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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1881

16.9.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1881 DELLA COMMISSIONE

dell’11 settembre 2025

che modifica il periodo di applicazione e l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2025) 6288]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 259, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

(1)

L’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) è una malattia infettiva virale dei volatili e può avere gravi conseguenze per la redditività degli allevamenti avicoli, perturbando gli scambi all’interno dell’Unione e le esportazioni verso i paesi terzi. I virus dell’HPAI possono infettare gli uccelli migratori, che possono poi diffondere tali virus a lunga distanza durante le loro migrazioni autunnali e primaverili. Di conseguenza, la presenza di virus dell’HPAI negli uccelli selvatici costituisce una minaccia costante di introduzione diretta e indiretta di tali virus nelle aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività. In caso di comparsa di un focolaio di HPAI vi è il rischio che l’agente patogeno possa diffondersi ad altre aziende in cui sono detenuti pollame o volatili in cattività.

(2)

Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie che sono trasmissibili agli animali o all’uomo. L’HPAI rientra nella definizione di malattia elencata di cui a tale regolamento e ad essa si applicano le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie ivi previste. Inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione (2) integra il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate, anche per quanto riguarda le misure di controllo dell’HPAI.

(3)

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione (3) è stata adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429 e stabilisce misure di emergenza a livello dell’Unione in relazione a focolai di HPAI.

(4)

In particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce che le zone di protezione, le zone di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che devono essere istituite in seguito alla comparsa di focolai di HPAI dagli Stati membri elencati nell’allegato di tale decisione, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione, zone di sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni in tale allegato. La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 stabilisce inoltre che le misure da applicare in tali zone, in conformità al suddetto regolamento delegato, devono essere mantenute almeno fino alle date indicate nell’allegato di tale decisione di esecuzione.

(5)

L’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è stato di recente modificato con decisione di esecuzione (UE) 2025/1777 della Commissione (4) a seguito della comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame situati in Bulgaria, dei quali era necessario tenere conto in tale allegato.

(6)

Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/1777, la Germania, la Spagna e il Portogallo hanno notificato alla Commissione la comparsa di focolai di HPAI in stabilimenti in cui era detenuto pollame, situati rispettivamente nel Land dello Schleswig-Holstein in Germania, nella provincia di Huelva in Spagna e nel distretto di Santarém in Portogallo.

(7)

A seguito della comparsa di tali focolai, la Germania, la Spagna e il Portogallo hanno adottato le misure di controllo della malattia prescritte dal regolamento delegato (UE) 2020/687, compresa l’istituzione di zone di protezione e di sorveglianza attorno ai focolai.

(8)

La Commissione ha esaminato le misure di controllo della malattia adottate dalla Germania, dalla Spagna e dal Portogallo e ha potuto accertare che i confini delle zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri si trovano a una distanza sufficiente dagli stabilimenti in cui sono stati confermati i focolai di HPAI.

(9)

Attualmente nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 non figurano aree elencate come zone di protezione e di sorveglianza per la Germania né aree elencate come zone di protezione per la Spagna e il Portogallo.

(10)

Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all’interno dell’Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario stabilire rapidamente a livello dell’Unione, in collaborazione con la Germania, la Spagna e il Portogallo, le zone di protezione e di sorveglianza istituite da tali Stati membri in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(11)

È pertanto opportuno modificare le aree elencate come zone di sorveglianza per la Spagna e il Portogallo nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 per tenere conto dei confini delle zone di sorveglianza istituite da tali Stati membri a seguito della comparsa dei recenti focolai in tali Stati membri, nonché della durata prescritta delle misure applicabili nelle zone di sorveglianza in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(12)

È inoltre opportuno indicare nell’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 le zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Germania e le zone di protezione istituite dalla Spagna e dal Portogallo, nonché la durata delle misure da applicare obbligatoriamente in tali zone, in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687.

(13)

Di conseguenza, l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell’Unione così da tenere conto delle zone di protezione e di sorveglianza istituite dalla Germania, dalla Spagna e dal Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687, nonché per definire la durata delle misure in esse applicabili.

(14)

Inoltre la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 si applica fino al 30 settembre 2025. La durata delle restrizioni applicabili nella zona di protezione istituita dal Portogallo e nelle zone di sorveglianza istituite da Germania, Spagna e Portogallo in conformità al regolamento delegato (UE) 2020/687 si estende tuttavia oltre il 30 settembre 2025.

(15)

Considerato altresì che i virus dell’HPAI continuano a essere rilevati nei volatili selvatici nell’Unione e, in particolare, che gli uccelli selvatici migratori rischiano di diffondere la malattia durante le prossime stagioni migratorie, vi è un rischio crescente di ulteriori focolai nel pollame e nei volatili in cattività.

(16)

È pertanto opportuno prorogare il periodo di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 fino al 30 settembre 2026 per coprire i prossimi cicli migratori annuali degli uccelli selvatici migratori. Tale proroga tiene conto anche degli attuali sviluppi della situazione epidemiologica relativa all’HPAI nell’Unione e dei relativi rischi per la sanità animale derivanti da possibili ulteriori focolai di tale malattia.

(17)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2023/2447.

(18)

Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’HPAI, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione alla decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 prendano effetto il prima possibile.

(19)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 è così modificata:

1.

all’articolo 5, la data «30 settembre 2025» è sostituita dalla data «30 settembre 2026»;

2.

l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’11 settembre 2025

Per la Commissione

Olivér VÁRHELYI

Membro della Commissione


(1)   GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 della Commissione, del 24 ottobre 2023, relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2023/2447, 30.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2447/oj).

(4)  Decisione di esecuzione (UE) 2025/1777 della Commissione, del 2 settembre 2025, che modifica l’allegato della decisione di esecuzione (UE) 2023/2447 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri (GU L, 2025/1777, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1777/oj).


ALLEGATO

Parte A

Zone di protezione negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 2

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione di Plovdiv

BG-HPAI(P)-2025-00008

BG-HPAI(P)-2025-00009

BG-HPAI(P)-2025-000010

The following villages in Rakovski municipality:

Rakovski

Momino selo

The following villages in Kaloyanovo municipality:

Glavatar

21.9.2025

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Schleswig-Holstein

DE-HPAI(P)-2025-00010

Kreis Steinburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066

Die gesamten Gemeinden Hadenfeld, Bokelrehm, sowie Teile der Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Kaisborstel, Mehlbek, Nienbüttel, Pöschendorf, Schenefeld, Warringholz.

24.9.2025

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2025-00003

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,8929226 , lat 37,7619535

25.9.2025

Stato membro: Portogallo

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687

PT-HPAI(P)-2025-00003

The parts from the county of Benavente from the district of Santarém that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W

4.10.2025

Parte B

Zone di sorveglianza negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera a), e all’articolo 3

Stato membro: Bulgaria

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Regione di Plovdiv

BG-HPAI(P)-2025-00008

BG-HPAI(P)-2025-00009

BG-HPAI(P)-2025-000010

The following villages in Rakovski municipality:

Shishmantsi

Boltarino

Strayama

The following villages in Maritsa municipality:

Manolsko Konare

Yasno pole

Dink

Kalekovets

Krislovo

The following villages in Brezovo municipality:

Padarsko

Borets

Otets Kirilovo

Drangovo

Streltsi

The following villages in Kaloyanovo municipality:

Razhevo

Razhevo Konare

Dalgo pole

30.9.2025

The following villages in Rakovski municipality:

Rakovski

Momino selo

The following villages in Kaloyanovo municipality:

Glavatar

22.9.2025-30.9.2025

Stato membro: Germania

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

Schleswig-Holstein

DE-HPAI(P)-2025-00010

Kreis Dithmarschen

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066

Teile der Gemeinden Schafstedt, Hochdonn.

Kreis Rendsburg-Eckernförde

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066

Die gesamte Gemeinde Bendorf und Thaden sowie Teile der Gemeinden Beldorf, Beringstedt, Bornholt, Gokels, Hanerau- Hademarschen, Lütjenwestedt, Osterstedt, Seefeld, Steenfeld, Wapelfeld.

Kreis Steinburg

10 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066

Die gesamten Gemeinden Besdorf, Bokelrehm, Christinenthal, Drage, Hohenaspe, Huje, Kaaks, Kleve, Looft, Nutteln, Oldenborstel, Puls, Wacken, sowie Teile der Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Gribbohm, Hohenlockstedt, Holstenniendorf, Itzehoe, Kaisborstel, Krummendiek, Mehlbek, Moorhusen, Neuendorf-Sachsenbande, Nienbütttel, Oldendorf, Ottenbüttel, Peissen, Pöschendorf, Reher, Schenefeld, Vaale, Vaalermoor, Warringholz.

3.10.2025

Kreis Steinburg

3 km Radius um den Ausbruchsbetrieb GPS-Koordinaten 9,450142 / 54,038066

Die gesamten Gemeinden Hadenfeld, Bokelrehm, sowie Teile der Gemeinden Aasbüttel, Agethorst, Bokhorst, Kaisborstel, Mehlbek, Nienbüttel, Pöschendorf, Schenefeld, Warringholz.

25.9.2025-3.10.2025

Stato membro: Spagna

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

ES-HPAI(P)-2025-00003

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino beyond the area described in the protection zone and contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,8929226 , lat 37,7619535

4.10.2025

Those parts in the province of Huelva of the comarca of Valverde del Camino contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centered on UTM 30, ETRS89 coordinates long -6,8929226 , lat 37,7619535

26.9.2025-4.10.2025

Stato membro: Portogallo

Numero di riferimento ADIS del focolaio

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione a norma dell’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687

PT-HPAI(P)-2025-00003

The parts from the county of Benavente from the district of Santarém, that are beyond the areas described in the protection zone, and are contained within circle of 10 kilometers centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W, and the parts from the county of Montijo from the district of Setúbal, that are contained within circle of 10 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W

13.10.2025

The parts from the county of Benavente from the district of Santarém that are contained within circle of 3 kilometers radius, centered on GPS coordinates 38.829589N, -8.710556W

5.10.2025-13.10.2025

Parte C

Ulteriori zone soggette a restrizioni negli Stati membri interessati* di cui all’articolo 1, lettera b), e all’articolo 4

Stato membro: nessuno

Area comprendente

Termine ultimo di applicazione delle misure a norma dell’articolo 4

 

 

*

Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare all’articolo 5, paragrafo 4, del Quadro di Windsor (cfr. dichiarazione comune n. 1/2023 dell’Unione e del Regno Unito in sede di comitato misto istituito dall’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica del 24 marzo 2023, GU L 102 del 17.4.2023, pag. 87), in combinato disposto con l’allegato 2 di tale Quadro, ai fini del presente allegato i riferimenti agli Stati membri si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1881/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)