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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2025/1873

11.9.2025

DECISIONE DEL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA n. 3/2025/SC

del 7 maggio 2025,

relativa al sistema interno di ripartizione dei costi [2025/1873]

IL COMITATO PERMANENTE DEGLI STATI EFTA

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito denominato «accordo SEE»,

visto il protocollo 38 quinquies sul meccanismo finanziario del SEE (2021-2028) dell’accordo SEE,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2004/SC del 5 febbraio 2004 che istituisce un ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2004/SC del 3 giugno 2004 che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 4/2024/SC, del 24 ottobre 2024, che modifica la decisione del comitato permanente n. 4/2004/SC che istituisce un comitato per il meccanismo finanziario,

vista la decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 5/2024/SC, del 24 ottobre 2024, che amplia i compiti dell’ufficio per il meccanismo finanziario del SEE e il meccanismo finanziario norvegese,

visto il regolamento relativo all’attuazione del meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2021-2028, adottato dal comitato del meccanismo finanziario il 7 gennaio 2025,

considerato che il comitato permanente ha concluso una revisione del meccanismo di ripartizione dei costi in vista del passaggio dal PIL al RNL come base per il calcolo, come previsto all’allegato della decisione del comitato permanente degli Stati EFTA n. 1/2016/SC del 28 aprile 2016, relativa al sistema interno di ripartizione dei costi,

DECIDE:

Articolo 1

Contributi degli Stati EFTA

I contributi di Islanda, Liechtenstein e Norvegia (in appresso «Stati EFTA») al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2021-2028 devono essere ripartiti in quote annue e determinati secondo quanto disposto all’articolo 2.

Articolo 2

Condizioni relative ai contributi

1.   I contributi degli Stati EFTA al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2021-2028 sono definiti sulla base del loro prodotto interno lordo (PIL).

2.   Il contributo di ciascuno Stato EFTA per un determinato esercizio finanziario t deve basarsi sui dati del PIL disponibili per l’esercizio t-2 e deve corrispondere alla quota di PIL di quello Stato (t-2) nel PIL complessivo (t-2) degli Stati EFTA.

3.   Ogni anno, ciascuno Stato EFTA presenta i propri dati relativi al PIL, sulla cui base saranno calcolati i contributi per un determinato esercizio t. I dati si riferiscono all’esercizio t– 2.

4.   I contributi sono espressi in euro.

5.   In caso di contributi finanziari successivi al 2028, gli Stati EFTA possono rivedere la metodologia relativa al meccanismo di ripartizione dei costi.

Articolo 3

Adesione di uno Stato EFTA all’UE

L’adesione di uno Stato EFTA all’Unione europea non dispensa lo stesso dall’obbligo di contribuire al meccanismo finanziario del SEE per il periodo 2021–2028, conformemente alla presente decisione.

Articolo 4

Pubblicazione

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 5

Entrata in vigore e applicazione

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2025

Per il Comitato permanente

Il presidente

Pascal SCHAFHAUSER

Il Segretario generale

Kurt JÄGER


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1873/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)