per il profitto di tali operatori indipendenti ai prezzi CIF che essi stessi avevano fornito alla Commissione durante l’inchiesta. Secondo Nippon Steel, la sentenza della Corte di giustizia nel caso Hansol (23) implica che la concorrenza alla frontiera dell’UE si esplichi nel punto della rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, non in Giappone o altrove. |
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(123) |
La Commissione ha osservato che tale argomentazione è stata presentata per la prima volta solo dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, mentre nella fase provvisoria la società stessa aveva fornito risposte al questionario, compresa una stima del prezzo CIF per le vendite nell’Unione effettuate tramite operatori commerciali indipendenti. In nessun momento la società ha proposto o chiesto di includere in tale prezzo CIF le SGAV e i profitti degli operatori commerciali indipendenti, sebbene abbia avuto molto tempo per farlo. Nippon Steel ha chiesto adeguamenti solo dopo l’istituzione delle misure provvisorie. |
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(124) |
Tuttavia alla luce delle circostanze specifiche del presente caso e, in particolare, del fatto che Nippon Steel ha esportato nell’Unione anche attraverso operatori commerciali collegati per i quali è stato verificato che i relativi prezzi CIF comprendevano le SGAV e i profitti, la Commissione ha convenuto in via eccezionale che sarebbe stato ragionevole riflettere un importo per le SGAV e i profitti degli operatori commerciali indipendenti nei prezzi CIF relativi alle operazioni di esportazione effettuate tramite gli operatori commerciali indipendenti interessati. Con la sua comunicazione, Nippon Steel aveva fornito i rendiconti finanziari non consolidati di quattro dei cinque operatori commerciali indipendenti coinvolti nelle vendite dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta. Tuttavia, tali costi e profitti non riguardavano tutti gli operatori commerciali, anche se comprendevano le operazioni di tali operatori commerciali riguardanti altre attività e altri prodotti diversi dal prodotto in esame. Inoltre il tipo di costi inclusi nelle SGAV degli operatori commerciali indipendenti non era sufficientemente specifico da evitare il doppio conteggio, ad esempio, dei costi di trasporto o di altri costi. La Commissione non ha pertanto ritenuto ragionevoli tali costi e profitti. |
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(125) |
In alternativa, Nippon Steel aveva suggerito di utilizzare come approssimazione le SGAV verificate e i profitti dichiarati dagli operatori commerciali collegati MISI o NST. La Commissione ha ritenuto che la media ponderata delle SGAV rilevanti e verificate degli operatori commerciali collegati MISI e NST costituisse effettivamente un indicatore ragionevole delle SGAV dei commercianti indipendenti. Per quanto riguarda i profitti, tuttavia, quelli degli operatori commerciali collegati sono stati ritenuti inaffidabili poiché influenzati dalla relazione con Nippon Steel. |
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(126) |
La Commissione ha invece preso in considerazione l’utilizzo di un margine di profitto nozionale del 2 %, che sarebbe coerente con il margine di profitto utilizzato a norma dell’articolo 2, paragrafo 9, per le vendite nell’Unione tramite società collegate, come spiegato nel regolamento provvisorio al considerando 119 e nella divulgazione delle informazioni specifica per Nippon Steel al momento delle misure provvisorie. La Commissione ha ritenuto questo valore un indicatore ragionevole. Su tale base, la Commissione ha ricalcolato i margini di dumping e di pregiudizio. |
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(127) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha sostenuto che non dovrebbe essere detratta l’IVA sulle fatture delle vendite all’esportazione tramite operatori commerciali giapponesi indipendenti. Secondo Nippon Steel, l’IVA che Nippon Steel ha ricevuto dagli operatori commerciali indipendenti a seguito di una vendita sul mercato nazionale a tali operatori commerciali indipendenti può essere inclusa nel valore da detrarre riportato nella dichiarazione fiscale degli operatori commerciali. Tuttavia, i fatti di questo caso hanno dimostrato che per tali vendite Nippon Steel non esportava direttamente all’acquirente indipendente dell’UE, bensì tramite un operatore commerciale nazionale indipendente. In tali circostanze, l’approccio adottato dalla Commissione è stato confermato, in quanto qualsiasi riduzione di questo tipo sarebbe andata a favore dell’operatore commerciale indipendente e non di Nippon Steel. Nippon Steel non ha fornito elementi di prova che dimostrassero che l’IVA incideva sul prezzo praticato all’operatore commerciale indipendente e non sono stati forniti elementi di prova che dimostrassero che i pagamenti IVA pertinenti sono stati effettivamente rimborsati, detratti o altrimenti compensati in riferimento alle operazioni di esportazione effettuate dagli operatori commerciali indipendenti. La Commissione ha pertanto respinto la raccomandazione. |
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(128) |
In terzo luogo, Nippon Steel ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto detrarre i costi del credito dal prezzo all’esportazione per gli organismi di vendita collegati nell’Unione. La Commissione ha accolto tale argomentazione. |
3.3.6. Margine di dumping
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(129) |
Come descritto ai considerando da 120 a 128, a seguito delle argomentazioni delle parti interessate la Commissione ha rivisto i margini di dumping. |
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(130) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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3.4. Vietnam
3.4.1. Valore normale
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(131) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni scritte da parte di EUROFER e Hoa Phat Group. |
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(132) |
EUROFER ha ripresentato osservazioni sull’esistenza di «una particolare situazione di mercato» in Vietnam, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. Ha sostenuto che il governo del Vietnam ha fornito ai produttori di acciaio nazionali fattori produttivi a prezzi distorti artificialmente bassi e che pertanto, unitamente alle restrizioni all’esportazione delle materie prime, tali distorsioni giustificano un adeguamento dei costi a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base. A sostegno di tali argomentazioni, EUROFER ha citato in primo luogo dichiarazioni contenute in documenti di lavoro o nella legislazione vietnamita in cui si menzionava la necessità di sviluppare l’industria siderurgica e di sostenere i produttori siderurgici nazionali. In secondo luogo, ha citato l’esistenza di tasse o restrizioni all’esportazione sul carbone, sui rottami e sul minerale di ferro. |
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(133) |
Hoa Phat Group ha confutato le argomentazioni di EUROFER sostenendo che in Vietnam non sussisteva una particolare situazione di mercato né erano presenti distorsioni relative alle materie prime e che EUROFER non ha fornito ulteriori elementi di prova rispetto alle informazioni presentate in fase di denuncia e prima del regolamento provvisorio. |
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(134) |
Come indicato nei considerando 286 e 287 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ricordato che non è stato possibile stabilire l’esistenza di distorsioni del prezzo della materia prima. Poiché in Vietnam mancavano le materie prime della qualità necessaria per la produzione del prodotto in esame o erano disponibili solo in quantità modeste, i produttori esportatori hanno importato le materie prime da diversi fornitori e paesi. Non è stato pertanto possibile stabilire che i prezzi delle materie prime fossero artificialmente bassi, in quanto i prezzi di tali materie prime non erano influenzati dai prezzi praticati sul mercato interno e non potevano essere soggetti a distorsioni. L’argomentazione è stata quindi respinta. |
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(135) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, EUROFER ha ribadito che, sebbene i fattori produttivi fossero stati parzialmente importati in Vietnam, i loro prezzi potrebbero comunque essere indirettamente distorti a causa della struttura complessiva del mercato e dell’interferenza dello Stato, delle restrizioni all’esportazione e dei dazi. I prezzi avrebbero potuto essere distorti anche a causa dei prodotti piatti laminati a caldo a basso prezzo importati dalla Cina e delle strategie esplicite del governo volte a promuovere e sostenere l’industria siderurgica nazionale. EUROFER ha sostenuto che tutti questi elementi indicavano l’esistenza di una particolare situazione di mercato in Vietnam. EUROFER ha inoltre ritenuto che, anche se l’esistenza della «particolare situazione di mercato» non fosse confermata, sulla base delle informazioni disponibili e fornite alla Commissione da EUROFER i prezzi di vendita sul mercato interno vietnamita non avrebbero dovuto essere utilizzati ai fini del calcolo del valore normale. EUROFER ha pertanto chiesto alla Commissione di riesaminare la valutazione. |
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(136) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Hoa Phat Group ha affermato che la Commissione ha giustamente concluso che le argomentazioni del denunciante sull’esistenza di una particolare situazione di mercato in Vietnam ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base erano prive di fondamento, e che gli elementi di prova contenuti nella denuncia per quanto riguarda la presunta particolare situazione di mercato in Vietnam non erano adeguati né accurati. Secondo il gruppo, le materie prime in Vietnam non potessero essere soggette a distorsioni, dato che tali materie prime non erano affatto influenzate dai prezzi praticati sul mercato interno. |
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(137) |
La Commissione ha ritenuto che l’argomentazione di EUROFER non si basasse su nuovi elementi tali da provare l’esistenza di una particolare situazione di mercato in Vietnam, e che non fosse possibile stabilire che i prezzi dei fattori produttivi erano distorti; al contrario, i prezzi sono stati riscontrati in linea con i prezzi internazionali. Non era pertanto opportuno sostituire tali costi con altri calcoli. La Commissione ha pertanto respinto l’argomentazione. |
3.4.2. Prezzo all’esportazione
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(138) |
In assenza di osservazioni riguardanti il prezzo all’esportazione, sono stati confermati i considerando 150 e 151 del regolamento provvisorio. |
3.4.3. Confronto
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(139) |
In assenza di osservazioni riguardanti il confronto, sono stati confermati i considerando da 152 a 156 del regolamento provvisorio. |
3.4.4. Margine di dumping
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(140) |
In assenza di argomentazioni accolte riguardanti il calcolo del margine di dumping, si conferma il considerando 161 del regolamento provvisorio. |
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(141) |
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF (costo, assicurazione e nolo) franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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4. PREGIUDIZIO
4.1. Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione
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(142) |
In assenza di osservazioni riguardo alla definizione dell’industria dell’Unione, i considerando da 162 a 167 del regolamento provvisorio sono stati confermati. |
4.2. Consumo dell’Unione
4.2.1. Consumo vincolato nel mercato dell’Unione (in tonnellate)
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(143) |
Il termine «consumo vincolato» comprendeva sia le «vendite vincolate» (ossia le cessioni intragruppo a prezzi non di mercato, cioè non a condizioni di mercato) sia l’«uso vincolato» (ossia la cessione interna di prodotti piatti laminati a caldo per la produzione di prodotti di acciaio a valle come i tubi). In assenza di osservazioni riguardo al consumo vincolato dell’Unione, i considerando da 172 a 178 del regolamento provvisorio sono stati confermati. |
4.2.2. Consumo sul libero mercato nell’Unione
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(144) |
La visita di verifica effettuata presso la sede di EUROFER e di cui al considerando 19 ha rivelato che alcune vendite tra parti collegate, effettuate alle normali condizioni di mercato e che quindi non potevano essere considerate vincolate, durante il PI per uno dei 22 produttori dell’Unione, non erano state erroneamente considerate come vendite sul libero mercato. Le tabelle 4, 5, 6 e 10 del regolamento provvisorio sono state pertanto riviste e comunicate alle parti nel documento generale di divulgazione delle informazioni (GDD) in modo da includere tali volumi di vendite non vincolate. |
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(145) |
In un’ulteriore analisi, la Commissione ha rivisto la sua valutazione, giungendo al parere che la metodologia utilizzata per calcolare il consumo nel mercato libero dell’Unione presentata nel regolamento provvisorio era effettivamente corretta, in quanto le vendite non vincolate, alle normali condizioni di mercato, a parti collegate quali operatori commerciali e centri di servizi siderurgici erano state correttamente incluse nella valutazione del consumo del mercato libero dell’Unione di cui alla tabella 5 del regolamento provvisorio per tutti i produttori dell’Unione e confermate nella tabella 3. |
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(146) |
Sono stati comunque effettuati accertamenti ed è stato confermato che le vendite non vincolate in questione sono effettivamente vendite ai prezzi di mercato e che l’acquirente collegato poteva scegliere liberamente il fornitore, indipendentemente dal fatto che tale fornitore fosse collegato o meno. |
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(147) |
A tale riguardo, la Commissione ha incluso tutte le vendite non vincolate nel mercato libero dell’Unione, oltre alle vendite effettuate dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti e alle importazioni da paesi terzi. Questa modifica limitata non ha avuto alcun impatto sostanziale sulle conclusioni delineate nel regolamento provvisorio, come spiegato di seguito. |
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(148) |
Nippon Steel e JFE hanno affermato che i produttori dell’Unione hanno importato nell’UE il prodotto oggetto dell’inchiesta in volumi considerevoli durante l’intera inchiesta. Questo punto è trattato in dettaglio nella sezione 4.3.2, ai considerando da 173 a 180. La Commissione ha osservato che, durante il controllo incrociato delle informazioni sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo, la Commissione ha riscontrato un errore materiale nel considerando 191 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’evoluzione della quota di mercato totale delle importazioni dai paesi interessati nell’Unione. Mentre la quota di mercato è effettivamente aumentata di quasi 4,1 punti percentuali, l’aumento della quota di mercato è stato pari all’87 % e non al 56 % nel periodo in esame, come erroneamente indicato (si veda la tabella 2). |
4.2.3. Consumo complessivo
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(149) |
Alla luce delle correzioni descritte nel considerando 146, la tabella del consumo complessivo è stata rivista e il consumo complessivo (comprese le vendite non vincolate) ha registrato il seguente andamento durante il periodo in esame: Tabella 1 Consumo complessivo dell’Unione (vendite libere, comprese le vendite non vincolate tra parti collegate, e mercato del consumo vincolato) (in tonnellate)
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||||||||||||||||||||||||||||||||
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(150) |
Nel 2022 il consumo complessivo dell’Unione è diminuito del 13 % rispetto al 2021. Il consumo vincolato ha rappresentato il 49,9 % del consumo complessivo dell’Unione nel periodo dell’inchiesta ed è diminuito del 16 %. |
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(151) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, FHS ha dichiarato che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare per estrapolare i dati Eurostat sulle importazioni gli stessi codici NC utilizzati per stabilire i dati relativi alla produzione di EUROFER. FHS ha sostenuto che, adottando tale approccio asimmetrico, la Commissione ha artificialmente ampliato il denominatore del consumo e diluito automaticamente le quote di mercato calcolate sia dell’industria dell’Unione che dei paesi interessati. |
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(152) |
La Commissione ha stabilito le statistiche sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo sulla base dei dati Eurostat applicando i codici NC nei quali rientrerebbe il prodotto simile. La Commissione si è inoltre assicurata che lo stesso codice NC specifico sia stato utilizzato dai produttori dell’Unione inclusi nel campione e da EUROFER per presentare microindicatori e macroindicatori, in particolare il volume di produzione. |
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(153) |
FHS ha sostenuto che nella produzione complessiva di prodotti piatti laminati a caldo di acciaio dovrebbe essere considerata la quota di consumo vincolato (ossia le cessioni interne per l’ulteriore trasformazione del prodotto oggetto dell’inchiesta senza fatturazione né immissione nel libero mercato e le «vendite vincolate non effettuate in condizioni di libero mercato a società collegate per l’ulteriore trasformazione»). Secondo questo produttore esportatore, quasi tre quarti della contrazione complessiva del consumo apparente si è originata all’interno di gruppi integrati verticalmente. Secondo FHS, la domanda vincolata è diminuita di oltre 6 milioni di tonnellate, mentre la domanda del libero mercato si è ridotta di meno di 2 milioni di tonnellate. |
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(154) |
Pertanto, secondo questo produttore esportatore, prima di attribuire un pregiudizio alle importazioni dai paesi interessati, la Commissione avrebbe dovuto innanzitutto dimostrare che tali importazioni hanno guadagnato una quota sproporzionata in un contesto di calo generale della domanda del mercato. Secondo questo produttore esportatore, ciò avrebbe un forte impatto sulla determinazione finale del pregiudizio. |
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(155) |
La Commissione ha esaminato attentamente la questione del «consumo vincolato» (si veda il considerando 143) e delle «vendite vincolate», che è estremamente rilevante per la presente inchiesta. Nel regolamento provvisorio, la Commissione ha preso in considerazione le vendite sul mercato aperto (senza includere le vendite non vincolate, come spiegato al considerando 146) separatamente dal consumo vincolato nella sua valutazione del pregiudizio, in quanto quest’ultimo non è stato considerato soggetto a condizioni di libero mercato. |
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(156) |
La Commissione ha osservato che, sebbene alcuni produttori dell’Unione abbiano società collegate che commerciano o trasformano il prodotto simile, anche le loro vendite a tali entità collegate sono effettuate a condizioni di mercato e tali entità collegate sono autorizzate ad acquistare da tutti i fornitori, compresi quelli dei paesi interessati, non unicamente da produttori di acciaio primari collegati, e che tutti questi acquisti sono effettuati a prezzi di mercato. Pertanto tutte le vendite non vincolate a parti collegate sono state incluse nel volume o nel relativo valore. |
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(157) |
Le affermazioni secondo cui quasi tre quarti della contrazione complessiva del consumo dell’UE riguardavano gruppi integrati verticalmente sono state ritenute corrette, ma non hanno inciso sulle conclusioni secondo cui i volumi delle vendite dell’UE, comprese le vendite non vincolate a parti collegate, sono diminuiti del 15 %, come indicato nella tabella 2 rivista (tabella 4 del presente regolamento). |
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(158) |
FHS ha sostenuto che il calo del 13 % del consumo complessivo dell’Unione tra il 2021 e il PI, come indicato nella tabella 5 del regolamento provvisorio, ha coinciso con un rallentamento «ben documentato» nei settori edile, automobilistico e della costruzione di gasdotti dell’UE a seguito dello shock dei prezzi dell’energia del periodo 2022-23. |
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(159) |
Tuttavia non sono stati forniti elementi di prova a conferma del fatto che i prodotti piatti laminati a caldo sono utilizzati esclusivamente in tali settori e in quali quantità. Secondo FHS, tale shock di portata macroeconomica ha colpito tutti i fornitori in egual misura. Prima di attribuire un pregiudizio alle importazioni dai paesi interessati, la Commissione avrebbe dovuto in primo luogo dimostrare che tali importazioni hanno guadagnato una quota sproporzionata nel contesto di riduzione delle quote di mercato, il che, secondo FHS, non è stato stabilito sulla base dei dati di cui alla tabella 6 del regolamento provvisorio. |
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(160) |
La Commissione ha espresso disaccordo con tale asserzione. In primo luogo, dalle statistiche riportate nella tabella 6 del regolamento provvisorio è emerso che l’andamento delle importazioni dai paesi interessati non ha seguito lo stesso andamento del volume di produzione complessivo dell’industria dell’Unione, che, come indicato nella tabella 9 del regolamento provvisorio, è diminuito del 16 % a seguito del calo combinato delle vendite sui mercati liberi. In secondo luogo, FHS non ha fornito alcun elemento di prova in merito a questo presunto rallentamento «ben documentato» nel settore edile, automobilistico e della costruzione di gasdotti dell’UE legato allo shock dei prezzi dell’energia nel periodo 2022-2023 o del fatto che i prodotti piatti laminati a caldo sono stati utilizzati solo in tali settori. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(161) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha sottolineato che la Commissione aveva presentato «almeno tre stime diverse della perdita di quota di mercato subita dall’industria dell’Unione» e ha sostenuto che la Commissione dovrebbe divulgare «il foglio elettronico rivisto alla base delle tabelle da 2 a 4 del GDD e indicare chiaramente cifra ritiene autorevole per la quota di mercato». |
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(162) |
In primo luogo, la presunta mancanza di chiarezza riguardo alla metodologia utilizzata per il calcolo delle quote di mercato dell’industria dell’Unione e dei paesi terzi è stata spiegata in dettaglio al considerando 189, del regolamento provvisorio e anela sezione 4.2 del documento generale di divulgazione finale delle informazioni. In secondo luogo, alcune informazioni non potevano essere divulgate e hanno dovuto essere presentate utilizzando intervalli di valori per garantire la riservatezza dei dati relativi ad altre parti, anche di altri produttori esportatori originari del Vietnam. In ogni caso, tutti i dati comunicati mostrano una tendenza al ribasso analoga per quanto riguarda la quota di mercato dell’industria dell’Unione. Le argomentazioni di FHS sono state pertanto respinte. |
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(163) |
Le modifiche di cui al considerando 144 relative al consumo nell’Unione non hanno influito sulle conclusioni di cui ai considerando da 168 a 182 del regolamento provvisorio. |
4.3. Importazioni dai paesi interessati
4.3.1. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati e volumi e prezzi delle importazioni dai paesi interessati
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(164) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie e dopo la divulgazione finale delle informazioni, Ezz Steel ha sostenuto che le importazioni dall’Egitto nell’Unione europea dovrebbero essere considerate trascurabili in termini sia di volumi che di quote di mercato, con un aumento percentuale modesto del 4 % tra il 2021 e il PI. Inoltre, le condizioni di concorrenza erano diverse per le importazioni dall’Egitto e i prodotti piatti laminati a caldo fabbricati dall’industria dell’Unione, dato che, secondo questo produttore esportatore, l’Egitto dovrebbe essere considerato un paese che tende ad adeguarsi ai prezzi correnti, e ha registrato prezzi medi di importazione più elevati rispetto al Giappone e al Vietnam dal 2022 al PI e le importazioni egiziane non hanno applicato prezzi inferiori ai prezzi di vendita nell’UE durante il PI. Ezz Steel ha inoltre sostenuto che le quote di mercato dovrebbero essere calcolate sulla base del consumo complessivo dell’Unione di cui alla tabella 5 del regolamento provvisorio, che comprende le vendite sul mercato libero e sul mercato del consumo vincolato. |
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(165) |
La Commissione ha osservato che alcune di queste asserzioni relative alle condizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base e alla valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni dai paesi interessati erano già state presentate da Ezz Steel e trattate dalla Commissione nella fase provvisoria, in particolare ai considerando da 183 a 188. |
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(166) |
In primo luogo, la Commissione ha notato che, in questo caso specifico, le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati hanno rappresentato individualmente almeno il [2,2-2,9] % della quota di mercato durante il periodo dell’inchiesta, e il [7,6-10,1] % se considerate nel loro insieme durante l’inchiesta, come indicato nella tabella 2. La Commissione ha inoltre contestato l’argomentazione di Ezz Steel, che sosteneva che le proprie quote di mercato dovessero essere calcolate sulla base del consumo complessivo dell’Unione e non del consumo totale del mercato libero dell’Unione. La Commissione ha ritenuto opportuno confrontare le importazioni dall’Egitto con il mercato libero totale, escludendo il consumo vincolato che non è soggetto alle stesse condizioni di concorrenza del mercato libero. |
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(167) |
Come da sua pratica standard nelle inchieste antidumping, la Commissione ha stabilito il consumo del mercato libero dell’Unione sulla base a) delle vendite sul mercato libero dell’Unione di tutti i produttori noti dell’Unione e b) delle importazioni nell’Unione da tutti i paesi terzi rilevate da Eurostat, tenendo conto anche dei dati forniti dai produttori esportatori che hanno collaborato nei paesi interessati. In assenza di nuove argomentazioni nelle osservazioni presentate sul GDD, le conclusioni sono rimaste valide. |
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(168) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ezz Steel ha evidenziato una discrepanza nell’approccio della Commissione per quanto riguarda il calcolo della quota di mercato del volume delle importazioni del prodotto in esame dall’Egitto durante il periodo dell’inchiesta. Secondo tale produttore esportatore, l’approccio della Commissione di considerare il consumo totale del mercato libero dell’Unione anziché il consumo complessivo come base per calcolare la quota di mercato delle importazioni dall’Egitto è in contraddizione con il metodo adottato nel regolamento di salvaguardia (24), in cui le vendite vincolate sono state incluse nella determinazione del consumo per tutte le categorie di prodotti, compresi i prodotti piatti laminati a caldo. |
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(169) |
Nella presente inchiesta la Commissione ha svolto un’analisi dettagliata del mercato dell’Unione, valutando sia il mercato libero che il mercato vincolato dei prodotti piatti laminati a caldo. Pertanto, non è corretto ritenere che la Commissione abbia ignorato la situazione del mercato complessivo nel presente caso. Lo stesso approccio è stato seguito in precedenti inchieste antisovvenzioni e antidumping relative a Brasile, Cina, Russia, Iran, Turchia o Ucraina. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(170) |
Ezz Steel ha rinviato alla sua precedente comunicazione presentata nella fase di apertura, che comprendeva le cifre riportate in un « rapporto della CRU » (25) sul consumo dei prodotti laminati a caldo sul mercato dell’UE, sostenendo che la Commissione, mancando di trattare questo punto sollevato da Ezz Steel, ha violato l’obbligo di indicare la motivazione. Tuttavia, come spiegato ai considerando da 162 a 164 e 171 del regolamento provvisorio, e anche al considerando 152, la Commissione ha utilizzato i dati verificati sulle vendite di non meno di 22 società produttrici del prodotto simile, che sono stati abbinati ai dati Eurostat sulle importazioni da paesi terzi per ottenere dati sull’intero consumo del prodotto simile nell’Unione. Pertanto, non è stato necessario rivolgersi ad altre fonti commerciali non verificate, quale che sia la loro reputazione. |
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(171) |
Ezz Steel ha inoltre sostenuto che, se si fosse utilizzato il consumo complessivo, la quota di mercato di Ezz Steel non sarebbe stata superiore all’1,25 %. Ha inoltre sostenuto che l’approccio della Commissione ha portato a risultati inesatti che non riflettono le normali condizioni di mercato, in quanto tali quote dipenderebbero in larga misura dal comportamento unilaterale dei produttori primari di prodotti laminati a caldo dell’UE, i quali possono decidere di acquisire il controllo delle società di trasformazione a valle o cedere le proprie società di trasformazione a valle collegate. La Commissione ha pertanto aumentato artificialmente la quota di mercato dell’UE delle importazioni egiziane di prodotti piatti laminati a caldo, mentre di fatto ciò avrebbe potuto anche giustificare la chiusura dell’inchiesta, come nel caso della Serbia in una precedente inchiesta antidumping (26). |
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(172) |
Anzitutto, in conformità alla sua prassi consolidata, la Commissione ha valutato le importazioni dai paesi interessati sul mercato libero, sul quale sono in concorrenza con l’industria dell’Unione. Alla luce dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, che fa riferimento agli effetti delle importazioni dai paesi interessati, la Commissione non ha rilevato motivi per cui la quota delle importazioni dai paesi interessati non dovrebbe essere confrontata con le vendite sul mercato libero dell’industria dell’Unione, con cui sono in concorrenza, al fine di valutare il valore delle importazioni dai paesi interessati e i loro effetti sull’andamento dell’industria dell’Unione. La Commissione ha constatato che l’Egitto non si trovava nella stessa situazione della Serbia nel caso citato. Nel caso riguardante la Serbia (27), la Commissione aveva ritenuto che una percentuale dell’1,04 % fosse comunque trascurabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, in quanto lo 0,04 % dovrebbe essere considerato irrilevante, in particolare quando, in termini relativi, i volumi delle importazioni serbe erano notevolmente inferiori ai volumi di ciascuno degli altri quattro paesi oggetto dell’inchiesta. Nel presente caso invece, utilizzando lo stesso metodo di calcolo del consumo seguito nel caso della Serbia, la Commissione ha stabilito che l’Egitto deteneva una quota di mercato del [2,2-2,9]% durante il periodo dell’inchiesta, ossia più del doppio della soglia stabilita all’articolo 5, paragrafo 7; non può quindi essere considerata «trascurabile». Inoltre, nel caso presente le importazioni oggetto di dumping dagli altri due paesi interessati avevano una quota di mercato simile, in particolare il Vietnam ([2,3-3,3]%). Pertanto, a differenza di quanto sostenuto da Ezz Steel, la situazione nei due casi è chiaramente diversa e non giustifica che l’Egitto sia trattato allo stesso modo della Serbia. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
4.3.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati
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(173) |
Come indicato al considerando 19, è stato necessario aggiornare la tabella 6 del regolamento provvisorio per tenere conto dei volumi delle vendite non vincolate durante il PI a parti collegate di uno dei produttori dell’Unione. |
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(174) |
Inoltre, come indicato al considerando 19, è stato riscontrato un errore materiale nel considerando 191 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’evoluzione della quota di mercato totale delle importazioni dei paesi interessati nell’Unione, che è aumentata di 3,5 punti percentuali, con un aumento del 74 % nel periodo in esame. Tabella 2 Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato
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(175) |
Nippon Steel e JFE hanno sostenuto che il calo delle quote di mercato di soli 2 punti percentuali durante il periodo in esame non dovrebbe essere considerato indicativo del «deterioramento della posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell’Unione», come indicato al considerando 212 del regolamento provvisorio. Entrambe le parti hanno sottolineato in particolare il fatto che l’industria dell’Unione ha mantenuto una posizione dominante sul mercato dell’UE, con una quota di mercato del 70,2 % alla fine del PI, in calo di soli 0,6 punti percentuali rispetto al 2023. |
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(176) |
Come spiegato nel considerando 212 del regolamento provvisorio, la diminuzione del volume delle vendite nel mercato libero dell’Unione e la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno superato in misura significativa il calo del consumo nel mercato libero dell’Unione, evidenziando un deterioramento della posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell’Unione. Inoltre, come chiarito al considerando 190 del presente regolamento, il calo della quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero è stato pari a 3,4 punti percentuali, come indicato nella tabella 5 rivista, e non a 2 punti percentuali, come indicato nel regolamento provvisorio. |
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(177) |
Nippon Steel e JFE hanno osservato che i produttori dell’Unione hanno di fatto continuato a importare coils laminati a caldo ( « HRC » ) e bramme nell’UE dall’apertura dell’inchiesta, nonostante nella denuncia sostenessero che le importazioni dal Giappone, dall’Egitto e dal Vietnam impedivano loro di aumentare la loro produzione. Secondo queste due parti, i produttori primari e secondari di acciaio dell’Unione hanno importato oltre 220 000 tonnellate di HRC e in totale l’industria dell’Unione ha importato quasi 4 milioni di tonnellate nel 2023 dai paesi interessati su un totale di 8 milioni di tonnellate dal resto del mondo. Tali parti non hanno fornito elementi di prova in merito alle importazioni di bramme da parte dei produttori primari di acciaio dell’Unione e l’inchiesta non ha indicato alcuna informazione al riguardo. |
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(178) |
FHS ha sostenuto che i presunti errori metodologici menzionati nei considerando 20 e 151 hanno esagerato sia la portata che l’impatto concorrenziale delle importazioni dal Vietnam. FHS ha ribadito che la scelta del 2021 come anno base di riferimento distorce il quadro in quanto i volumi delle importazioni registrati in quell’anno sono stati insolitamente bassi perché le forniture russe e turche non avevano registrato interruzioni, mentre gli stabilimenti asiatici erano esposti a strozzature del trasporto merci legate alla pandemia. L’aumento del 56 % delle importazioni durante il periodo in esame ha pertanto rispecchiato solo la sostituzione dei flussi commerciali da questi due paesi, soggetti il primo a sanzioni e il secondo a misure antidumping. |
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(179) |
La Commissione ha sostenuto che la sostituzione delle importazioni - con il ricorso a prodotti dei paesi interessati - potrebbe effettivamente essere il risultato delle misure adottate nei confronti della Russia e della Turchia. Resta tuttavia il fatto che tali importazioni dai paesi interessati hanno mostrato di essere aumentate in quantità significative a scapito dell’industria dell’Unione e di essere oggetto di dumping e pregiudizievoli per l’industria dell’Unione. |
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(180) |
In assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dai paesi interessati, i considerando da 189 a 191 del regolamento provvisorio sono stati confermati. |
4.3.3. Prezzi delle importazioni dai paesi interessati, undercutting dei prezzi e contrazione dei prezzi
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(181) |
Nei considerando da 192 a 197 del regolamento provvisorio, la Commissione ha illustrato in dettaglio il metodo per determinare l’undercutting dei prezzi e ha concluso che le importazioni dai paesi interessati avevano prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, provocandone la contrazione. |
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(182) |
Le importazioni oggetto di dumping della maggior parte dei produttori esportatori inseriti nel campione sono risultate effettuate a prezzi inferiori rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione in percentuali che variano tra il 3,3 % e il 10,1 %, come illustrato nella tabella 8 del regolamento provvisorio. |
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(183) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, Ezz Steel ha ritenuto che i prezzi medi delle importazioni dall’Egitto fossero relativamente elevati e non inferiori ai prezzi di vendita nell’UE. Pertanto, tali importazioni non avrebbero potuto arrecare pregiudizio ai produttori dell’Unione. Alla luce della loro natura, tali osservazioni sono trattate al punto 5.1. |
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(184) |
FHS ha sostenuto che l’undercutting del 3,3 % riscontrato per le sue importazioni corrispondeva al differenziale di trasporto e alle fluttuazioni valutarie che costituivano il normale scarto tra le offerte FOB in Asia e le quotazioni degli stabilimenti UE, pertanto non poteva essere considerato pregiudizievole per l’industria dell’Unione. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha fornito un’analisi approfondita del motivo per cui tale margine di undercutting del 3,3 % per FHS fosse economicamente significativo nel contesto del mercato dei prodotti piatti laminati a caldo dell’UE. |
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(185) |
Come indicato al considerando 242, l’inchiesta ha inoltre rivelato che i prezzi dell’industria dell’Unione erano mantenuti bassi dalle importazioni a basso prezzo originarie, tra l’altro, dell’Egitto. Nel contesto della contrazione dei prezzi, non sorprende che l’undercutting non sia significativo, in quanto l’industria dell’Unione non può aumentare i prezzi a causa della pressione sui prezzi che essa subisce. |
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(186) |
La Commissione ha ricordato che, come spiegato al considerando 194 del regolamento provvisorio, l’undercutting dei prezzi durante il periodo dell’inchiesta è stato valutato confrontando: la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai tre produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti sul mercato libero dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e e la media ponderata dei corrispondenti prezzi CIF franco frontiera dell’Unione, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori dei paesi interessati che hanno collaborato, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell’Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (CIF), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei costi successivi all’importazione. Sebbene l’undercutting dei prezzi possa avere varie cause, è stato calcolato sulla base dei dati verificati forniti da FHS. |
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(187) |
Su tale base, la Commissione ha confermato il margine di undercutting di cui al considerando 196 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(188) |
In assenza di altre osservazioni riguardo alle importazioni dai paesi interessati, i considerando da 192 a 197 del regolamento provvisorio sono stati confermati. |
4.4. Situazione economica dell’industria dell’Unione
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(189) |
Nel regolamento provvisorio (sezione 4.4), la Commissione ha illustrato in dettaglio gli indicatori macroeconomici e microeconomici dell’industria dell’Unione nel periodo in esame. Al considerando 238 del regolamento provvisorio, ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
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(190) |
Come indicato ai considerando 19 e da 131 a 142, la visita di verifica effettuata presso la sede di EUROFER ha rivelato che i dati sulle vendite non vincolate a parti collegate di uno dei denuncianti non erano stati inclusi nei dati complessivi relativi alle vendite non vincolate nel PI. La Commissione ha inoltre apportato alcuni adeguamenti alle tabelle pertinenti al fine di includere le vendite non vincolate nel consumo del mercato libero. Ciò ha avuto conseguenze per le tabelle 5 e 6 del regolamento provvisorio, come indicato in precedenza, ma anche per le tabelle 4 e 10 dello stesso regolamento. La tabella relativa al consumo vincolato del regolamento provvisorio è rimasta invariata. |
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(191) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha sostenuto citando l’articolo 3, paragrafo 2 dell’accordo antidumping dell’OMC, che la Commissione avrebbe dovuto includere i volumi vincolati in tutti gli indicatori di pregiudizio o ricalcolarli su una base coerente, considerando esclusivamente i dati del mercato non vincolato. Inoltre, secondo FHS, la Commissione non ha rispettato gli obblighi di trasparenza e comunicazione di cui all’articolo 6, paragrafo 5, punto 1 dell’accordo antidumping dell’OMC e all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, in quanto non ha divulgato l’importo esatto e le percentuali modificate. |
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(192) |
La Commissione osserva innanzitutto di aver seguito lo stesso approccio coerente adottato nell’inchiesta precedente relativa ai prodotti piatti laminati a caldo, in base alla quale i volumi vincolati sono stati presi in considerazione solo ove necessario, ossia quando non era possibile distinguere in base alla destinazione dei prodotti data la natura dell’indicatore. Pertanto, poiché gli investimenti o la produzione si riferiscono sia alle operazioni sul mercato vincolato che a quelle sul mercato non vincolato, essi possono essere valutati solo congiuntamente, indipendentemente dalla destinazione dei prodotti. Al contrario, la redditività è stata valutata sulla base delle vendite sul mercato libero per riflettere i meccanismi del mercato libero e tenere conto della concorrenza cui devono far fronte i produttori dell’Unione a causa dell’ingresso sul mercato dell’Unione delle importazioni da paesi terzi. In secondo luogo, la Commissione non ha potuto fornire cifre esatte per motivi di riservatezza, ma ha fornito intervalli e indici per tutti i dati necessari. Inoltre, in risposta alle osservazioni di NSC e JFE, la Commissione ha fornito ulteriori chiarimenti, come spiegato al considerando 194. |
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(193) |
Nel periodo in esame, il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione rivisti hanno registrato il seguente andamento: Tabella 3 Consumo del mercato libero dell’Unione, comprese le vendite non vincolate (in tonnellate)
Tabella 4 Volume delle vendite e quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione
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(194) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, NSC e JFE hanno contestato le deduzioni della Commissione in merito ad alcuni fattori di pregiudizio in relazione alla situazione economica prevalente nel periodo 2020 e 2021. Ciò ha indotto la Commissione a riesaminare nuovamente la situazione relativa al consumo di mercato nell’Unione e al volume delle vendite e alla quota di mercato dell’industria dell’Unione sul mercato libero dell’Unione. La Commissione ha riconosciuto che l’errore di cui al considerando 19 non ha avuto alcun effetto sulle tabelle 2, 3 e 4 e che, di fatto, essa ha conteggiato due volte le vendite non vincolate, come indicato al considerando 146. In effetti, le cifre riportate nelle tabelle indicate del regolamento provvisorio comprendevano già le vendite non vincolate. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, le tabelle e il contenuto pertinenti sono stati rivisti e sono stati ripristinati i volumi precedenti, ad eccezione dei dati di uno dei 22 produttori dell’Unione, che sono rimasti simili a quelli utilizzati per il GDD. |
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(195) |
Per quanto riguarda le osservazioni di NSC e JFE in merito alla situazione prevalente nel periodo 2020 e 2021, tali società hanno sostenuto che l’anno 2021 è stato eccezionale e particolarmente atipico a seguito della crisi della COVID-19, che aveva colpito la domanda e i prezzi del mercato nell’anno precedente. Pertanto, sebbene l’industria dell’Unione abbia beneficiato della ripresa economica dopo la crisi della COVID-19, utilizzare tale anno come base per determinare l’evoluzione della situazione economica dell’industria dell’Unione porterebbe automaticamente e artificialmente a riscontrare una situazione di pregiudizio. |
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(196) |
NSC e JFE hanno fatto riferimento in particolare a un precedente procedimento di riesame in previsione della scadenza riguardante la Cina (28). Nelle loro osservazioni, esse hanno osservato che, conformemente ai volumi di vendita riportati nel GDD: «il volume delle vendite di 30 578 495 tonnellate individuato dalla Commissione per il 2021 nella presente inchiesta costituisce un risultato notevole, che rappresenta un aumento del 21 % rispetto al dato del 2019 (29)». Tuttavia, a seguito della correzione effettuata dopo la divulgazione finale delle informazioni, come spiegato al considerando 194, la Commissione ha confermato che, a differenza di quanto effettivamente pareva apparire dalle cifre indicate nel GDD, il volume esatto delle vendite (27 729 413 tonnellate) indicato nella tabella 4 per il 2021 rappresentava un aumento solo del 9,2 % rispetto alla cifra del 2019, e non del 21 % come sostenuto da NSC e JFE. Ciò ha dimostrato che il 2021 era di fatto in linea con le normali condizioni di mercato poiché, visto che erano scesi a 20 020 000 tonnellate nel 2020, come rilevato nel caso del riesame in previsione della scadenza riguardante la Cina, i volumi delle vendite non possono essere definiti «un risultato notevole», come sostenuto da NSC e JFE. Inoltre, il consumo del mercato libero nel PI è stato di 33,268 milioni di tonnellate, cifra che corrisponde anche all’intervallo del consumo osservato nel 2019. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(197) |
Il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato libero dell’Unione (ossia escluse le vendite vincolate) è diminuito del 15 % nel periodo in esame, passando da 27,729 milioni di tonnellate a 23,570 milioni di tonnellate. |
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(198) |
Durante il periodo in esame la quota di mercato dell’industria dell’Unione in termini di consumo dell’Unione è diminuita di 3,44 punti percentuali, passando dal 74,29 % al 70,85 %. La diminuzione del volume delle vendite nel mercato libero dell’Unione e la perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno superato in misura significativa il calo del consumo nel mercato libero dell’Unione, evidenziando un deterioramento della posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell’Unione. |
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(199) |
FHS ha sostenuto che, poiché la capacità produttiva dell’industria dell’Unione è rimasta invariata durante il periodo in esame, la Commissione ha erroneamente attribuito alle importazioni dai paesi interessati il calo dell’utilizzo degli impianti dovuto alla contrazione della produzione, invece di riconoscere che il calo della produzione era legato al calo complessivo della domanda del prodotto oggetto dell’inchiesta. Inoltre, il calo si è concentrato nel segmento vincolato, che è diminuito del 16 % (da 39,2 a 33,1 milioni di tonnellate), mentre il consumo sul mercato libero è diminuito solo del 6 %. Analogamente, secondo FHS i dati indicavano che i volumi delle vendite sono diminuiti a causa della contrazione del mercato dell’UE, soprattutto sul versante vincolato, e non perché i fornitori dei paesi interessati hanno spostato gli ordinativi a danno dei produttori dell’Unione. Inoltre, considerando che l’industria dell’Unione controllava circa il 70 % del mercato libero e oltre l’85 % del consumo totale, una diminuzione del 2 % della quota di mercato dovrebbe essere considerata una variazione concorrenziale ordinaria e non potrebbe essere ragionevolmente considerata un pregiudizio legato alle importazioni. |
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(200) |
Come indicato nella tabella 4 e contrariamente a quanto erroneamente sostenuto da FHS, durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato libero dell’Unione (dati riveduti dopo l’istituzione delle misure provvisorie) e le cessioni vincolate dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione hanno entrambi mostrato una tendenza al ribasso, rispettivamente del 15 % e del 16 % nel periodo in esame, in linea con il calo della produzione totale dell’industria dell’Unione indicato nella tabella 9 del regolamento provvisorio. Tuttavia, la percentuale del consumo vincolato sulla produzione totale è rimasta stabile durante tutto il periodo in esame tra il 55,7 % e il 56,1 %, il che conferma l’esistenza di uno spodestamento delle vendite dei produttori dell’Unione sul libero mercato da parte dei produttori esportatori dei paesi interessati, che hanno visto aumentare la loro quota di mercato in un momento in cui la domanda complessiva era in calo. Ciò è confermato anche dal calo delle vendite sul mercato libero, più marcato rispetto al mercato vincolato, che ha comportato una perdita di quota di mercato di 3,4% punti percentuali. Inoltre, la perdita delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato libero ha superato notevolmente il calo del consumo nel mercato libero dell’Unione che, come indicato al considerando 212, è stato indicativo del deterioramento della posizione concorrenziale dei produttori di acciaio dell’Unione. |
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(201) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha ribadito la sua argomentazione secondo cui il calo simile sia del volume delle vendite dell’industria dell’Unione nel mercato libero dell’Unione sia delle cessioni vincolate dell’industria dell’Unione nel mercato dell’Unione è dovuto in primo luogo a una contrazione della domanda sul mercato libero dell’Unione e non a importazioni dai paesi interessati. |
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(202) |
Presentando tale argomentazione e proponendo di utilizzare come denominatore per il calcolo delle quote di mercato il consumo totale dell’Unione, comprensivo quindi sia delle transazioni sul mercato vincolato che di quelle sul mercato libero, FHS non ha tuttavia tenuto conto dell’esistenza di uno spodestamento delle vendite dei produttori dell’Unione sul libero mercato da parte dei produttori esportatori dei paesi interessati, che hanno visto aumentare la loro quota di mercato in un momento in cui la domanda complessiva era in calo, come indicato nella tabella 2. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. |
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(203) |
In un contesto in cui l’industria dell’Unione controllava circa il 70,8 % del mercato libero e oltre l’85 % del consumo totale, la Commissione ha confermato le proprie deduzioni secondo cui una diminuzione del 3,4 % della quota di mercato non può essere considerata una variazione concorrenziale ordinaria. I dati aggiornati hanno confermato che l’industria dell’Unione non aveva altra scelta che seguire il livello dei prezzi fissato dalle importazioni oggetto di dumping per evitare di perdere ulteriore quota di mercato. Ciò ha comportato un deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, come dimostrato da vari indicatori macroeconomici e microeconomici quali la redditività, il volume delle vendite, la quota di mercato, l’occupazione e il flusso di cassa. Per questi motivi le argomentazioni sono state respinte. |
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(204) |
Nippon Steel e JFE hanno osservato che, secondo la tabella 12 del regolamento provvisorio, i livelli di occupazione nell’industria dell’Unione sono aumentati del 3,4 % tra il 2023 e il PI, mentre la Commissione ha evidenziato solo la riduzione del 7,0 % nel periodo in esame. |
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(205) |
Nippon Steel e JFE hanno posto in evidenza le informazioni fornite dall’industria dell’Unione, dalle quali è emerso che il costo medio del lavoro ha iniziato a stabilizzarsi, registrando un calo significativo rispetto al picco del 2023. |
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(206) |
La Commissione ha innanzitutto ritenuto che alcuni indicatori di pregiudizio non debbano essere interpretati isolatamente per determinare se l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole. Al contrario, il pregiudizio dovrebbe essere determinato valutando tutti gli indicatori di pregiudizio. Inoltre, non tutti gli indicatori di pregiudizio devono mostrare un deterioramento dei risultati dell’industria dell’Unione affinché si possa concludere che questa ha subito un pregiudizio notevole. |
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(207) |
Per quanto riguarda l’occupazione, la Commissione ha ritenuto che l’aumento del 3,4 % tra il 2023 e il PI fosse dovuto principalmente agli adeguamenti effettuati da alcuni produttori dell’Unione dopo la crisi del COVID-19, che hanno inciso profondamente sulla domanda e sui prezzi del mercato. |
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(208) |
La Commissione ha fatto riferimento ai considerando 45 e da 224 a 226 del regolamento provvisorio, in cui ha spiegato che tutti gli indicatori dell’industria dell’Unione hanno risentito, come quelli di molti altri settori, della situazione di pandemia nel 2020. La situazione temporaneamente più favorevole osservata nel 2021 e nel 2022 era dovuta a un insolito squilibrio tra domanda e offerta all’indomani della pandemia di COVID-19. Ripresentatesi condizioni di minore squilibrio tra la domanda e l’offerta, i produttori dell’Unione hanno subito una nuova pressione esercitata dalle importazioni dai paesi interessati, che ha inciso sulla loro quota di mercato e sui loro risultati economici. |
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(209) |
Per questi motivi, le argomentazioni sono state respinte. |
4.5. Conclusioni sul pregiudizio
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(210) |
Poiché le tabelle rivedute, modificate dopo la divulgazione finale delle informazioni, mostrano le stesse tendenze, le risultanze relative al pregiudizio sono state definitivamente confermate. |
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(211) |
Le cifre di cui sopra, rivedute per includere le vendite non vincolate sul mercato libero a parti collegate, hanno confermato che l’industria dell’Unione nel suo complesso non è stata in grado di mantenere i volumi di produzione e di vendita né di migliorare il tasso di utilizzo degli impianti. I volumi di produzione e di vendita sono effettivamente diminuiti più del consumo sul mercato dell’Unione. In considerazione del calo della produzione, l’industria dell’Unione ha adottato misure concrete per migliorare l’efficienza mantenendo un controllo rigoroso sui costi di produzione (principalmente materie prime e costi del lavoro) e aumentando la produzione per dipendente quando la situazione dell’industria dell’Unione ha iniziato a deteriorarsi. Durante il periodo in esame il costo di produzione è comunque aumentato del 18 %, mentre il prezzo di vendita unitario è rimasto stabile, ad eccezione del 2022. Di conseguenza la redditività dell’industria dell’Unione si è notevolmente deteriorata, passando dal 12 % nel 2021 e nel 2022, quando l’industria dell’Unione ha beneficiato della ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19, a una situazione di perdita nel 2023 e nel periodo dell’inchiesta. I produttori dell’Unione inseriti nel campione hanno potuto ancora effettuare investimenti durante tutto il periodo in esame, dimostrando il loro dinamismo nonostante il deterioramento della situazione finanziaria. |
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(212) |
Alla luce di quanto precede, si conclude in via definitiva che dai dati di cui sopra risulta che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole nel periodo in esame ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. |
5. NESSO DI CAUSALITÀ
5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping
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(213) |
Al considerando 265 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione è stato causato dalle importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originario dei paesi interessati. |
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(214) |
In seguito alla divulgazione provvisoria e quella finale delle informazioni, il governo del Giappone ed FHS hanno espresso disaccordo con le conclusioni di cui alla sezione 5.1 del regolamento provvisorio. |
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(215) |
Il governo del Giappone ha sostenuto che, a seguito dei «contingenti tariffari» («TRQ») delle misure di salvaguardia, il volume complessivo delle importazioni di prodotti laminati a caldo di acciaio non è aumentato e ha pertanto ribattuto che le origini dei prodotti importati sono cambiate solo entro i limiti del volume dei TRQ consentiti. Su tale base, il governo del Giappone ha ritenuto che le importazioni originarie del paese non avrebbero potuto arrecare un pregiudizio notevole all’industria interna dell’UE. Esso ha sostenuto inoltre che la quota di mercato delle importazioni dal Giappone è rimasta costantemente al di sotto del 4 % e che anche la quota di mercato delle importazioni in questione era rimasta a un livello complessivamente modesto, circa l’[8,0-8,5 %]. |
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(216) |
Il governo del Giappone ha ultimo sostenuto che il volume delle importazioni di prodotti dal Giappone nella seconda metà del 2024 era diminuito del 51,2 % rispetto all’anno precedente, a causa del massimale del 15 % per singolo Paese introdotto nel giugno 2024 (30). Il governo del Giappone ha pertanto messo in discussione l’analisi del pregiudizio, che a suo dire non ha tenuto adeguatamente conto delle circostanze summenzionate e non può ritenersi un esame obiettivo ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 dell’accordo antidumping dell’OMC. |
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(217) |
La Commissione ha sottolineato che le misure di salvaguardia e le misure antidumping rispondono a situazioni diverse. In questo caso, sono state effettivamente istituite misure di salvaguardia sotto forma di TRQ, sulla base dei flussi commerciali tradizionali e al fine di evitare diversioni degli scambi. La misura di salvaguardia non impedisce tuttavia l’istituzione di misure volte a eliminare gli effetti delle pratiche commerciali sleali, in particolare entro i limiti dei TRQ, ossia prima dell’applicazione di qualsiasi dazio di salvaguardia. Pertanto, il riferimento ai massimali di volume non interessati da un dazio di salvaguardia supplementare non può mettere in discussione il nesso di causalità tra le importazioni in questione e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. La Commissione ha inoltre ricordato che la sua analisi riguardava il periodo dell’inchiesta conclusosi il 30 giugno 2024. Di conseguenza, l’inclusione di elementi successivi al PI nella sua analisi del nesso di causalità, come il calo delle importazioni registrato nella seconda metà del 2024, non garantirebbe un esame obiettivo dei fatti. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. |
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(218) |
Come indicato al considerando 194, FHS ha sostenuto che gli effetti negativi sugli indicatori macroeconomici e microeconomici quali l’utilizzo degli impianti, la capacità produttiva, la produzione, i volumi delle vendite e la quota di mercato non potevano derivare dalle importazioni dal Vietnam in quanto i quantitativi erano troppo modesti. |
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(219) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto le condizioni per valutare cumulativamente le importazioni dai paesi interessati risultavano soddisfatte, cosicché le importazioni oggetto di dumping dal Vietnam sono state valutate insieme alle importazioni dagli altri paesi interessati. |
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(220) |
FHS ha dichiarato che, per quanto sia stato riconosciuto che i recenti dati sulla redditività e sul flusso di cassa dell’industria dell’Unione indicavano una posizione debole, non è stato stabilito se avessero influito negativamente su tali indicatori microeconomici le perdite derivanti dalla diminuzione della domanda, dall’aumento dei costi dell’energia e dei fattori di produzione, da un calendario di investimenti ambizioso o da altri fattori strutturali. |
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(221) |
La Commissione non ha accolto questo punto di vista. L’elenco dei fattori sollevati da FHS era già stato preso in considerazione dalla Commissione, come indicato al considerando 240 e alla sezione 5.7 del regolamento provvisorio, e FHS non ha presentato nuovi elementi tali da smentire l’analisi effettuata dalla Commissione sul modo in cui tali fattori hanno influenzato gli indicatori microeconomici. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte. |
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(222) |
FHS ha affermato che la Commissione non ha effettuato un esame obiettivo dei singoli elementi, che avevano contribuito alle difficoltà dell’industria dell’Unione, quali l’indebolimento della domanda mondiale. |
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(223) |
In assenza di argomentazioni più precise e circostanziate in merito alla presunta mancanza di obiettività nella valutazione della Commissione, la Commissione ha fatto riferimento alla sezione 5 del regolamento provvisorio e più specificamente alla sezione 5.8, che tratta questo fattore in particolare. |
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(224) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ezz Steel ha sostenuto che l’Egitto non avrebbe potuto arrecare pregiudizio all’industria dell’Unione in quanto disponeva di una scarsa capacità produttiva rispetto ad altri paesi terzi come il Giappone, l’India o il Vietnam. Inoltre, ha dichiarato che non avrebbe potuto aumentare le sue esportazioni verso l’UE a causa dell’attuazione delle misure di salvaguardia e di aver fornito prodotti piatti di acciaio laminati a caldo solo sulla base di specifici ordini di acquisto «a condizioni eque e trasparenti». |
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(225) |
La Commissione ha ritenuto che tali elementi fossero irrilevanti nel valutare l’effetto delle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati. Sebbene la capacità produttiva dell’Egitto possa essere inferiore a quella degli altri paesi interessati, rimane il fatto che la capacità produttiva individuale non è un elemento per valutare il pregiudizio causato. Analogamente, l’affermazione secondo cui l’Egitto non può presumibilmente aumentare le sue esportazioni verso l’Unione a causa delle misure di salvaguardia è di fatto errata, in quanto le misure non vietano alle importazioni di entrare nel mercato dell’Unione, anche dopo l’esaurimento del contingente dell’Egitto. Al fine di valutare l’effetto delle importazioni oggetto di dumping, la Commissione ha analizzato, tra l’altro, l’aumento della quota di mercato e il livello dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie dell’Egitto e degli altri paesi interessati, una volta soddisfatte le condizioni per una valutazione cumulativa dei loro effetti, come stabilito nella sezione 4.3.1 del regolamento provvisorio. |
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(226) |
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 241 e 242 del regolamento provvisorio. |
5.2. Basso utilizzo degli impianti
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(227) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha sostenuto che la riduzione dell’utilizzo degli impianti era dovuta all’indebolimento della domanda del mercato sia vincolato sia non vincolato, che non poteva essere automaticamente causato dalle importazioni dai paesi interessati. FHS ha inoltre osservato che le sue importazioni non erano in concorrenza con l’industria dell’Unione sul mercato vincolato. |
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(228) |
La Commissione ha espresso disaccordo con tale opinione, poiché di fatto l’industria primaria e secondaria dell’Unione era in concorrenza diretta con gli operatori commerciali e le società di trasformazione del settore siderurgico non collegati nell’Unione, che si approvvigionano di prodotti piatti di acciaio laminati a caldo nei paesi interessati. Era quindi logico che la riduzione dell’utilizzo degli impianti mostrasse un calo, attribuibile solo ai paesi interessati, poiché la produzione dell’industria dell’Unione, utilizzata per il consumo sia vincolato sia non vincolato, è stata influenzata in modo analogo dalle importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, come confermato dalla perdita di quota di mercato. |
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(229) |
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando 243 e 244 del regolamento provvisorio. |
5.3. Andamento delle vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione
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(230) |
Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento: Tabella 5 Vendite all’esportazione dei produttori dell’Unione inseriti nel campione
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(231) |
I volumi delle esportazioni dei produttori dell’Unione inclusi nel campione sono diminuiti del 20 % nel periodo in esame, rimanendo al di sotto delle 600 000 tonnellate durante il PI. Nel complesso, i volumi esportati dall’industria dell’Unione rappresentavano solo il 2,3 % circa delle loro vendite totali sul mercato libero durante il periodo dell’inchiesta e una percentuale addirittura inferiore della produzione totale nello stesso periodo. |
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(232) |
Il governo del Giappone ha sostenuto che, mentre le vendite all’esportazione sono diminuite del 20 % nel periodo dell’inchiesta rispetto al 2021, come indicato nella tabella 17 del regolamento provvisorio e nella tabella 5 del presente documento, i produttori dell’Unione hanno incrementato notevolmente gli investimenti nel 2023, come indicato nella tabella 16 del regolamento provvisorio. Secondo il governo del Giappone, questa strategia commerciale dei produttori ha portato a una riduzione dei margini di profitto. |
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(233) |
FHS ha sostenuto che è stato il deterioramento dell’andamento delle esportazioni dei produttori dell’Unione a contribuire al presunto pregiudizio notevole, in particolare attraverso la riduzione dei volumi, la diminuzione dei prezzi internazionali e la perdita di economie di scala. |
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(234) |
Tali argomentazioni sono state esaminate dalla Commissione, che ha concluso nel regolamento provvisorio che le vendite all’esportazione rappresentavano una quota modesta delle vendite totali. La loro diminuzione non poteva avere un impatto significativo sui risultati dell’industria dell’Unione nel suo complesso. |
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(235) |
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 245 a 247 del regolamento provvisorio. |
5.4. Importazioni da paesi diversi dai paesi interessati
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(236) |
In seguito alla nuova valutazione del consumo totale sul mercato libero al fine di includere le vendite non vincolate a parti collegate, come spiegato ai considerando 189 e 190, è stato riesaminato il volume delle importazioni da altri paesi terzi nel periodo in esame, determinando quanto segue: Tabella 6 Volumi, prezzi unitari e quote di mercato da paesi terzi
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(237) |
Dall’inchiesta è emerso che la quota di mercato delle importazioni dall’India, dalla Corea del Sud, da Taiwan e dal Vietnam (Hoa Phat Group) è aumentata nel periodo in esame e, ad eccezione dell’India, sia in termini assoluti che relativi. Al contrario, la Commissione ha osservato che nello stesso periodo le importazioni da altri paesi terzi non sono aumentate, ma sono diminuite dell’11 %. Parallelamente, le importazioni dai paesi interessati sono aumentate in misura significativa. Tuttavia la quota delle importazioni dai paesi interessati su tutte le importazioni dei paesi terzi è aumentata del 53 % nel periodo in esame, il che indica che le importazioni dai paesi interessati sono aumentate relativamente di più di quelle provenienti da tutti i paesi, che sono aumentate solo del 14 %. |
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(238) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha sostenuto che la Commissione non aveva valutato il fatto che, durante il periodo dell’inchiesta, i produttori esportatori dell’India, della Corea del Sud e di Taiwan hanno fornito complessivamente circa 3,2 milioni di tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo al mercato dell’Unione, più del triplo dei volumi totali provenienti dall’Egitto o da FHS. FHS ha inoltre sottolineato che la Commissione non ha fornito alcuna analisi dell’undercutting né delle tendenze dei prezzi CIF e che non è stata effettuata alcuna differenziazione del comportamento del mercato tra i paesi interessati e altri paesi terzi. |
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(239) |
La Commissione ha osservato che, sebbene sia stata effettuata un’analisi approfondita del livello e dei prezzi delle importazioni da altri paesi terzi, non vi era alcun obbligo giuridico di procedere a un’analisi dell’undercutting dei prezzi o dei prezzi CIF da paesi non oggetto dell’inchiesta in questione. Sebbene la Commissione abbia valutato le importazioni da tali paesi, dato che i produttori di questi paesi non sono parti interessate alla presente inchiesta, la Commissione non è stata in grado di richiedere loro tali informazioni, né era questo lo scopo della presente inchiesta. |
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(240) |
La Commissione ha analizzato anche l’evoluzione dei prezzi all’importazione da paesi terzi. Ad eccezione dell’anno 2021, i prezzi medi all’importazione da ciascuno dei quattro paesi, nonché da tutti i paesi terzi considerati globalmente, sono stati in media superiori ai prezzi all’importazione dai paesi interessati. Su tale base la Commissione ha ritenuto che l’andamento delle importazioni da paesi terzi non abbia attenuato il nesso di causalità. |
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(241) |
In seguito all’istituzione delle misure provvisorie, FHS ha ritenuto che, omettendo qualsiasi analisi strutturata di attribuzione di tali volumi formalmente non oggetto di dumping, ma chiaramente pregiudizievoli originari di altri paesi terzi, il regolamento provvisorio abbia sovrastimato il ruolo causale delle importazioni dall’Egitto, dal Giappone e dal Vietnam, sottostimando nel contempo le dinamiche di mercato più ampie, chiaramente più incisive nel plasmare le tendenze dei prezzi e le pressioni concorrenziali. La Commissione ha ricordato che tali aspetti erano stati esaminati in dettaglio nei considerando da 248 a 252 del regolamento provvisorio. L’argomentazione è stata respinta. |
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(242) |
Come indicato al considerando 183, Ezz Steel ha ritenuto che i prezzi medi delle importazioni dall’Egitto fossero relativamente elevati, senza undercutting dei prezzi di vendita dell’UE. Pertanto, tali importazioni non avrebbero potuto arrecare pregiudizio ai produttori dell’Unione. |
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(243) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Ezz Steel ha inoltre sostenuto che la Commissione non aveva preso in considerazione l’approccio adottato nel regolamento (CE) n. 1420/2007 del Consiglio (31), che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento sulle importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina, in cui essa aveva constatato che l’effetto delle importazioni dall’Ucraina dovrebbe essere valutato separatamente in considerazione dell’assenza di undercutting. La Commissione ha rilevato, in primo luogo, che tale regolamento è stato adottato nel 2007, mentre il concetto di compressione dei prezzi, indicante prezzi mantenuti artificialmente bassi, non era preso in considerazione all’epoca e, in secondo luogo, come indicato al considerando 197 del regolamento provvisorio, l’inchiesta ha anche rivelato che i prezzi dell’industria dell’Unione hanno subito una contrazione a causa delle importazioni a basso prezzo originarie dell’Egitto, che hanno seguito tendenze e flussi commerciali simili. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. |
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(244) |
Come osservato al considerando 197 del regolamento provvisorio, la Commissione ha concluso che, sebbene le importazioni di prodotti piatti laminati a caldo non causassero undercutting ai danni dei prezzi dell’industria dell’Unione, ha avuto luogo una compressione dei prezzi che ha inciso negativamente sui risultati dell’industria dell’Unione. |
5.5. Importazioni dai paesi interessati effettuate dall’industria dell’Unione
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(245) |
Nippon Steel e JFE hanno ritenuto che i dati relativi alla produzione non potessero essere considerati elementi di prova di un pregiudizio notevole ai danni dell’industria dell’Unione considerato il rifiuto di aumentare la produzione anche nel contesto particolarmente favorevole creato dall’inchiesta e il fatto che le importazioni costituivano evidentemente un’importante fonte di approvvigionamento per il mercato dell’UE, anche per gli stessi produttori dell’Unione. |
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(246) |
Per quanto riguarda il volume delle importazioni, la Commissione ha ritenuto che Nippon Steel e JFE abbiano sovrastimato il volume delle importazioni dai paesi interessati includendo nella loro analisi le importazioni dall’India, sebbene l’analisi del nesso di causalità della Commissione fosse limitata all’Egitto, al Giappone e alle importazioni oggetto di dumping dal Vietnam. Le informazioni verificate ricevute dai produttori dell’UE inclusi nel campione hanno confermato che le 220 000 tonnellate di prodotti piatti laminati a caldo erano in realtà per lo più importate in quantità limitate da produttori secondari di acciaio dell’Unione collegati a produttori primari dell’Unione. La stragrande maggioranza delle importazioni dai paesi interessati è stata effettuata da operatori commerciali e trasformatori non collegati dell’Unione. Con riferimento al considerando 253 del regolamento provvisorio, la Commissione ha ribadito che le entità collegate ai produttori dell’Unione non sono tenute ad acquistare dalle loro società collegate e si approvvigionano in condizioni di libera concorrenza. Come menzionato nel considerando 313 del regolamento provvisorio, l’obiettivo dei dazi antidumping non è chiudere il mercato dell’Unione alle importazioni, ma ripristinare condizioni commerciali eque eliminando gli effetti del dumping pregiudizievole. Le importazioni dai paesi interessati non dovrebbero quindi cessare ma continuare a prezzi equi. |
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(247) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha ritenuto che la Commissione avesse torto ad affermare che malgrado l’istituzione di dazi gli utilizzatori possano ancora importare prodotti piatti di acciaio laminati a caldo da fonti diversificate e, allo stesso tempo, migliorare le quote di mercato e la redditività dell’industria dell’Unione. La Commissione ha contestato tale analisi e ha ricordato di aver spiegato in dettaglio nei considerando da 313 a 325 del regolamento provvisorio perché l’impatto dell’istituzione dei dazi non sarebbe stato significativo e non avrebbe superato gli effetti positivi delle misure sull’industria dell’Unione. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. |
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(248) |
In assenza di ulteriori osservazioni oltre a quelle già trattate nei considerando da 177 a 179 in relazione alla presente sezione, la Commissione ha confermato le conclusioni formulate nel considerando 253 del regolamento provvisorio. |
5.6. Impatto della situazione di un produttore dell’Unione inserito nel campione sul quadro del pregiudizio
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(249) |
In assenza di osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 254 a 256 del regolamento provvisorio. |
5.7. Aumento del costo delle principali materie prime, prezzi dell’energia e investimenti ambientali
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(250) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha sostenuto che la Commissione non ha effettuato una valutazione quantitativa del costo dei prezzi dell’energia utilizzando informazioni pubblicamente disponibili al riguardo: diversamente, lo shock in termini di costi avrebbe dovuto essere misurato e sottratto, prima di dichiarare che le importazioni dai paesi interessati erano responsabili del pregiudizio. A parere di FHS, questa compressione dei costi ha causato direttamente l’erosione della redditività ed è stata erroneamente attribuita dalla Commissione alle importazioni dai paesi interessati. |
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(251) |
La Commissione ha ricordato di aver condotto un’analisi dell’aumento dei costi dell’elettricità, i cui risultati sono stati illustrati al considerando 259 del regolamento provvisorio. Anziché utilizzare informazioni pubblicamente disponibili, che sarebbero state isolate dalla situazione reale dei produttori dell’Unione inclusi nel campione, la Commissione ha utilizzato le informazioni richieste ai produttori dell’Unione, verificate. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. |
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(252) |
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 257 a 262 del regolamento provvisorio. |
5.8. Riduzione della domanda
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(253) |
In assenza di osservazioni diverse da quelle già trattate nei considerando da 158 a 160 in relazione alla presente sezione, la Commissione ha confermato le conclusioni formulate nei considerando 263 e 264 del regolamento provvisorio. |
5.9. Conclusioni sul nesso di causalità
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(254) |
La Commissione ha valutato l’incidenza di tutti gli altri fattori noti, tenendo conto delle osservazioni delle parti interessate, e ha concluso che tali fattori non attenuavano il nesso di causalità. Pertanto ha confermato le conclusioni di cui ai considerando da 265 a 267 del regolamento provvisorio secondo cui esisteva un nesso di causalità tra il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione e le importazioni oggetto di dumping dai paesi interessati, che non è stato attenuato dai fattori summenzionati. |
6. LIVELLO DELLE MISURE
6.1. Margine di pregiudizio
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(255) |
Nel regolamento provvisorio (considerando da 272 a 287), la Commissione ha illustrato in dettaglio il metodo utilizzato per stabilire margini adeguati per eliminare il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. |
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(256) |
In seguito alla divulgazione provvisoria delle informazioni, Nippon Steel ha argomentato che, nel determinare il prezzo all’esportazione allo sbarco ai fini del calcolo del margine di pregiudizio, andrebbe aggiunto un importo per i dazi sulle importazioni fuori contingente pagati nell’ambito delle misure di salvaguardia, come qualsiasi altro normale dazio doganale. |
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(257) |
La Commissione è in disaccordo con Nippon Steel. Essa ha ricordato che le misure antidumping e i dazi di salvaguardia non sono cumulativi, contrariamente ai dazi doganali convenzionali. Invece, le misure antidumping si applicheranno alle importazioni effettuate nell’ambito del contingente tariffario disponibile in esenzione da dazio, vale a dire alle importazioni che non sono soggette alla misura tariffaria di salvaguardia. Le importazioni effettuate una volta esaurito il relativo contingente tariffario sarebbero soggette a un livello di dazio totale (esclusi i dazi doganali convenzionali) equivalente, a seconda dei casi, al livello più elevato tra la misura tariffaria di salvaguardia o la misura antidumping. In altre parole, quando il dazio antidumping supera il livello della misura di salvaguardia, la misura di salvaguardia è effettivamente detratta dal dazio antidumping applicabile da riscuotere. Grazie al meccanismo istituito per evitare il cumulo di misure di salvaguardia o antidumping oltre il valore più elevato tra le due, l’aggiunta al prezzo di importazione allo sbarco di Nippon Steel delle misure tariffarie di salvaguardia pagate durante il periodo dell’inchiesta per determinare il livello di dazio antidumping comporterebbe una riduzione del dazio antidumping a un livello insufficiente per rimediare al pregiudizio causato dalle suddette importazioni oggetto di dumping, o perché la misura di salvaguardia non è applicata o perché è effettivamente detratta dal dazio antidumping applicabile. Per questi motivi la Commissione ha concluso che l’argomentazione di Nippon Steel costituiva un errore materiale e concettuale. In ogni caso, è emerso che durante il periodo dell’inchiesta sono stati pagati dazi di salvaguardia su meno del 6 % del volume delle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo originari del Giappone, pertanto l’impatto del mancato inserimento dei dazi di salvaguardia in questo caso specifico è stato marginale, pari a circa 0,1 punto percentuale. Su tale base questa argomentazione è stata respinta. |
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(258) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha ribadito che, al fine di conformarsi al regolamento di base, i prezzi allo sbarco dovrebbero essere basati sulla situazione nel periodo dell’inchiesta (ossia i prezzi di vendita di NSC, compresi i dazi di salvaguardia, sono in concorrenza con i prezzi dell’industria dell’Unione). Tale argomentazione era già stata trattata nel GDD e la Commissione l’ha pertanto respinta. |
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(259) |
Nippon Steel ha inoltre sostenuto che i calcoli del margine di pregiudizio non tenevano conto dei tempi di consegna. Ha affermato che gli acquirenti nell’UE erano disposti a pagare un sovrapprezzo, anche se non quantificabile, per tempi di consegna brevi. Secondo Nippon Steel, per arrivare alla frontiera dell’Unione dal Giappone occorrono in media circa 43 giorni. Inoltre, a causa della misura di salvaguardia dell’UE per il settore siderurgico, potrebbe essere necessario un ulteriore periodo di attesa fino all’inizio del trimestre successivo della misura di salvaguardia per poter effettuare lo sdoganamento delle importazioni. Il produttore esportatore ha inoltre affermato che ciò spiegava il graduale aumento dei margini di undercutting e underselling dei prezzi all’aumentare della distanza del paese di esportazione dall’UE: i margini di pregiudizio più elevati sono stati riscontrati per gli esportatori giapponesi. |
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(260) |
La Commissione ha convenuto con l’opinione secondo cui tale «maggiorazione di prezzo per brevi tempi di consegna», anche se dimostrata, non era quantificabile. Inoltre se i tempi di consegna brevi costituissero un fattore di aumento del prezzo di vendita, la Commissione non comprende in che modo ciò possa gradualmente aumentare i margini di undercutting e underselling all’aumentare della distanza del paese di esportazione dall’UE. Il ragionamento di Nippon Steel è stato inoltre contraddetto dal basso margine di underselling riscontrato per JFE, un altro produttore esportatore giapponese nel paese interessato. |
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(261) |
Come indicato al considerando 100, Nippon Steel ha contestato il metodo utilizzato per determinare il valore CIF per determinate operazioni. Come spiegato ai considerando da 101 a 104, tale argomentazione è stata parzialmente accettata, per cui i valori CIF utilizzati come denominatore sono stati rivisti per alcune transazioni. Il margine di pregiudizio calcolato per Nippon Steel è stato quindi adeguato di conseguenza. |
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(262) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Nippon Steel ha sostenuto che la Commissione non aveva addizionato i costi successivi all’importazione a tale prezzo CIF per le vendite tramite due società collegate, e che pertanto il prezzo utilizzato per il calcolo del margine di underselling non corrispondeva al concetto di «pienamente sbarcato nell’UE», dato che tali costi successivi all’importazione sono stati esclusi dal prezzo CIF. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha rivisto i suoi calcoli per comprendere i costi successivi all’importazione nel caso di due società. Il margine di pregiudizio calcolato per Nippon Steel è stato quindi adeguato di conseguenza nel documento generale di divulgazione delle informazioni. |
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(263) |
Come descritto al considerando 261, la Commissione ha riveduto i margini di pregiudizio. Il livello finale di eliminazione del pregiudizio per i produttori esportatori che hanno collaborato e per tutte le altre società è pertanto il seguente:
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6.2. Esame del margine sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione
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(264) |
In assenza di altre osservazioni riguardanti questa sezione, la Commissione ha confermato le proprie conclusioni di cui ai considerando da 272 a 289 del regolamento provvisorio. |
6.3. Conclusioni sul livello delle misure
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(265) |
In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping definitivi dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:
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7. INTERESSE DELL’UNIONE
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(266) |
Dopo la pubblicazione delle misure provvisorie, i produttori esportatori FHS ed Ezz Steel, il governo dell’Egitto e il governo del Giappone hanno presentato osservazioni sull’interesse dell’Unione. |
7.1. Interesse dell’industria dell’Unione
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(267) |
In assenza di qualsiasi argomentazione o osservazione riguardante l’interesse dell’industria dell’Unione, sono state confermate le conclusioni riportate ai considerando da 291 a 295 del regolamento provvisorio. |
7.2. Interesse degli importatori indipendenti e degli utilizzatori
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(268) |
Dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni, il governo del Giappone ha argomentato che non sarebbe nell’interesse dell’Unione istituire misure antidumping nei confronti dei paesi interessati, affermando che la loro istituzione sarebbe contraria all’interesse degli importatori e dei centri di servizio siderurgici, perché avrebbe un effetto anticoncorrenziale (i produttori dell’Unione aumenterebbero i prezzi) e perché i produttori dell’Unione non realizzano determinati tipi di prodotti piatti laminati a freddo di acciaio. |
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(269) |
Tali affermazioni sono già state trattate nei considerando da 296 a 305 per quanto riguarda gli effetti anticoncorrenziali e nei considerando da 306 a 325 del regolamento provvisorio per quanto riguarda l’affermazione secondo cui l’industria dell’Unione non produceva determinate categorie specifiche di prodotti piatti laminati a caldo. Poiché dopo la divulgazione provvisoria delle informazioni non sono state fornite ulteriori informazioni sostanziali per tali asserzioni, le argomentazioni sono state respinte. |
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(270) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha sostenuto che i benefici complessivi delle misure superavano il potenziale impatto negativo per gli importatori e gli utilizzatori e ha pertanto confermato le conclusioni di cui ai considerando da 296 a 325 del regolamento provvisorio. |
7.3. Altre argomentazioni
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(271) |
Ezz Steel e il governo dell’Egitto hanno sostenuto che nel regolamento provvisorio la Commissione aveva ampiamente ignorato una serie di importanti considerazioni nel valutare se fosse nell’interesse dell’Unione istituire misure nei confronti dell’Egitto. |
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(272) |
Hanno sostenuto, in particolare, quanto segue. |
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(273) |
In primo luogo, l’Unione intrattiene con l’Egitto relazioni commerciali reciprocamente vantaggiose. La bilancia commerciale tra l’Egitto e l’Unione ha riportato un’eccedenza di 10,4 miliardi di USD a favore dell’Unione nel 2023. Per quanto riguarda i prodotti piatti laminati a caldo, in particolare, il volume delle loro importazioni nell’Unione dall’Egitto ha rappresentato solo l’1,25 % del consumo totale vincolato e non vincolato di prodotti piatti laminati a caldo dell’Unione durante il PI. Per contro, l’Egitto ha aperto le sue frontiere alle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo dall’Unione, che hanno rappresentato [tra il 9 e il 14 %] del consumo egiziano tra il 2021 e il 2023. Inoltre, l’istituzione di misure sarebbe in contraddizione con l’assistenza fornita dall’Unione all’Egitto attraverso prestiti macrofinanziari a breve termine. L’istituzione di misure antidumping sulle importazioni dell’Unione di prodotti piatti laminati a caldo non solo danneggia l’industria siderurgica nazionale egiziana e la sua competitività internazionale, ma ha anche un impatto negativo sull’economia nazionale nel suo complesso, in palese contraddizione con gli obiettivi perseguiti dai prestiti macrofinanziari concessi all’Egitto dall’Unione. |
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(274) |
In secondo luogo, Ezz Steel ha anche sostenuto che i prezzi all’esportazione egiziani sono i più elevati tra tutti i paesi oggetto dell’inchiesta e che la Commissione non ha riscontrato alcun elemento di prova di undercutting dei prezzi da parte dell’Egitto. |
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(275) |
In terzo luogo, i fornitori dell’Unione dipendono ampiamente dall’acquisto di materie prime da parte dei produttori egiziani di acciaio. Inoltre, sin dalla sua creazione nel 1994, Ezz Steel ha effettuato investimenti sostanziali in attrezzature da fornitori dell’Unione. Ezz Steel ha anche sostenuto di aver importato dall’Unione una quantità considerevole di materie prime e pezzi di ricambio tra il 2019 e metà del 2024. |
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(276) |
In quarto luogo, l’istituzione di misure non sarebbe nell’interesse degli utilizzatori industriali dell’Unione in quanto Ezz Steel produce una serie di prodotti piatti laminati a caldo di alto livello che sono fortemente richiesti dagli acquirenti dell’Unione. |
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(277) |
In quinto luogo, l’istituzione di misure non consentirebbe agli utilizzatori dell’Unione di avvalersi dell’acciaio «pulito» prodotto dai produttori siderurgici egiziani, a scapito degli obiettivi del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere («CBAM») (32). La Commissione dovrebbe, pertanto, considerare l’impatto ambientale positivo dell’acciaio prodotto da Ezz Steel nel determinare se l’istituzione di misure antidumping nei confronti dell’Egitto sia nell’interesse dell’Unione. |
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(278) |
Per quanto riguarda il primo punto relativo alle affermazioni di Ezz Steel sull’impatto negativo sull’economia nazionale nel suo complesso e sulle contraddizioni con gli obiettivi perseguiti dai prestiti macrofinanziari concessi all’Egitto dall’Unione, la Commissione ha ritenuto che l’adozione di misure antidumping non possa incidere sulla cooperazione in materia di scambi e investimenti, che costituiscono un aspetto fondamentale del partenariato strategico UE-Egitto. L’Unione europea continuerà a sostenere gli sforzi di riforma economica dell’Egitto, anche migliorando il contesto commerciale e imprenditoriale per agevolare nel paese una crescita economica sostenibile, scambi commerciali non distorti, flussi di investimento e la transizione verso l’energia verde. Pertanto tali argomentazioni sono state respinte. |
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(279) |
Per quanto riguarda il secondo punto, tale asserzione è risultata corretta, ma i prezzi medi all’esportazione erano comunque notevolmente inferiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione ed entrambi erano ampiamente inferiori al costo medio di produzione per tonnellata dell’industria dell’Unione. Questa argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(280) |
Per quanto riguarda il terzo punto e le asserzioni secondo cui i fornitori dell’Unione dipendono ampiamente dall’acquisto di materie prime da parte dei produttori di acciaio egiziani, la Commissione ha osservato che l’ambito dell’inchiesta antidumping esclude specificamente la situazione economica di altre industrie collegate nell’Unione, che si tratti delle forniture di materie prime e altri materiali di consumo o di macchinari di produzione. Inoltre nessuno di questi fornitori si è manifestato durante l’inchiesta, pertanto non è stato possibile verificare tali asserzioni. |
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(281) |
La questione sollevata nel quarto punto è stata ampiamente trattata nel considerando 307 del regolamento provvisorio. |
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(282) |
Per quanto riguarda il quinto punto e l’affermazione di Ezz Steel secondo cui l’istituzione di misure non consentirebbe agli utilizzatori dell’Unione di avvalersi dell’acciaio «pulito» prodotto dai produttori di acciaio egiziani, e che ciò costituirebbe un passo indietro per gli obiettivi del CBAM, in primo luogo la Commissione ha ricordato che il CBAM è entrato in vigore il 1o ottobre 2023 ed è attualmente in un periodo transitorio fino al 2026, quando si applicherà il regime definitivo. Inoltre l’ambito della presente inchiesta non era quello di verificare se un produttore esportatore fornisca o meno acciaio «pulito», pertanto tali affermazioni non sono state considerate pertinenti ai fini del presente procedimento e non hanno potuto essere verificate. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(283) |
FHS ha sostenuto che, sebbene gli utilizzatori avessero sollevato preoccupazioni specifiche e documentate circa l’impatto reale dei dazi, la Commissione ha offerto solo garanzie qualitative circa l’esistenza di fonti di approvvigionamento alternative, come indicato al considerando 315 del regolamento provvisorio, senza alcuna rigorosa modellizzazione del comportamento del mercato, della capacità della catena di approvvigionamento o dell’elasticità dei prezzi. |
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(284) |
La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto, in primo luogo, tali utilizzatori non avevano presentato alcuna modellizzazione concreta del comportamento del mercato, della capacità della catena di approvvigionamento o dell’elasticità dei prezzi in relazione a fonti di approvvigionamento alternative, mentre i comportamenti sul mercato dell’industria dell’Unione erano ben noti a tali utilizzatori, e in secondo luogo, come indicato al considerando 316 del regolamento provvisorio, che ha citato fonti specializzate dell’industria, l’istituzione di misure non avrebbe comportato una carenza di approvvigionamento del prodotto in esame o di prodotti simili. |
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(285) |
Anche la competitività internazionale degli utilizzatori è stata ben documentata nei considerando da 317 a 320 del regolamento provvisorio, a dimostrazione del fatto che, in presenza di un mercato competitivo e di capacità inutilizzata disponibile tra i produttori dell’Unione, contrariamente a quanto sostenuto dagli utilizzatori, le attività delle società che trasformano prodotti piatti di metallo o che operano nella rivendita del prodotto oggetto dell’inchiesta dovrebbero mantenersi competitive, nonostante le condizioni di concorrenza sul mercato dell’UE. |
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(286) |
FHS ha infine sostenuto che le società trasformatrici di prodotti piatti di metallo, i centri di servizio siderurgici («SSC»), che comprendevano anche SSC correlati a produttori primari di acciaio, sarebbero state più colpite dalle misure rispetto ai produttori siderurgici primari dell’Unione, con rischi a catena in molteplici settori strategici dell’economia dell’UE, quali i settori automobilistico, dell’edilizia o degli elettrodomestici. |
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(287) |
Oltre alle risultanze di cui ai considerando da 312 a 325 del regolamento provvisorio, è stato osservato che in una dichiarazione congiunta rilasciata nell’aprile 2025 (33) sia il denunciante che l’associazione europea dei distributori e trasformatori di acciaio (Eurometal) hanno affermato che l’indebolimento della catena di approvvigionamento dell’acciaio a valle «mette a rischio 13,6 milioni di posti di lavoro diretti in tutti i rami della trasformazione dell’acciaio, dei fornitori intermedi e del settore manifatturiero nell’UE e minaccia una deindustrializzazione europea più ampia». Secondo il denunciante (34), il settore siderurgico impiega direttamente 306 000 persone e conta fino a 2,5 milioni di posti di lavoro indiretti. |
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(288) |
Oltre al punto sollevato al considerando 247, in seguito alla divulgazione finale delle informazioni l’FHS ha sostenuto che l’esistenza di capacità inutilizzata non poteva essere utilizzata allo stesso tempo per dimostrare il pregiudizio ai fini dell’articolo 3 del regolamento di base ed essere utilizzata come argomentazione nella verifica dell’interesse dell’Unione a norma dell’articolo 21 di tale regolamento. FHS ha fatto riferimento a una decisione dell’organo d’appello dell’OMC nella causa US – Acciaio laminato a caldo (35), nella quale l’organo d’appello ha chiesto alle autorità di attenersi a un quadro coerente di analisi tanto del pregiudizio quanto del nesso di causalità. Secondo FHS, il fatto che la Commissione abbia invocato la capacità inutilizzata sia a titolo di danno che di vantaggio costituisce una chiara violazione di tale principio e rende giuridicamente infondata la conclusione sull’interesse dell’Unione. |
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(289) |
La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. In primo luogo, la decisione dell’organo d’appello dell’OMC non ha affrontato specificamente la questione in esame, ma ha piuttosto ricordato che «le autorità incaricate dell’inchiesta devono determinare, oggettivamente e sulla base di prove certe, l’importanza da attribuire a ciascun fattore potenzialmente pertinente e il peso da attribuirgli. In ogni inchiesta, tale determinazione dipende dalla ’rilevanza’ che i fattori pertinenti hanno “per la situazione dell’industria [nazionale]”» (36). In secondo luogo, non vi era alcuna contraddizione nell’esaminare l’impatto negativo delle importazioni oggetto di dumping sull’utilizzo degli impianti dell’industria dell’Unione, da un lato, e il basso livello di utilizzo degli impianti (63 % nel PI), dall’altro. Quest’ultimo potrebbe certamente figurare come un elemento positivo nella valutazione dell’interesse dell’Unione in caso di istituzione di dazi, senza compromettere il pregiudizio riscontrato. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
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(290) |
In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, FHS ha sostenuto che la dichiarazione congiunta Eurometal-EUROFER citata poteva anche essere interpretata non solo come un appello dell’industria alla semplice protezione delle acciaierie primarie, ma anche come volto a richiamare l’attenzione sulla necessità di mantenere un accesso ai fattori produttivi efficace sotto il profilo dei costi per i produttori a valle. FHS ha sostenuto che, «riportando la citazione fuori contesto», la Commissione stava oscurando «la reale interdipendenza economica tra i settori a monte e a valle». La Commissione ha ricordato che, come spiegato ai considerando 178 e 312 del regolamento provvisorio, diversi produttori dell’Unione hanno società collegate che commerciano o trasformano il prodotto simile. Di conseguenza, i produttori di acciaio primari e i trasformatori di acciaio sono in concorrenza, non solo tra di loro, ma anche con le importazioni di prodotti siderurgici a monte e a valle da paesi terzi e, pertanto, hanno in comune le sfide e preoccupazioni causate dall’eccesso di capacità a livello mondiale. La Commissione ha ritenuto che la citazione spiegasse esattamente la situazione in cui tutti i segmenti della catena del valore dell’acciaio dell’Unione: a partire dalle acciaierie primarie, passando per i trasformatori e gli operatori commerciali di acciaio fino agli utilizzatori finali, sono tutti interessati a beneficiare di condizioni di concorrenza eque. L’argomentazione è stata pertanto respinta. |
7.4. Conclusioni sull’interesse dell’Unione
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(291) |
Alla luce di quanto precede, la Commissione ha confermato le conclusioni di cui al considerando 326 del regolamento provvisorio, secondo cui non vi sono fondati motivi di ritenere contraria all’interesse dell’Unione l’istituzione di misure sulle importazioni di prodotti piatti laminati a caldo provenienti dai paesi interessati. |
8. MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE
8.1. Misure definitive
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(292) |
Viste le conclusioni raggiunte in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all’interesse dell’Unione, e a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire misure antidumping definitive volte a impedire che le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame arrechino un ulteriore pregiudizio all’industria dell’Unione. |
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(293) |
Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo, espresse sul prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:
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(294) |
Le aliquote individuali del dazio antidumping specificate nel presente regolamento per ciascuna società sono state stabilite sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata nel corso dell’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio si applicano pertanto esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta originario dei paesi interessati e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. |
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(295) |
Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, non possono beneficiare di tali aliquote e dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto, del Giappone o del Vietnam». |
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(296) |
Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (37). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(297) |
Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping individuali. L’applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo previa presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto, del Giappone o del Vietnam». |
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(298) |
Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale. |
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(299) |
Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, in particolare dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l’altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale. |
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(300) |
Per garantire la corretta applicazione dei dazi antidumping, il dazio antidumping per tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto, del Giappone o del Vietnam dovrebbe applicarsi non solo ai produttori esportatori che non hanno collaborato alla presente inchiesta, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell’Unione nel periodo dell’inchiesta. |
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(301) |
I produttori esportatori che non hanno esportato il prodotto in esame nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dovrebbero poter chiedere alla Commissione di essere soggetti all’aliquota del dazio antidumping per le società che hanno collaborato non inserite nel campione. La Commissione dovrebbe accogliere tale richiesta purché siano soddisfatte tre condizioni. Il nuovo produttore esportatore dovrebbe dimostrare che: i) non ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel PI; ii) non è collegato ad alcun produttore esportatore che ha esportato il prodotto in esame nell’Unione nel periodo dell’inchiesta; e iii) ha esportato il prodotto in esame in un periodo successivo o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione. |
8.2. Riscossione definitiva dei dazi provvisori
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(302) |
In considerazione dei margini di dumping constatati e del livello del pregiudizio causato all’industria dell’Unione, gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento provvisorio dovrebbero essere riscossi in via definitiva fino ai livelli stabiliti ai sensi del presente regolamento. |
8.3. Riscossione retroattiva
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(303) |
Come indicato al punto 1.2, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta. |
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(304) |
Come indicato al considerando 336 del regolamento provvisorio, in quella fase dell’inchiesta la Commissione non ha potuto adottare una decisione in merito all’eventuale applicazione retroattiva delle misure antidumping. La Commissione deve pertanto decidere, in conformità all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base, se riscuotere retroattivamente i dazi antidumping definitivi sulle importazioni versati durante il periodo di registrazione. |
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(305) |
Nella fase definitiva dell’inchiesta sono stati valutati i dati raccolti nel contesto della registrazione. La Commissione ha valutato se i criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base fossero soddisfatti per la riscossione retroattiva di dazi definitivi. |
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(306) |
Dall’analisi della Commissione non è emerso alcun ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni oltre al livello delle importazioni che hanno cagionato un pregiudizio nel periodo dell’inchiesta, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), del regolamento di base. Per tale analisi la Commissione ha confrontato i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta (colonna 2) con i volumi medi mensili delle importazioni durante il periodo compreso tra il primo mese successivo all’apertura dell’inchiesta e l’intero ultimo mese precedente l’istituzione delle misure provvisorie (colonna 3). Inoltre, nel confronto tra i volumi medi mensili delle importazioni del prodotto in esame durante il periodo dell’inchiesta e i volumi medi mensili delle importazioni nel periodo compreso tra il mese successivo all’inizio dell’inchiesta e il mese in cui sono state istituite le misure provvisorie incluso (colonna 4), non si è osservato alcun ulteriore aumento sostanziale, bensì una significativa diminuzione delle importazioni:
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(307) |
Pertanto si è ritenuto che le condizioni per la riscossione retroattiva dei dazi non siano state soddisfatte. |
9. DISPOSIZIONI FINALI
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(308) |
A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (38), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese. |
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(309) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti laminati piatti, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, attualmente classificati con i codici NC 7208 10 00 , 7208 25 00 , 7208 26 00 , 7208 27 00 , 7208 36 00 , 7208 37 00 , 7208 38 00 , 7208 39 00 , 7208 40 00 , 7208 52 10 , 7208 52 99 , 7208 53 10 , 7208 53 90 , 7208 54 00 , 7211 13 00 , 7211 14 00 , 7211 19 00 , ex 7225 19 10 (codice TARIC 7225 19 10 90), 7225 30 90 , ex 7225 40 60 (codice TARIC 7225 40 60 90), 7225 40 90 , ex 7226 19 10 (codici TARIC 7226 19 10 91, 7226 19 10 95), 7226 91 91 e 7226 91 99 , originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam.
Sono esclusi i seguenti prodotti:
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i) |
prodotti di acciaio inossidabile e al silicio detti «magnetici» a grani orientati, |
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ii) |
prodotti di acciaio per utensili e di acciaio rapido, |
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iii) |
prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 600 mm e |
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iv) |
prodotti non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, di spessore pari o superiore a 4,75 mm ma non superiore a 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm. |
2. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:
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Paese d’origine |
Società |
Dazio antidumping definitivo |
Codice addizionale TARIC |
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Egitto |
Ezz Steel Company |
11,7 % |
89M8 |
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Egitto |
Tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto |
11,7 % |
8999 |
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Giappone |
Nippon Steel Corporation |
30,0 % |
89M9 |
||||
|
Giappone |
Tokyo Steel Co. Ltd. |
6,9 % |
89MA |
||||
|
Giappone |
Altre società che hanno collaborato:
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29,8 % |
89MB 89ME |
||||
|
Giappone |
Tutte le altre importazioni originarie del Giappone |
30,0 % |
8999 |
||||
|
Vietnam |
Formosa Ha Tinh Steel Corporation |
12,1 % |
89MC |
||||
|
Vietnam |
Tutte le altre importazioni originarie del Vietnam |
12,1 % |
8999 |
3. Le attuali misure antidumping non sono applicabili al produttore esportatore vietnamita Hoa Phat Group, costituito da Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company, Hoa Phat Cold Rolled Steel Company Limited, Hoa Phat Steel Sheet Co., Ltd/Hoa Phat Steel Sheet Limited Liability Company, Hoa Phat Steel Pipe Company Limited - filiale di Hung Yen, Binh Duong Hoa Phat Steel Pipe Co., Ltd/Binh Duong Hoa Phat Steel Pipe Company Limited e Hoa Phat Da Nang Steel Pipe Company Limited (codice addizionale TARIC 89MD).
4. L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume in tonnellate) di (prodotto in esame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [Egitto, Giappone o Vietnam]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio previsto per tutte le altre importazioni originarie di [Egitto, Giappone o Vietnam].
5. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
Articolo 2
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/670, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam sono riscossi in via definitiva. Gli importi depositati in eccesso rispetto alle aliquote definitive del dazio antidumping sono svincolati.
Articolo 3
L’articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato al fine di aggiungere nuovi produttori esportatori dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam e assoggettarli all’opportuna media ponderata dell’aliquota del dazio antidumping applicabile alle società non incluse nel campione che hanno collaborato. Un nuovo produttore esportatore fornisce elementi di prova che dimostrano che:
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a) |
non ha esportato le merci di cui all’articolo 1, paragrafo 1, nel periodo dell’inchiesta (dal 1o aprile 2023 al 31 marzo 2024); |
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b) |
non è collegato a un esportatore o a un produttore soggetto alle misure istituite dal presente regolamento e che avrebbe potuto collaborare all’inchiesta iniziale; e |
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c) |
ha effettivamente esportato il prodotto in esame o ha assunto un’obbligazione contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta. |
Articolo 4
1. Qualora il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e superi il livello del dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è riscosso soltanto il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile ai prodotti laminati piatti di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati, anche arrotolati (compresi i prodotti tagliati su misura e in nastri stretti), semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, e sia fissato a un livello inferiore al dazio antidumping di cui all’articolo 1, paragrafo 2, il dazio oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
4. La parte dell’importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
Articolo 5
Il procedimento antidumping relativo alle importazioni del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, originario dell’India si intende chiuso.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 settembre 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1036/oj.
(2) Avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam (GU C/2024/4995, 8.8.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/4995/oj).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2719 della Commissione, del 24 ottobre 2024, che dispone la registrazione delle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, dell’India, del Giappone e del Vietnam (GU L, 2024/2719, 25.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2719/oj).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/670 della Commissione, del 4 aprile 2025, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari dell’Egitto, del Giappone e del Vietnam (GU L, 2025/670, 7.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/670/oj).
(5) Codici NC pertinenti per gli acciai per utensili: 7224 10 10 , 7224 90 02 , 7225 30 10 , 7225 40 12 , 7226 91 20 , 7228 30 20 , 7228 40 10 , 7228 50 20 e 7228 60 20 .
(6) Documento giustificativo 1: riassunto a p. 1, «Review of EC dumping calculation», autore: Implement Consulting Group, 27 luglio 2025.
(7) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1444/oj), considerando 138.
(8) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/265 della Commissione, del 9 febbraio 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di piastrelle di ceramica originarie dell’India e della Turchia (GU L 41 del 10.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/265/oj), considerando 251-252.
(9) Ad esempio cfr. l’allegato F-1-2-6 del bilancio di EFS, redatto secondo i principi IFRS 2023 (EN), pag. 14, in cui si afferma che «è stato stabilito che il periodo in cui le valute funzionali non erano convertibili è durato dal 1o marzo 2023 fino alla fine dell’esercizio finanziario e oltre fino alla data di ritorno della sterlina egiziana a un regime di cambi fluttuanti nel marzo 2024».
(10) Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).
(11) Tale entità è stata presentata da Nippon Steel come il motivo per dichiarare MISI parte collegata tramite posta elettronica il 16 settembre 2024.
(12) Una di queste entità è stata indicata da Nippon Steel come motivo per definire Nippon Steel e SCGM parte collegate tramite posta elettronica il 16 settembre 2024. L’altra entità è stata menzionata nelle osservazioni di Nippon Steel dopo l’apertura dell’inchiesta.
(13) Causa C-76/19, Direktor na Teritorialna direktsiya Yugozapadna Agentsiya «Mitnitsi», già Nachalnik na Mitnitsa Aerogara Sofia/«Curtis Balkan» EOOD, ECLI:EU:C:2020:543.
(14) A quanto risulta, tale entità sarebbe stata chiamata NSM Coil Centre Co., Ltd., fino al 1° gennaio 2025, ma attualmente è denominata NST Coil Centre Co., Ltd. Si veda a titolo esempio la relazione di Nippon Steel Trading 2024, pag. 20, disponibile all’indirizzo https://www.nst.nipponsteel.com/corporate/ir/integrated_report/pdf/integrated_report2024_digest_en_02.pdf.
Per maggiori dettagli sull’assetto proprietario storico, si consulti la pagina https://www.nst.nipponsteel.com/en/news/assets/pdf/Optimization%20of%20the%20Domestic%20Coil%20Center.pdf o, per la situazione attuale, la pagina https://www.nstcoil.co.jp/company/profile.html, che indica Nippon Steel, Nippon Steel Trading e SCGM come proprietarie di NST (precedentemente, NSM) Coil Centre.
(15) Come spiegato da Nippon Steel, tale «kumiai» sarebbe un accordo che istituisce ufficialmente una associazione in affari, con responsabilità limitata.
(16) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754 della Commissione, del 29 ottobre 2024, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese (GU L, 2024/2754, 29.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/2754/oj).
(17) Cfr. ad esempio i considerando 152 e 518 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2754.
(18) Inoltre, la stessa indicazione risulta, ad esempio, dalla banca dati Orbis di Moody’s (https://orbis.bvdinfo.com).
(19) Tale entità ha chiesto e ottenuto l’anonimato durante l’intera inchiesta.
(20) Per tipi di prodotto, i prezzi erano inferiori per i tipi di prodotto venduti a entità sia collegate che indipendenti per il 99 % di tutti i quantitativi venduti nell’UE da Nippon Steel, per il 98 % dei quantitativi venduti sul mercato interno da Nippon Steel e per l’88 % di tutti i quantitativi venduti nell’UE da MISI. Erano inferiori per il 51 % di tutti i quantitativi venduti nell’UE da MISEA per tipi di prodotto venduti a entità collegate e indipendenti. Ciò includeva tuttavia uno specifico tipo di prodotto, che rappresentava il 50 % delle quantità vendute, per il quale il prezzo praticato alle entità collegate era più elevato rispetto a quello praticato alle entità indipendenti, il che è stato considerato un dato anomalo.
(21) Regolamento (CE) n. 2380/95 del Consiglio, del 2 ottobre 1995, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fotocopiatrici a carta comune originarie del Giappone (GU L 244 del 12.10.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2380/oj).
(22) Regolamento (CE) n. 428/2005 del Consiglio, del 10 marzo 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica popolare cinese e dell’Arabia Saudita, che modifica il regolamento (CE) n. 2852/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fibre di poliesteri in fiocco originarie della Repubblica di Corea e che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di tale prodotto originarie di Taiwan (GU L 71 del 17.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/428/oj).
(23) Causa C-260/20 P, Commissione/Hansol Paper, ECLI:EU:C:2022:370.
(24) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj).
(25) Steel Sheet Market Outlook, luglio 2024, © CRU International Limited - riservato.
(26) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1795 della Commissione, del 5 ottobre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari del Brasile, dell’Iran, della Russia e dell’Ucraina e che chiude l’inchiesta riguardante le importazioni di taluni prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Serbia (GU L 258 del 6.10.2017, pag. 24, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2017/1795/oj).
(27) Regolamento di esecuzione (UE) n. 2017/1795, considerando 232.
(28) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1122 della Commissione, del 7 giugno 2023, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 148 dell’8.6.2023, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1122/oj).
(29) 25 185 000 tonnellate era la cifra indicata da 21 produttori dell’UE nella precedente inchiesta in previsione della scadenza riguardante la Cina.
(30) Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1782 della Commissione, del 24 giugno 2024, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159, compresa la proroga della misura di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L, 2024/1782, 25.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/1782/oj).
(31) Regolamento (CE) n. 1420/2007 del Consiglio, del 4 dicembre 2007, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silico-manganese originario della Repubblica popolare cinese e del Kazakstan e chiude il procedimento riguardante le importazioni di silico-manganese originario dell’Ucraina (GU L 317 del 5.12.2007, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1420/oj).
(32) Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/956/oj).
(33) «Eurometal rappresenta una parte significativa del mercato della trasformazione intermedia dell’acciaio in Europa, che comprende quasi il 50 % delle forniture nell’UE». https://eurometal.net/eu-steelmakers-distributors-demand-whole-value-chain-support/
(34) https://www.EUROFER.eu/assets/publications/brochures-booklets-and-factsheets/european-steel-in-figures-2023/FINAL_EUROFER_Steel-in-Figures_2023.pdf.
(35) WT/DS184/AB/R, par. 196–197.
(36) Ibid.
(37) Email: TRADE-TDI-NAME-CHANGE-REQUESTS@ec.europa.eu; Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Wetstraat/Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.
(38) Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1919/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)